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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa Presidente relatrice
Daniela Coinu Consigliera
Giorgio Murru Consigliere in esito all'udienza del 19 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 267 di RACL dell'anno 2024, proposta da
, in persona del Parte_1 [...]
in carica pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Parte_2 per atto notaio del 5 aprile 2016, rep. 12248, dall'avv. Daniela Cabiddu, e presso la medesima Per_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente ad Assemini, elettivamente domiciliato in Cagliari presso CP_1 lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu che lo rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso introduttivo del primo giudizio
APPELLATO
Conclusioni:
Per l' appellante: “voglia la Corte d'Appello adita in totale riforma della sentenza impugnata rigettare il ricorso CP_2 proposto da con il favore delle spese”. CP_1
Per l'appellante “abbiamo fiducia che la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis: 1) Respinga l'interposto CP_1 appello. 2) Condanni l' al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali e accessori di legge, CP_2 disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari. 3) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile dell'appellato, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore ad € 29.807,66, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di reiezione, si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a suo carico”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19 aprile 2021, si è rivolto al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice CP_1 del lavoro, per domandare il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo per danno biologico derivante da alcune patologie ritenute di origine professionale, e cioè lesioni alle ginocchia (“meniscosi degenerativa bilaterale” denunciata in data 08/02/2019) e lesioni alle spalle, ai gomiti e alla colonna cervicale (“tendinosi delle spalle bilaterale, epicondilite bilaterale e ernie cervicali multiple” denunciate in data 04/12/2019).
A fondamento del ricorso ha innanzitutto ripercorso la propria storia lavorativa, esponendo di CP_1 avere lavorato dall'anno 1994, e fino al deposito del ricorso, alle dipendenze di diversi datori di lavoro, dapprima come conducente di mezzi pesanti e di autobus e da ultimo, a far data dal 30 dicembre 2015, come conducente di autobus di linea presso l'azienda regionale trasporti Arst spa, deducendo che nello specifico, da maggio 1994 a settembre 1998, aveva lavorato per circa sei giorni a settimana e dieci ore al giorno come addetto alla consegna del pane presso diversi esercizi commerciali in provincia di Cagliari, effettuando circa dieci o quindici viaggi al giorno, alla guida di un furgone che caricava e scaricava manualmente, provvedendo anche nel periodo fino al 12 luglio 1997, per la ditta Argiolas e Porcu, alla preparazione e cottura del pane, che comportava movimenti ripetuti e sforzi degli arti superiori.
Nel periodo dal 1.11.98 al 13.5.99 si era invece occupato, presso la ditta , del trasporto inter-regionale CP_3 di merci tramite mezzi pesanti, muniti di trasmissione manuale, che comportavano una continua sollecitazione delle ginocchia e dell'intera colonna, ed oltre a ciò aveva curato la consegna a domicilio di mobili, cucine e complementi d'arredo che movimentava manualmente;
poi, si recava presso il sugherificio di Calangianus per caricare manualmente diverso materiale a base di sughero (pannelli, sacchi di granella, manufatti e tappi) per il trasporto oltremare ed effettuava in media due viaggi a settimana nel continente, percorrendo circa 1500 km a settimana. Ha poi precisato che, durante la movimentazione dei carichi, effettuava ripetute salite e discese dal mezzo con sforzi prolungati delle ginocchia, oltre che degli arti superiori, mentre durante la guida doveva compiere ripetuti movimenti del collo in senso laterale, sia verso destra che verso sinistra, per controllare la sagoma del mezzo e per manovrare lo stesso.
Dal mese di giugno ad ottobre del 1999, ha proseguito aveva lavorato per sei giorni alla settimana in CP_1 una cava di argilla, impegnato nella guida sia dell'escavatore (mezzo cingolato), che del mezzo gommato
( , per il trasporto del materiale estratto e durante le manovre e nelle fasi di ribaltamento del cassone CP_4 doveva girare di continuo il collo lateralmente e/o all'indietro per verificare la correttezza dello scarico dell'argilla, evidenziando che i mezzi erano totalmente privi di sistema di ammortizzazione (sedile pneumatico) e si azionavano con volante, leve manuali e pedali, che a causa del terreno sconnesso e disseminato di buche su cui si operava, trasmettevano vibrazioni al sistema mano-braccio ed agli arti inferiori durante il proprio movimento.
A tutto ciò si aggiungeva la manutenzione del mezzo, con uso di mola smeriglio e trapano, cui egli provvedeva per un'intera giornata alla settimana.
Dal 1.12.99 al 28.2.2001 aveva lavorato presso la occupandosi del trasporto di passeggeri su CP_5 strada per l'intero orario di lavoro, percorrendo 200 km al giorno, provvedendo anche al carico-scarico dei bagagli dei passeggeri e, per la stessa ditta, si era occupato anche del trasporto di disabili, per i quali era necessario attivare i sistemi meccanici e manuali per il rizzaggio delle carrozzine e dell'attività di trasporto di disabili, con un furgone attrezzato, si era anche occupato successivamente presso l' CP_6
Dal 2001 al 2011, invece, aveva lavorato come autista e magazziniere, eseguendo giornalmente 25/30 consegne di merci, ossia, dalle due alle sei tonnellate di merci al giorno, provvedendo alla movimentazione manuale delle stesse dal cassone del camion sino al magazzino dei clienti, con movimenti ripetuti degli arti superiori e sovraccarico delle ginocchia, oltre che della colonna, inoltre, salendo e scendendo dal camion in media cinquanta volte al giorno, facendo forza sulle braccia tramite una maniglia posta sul lato posteriore del camion e, terminate le consegne, tornava in azienda per caricare manualmente, o con un muletto disponibile, le merci sul camion per la consegna del giorno successivo.
Egli si occupava anche di sistemare le merci, consegnate dai fornitori, nel magazzino e nelle celle frigorifere con sforzi ripetuti degli arti superiori.
Dal 19.1.2013 al 22.8.2014, aveva lavorato alle dipendenze della come autista addetto al carico- CP_7 scarico, trasporto ed installazione di apparecchiature elettroniche quali elettromedicali, fotocopiatrici, pannelli solari, elettrodomestici, distributori automatici, ed altri oggetti ingombranti, percorrendo in media 600 km al giorno, dovendo salire e scendere dal camion, in media trenta volte al giorno, utilizzando per la movimentazione delle merci più pesanti, un transpallet o un muletto con sforzo prolungato degli arti superiori
(oltre che della colonna).
Inoltre, gli elettrodomestici erano consegnati mediante movimentazione manuale, percorrendo a piedi le scale dei palazzi per raggiungere la destinazione, con flessioni ripetute delle ginocchia e sforzi per gli arti superiori, mentre per il montaggio ed installazione di bancomat e casseforti egli doveva procedere al fissaggio a terra o su piastra, stando prolungatamente inginocchiato da un minimo di un'ora fino a due o tre ore.
Dal 3.11.14 al 29.12.15, ha proseguito aveva lavorato alle dipendenze della ditta che operava CP_1 CP_8
a Macchiareddu, per la quale si occupava di condurre un camion dotato di cambio manuale e del carico e scarico manuale dei materiali necessari al funzionamento dell'impianto, con sforzo per gli arti superiori e per le ginocchia nell'atto di salire e scendere ripetutamente dal camion, ed inoltre doveva provvedere per sette/otto ore alla settimana anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi aziendali, con uso di mola smeriglio e saldatrice.
Dal 30.12.2015, infine, ha dedotto aveva lavorato e tutt'ora lavorava per l'ARST, come autista di CP_1 autobus di linea – mezzi per circa la metà vecchi e scarsamente ammortizzati - percorrendo circa 200/220 km al giorno, su strade frequentemente sconnesse e dissestate nella Provincia di Cagliari, guidando continuativamente per una media di 6.40 ore al giorno.
La conduzione di tali mezzi, ha poi precisato, che fino al 2018 erano dotati quasi esclusivamente di trasmissione manuale, obbligava il conducente a frequenti cambiate, con sforzo prolungato delle ginocchia per l'azionamento di frizione e freno, nonché delle spalle e delle braccia, sollecitate continuativamente a causa della conduzione del volante e della leva del cambio, che trasmettevano vibrazioni al sistema mano-braccio.
Oltre a ciò, durante le ore di guida, era costretto a mantenere una prolungata postura delle ginocchia, necessariamente piegate, ed a frequenti e ripetuti movimenti del capo per il controllo visivo degli specchietti retrovisori laterali esterni e centrale interno del mezzo, per il controllo delle operazioni di salita e discesa dei passeggeri. CP_ Tutto ciò premesso, posto che l' gli aveva già riconosciuto un indennizzo per danno biologico complessivo del 12%, di cui 6% per “ernia discale L5/S1”; 3% per “STC” e 3% per esiti di infortunio del febbraio 2011 (“fratture costali multiple in emitorace sx”), ha evidenziato inoltre che, in data 25.11.13 aveva subito un altro infortunio sul lavoro a carico della spalla sinistra, che aveva determinato un periodo di ITT sino al 6.12.13, circostanza quest'ultima che poteva aver contribuito allo svilupparsi della patologia delle spalle per cui era causa.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorrente ha lamentato di aver contratto lesioni a ginocchia, spalle, gomiti e colonna cervicale a causa delle mansioni svolte rilevando che, poiché le malattie denunciate erano tabellate ai nn. 76, 78 e 79 della tabella delle M.M.P.P. del 21.7.2018, rispetto ad esse operava la presunzione di origine professionale, in quanto denunciate in costanza di lavoro e nello svolgimento di lavorazioni che comportavano l'utilizzo di macchine che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio, movimenti ripetuti dell'avambraccio, movimenti ripetuti di estensione e flessione delle ginocchia e il mantenimento di posture incongrue.
Poiché il procedimento amministrativo si era concluso con esito negativo, ha dedotto di essersi trovato CP_1 costretto ad agire in giudizio al fine di ottenere l'indennizzo per le denunciate malattie professionali nella misura corrispondente al danno biologico risultante in corso di causa, di cui ha domandato il conglobamento con quello già riconosciuto in misura del 12% per la colonna lombare e per la sindrome del tunnel carpale, nonché per gli esiti dell'infortunio del 2011.
* CP_ L' si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda proposta da e, CP_1 richiamando la relazione medica del 19.7.2021 in atti, ha dedotto che non era stata dimostrata l'esposizione a lavorazioni che comportassero abitualmente movimenti ripetuti, o impegno di forza, per quel che concerneva la patologia a carico di spalle e gomiti ed altresì la meniscosi, rilevando, quanto alla patologia erniaria del distretto cervicale, che si trattava di patologia non tabellata, in merito alla quale il ricorrente non aveva soddisfatto l'onere della prova in ordine al rischio e al nesso causale con l'attività lavorativa.
Pertanto, ha concluso l' , poiché si trattava di patologie di frequente riscontro nella popolazione Pt_1 generale di pari età e poiché le attività tipiche della mansione prevedevano un'ampia variabilità di compiti, sull'attore incombeva l'onere di dimostrare, in maniera puntuale, l'adibizione non occasionale, e per congrui periodi di tempo, a mansioni comportanti “abitualmente, a carico della colonna e degli arti superiori, microtraumi
e/o l'assunzione di posture incongrue prolungate e/o impiego di forza della spalla, e/o movimenti ripetuti”.
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Il Tribunale, istruita la causa con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 1076 del 18/07/2024, ha accolto la domanda proposta da dichiarando il suo CP_1 diritto di percepire un indennizzo in capitale corrispondente ad un danno biologico del 15%, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa dell'8 febbraio 2019 e un indennizzo in rendita in misura del 26%, con CP_ decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 4 dicembre 2019, condannando l' al pagamento degli importi dovuti con gli accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese processuali in suo favore.
Più precisamente il Tribunale ha ritenuto che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto in ricorso fosse stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale espletata, avendo tutti i testimoni sentiti, colleghi di lavoro del ricorrente presso diversi datori di lavoro per cui aveva lavorato, confermato lo svolgimento da parte sua delle mansioni così come dedotte in giudizio. Ha poi proseguito rilevando che, “contrariamente a quanto ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio, in particolare nella prima relazione depositata, la natura professionale delle malattie denunciate deve essere riconosciuta nel caso di specie, condividendosi sul punto le osservazioni di parte ricorrente secondo cui, come ritenuto da questo Tribunale in casi analoghi (v. la sentenza n. 974/2021 di questo Tribunale), in applicazione del principio giurisprudenziale di equivalenza causale, non è necessario che la noxa lavorativa sia il fattore principale o prevalente nell'insorgenza della tecnopatia, ma
è sufficiente che essa vi abbia concorso, quantomeno come fattore accelerante o aggravante: concorrenza che nel caso di specie si ritiene di dover affermare alla luce delle mansioni svolte dal ricorrente per un lasso di tempo assai lungo (circa trent'anni)”.
Da ciò il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate e del conseguente indennizzo di legge, a prescindere dalla circostanza che il consulente tecnico d'ufficio non avesse condiviso tali valutazioni.
Nel corso del giudizio era, infatti, accaduto che il consulente nominato, il dott. specialista Persona_2 medico legale, esaminati gli atti in causa, le testimonianze acquisite ed effettuati i necessari accertamenti clinici, avesse ritenuto possibile affermare che il ricorrente era affetto da “meniscosi degenerativa bilaterale in esiti di intervento artroscopico di meniscectomia mediale selettiva a carico del ginocchio sinistro (2004) ed intervento artroscopico di regolarizzazione del menisco mediale del ginocchio destro (2015); entesopatia dei muscoli della cuffia dei rotatori bilaterale;
epicondilite bilaterale;
spondilodiscoartrosi della colonna cervicale associata a multiple protrusioni discali posteriori” di cui aveva però escluso la natura professionale.
In esito alle conclusioni rassegnate dall'ausiliario, il primo giudice, come da verbale del 31.01.2024, ritenendo di “non dover condividere gli esiti della relazione di c.t.u. nella parte in cui non ha riconosciuto la natura professionale delle malattie denunciate, condividendosi sul punto le osservazioni di parte ricorrente secondo cui, come ritenuto da questo Tribunale in casi analoghi, in applicazione del principio giurisprudenziale di equivalenza causale, non è necessario che la noxa lavorativa sia il fattore principale o prevalente nell'insorgenza della tecnopatia, ma è sufficiente che abbia concorso, quantomeno come fattore accelerante o aggravante;
concorrenza che nel caso di specie si ritiene di dover affermare alla luce delle mansioni svolte per lungo tempo dal ricorrente”, aveva richiamato il CTU “affinché provveda
a integrare la propria relazione” e “provveda a riesaminare il caso alla luce delle predette considerazioni”.
Il consulente tecnico d'ufficio aveva, a quel punto, depositato un'integrazione alla relazione tecnica, quantificando il danno biologico relativo alle patologie oggetto di causa come richiestogli dal primo giudice, rilevando un danno complessivo del 15% da febbraio 2019, quando era stata denunciata la patologia alle ginocchia e del 26% da dicembre 2019, quando era stato denunciato il restante complesso patologico, di cui
4% da ascrivere alla patologia degenerativa bilaterale delle ginocchia;
6% al deficit funzionale alle spalle bilaterale;
2% ad epicondilite bilaterale e 4% alla patologia della colonna cervicale, calcolato con valutazione complessiva dei vari danni, adottando il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni CP_ coesistenti e di quelli concorrenti, nonché del danno biologico del 12% già riconosciuto dall'
L'ausiliario aveva tuttavia ribadito che, nonostante le dichiarazioni dei testi e il tenore delle diverse sentenze del Tribunale di Cagliari prodotte dalla difesa del ricorrente, non era possibile ravvisare nel caso di specie una esposizione qualitativamente adeguata a rappresentare rischi lavorativi specifici nella mansione di conduttore di mezzi pesanti e di autista di autobus, ritenendo le prove prodotte dal ricorrente circa la natura professionale del complesso di patologie denunciate scientificamente inconsistenti e non assolutamente in grado di soddisfare i criteri medico legali di accertamento del nesso di causalità in tema di tecnopatie, ricordando altresì che il trauma contusivo subito alla spalla sinistra da in occasione dell'infortunio di novembre 2013, era CP_1 guarito in assenza di postumi, nonché i traumi contusivi riportati dal ricorrente al ginocchio nel 2004 e nel
2015 e, quanto alla colonna cervicale, anche i fattori dismetabolici-degenerativi conseguenti al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari e legamentose evidenziando che, pur fermo nel proprio convincimento, aveva comunque provveduto a quantificare il danno biologico delle patologie in diagnosi come richiestogli. CP_ Avverso tale sentenza ha proposto appello l cui ha resistito . CP_1
Motivi della decisione CP_ L' ha criticato la sentenza per avere il Tribunale disatteso le motivazioni e conclusioni esposte dal proprio ausiliare nella consulenza tecnica d'ufficio officiata ed ha formulato due motivi di censura. CP_ Con un primo motivo, intitolato “prova dell'esposizione a rischio”, l' ha dedotto che il primo giudice non aveva considerato che dall'esame delle dichiarazioni testimoniali era emerso che aveva svolto, per CP_1 circa venti anni, molteplici mansioni caratterizzate da un'ampia variabilità di compiti (in parte guida mezzi, talora azionamento sistemi rizzaggio, talaltra carico scarico di merci/bagagli), “nessuna delle quali comportante
l'adibizione non occasionale e per congrui periodi di tempo a mansioni che abbiano abitualmente implicato a carico della colonna cervicale e degli arti superiori e delle ginocchia microtraumi e/o l'assunzione di posture incongrue prolungate e/o impiego di forza della spalla e/o movimenti ripetuti”.
Ed infatti il teste ha rilevato l'istituto, aveva riferito del periodo di lavoro alle dipendenze della ditta Tes_1
dal 2002 al 2006, quando in qualità di conducente di bus turistici, con un massimo di CP_5 CP_1 diciannove posti, si era occupato del carico e dello scarico di bagagli e contemporaneamente, per l'intero anno, anche del trasporto dei disabili con minibus da otto o nove posti, con azionamento dei sistemi di rizzaggio delle carrozzine, mentre il teste aveva riferito del periodo di lavoro alle dipendenze della ditta Elledi, Tes_2 dal 2003 e fino al 2011, riferendo che era stato (anche) autista addetto alla consegna delle merci (per Per_3 esercizi alimentari, pasticcerie, ristoranti, panifici), oltre che magazziniere, mentre dal 2015 aveva svolto attività di autista di autobus per l'azienda regionale trasporti, Arst spa. CP_ Con un secondo motivo l' ha dedotto che il Tribunale non aveva valutato adeguatamente la natura multifattoriale delle patologie invocate, non tenendo conto in particolare “del fatto che le patologie invocate non sono tabellate, ma trattasi di malattie a genesi multifattoriale”, e della conseguente impossibilità di affermare la prova del nesso di causalità “in modo rigidamente deterministico, sulla base del solo riscontro della presenza di un fattore di rischio nel luogo di lavoro”, da ricostruirsi perciò ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. secondo il criterio della causalità necessaria, occorrendo quindi la verifica della probabilità logica, che rispetto a quella epidemiologica o statistica richiede la verifica aggiuntiva dell'impiego della legge scientifica al singolo evento in base al c.d. giudizio controfattuale, anzi, rilevando che di siffatta dimostrazione nella sentenza impugnata non vi era traccia alcuna, avendo il Tribunale richiamato gli esiti di un altro giudizio, in gran parte inconferente rispetto alla presente fattispecie, sia per tempi e modalità di esposizione a rischio, che per le patologie riconosciute, come rilevabile dalla lettura della stessa sentenza prodotta come allegato c.
Esisteva, invece, in atti, ha rilevato l'istituto appellante, quanto convintamente sostenuto dal CTU officiato che, a più riprese e soprattutto confortato da copiosa bibliografia di testi ed articoli consultati, aveva evidenziato che “il quadro patologico rilevato a carico della colonna cervicale, dei gomiti, delle spalle e delle ginocchia nel sig. vista l'assenza ad un'esposizione - qualitativamente adeguata - a rappresentare dei rischi lavorativi CP_1 specifici e l'attuale età del ricorrente (54 anni),..non possa considerarsi di origine professionale, ma sia essenzialmente riconducibile a fattori dismetabolici-degenerativi conseguenti al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari e legamentose di frequente riscontro nella popolazione lavorativa e non (60 -80% dei soggetti con più di cinquant'anni e circa il 100% di quelli con più di sessant'anni) e rientrano tra quelle patologie ad eziologia multifattoriale, nella quale ricorrono fattori costituzionali, anagrafici, metabolici, incrini, etc.”.
E tali valutazioni rendevano evidente che non potesse ritenersi superata l'eccezione preliminare, sollevata fin CP_ dal primo atto difensivo dell in merito alla mancanza di nesso causale tra attività lavorativa e insorgenza delle patologie in quanto “è la scienza medica ad escludere tale evenienza ed è la scienza medica che individua un fattore estraneo all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre le infermità ossia forme degenerative età- relate che pertanto devono far propendere – con verosimile certezza - per un'eziopatogenesi extra-lavorativa delle patologie invocate”.
*
L'appello è fondato.
Ritiene, infatti, il collegio che il primo giudice, che pure poteva motivatamente disattendere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato - vigendo il principio “judex peritus peritorum”, per cui il giudice di merito può disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella relazione dal consulente tecnico d'ufficio quando le stesse siano intimamente contraddittorie o quando il giudice sostituisca ad esse altri argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche, ma è comunque tenuto a dare atto dei risultati conseguiti dal consulente officiato e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso esaustivamente argomentando su basi tecnico-scientifiche e logico giuridiche - nel caso di specie le abbia disattese, da un lato erroneamente ritendo provata in causa, attraverso le testimonianze acquisite, una esposizione qualitativamente sufficiente a movimentazione manuale di carichi e quindi a movimenti ripetuti e sforzi degli arti superiori e inferiori, a posture obbligate di collo e arti superiori e dall'altro superando, senza appropriata motivazione, un giudizio medico legale ineccepibile, perché fondato su un'adeguata valutazione delle mansioni svolte da negli anni, come accertate in causa, dei principi in tema di nesso causale tra CP_1 attività lavorativa e insorgenza delle patologie, compreso quello, ben noto, di equivalenza causale e di cui il primo giudice ha ritenuto invece che l'ausiliario non avesse fatto corretta applicazione, in ragione delle osservazioni di parte ricorrente e di alcune sentenze del medesimo Tribunale, di cui una pronunziata in un caso ritenuto analogo, rilevando che la noxa lavorativa, pur non fattore principale o prevalente nell'insorgenza della tecnopatia, può concorrere come fattore accelerante o aggravante, ritenendo che ciò fosse accaduto nel caso di in ragione “delle mansioni svolte dal ricorrente per un lasso di tempo assai lungo (circa trent'anni)”. CP_1 CP_ Quanto al primo motivo di appello, in particolare, con il quale l' ha lamentato una errata valutazione da parte del primo giudice della prova testimoniale in merito all'esposizione al rischio dedotto, ritiene il collegio che effettivamente i testi sentiti si siano limitati a descrivere lo svolgimento, per un tempo di circa vent'anni, di mansioni non occasionalmente e abitualmente concentrate sulla guida di mezzi pesanti e di autobus di linea, riferendo, quanto alle restanti mansioni, una molteplicità di compiti, non idonea a supportare la deduzione che fosse stato adibito in modo non occasionale, e per periodi di tempo congrui, a mansioni che lo avessero esposto con abitualità a microtraumi a carico della colonna cervicale, degli arti superiori e delle ginocchia, all'assunzione di posture incongrue prolungate e al prolungato impiego di forza della spalla e a movimenti ripetuti.
Dalle testimonianze acquisite non è possibile, infatti, ricavare, come evidenziato dal consulente, un'esposizione qualitativamente adeguata, a rappresentare i rischi lavorativi specifici propri delle patologie denunciate, né a dire il vero nei capi di prova si rinviene una ricostruzione adeguata per specificità dei tempi e delle concrete modalità di esposizione alla predetta noxa patogena.
Ed infatti il teste collega di lavoro del ricorrente per circa sei anni presso la ditta negli Testimone_3 CP_5 anni dal 2000 al 2006 e attuale collega di lavoro presso l'Arst spa dal 2015, ha fatto riferimento alla mansione di autista, riferendo della conduzione da parte di di diversi tipi di mezzi (minibus con circa nove posti CP_1 attrezzati per il servizio disabili, autovetture, minibus fino a diciannove posti, autobus, bus per servizi turistici e autobus di linea), precisando che quando effettuava il servizio turistico, ovvero da metà aprile a metà CP_1 ottobre, provvedeva anche al carico-scarico dei bagagli dei passeggeri, senza precisarne la frequenza.
Ha poi aggiunto che quando si occupava del trasporto dei disabili, cosa che si verificava tutto l'anno, attivava sistemi manuali e meccanici per il rizzaggio delle carrozzine, concentrando il resto della testimonianza sulle operazioni di guida e giungendo addirittura a confermare frequenti e ripetuti movimenti da parte di CP_1 del capo durante le ore di guida per il controllo visivo degli specchietti retrovisori laterali esterni e di quello centrale interno, per il controllo delle operazioni di salita e discesa dei passeggeri, peraltro smentiti dallo stesso al momento dell'anamnesi lavorativa effettuata dal CTU quando, specificamente interrogato sul punto, CP_1 aveva precisato all'ausiliario che “sia la mansione di autista che quella di conduttore di camion non prevedeva posture della colonna cervicale con torsioni e/o iperestensioni del collo in quanto lo sguardo doveva rimanere fisso sulla strada”
(pag. 11 dei due elaborati depositati).
Il teste , per circa otto anni collega di lavoro del ricorrente presso la ditta Elledi, e cioè dalla data Testimone_4 della sua assunzione nel 2033 e fino 2011, ha riferito di mansioni di autista, ma anche di magazziniere, precisando che in quel periodo erano soliti entrambi consegnare merci per rifornire esercizi alimentari, pasticcerie, ristoranti e panifici, effettuando dal lunedì al venerdì da venti a trenta consegne al giorno, movimentando manualmente le merci consegnate dal cassone del camion al magazzino dei clienti, che qualche volta si trovava in un seminterrato, trovandosi perciò costretti ad utilizzare le scale, con conseguente sforzo per le braccia e per la schiena, scendendo dal camion mediamente circa cinquanta o sessanta volte al giorno, facendo forza sul montante posto sul lato del camion per poi dedicarsi la sera, una volta terminate le consegne,
a preparare le merci nel magazzino, caricandole nel camion a volte manualmente e a volte, se disponibile, con un muletto.
Anche questa testimonianza, che pure conferma lo svolgimento per un certo periodo di mansioni di magazziniere, descrive una movimentazione manuale di carichi e talvolta l'utilizzo di scale con i pesi per le consegne, che non è dato quantificare esattamente e che non è idonea a dimostrare, come sarebbe stato necessario, l'adibizione non occasionale e per un congruo periodo di tempo a mansioni comportanti, a carico delle ginocchia, degli arti superiori e della colonna cervicale, movimenti ripetuti e sforzi idonei a determinare microtraumi, nonché l'assunzione di posture incongrue e di impiego di forza della spalla, non supportando affatto, come peraltro rilevato dal consulente, una esposizione qualitativamente adeguata a rappresentare i rischi lavorativi specifici dedotti, ovvero in particolare movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti e sforzi per gli arti superiori e inferiori, tanto più a voler considerare che al momento della domanda amministrativa, proposta per la patologia delle ginocchia nel mese di aprile 2019, aveva già CP_1 cinquant'anni e nel mese di dicembre 2019, quando aveva proposto la seconda domanda amministrativa, aveva ormai cinquantuno anni.
Né un'eventuale integrazione della prova testimoniale, che il collegio ritiene di non dover disporre, porterebbe a diversi risultati perché la stessa non sarebbe di per sé idonea a documentare un'esposizione qualitativamente adeguata a rappresentare il dedotto rischio tecnopatico con riferimento a movimentazione manuale di carichi, movimenti ripetuti e sforzi per gli arti superiori ed inferiori, posture obbligate del collo e degli arti superiori, in ragione della non adeguata specificità con la quale nei singoli capi dedotti viene descritta l'attività diversa da quella di guida di autobus e di mezzi pesanti, che rende difficile accertare, come dimostra la prova già espletata, la reale entità qualitativa dell'esposizione a tali fattori di rischio nei diversi periodi lavorativi, nell'ambito di una descrizione di mansioni caratterizzate da variabilità di compiti, nella quale l'abitualità e non occasionalità è descritta con riferimento alla mansione di autista di autobus e di mezzi pesanti, costante nei singoli rapporti.
E ciò tanto più che già dalla fase amministrativa, come attestato nella documentazione allegata agli atti CP_ dall nella domande di malattia professionale e nei certificati medici alle stesse allegati (tra gli altri si veda il certificato a firma del dott. del 27.02.2020, nel quale viene dato rilievo, dal 1993, alle mansioni Persona_4 di autista di mezzi pesanti alle dipendenze di ditte di trasporti e dal 2015 alle mansioni di conducente di pullman svolte come dipendente Arst, ricollegando il rischio lavorativo a “atteggiamenti posturali durante la guida”, e cioè a “utilizzo dei pedali del mezzo”), aveva fatto riferimento allo svolgimento di tali mansioni CP_1 di autista di autobus e mezzi pesanti e che i testi hanno riferito la presenza di muletti per alcune operazioni e l'esistenza di sistemi meccanici per il rizzaggio delle carrozzine per disabili per altre, senza essere di fatto in grado di quantificare, a fronte della variabilità dei compiti descritti, in termini qualitativamente rilevanti l'adibizione a compiti diversi da quelli di guida ovvero che ai medesimi compiti fosse stato adibito in CP_1 modo non occasionale e per congrui periodi di tempo, come invece riferito in merito alla mansione di guida di mezzi pesanti e di autobus di linea, perciò giustamente considerata dall'ausiliario nei termini censurati dall'appellato.
E va anche aggiunto che, a fronte dell'originaria ammissione della prova testimoniale dedotta dalla parte attrice da parte del primo giudice, che in esito all'udienza del 21/09/2021 aveva rinviato per sentire due testi di parte ricorrente senza ridurre la lista testimoniale, era accaduto che, all'esito dell'audizione di due testimoni, proprio i difensori della parte ricorrente, come si legge in chiusura del verbale del 06/10/2022, avessero insistito perché il giudice deliberasse la nomina del CTU e non per la prosecuzione della prova comunque ammessa senza limitazioni, ritenendo evidentemente che tale prova fosse sufficiente a documentare l'esposizione al dedotto il rischio lavorativo. E ciò si evince anche dalle successive note depositate nel giudizio di primo grado, che recano la data del 30 gennaio 2024, con le quali la difesa ricorrente aveva ribadito le contestazioni mosse al CTU rilevando che, contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto, era stata provata nel caso di specie, attraverso i testi sentiti,
l'esposizione alla movimentazione manuale di carichi, a movimenti ripetuti e sforzi per gli arti superiori ed inferiori, posture obbligate del collo e degli arti superiori, oltre che a vibrazioni all'intero corpo derivante da mezzi vetusti utilizzati su strade sconnesse (così le note in data 30.01.2024 in fondo a pag. 2).
Deve quindi ritenersi corretta l'affermazione del consulente tecnico d'ufficio del primo giudice, che ha ritenuto non emersa in causa un'esposizione qualitativamente adeguata a rappresentare dei rischi lavorativi specifici nel senso ipotizzato da e ha dato quindi rilievo al tipo di attività lavorativa documentata in causa, CP_1 quella di autista di autobus e mezzi pesanti, non idonea a rappresentare un rischio tecnopatico dal punto di vista qualitativo adeguato a carico dei distretti osteoarticolari interessati dalle domande amministrative.
Il motivo di appello è, quindi, fondato sul punto, non potendosi condividere, per le ragioni evidenziate, la generica premessa del primo giudice che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo, come dedotto nel ricorso, sotto il profilo qualitativo, avesse trovato riscontro in causa attraverso le dichiarazioni dei testimoni.
* CP_ Passando ad esaminare il secondo motivo di appello, con il quale l' ha lamentato che il primo giudice non avesse tenuto conto del fatto che le patologie invocate non solo non sono tabellate, ma sono anche a genesi multifattoriale, va preliminarmente precisato, quanto al precedente del Tribunale posto dal primo giudice a fondamento della motivazione adottata, e cioè la sentenza n. 974 del 28/09/2021, che lo stesso riguarda un ricorrente che aveva svolto per trentotto anni a mansioni di autista di autobus di linea urbana ed extraurbana
(dal 1980), in merito alle quali quell'assicurato aveva lamentato di avere contratto lesioni alla colonna lombare, CP_ riconosciute e non ben indennizzate dall' e lesioni alla colonna cervicale nonché lesioni alle spalle e sindrome del tunnel carpale non indennizzate affatto, all'esito di quel giudizio ottenendo il riconoscimento di una maggior percentuale di danno per la patologia della colonna lombare, nonché della natura professionale della patologia delle spalle e della sindrome del tunnel carpale, mentre era stata esclusa la natura professionale della patologia del rachide cervicale (così a pag. 2 della sentenza).
Si legge nella sentenza che il consulente in quel caso aveva valutato, per quanto qui interessa, con riferimento alla patologia delle spalle, lamentata anche da non solo l'esposizione a vibrazioni meccaniche, ma CP_1 anche il sovraccarico degli arti superiori nelle manovre di guida e l'esposizione a fattori ambientali avversi, nonché un quadro patologico differente da quello rilevato nell'attuale ricorrente (v. sentenza a fine pag. 2 e inizio pag. 3), mentre non erano in quel caso controverse patologie delle ginocchia e dei gomiti, qui lamentati da unitamente a patologia delle spalle e della colonna cervicale. CP_1
Ed il consulente tecnico d'ufficio in quel caso, pur dopo avere rilevato che vi era stata una esposizione a vibrazioni sull'intero soma, come riconosciuto anche dal CTP e che in vari studi era stato segnalato che l'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero poteva causare alterazioni del distretto cervicobrachiale, aveva aggiunto che tali studi, segnatamente “linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni nel trasporto pubblico collettivo da AssTra 2006”, avevano comunque escluso tra le sorgenti di vibrazioni il volante dei mezzi di trasporto in quanto al di sotto dei limiti fissati della normativa, ritenendo tuttavia che negli studi non fosse stata considerata la sensibilità individuale a contrarre una certa patologia, che dipende da fattori intrinseci come l'età, la costituzione, il tono-trofismo muscolare, l'allenamento.. che può spiegare perché, a parità di mansione di esposizione al rischio, un soggetto vada incontro ad una patologia professionale ed un altro no o CP_ la contragga in modo differente, a riprova del fatto che, come evidenziato dall le fattispecie vanno valutate singolarmente, senza generalizzazioni ed in ragione della specificità del caso concreto, essendo quella posta alla base della sentenza invocata come precedente in gran parte inconferente rispetto a quella qui esaminata, dato che, come si comprende dal testo della sentenza, differenti erano stati i tempi e le modalità di esposizione a rischio, nonché le patologie specificamente denunziate e la sensibilità individuale valorizzata dall'ausiliario, tanto più se si considera che le conclusioni del consulente in quel giudizio erano risultate supportate da alta probabilità scientifica (pag. 4 della sentenza), qui invece esclusa dall'ausiliario nominato dal primo giudice.
Il consulente di cui si è avvalso il Tribunale nel caso in esame, infatti, pur ritenendo affetto da “meniscosi CP_1 degenerativa bilaterale in esiti di intervento artroscopico di meniscectomia mediale selettiva a carico del ginocchio sinistro
(2004) e di intervento artroscopico di regolarizzazione del menisco mediale del ginocchio destro (2015); entesopatia dei muscoli della cuffia dei rotatori bilaterale;
epicondilite bilaterale;
spondilodiscoartrosi della colonna cervicale associata multiple protrusione discali posteriori”, di tali patologie aveva invece escluso la natura professionale (si consideri che anche nel precedente citato il consulente tecnico d'ufficio aveva escluso la natura professionale della patologia della colonna cervicale lamentata anche da Congia, mentre non aveva affatto esaminato una patologia dei gomiti e delle ginocchia), escludendo che la pretesa fosse supportata da evidenze scientifiche.
A fondamento delle proprie conclusioni, dopo avere esaminato sia le risultanze documentali che le prove testimoniali (riportate a pag. 9 e 10 dell'elaborato peritale e valutate in apertura delle considerazioni medico legali a pag. 13 e ss.), l'ausiliario aveva in particolare premesso come in merito all'attività lavorativa di conduttore di mezzi pesanti e autista di autobus, abitualmente svolta da negli anni, il “più conosciuto CP_1 rischio tecnopatico” fossero le vibrazioni sull'intero corpo, costantemente descritte dalla letteratura scientifica anche nel campo dei trasporti e fonte di diagnosi radiologiche di più frequente riscontro in termini di alterazioni degenerative a carico del rachide lombosacrale, nella cui patogenesi era anche considerato il contributo di fattori disergonomici, tra i quali mantenimento di posture prolungate, scarsa visibilità con frequenti movimenti di torsione ed estensione del rachide, cattive condizioni del sedile non adeguatamente ammortizzato, guida troppo veloce su fondo stradale dissestato, in grado di esercitare un effetto sommatorio, nonché il contributo di caratteristiche di suscettibilità individuale e preesistenti all'esposizione professionale, con la specificazione che il rischio di insorgenza di patologie del rachide lombare aumenta con l'aumentare della durata e dell'intensità dell'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero, come confermato dai dati epidemiologici disponibili, che confermavano una maggiore occorrenza di tali patologie nei conducenti di veicoli industriali e di mezzi di trasporto rispetto a gruppi di controllo non esposti a vibrazioni meccaniche, invece escludendo che la mansione di conduttore di mezzi pesanti e di autista di autobus fosse idonea ad esporre il lavoratore ad un rischio tecnopatico a carico della colonna cervicale per posture incongrue e/o vibrazioni e per malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e delle ginocchia (in parte in linea con il giudizio dell'ausiliario di cui alla sentenza n. 1076/2024, invocata come precedente). Tale mansione, quindi, aveva precisato il consulente, configurava un'esposizione “qualitativamente inadeguata”
a rappresentare i rischi lavorativi specifici fonte di patologie a carico della colonna cervicale, ovvero il rischio tecnopatico correlato a posture incongrue e/o vibrazioni o per malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e delle ginocchia, evidenziando quindi che le prove prodotte dal ricorrente circa la natura professionale delle patologie denunciate ed accertate in causa, non erano assolutamente in grado di soddisfare i criteri medico-legali di accertamento del nesso di causalità in tema di tecnopatie ed erano quindi
“scientificamente inconsistenti”.
Ed infatti, quanto alla meniscosi degenerativa bilaterale, era dirimente che il ricorrente, in seguito a dei traumi contusivi ed alle conseguenti lesioni meniscali (segnatamente nel 2004 lesione del corpo e del corno posteriore del menisco mediale e lesione distrattiva del LCM e nel 2014 trauma contusivo del ginocchio destro con frattura aperta inferiormente del corno posteriore del menisco mediale), fosse stato sottoposto a due interventi, uno nel 2004 al ginocchio sinistro e uno nel 2015 al ginocchio destro, mentre riguardo al quadro patologico rilevato a carico della colonna cervicale, dei gomiti, delle spalle e delle ginocchia, considerata l'assenza di una esposizione qualitativamente adeguata a rappresentare dei rischi lavorativi specifici e l'attuale età del ricorrente (54 anni), ne aveva escluso l'origine professionale, ritenendo che tale quadro fosse essenzialmente riconducibile a fattori dismetabolici-degenerativi conseguenti al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari e legamentose di frequente riscontro nella popolazione lavorativa (60/80% dei soggetti di età maggiore a 50 anni) e non, rientrando tra quelle patologie ad eziologia multifattoriale nella quale ricorrono fattori costituzionali, anagrafici, metabolici ed endocrini, rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere, talvolta, il ruolo di concausa diretta ed efficiente.
E tali conclusioni aveva ribadito l'ausiliario rispondendo alle osservazioni mosse dalla difesa ricorrente, ribadendo, con riferimento sia all'attività di autista di autobus di linea che di veicoli per disabili che di conduttore di mezzi pesanti, l'assenza di un'esposizione qualitativamente adeguata a rappresentare dei rischi lavorativi specifici, trattandosi quindi di malattie di natura non professionale, essendo irrilevante al proposito il numero dei testi escussi, definito esiguo dalla parte ricorrente, ma rilevando piuttosto il tipo di attività lavorativa svolta, non idonea a rappresentare un rischio tecnopatico a carico dei distretti articolari denunciati e cioè colonna cervicale, gomiti, spalle e ginocchia.
Riguardo poi alla patologia della colonna cervicale aveva rilevato che gli studi citati dalla difesa ricorrente richiamavano indagini trasversali (di tipo osservazionale, tramite questionario/intervista), mentre scarsi erano gli studi epidemiologici con disegno longitudinale, ampiamente utilizzati per analizzare in modo sequenziale l'evoluzione di fenomeni ed i cambiamenti in determinate categorie o comunità con metodologia che rendeva possibile esaminare i cambiamenti che si verificano nel tempo nello stesso campione di soggetti e le differenze interindividuali, con la precisazione che i singoli articoli scientifici indicati in bibliografia avevano evidenziato da parte di tutti gli autori una prevalenza di disturbi lombari rispetto ai casi di controllo (lavoratori non esposti a vibrazioni all'intero corpo), con una intensità del dolore maggiore negli autisti professionisti (ed
è significativo al proposito che, come riportato alla pagina 11 dell'elaborato peritale, proprio CP_1 specificamente interrogato in merito avesse precisato “che sia la mansione di autista di autobus che quella di conduttore di camion non prevedeva posture della colonna cervicale con torsioni e/o iperestensioni collo in quanto lo sguardo doveva rimanere fisso sulla strada”).
Quanto alle lesioni meniscali del 2004 e del 2015, non esaminate negli studi invocati dall'appellato (studio
Tamarin riferito a disturbi alla schiena di autisti di autobus malesi), ricondotte dai difensori di a CP_1 infortuni sul lavoro (o comunque a fattori lavorativi), l'ausiliario aveva rilevato che tali infortuni, mai CP_ denunziati all' non vi era in atti riscontro documentale, avendo invece il ricorrente riferito in merito di avere avuto due traumi contusivi, non riferiti ad evenienze lavorative, uno nel 2004 al ginocchio sinistro e uno nel 2015 al ginocchio destro, in esito ai quali era stato sottoposto ad interventi chirurgici, ed a partire dai quali aveva sempre lamentato rispettivamente dolore al ginocchio sinistro e dolore al ginocchio destro.
Avuto, infine, riguardo alla patologia degli arti superiori (spalle e gomiti), in merito alla quale i difensori del ricorrente avevano evidenziato l'importanza del danno già indennizzato per sindrome del tunnel carpale, che avrebbe dimostrato l'esposizione ad un rischio significativo anche per gli arti superiori, l'ausiliario aveva ricordato che la sindrome del tunnel carpale trova causa in rischi differenti rispetto all'entesopatia dei muscoli della cuffia dei rotatori e all'epicondilite (vibrazioni al sistema mano-braccio e sovraccarico delle mani), CP_ escludendo che fosse perciò incoerente la scelta dell di indennizzare l'una patologia e non l'altra, come lamentato da essendo inoltre ragionevole credere che il trauma contusivo della spalla sinistra subito CP_1 in occasione dell'infortunio del novembre 2013 fosse guarito in assenza di postumi, tanto più a fronte di un'esposizione qualitativamente non adeguata a rappresentare rischi lavorativi specifici e considerando l'età del ricorrente (54 anni al momento delle operazioni peritali), tale da portare ad escludere un'origine professionale del quadro patologico in questione, essenzialmente riconducibile a fattori degenerativi conseguenti al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari e legamentose di frequente riscontro nella popolazione lavorativa e non di pari età (si consideri, rileva il collegio, che il ricorrente anche all'epoca della domanda amministrativa rientrava nella fascia dei soggetti con più di 50 anni).
Sulla scorta di tali premesse, quindi, l'ausiliario aveva dato atto di essere giunto alle conclusioni rassegnate sulla base delle risultanze della visita medica del periziando, dell'anamnesi fisiologica, lavorativa e patologica dello stesso, ma anche delle dichiarazioni rese dai testi nei verbali allegati, ritenendo però le complessive prove prodotte dal ricorrente non idonee, in quanto scientificamente inconsistenti, a supportare in causa un'esposizione qualitativamente adeguata ed a superare i criteri medico-legali di accertamento del nesso di causalità in tema di tecnopatie, tenuto conto della mansione esaminata e dei rischi lavorativi specifici che la caratterizzano.
E nell'ottica di una corretta applicazione del principio di equivalenza causale, ricostruito ai sensi degli artt. 40
e 41 del codice penale, secondo il criterio della causalità necessaria, ragionando in termini di seria probabilità scientifica (v. Cass. n. 4520/2006), utilizzando il medesimo criterio peraltro utilizzato dal consulente nominato nel precedente del Tribunale citato dal primo giudice, ha potuto escludere la natura professionale: della patologia delle spalle e dei gomiti, rilevando trattarsi di patologie a genesi multifattoriale, per le quali, in assenza di una documentata esposizione in termini qualitativamente adeguati a rappresentare dei rischi lavorativi specifici, tenuto conto dell'età dell'assicurato, ha individuato quale causa dirimente delle stesse fattori dismetabolici-degenerativi, conseguenti al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari e legamentose rilevando che si trattava di patologie di frequente riscontro nella popolazione di pari età, lavorativa e non, nella quale ricorrevano fattori costituzionali metabolici ed endocrini, evidenziando anche CP_ che i rischi tecnopatici in grado di determinare la sindrome del tunnel carpale riconosciuta dall' come malattia professionale, non erano dirimenti in quanto differenti da quelli correlati alla patologia della cuffia dei rotatori e all'epicondilite bilaterale;
della patologia alla colonna cervicale - la cui origine professionale era stata peraltro esclusa anche dal consulente nominato nel giudizio sul quale risulta fondato il precedente richiamato dal primo giudice - supportando la propria argomentazione attraverso il richiamo della letteratura scientifica in merito e sul presupposto della sostanziale assenza al proposito di un'esposizione qualitativamente adeguata a rappresentare dei rischi lavorativi specifici;
della patologia delle ginocchia, da un lato evidenziando l'inconferenza degli studi scientifici invocati dalla difesa appellata, che non erano stati condotti in merito a siffatte patologie e dall'altro rinvenendo l'origine di quanto denunziato non in infortuni sul lavoro, mai denunciati nel 2004 o nel 2014, ma in due traumi contusivi, riferiti dallo stesso nell'anamnesi, per i quali era stato sottoposto ad intervento chirurgico nel 2004 e CP_1 nel 2014 e nonostante i quali aveva continuato a lamentare dolore, dal 2004 al ginocchio sinistro e dal 2014 al ginocchio destro. CP_ Si tratta di un giudizio che, come sottolineato correttamente dall è fondato sulla scienza medica, che non solo individua i criteri per valutare l'esposizione qualitativamente adeguata a rappresentare i rischi lavorativi specifici riferiti alle predette patologie, qui ritenuta motivatamente “qualitativamente non adeguata”, ma che individua anche quei fattori estranei all'attività lavorativa, ad un giudizio controfattuale di per sé sufficiente a produrre le infermità in contestazione, ovvero forme degenerative correlate all'età, tali da far propendere per una genesi non lavorativa delle patologie denunciate, con criterio di verosimiglianza scientifica, qui altrettanto motivatamente evidenziati dall'ausiliario.
E da tale ragionamento il primo giudice si è discostato senza adeguatamente motivare, riferendosi alle osservazioni formulate dalla difesa ricorrente, ad un precedente giurisprudenziale risultato di fatto inconferente, anche in quanto fondato su patologie in parte differenti e comunque in parte confermativo delle valutazioni dell'ausiliario qui disatteso (come sulla patologia della colonna cervicale), individuando - senza sostanziale fondamento scientifico e senza motivare sulle ragionate conclusioni contrarie del proprio consulente, ribadite fermamente anche nella relazione integrativa - come fattore accelerante o aggravante nell'insorgenza della tecnopatia esclusivamente il dato temporale, ovvero il fatto che il ricorrente avesse svolto le proprie mansioni per circa trent'anni, senza peraltro tenere conto della variabilità delle stesse nei circa vent'anni descritti dai testi sentiti, nei quali, ferme le non occasionali mansioni di autista descritte concordemente dai testi, svolte per periodi di tempo congrui, erano emerse anche mansioni di assistente (così il teste per circa sei anni, collocati dal 2000/2001 al 2005/2006) e di magazziniere (così il teste Tes_1 Tes_2 che ha riferito del periodo di otto anni, dal 2003 al 2011), caratterizzate da compiti variabili e non qualitativamente e quantitativamente meglio determinabili.
Nella sostanza, quindi, il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che il consulente tecnico d'ufficio aveva spiegato che non era il numero dei testi definito esiguo dalla parte ricorrente a rilevare nel caso di specie, ma proprio il tipo di attività lavorativa esercitata in concreto da come emersa in causa, perché ritenuta CP_1 dalla letteratura scientifica non idonea a determinare una esposizione – qualitativamente adeguata – ad un rischio tecnopatico a carico dei distretti interessati, escludendo quindi che la stessa potesse rilevare, anche a livello di fattore accelerante o di aggravamento, nell'insorgenza delle patologie denunciate, ritenuta invece rilevante dal primo giudice esclusivamente in ragione del dato temporale di esposizione ad una noxa patogena, rimasta in realtà non provata in termini di adeguatezza qualitativa.
Ma il primo giudice non ha, a parere del collegio, offerto adeguata spiegazione di come sia giunto, da un punto di vista medico scientifico e nei termini ritenuti necessari dalla dominante scienza medica, nonché dalla dominante giurisprudenza in tema di nesso causale tra attività lavorativa e insorgenza delle patologie, a tale valutazione nel caso concreto, che è quello che qui interessa.
Ed, infatti, come si evince dalla lettura della sentenza, non risulta che il primo giudice si sia confrontato con le motivate conclusioni raggiunte dal suo ausiliario, essendosi limitato a richiamare genericamente in proposito le osservazioni di parte ricorrente, benchè articolatamente disattese nell'elaborato peritale, un precedente riferito ad un caso rivelatosi non del tutto conferente, ed in parte anche confermativo del giudizio del dott.
(colonna cervicale), del medesimo Tribunale ed il principio giurisprudenziale secondo cui la noxa Per_2 lavorativa rileva anche quando abbia concorso nell'insorgenza della tecnopatia come fattore accelerante o aggravante, valorizzando esclusivamente il dato temporale di esposizione già disatteso dall'ausiliario con una motivazione articolata, neppure spiegando perché avesse ritenuto insufficienti i fattori estranei, ivi compresi i traumi non lavorativi alle ginocchia, ritenuti invece dall'ausiliario sufficienti a produrre le infermità rilevate, dal consulente medesimo in parte correlate, in ragione della loro eziologia multifattoriale, all'età e tali da far propendere, con criterio di verosimiglianza scientifica, per un'origine non lavorativa.
E ciò tanto più considerando, come non ha fatto il primo giudice, che gli stessi testimoni avevano messo in luce che aveva svolto, nel corso degli anni descritti, mansioni non occasionalmente ed anzi CP_1 abitualmente, e per congrui periodi temporali, riferite alla guida di mezzi di trasporto di merci e di persone, ed in misura invece non qualitativamente apprezzabile comportanti movimentazione manuale di carichi, peraltro talvolta avvalendosi di sistemi per il rizzaggio (punto 5 del ricorso) o di il muletto quando disponibile
(punto 6c del ricorso), dalle quali non è quindi sostanzialmente emersa la adibizione non occasionale, e per periodi di tempo congrui, a mansioni implicanti, a carico della colonna cervicale e degli arti superiori, così come degli arti inferiori, microtraumi, assunzione di posture incongrue prolungate e l'impiego di forza della spalla e/o movimenti ripetuti (come già sopra precisato gli sforzi del collo descritti in ricorso non hanno trovato neppure riscontro nelle dichiarazioni fatte da al consulente). CP_1
In conclusione, in ragione delle argomentazioni sopra esposte, dovendosi ritenere rimasta non provata in causa, neppure ricorrendo all'applicazione del principio giurisprudenziale di equivalenza causale nei termini indicati in sentenza dal primo giudice, l'origine professionale delle patologie denunciate da il collegio CP_1 ritiene di escludere che possa dirsi corretta la scelta del primo giudice di disattendere le ragionate conclusioni raggiunte dal proprio ausiliario.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata, rigettando il ricorso proposto da il 19 aprile 2021. CP_1
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo comprovato, fin dal giudizio di primo CP_1 grado (si vedano i documenti n. 18 allegato al ricorso nel primo grado e n. 1 allegato alla memoria di costituzione in appello), ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 CP_ del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mentre restano invece definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado, già a suo tempo liquidate provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: CP_ in accoglimento dell'appello proposto dall avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro,
n. 1076 del 18.07.2024 e, in riforma della stessa, rigetta la domanda proposta da con ricorso del CP_1
19 aprile 2021.
Nulla dispone sulle spese di lite per i due gradi del giudizio. CP_ Pone, invece, definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado, già poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
Cagliari, 23 maggio 2025
La Presidente relatrice
Maria Luisa Scarpa