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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
composta da: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Paola Mazzeo Consigliera
nella causa iscritta al n. 817/ 2024 RG promossa da
Parte_1 avv. Nicola Galluzzi, EL NO appellante contro
CP_1 avv. Lorenzo Calvani, RE TR appellato
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 975 / 2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata il 18 ottobre 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 14 ottobre 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
- aveva lavorato alle dipendenze di LA dal settembre 1986 al novembre 2019, CP_1 inquadrato al livello III CCNL Multiservizi con orario di lavoro part-time al 90%, addetto al servizio di guardiania, portierato e reception di strutture sanitarie pubbliche in Toscana
pagina 1 di 9 Parte
- con decorrenza dal dicembre 2019, egli era stato assunto alle dipendenze di per cambio appalto ai sensi dell'art. 4 CCNL Multiservizi, conservando l'inquadramento al III livello Controparte_2
l'orario e la sede di lavoro
- nell'ambito della disciplina collettiva del cambio appalto, il passaggio dei lavoratori da LA a Parte
era stato oggetto di verbale di accordo sindacale 28 novembre 2019 il quale richiamava l'art. 10 del capitolato di appalto relativo alla clausola di salvaguardia dell'occupazione (l'impresa che si aggiudica l'appalto ha l'obbligo di conservare i rapporti di lavoro del personale già in servizio presso l'impresa che perde lo stesso appalto, con applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione nazionale, territoriale e aziendale vigente alla data del trasferimento)
- ciò premesso, il verbale di accordo sindacale 28 novembre 2019 prevedeva espressamente che gli stessi lavoratori avrebbero conservato < le medesime condizioni economiche e contrattuali di livello retributivo attualmente applicate > Parte
- aveva convenuto avanti al Tribunale di Firenze affermando che, già nel primo anno di CP_1 servizio dopo il cambio appalto (dicembre 2019/novembre 2020), la società aveva violato l'obbligo previsto nel verbale di accordo sindacale 28 novembre 2019 poiché gli aveva corrisposto il solo trattamento di base per il III livello CCNL Multiservizi, ma non anche l'assegno ad personam e gli scatti convenzionali di anzianità che egli aveva ricevuto costantemente da parte di LA fino allo stesso momento del cambio appalto
- egli aveva affermato di avere diritto a mantenere l'assegno ad personam e gli scatti convenzionali di anzianità poiché erano inclusi ad ogni titolo nelle Parte retributivo> applicate al momento del passaggio da LA a Parte
- egli inoltre aveva lamentato che, nel periodo di malattia marzo / maggio 2020, non gli aveva versato la integrazione fra il trattamento INPS di malattia e la piena retribuzione, in violazione di quanto espressamente previsto dall'art. 51 CCNL
- il Tribunale aveva disposto CTU contabile per la verifica degli importi dovuti, e quindi con la Parte sentenza appellata aveva accolto la domanda, condannando a pagare €. 10.969,82 a titolo di assegno ad personam, scatti convenzionali di anzianità ed integrazione del trattamento di malattia
(nonché di maggiorazione prevista per il lavoro effettivamente reso nel sesto giorno, unico titolo che non sarà qui esaminato perché non più controverso in appello)
- secondo il Tribunale, quanto all'assegno ad personam ed agli scatti convenzionali di anzianità, il Parte diritto del lavoratore poggiava sull'accordo sindacale 28 novembre 2019, che aveva violato laddove prevedeva l'obbligo di conservazione del medesimo trattamento economico applicato fino al cambio appalto da parte della precedente datrice LA;
pagina 2 di 9 - l'assegno ad personam e gli scatti convenzionali di anzianità facevano parte del trattamento retributivo che e gli altri lavoratori addetti al medesimo appalto avevano ricevuto con continuità da LA CP_1 fino al momento del cambio appalto (dopo il quale del resto nemmeno erano mutate le modalità di svolgimento della prestazione di addetto ai due servizi di portineria e guardiania con il CP_1 medesimo orario di lavoro)
- l'integrazione del trattamento di malattia INPS era prevista dall'art. 51 CCNL Multiservizi, applicato Parte da LA come da , e del resto quest'ultima nemmeno aveva contestato in modo specifico l'obbligo di integrare, limitandosi a contestare piuttosto il quantum, per il quale infatti era stata disposta
CTU contabile, che aveva stimato il dovuto per tutti i titoli controversi, poi recepito dal Tribunale.
La aveva appellato la sentenza con 3 motivi, chiedendone la riforma integrale con rigetto Pt_1 della domanda del lavoratore accolta invece in primo grado.
Motivo 1) Interpretazione del verbale di accordo sindacale 28 novembre 2019 quanto all'obbligo Parte di di assumere il personale alle medesime condizioni economiche applicate al momento del cambio appalto
Secondo la società appellante, il Tribunale aveva esteso in modo eccessivo l'interpretazione del verbale, che non era riferito al complesso del trattamento economico ricevuto dai lavoratori fino al novembre 2019 da parte di LA, bensì soltanto a quella parte del trattamento economico strettamente collegata alle tabelle salariali inerenti all'inquadramento contrattuale.
Una lettura “logicamente orientata” del verbale, sulla base di quanto indicato nelle premesse, avrebbe Parte piuttosto portato correttamente a ritenere che si era assunta l'obbligo di riconoscere ai lavoratori del cambio appalto le sole condizioni economiche e retributive previste dai CCNL applicati alla data del passaggio. Parte In tal senso, al punto 7 delle premesse, aveva ribadito di voler applicare i medesimi livelli contrattuali del personale al quale era stato applicato il CCNL Multiservizi.
Insomma, nel sottoscrivere il verbale sindacale 28 novembre 2019, la società appellante non aveva inteso impegnarsi a conservare per gli addetti all'appalto l'identica retribuzione già percepita da
LA, bensì esclusivamente a garantire loro le condizioni retributive base del CCNL, collegate al rispettivo inquadramento.
Tale conclusione era avvalorata in modo definitivo dal fatto che, nello stesso verbale sindacale, il trattamento economico era legato sempre “a doppio filo” al livello di inquadramento della contrattazione collettiva. In tal modo, il trattamento retributivo oggetto dell'obbligo di conservazione nel cambio di appalto era stato saldato con il trattamento retributivo inerente al singolo livello di inquadramento. pagina 3 di 9 Nel verbale sindacale mancava, invece, qualsiasi affermazione del preteso diritto dei lavoratori a conservare l'intera retribuzione fino all'ora complessivamente ricevuta da LA, come invece preteso con il ricorso che erroneamente il Tribunale aveva accolto.
Infatti, l'elenco dei dipendenti allegato allo stesso verbale sindacale si limitava a richiamare una tabella con i nominativi di coloro che erano coinvolti nel cambio appalto, per ciascuno dei quali era indicata la data di assunzione, l'eventuale scadenza del contratto individuale, il regime orario a tempo pieno parziale, ed il livello di inquadramento.
La medesima tabella non faceva alcun riferimento alla retribuzione complessivamente percepita, come invece sarebbe stato necessario se l'obbligo di conservazione del trattamento fosse stato così esteso come preteso dal lavoratore.
L'espressione < le medesime condizioni economiche e contrattuali di livello retributivo attualmente applicate > era stata travisata dal Tribunale, mentre in modo più rigoroso avrebbe dovuto essere intesa saldando i termini retribuzione e livello, quest'ultimo riferito all'inquadramento contrattuale ed alle conseguenti tabelle del CCNL Multiservizi.
In conclusione, l'assegno ad personam e gli scatti convenzionali di anzianità – in quanto in precedenza liberamente pattuiti fra il lavoratore e LA – non erano inclusi nel medesimo verbale di accordo Parte sindacale e quindi non potevano stati conservati nei confronti di .
L'accordo sindacale doveva essere inteso in linea con il bando di gara per il cambio appalto, ed il relativo capitolato, che contenevano entrambi clausole in favore dei lavoratori a garanzia della conservazione dei soli trattamenti collegati alla contrattazione applicata, e non anche di eventuali ulteriori accordi individuali con singoli dipendenti (come quelli che LA aveva concluso con i propri dipendenti in tema di assegno ad personam e scatti convenzionali di anzianità).
Motivo 2.a) Continuità fra la prestazione resa per LA e quella resa dopo il cambio appalto Parte per , distinzione fra cd cambio appalto e trasferimento di azienda
Secondo la società appellante, la circostanza che con il cambio appalto non fossero mutata la complessiva condizione del lavoratore (mansioni, regime orario, luogo di lavoro) era del tutto Parte indifferente rispetto al contenuto degli obblighi di trattamento che aveva assunto subentrando nell'appalto ex LA.
In proposito, il Tribunale aveva errato nel ritenere che il diritto del lavoratore alla conservazione integrale del trattamento economico LA derivasse dal fatto che la prestazione resa per la precedente e per la nuova datrice fossero identiche. Infatti, secondo l'appellante, tale continuità riguardava la sola prestazione di ma non ha anche l'appalto in sé. CP_1
pagina 4 di 9 In base ai principi generali che regolavano le procedure di cambio appalto - salvo diverso accordo fra le parti - il lavoratore assunto dal nuovo appaltatore non aveva diritto a conservare eventuali superminimi riconosciuti dal precedente appaltatore. Il rapporto di lavoro con il nuovo appaltatore si costituiva in modo autonomo, e non per trasferimento dal precedente appaltatore, per la fondamentale distinzione fra il cambio appalto ed il trasferimento di azienda, recepita anche dall'art. 4 CCNL Multiservizi nonché dall'art. 10 del capitolato. Parte In conclusione, nel cambio appalto che aveva interessato aveva assolto tutti gli obblighi CP_1 derivanti dal CCNL Multiservizi, dal capitolato e dall'accordo sindacale 28 novembre:
- mantenere alle proprie dipendenze il personale già addetto all'appalto con contratto collettivo nazionale compatibile con l'attività oggetto di appalto
- applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento
- eventualmente mutarli con altri contratti collettivi, a condizione di non peggiorare le tutele e i trattamenti salariali previsti dai precedenti
In concreto, infatti, era stato assunto ex novo con il medesimo III livello CCNL Multiservizi CP_1 con il quale in precedenza lavorava per LA, il medesimo regime orario part-time al 90% ed il medesimo monte ore settimanale di 36 ore, ed aveva conservato il trattamento normativo e retributivo inerente tale inquadramento così come previsto nel medesimo contratto collettivo.
Motivo 2.b) Scatti convenzionali di anzianità ed eccezione di compensazione
Secondo la società appellante, il preteso diritto di conservare il medesimo trattamento economico corrisposto da LA - oltre ad essere infondato per i motivi 1) e 2.a) - quanto agli scatti di anzianità si scontrava anche con il fatto che i conteggi di controparte erano stati sviluppati in base all'art. 73
CCNL Multiservizi riferito agli impiegati, mentre era inquadrato come operaio e quindi avrebbe CP_1 avuto diritto a scatti secondo un regime diverso da quello posto a base della domanda. Parte Peraltro, le buste paga emesse da per includevano già somme a titolo di scatti di anzianità CP_1
(€. 58,18 al mese), seppur inferiori a quelle già riconosciute da LA fino a novembre 2019, dimostrando quindi come il miglior trattamento ricevuto dal lavoratore prima del cambio appalto fosse errato per eccesso.
Infatti, la stessa somma di €. 58,18 era la corretta misura dell'indennità mensile corrispondente agli scatti di anzianità derivanti dall'applicazione del CCNL Multiservizi (art. 22 e art. 73).
Di conseguenza, anche qualora fossero superati i precedenti motivi 1) e 2.a), doveva essere accolta l'eccezione di compensazione parziale svolta dalla società appellante, e quindi la somma spettante al pagina 5 di 9 lavoratore a titolo di scatti convenzionali di anzianità doveva essere limitata alla differenza fra quelli maggiori rivendicati, e quelli inferiori già riconosciuti.
Motivo 3) Integrazione fra trattamento INPS di malattia e retribuzione, inammissibilità della domanda per difetto di allegazione e prova, contestazione dell'an oltre che nel quantum del credito
Secondo la società appellante, il Tribunale aveva errato da un lato nel ritenere ammissibile la domanda formulata, priva degli essenziali elementi in fatto ed in diritto per individuare il credito rivendicato, e dall'altro lato nel ritenere che l'an del credito non fosse contestato, al punto tale che la questione nemmeno richiedeva di essere decisa.
Per contro, nelle proprie difese di primo grado, la datrice aveva affermato che in occasione delle assenze per malattia, ai sensi dell'art. 51 CCNL Multiservizi, il lavoratore ha diritto di ottenere una integrazione fino a raggiungere la retribuzione globale netta, ed in concreto ciò era effettivamente avvenuto poiché la retribuzione netta mediamente corrisposta a nei periodi di malattia era in CP_1 linea con quella normalmente conseguita nei periodi di servizio.
Il Tribunale aveva impropriamente delegato al perito l'accertamento del credito, che invece avrebbe richiesto di verificare se il lavoratore aveva assolto gli oneri sul fondamento della propria domanda, rispondendo inevitabilmente in modo negativo. si era costituito chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma integrale della CP_1 sentenza.
§§§
Secondo il Collegio, l'appello è infondato e va respinto in toto.
Motivi 1) e 2)
Sono pacifiche le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, in relazione al rapporto di lavoro dell'appellato con la cooperativa LA dal settembre 1986 al novembre 2019, come addetto ai CP_1 servizi di guardiania portierato e reception presso le strutture sanitarie committenti, appartenenti alla
Regione Toscana.
In seguito alla procedura di cambio appalto con le medesime aziende sanitarie, egli era stato incluso Parte nell'organico destinato a passare alle dipendenze della nuova appaltatrice , passaggio regolato dall'art. 4 CCNL Multiservizi e dalla clausola sociale contenuta nel bando di gara regionale.
È decisivo considerare che a tale cambio appalto non si applicavano solo il contratto collettivo ed il bando di gara, bensì anche uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali stipulato il 28 novembre 2019, stipulato in funzione di garanzia delle condizioni economiche del personale trasferito
(doc. 2 ric. 1°). pagina 6 di 9 La sentenza aveva dato atto del testo di tale accordo che, per quanto qui interessa, stabiliva l'obbligo di Parte
di assumere il personale ex LA al quale già si applicava il CCNL Multiservizi < alle medesime condizioni economiche e contrattuali di livello retributivo attualmente applicate >. Parte era stato assunto da con il medesimo terzo livello di inquadramento ed il medesimo CP_1 regime orario part-time al 90%, ed era stato addetto ai medesimi servizi nei quali operava in precedenza.
Tuttavia, il trattamento retributivo corrispostogli da dicembre 2019 a novembre 2020 era stato inferiore Parte a quello percepito prima del cambio appalto, poiché non aveva riconosciuto le voci assegno ad personam e scatti convenzionali di anzianità, corrisposte in modo continuativo da LA.
Il Collegio concorda con il Tribunale a proposito della interpretazione dell'accordo sindacale, fonte Parte dell'obbligo per di garantire ai lavoratori coinvolti nel cambio appalto il trattamento retributivo collegato al livello di inquadramento e le condizioni economiche complessivamente godute al novembre 2019.
Di conseguenza, l'obbligo oggetto dell'accordo sindacale includeva anche la conservazione delle due Parte voci controverse, assegno ad personam e scatti convenzionali di anzianità, ed era stato violato da .
Il primo motivo di appello contesta l'interpretazione dell'accordo da parte del Tribunale, pretendendo che l'espressione virgolettata dovesse essere intesa alla luce delle premesse dello stesso accordo, con Parte particolare riferimento a quelle espressive degli intenti della stessa , la quale avrebbe voluto che l'obbligo di conservazione si riferisse solo alle condizioni di base collegate all'inquadramento del contratto collettivo, e non anche alle più ampie condizioni convenzionali concordate con LA.
Ma le premesse non possono attribuire decisiva funzione interpretativa alle intenzioni di una sola delle parti contraenti, i cui obblighi vanno invece ricostruiti sulla base del successivo contenuto dell'intesa stipulata dalle parti collettive.
È pacifico che tale contenuto dell'accordo collettivo (garantire il trattamento retributivo collegato all'inquadramento e le condizioni economiche complessivamente godute) fosse più ampio dell'obbligo di garanzia dei lavoratori oggetto del contratto collettivo e del bando di gara (riferiti piuttosto alla conservazione del trattamento contrattuale collegato all'inquadramento). Infatti, la funzione dello stesso accordo era stata appunto quella di ampliare le più limitate garanzie che corrispondevano ai principi generali del cambio appalto già richiamati in appello.
Come stabilito nell'art. 4 CCNL Multiservizi, in caso di cambio appalto alle medesime condizioni nemmeno sarebbe necessario un accordo sindacale che accompagnasse il passaggio dei lavoratori, mentre tale accordo era previsto piuttosto nel caso in cui vi fosse necessità di regolare condizioni specifiche. pagina 7 di 9 Di conseguenza, per garantire la conservazione del livello retributivo connesso all'inquadramento nel contratto collettivo nemmeno vi sarebbe stato bisogno di un accordo sindacale. Invece, nel caso in esame tale intesa era stata effettivamente sottoscritta per la necessità di conservare ai lavoratori il trattamento migliorativo, già corrisposto in modo continuativo da LA (che pacificamente includeva l'assegno ad personam e gli scatti convenzionali di anzianità).
Queste ultime peraltro non erano voci “liberamente concordate” da LA con i singoli dipendenti, come bensì voci che a loro volta provenivano dal datore di lavoro che era stato appaltatore CP_1 prima di LA.
Quanto al fatto che, con il cambio appalto, avesse conservato inalterata la propria prestazione CP_1
(livello di inquadramento, regime orario, luogo di lavoro) nella sentenza appellata non rappresentava Parte un motivo autonomo per affermare l'obbligo di di garantire l'intero trattamento retributivo goduto prima del cambio.
Piuttosto, la conservazione della posizione individuale era stata citata in sentenza per avvalorare l'obbligo di conservare il complessivo trattamento retributivo, anche a fronte del fatto che non vi era stata alcuna diminuzione o ridimensionamento della prestazione individuale. Parte Fermo restando che il fondamento dell'obbligo di era l'accordo sindacale 28 novembre 2019 (che fondava un trattamento di miglior favore per i dipendenti assunti ex novo dal nuovo appaltatore), e non Parte un trasferimento di azienda fra LA e (non ipotizzato né nel ricorso del lavoratore né in sentenza).
Per quanto riguarda le ulteriori questioni dedotte in appello sugli scatti di anzianità, la circostanza che Parte da dicembre 2019 avesse riconosciuto al lavoratore quelli dovuti in base al CCNL Multiservizi per un rapporto costituito ex novo da quella data non escludeva l'obbligo di riconoscere piuttosto il miglior regime convenzionale di progressione per anzianità già attuato da LA.
Per calcolare la misura del dovuto anche a titolo di scatti di anzianità, il Tribunale aveva disposto CTU contabile, sulle cui conclusioni l'appello non aveva preso posizione, limitandosi piuttosto a ribadire le originarie contestazioni contro il conteggio di parte del lavoratore, che non era stato recepito in sentenza proprio perché era stato oggetto di perizia.
L'appello, quindi, non contestava le conclusioni della CTU contabile, recepite in sentenza, quanto alla correttezza del calcolo sulla differenza fra il migliore trattamento al quale il lavoratore aveva diritto
(conservazione degli scatti di anzianità convenzionali ex LA) ed il minor trattamento ricevuto Parte invece da (scatti di anzianità maturati da dicembre 2019 in base al CCNL Multiservizi).
Motivo 3)
pagina 8 di 9 Il lavoratore era stato in malattia da metà marzo a fine maggio 2020, ed ai sensi dell'art. 51 CCNL Parte aveva diritto da parte di alla integrazione al 100% del trattamento di malattia percepito dall'INPS. Parte Per contro, nel proprio ricorso, egli aveva lamentato che le buste paga di contenevano la anticipazione del solo trattamento INPS, e mancavano invece della necessaria integrazione al 100%
(doc. 5 ric. 1°).
I fatti costitutivi della domanda si limitavano quindi a tali essenziali affermazioni, contenute nel ricorso, ed alle quali la società in primo grado aveva replicato di avere invece corrisposto anche la integrazione dovuta. Parte Il Collegio concorda con il Tribunale a proposito del fatto che in tal modo non avesse contestato l'an del proprio obbligo di integrare il trattamento di malattia, peraltro espressamente stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto, bensì nel quantum avesse affermato di avere assolto tale obbligo corrispondendo l'integrazione dovuta.
La questione era quindi stata sottoposta correttamente a perizia contabile, la quale aveva ricostruito l'integrazione dovuta e non corrisposta, oggetto di condanna da parte del Tribunale.
Spese di lite e C.U.
Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo in relazione allo scaglione di valore riferibile al giudizio.
Nei confronti della società appellante, integralmente soccombente, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €.
3.000,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Dichiara che nei confronti della società appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 14 ottobre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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