Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1148/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
REPUBBLICA ITALIANA N......................Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1148/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Massa, Via Parte_1 C.F._1 Dante Alighieri n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Nicola Andreazzoli, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parma, Via F. Controparte_1 C.F._2 Maestri n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Daniela Manici, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE APPELLATA
AVVERSO
la sentenza n. 496/2023, emessa dal Tribunale di Massa in data 01/09/2023, pubblicata in data
07/09/2023, non notificata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'impugnata sentenza n. 496/2023 emessa dal Tribunale di Massa in data 01.09.2023 e pubblicata in data 07.09.2023, nella persona del Giudice
1
Massa in data 01.09.2023 e pubblicata in data 07.09.2023, nella persona del Giudice Dott.
Domenico Provenzano, nella causa R.G. n. 493/2019 Trib. Massa, in data 01.09.2023 e pubblicata in data 07.09.2023, per i motivi esposti in atto di appello: - Accogliere integralmente le domande e le conclusioni formulate in primo grado dal IG. come di seguito integralmente Parte_1 riportate e trascritte;
− accertato e dichiarato l'integrale ed esclusivo pagamento da parte del IG. di tutte le rate scadute del mutuo fondiario n. 12210500000 acceso presso Credit Parte_1
Agricole - Carispezia, Filiale di ON, dalla data di sottoscrizione del contratto sino al
31.07.2015, pari a complessivi Euro 76.391,27, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la
IG.ra alla restituzione e/o rimborso e/o, comunque, al pagamento, in favore del Controparte_1
IG. del 50% dell'importo di dette rate di mutuo, pari ad Euro 38.198,63, ovvero Parte_1 della diversa somma che risulterà giusta ed equa al termine dell'istruttoria, oltre interessi al saggio legale dal dì di ogni singola anticipazione al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo;
− accertato e dichiarato l'integrale ed esclusivo pagamento da parte del IG. di Parte_1 tutte le ulteriori somme necessarie per far fronte alle spese di costruzione ed ultimazione dell'immobile sito in ON (MS), Via Luigi Poletti n. 23, pari a complessivi Euro 246.264,85, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la IG.ra alla restituzione e/o al Controparte_1 rimborso e/o, comunque, al pagamento, in favore del IG. del 50% di detto Parte_1 importo, pari ad Euro 123.132,42, ovvero della diversa somma che risulterà giusta ed equa al termine dell'istruttoria, oltre interessi al saggio legale dal dì di ogni singola anticipazione al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo;
− accertato e dichiarato che per l'acquisto del terreno sito in ON (MS), Via Luigi Poletti n. 23 il IG. ha sostenuto Parte_1 esborsi in misura superiore rispetto a quanto versato dalla IG.ra , con versamenti Controparte_1 in eccedenza pari ad Euro 5.100,00, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la IG.ra CP_1 alla restituzione e/o al rimborso e/o, comunque al pagamento, in favore del IG.
[...] [...]
dell'importo di Euro 2.550,00, ovvero della diversa somma che risulterà giusta ed equa Parte_1 al termine dell'istruttoria, oltre interessi al saggio legale dal dì dell'anticipazione al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo;
− accertata e dichiarata la proprietà piena ed esclusiva del IG. dei beni mobili/arredi meglio indicati/elencati ai punti nn. 11 e 12 della Parte_1 parte narrativa dell'atto di citazione, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la IG.ra all'immediato rilascio ed alla restituzione e consegna, in favore del IG. Controparte_1 [...]
della totalità di detti beni mobili/arredi; − dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare Parte_1 la IG.ra all'immediato rilascio ed alla restituzione e consegna, a favore della Controparte_1 comunione e nella libera disponibilità di entrambi i partecipanti della comunione stessa, ivi compreso anche il IG. , o, comunque, a favore del comproprietario IG. Parte_1 Parte_1
, delle unità immobiliari site in ON (MS), Via Luigi Poletti n. 23, identificate al
[...]
Catasto Fabbricati del Comune di ON al Foglio 160, Part. 1568, Subb. 1-2-3-4, e così come descritte nella parte espositiva dell'atto di citazione e nella documentazione prodotta, con fissazione della data del rilascio a brevissimo termine;
− dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la IG.ra al pagamento, in favore del IG. Controparte_1 Parte_1 dell'indennità ricollegata all'illegittima occupazione dell'immobile di ON - Via Luigi Poletti
2 n. 23, con decorrenza dal 01.09.2015 sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, nella misura che allo stato viene quantificata in quantomeno Euro 56.700,00, ovvero, comunque, nella misura ritenuta giusta ed equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo;
− dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la IG.ra al pagamento, in favore del IG. Controparte_1 Parte_1 dell'indennità ricollegata all'illegittima esclusiva detenzione e/o godimento dei beni mobili/arredi di proprietà esclusiva del IG. meglio indicati/elencati ai punti nn. 11 e 12 della parte Parte_1 narrativa del presente atto, con decorrenza dal 01.09.2015 sino alla data di effettivo rilascio e/o riconsegna, nella misura risultante dall'istruttoria, ovvero, comunque, nella misura ritenuta giusta ed equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo;
− dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la IG.ra al pagamento, in favore del IG. dell'indennità ricollegata Controparte_1 Parte_1 all'illegittima esclusiva detenzione e/o godimento dei beni mobili/arredi di proprietà comune con il IG. meglio indicati/elencati al punto 13 della parte narrativa dell'atto di citazione, con Parte_1 decorrenza dal 01.09.2015, nella misura risultante dall'istruttoria, ovvero, comunque, nella misura ritenuta giusta ed equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo;
− dichiarare in ogni caso tenuta e, per l'effetto, condannare la IG.ra al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, Controparte_1 subìti e subendi dal IG. per i fatti di causa, il tutto mediante condanna della Parte_1 convenuta al pagamento a favore dell'attore della somma risultante dall'istruttoria o, comunque, ritenuta giusta ed equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo;
− dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la IG.ra al pagamento, a favore del IG. , della Controparte_1 Parte_1 somma di quantomeno Euro 2.049,27 ovvero della maggiore o diversa somma ritenuta giusta ed equa, titolo di pagamento e/o rimborso delle spese sostenute e/o da sostenersi da parte dell'attore per assistenza legale stragiudiziale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo;
− in applicazione dell'art. 96 c.p.c., sussistendone i presupposti, condannare la IG.ra al risarcimento dei Controparte_1 danni arrecati all'attore per comportamento temerario e per aver agito e resistito in giudizio in mala fede e con colpa grave, il tutto mediante condanna della IG.ra al pagamento, Controparte_1
a favore del IG. , di una somma corrispondente al 10% del capitale liquidato in Parte_1 sentenza o, comunque, della somma ritenuta equa. Riformare la sentenza impugnata anche in punto di spese e competenze di lite del primo grado di giudizio e, conseguentemente, condannare la IG.ra all'integrale pagamento e rifusione, a favore del IG. delle spese- Controparte_1 Parte_1 competenze di lite del primo grado di giudizio, con spese generali, CPA ed IVA di Legge.
Condannare la IG.ra a restituire/corrispondere in favore del IG. Controparte_1 Parte_1 tutte le somme da quest'ultimo eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata. Condannare la IG.ra anche al pagamento ed alla rifusione, a favore del IG. Controparte_1
delle spese-competenze di lite relative al giudizio di appello, con spese generali, Parte_1
3 CPA ed IVA di Legge. Laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse necessario rimettere la causa in istruttoria, ammettere ed assumere tutte le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado e non ammesse ed in particolare si chiede: A) Disporre CTU finalizzata a stimare il valore locatizio dell'immobile per cui è causa, al fine di stabilire l'ammontare dell'indennità di occupazione spettante all'attore, nonché al fine di stimare il valore (anche locatizio) dei beni mobili ed arredi di proprietà esclusiva dell'attore e di quelli comuni alle parti, onde determinare l'ammontare del risarcimento, anche di natura indennitaria, da riconoscere a favore del IG. B) Parte_1
Disporre l'acquisizione e/o ordinare l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., a Credit Agricole Italia S.p.A. di tutta la documentazione inerente i titoli contenuti nel dossier titoli n. 422/0000002025006 aperto presso la sede di ON ed intestato al IG. ed alla IG.ra Parte_1 Controparte_1 compresa la documentazione dalla quale emerge l'effettiva intestazione di tali titoli;
C) Ammettere prova per interrogatorio formale della IG.ra (su tutti i seguenti capitoli di prova) Controparte_1
e prova testimoniale sui seguenti capitoli (con i testimoni indicati): 1) Vero che in data 03/10/2006 la ditta SA VA (C.F. ha ricevuto da parte del IG. C.F._3 Parte_1 la somma complessiva di € 5.100,00, con pagamento tramite n. 2 assegni bancari, rispettivamente n. 8005356651 di € 2.550,00 e n. 8005356653 di € 2.550,00, relativa al saldo del prezzo di acquisto del terreno sito in ON (MS), allora censito al Catasto Terreni del Comune di ON al Foglio 160 Particella 1539, al Foglio 160 Particella 1531, al Foglio 160 Particella 1544 ed al
Foglio 160 Particella 1542, compravenduto ad atto a rogito Notaio in data Persona_1
14 giugno 2006 Rep. N. 2997 – Racc. n. 756, che le si rammostra (doc. attoreo n. 7)? 2) Vero che la ditta SA VA ha eseguito, su incarico del IG. i lavori di carpenteria, getto Parte_1 di cemento armato, realizzazione della copertura tetto, tamponamento e rifiniture interne ed esterne relativamente all'immobile sito in ON (MS) - Via Luigi Poletti n. 23, come da fatture n. 12 del 30/09/2006, n. 15 del 08/11/2006, n. 16 del 08/11/2006, n. 4 del 22/02/2007, n. 5 del 22/02/2007, n. 18 del 18/07/2007, n. 14 del 24/11/2008 e n. 18 del 24/11/2008, che vi si rammostrano (doc. n. 14, sub. da n. 1 a n. 9 prodotti dall'Avv. Andreazzoli)? 3) Vero che, relativamente ai lavori eseguiti presso l'immobile sito in ON (MS), Via Luigi Poletti n. 23, la ditta SA VA ha ricevuto dal IG. il pagamento della somma complessiva Parte_1 di € 237.540,00 di cui alle fatture (della ditta SA VA) n. 12 del 30/09/2006, n. 15 del 08/11/2006, n. 16 del 08/11/2006, n. 4 del 22/02/2007, n. 5 del 22/02/2007, n. 18 del 18/07/2007, n.
14 del 24/11/2008 e n. 18 del 24/11/2008, che le si rammostrano (doc. n. 14, sub. da n. 1 a n. 9)? 4)
Vero che, in particolare, la ditta SA VA ha ricevuto dal IG. il pagamento Parte_1 della predetta somma di € 237.540,00 in parte a mezzo assegni bancari ed in parte a mezzo bonifici bancari, tutti provenienti (sia gli assegni bancari sia i bonifici bancari) dal conto corrente intestato al IG. presso Banca Carispezia – Filiale di ON (ABI 6030 n. Parte_1 C.F._4
1011, come da documentazione che le si rammostra (doc. n. 14, sub. da n. 1 a n. 9)? 5) Vero che in data 15/06/2006 il IG. ha corrisposto in favore del Notaio
Parte_1 Persona_1 di ON la somma di € 2.600,00 a mezzo assegno n. 8005349143 del 15/06/2006, che le si rammostra (doc. n. 14, sub 10), relativamente alla stipula dell'acquisto del terreno meglio descritto al precedente capitolo n. 1? 6) Vero che il IG. ha corrisposto in favore della Casa
Parte_1 e Calore la somma di € 550,00 a mezzo assegno n. 8101129765 del 26/01/2009 a Parte_2 saldo della fattura/scontrino n. 11 del 24/01/2009, che le si rammostra (doc. n. 14 sub. 31)? 10) Vero che in data 04/11/2009 il IG. ha corrisposto in favore della
Parte_1 [...] la somma di € 3.500,00 a saldo della fattura del 04/11/2009 che le si Parte_3 rammostra (doc. n. 14 sub. 50)? 14) Vero che in data 01/03/2011 il IG. ha
Parte_1 corrisposto in favore dell'Arch. la somma di € 673,20 relativi alla fattura n. Persona_2
1/2010, che le si rammostra (doc. n. 14 sub. 74)? 16) Vero che il IG. ha Parte_1 corrisposto in favore del Geom. la somma di € 500,00 a saldo della fattura n. 04 Persona_3 del 23/03/2012, che le si rammostra (doc. n. 14 sub. 87), la somma di € 300,00 a saldo della fattura
4 n. 10 del 18/05/2012, che le si rammostra (doc. n. 14 sub. 89) e la somma di € 314,60 a saldo della fattura n. 08 del 28/04/2012, che le si rammostra (doc. n. 14 sub. 92)? 17) Vero che il IG.
[...] ha corrisposto in favore della la somma di € 200,01 a Parte_1 Controparte_2 saldo della fattura n. 5000 del 20/07/2012, che le si rammostra (doc. n. 14 sub. 103) e la somma di
€ 1.200,00 in data 30 giugno 2009 (doc. 14 sub. 120)? 18) Vero che in data 24/02/2010 il IG. ha corrisposto in favore della la somma di € 1.400,00 Parte_1 Controparte_3 relativamente alla fornitura di vetri e decori (come da doc. attoreo n. 14 sub. 108 che viene rammostrato)? 19) Vero che in data 12/11/2010 il IG. ha corrisposto in favore Parte_1 dell'Ing. la somma di € 1.000,00 relativamente all'attività di progettazione e Persona_4 direzione delle opere di realizzazione di garage coperto con sovrastante terrazzo pavimentato di circa 50 mq (come da doc. attoreo n. 14 sub. 141 che viene rammostrato)? 20) Vero che il IG. ha corrisposto in favore dell'artigiano IG. per il lavori eseguiti presso Parte_1 Parte_4 l'immobile di Via Poletti la somma di € 2.000,00 in data 07/12/2010, la somma di € 2.000,00 in data 20/01/2011 e la somma di € 750,00 in data 26/01/2011, come da ricevute che le si rammostrano (doc. n. 14 sub. 141, 147 e 150)? 21) Vero che il IG. ha corrisposto Parte_1 in favore della la somma di € 1.036,54 a saldo della fattura del 02 luglio 2009 Controparte_4 che le si rammostra (doc. n. 14 sub. 167)? A testimoni il IG. VA SA, quale titolare della omonima ditta individuale (sui capitoli da n. 1 a n. 4), il Notaio (sul capitolo Persona_1
n. 5), la IG.ra quale titolare della Casa e Calore di RI IL (sul capitolo n. 6), il Parte_2 legale rappresentante della (sul capitolo n. 10), l'Arch. Parte_3 Per_2
(sul capitolo n. 14, il Geom. (sul capitolo n. 16), il legale rappresentante
[...] Persona_3 della (sul capitolo n. 17), il legale rappresentante della Controparte_2 CP_3 (sul capitolo n. 18), l'Ing. (sul capitolo n. 19), il IG. (sul
[...] Persona_4 Parte_4 capitolo n. 20) e il legale rappresentante della (sul capitolo n. 21). 22) Vero Controparte_4 che all'interno dell'immobile sito in ON (MS), Via Luigi Poletti n. 23, sono ad oggi presenti i beni mobili/arredi elencati ai punti n. 11, n. 12 e n. 13 dell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti? 23) Vero che i beni mobili/arredi elencati al punto n. 12 dell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, erano di proprietà del IG. (padre del IG. e della IG.ra (madre Persona_5 Parte_1 Persona_6 del IG. ? 24) Vero che i beni mobili/arredi elencati al punto n. 12 dell'atto di Parte_1 citazione, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, sono stati ereditati dal IG.
a seguito della morte del padre IG. e della madre IG.ra Parte_1 Persona_5 Per_6
25) Vero che i beni mobili/arredi elencati al punto n. 13 dell'atto di citazione, da
[...] intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, sono stati acquistai dal IG. Parte_1
e dalla IG.ra nella misura del 50% ciascuno? A testimoni i IGg.ri Controparte_1 Tes_1
e (tutti sui
[...] Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 capitoli da n. 22 a n. 25)? 27) Vero che anche a seguito della separazione personale dei coniugi IG. e IG.ra quest'ultima ha continuato ad adibire a propria Parte_1 Controparte_1 abitazione all'interno dell'immobile sito in ON (MS), Via Luigi Poletti n. 23, dimorando abitualmente, stabilmente ed in via esclusiva all'interno dello stesso? 28) Vero che la IG.ra dal 01.09.2015 a tutt'oggi risiede all'interno dell'immobile sito in ON Controparte_1
(MS), Via Luigi Poletti n. 23? 29) Vero che la IG.ra dal 01.09.2015 ad oggi ha Controparte_1 fatto uso personale ed esclusivo dell'immobile sito in ON (MS), Via Luigi Poletti n. 23, occupandolo quale sua esclusiva ed abituale dimora? 30) Vero che l'unica camera da letto matrimoniale presente nell'immobile in questione è dal 01.09.2015 a tutt'oggi la camera da letto personale ed esclusiva di ? 31) Vero che esiste altra stanza adibita a cameretta da Controparte_1 letto, che è stata attrezzata dal IG. secondo le proprie necessità e come camera Testimone_1 da letto personale? 32) Dite se, ad oggi, è presente all'interno dell'immobile sito in ON (MS) - Via Poletti n. 23 una stanza adibita a camera da letto del IG. 33) Dite se Parte_1
5 l'attuale occupazione del bene immobile sito in ON (MS) - Via Luigi Poletti n. 23 da parte della IG.ra e la sua adibizione a sua abitazione esclusiva consente o meno in concreto al CP_1
IG. di godere parimenti di detto immobile. 34) Vero che il IG. Parte_1 Parte_1 contattava più volte la IG.ra pretendendo la restituzione dei beni di sua proprietà Controparte_1 presenti all'interno della villa sita in ON (MS) - Via Luigi Poletti n. 23 e che la IG.ra respingeva detta richiesta? 35) Vero che ciò è avvenuto sia prima che dopo la morte della CP_1
IG.ra 36) Vero che la predetta richiesta di restituzione dei beni mobili avanzata Persona_6 dal IG. nei confronti di ha riguardato sia i beni ereditati dalla madre Parte_1 Controparte_1
, sia che pretende essere di sua proprietà esclusiva o Persona_6 Parte_1 comproprietà? 37) Vero che il IG. si è recato personalmente presso l'immobile Parte_1 sito in ON (MS) - Via Luigi Poletti n. 23 per ottenere la restituzione dei beni di sua proprietà e che in detta occasione la IG.ra ha respinto la richiesta e gli ha negato CP_1
l'accesso? 38) Vero che il IG. si è recato personalmente presso l'immobile sito in Parte_1
ON (MS) - Via Luigi Poletti n. 23 per ottenere la restituzione dei beni di sua proprietà e che in detta occasione la IG.ra ha respinto la richiesta, minacciandolo di chiamare le forze CP_1 dell'ordine se si fosse presentato per prelevare i propri beni? 39) Vero che nel gennaio 2019 il IG.
lamentandosi della sua esclusione dal godimento del bene immobile sito in ON Parte_1
(MS) - Via Luigi Poletti n. 23 di cui è comproprietario, contattava la IG.ra informandola CP_1 che si sarebbe presentato presso detto immobile pretendendo di pernottarvi con l'attuale moglie e che in detta occasione la IG.ra gli opponeva un rifiuto? 40) Vero che a seguito Controparte_1 dell'impossibilità di accedere e godere dell'immobile sito in ON (MS) - Via Luigi Poletti n. 23 il IG. era costretto ad ammobiliare l'abitazione di Via IV Novembre per Parte_1 potervi soggiornare? 41) Vero che il IG. avendo dovuto soggiornare presso l'abitazione Parte_1 di Via IV Novembre, perse la possibilità porla in affitto, per cui vi aveva già affidato incarico ad agenzia immobiliare? 42) Vero che detto incarico prevedeva l'affitto dell'immobile al canone di euro 500,00 mensili? 43) Vero che il IG. ha vissuto all'interno dell'immobile di Testimone_1
ON (MS) - Via Luigi Poletti n. 23 dal gennaio al mese di settembre 2018, quando è tornato a vivere nella città di Parma nella quale aveva vissuto dal 2014 a tutto il 2017 compreso? 44) Vero che in più occasioni la IG.ra ha offerto 590.000,00 euro per l'acquisto della casa Parte_5 comune di Via Poletti n. 23, anche come da proposta prodotta dall'Avv. Andreazzoli quale doc. 24 che vi viene rammostrato, e che la IG.ra ha sempre rifiutato o comunque rinviato ogni CP_1 trattativa? 45) Conferma sia come contenuto che, come provenienza, il parere/perizia di stima del 20/02/2019 che le si rammostra, prodotto dall'Avv. Andreazzoli quale doc. n. 18? A testimoni il IG.
(sui capitoli da n. 27 a n. 41 e sui capp. 43 e 44), la IG.ra Testimone_1 Testimone_6
(sui capitoli nn. 27-34-35-36-37-38-39-40-41-42-44), e la IG.ra titolare della Testimone_7
Lunezia Immobiliare di IN Beverini (sui capp. 41, 42, 45)”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Corte d'Appello di Genova adita: In via preliminare: rigettare la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza di primo grado;
Nel merito: 1) Rigettare integralmente l'appello avversario, notificato in data 12.12.2023, poiché infondato, inammissibile, improcedibile per tutti i motivi in atto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 496/2023 emessa dal Tribunale di Massa,
Giudice Dott. Domenico Provenzano, in data 01.09.2023 e pubblicata in data 07.09.2023 nella causa civile n. 493/2019 R.G.; 2) Con condanna del IG. a favore della IG.ra Parte_1 al pagamento delle spese e competenze legali della presente procedura e della Controparte_1 causa di primo grado ossia del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, qualora l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova non ritenesse sufficientemente istruita la causa, si avanza nuovamente la richiesta di escussione di testi, in particolare la IG.ra chiede la prova per testi sui seguenti CP_1 capitoli di prova: 1) Vero che le somme di denaro che la IG.ra ha ereditato dopo Controparte_1
6 la morte del padre, avvenuta nel 2002, sono state accreditate sul conto intestato al IG.
[...]
2) Vero che le somme di denaro ereditate dalla IG.ra sono state Parte_1 Controparte_1 parimenti utilizzate per i bisogni della famiglia. 3) Vero che durante la convivenza coniugale la
IG.ra utilizzava denaro, anche proprio, quando faceva la spesa per la casa e per Controparte_1 la famiglia. 4) Vero che il IG. durante la convivenza coniugale spesso prendeva
Parte_1 denaro contante dalla cassa del negozio di proprietà della IG.ra per destinarlo a Controparte_1 spese familiari. 5) Vero che il IG. ha sempre avuto, e tuttora ha, le chiavi
Parte_1 dell'immobile sito in Via Poletti n. 23, ON, tanto dell'abitazione che delle pertinenze. 6) Vero che da quando il IG. ha lasciato la casa coniugale, perché autorizzato dal
Parte_1 Giudice della separazione a vivere separato dall'ex moglie, ossia dal 28.05.2015 ad oggi, costui accede comunque liberamente all'immobile di Via Poletti n. 23, ON. 7) Vero che dal 28.05.2015 ad oggi il IG. frequenta abitualmente l'immobile di Via Poletti n. 23,
Parte_1
ON. 8) Vero che dal 28.05.2015 ad oggi il IG. utilizza il garage e le Parte_1 cantine dell'immobile sito in Via Poletti n. 23, ON, come deposito per tutta la sua attrezzatura relativa all'associazione di rievocazione storica medievale. 9) Vero che fin dal 28.05.2015 ad oggi il IG. utilizza l'immobile di Via Poletti n. 23, ON, Parte_1 come deposito di alcuni mobili di sua proprietà. 10) Vero che fino a quando era in vita la IG.ra ossia il 30.11.2017, il IG. rimaneva sovente a pranzo Persona_6 Parte_1 nell'abitazione di Via Poletti n. 23, ON. 11) Vero che dal 28.05.2015 ad oggi, le spese per il mantenimento dell'immobile ubicato in Via Poletti n. 23, ON e dell'annesso giardino sono sostenute dalla IG.ra Si indicano i seguenti testi: 1) IG.ra Controparte_1 Testimone_8 residente in [...], Scorcetoli – Filattiera (MS), sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 9; 2) IG. c/o RTS Rental Trade e Service S.r.l. piazza Meucci Ruini n. 29/a, Testimone_1
Parma, sui capitoli di prova dal n. 3 al n. 11; 3) IG. residente in [...]
63, Scorcetoli – Filattiera (MS), sui capitoli di prova dal n. 3 al n.
9. Si chiede che l'Ill.mo Giudice ordini alla Banca Crédit Agricole Carispezia, con sede legale in Corso Cavour n. 86, a La Spezia, l'esibizione della documentazione relativa a due bonifici (uno di € 14.500,00 e l'altro di € 2.500,00) avvenuti tra gennaio e febbraio 2003, a favore del conto corrente intestato al IG.
[...]
n. 050 1011-2 o su altri conti intestati o cointestati al IG. (C.F. Parte_1 Parte_1
), i quali vedevano come ordinante il IG. Si chiede, anche, C.F._1 Persona_7 che il Giudice ordini alla Banca Crédit Agricole Carispezia, con sede legale in Corso Cavour n. 86, a La Spezia, di esibire la documentazione relativa a due bonifici (uno di € 15.000,00 e l'altro di € 35.061,35), effettuati tra febbraio e marzo del 2007, confluiti nel conto intestato al IG.
[...]
n. 050 1011-2 o su altri conti intestati o cointestati al IG. (C.F. Parte_1 Parte_1
), ma che vedono come beneficiari i IG.ri e C.F._1 Parte_1 CP_1
.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, in data 08/03/2019, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Massa, coniuge divorziata, assumendo: Controparte_1
- che, in data 24/09/1983, il e la contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
ON, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che in data 14/06/2006 acquistavano, in regime di separazione dei beni, la proprietà di un terreno nella misura del 50% ciascuno, nel Comune di ON al prezzo di €
7 61.200,00 di cui € 56.100,00 mediante pagamento da conto corrente bancario cointestato ad entrambi ed € 5.100,00 in via esclusiva con denari propri del Parte_1
- che sul terreno edificavano la casa coniugale e, per far fronte alle spese necessarie per la costruzione, accendevano presso Credit Agricole Carispezia - Filiale di ON mutuo fondiario n. 12210500000, cointestato al 50%, per la somma complessiva di €
230.000,00 ed il sosteneva in via esclusiva, altresì esborsi in via esclusiva per Parte_1 complessivi € 246.264,85, oltre a spese per arredare l'immobile;
- che, il sosteneva integralmente anche il rimborso delle rate di mutuo fino Parte_1
al 31/07/2015 tramite addebito sul proprio conto corrente per un importo totale pari ad €
76.391,27;
- che, nonostante il Tribunale di Massa avesse respinto, sia in sede di separazione che di divorzio, le domande di assegnazione della casa coniugale formulate dalla la CP_1
stessa era rimasta a vivere nella casa coniugale occupandolo, a decorrere dall'1/09/2015, senza versare alcunché ed impedendo al ogni uso di detto bene, disponendo altresì Parte_1
dell'esclusivo godimento e detenzione dei beni mobili/arredi di proprietà esclusiva del in quanto acquistati per intero a sue spese ovvero ereditati dalla madre. Parte_1
Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna della CP_1
- alla restituzione del 50% delle somme da lui corrisposte a Credit Agricole -
Carispezia in virtù del contratto di mutuo cointestato, sino al 31/07/2015, pari complessivamente ad € 38.198,63 oltre agli interessi legali e di mora;
- alla restituzione del 50% di tutte le ulteriori somme pagate in via esclusiva dall'attore per far fronte alle spese di costruzione ed ultimazione dell'immobile sito in ON (MS)
- Via Luigi Poletti n. 23, ammontanti a complessivi € 123.132,42 oltre interessi legali e di mora;
- alla restituzione e/o rimborso dell'importo di € 2.550,00 (pari al 50% dell'importo di
€ 5.100,00 versato dall'attore in misura superiore rispetto a quanto corrisposto dalla CP_1
per l'acquisto del terreno di ON oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale al saldo effettivo;
- alla restituzione e/o alla consegna, a proprio favore, di tutti i beni mobili/arredi di sua proprietà ancora nell'esclusivo possesso e detenzione dell'ex moglie, precisamente elencati;
- al rilascio ed alla restituzione dell'immobile di ON - Via Luigi Poletti n. 23
nella libera disponibilità della comunione;
8 - al risarcimento di tutti i danni, anche di natura indennitaria, subiti e subendi ricollegati e/o conseguenziali all'esclusiva occupazione dell'immobile nonché all'esclusivo godimento e detenzione dei beni mobili di cui è proprietario esclusivo o comproprietario;
- al pagamento degli esborsi dallo stesso sostenuti a titolo di spese-competenze per l'attività di assistenza legale stragiudiziale, oltre accessori di legge.
2. si costituiva in giudizio in data 04/06/2019, resistendo alle avverse pretese Controparte_1
rilevando la irripetibilità delle somme versate dal nel corso della lunga vita coniugale, Parte_1
durata 35 anni, trattandosi di spese effettuate per far fronte alle esigenze della famiglia, costituenti oggetto di obbligazione naturale (art. 2034 c.c.); che la cointestazione ad entrambi i coniugi dell'abitazione e del terreno sul quale essa era stata costruita valeva a dimostrare la liberalità sottesa a tale operazione;
che dopo la separazione aveva iniziato a pagare la propria quota delle rate del mutuo;
che la pretesa di pagamento dell'indennità per il godimento dell'abitazione e dei mobili ed arredi ivi contenuti era infondata, avendo il mantenuto la possibilità di esercitare il pari Parte_1
godimento di tali beni, che non gli era mai stato impedito, avendo conservato la disponibilità delle chiavi di accesso all'immobile e lasciato ivi propri effetti personali ed attrezzi di lavoro;
che aveva alimentato il conto corrente cointestato ai coniugi mediante versamenti di somme di denaro nell'anno 2007, ammontanti ad oltre € 50.000,00, ed avendo altresì trasferito sul conto del marito, nel 2003, somme derivate dalla successione del proprio genitore, pari a complessivi € 17.000,00; che nella casa familiare aveva continuato a vivere fino al decesso, avvenuto il 30/11/2017, anche la madre del cui ella aveva prestato assistenza. Parte_1
3. La causa, istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prove testimoniali, con sentenza n. 496/2023, del 01/09/2023, il Tribunale di Massa rigettava le domande proposte dal e lo Parte_1 condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della liquidate in € 13.430,00, oltre CP_1
accessori di legge.
In particolare, il Tribunale di Massa rilevava:
- che le spese per l'acquisto del terreno e la costruzione dell'abitazione coniugale, sia con riguardo al mutuo, sia agli esborsi diretti del erano dirette a far fronte a Parte_1
bisogni familiari e quindi irripetibili, costituendo espressione del dovere di assistenza morale e materiale e di collaborazione gravante su entrambi i coniugi, a norma dell'art. 143 c.c.;
- che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'indennità da indebita occupazione dell'intera abitazione e delle altre unità immobiliari pertinenziali oggetto di
9 domanda ex art. 1102 c.c., dal momento che il non aveva assolto all'onere Parte_1 probatorio su di lui gravante che l'utilizzo del bene da parte della gli impedisse il CP_1
godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, essendo emerso dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso di primo grado, la facoltà del di poter accedere all'abitazione Parte_1 familiare detenendone le chiavi e l'effettivo utilizzo del bene poiché ivi ricoverava i propri effetti personali ed attrezzi di lavoro e che inoltre, risultava che nell'immobile era rimasta a vivere la madre dell'attore anche dopo la separazione.
4. Avverso detta sentenza, proponeva appello, in data 12/12/2023, formulando, Parte_1
previa sospensione della provvisoria esecutorietà della pronuncia, sei motivi di censura.
4.1. Con il primo motivo, deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado, per aver respinto integralmente le domande di restituzione del 50% delle somme pagate per l'acquisto del terreno, del mutuo cointestato con la e delle spese di costruzione e ultimazione dell'immobile sito in CP_1
ON, sotto il profilo dell'omessa (o comunque apparente ed insufficiente) motivazione e dell'applicazione errata della giurisprudenza sul punto.
In particolare, assumeva che il Tribunale, nel sancire la “irripetibilità” delle somme richieste perché destinate a soddisfare bisogni familiari, non ha esposto in modo chiaro né i motivi in fatto, né quelli in diritto sottesi alla propria decisione, da ciò conseguendone la nullità della sentenza.
In ogni caso deduceva altresì che il Tribunale di Massa, nel ritenere le spese effettuate per i bisogni della famiglia sul presupposto che i coniugi sono tenuti a contribuire proporzionalmente a tal fine, non aveva tenuto in considerazione ulteriori elementi dedotti quali: il regime patrimoniale adottato di separazione dei beni, la natura straordinaria delle somme richieste, e il fatto che la non CP_1
aveva contribuito in alcun modo alle spese per l'immobile, da ciò derivandone una sorta di arricchimento senza causa a suo favore. In ogni caso, rilevava di aver adeguatamente provato tutti gli esborsi.
4.2. Con il secondo motivo, parte appellante deduceva l'erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado laddove ha rigettato la domanda di rilascio e restituzione, dell'immobile di ON, sito in Via Poletti n. 23 nella disponibilità della comunione, e di risarcimento di tutti i danni derivanti dall'esclusiva occupazione dell'abitazione da parte della assumendo per mancato CP_1 adempimento dell'onere della prova dell'utilizzato esclusivo del bene tale da aver concretamente impedito all'attore di godere del bene. In particolare deduceva che il pari uso sancito dall'art. 1102
c.c., non poteva ritenersi integrato dalla mera disponibilità delle chiavi di casa da parte del
10 a fronte delle richieste di rilascio del bene rimaste prive di riscontro da parte della Parte_1 CP_1
né dalla circostanza che gli attrezzi e gli effetti personali erano riposti in una cantina separata dall'abitazione principale, né dalla presenza della propria madre.
4.3.Con il terzo motivo, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza sotto il profilo della mancata restituzione e/o consegna di tutti i beni mobili ed arredi di proprietà del nonché Parte_1
del risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo utilizzo degli stessi da parte della CP_1
laddove aveva statuito che il avrebbe potuto esercitare un godimento promiscuo o Parte_1
alternato dei beni e che non gli sarebbe stato impedito di portarli via, se di esclusiva proprietà asserendo di aver fornito prova documentale degli acquisti.
4.4. Con il quarto motivo di appello, parte appellante censurava la pronuncia sotto il profilo del – mancato – rimborso delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale dallo stesso sostenute, sul presupposto della soccombenza assumendo costituire un danno autonomo che va liquidato in caso di successiva vittoria nel giudizio da quantificarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, e comunque non contestato dalla CP_1
4.5. Con il quinto motivo di appello, il censurava la pronuncia per aver rigettato la Parte_1
domanda di condanna della al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo la CP_1
stessa formulato difese infondate e capziose, cercando di fuorviare il Giudicante con argomentazioni false e pretestuose, proponendo una liquidazione del danno in misura del 10% dell'intero capitale da liquidare, o in subordine, secondo l'apprezzamento equo del Giudicante.
4.6. Con il sesto motivo, infine, parte appellante censurava la sentenza di primo grado in relazione alla condanna del alla rifusione delle spese di lite in favore della avendo il Parte_1 CP_1
Tribunale di Massa applicato in modo non corretto il principio di soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 22/02/2024, si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo la conferma della sentenza impugnata assumendo che correttamente aveva ha qualificato gli esborsi alla stregua di liberalità fra coniugi irripetibili ai sensi dell'art. 143 c.c., non solo per la durata di vita insieme delle parti ma anche per il progetto di vita comune, per lo stile di vita che avevano, e poiché tali investimenti erano stati destinati alla costruzione della casa coniugale bene di primaria necessità per tutta la famiglia;
che aveva tempestivamente e compitamente contestato le circostanze dedotte da controparte;
che i testi
11 avevano confermato l'uso del bene anche da parte dell'appellante; che l'appellante non aveva neppure dimostrato la proprietà esclusiva dei beni mobili.
6. Con ordinanza del 15/03/2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza quindi assegnati alle parti i termini perentori per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica all'esito dell'udienza del 3071/2025 sostituita dal deposito di note scritte, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
7. In merito al primo motivo, si rileva che il Tribunale di Massa ha correttamente rigettato le domande di pagamento formulate dal dal momento che gli esborsi dallo stesso effettuati Parte_1
appaiono pacificamente destinati al beneficio comune del ménage familiare, in applicazione dei principi consolidati in materia, secondo cui i pagamenti per la costruzione della casa coniugale – costituente sine dubio un bene di primaria necessità sulla scorta dell'affectio coniugalis – e il mutuo conseguente, devono essere qualificati alla stregua di obbligazioni naturali ai sensi dell'art. 2034
c.c. – in quanto espressione dei doveri di solidarietà, assistenza morale e materiale e collaborazione previsti ex art. 143 c.c., che prevede, al terzo comma, che entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia –, da ciò conseguendone la loro irripetibilità, se non per le somme pagate in seguito alla separazione personale dei coniugi (Cass., n. 18749/2004; n.
10942/2015; n. 12551/2009; Corte d'Appello di Brescia, n. 1305/2021). Sotto tale profilo, si precisa che la ha provveduto a pagare la propria quota di rata di mutuo a partire dal mese di agosto CP_1
2015, ossia da quando i coniugi hanno iniziato a vivere separati.
Esaminando le tipologie di spese per cui viene chiesta la ripetizione nella misura del 50% a carico della si osserva che: l'acquisto del terreno è avvenuto con denaro comune quanto meno in CP_1 ragione di € 56.100,00; su tale terreno è stata edificata la casa coniugale mediante stipula di mutuo cointestato ai coniugi di € 230.000,00 pagato con provvista tratta dal c/c intestato al nella Parte_1 misura di € 76.391,27 e mediante pagamenti tratti dal c/c intestato al per € 246.264,85. Parte_1
In virtù dell'accessione la casa costruita su terreno comune è divenuta di comproprietà dei coniugi.
Ciò posto, la ha dimostrato non solo di aver contribuito moralmente al ménage familiare CP_1
durante la lunga vita matrimoniale (durata 35 anni) occupandosi del marito, del figlio e della suocera, circostanza non contestata, ma anche economicamente, svolgendo attività lavorativa in quanto titolare di un negozio, concorrendo ad alimentare il conto corrente e il deposito titoli 12 cointestati tra i coniugi (la ha provato documentalmente versamenti di somme di denaro CP_1 nell'anno 2007, ammontanti ad oltre € 50.000,00) da cui risultano effettuati giroconti sul conto corrente del utilizzato per le spese in oggetto, nonché di aver altresì trasferito sul conto di Parte_1
titolarità esclusiva del marito, nel 2003, somme derivate dalla successione del proprio padre, pari a complessivi € 17.000,00.
Peraltro quanto al mutuo occorre richiamare il principio espresso recentemente dalla Corte di
Cassazione secondo cui “In caso di acquisto, in regime di separazione dei beni, di un immobile da parte di entrambi i coniugi, il cui prezzo sia pagato in tutto o in parte con provvista presa a mutuo, il coniuge che, in seguito alla separazione personale nel frattempo intervenuta, abbia pagato con denaro proprio le rate di mutuo, non ha diritto di richiedere all'altro coniuge il rimborso della metà delle rate versate periodicamente alla banca, atteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 143 c.c., ciascun coniuge contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza delle proprie capacità di lavoro anche casalingo, sicché deve ritenersi che il coniuge che in costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa e che acquista congiuntamente con l'altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni, un immobile pagato interamente da quest'ultimo, abbia contribuito in misura paritaria a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17765 del 21/06/2023).
Il principio è a maggior ragione applicabile alla presente fattispecie in cui il contributo della CP_1
per soddisfare i bisogni familiari è da ritenere paritario in ragione del lavoro casalingo e della contribuzione economica.
Inoltre, occorre poi osservare che il fatto che il non ha mai richiesto – fino Parte_1 all'introduzione del presente giudizio– la restituzione delle spese dallo stesso effettuate a vantaggio del ménage familiare comporta, come logica conseguenza, che le stesse altro non erano che il frutto di scelte ponderate e condivise da entrambi i coniugi in quanto espressione dei doveri previsti ai sensi dell'art. 143 c.c., avendo il prestato una sorta di “acquiescenza”, da intendersi in Parte_1
senso atecnico, in relazione alla destinazione delle spese suddette, che non può essere rimessa in discussione. Pertanto, la circostanza che il matrimonio tra i coniugi sia poi entrato Parte_6
in crisi, giungendo al divorzio, non giustifica la pretesa attorea di vedersi ora restituite le somme de quibus.
8. In ordine al secondo motivo, occorre, in via preliminare, evidenziare che la domanda di indennità di occupazione dell'immobile dovrebbe decorrere non dall'1/09/2015 (data della
13 separazione) come sostenuto dal ma dalla data della lettera raccomandata datata Parte_1
23/01/2019 (erroneamente indicata in atti come risalente al 2018) – contenente la richiesta formale di restituzione dell'abitazione, dal momento che, per giurisprudenza costante, il diritto all'indennità sorge solo nel momento in cui il comproprietario – astrattamente – escluso dal godimento manifesta esplicitamente la volontà di esercitare il proprio diritto sull'immobile, cessando ogni eventuale acquiescenza e tolleranza in ordine all'uso esclusivo altrui (ex multis, Cass., ord, n. 10264/2023).
Fermo restando ciò, giova osservare che il come correttamente evidenziato dal Parte_1
Tribunale, ha continuato ad avere libero accesso all'immobile detenendo le chiavi e utilizzando una parte dell'abitazione come deposito per i suoi attrezzi da lavoro e beni personali. Tale circostanza è stata confermata in sede istruttoria dalle deposizioni testimoniali: il figlio – – e la Testimone_1 moglie – – del sentiti all'udienza del 02/10/2024, hanno, infatti, Testimone_6 Parte_1 riferito che costui aveva e ha tutt'ora le chiavi dell'immobile, che poteva accedervi liberamente e che vi conservava oggetti personali, anche dopo la separazione. I soggetti citati rilevavano altresì in tal sede che la madre del fino alla data della sua morte, avvenuta nel novembre 2017, Parte_1
aveva continuato a vivere nella casa coniugale, mantenendo con la nuora un rapporto di convivenza stabile e condividendo parte delle spese ordinarie dell'abitazione. Anche i testi e Testimone_8
sentiti sempre all'udienza del 02/10/2020, confermavano di aver visto in più Testimone_9 occasioni il nell'abitazione, anche dopo la separazione dei coniugi e che avevano notato Parte_1
beni ed attrezzi del medesimo ivi collocati.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato sul punto, in tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. solo nell'ipotesi in cui l'occupazione investa l'intero immobile e sia tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene (Cass. n. 5156/2012; n. 20394/2013; Corte d'Appello di Brescia, Sez. II,
Sentenza n. 1305/2021), essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente indennità solo nel caso in cui gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cass. n. 2423/2015, n. 24647/2010), ipotesi questa non rinvenibile nel caso di specie, stante l'assenza di un rifiuto o comunque dissenso da parte della in tal senso, che non ha mai posto alcun veto circa l'accesso nell'abitazione di cui è causa. CP_1
Fermo quanto suddetto, si evidenzia che la Suprema Corte, intervenuta di recente con la pronuncia n. 10264/2023, ha specificato le condizioni in presenza delle quali l'ex coniuge comproprietario dell'immobile adibito a casa coniugale possa ottenere il pagamento di un indennizzo da parte
14 dell'altro coniuge che lo occupa in via pressoché esclusiva, stabilendo a tal proposito che, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile esercitare un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari (come accertato in fatto per l'abitazione coniugale in questione, stante la avvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio), l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario o promiscuo da parte dei comproprietari.
Applicando i principi summenzionati nel caso di specie, appare evidente, dunque, che il Giudice di prime cure, appurando la persistente facoltà per il di accedere all'immobile (e, dunque, Parte_1
anche di esercitare il godimento, in forma promiscua o turnaria, come si avrà modo di specificare infra, sui beni mobili ed arredi ivi contenuti) ha correttamente applicato il principio dell'art. 1102
c.c. – che consente a ciascun comproprietario di godere della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione o impedisca l'uso da parte degli altri –, non essendo emerso nella fattispecie de qua alcun impedimento alla disponibilità dell'immobile da parte del Parte_1
Fermo quanto suddetto, si auspica, in ogni caso, che i coniugi pervengano alla vendita dell'immobile a terzi – con divisione del ricavato – e, subordinatamente, che addivengano in ogni caso al più presto ad una regolamentazione maggiormente puntuale e specifica dell'utilizzo del bene comune, al fine di far cessare ogni contrasto ad esso relativo.
9. Quanto al terzo motivo, concernente la consegna dei beni mobili e/o arredi contenuti nell'immobile, si osserva, innanzitutto, che nella fase istruttoria il non ha fornito elementi Parte_1
di prova adeguati né mediante documentazione né mediante testimoni, in merito alla proprietà esclusiva dei beni mobili da lui richiesti in restituzione. In particolare, egli non è stato in grado di dimostrare né la proprietà dei beni che afferma di aver acquistato autonomamente, né di quelli che ritiene facciano parte della sua quota ereditaria, né dei beni che considera di comproprietà con la
CP_1
Inoltre, sotto tale profilo, giova altresì rilevare, che il come anticipato, ha continuato a Parte_1 godere della disponibilità dell'immobile e, quindi, necessariamente anche dei mobili ed arredi ivi compresi, e che è altresì stato accertato che numerosi mobili, a partire dal momento dell'allontanamento del sono stati asportati dallo stesso, come riferito dal figlio delle Parte_1
parti.
Infine, si richiamano le considerazioni sopra svolte in tema di irripetibilità degli esborsi effettuati per l'acquisto di tali beni costituendo espressione dei doveri di collaborazione, solidarietà e 15 assistenza morale e materiale tra i coniugi, nell'interesse della famiglia stante la loro inscindibilità dall'abitazione coniugale.
Conseguentemente, non sussiste alcun diritto dell'appellante al risarcimento e/o indennizzo collegati all'utilizzo dei beni da parte dell'ex moglie.
Va infine osservato che i capitoli di prova dedotti dall'appellante, non ammessi in primo grado e reiterati nel presente grado di giudizio non sono ammissibili in quanto documentali, generici o irrilevanti.
10. Per effetto di quanto sopra evidenziato, non v'è dubbio, infine, che il quarto, il quinto ed il sesto motivo, relativi, rispettivamente, alle spese legali di assistenza stragiudiziale, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ed alle spese e competenze di lite, si appalesino, di conseguenza, assorbiti, stante la reiezione integrale delle domande avanzate dal Parte_1
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate alla luce dell'astratta controvertibilità delle questioni esaminate e dell'applicazione di principi giurisprudenziali – delineati anche di recente – nella risoluzione della lite.
12. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. Parte_1
496/2023, del 01/09/2023;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n.
115, l'appello è stato integralmente rigettato
Genova, 5 febbraio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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