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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22426/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Feo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22426/2023 promossa da:
Il (dichiarato con Controparte_1
sentenza n. 39/2014 del Tribunale di Napoli, (c.f.: ) e P.IVA_1
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 C.F._1
Curatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Megale
e presso il suo studio in Napoli alla Via Carlo De Marco n.3,
ATTORE contro
, nato a IU in [...] il 21 Controparte_1
Giugno 1976 (c.f.: ), in proprio e quale C.F._1
genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore Per_1
, nata a [...] il [...] (c.f.:
[...]
pagina 1 di 8 ), residente in [...]
Enrico Fermi n.42;
CONVENUTI
, nato a [...] il 15 Maggio Controparte_2
2002 (c.f.: ), ivi residente a[...]
Fermi n.42;
(c.f.: ) quale genitore Parte_1 C.F._4
esercente la responsabilità sulla figlia minore , nata a Persona_1
IU (NA) il 27 Giugno 2007 (c.f.: ), ivi C.F._2
residente a[...];
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il Parte_2
(dichiarato con sentenza n. 39/2014, in data 30 Gennaio
[...]
2014, cui seguiva in estensione del socio accomandatario con sentenza n. 158/2014 del 5 Maggio 2014), ha chiesto in via principale la dichiarazione di inefficacia ex art. 44 LF (in quanto atto dismissivo in danno della massa dei creditori successivo al fallimento) o in subordine l'inefficacia ex art. 485 cc. od, in linea ancor più gradata, la revoca della rinuncia prevista dall'art. 525 cc e/o comunque la dichiarazione di nullità o comunque di inefficacia per simulazione assoluta ex art.1414 c.c.. e/o violazione di norma imperativa ex art.1418 e 1324 c.c., dell'atto con il quale CP_1
in data 14 Aprile 2014, ha rinunciato all'eredità del padre
[...]
pagina 2 di 8 (successione aperta in data 13 Agosto 2013 e Parte_3
regolata con testamento pubblico del 12 Ottobre 2012 e registrato con atto del Notaio del 4 Novembre 2013 rep. Persona_2
70026 – racc. 5927, con cui il de cuius aveva attribuito in favore dell'attuale convenuto la nuda proprietà del piano terra dell'unità immobiliare sita in IU (NA), alla via Enrico Fermi (già via del Macello) n.42, oltre alla piena proprietà della quota indivisa di un terzo del lastrico solare e del piano cantinato dell'indicato immobile e lasciando l'usufrutto vitalizio in favore del coniuge
). Rappresentava quindi che, per effetto della Persona_3
impugnata rinuncia all'eredità, l'asse patrimoniale individuato nel testamento veniva devoluto in favore dei figli del rinunciante, vale a dire e minorenne, che Controparte_2 Persona_1
subentravano nella piena proprietà dei beni elencati stante l'intervenuto decesso di e quindi del Persona_3
consolidamento della piena proprietà sull'appartamento in via
Enrico Fermi n. 42, IU in Campania.
Si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda, in particolare deducendo che la fattispecie non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 44 LF, non potendosi intravedere un atto dispositivo posto in essere dopo la dichiarazione di fallimento;
evidenzia l'infondatezza anche delle domande subordinate articolate dalla Curatela.
pagina 3 di 8 Ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc e fissava l'udienza 17
Dicembre 2024 per la decisione della causa, sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
- accertare e dichiarare l'inefficacia ex art.44 L.F. (ovvero 144 CCI) della rinuncia all'eredità da parte di nei Controparte_1
confronti del e l'acquisizione alla massa fallimentare CP_1
della quota dei beni immobili ereditari individuati nel testamento pubblicato;
accertare e dichiarare l'inefficacia ex art.485 c.c. della rinuncia all'eredità di , accertare e dichiarare la sua Controparte_1
qualità di erede puro e semplice e conseguentemente accertarsi e dichiararsi che i beni a costui devoluti a mezzo del testamento del fu sono acquisiti alla massa fallimentare;
- in Parte_3
subordine, accertare e dichiarare che la rinuncia all'eredità effettuata dal fallito con atto per notar del Controparte_1 Persona_4
14 aprile del 2014 deve intendersi revocata ai sensi dell'art.525 c.c. giusta accettazione tacita dell'eredità successivamente compiuta per fatti concludenti e con la voltura catastale del 04/08/201, conseguentemente accertare e dichiarare che i beni e i diritti ereditari pervenuti al fallito mediante la disposizione testamentaria del padre,
tacitamente accettata dal fallito, sono acquisiti alla Parte_3
massa fallimentare;
- accertare e dichiarare che la rinuncia all'eredità è atto simulato, è nulla e priva di effetti giuridici,
pagina 4 di 8 risultando carente dei suoi requisiti essenziali, in primis la volontà di rinunciare, oltre che viziata per la falsità della dichiarazione, per cui i beni ed i diritti ereditari sono pervenuti al in Controparte_1
forza della successione testamentaria del padre e accettazione tacita e quindi sono acquisiti alla massa fallimentare;
- condannare le parti convenute al pagamento delle spese e compensi di lite.
Parte convenuta:
A. dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile, la domanda della controparte per i motivi di cui in premessa;
rigettare integralmente la domanda, poiché infondata, con vittoria di spese
MOTIVI
Preliminarmente va detto che non può trovare accoglimento la proposta eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Invero, come confermato da giurisprudenza di legittimità sul punto
(cfr. Cass. Ord. 25855/2021), l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2010, nel prevedere l'obbligo del tentativo di conciliazione per le controversie ivi elencate, non ha inteso prevedere il rimedio anche alle controversie che si concludono con l'inopponibilità e/o l'inefficacia di un atto dispositivo al creditore istante, sia esso inteso come singolo che come massa dei creditori.
La domanda nel merito è meritevole di accoglimento, nei seguenti termini.
L'atto di rinunzia all'eredità si colloca, dal punto di vista temporale, tra la dichiarazione di fallimento della società in accomandita pagina 5 di 8 semplice e l'estensione nei riguardi del socio accomandatario, socio illimitatamente responsabile;
più specificamente, l'atto di rinuncia all'eredità del de cuius datato 14 Aprile 2014, è Parte_3
successivo all'apertura del fallimento della (dichiarato Parte_2
il 31 Gennaio 2014) di circa tre mesi, ed è anteriore (poco più di 20 gg) rispetto alla sentenza che ha dichiarato l'estensione nei suoi confronti (5 Maggio 2014).
E' fondato quanto sostenuto dalla Curatela – che deduce vertersi nell'ambito applicativo di cui all'art. 44 l.f. -, sul fatto che l'atto di rinunzia deve intendersi posto in essere quando Controparte_1
aveva già perso la disponibilità del proprio patrimonio per effetto della intervenuta dichiarazione di fallimento della società di cui era socio accomandatario, e quindi già era sussistente l'obbligo di acquisire alla massa tutte le utilità (cfr. artt. 42 e 44 LF). Tale affermazione discende dal fatto che il fallimento in estensione dei soci di cui all'art. 147, comma 1, L.F., applicabile ratione temporis alla vicenda che ci occupa, costituisce conseguenza automatica del fallimento della società e il suo presupposto risiede nel sol fatto di rivestire la qualifica di socio accomandatario.
Sul tema, la Suprema Corte – come segnalato dalla Curatela attrice - ha espresso il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 147 l.fall., la situazione del socio palese (il cui ruolo è formalizzato nei confronti dei terzi in forza della pubblicità di cui al Registro delle Imprese) che per “anomalie procedimentali” non sia stato dichiarato fallito unitamente alla società non è assimilabile a situazioni che, se pagina 6 di 8 adeguatamente pubblicizzate, escludono la fallibilità dopo un anno dal loro verificarsi, come quella del socio uscito dalla società ovvero non più illimitatamente responsabile o dell'imprenditore individuale o collettivo che ha cessato l'attività; nel caso infatti del socio palese la declaratoria del fallimento è effetto, previsto dalla legge, del fallimento della società con soci illimitatamente responsabili (Cfr.
Cass. n. 22263 del 2012 e più di recente Cassazione Civile, Sez. I, 5
Dicembre 2023, n. 35954; e nella fattispecie l'anomalia procedimentale fu la necessità di procedere a convocazione del socio illimitatamente responsabile, non convocato per l'udienza fissata per la trattazione del ricorso per la declaratoria di liquidazione giudiziale della società.
Per i motivi suddetti, visto che l'atto di rinuncia oggetto di causa è stato posto in essere dopo la dichiarazione di apertura del fallimento della società (in rapporto alla quale, come si è detto, la declaratoria del socio di pone in rapporto di sostanziale automaticità), lo stesso deve esser dichiarato inefficace nei confronti della Curatela, ai sensi dell'art. 44 l.f., trattandosi senz'altro di atto dispositivo; ne consegue l'assorbimento di ogni altra domanda mossa da parte attrice.
Sarà evidentemente oggetto degli sviluppi successivi a questa pronuncia l'accertamento, da parte del Curatore, dei beni ricadenti nell'eredità.
L'esito del giudizio impone la condanna dei convenuti al rimborso in favore della Curatela delle spese del giudizio, nella misura che verrà indicata in dispositivo.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inefficacia ex art. 44 L.F. nei confronti del della rinuncia Controparte_1
all'eredità operata da oggetto di questo Controparte_1
giudizio; condanna i convenuti al rimborso in favore di parte attrice delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.500, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Napoli, 7 Gennaio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Feo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Feo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22426/2023 promossa da:
Il (dichiarato con Controparte_1
sentenza n. 39/2014 del Tribunale di Napoli, (c.f.: ) e P.IVA_1
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 C.F._1
Curatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Megale
e presso il suo studio in Napoli alla Via Carlo De Marco n.3,
ATTORE contro
, nato a IU in [...] il 21 Controparte_1
Giugno 1976 (c.f.: ), in proprio e quale C.F._1
genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore Per_1
, nata a [...] il [...] (c.f.:
[...]
pagina 1 di 8 ), residente in [...]
Enrico Fermi n.42;
CONVENUTI
, nato a [...] il 15 Maggio Controparte_2
2002 (c.f.: ), ivi residente a[...]
Fermi n.42;
(c.f.: ) quale genitore Parte_1 C.F._4
esercente la responsabilità sulla figlia minore , nata a Persona_1
IU (NA) il 27 Giugno 2007 (c.f.: ), ivi C.F._2
residente a[...];
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il Parte_2
(dichiarato con sentenza n. 39/2014, in data 30 Gennaio
[...]
2014, cui seguiva in estensione del socio accomandatario con sentenza n. 158/2014 del 5 Maggio 2014), ha chiesto in via principale la dichiarazione di inefficacia ex art. 44 LF (in quanto atto dismissivo in danno della massa dei creditori successivo al fallimento) o in subordine l'inefficacia ex art. 485 cc. od, in linea ancor più gradata, la revoca della rinuncia prevista dall'art. 525 cc e/o comunque la dichiarazione di nullità o comunque di inefficacia per simulazione assoluta ex art.1414 c.c.. e/o violazione di norma imperativa ex art.1418 e 1324 c.c., dell'atto con il quale CP_1
in data 14 Aprile 2014, ha rinunciato all'eredità del padre
[...]
pagina 2 di 8 (successione aperta in data 13 Agosto 2013 e Parte_3
regolata con testamento pubblico del 12 Ottobre 2012 e registrato con atto del Notaio del 4 Novembre 2013 rep. Persona_2
70026 – racc. 5927, con cui il de cuius aveva attribuito in favore dell'attuale convenuto la nuda proprietà del piano terra dell'unità immobiliare sita in IU (NA), alla via Enrico Fermi (già via del Macello) n.42, oltre alla piena proprietà della quota indivisa di un terzo del lastrico solare e del piano cantinato dell'indicato immobile e lasciando l'usufrutto vitalizio in favore del coniuge
). Rappresentava quindi che, per effetto della Persona_3
impugnata rinuncia all'eredità, l'asse patrimoniale individuato nel testamento veniva devoluto in favore dei figli del rinunciante, vale a dire e minorenne, che Controparte_2 Persona_1
subentravano nella piena proprietà dei beni elencati stante l'intervenuto decesso di e quindi del Persona_3
consolidamento della piena proprietà sull'appartamento in via
Enrico Fermi n. 42, IU in Campania.
Si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda, in particolare deducendo che la fattispecie non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 44 LF, non potendosi intravedere un atto dispositivo posto in essere dopo la dichiarazione di fallimento;
evidenzia l'infondatezza anche delle domande subordinate articolate dalla Curatela.
pagina 3 di 8 Ritenendo la causa matura per la decisione, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc e fissava l'udienza 17
Dicembre 2024 per la decisione della causa, sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
- accertare e dichiarare l'inefficacia ex art.44 L.F. (ovvero 144 CCI) della rinuncia all'eredità da parte di nei Controparte_1
confronti del e l'acquisizione alla massa fallimentare CP_1
della quota dei beni immobili ereditari individuati nel testamento pubblicato;
accertare e dichiarare l'inefficacia ex art.485 c.c. della rinuncia all'eredità di , accertare e dichiarare la sua Controparte_1
qualità di erede puro e semplice e conseguentemente accertarsi e dichiararsi che i beni a costui devoluti a mezzo del testamento del fu sono acquisiti alla massa fallimentare;
- in Parte_3
subordine, accertare e dichiarare che la rinuncia all'eredità effettuata dal fallito con atto per notar del Controparte_1 Persona_4
14 aprile del 2014 deve intendersi revocata ai sensi dell'art.525 c.c. giusta accettazione tacita dell'eredità successivamente compiuta per fatti concludenti e con la voltura catastale del 04/08/201, conseguentemente accertare e dichiarare che i beni e i diritti ereditari pervenuti al fallito mediante la disposizione testamentaria del padre,
tacitamente accettata dal fallito, sono acquisiti alla Parte_3
massa fallimentare;
- accertare e dichiarare che la rinuncia all'eredità è atto simulato, è nulla e priva di effetti giuridici,
pagina 4 di 8 risultando carente dei suoi requisiti essenziali, in primis la volontà di rinunciare, oltre che viziata per la falsità della dichiarazione, per cui i beni ed i diritti ereditari sono pervenuti al in Controparte_1
forza della successione testamentaria del padre e accettazione tacita e quindi sono acquisiti alla massa fallimentare;
- condannare le parti convenute al pagamento delle spese e compensi di lite.
Parte convenuta:
A. dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile, la domanda della controparte per i motivi di cui in premessa;
rigettare integralmente la domanda, poiché infondata, con vittoria di spese
MOTIVI
Preliminarmente va detto che non può trovare accoglimento la proposta eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Invero, come confermato da giurisprudenza di legittimità sul punto
(cfr. Cass. Ord. 25855/2021), l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2010, nel prevedere l'obbligo del tentativo di conciliazione per le controversie ivi elencate, non ha inteso prevedere il rimedio anche alle controversie che si concludono con l'inopponibilità e/o l'inefficacia di un atto dispositivo al creditore istante, sia esso inteso come singolo che come massa dei creditori.
La domanda nel merito è meritevole di accoglimento, nei seguenti termini.
L'atto di rinunzia all'eredità si colloca, dal punto di vista temporale, tra la dichiarazione di fallimento della società in accomandita pagina 5 di 8 semplice e l'estensione nei riguardi del socio accomandatario, socio illimitatamente responsabile;
più specificamente, l'atto di rinuncia all'eredità del de cuius datato 14 Aprile 2014, è Parte_3
successivo all'apertura del fallimento della (dichiarato Parte_2
il 31 Gennaio 2014) di circa tre mesi, ed è anteriore (poco più di 20 gg) rispetto alla sentenza che ha dichiarato l'estensione nei suoi confronti (5 Maggio 2014).
E' fondato quanto sostenuto dalla Curatela – che deduce vertersi nell'ambito applicativo di cui all'art. 44 l.f. -, sul fatto che l'atto di rinunzia deve intendersi posto in essere quando Controparte_1
aveva già perso la disponibilità del proprio patrimonio per effetto della intervenuta dichiarazione di fallimento della società di cui era socio accomandatario, e quindi già era sussistente l'obbligo di acquisire alla massa tutte le utilità (cfr. artt. 42 e 44 LF). Tale affermazione discende dal fatto che il fallimento in estensione dei soci di cui all'art. 147, comma 1, L.F., applicabile ratione temporis alla vicenda che ci occupa, costituisce conseguenza automatica del fallimento della società e il suo presupposto risiede nel sol fatto di rivestire la qualifica di socio accomandatario.
Sul tema, la Suprema Corte – come segnalato dalla Curatela attrice - ha espresso il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 147 l.fall., la situazione del socio palese (il cui ruolo è formalizzato nei confronti dei terzi in forza della pubblicità di cui al Registro delle Imprese) che per “anomalie procedimentali” non sia stato dichiarato fallito unitamente alla società non è assimilabile a situazioni che, se pagina 6 di 8 adeguatamente pubblicizzate, escludono la fallibilità dopo un anno dal loro verificarsi, come quella del socio uscito dalla società ovvero non più illimitatamente responsabile o dell'imprenditore individuale o collettivo che ha cessato l'attività; nel caso infatti del socio palese la declaratoria del fallimento è effetto, previsto dalla legge, del fallimento della società con soci illimitatamente responsabili (Cfr.
Cass. n. 22263 del 2012 e più di recente Cassazione Civile, Sez. I, 5
Dicembre 2023, n. 35954; e nella fattispecie l'anomalia procedimentale fu la necessità di procedere a convocazione del socio illimitatamente responsabile, non convocato per l'udienza fissata per la trattazione del ricorso per la declaratoria di liquidazione giudiziale della società.
Per i motivi suddetti, visto che l'atto di rinuncia oggetto di causa è stato posto in essere dopo la dichiarazione di apertura del fallimento della società (in rapporto alla quale, come si è detto, la declaratoria del socio di pone in rapporto di sostanziale automaticità), lo stesso deve esser dichiarato inefficace nei confronti della Curatela, ai sensi dell'art. 44 l.f., trattandosi senz'altro di atto dispositivo; ne consegue l'assorbimento di ogni altra domanda mossa da parte attrice.
Sarà evidentemente oggetto degli sviluppi successivi a questa pronuncia l'accertamento, da parte del Curatore, dei beni ricadenti nell'eredità.
L'esito del giudizio impone la condanna dei convenuti al rimborso in favore della Curatela delle spese del giudizio, nella misura che verrà indicata in dispositivo.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inefficacia ex art. 44 L.F. nei confronti del della rinuncia Controparte_1
all'eredità operata da oggetto di questo Controparte_1
giudizio; condanna i convenuti al rimborso in favore di parte attrice delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.500, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Napoli, 7 Gennaio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Feo
pagina 8 di 8