Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 2140.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
Commentari • 9
- 1. Cassazione civile n. 7981/2013https://www.brocardi.it/ · 251.51913
(massima n. 1) La comunione tacita familiare prevista dall'art. 2140 c.c. (abrogato dall'art. 205 della legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia) sorge naturalmente e spontaneamente, "per facta concludentia", e, analogamente, si estingue senza necessità di alcun atto formale in quanto collegata al sorgere e al venir meno del vincolo associativo funzionale all'esercizio di un'impresa in collaborazione reciproca fra i vari membri della stessa famiglia in presenza di un patrimonio indiviso e una comunanza di lucri, di perdite, di mensa e di tetto. […]
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Giurisprudenza • 73
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2021, n. 5832Provvedimento: […] 2 RG 4695/2018 f) manca infine qualsiasi riferimento alle consuetudini e agli usi per la configurazione della impresa tacita familiare, a mente dell'art. 2140 c.c., abrogato. 5. […] Si deduce che la comunione tacita familiare prevista dall'art. 2140 cod. civ., abrogato dall'art. 205 della legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia, sorge per 3 RG 4695/2018 facta concludentia e altrettanto spontaneamente cessa. […]Leggi di più...
- conseguenze·
- correlazione con il divieto di ultra ed extra petizione·
- principio “iura novit curia” ex art. 113 c.p.c·
- implicazioni·
- necessità·
- fattispecie·
- domanda giudiziale·
- procedimento civile·
- interpretazione e qualificazione giuridica