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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 392/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 392/2025 promossa da:
(Codice Fiscale ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Alessandra Benvenuti
e
(Codice Fiscale , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. Marco Vitalizi
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dal 2004 fino al 2020, dalla quale nasceva in data 5 Settembre 2004, la figlia Per_1
rilevata l'interruzione della convivenza e ritenuta la necessità di
[...] regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 7/2/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e Parte_1 Parte_2 chiedevano disciplinarsi ogni aspetto patrimoniale nell'interesse della loro figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_1
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse della figlia degli accordi tra le parti, alla
1 luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
A) La casa familiare posta in Livorno, Via dell'Ulivo, 36, che il IG. Parte_2 già dal giugno 2020 ha rilasciato, contraddistinta al catasto Fabbricati
[...] del Comune di Livorno foglio 47 part. 1082 cat. A2 per l'abitazione, foglio 47 part. 1082 sub 617 cat. C6 per parcheggio motociclo e foglio 47 part 1082 sub
621 cat. C6 per il garage, sarà assegnata alla IG.ra , la quale Parte_1 continuerà ad abitare l'immobile e utilizzare le indicate pertinenze insieme alla figlia fintanto che quest'ultima continuerà ad abitare nella casa Per_1 familiare, anche qualora dovesse allontanarsene per motivi di studio per periodi più o meno lunghi. La IG.ra Del Giudice provvederà pertanto al pagamento delle spese relative alle utenze domestiche e condominiali, oltre agli oneri fiscali a carico dell'utilizzatore dell'appartamento.
B) La figlia è maggiorenne ed è quindi libera di frequentare e stare Per_1 con ciascuno dei genitori come e quando lo desidera. Solo a titolo indicativo, attualmente continua ad andare dal padre due fine settimana al mese Per_1 dal Venerdì alla Domenica e due giorni alla settimana.
C) Il IG. corrisponderà alla IG.ra un Parte_2 Parte_1 assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre Per_1 alla sua quota pari al 50% della rata di mutuo residuo gravante sull'abitazione familiare di cui è comproprietario al 50%, pari ad € 320,00 mensili, fino alla sua scadenza naturale. Detto assegno verrà versato entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico sul C/ C della IG.ra . Parte_1
D) Il IG. inoltre, si farà carico del 65% delle spese straordinarie della Pt_2 Part figlia rimborsando il relativo importo alla IG.ra Giudice, Per_1 facendo riferimento, per esse, al protocollo CNF del 29.11.2017 che si allega, spese che, comunque, dovranno preventivamente essere autorizzate e concordate tra le parti secondo le indicazioni ed istruzioni del predetto protocollo CNF. Nella stessa misura del 65%, il corrisponderà le spese Pt_2 di assicurazione dello Scooter SH tg FL23289 attualmente intestato alla IG.ra ma prevalentemente usato dalla figlia. Parte_1
E) Le parti reciprocamente dichiarano di avere già regolato tra loro ogni rapporto economico pendente e di non avere allo stato nulla da pretendere
2 l'una dall'altra ad eccezione della suddivisione dei beni mobili che arredano l'abitazione per i quali le parti decideranno la equa ripartizione al 50% al momento del venir meno dell'assegnazione della casa coniugale.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 16/4/2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 392/2025 promossa da:
(Codice Fiscale ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Alessandra Benvenuti
e
(Codice Fiscale , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. Marco Vitalizi
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dal 2004 fino al 2020, dalla quale nasceva in data 5 Settembre 2004, la figlia Per_1
rilevata l'interruzione della convivenza e ritenuta la necessità di
[...] regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia all'esito della definitiva rottura del rapporto tra i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 7/2/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e Parte_1 Parte_2 chiedevano disciplinarsi ogni aspetto patrimoniale nell'interesse della loro figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_1
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse della figlia degli accordi tra le parti, alla
1 luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
A) La casa familiare posta in Livorno, Via dell'Ulivo, 36, che il IG. Parte_2 già dal giugno 2020 ha rilasciato, contraddistinta al catasto Fabbricati
[...] del Comune di Livorno foglio 47 part. 1082 cat. A2 per l'abitazione, foglio 47 part. 1082 sub 617 cat. C6 per parcheggio motociclo e foglio 47 part 1082 sub
621 cat. C6 per il garage, sarà assegnata alla IG.ra , la quale Parte_1 continuerà ad abitare l'immobile e utilizzare le indicate pertinenze insieme alla figlia fintanto che quest'ultima continuerà ad abitare nella casa Per_1 familiare, anche qualora dovesse allontanarsene per motivi di studio per periodi più o meno lunghi. La IG.ra Del Giudice provvederà pertanto al pagamento delle spese relative alle utenze domestiche e condominiali, oltre agli oneri fiscali a carico dell'utilizzatore dell'appartamento.
B) La figlia è maggiorenne ed è quindi libera di frequentare e stare Per_1 con ciascuno dei genitori come e quando lo desidera. Solo a titolo indicativo, attualmente continua ad andare dal padre due fine settimana al mese Per_1 dal Venerdì alla Domenica e due giorni alla settimana.
C) Il IG. corrisponderà alla IG.ra un Parte_2 Parte_1 assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre Per_1 alla sua quota pari al 50% della rata di mutuo residuo gravante sull'abitazione familiare di cui è comproprietario al 50%, pari ad € 320,00 mensili, fino alla sua scadenza naturale. Detto assegno verrà versato entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico sul C/ C della IG.ra . Parte_1
D) Il IG. inoltre, si farà carico del 65% delle spese straordinarie della Pt_2 Part figlia rimborsando il relativo importo alla IG.ra Giudice, Per_1 facendo riferimento, per esse, al protocollo CNF del 29.11.2017 che si allega, spese che, comunque, dovranno preventivamente essere autorizzate e concordate tra le parti secondo le indicazioni ed istruzioni del predetto protocollo CNF. Nella stessa misura del 65%, il corrisponderà le spese Pt_2 di assicurazione dello Scooter SH tg FL23289 attualmente intestato alla IG.ra ma prevalentemente usato dalla figlia. Parte_1
E) Le parti reciprocamente dichiarano di avere già regolato tra loro ogni rapporto economico pendente e di non avere allo stato nulla da pretendere
2 l'una dall'altra ad eccezione della suddivisione dei beni mobili che arredano l'abitazione per i quali le parti decideranno la equa ripartizione al 50% al momento del venir meno dell'assegnazione della casa coniugale.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 16/4/2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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