Articolo 1 della Legge 13 luglio 1965, n. 873
Versione
12 agosto 1965
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Chiesa parrocchiale di San Silverio di Chiesa.
Nuova di Bologna del suolo appartenente al patrimonio dello Stato sito in detta citta' denominato "Predio Belpoggio", esteso Ha. 0.83.08 e confinante con ragioni dell'Accademia nazionale dell'agricoltura, con via Murri e ragioni della Prebenda Parrocchia di San Silverio di Chiesa Nuova, con beni di Juli, Malaguti, Nardozzi, Mazzoni, Galli ed altri e suddiviso in due corpi dal corso del canale di Savena.
Il relativo prezzo di lire 70.000.000 (settanta milioni) sara' pagato in dieci rate annuali di uguale importo, da corrispondersi, la prima, contestualmente alla stipula del relativo contratto e le altre, maggiorate dagli interessi legali a scalare, alle rispettive scadenze.
Il suolo anzidetto dovra' essere destinato alla costruzione, da effettuarsi entro il termine di dieci anni dall'approvazione del contratto, di una nuova Chiesa e degli annessi edifici per le opere parrocchiali.
Il Ministro per le finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

Entrata in vigore il 12 agosto 1965