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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 497/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , per sé e Parte_1 C.F._1 nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori Persona_1
(nata a [...], il [...], C.G. ) e
[...] C.F._2 Parte_2
(nata a [...], il [...], C.F. );
[...] C.F._3
nata a [...] il [...], C.F. , per sé e Controparte_1 C.F._4 nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (nato a Persona_2
Vittoria, il 08/06/2015, C.F. ); C.F._5
nata a [...] il [...], C.F. , per sé e Parte_3 C.F._6 nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore (nata a [...], il Persona_3
21/03/2011, C.F. ; C.F._7
nato a [...] il [...], C.F. , per sé e Parte_4 C.F._8 nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (nato a Persona_4
Ragusa, il 29/05/2008, C.F. ); C.F._9 nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._10
nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._11
nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_4 C.F._12
nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._13 nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_5 C.F._14
nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_6 C.F._15
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_7 C.F._16
nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_8 C.F._17
nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_5 C.F._18 tutti rappresentati e difesi dall'avv.CECOVINI GADDO,
pagina 1 di 11 APPELLANTE contro
quale Impresa Designata per la alla gestione del Fondo Controparte_9 Garanzia Vittime della Strada -Regione Sicilia, con il patrocinio dell'avv. FALAVIGNA VALERIA
APPELLATA
Avverso la sentenza 2499 del 2021 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna riformare la sentenza n° 2499/2021, pubbl. il 13/09/2021, del Tribunale di Bologna (R.G. n. 12290/2018), Rep. n.
3134/2021 del 25/10/2021 per le ragioni e nei termini indicati in atti. E dunque:
I) quantificare e dichiarare alla stregua della tabella del Tribunale di Roma “Tabella liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto” nella sua versione attuale (ed. 2019), previa rivalutazione dei valori ivi indicati alla data della decisione, o - in via subordinata - della diversa
Tabella che, nelle more del presente giudizio, il Tribunale di Roma avesse adottato in sostituzione della prima o, in via di ulteriore subordine, di quella diversa tabella basata sul sistema a punti che, venuta ad esistenza nelle more del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità avesse ritenuto parimenti idonea, o più idonea, a garantire l'equa liquidazione ex art. 1226 c.c. di tale tipologia di pregiudizio, il maggior danno non patrimoniale patito iure proprio da tutti gli appellanti in conseguenza della morte di - rispetto a quello liquidato dal Tribunale di Bologna - Persona_5 avendo riguardo alla specificità di ciascun pregiudizio;
con particolare riguardo a
[...]
e a quantificare e dichiarare il maggior danno da essi patito - rispetto Parte_1 Controparte_2
a quello liquidato dal Tribunale di Bologna - anche accertandone la superiore entità rispetto a quello subito dagli altri figli non conviventi della vittima (con riguardo a ) e dall'altra Parte_1 figlia convivente della vittima (con riferimento a ); Controparte_2
II) riconoscere agli attori-appellanti il maggior danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria che risultasse dovuto alla stregua della maggior quantificazione del danno non patrimoniale da essi patito iure proprio in conseguenza della morte di operata Persona_5 all'esito del presente grado di giudizio secondo le modalità già indicate dal Tribunale di Bologna (interesse legale sul risarcimento devalutato alla data del sinistro e poi rivalutato anno per anno sino alla data della sentenza d'appello); III) per l'effetto, condannare la appellata in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, quale impresa designata, a pagare agli attori-appellanti il maggior risarcimento loro dovuto detratti gli acconti versatigli in esecuzione della sentenza di primo grado secondo le modalità indicate nell'atto di appello (e nelle successive memorie conclusive); IV) quantificare gli onorari dovuti agli attori-appellanti per il giudizio di primo grado così come indicato nel paragrafo 5.3 dell'atto d'appello (e nelle successive memorie conclusive) e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 a versarli agli appellanti al netto dell'importo già pagatogli a detto titolo in esecuzione della sentenza di primo grado (euro 26.637,74 = onorari comprensivi di spese generali + iva + cassa); V) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_9 tempore, a rifondere agli attori-appellanti le spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Gaddo Cecovini, che si dichiara antistatario;
imposta di registrazione della sentenza d'appello a carico della Compagnia.
pagina 2 di 11 L'appellata ha concluso come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reciectis, per le motivazioni dedotte nel presente atto, rigettare il proposto appello in quanto totalmente infondato e, preliminarmente, anche inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., in quanto l'impugnazione proposta non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto. Nella denegata ipotesi liquidazione di somme in favore di parte appellante, dato atto degli importi già liquidati da quale CP_9 F.G.V.S., comunque contenere l'esposizione del F.G.V.S. e, per esso, di quale Impresa CP_9
Designata nei limiti del massimale fissato ex legge con riferimento alla data di verificazione dell'evento (tenendo presente attestazione massimali depositata nel giudizio di primo grado). Con vittoria di spese, compenso professionale di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il 9 agosto 2016 alle 21 circa , che stava attraversando a piedi la strada provinciale Persona_5
n.20, Comiso – Santa Croce Camerina, all'altezza del chilometro 1+366, e si era fermato presso la linea di mezzeria, per far passare i veicoli, veniva dapprima travolto da tergo da un'auto che proveniva a forte velocità, dileguandosi, e poi, sbalzato sulla opposta corsia di marcia, veniva ulteriormente investito da un veicolo proveniente dalla opposta direzione, e decedeva per le gravissime lesioni: il procedimento penale nei confronti del conducente che l'aveva da ultimo investito veniva peraltro archiviato, non ravvisandosi a suo carico responsabilità, vista la dinamica degli eventi.
I congiunti della vittima nel 2018 agivano quindi convenendo in giudizio quale Controparte_9 impresa designata dal Fondo di Garanzia, per la responsabilità nell'occorso del veicolo investitore dileguatosi, e la domanda veniva accolta dal Tribunale di Bologna, con la sentenza 2499 del 2021, che riconosceva il danno morale da perdita parentale a tutti i congiunti attori, e quindi sia agli eredi della madre, (94enne all'epoca del sinistro, e deceduta cinque mesi dopo), che alla moglie della vittima, ai figli, ai fratelli e alle sorelle, e ai nipoti.
Avverso la decisione hanno proposto appello gli attori, articolando tre motivi di impugnazione.
Si è costituita quale Impresa Designata per la alla gestione del Controparte_10 Fondo Garanzia Vittime della Strada -Regione Sicilia contestando la ammissibilità dell'appello, prima ancora che la sua fondatezza.
La causa in grado di appello è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe nelle note dell'8 febbraio e del 18 marzo 2024, dopo il deposito di conclusionali e repliche.
***
La difesa appellata, costituendosi, ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, sostenendo che la impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta;
l'esame della eccezione, pur apparentemente preliminare, è comunque allo stato assorbita dalla valutazione del merito.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano – tutti- che il Tribunale abbia applicato la tabella di liquidazione milanese, e non quella più appropriata elaborata dal Tribunale di Roma, così riconoscendo un risarcimento in concreto inferiore a quello dovuto, senza esplicitare le ragioni di tale scelta, nella fattispecie, in relazione ai singoli danneggiati.
Con il secondo motivo due soli degli appellanti, ossia i figli della vittima e (il primo CP_2 Parte_1 convivente, il secondo non convivente con il padre all'epoca della sua morte), lamentano un trattamento iniquo, perchè il giudice ha omesso di riconoscere la maggiore incidenza, rispetto agli altri pagina 3 di 11 figli, del danno patito da loro, che trascorrevano la settimana lavorativa con il padre, nella attività di vendita ambulante di frutta e verdura nei mercati della zona.
Questi motivi si esaminano di seguito e congiuntamente, per la loro parziale connessione fattuale: una volta individuati infatti i più corretti criteri che devono presiedere alla liquidazione, equitativa, del danno, va esaminata la peculiare situazione di ogni singolo danneggiato, come emerge dalle allegazioni difensive e dalla istruttoria.
Il primo motivo è fondato, con le precisazioni che si faranno, alla luce della evoluzione operata negli ultimi anni nel diritto vivente, ossia nella giurisprudenza della Suprema Corte.
In linea generale, infatti, la Suprema Corte e a partire alla sentenza 12408 del 2011 (a cui sono seguite numerose altre, vedi Cass. 23778 del 2014, 17018/2018, tra le molte) ha individuato i criteri di riferimento più diffusi su base nazionale, come tali idonei a consentire al giudice di merito di esercitare adeguatamente il potere di liquidazione equitativa previsto dall'art.1226 cc, per il danno biologico, nelle Tabelle predisposte dall'Osservatorio Civile presso il Tribunale di Milano, in cui è articolato in dettaglio il valore del punto variabile, cosicchè si ottiene una elevata uniformità di determinazione del danno per casi analoghi, su base nazionale.
Invece, per la liquidazione dello specifico danno non patrimoniale da perdita parentale, le tabelle milanesi indicavano fino al 2022 solo una vasta forbice, tra un minimo e un massimo, fornendo al giudice alcuni criteri generali per orientare la stima del danno, senza determinare il peso delle singole circostanze, residuando in tal modo un'ampia discrezionalità, fonte di potenziali e concrete disparità.
Per questo motivo, a partire dalla sentenza n.10579 del 2021, la Cassazione ha espresso una netta preferenza per il criterio di determinazione del danno da perdita parentale elaborato dal Tribunale di
Roma, che dettando parametri specifici correlati ad età, rapporto di parentela, convivenza, garantiva maggiore uniformità nelle liquidazioni, a parità di condizioni.
L'Osservatorio presso il Tribunale di Milano ha quindi colto il suggerimento riformulando, con criteri più stringenti, i parametri per la liquidazione del danno da perdita parentale, nel giugno 2022, e la
Suprema Corte (Cass. Ord. n. 37009 del 2022) ha rilevato la conformità di tali ultime tabelle ai requisiti che erano stati precedentemente individuati, con sent. n. 10579 del 2021, per la liquidazione del danno da perdita parentale al fine di garantire al meglio l'applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c. - nella specie l'adozione del criterio "a punto variabile"; l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
la modularità; l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela, la eventuale convivenza) e dei relativi punteggi -. Dunque, a fronte delle contestazioni con cui l'appellante ha investito la misura del risarcimento liquidato, e per realizzare al meglio l'equità, nel rispetto del principio di uguaglianza, in adesione agli orientamenti della Corte di Cassazione, si ritiene di fare ricorso alle nuove tabelle di Milano che hanno previsto un punteggio per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Quanto a quest'ultimo punteggio, l'unico in effetti variabile, si osserva che la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, va considerata sia per la sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia per lo “stravolgimento della vita” che deriva dalla perdita del rapporto in capo alla vittima secondaria, tenendo conto delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, ma anche di ulteriori circostanze allegate e provate relative, ad esempio, alla intensità della frequentazione, e dei contatti, alla condivisione delle festività, delle vacanze, dell'attività lavorativa, così come di hobby o sport.
La valutazione del danno secondo i parametri da ultimo elaborati consentirà di verificare, a fronte delle doglianze degli appellanti, se la quantificazione del risarcimento effettuata dal primo giudice sulla base pagina 4 di 11 dei criteri precedentemente seguiti “alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire. Il criterio per la valutazione delle decisioni adottate sulla base del precedente orientamento
è dunque quello dell'assenza o presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una tabella basata sul sistema a punti. " (Cass. n. 10579/2021).
Ciò premesso, in diritto, si provvede a definire in fatto l'equivalente monetario in cui si traduce la liquidazione del danno non patrimoniale, con riferimento alle ultime tabelle milanesi, (aggiornate nel
2024 solo per tenere conto della rivalutazione) osservando quanto segue, con la brevità consentita dal caso, per le singole posizioni.
Alla moglie convivente , che aveva 56 anni al momento del decesso, per i dati Persona_6 oggettivi di età e convivenza vanno riconosciuti 52 punti;
per la intensità e qualità del rapporto pare proporzionato aggiungere il valore statistico medio di 15 punti, congruo, in difetto di elementi su cui fondare un diverso apprezzamento specifico. In proposito si è tenuto conto del fatto che i coniugi erano molto uniti, e hanno creato una grande famiglia;
proprio la presenza di tanti rapporti familiari, stretti, con figli e nipoti in parte conviventi, secondo ragionevole verosimiglianza tempera parzialmente il vuoto lasciato dalla perdita del coniuge, e consente di attenersi ai valori medi, congrui anche in relazione alla età; né pare decisiva la circostanza che in seguito al lutto la NO non abbia più organizzato o abbia ridotto i pranzi e le cene di famiglia: si tratta di una scelta che, nel contesto, in cui alcuni famigliari già condividono la abitazione, e tutti i figli sono largamente adulti, non può dirsi probante di una sofferenza particolarmente grave, e di una rinuncia a vivere pienamente gli affetti, che possono trovare molte altre forme espressive, e al contrario può corrispondere alla inclinazione naturale ad una maggiore riservatezza, ovvero ad una maggiore stanchezza, anche per l'avanzare degli anni. Il totale, così determinato in 67 punti complessivi, moltiplicati per il valore del punto di €.
3.911 al 1° gennaio 2024 determina il riconoscimento di €.262.037,00 somma che devalutata dal 1° gennaio 2024 alla data del fatto e incrementata di rivalutazione ed interessi fino alla data della prima decisione, diviene di € 232.502,59 e con successivo abbattimento del 40 % per la quota di corresponsabilità della vittima diviene di €.139.501,20; tenuto conto della somma di €.133.753,52 liquidata dal primo giudice, e versata, residua a suo credito l'importo di €. 5.748,00, oltre rivalutazione ed interessi sulla predetta somma dalla pubblicazione della decisione di primo grado, fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali successivi a quest'ultima.
Quanto alla madre , la difesa appellante non rileva erroneità o inadeguatezza della CP_11 liquidazione, (operata dal Tribunale in concreto a favore degli eredi, atteso il suo decesso pochi mesi dopo la morte del figlio ) se non per la scelta dei criteri dettati dalla previgente tabella milanese: Per_5 ora, poiché aveva 94 anni quando è mancato , di anni 60, e non CP_11 Persona_5 ricorreva tra i due convivenza, il punteggio ragionevolmente attribuibile era di 32 punti, anche valorizzando fino a 10 punti la qualità del rapporto affettivo;
il risarcimento potenzialmente liquidabile non può superare, anche tenendo conto delle nuove tabelle milanesi, € 125.152,00; tenuto conto tuttavia che le tabelle predisposte per la liquidazione del danno da perdita parentale stimano l'età potenziale della vittima secondaria fino a 100 anni, l'importo sopra indicato, congruo a risarcire il danno morale patito per il lutto a fronte di una sopravvivenza massima stimata di 6 anni, va senz'altro ridotto, in proporzione al tempo effettivo durante il quale la vedova ha dovuto convivere con il lutto;
è ragionevole affermare, secondo l'esperienza comune, che la sofferenza interiore provata da chi patisca un lutto si realizza con maggiore intensità nel momento del distacco, per essere poi destinata ad affievolirsi;
dunque, si può ritenere dovuto alla vedova un risarcimento composto di un terzo della somma astrattamente dovuta, (ovvero € 45.422,00) per il primo anno, il che visto il decesso intervenuto pagina 5 di 11 in pochi mesi, rende sovrabbondante la liquidazione di 60.000 euro alla data della sentenza operata in primo grado. Il risarcimento del danno così liquidato dal primo giudice è stato diviso in favore degli eredi di
[...]
, riconoscendo quindi € 7.500,00 a ciascuno dei sette fratelli di , ed € 1.500,00 a ciascuno CP_11 Per_5 dei cinque figli di , succeduti a lui nel diritto per rappresentazione;
il primo giudice ha cumulato Per_5
l'importo così riconosciuto all'importo dovuto per danno morale a ciascuno, e applicato la riduzione al
60 % sulla somma, per definire il risarcimento al netto del concorso di colpa;
in questa sede, nel rispetto di quanto deciso dal giudice di primo grado, seppure con operazione matematicamente invertita, si riconosce a ciascuno dei fratelli in via ereditaria un risarcimento netto di € 4500 e per ciascuno dei nipoti (figli del premorto ) di € 900, e si sommeranno tali importi al danno morale di Per_5 ciascuno, anche esso al netto della quota ascrivibile alla vittima.
Passando a stimare il danno morale da riconoscere ai figli di oltre ai punteggi da attribuire Per_5 per l'età della vittima primaria e secondaria, e del rapporto di convivenza, in essere con i soli e Pt_3 si attribuiscono in generale 10 punti per la qualità del rapporto affettivo, tenendosi conto del CP_2 fatto che i rapporti erano genericamente positivi, ma tutti i figli erano largamente adulti, e, tranne quelli per cui viene riconosciuta la convivenza, avevano formato un nucleo familiare autonomo;
la istruttoria, d'altro canto, prova la frequentazione e l'affetto familiare reciproco e collettivo, senza evidenziare rapporti personali specificamente rilevanti;
solo per e , il rapporto perso si valorizza CP_2 Parte_1 fino a 15 punti, in ragione della collaborazione quotidiana sul lavoro, da parte del padre, che ha trovato conferma nella deposizione della teste assunta, così accogliendo il secondo motivo di appello. E' vero che la teste è coniuge di uno dei figli interessati, e quindi, seppure non incapace (in ragione del regime patrimoniale scelto, di separazione dei beni) può essere ritenuta poco attendibile, tuttavia non vi sono ragioni convincenti per dubitare della attività di vendita di frutta e verdura svolta dai figli, nei mercati rionali, né della collaborazione prestata dal padre, sia perché entrambe erano state prospettate in via di fatto fin dall'atto di citazione di primo grado, e non erano state contestate, se non genericamente, dalla difesa avversaria, sia perché verosimili nel contesto, documentato anche dalle immagini fotografiche, di una famiglia radicata nella campagna siciliana, e vissuta in parte di risorse agricole, e in parte, per quanto consta, di lavoretti svolti informalmente.
A vanno quindi accordati, per i parametri di età rispettive, convivenza e qualità Controparte_2 del rapporto 73 punti (18 + 24 + 16 + 15), che moltiplicati per il valore del punto al 1° gennaio 2024 (€.3911) comportano una valutazione del danno da perdita del rapporto parentale di €.285.503,00 da porre a carico della appellata nella misura del 60 %, pari ad €.171.301,80; tale somma, maggiorata di
€.900,00 che spettano iure hereditatis in successione alla nonna, devalutata fino alla data dell'evento mortale, e rivalutata con applicazione degli interessi legali dall'evento alla data della prima decisione, diviene di finali € 152.869,60; tenuto conto del pagamento intervenuto da parte della assicurazione, residua a credito di l'importo di €.30.380,00, con rivalutazione monetaria ed Controparte_2 interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado alla data di pubblicazione della presente decisione, e interessi legali dalla decisione al saldo.
A vanno invece accordati, per i parametri di età rispettive, convivenza e qualità Parte_3 del rapporto 66 punti (18 + 22 + 16 + 10), che moltiplicati per il valore del punto al 1° gennaio 2024 (€.3911) comportano una valutazione del danno da perdita del rapporto parentale di €.258.126,00, che va posto a carico della appellata nella misura del 60 %, pari ad €.154.875,60; tale somma, maggiorata di €.900,00 che spettano iure hereditatis in successione alla nonna, devalutata fino alla data dell'evento mortale, e rivalutata con applicazione degli interessi legali fino alla data della prima decisione diviene di finali € 138.297,09; tenuto conto del pagamento intervenuto da parte della Assicurazione, residua a credito di l'importo di €.15.808,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi Parte_3
pagina 6 di 11 legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado alla data di pubblicazione della presente decisione, e interessi legali dalla decisione al saldo.
A vanno accordati, per i parametri di età rispettive, e qualità del rapporto, 52 punti Controparte_1
(18 + 24 + 10), che moltiplicati per il valore del punto al 1° gennaio 2024 (€.3911) comportano una valutazione del danno da perdita del rapporto parentale di €.203.372,00, che va posto a carico della appellata nella misura del 60 %, pari ad €.122.023,20 tale somma, maggiorata di €.900,00 che spettano iure hereditatis in successione alla nonna, devalutata fino alla data dell'evento mortale, e rivalutata con applicazione degli interessi legali fino alla data della prima decisione, diviene di finali € 109,152,31, somma leggermente inferiore a quanto già riconosciuto: la prima decisione va quindi confermata, in difetto di appello incidentale da parte della assicurazione.
A vanno accordati, per i parametri di età rispettive, e qualità del rapporto, 50 punti Parte_4
(18 + 22 + 10), che moltiplicati per il valore del punto al 1° gennaio 2024 (€.3911) comportano una valutazione del danno da perdita del rapporto parentale di €.195.550,00, che va posto a carico della appellata nella misura del 60 %, pari ad €.117.330,00; tale somma, maggiorata di €.900,00 che spettano iure hereditatis in successione alla nonna, devalutata fino alla data dell'evento mortale, e rivalutata con applicazione degli interessi legali fino alla data della prima decisione, diviene di finali €
104.988,77, somma inferiore a quanto liquidato: la prima decisione va quindi confermata, in difetto di appello incidentale da parte della assicurazione.
A vanno accordati, per i parametri di età rispettive, e qualità del rapporto, 55 Parte_1 punti (18 + 22 + 15), che moltiplicati per il valore del punto al 1° gennaio 2024 (€.3911) comportano una valutazione del danno da perdita del rapporto parentale di €.215.105,00, che va posto a carico della appellata nella misura del 60 %, pari ad €.129.063,00; tale somma, maggiorata di €.900,00 che spettano iure hereditatis in successione alla nonna, devalutata fino alla data dell'evento mortale, e rivalutata con applicazione degli interessi legali fino alla data della prima decisione, diviene di finali € 115.397,66; tenuto conto del pagamento intervenuto da parte della Assicurazione, a favore di Parte_1 residua il credito di € 5.060,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado alla data di pubblicazione della presente decisione, e interessi legali dalla decisione al saldo.
Quanto ai fratelli di : si tiene conto dei punteggi per le età di entrambe le vittime, Persona_5 primaria e secondarie, e si attribuisce al dolore conseguente alla perdita del rapporto affettivo della vittima con ciascuno dei numerosi fratelli un valore positivo, di otto punti, che pare corretto, pur se inferiore alla media, tenendo conto del fatto che i fratelli avevano autonomi nuclei familiari, e la frequentazione reciproca risulta, per quanto allegato e provato, in dipendenza dell'unica radice familiare, senza connotare l'uno o l'altro dei rapporti come particolarmente significativi, cosicchè è ragionevole, e doveroso, per rispetto al principio di equità, ritenere che la conservazione di una estesa rete di relazione fraterne attutisca il vuoto della perdita, per i superstiti. Moltiplicando il valore del punto (€ 1698 al 1° gennaio 2024) per i punti, che sono 30 per i tre fratelli più anziani e 32 per i quattro fratelli più giovani si ottiene: per i primi la liquidazione di un danno di
€.50.940,00 e per i secondi di €.54.336,00; somme che vanno poste a carico della appellata nella misura del 60 %, pari rispettivamente ad €.30.564,00, ed €.32.601,60; tali somme, maggiorate di €.4.500,00 che spettano iure hereditatis in successione alla madre, devalutate dal 1° gennaio 2024 alla data del fatto e incrementate di rivalutazione ed interessi fino alla data della prima decisione, divengono pari ad
€.31.114,72 per , e e di € 32.922,37 per , , e Parte_1 CP_5 CP_6 Pt_5 CP_7 CP_4
tenuto conto delle somme versate dalla assicurazione, per ciascuno pari ad € 22.796,34, CP_8 spettano ulteriori € 8.318,00 a ciascuno dei fratelli , e , ed € 10.125,00 a Parte_1 CP_5 CP_6
pagina 7 di 11 , , e oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla Pt_5 CP_7 CP_4 CP_8 somma annualmente rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado alla data di pubblicazione della presente decisione, e interessi legali dalla decisione al saldo.
Prima di passare alla liquidazione in favore dei nipoti occorre premettere che la morte di un prossimo congiunto integra una lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, e comporta la presunzione di un danno non patrimoniale, quando si tratta di relazioni interne alla famiglia, perché l'esistenza del rapporto familiare (anche declinato nella forma della unione civile) deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, componente del nucleo familiare primario, e quindi coniuge, genitore, figlio o fratello.
Pure è acquisito il principio per cui tale danno può essere liquidato anche a soggetti esterni al nucleo primario della famiglia, quando sia positivamente provata la effettività e consistenza della relazione, il ruolo assunto dal soggetto, pur estraneo alla famiglia nucleare, e il legame positivo con il superstite, vittima secondaria (Cass.24689 del 2020): in particolare è stato affermato che l'azione può essere proposta dal nipote per la perdita del nonno, o dello zio, e viceversa, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare" (Cass 21230 del 2016, e 7743 del 2020, e, da ultimo, 26140 del 2023). Quindi, l'onere probatorio si differenzia, nei due casi, perché qualora il danno da perdita parentale sia allegato da un congiunto estraneo al nucleo familiare primario, il rapporto deve essere positivamente dimostrato, fornendo la prova di una stabile e incisiva relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che si sia instaurata con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, purchè possa apprezzarsi un ruolo concretizzato in una consuetudine di vita e di abitudini, che infonda nel danneggiato quel sentimento di calore e protezione tipico di un rapporto di stretta parentela, pur nelle varie forme in cui si esplica (vedi Cass. 24689 del
2020, 20835 del 2018).
Nel caso in esame la esistenza di tale presupposto è stato accertato dal primo giudice, che ha riconosciuto l'esistenza di un danno, e sul punto si è formato il giudicato, in difetto di impugnazione incidentale.
Gli appellanti contestano anche per tali posizioni i parametri applicati per la liquidazione dal primo giudice, senza tuttavia allegare circostanze specifiche di fatto (al di fuori della generica descrizione della vita del nonno poi deceduto, di cui si dice che passava ore con i nipoti) per descrivere e dare effettiva consistenza al rapporto affettivo, e giustificare una maggior liquidazione, in favore di ciascuno dei nipoti, cosicchè l'appello sul punto assume rilievo solo per correggere la scelta dei parametri, che vanno tratti dalle tabelle milanesi, per quanto dianzi ampiamente scritto, ma non consente di apprezzare la intensità e qualità dei singoli legami.
Esaminando quindi le diverse posizioni dei nipoti si rileva che di anni 5, era l'unica Persona_3 nipote convivente all'epoca del decesso del nonno;
tutti erano piccoli, variando le età da 1 a 10 anni, quindi sotto i 20 anni, e i punteggi correlati a circostanze oggettive da attribuire sono 52 per Per_3
che vede così giustamente apprezzata la convivenza, e 32 per tutti gli altri.
[...]
Quanto detto, in ordine alla genericità della descrizione del rapporto dei piccoli con il nonno esclude la possibilità di riconoscere un punteggio aggiuntivo per la intensità del rapporto affettivo personale, che non si presume e neppure è sufficientemente descritto e provato negli atti di causa: non solo la deposizione, ma anche la formulazione dei capitoli è infatti generica, non contiene alcun riferimento ai singoli nipoti, le cui età tra l'altro variano assai, e quindi non può dirsi probante della esistenza di un rapporto personale così significativo da richiedere uno specifico ed individuale riconoscimento risarcitorio aggiuntivo, oltre a quello ascrivibile alle circostanze oggettive. Moltiplicando quindi il valore del punto (€.1698 al 1° gennaio 2024) per i punti, che sono 52 per e 32 per gli altri quattro nipoti si ottiene: per la liquidazione di un danno di Persona_3 Persona_3
pagina 8 di 11 €.88.296,00 e per gli altri di €.54.336,00; somme che vanno poste a carico della appellata nella misura del 60 %, pari rispettivamente a €.52.977,60 per ed €.32.601,60 per gli altri nipoti;
questi Persona_3 ultimi importi, devalutati dal 1° gennaio 2024 alla data del fatto e incrementati di rivalutazione ed interessi fino alla data della prima decisione, divengono pari ad € 46.998,84 per e di Persona_3
€.28.922,37 ciascuno per , , e Parte_2 Persona_1 Persona_4
Persona_2 Tenendo conto delle somme liquidate, di € 30.398,50, a favore di e di € 24.318,77 a Persona_3 favore di tutti gli altri, spettano loro le maggiori somme di € 16.600,34 a e di € 4.603,60 a Persona_3 ciascuno degli altri, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado alla data di pubblicazione della presente decisione, e interessi legali dalla decisione al saldo.
Non si ravvisano i presupposti per liquidare somme ulteriori, per il ritardo con cui sono stati effettuati i pagamenti ai minori, atteso che la Assicurazione, che ha ragionevolmente atteso la autorizzazione del
Giudice Tutelare, per pagare, ha riconosciuto gli interessi di mora per i mesi intercorsi tra la pubblicazione della sentenza e il pagamento effettivo.
***
Con il terzo motivo la difesa appellante deduce la erroneità della liquidazione delle spese di lite, che in tesi avrebbe violato l'art. 4, co.
1 - co. 5, lett. c) e l'art. 5, co. 1, del DM 55 del 2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, laddove ha liquidato il compenso totale in € 27.000,00 (oltre spese generali, iva e cassa), dopo avere definito il valore della controversia “indeterminabile di complessità bassa”, escluso il compenso per la fase istruttoria e determinato il compenso nei valori “medio-bassi” dello scaglione.
L'appellante rileva: che la sentenza ha liquidato danni per 999.945,46 euro, motivo per cui occorreva individuare lo scaglione di valore tra 520.000 e 1.000.000 di euro;
che la fase istruttoria è stata espletata;
che inoltre la complessità della causa non giustificava la applicazione dei valori medio bassi.
Sostiene quindi che il Tribunale avrebbe dovuto individuare lo scaglione di valore corretto, riconoscere il compenso professionale per tutte le fasi e nei valori medi, con gli aumenti previsti dall'art.4 per la assistenza a più soggetti.
Il motivo è solo parzialmente fondato: se invero il Tribunale ha errato a non riconoscere il compenso per la fase istruttoria e ad applicare i compensi medio bassi, anziché quelli medi, il risultato dei rilievi sollevati complessivamente dall'appellante e delle correzioni applicate perviene ad una riforma limitata della decisione sul punto.
Quanto alla individuazione dello scaglione di valore va premesso che nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa, ex art.5 del DM, “salvo quanto specificamente previsto” viene determinato secondo le disposizioni del codice di procedura civile;
quindi se è vero che in caso di azioni risarcitorie (per previsione specifica dell'art.5 del DM) occorre tenere conto degli importi per cui vi è condanna, piuttosto che della somma richiesta dall'attore, resta valido il principio per cui le domande proposte, come avviene nella fattispecie, da più attori contro un solo convenuto
(litisconsorzio facoltativo attivo), ovvero contro più convenuti nel caso di debitori solidali
(litisconsorzio facoltativo passivo) non si sommano tra loro (vedi, estesamente ed in dettaglio sul punto la ordinanza della Suprema Corte, n.10367 del 2024, ove amplissimi richiami).
La tesi della difesa appellante, che vorrebbe che il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, venisse determinato sommando gli importi delle condanne, non ha pregio, poichè contrasta con la previsione dell'art.10 cpc, che ai fini della competenza consente la sommatoria solo quando le domande plurime siano rivolte da un unico attore ad un unico convenuto, sia dell'art.4 Dm 55 del 2014, che prevede la applicazione di aumenti calibrati, a fronte della maggiore attività spiegata dal difensore pagina 9 di 11 quando assiste più parti, il che non si giustificherebbe, ove il compenso andasse già calcolato sulla somma dei valori.
Dunque, lo scaglione di valore corretto da assumere è quello relativo alla condanna maggiore, pronunciata a favore della NO , per € 133.753,32, e quindi lo scaglione tra € 52.000 e CP_3
260.000 che definisce un compenso, all'epoca della decisione di primo grado, e tenendo conto di tutte le fasi, nei valori medi, di €.13.430,00.
L'importo, ad avviso della Corte, può ragionevolmente essere aumentato per la difesa di più parti, del 150 %: l'art.4 DM 55 del 2014, nel testo vigente all'epoca della prima decisione prevedeva infatti:
“2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 %, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 % per ogni soggetto oltre i primi dieci”.
L'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti, infatti, “può” applicarsi: in particolare per le prestazioni professionali completate prima dell'entrata in vigore del decreto 147 del 2022 (avvenuta il 23.10.2023) l'aumento poteva applicarsi “di regola”, mentre attualmente le parole “di regola” sono state abrogate.
In ogni caso la possibilità di applicare l'aumento non equivale alla automaticità dell'aumento, e deve essere valutata caso per caso, considerando le specifiche esigenze difensive che sorgono dalla pluralità di parti difese: nel caso di specie le questioni da affrontare erano relativamente semplici, e omogenee, vista la radice comune dei diritti azionati, che per tutti gli assistiti riguardava il danno parentale.
Certamente l'attività complessivamente si è aggravata, anche per incombenti pratici, a partire dalla raccolta del mandato, e delle autorizzazioni necessarie per la partecipazione dei minori, e nel seguito, per tenere conto nelle difese di tutti i soggetti interessati;
la linea difensiva tuttavia è stata sostanzialmente uniforme, per i diversi gradi di parentela, salvo il rilievo che due dei cinque figli godevano maggiormente della compagnia del padre, sul lavoro;
per il resto la difesa ha considerato le rispettive posizioni della coniuge, della madre, dei figli, dei fratelli, dei nipoti.
Tenuto conto di questi aspetti, si ritiene congruo per il primo grado applicare sul compenso base, un l'aumento del 30 % per ulteriori cinque soggetti così tenendo conto delle diverse categorie e dell'incremento di adempimenti complessivo, e quindi un aumento del 150 %, che definisce il compenso finale in €.33.575,00 oltre accessori, ferma la successiva compensazione del 40 %.
Anche le spese del grado di appello si compensano parzialmente, del 40 %, perché l'appello è stato accolto in misura ridotta;
nella liquidazione si tiene conto dei valori medi, per le prime due fasi, e prossimi al minimo, per la fase istruttoria e decisionale, che hanno richiesto un impegno minimo;
il compenso base viene quindi liquidato in 10.000,00 euro ed incrementato del 120 % (come da richiesta formulata nella nota spese dell'appellante), per le ragioni già esposte, divenendo di €.22.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e oltre esborsi per 804,00 euro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza 2499 emessa dal Tribunale di Bologna e pubblicata il 13.9.2021, che conferma nel resto:
1) condanna l'appellata a versare, a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, i maggiori importi a seguire:
- alla coniuge €. 5.748,00,, Persona_6
- ai figli: € 30.380,00; € 15.808,00; € Controparte_2 Parte_3 Parte_1
5.060,00
- ai fratelli , e , € 8.318,00 ciascuno, e Parte_1 Controparte_5 Controparte_6
pagina 10 di 11 ai fratelli , , e Parte_5 Controparte_7 Controparte_4 Controparte_8
€ 10.125,00 ciascuno;
- ai nipoti: a , € 16.600,34; a , , Persona_3 Parte_2 Persona_1 [...]
e € 4.603,60 ciascuno, Persona_4 Persona_2 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme di cui sopra, annualmente rivalutate dalla data di pubblicazione della decisione di primo grado alla data di pubblicazione della presente decisione,
e interessi legali dalla decisione al saldo.
2) Condanna altresì l'assicurazione appellata a rimborsare agli appellanti il 60 % delle spese di primo grado, che liquida per l'intero in € 33.575,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge, e spese vive per €.554,89, e il 60 % delle spese dell'appello, che liquida per l'intero in € 22.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge, e spese vive per €.804,00, con pagamento diretto al difensore dichiaratosi antistatario, detratto quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 497/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , per sé e Parte_1 C.F._1 nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori Persona_1
(nata a [...], il [...], C.G. ) e
[...] C.F._2 Parte_2
(nata a [...], il [...], C.F. );
[...] C.F._3
nata a [...] il [...], C.F. , per sé e Controparte_1 C.F._4 nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (nato a Persona_2
Vittoria, il 08/06/2015, C.F. ); C.F._5
nata a [...] il [...], C.F. , per sé e Parte_3 C.F._6 nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore (nata a [...], il Persona_3
21/03/2011, C.F. ; C.F._7
nato a [...] il [...], C.F. , per sé e Parte_4 C.F._8 nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (nato a Persona_4
Ragusa, il 29/05/2008, C.F. ); C.F._9 nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._10
nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_3 C.F._11
nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_4 C.F._12
nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._13 nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_5 C.F._14
nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_6 C.F._15
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_7 C.F._16
nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_8 C.F._17
nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_5 C.F._18 tutti rappresentati e difesi dall'avv.CECOVINI GADDO,
pagina 1 di 11 APPELLANTE contro
quale Impresa Designata per la alla gestione del Fondo Controparte_9 Garanzia Vittime della Strada -Regione Sicilia, con il patrocinio dell'avv. FALAVIGNA VALERIA
APPELLATA
Avverso la sentenza 2499 del 2021 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna riformare la sentenza n° 2499/2021, pubbl. il 13/09/2021, del Tribunale di Bologna (R.G. n. 12290/2018), Rep. n.
3134/2021 del 25/10/2021 per le ragioni e nei termini indicati in atti. E dunque:
I) quantificare e dichiarare alla stregua della tabella del Tribunale di Roma “Tabella liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto” nella sua versione attuale (ed. 2019), previa rivalutazione dei valori ivi indicati alla data della decisione, o - in via subordinata - della diversa
Tabella che, nelle more del presente giudizio, il Tribunale di Roma avesse adottato in sostituzione della prima o, in via di ulteriore subordine, di quella diversa tabella basata sul sistema a punti che, venuta ad esistenza nelle more del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità avesse ritenuto parimenti idonea, o più idonea, a garantire l'equa liquidazione ex art. 1226 c.c. di tale tipologia di pregiudizio, il maggior danno non patrimoniale patito iure proprio da tutti gli appellanti in conseguenza della morte di - rispetto a quello liquidato dal Tribunale di Bologna - Persona_5 avendo riguardo alla specificità di ciascun pregiudizio;
con particolare riguardo a
[...]
e a quantificare e dichiarare il maggior danno da essi patito - rispetto Parte_1 Controparte_2
a quello liquidato dal Tribunale di Bologna - anche accertandone la superiore entità rispetto a quello subito dagli altri figli non conviventi della vittima (con riguardo a ) e dall'altra Parte_1 figlia convivente della vittima (con riferimento a ); Controparte_2
II) riconoscere agli attori-appellanti il maggior danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria che risultasse dovuto alla stregua della maggior quantificazione del danno non patrimoniale da essi patito iure proprio in conseguenza della morte di operata Persona_5 all'esito del presente grado di giudizio secondo le modalità già indicate dal Tribunale di Bologna (interesse legale sul risarcimento devalutato alla data del sinistro e poi rivalutato anno per anno sino alla data della sentenza d'appello); III) per l'effetto, condannare la appellata in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, quale impresa designata, a pagare agli attori-appellanti il maggior risarcimento loro dovuto detratti gli acconti versatigli in esecuzione della sentenza di primo grado secondo le modalità indicate nell'atto di appello (e nelle successive memorie conclusive); IV) quantificare gli onorari dovuti agli attori-appellanti per il giudizio di primo grado così come indicato nel paragrafo 5.3 dell'atto d'appello (e nelle successive memorie conclusive) e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 a versarli agli appellanti al netto dell'importo già pagatogli a detto titolo in esecuzione della sentenza di primo grado (euro 26.637,74 = onorari comprensivi di spese generali + iva + cassa); V) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_9 tempore, a rifondere agli attori-appellanti le spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Gaddo Cecovini, che si dichiara antistatario;
imposta di registrazione della sentenza d'appello a carico della Compagnia.
pagina 2 di 11 L'appellata ha concluso come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reciectis, per le motivazioni dedotte nel presente atto, rigettare il proposto appello in quanto totalmente infondato e, preliminarmente, anche inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., in quanto l'impugnazione proposta non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto. Nella denegata ipotesi liquidazione di somme in favore di parte appellante, dato atto degli importi già liquidati da quale CP_9 F.G.V.S., comunque contenere l'esposizione del F.G.V.S. e, per esso, di quale Impresa CP_9
Designata nei limiti del massimale fissato ex legge con riferimento alla data di verificazione dell'evento (tenendo presente attestazione massimali depositata nel giudizio di primo grado). Con vittoria di spese, compenso professionale di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il 9 agosto 2016 alle 21 circa , che stava attraversando a piedi la strada provinciale Persona_5
n.20, Comiso – Santa Croce Camerina, all'altezza del chilometro 1+366, e si era fermato presso la linea di mezzeria, per far passare i veicoli, veniva dapprima travolto da tergo da un'auto che proveniva a forte velocità, dileguandosi, e poi, sbalzato sulla opposta corsia di marcia, veniva ulteriormente investito da un veicolo proveniente dalla opposta direzione, e decedeva per le gravissime lesioni: il procedimento penale nei confronti del conducente che l'aveva da ultimo investito veniva peraltro archiviato, non ravvisandosi a suo carico responsabilità, vista la dinamica degli eventi.
I congiunti della vittima nel 2018 agivano quindi convenendo in giudizio quale Controparte_9 impresa designata dal Fondo di Garanzia, per la responsabilità nell'occorso del veicolo investitore dileguatosi, e la domanda veniva accolta dal Tribunale di Bologna, con la sentenza 2499 del 2021, che riconosceva il danno morale da perdita parentale a tutti i congiunti attori, e quindi sia agli eredi della madre, (94enne all'epoca del sinistro, e deceduta cinque mesi dopo), che alla moglie della vittima, ai figli, ai fratelli e alle sorelle, e ai nipoti.
Avverso la decisione hanno proposto appello gli attori, articolando tre motivi di impugnazione.
Si è costituita quale Impresa Designata per la alla gestione del Controparte_10 Fondo Garanzia Vittime della Strada -Regione Sicilia contestando la ammissibilità dell'appello, prima ancora che la sua fondatezza.
La causa in grado di appello è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe nelle note dell'8 febbraio e del 18 marzo 2024, dopo il deposito di conclusionali e repliche.
***
La difesa appellata, costituendosi, ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, sostenendo che la impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta;
l'esame della eccezione, pur apparentemente preliminare, è comunque allo stato assorbita dalla valutazione del merito.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano – tutti- che il Tribunale abbia applicato la tabella di liquidazione milanese, e non quella più appropriata elaborata dal Tribunale di Roma, così riconoscendo un risarcimento in concreto inferiore a quello dovuto, senza esplicitare le ragioni di tale scelta, nella fattispecie, in relazione ai singoli danneggiati.
Con il secondo motivo due soli degli appellanti, ossia i figli della vittima e (il primo CP_2 Parte_1 convivente, il secondo non convivente con il padre all'epoca della sua morte), lamentano un trattamento iniquo, perchè il giudice ha omesso di riconoscere la maggiore incidenza, rispetto agli altri pagina 3 di 11 figli, del danno patito da loro, che trascorrevano la settimana lavorativa con il padre, nella attività di vendita ambulante di frutta e verdura nei mercati della zona.
Questi motivi si esaminano di seguito e congiuntamente, per la loro parziale connessione fattuale: una volta individuati infatti i più corretti criteri che devono presiedere alla liquidazione, equitativa, del danno, va esaminata la peculiare situazione di ogni singolo danneggiato, come emerge dalle allegazioni difensive e dalla istruttoria.
Il primo motivo è fondato, con le precisazioni che si faranno, alla luce della evoluzione operata negli ultimi anni nel diritto vivente, ossia nella giurisprudenza della Suprema Corte.
In linea generale, infatti, la Suprema Corte e a partire alla sentenza 12408 del 2011 (a cui sono seguite numerose altre, vedi Cass. 23778 del 2014, 17018/2018, tra le molte) ha individuato i criteri di riferimento più diffusi su base nazionale, come tali idonei a consentire al giudice di merito di esercitare adeguatamente il potere di liquidazione equitativa previsto dall'art.1226 cc, per il danno biologico, nelle Tabelle predisposte dall'Osservatorio Civile presso il Tribunale di Milano, in cui è articolato in dettaglio il valore del punto variabile, cosicchè si ottiene una elevata uniformità di determinazione del danno per casi analoghi, su base nazionale.
Invece, per la liquidazione dello specifico danno non patrimoniale da perdita parentale, le tabelle milanesi indicavano fino al 2022 solo una vasta forbice, tra un minimo e un massimo, fornendo al giudice alcuni criteri generali per orientare la stima del danno, senza determinare il peso delle singole circostanze, residuando in tal modo un'ampia discrezionalità, fonte di potenziali e concrete disparità.
Per questo motivo, a partire dalla sentenza n.10579 del 2021, la Cassazione ha espresso una netta preferenza per il criterio di determinazione del danno da perdita parentale elaborato dal Tribunale di
Roma, che dettando parametri specifici correlati ad età, rapporto di parentela, convivenza, garantiva maggiore uniformità nelle liquidazioni, a parità di condizioni.
L'Osservatorio presso il Tribunale di Milano ha quindi colto il suggerimento riformulando, con criteri più stringenti, i parametri per la liquidazione del danno da perdita parentale, nel giugno 2022, e la
Suprema Corte (Cass. Ord. n. 37009 del 2022) ha rilevato la conformità di tali ultime tabelle ai requisiti che erano stati precedentemente individuati, con sent. n. 10579 del 2021, per la liquidazione del danno da perdita parentale al fine di garantire al meglio l'applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c. - nella specie l'adozione del criterio "a punto variabile"; l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
la modularità; l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela, la eventuale convivenza) e dei relativi punteggi -. Dunque, a fronte delle contestazioni con cui l'appellante ha investito la misura del risarcimento liquidato, e per realizzare al meglio l'equità, nel rispetto del principio di uguaglianza, in adesione agli orientamenti della Corte di Cassazione, si ritiene di fare ricorso alle nuove tabelle di Milano che hanno previsto un punteggio per ognuno dei parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Quanto a quest'ultimo punteggio, l'unico in effetti variabile, si osserva che la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, va considerata sia per la sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia per lo “stravolgimento della vita” che deriva dalla perdita del rapporto in capo alla vittima secondaria, tenendo conto delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, ma anche di ulteriori circostanze allegate e provate relative, ad esempio, alla intensità della frequentazione, e dei contatti, alla condivisione delle festività, delle vacanze, dell'attività lavorativa, così come di hobby o sport.
La valutazione del danno secondo i parametri da ultimo elaborati consentirà di verificare, a fronte delle doglianze degli appellanti, se la quantificazione del risarcimento effettuata dal primo giudice sulla base pagina 4 di 11 dei criteri precedentemente seguiti “alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire. Il criterio per la valutazione delle decisioni adottate sulla base del precedente orientamento
è dunque quello dell'assenza o presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una tabella basata sul sistema a punti. " (Cass. n. 10579/2021).
Ciò premesso, in diritto, si provvede a definire in fatto l'equivalente monetario in cui si traduce la liquidazione del danno non patrimoniale, con riferimento alle ultime tabelle milanesi, (aggiornate nel
2024 solo per tenere conto della rivalutazione) osservando quanto segue, con la brevità consentita dal caso, per le singole posizioni.
Alla moglie convivente , che aveva 56 anni al momento del decesso, per i dati Persona_6 oggettivi di età e convivenza vanno riconosciuti 52 punti;
per la intensità e qualità del rapporto pare proporzionato aggiungere il valore statistico medio di 15 punti, congruo, in difetto di elementi su cui fondare un diverso apprezzamento specifico. In proposito si è tenuto conto del fatto che i coniugi erano molto uniti, e hanno creato una grande famiglia;
proprio la presenza di tanti rapporti familiari, stretti, con figli e nipoti in parte conviventi, secondo ragionevole verosimiglianza tempera parzialmente il vuoto lasciato dalla perdita del coniuge, e consente di attenersi ai valori medi, congrui anche in relazione alla età; né pare decisiva la circostanza che in seguito al lutto la NO non abbia più organizzato o abbia ridotto i pranzi e le cene di famiglia: si tratta di una scelta che, nel contesto, in cui alcuni famigliari già condividono la abitazione, e tutti i figli sono largamente adulti, non può dirsi probante di una sofferenza particolarmente grave, e di una rinuncia a vivere pienamente gli affetti, che possono trovare molte altre forme espressive, e al contrario può corrispondere alla inclinazione naturale ad una maggiore riservatezza, ovvero ad una maggiore stanchezza, anche per l'avanzare degli anni. Il totale, così determinato in 67 punti complessivi, moltiplicati per il valore del punto di €.
3.911 al 1° gennaio 2024 determina il riconoscimento di €.262.037,00 somma che devalutata dal 1° gennaio 2024 alla data del fatto e incrementata di rivalutazione ed interessi fino alla data della prima decisione, diviene di € 232.502,59 e con successivo abbattimento del 40 % per la quota di corresponsabilità della vittima diviene di €.139.501,20; tenuto conto della somma di €.133.753,52 liquidata dal primo giudice, e versata, residua a suo credito l'importo di €. 5.748,00, oltre rivalutazione ed interessi sulla predetta somma dalla pubblicazione della decisione di primo grado, fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali successivi a quest'ultima.
Quanto alla madre , la difesa appellante non rileva erroneità o inadeguatezza della CP_11 liquidazione, (operata dal Tribunale in concreto a favore degli eredi, atteso il suo decesso pochi mesi dopo la morte del figlio ) se non per la scelta dei criteri dettati dalla previgente tabella milanese: Per_5 ora, poiché aveva 94 anni quando è mancato , di anni 60, e non CP_11 Persona_5 ricorreva tra i due convivenza, il punteggio ragionevolmente attribuibile era di 32 punti, anche valorizzando fino a 10 punti la qualità del rapporto affettivo;
il risarcimento potenzialmente liquidabile non può superare, anche tenendo conto delle nuove tabelle milanesi, € 125.152,00; tenuto conto tuttavia che le tabelle predisposte per la liquidazione del danno da perdita parentale stimano l'età potenziale della vittima secondaria fino a 100 anni, l'importo sopra indicato, congruo a risarcire il danno morale patito per il lutto a fronte di una sopravvivenza massima stimata di 6 anni, va senz'altro ridotto, in proporzione al tempo effettivo durante il quale la vedova ha dovuto convivere con il lutto;
è ragionevole affermare, secondo l'esperienza comune, che la sofferenza interiore provata da chi patisca un lutto si realizza con maggiore intensità nel momento del distacco, per essere poi destinata ad affievolirsi;
dunque, si può ritenere dovuto alla vedova un risarcimento composto di un terzo della somma astrattamente dovuta, (ovvero € 45.422,00) per il primo anno, il che visto il decesso intervenuto pagina 5 di 11 in pochi mesi, rende sovrabbondante la liquidazione di 60.000 euro alla data della sentenza operata in primo grado. Il risarcimento del danno così liquidato dal primo giudice è stato diviso in favore degli eredi di
[...]
, riconoscendo quindi € 7.500,00 a ciascuno dei sette fratelli di , ed € 1.500,00 a ciascuno CP_11 Per_5 dei cinque figli di , succeduti a lui nel diritto per rappresentazione;
il primo giudice ha cumulato Per_5
l'importo così riconosciuto all'importo dovuto per danno morale a ciascuno, e applicato la riduzione al
60 % sulla somma, per definire il risarcimento al netto del concorso di colpa;
in questa sede, nel rispetto di quanto deciso dal giudice di primo grado, seppure con operazione matematicamente invertita, si riconosce a ciascuno dei fratelli in via ereditaria un risarcimento netto di € 4500 e per ciascuno dei nipoti (figli del premorto ) di € 900, e si sommeranno tali importi al danno morale di Per_5 ciascuno, anche esso al netto della quota ascrivibile alla vittima.
Passando a stimare il danno morale da riconoscere ai figli di oltre ai punteggi da attribuire Per_5 per l'età della vittima primaria e secondaria, e del rapporto di convivenza, in essere con i soli e Pt_3 si attribuiscono in generale 10 punti per la qualità del rapporto affettivo, tenendosi conto del CP_2 fatto che i rapporti erano genericamente positivi, ma tutti i figli erano largamente adulti, e, tranne quelli per cui viene riconosciuta la convivenza, avevano formato un nucleo familiare autonomo;
la istruttoria, d'altro canto, prova la frequentazione e l'affetto familiare reciproco e collettivo, senza evidenziare rapporti personali specificamente rilevanti;
solo per e , il rapporto perso si valorizza CP_2 Parte_1 fino a 15 punti, in ragione della collaborazione quotidiana sul lavoro, da parte del padre, che ha trovato conferma nella deposizione della teste assunta, così accogliendo il secondo motivo di appello. E' vero che la teste è coniuge di uno dei figli interessati, e quindi, seppure non incapace (in ragione del regime patrimoniale scelto, di separazione dei beni) può essere ritenuta poco attendibile, tuttavia non vi sono ragioni convincenti per dubitare della attività di vendita di frutta e verdura svolta dai figli, nei mercati rionali, né della collaborazione prestata dal padre, sia perché entrambe erano state prospettate in via di fatto fin dall'atto di citazione di primo grado, e non erano state contestate, se non genericamente, dalla difesa avversaria, sia perché verosimili nel contesto, documentato anche dalle immagini fotografiche, di una famiglia radicata nella campagna siciliana, e vissuta in parte di risorse agricole, e in parte, per quanto consta, di lavoretti svolti informalmente.
A vanno quindi accordati, per i parametri di età rispettive, convivenza e qualità Controparte_2 del rapporto 73 punti (18 + 24 + 16 + 15), che moltiplicati per il valore del punto al 1° gennaio 2024 (€.3911) comportano una valutazione del danno da perdita del rapporto parentale di €.285.503,00 da porre a carico della appellata nella misura del 60 %, pari ad €.171.301,80; tale somma, maggiorata di
€.900,00 che spettano iure hereditatis in successione alla nonna, devalutata fino alla data dell'evento mortale, e rivalutata con applicazione degli interessi legali dall'evento alla data della prima decisione, diviene di finali € 152.869,60; tenuto conto del pagamento intervenuto da parte della assicurazione, residua a credito di l'importo di €.30.380,00, con rivalutazione monetaria ed Controparte_2 interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado alla data di pubblicazione della presente decisione, e interessi legali dalla decisione al saldo.
A vanno invece accordati, per i parametri di età rispettive, convivenza e qualità Parte_3 del rapporto 66 punti (18 + 22 + 16 + 10), che moltiplicati per il valore del punto al 1° gennaio 2024 (€.3911) comportano una valutazione del danno da perdita del rapporto parentale di €.258.126,00, che va posto a carico della appellata nella misura del 60 %, pari ad €.154.875,60; tale somma, maggiorata di €.900,00 che spettano iure hereditatis in successione alla nonna, devalutata fino alla data dell'evento mortale, e rivalutata con applicazione degli interessi legali fino alla data della prima decisione diviene di finali € 138.297,09; tenuto conto del pagamento intervenuto da parte della Assicurazione, residua a credito di l'importo di €.15.808,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi Parte_3
pagina 6 di 11 legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado alla data di pubblicazione della presente decisione, e interessi legali dalla decisione al saldo.
A vanno accordati, per i parametri di età rispettive, e qualità del rapporto, 52 punti Controparte_1
(18 + 24 + 10), che moltiplicati per il valore del punto al 1° gennaio 2024 (€.3911) comportano una valutazione del danno da perdita del rapporto parentale di €.203.372,00, che va posto a carico della appellata nella misura del 60 %, pari ad €.122.023,20 tale somma, maggiorata di €.900,00 che spettano iure hereditatis in successione alla nonna, devalutata fino alla data dell'evento mortale, e rivalutata con applicazione degli interessi legali fino alla data della prima decisione, diviene di finali € 109,152,31, somma leggermente inferiore a quanto già riconosciuto: la prima decisione va quindi confermata, in difetto di appello incidentale da parte della assicurazione.
A vanno accordati, per i parametri di età rispettive, e qualità del rapporto, 50 punti Parte_4
(18 + 22 + 10), che moltiplicati per il valore del punto al 1° gennaio 2024 (€.3911) comportano una valutazione del danno da perdita del rapporto parentale di €.195.550,00, che va posto a carico della appellata nella misura del 60 %, pari ad €.117.330,00; tale somma, maggiorata di €.900,00 che spettano iure hereditatis in successione alla nonna, devalutata fino alla data dell'evento mortale, e rivalutata con applicazione degli interessi legali fino alla data della prima decisione, diviene di finali €
104.988,77, somma inferiore a quanto liquidato: la prima decisione va quindi confermata, in difetto di appello incidentale da parte della assicurazione.
A vanno accordati, per i parametri di età rispettive, e qualità del rapporto, 55 Parte_1 punti (18 + 22 + 15), che moltiplicati per il valore del punto al 1° gennaio 2024 (€.3911) comportano una valutazione del danno da perdita del rapporto parentale di €.215.105,00, che va posto a carico della appellata nella misura del 60 %, pari ad €.129.063,00; tale somma, maggiorata di €.900,00 che spettano iure hereditatis in successione alla nonna, devalutata fino alla data dell'evento mortale, e rivalutata con applicazione degli interessi legali fino alla data della prima decisione, diviene di finali € 115.397,66; tenuto conto del pagamento intervenuto da parte della Assicurazione, a favore di Parte_1 residua il credito di € 5.060,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado alla data di pubblicazione della presente decisione, e interessi legali dalla decisione al saldo.
Quanto ai fratelli di : si tiene conto dei punteggi per le età di entrambe le vittime, Persona_5 primaria e secondarie, e si attribuisce al dolore conseguente alla perdita del rapporto affettivo della vittima con ciascuno dei numerosi fratelli un valore positivo, di otto punti, che pare corretto, pur se inferiore alla media, tenendo conto del fatto che i fratelli avevano autonomi nuclei familiari, e la frequentazione reciproca risulta, per quanto allegato e provato, in dipendenza dell'unica radice familiare, senza connotare l'uno o l'altro dei rapporti come particolarmente significativi, cosicchè è ragionevole, e doveroso, per rispetto al principio di equità, ritenere che la conservazione di una estesa rete di relazione fraterne attutisca il vuoto della perdita, per i superstiti. Moltiplicando il valore del punto (€ 1698 al 1° gennaio 2024) per i punti, che sono 30 per i tre fratelli più anziani e 32 per i quattro fratelli più giovani si ottiene: per i primi la liquidazione di un danno di
€.50.940,00 e per i secondi di €.54.336,00; somme che vanno poste a carico della appellata nella misura del 60 %, pari rispettivamente ad €.30.564,00, ed €.32.601,60; tali somme, maggiorate di €.4.500,00 che spettano iure hereditatis in successione alla madre, devalutate dal 1° gennaio 2024 alla data del fatto e incrementate di rivalutazione ed interessi fino alla data della prima decisione, divengono pari ad
€.31.114,72 per , e e di € 32.922,37 per , , e Parte_1 CP_5 CP_6 Pt_5 CP_7 CP_4
tenuto conto delle somme versate dalla assicurazione, per ciascuno pari ad € 22.796,34, CP_8 spettano ulteriori € 8.318,00 a ciascuno dei fratelli , e , ed € 10.125,00 a Parte_1 CP_5 CP_6
pagina 7 di 11 , , e oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla Pt_5 CP_7 CP_4 CP_8 somma annualmente rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado alla data di pubblicazione della presente decisione, e interessi legali dalla decisione al saldo.
Prima di passare alla liquidazione in favore dei nipoti occorre premettere che la morte di un prossimo congiunto integra una lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, e comporta la presunzione di un danno non patrimoniale, quando si tratta di relazioni interne alla famiglia, perché l'esistenza del rapporto familiare (anche declinato nella forma della unione civile) deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, componente del nucleo familiare primario, e quindi coniuge, genitore, figlio o fratello.
Pure è acquisito il principio per cui tale danno può essere liquidato anche a soggetti esterni al nucleo primario della famiglia, quando sia positivamente provata la effettività e consistenza della relazione, il ruolo assunto dal soggetto, pur estraneo alla famiglia nucleare, e il legame positivo con il superstite, vittima secondaria (Cass.24689 del 2020): in particolare è stato affermato che l'azione può essere proposta dal nipote per la perdita del nonno, o dello zio, e viceversa, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare" (Cass 21230 del 2016, e 7743 del 2020, e, da ultimo, 26140 del 2023). Quindi, l'onere probatorio si differenzia, nei due casi, perché qualora il danno da perdita parentale sia allegato da un congiunto estraneo al nucleo familiare primario, il rapporto deve essere positivamente dimostrato, fornendo la prova di una stabile e incisiva relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che si sia instaurata con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, purchè possa apprezzarsi un ruolo concretizzato in una consuetudine di vita e di abitudini, che infonda nel danneggiato quel sentimento di calore e protezione tipico di un rapporto di stretta parentela, pur nelle varie forme in cui si esplica (vedi Cass. 24689 del
2020, 20835 del 2018).
Nel caso in esame la esistenza di tale presupposto è stato accertato dal primo giudice, che ha riconosciuto l'esistenza di un danno, e sul punto si è formato il giudicato, in difetto di impugnazione incidentale.
Gli appellanti contestano anche per tali posizioni i parametri applicati per la liquidazione dal primo giudice, senza tuttavia allegare circostanze specifiche di fatto (al di fuori della generica descrizione della vita del nonno poi deceduto, di cui si dice che passava ore con i nipoti) per descrivere e dare effettiva consistenza al rapporto affettivo, e giustificare una maggior liquidazione, in favore di ciascuno dei nipoti, cosicchè l'appello sul punto assume rilievo solo per correggere la scelta dei parametri, che vanno tratti dalle tabelle milanesi, per quanto dianzi ampiamente scritto, ma non consente di apprezzare la intensità e qualità dei singoli legami.
Esaminando quindi le diverse posizioni dei nipoti si rileva che di anni 5, era l'unica Persona_3 nipote convivente all'epoca del decesso del nonno;
tutti erano piccoli, variando le età da 1 a 10 anni, quindi sotto i 20 anni, e i punteggi correlati a circostanze oggettive da attribuire sono 52 per Per_3
che vede così giustamente apprezzata la convivenza, e 32 per tutti gli altri.
[...]
Quanto detto, in ordine alla genericità della descrizione del rapporto dei piccoli con il nonno esclude la possibilità di riconoscere un punteggio aggiuntivo per la intensità del rapporto affettivo personale, che non si presume e neppure è sufficientemente descritto e provato negli atti di causa: non solo la deposizione, ma anche la formulazione dei capitoli è infatti generica, non contiene alcun riferimento ai singoli nipoti, le cui età tra l'altro variano assai, e quindi non può dirsi probante della esistenza di un rapporto personale così significativo da richiedere uno specifico ed individuale riconoscimento risarcitorio aggiuntivo, oltre a quello ascrivibile alle circostanze oggettive. Moltiplicando quindi il valore del punto (€.1698 al 1° gennaio 2024) per i punti, che sono 52 per e 32 per gli altri quattro nipoti si ottiene: per la liquidazione di un danno di Persona_3 Persona_3
pagina 8 di 11 €.88.296,00 e per gli altri di €.54.336,00; somme che vanno poste a carico della appellata nella misura del 60 %, pari rispettivamente a €.52.977,60 per ed €.32.601,60 per gli altri nipoti;
questi Persona_3 ultimi importi, devalutati dal 1° gennaio 2024 alla data del fatto e incrementati di rivalutazione ed interessi fino alla data della prima decisione, divengono pari ad € 46.998,84 per e di Persona_3
€.28.922,37 ciascuno per , , e Parte_2 Persona_1 Persona_4
Persona_2 Tenendo conto delle somme liquidate, di € 30.398,50, a favore di e di € 24.318,77 a Persona_3 favore di tutti gli altri, spettano loro le maggiori somme di € 16.600,34 a e di € 4.603,60 a Persona_3 ciascuno degli altri, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado alla data di pubblicazione della presente decisione, e interessi legali dalla decisione al saldo.
Non si ravvisano i presupposti per liquidare somme ulteriori, per il ritardo con cui sono stati effettuati i pagamenti ai minori, atteso che la Assicurazione, che ha ragionevolmente atteso la autorizzazione del
Giudice Tutelare, per pagare, ha riconosciuto gli interessi di mora per i mesi intercorsi tra la pubblicazione della sentenza e il pagamento effettivo.
***
Con il terzo motivo la difesa appellante deduce la erroneità della liquidazione delle spese di lite, che in tesi avrebbe violato l'art. 4, co.
1 - co. 5, lett. c) e l'art. 5, co. 1, del DM 55 del 2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, laddove ha liquidato il compenso totale in € 27.000,00 (oltre spese generali, iva e cassa), dopo avere definito il valore della controversia “indeterminabile di complessità bassa”, escluso il compenso per la fase istruttoria e determinato il compenso nei valori “medio-bassi” dello scaglione.
L'appellante rileva: che la sentenza ha liquidato danni per 999.945,46 euro, motivo per cui occorreva individuare lo scaglione di valore tra 520.000 e 1.000.000 di euro;
che la fase istruttoria è stata espletata;
che inoltre la complessità della causa non giustificava la applicazione dei valori medio bassi.
Sostiene quindi che il Tribunale avrebbe dovuto individuare lo scaglione di valore corretto, riconoscere il compenso professionale per tutte le fasi e nei valori medi, con gli aumenti previsti dall'art.4 per la assistenza a più soggetti.
Il motivo è solo parzialmente fondato: se invero il Tribunale ha errato a non riconoscere il compenso per la fase istruttoria e ad applicare i compensi medio bassi, anziché quelli medi, il risultato dei rilievi sollevati complessivamente dall'appellante e delle correzioni applicate perviene ad una riforma limitata della decisione sul punto.
Quanto alla individuazione dello scaglione di valore va premesso che nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa, ex art.5 del DM, “salvo quanto specificamente previsto” viene determinato secondo le disposizioni del codice di procedura civile;
quindi se è vero che in caso di azioni risarcitorie (per previsione specifica dell'art.5 del DM) occorre tenere conto degli importi per cui vi è condanna, piuttosto che della somma richiesta dall'attore, resta valido il principio per cui le domande proposte, come avviene nella fattispecie, da più attori contro un solo convenuto
(litisconsorzio facoltativo attivo), ovvero contro più convenuti nel caso di debitori solidali
(litisconsorzio facoltativo passivo) non si sommano tra loro (vedi, estesamente ed in dettaglio sul punto la ordinanza della Suprema Corte, n.10367 del 2024, ove amplissimi richiami).
La tesi della difesa appellante, che vorrebbe che il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, venisse determinato sommando gli importi delle condanne, non ha pregio, poichè contrasta con la previsione dell'art.10 cpc, che ai fini della competenza consente la sommatoria solo quando le domande plurime siano rivolte da un unico attore ad un unico convenuto, sia dell'art.4 Dm 55 del 2014, che prevede la applicazione di aumenti calibrati, a fronte della maggiore attività spiegata dal difensore pagina 9 di 11 quando assiste più parti, il che non si giustificherebbe, ove il compenso andasse già calcolato sulla somma dei valori.
Dunque, lo scaglione di valore corretto da assumere è quello relativo alla condanna maggiore, pronunciata a favore della NO , per € 133.753,32, e quindi lo scaglione tra € 52.000 e CP_3
260.000 che definisce un compenso, all'epoca della decisione di primo grado, e tenendo conto di tutte le fasi, nei valori medi, di €.13.430,00.
L'importo, ad avviso della Corte, può ragionevolmente essere aumentato per la difesa di più parti, del 150 %: l'art.4 DM 55 del 2014, nel testo vigente all'epoca della prima decisione prevedeva infatti:
“2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 %, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 % per ogni soggetto oltre i primi dieci”.
L'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti, infatti, “può” applicarsi: in particolare per le prestazioni professionali completate prima dell'entrata in vigore del decreto 147 del 2022 (avvenuta il 23.10.2023) l'aumento poteva applicarsi “di regola”, mentre attualmente le parole “di regola” sono state abrogate.
In ogni caso la possibilità di applicare l'aumento non equivale alla automaticità dell'aumento, e deve essere valutata caso per caso, considerando le specifiche esigenze difensive che sorgono dalla pluralità di parti difese: nel caso di specie le questioni da affrontare erano relativamente semplici, e omogenee, vista la radice comune dei diritti azionati, che per tutti gli assistiti riguardava il danno parentale.
Certamente l'attività complessivamente si è aggravata, anche per incombenti pratici, a partire dalla raccolta del mandato, e delle autorizzazioni necessarie per la partecipazione dei minori, e nel seguito, per tenere conto nelle difese di tutti i soggetti interessati;
la linea difensiva tuttavia è stata sostanzialmente uniforme, per i diversi gradi di parentela, salvo il rilievo che due dei cinque figli godevano maggiormente della compagnia del padre, sul lavoro;
per il resto la difesa ha considerato le rispettive posizioni della coniuge, della madre, dei figli, dei fratelli, dei nipoti.
Tenuto conto di questi aspetti, si ritiene congruo per il primo grado applicare sul compenso base, un l'aumento del 30 % per ulteriori cinque soggetti così tenendo conto delle diverse categorie e dell'incremento di adempimenti complessivo, e quindi un aumento del 150 %, che definisce il compenso finale in €.33.575,00 oltre accessori, ferma la successiva compensazione del 40 %.
Anche le spese del grado di appello si compensano parzialmente, del 40 %, perché l'appello è stato accolto in misura ridotta;
nella liquidazione si tiene conto dei valori medi, per le prime due fasi, e prossimi al minimo, per la fase istruttoria e decisionale, che hanno richiesto un impegno minimo;
il compenso base viene quindi liquidato in 10.000,00 euro ed incrementato del 120 % (come da richiesta formulata nella nota spese dell'appellante), per le ragioni già esposte, divenendo di €.22.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, e oltre esborsi per 804,00 euro.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza 2499 emessa dal Tribunale di Bologna e pubblicata il 13.9.2021, che conferma nel resto:
1) condanna l'appellata a versare, a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, i maggiori importi a seguire:
- alla coniuge €. 5.748,00,, Persona_6
- ai figli: € 30.380,00; € 15.808,00; € Controparte_2 Parte_3 Parte_1
5.060,00
- ai fratelli , e , € 8.318,00 ciascuno, e Parte_1 Controparte_5 Controparte_6
pagina 10 di 11 ai fratelli , , e Parte_5 Controparte_7 Controparte_4 Controparte_8
€ 10.125,00 ciascuno;
- ai nipoti: a , € 16.600,34; a , , Persona_3 Parte_2 Persona_1 [...]
e € 4.603,60 ciascuno, Persona_4 Persona_2 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme di cui sopra, annualmente rivalutate dalla data di pubblicazione della decisione di primo grado alla data di pubblicazione della presente decisione,
e interessi legali dalla decisione al saldo.
2) Condanna altresì l'assicurazione appellata a rimborsare agli appellanti il 60 % delle spese di primo grado, che liquida per l'intero in € 33.575,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge, e spese vive per €.554,89, e il 60 % delle spese dell'appello, che liquida per l'intero in € 22.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge, e spese vive per €.804,00, con pagamento diretto al difensore dichiaratosi antistatario, detratto quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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