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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice giudice rel. dott.ssa Alessandra Pesci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 4331/2024 e promossa da nato/a a THIENE (VI), il Parte 1 (c.f. C.F. 1
1/06/1978
con l'avv. CRISTINA GIUSTO
e
Controparte 1 (c.f. C.F. 2 ), nato/a a
CASTELFRANCO VENETO (TV), il 2/01/1982 con l'avv. LARA FERRARO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 23/07/2024, i coniugi Parte 1 e
Controparte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 cpc..
Con sentenza n. 671/2024 (dep. 25.09.2024) - passata in giudicato per attestazione di Cancelleria il Tribunale di Treviso ha pronunciato la
-
separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del
2.04.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
-la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2/06/2016 tra eParte 1
Controparte 1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
,
Comune di ASOLO dell'anno 2016, al n. 5, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni stabilite appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 2/06/2016 da
Parte 1 nato/a a THIENE (VI), il 1/06/1978
e
, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il Controparte 1
2/01/1982,
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ASOLO dell'anno 2016 al n. 5, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni: 1.
2.
3.
2.
dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i IGg.
TI MI e ES IA alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile le dovute trascrizioni.
la casa coniugale, ubicata in Loria (TV), Via Marangona n. 38,
di proprietà del IG. TI MI viene assegnata alla IG.ra
ES IA che vi vivrà unitamente alla figlia minore
IA, con tutti gli arredi e corredi;
il IG. TI ha già
lasciato la casa coniugale e provvederà a prelevare i suoi effetti personali entro 30 giorni dall'udienza Presidenziale;
disporsi l'affido condiviso della figlia IA ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando lo vorrà, compatibilmente anche con le esigenze e gli impegni della minore stessa, e compatibilmente con l'attività di autista del IG. TI. Il padre potrà comunque vedere e stare con la figlia un fine settimana a settimane alterne dal sabato mattina h. 9.30/10 e sino alle ore 21.00 del sabato sera, cosi come la domenica dalle ore 10.30 alle ore 17.00, e ciò sintanto che la minore поп desideri trascorrere la notte con il padre,
dopodiché la minore trascorrerà un fine settimana ogni 15
giorni dal venerdi ore 19.00 alla domenica sera ore 19.00; un giorno infrasettimanale, qualora il TI sia in ferie,
avvisando, comunque la madre il giorno prima;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche, periodo da concordare entro il 30/05 di ogni anno;
7 giorni durante le vacanze di Natale, da alternarsi con il capodanno, e quindi un anno dal 23/12 al 30/12 e l'anno successivo dal 30/12 al 06/01;
2 giorni durante le vacanze pasquali, da alternare Pasqua e pasquetta;
il compleanno della madre e la festa della mamma la minore lo trascorrerà con la stessa, come il compleanno del padre e la festa del papà la minore lo trascorrerà con lo stesso;
il compleanno della minore verrà possibilmente in modo alternato, oppure un genitore trascorrerà con la minore il pranzo e l'altro la cena.
4. disporsi a carico del padre TI MI l'obbligo di corrispondere a ES IA a titolo di contributo al mantenimento della figlia IA la somma di € 350,00
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di settembre 2025. L'assegno per il concorso nel mantenimento della figlia IA dovrà essere versato entro il giorno 05 di ogni mese ed a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo il rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche (mediche specialistiche поп
coperte dal SSN, tickets), scolastiche (tassa iscrizione, libri di testo, mensa, eventuali altri corsi per attività organizzate dalla scuola, centri ricreativi estivi), ricreative, sportive, ludiche, e baby sitter, - queste ultime quattro preventivamente concordate tra i genitori - affrontate nell'interesse del minore,
spese come da protocollo in uso al Tribunale di Treviso;
5. l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra
ES IA;
6. il IG. TI si impegna a cedere alla IG.ra ES
IA, che accetta, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, a mezzo di atto notarile con professionista da indicarsi
successivamente, la sua quota pari al 100% della piena proprietà della casa acquistata con l'atto di compravendita redatto dal Notaio Dott. Carlo Santamaria Amato il
12.08.2019, Repertorio n. 19.205 e Raccolta n. 11.649,
registrato a Treviso il 05.09.2019 al n. 34414 RC, e n. 24448
RP, così catastalmente identificato:
COMUNE DI LORIA (TV), Catasto Fabbricati - Sezione A
- Foglio 5, Catasto Urbano, M.N. 116 sub 6, Via Marangona
n. 38, cat. area urbana mq. 758, M.N. 116 sub 7 Via
Marangona n. 38, cat. Lastrico solare di mq. 16; M.N. 116
sub 8 Via Marangona n. 38, cat. A/7, classe 1, vani 7,5,
superficie catastale mq. 156, rendita catastale € 716,58;
M.N. 116 sub 9, Via Marangona n. 38, cat C/6 el U,
superficie catastale mq. 69 rendita catastale € 170,43 (doc.
7 copia atto compravendita);
Le parti hanno concordato la cessione da parte del IG. TI MI della quota del 100% della ex casa coniugale sita in Loria (TV), Via Marangona n. 38, viene effettuato senza corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, trovando la propria causa nella definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio, precisando che detto accordo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
La IG.ra ES IA provvederà ad accollarsi il
-
pagamento della corrispondente quota residua di mutuo ipotecario contratto dalle parti con atto Notaio Carlo
Santamaria Amato di cui all'atto 12.08.2019, Rep. 19.207
Race. 11651, registrato in data 09.09.2019 al n. 34.732 Reg.
Gen. e 5.642 Reg. Part. nonché della quota residua del mutuo di cui all'atto Notaio Carlo Santamaria Amato del
19.10.2020, Rep. 20.877, Race. 12.917, Reg. Gen. 35989,
Reg. Part. 5957, liberando completamente il sig. TI,
provvedendo quindi a estinguere il mutuo accesso;
le detrazioni consentite per il mutuo spetteranno alla parte acquirente dal momento del rogito notarile. Resta inteso che il TI verrà completamente liberato da qualsivoglia onere, ipoteca, garanzia, con spese notarili 'in toto' a carico della IG.ra ES.
Si precisa che l'accordo ricade del tutto negli accordi patrimoniali contestuali allo scioglimento del matrimonio e deve interpretarsi unicamente come volto a sciogliere il regime di comunione e definire ogni aspetto economico del rapporto matrimoniale evitando ogni possibile futuro contenzioso ed ogni ulteriore discussione. I coniugi intendono usufruire del vantaggio economico che possono ottenere con tale pattuizione che ha l'effetto di consentire l'utilizzo dei benefici fiscali concessi dalla legge (esenzione di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987, cosi come modificata dalla pronunzia della Corte Costituzionale 10
Maggio 1999 n. 154) nonché ottenere ogni altra diversa esenzione fiscale e tributaria prevista dalla legge.
7. La IG.ra ES provvederà ad accollarsi il finanziamento del mutuo acceso presso l'Agos, identificato al n. 065025090,
con piano di ammortamento, che si allega, impegnandosi ad inviare con cadenza mensile il documento attestante l'avvenuto versamento;
8. Darsi atto che le parti hanno regolato ogni altra questione economica non menzionata nel presente ricorso e che le stesse null'altro avranno a pretendere reciprocamente, a qualsivoglia titolo o ragione, manlevando la ES il sig. TI da ogni eventuale ulteriore debito contratto per la sistemazione della casa coniugale.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Treviso, 7 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci