Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 26/2023 R.G.L., vertente TRA
Parte_1 (Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre
[...] P.IVA_1
n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Parte_2 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF C.F._1
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar
[...] [...]
da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 Per_1 della raccolta, fax 0965/363206 pec Email_1 appellante CONTRO
, nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, dall'Avv. Sonia Vita C.F. , elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Michele Malavenda sito in Motta San Giovanni (RC), alla Via Nazionale n. 189, Lazzaro, fax 0964/20754, pec
Email_2 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 23.09.2019, esponeva che, mentre Controparte_1 svolgeva l'attività di carrellista presso il porto di Gioia Tauro, ove lavorava come operaio portuale per conto della ditta MCT Medcenter Container Terminal spa, in data 17.2.2016, alle ore 17:00, aveva subito un infortunio sul lavoro. In particolare, mentre utilizzava una scala, era scivolato su un gradino, rovinando al suolo. Recatosi al pronto soccorso, gli era stata diagnosticata una “contusione del ginocchio”, con prognosi di 5 giorni. L' aveva riconosciuto che l'infermità derivava da infortunio e che comportava una Pt_1 inabilità temporanea assoluta e, con provvedimento del 03.11.2016, aveva riconosciuto un complessivo grado di menomazione pari all'8%.
Con provvedimento del 17.03.2017, era stato riscontrato un aggravamento, con un grado complessivo pari al 13%. Avverso tale provvedimento, era stata presentata istanza di revisione, ma nessun riscontro era pervenuto dall' . Pt_1 Adiva, quindi, il Tribunale di Locri, formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare con qualsiasi statuizione e previa CTU medico legale: a) in conseguenza dell'infortunio subito in data 17.2.2016 che le patologie lamentate – già riconosciute derivati dall'infortunio sul lavoro – relativamente alla pratica n. 5005599545 abbiano un grado di inabilità di percentuale superiore – sin dalla data di verificazione dell'infortunio – a quello complessivamente attribuito e riconosciuto ovvero del 13% con individuazione della loro gravità e del relativo grado di inabilità, con conseguente condanna dell' in persona Pt_1 del suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) accertato con riferimento al caso n. 5005599545 il grado di inabilità e la sua derivazione da infortunio (già riconosciuta dall' ) condannare l in persona del Pt_1 Parte_1 suo legale rappresentante p.t. alla corresponsione di un indennizzo da costituirsi in conto capitale ovvero in rendita vitalizia (ovvero di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella accertata dal CTU” 2) Condannare altresì l in persona Pt_1 del legale rappresentante p.t. al pagamento di spese e competenze ed onorari del presente giudizio oltre Iva e CPA con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. Costituitosi, l affermava che la domanda di aggravamento era stata presentata Pt_1 soltanto in data 19.2.2018 e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso. Veniva svolta c.t.u. medico legale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 645/2022, pubblicata il 12.07.2022, il Tribunale di Locri così provvedeva: “Dichiara che il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 18.1.2011, è affetto da postumi invalidanti tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica al 16% e, per l'effetto, condanna l convenuto, come Pt_1 rappresentato, alla liquidazione dell'indennizzo in rendita del danno biologico;
Condanna l , in persona del legale rappresentante p.t. alla refusione delle spese di lite, che liquida Pt_1 in € 2000,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate con Pt_1 separato decreto in favore del dott. ”. Persona_2 Affermava che il ricorso era parzialmente fondato. Incontestata la verificazione dell'infortunio sul lavoro, il contrasto tra le parti verteva sulla qualificazione degli eventuali postumi e la quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi. In particolare, il ricorrente aveva invocato una percentuale di danno biologico superiore, rispetto a quella del 13% riconosciuta dall' , con provvedimento del Pt_1
17/03/2017. Il c.t.u., all'esito delle indagini effettuate, aveva riscontrato che il ricorrente era affetto da “esiti di trauma contusivo distorsivo del ginocchio dx con lesione totale del legamento crociato anteriore, lesione longitudinale del corno posteriore longitudinale del corno posteriore del menisco mediale, lesione del corno posteriore del menisco laterale, condromalacia fibrillante rotulea del ginocchio dx trattate chirurgicamente con residuo marcato deficit funzionale e limitazione dei movimenti del ginocchio dx”. 3
Aveva concluso che lo stesso aveva contratto tali patologie per effetto dell'infortunio sul lavoro denunciato, con riferimento al quale sussisteva, dunque, il nesso causale. Aveva, infatti, chiarito che il trauma riportato in occasione dell'infortunio aveva cagionato una lesione del CA, lesione del menisco mediale e laterale del ginocchio dx nonché una sofferenza della cartilagine rotulea, lesioni che erano state trattate chirurgicamente. Con riferimento alla quantificazione del danno biologico, conformemente alle tabelle contenute nel D.M. del 12.07.2000, la cui applicazione era stata adeguatamente illustrata, aveva concluso che si raggiungeva un grado complessivo del danno biologico pari al 16%. Il giudizio espresso dal consulente tecnico veniva condiviso, in quanto traeva origine da una meditata valutazione di elementi clinici ed anamnestici, conformemente alle tabelle allegate al T.U. 30.6.65 n. 1124 e successive modificazioni, ed era sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. La domanda andava accolta, atteso che si era verificato un infortunio sul lavoro, con postumi permanenti, quantificabili in un grado complessivo del danno biologico pari al 16%, con decorrenza da aprile 2017. Quanto alla decorrenza, osserva il giudicante che oggetto di domanda era l'accertamento di un grado di danno biologico superiore a 13%, riconosciuto dall' sulla Pt_1 base della documentazione medica in atti, tutta antecedente alla decorrenza individuata dal C.T.U. Nondimeno, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dell' , con note di Pt_1 trattazione scritta, il c.t.u. aveva ancorato le proprie valutazioni non già alla data della visita peritale, ma ai referti della visita fisiatrica, ortopedica e fisioterapica da cui era possibile evidenziare la presenza della patologia riportata in diagnosi, con le limitazioni funzionali del ginocchio dx conseguenti e responsabili del danno biologico nella misura riconosciuta, secondo quanto evidenziato dallo stesso CTU in replica alle osservazioni avverso la bozza dell'elaborato peritale (avverso la quale, peraltro, l non aveva mosso osservazioni Pt_1 entro i termini concessi dal giudice) formulate dal procuratore costituito per parte ricorrente. Decideva, quindi, come in premessa riportato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall' che ne lamentava l'erroneità in punto Pt_1 riconoscimento menomazione permanente nel grado del 16% e nella valutazione del danno accordato. L'indagine compiuta dal c.t.u. e le conclusioni cui lo stesso era pervenuto erano affetti da vizi logici e giuridici. Il perito, infatti, erroneamente aveva assegnato il valore massimale a ogni lesione, pur a fronte di un danno anatomico non riscontrato e di una obiettività stabilizzata descritta dallo stesso perito. La valutazione del 16% di menomazione, riconosciuta con la sentenza impugnata, nonostante le osservazioni puntuali mosse dall' alla c.t.u. (cui non era seguito alcun Pt_1 chiarimento esaustivo) era frutto di erronee valutazioni e di duplicazione delle voci di tabella (all.ta al fascicolo di I grado). La valutazione delle menomazioni dell'integrità psico-fisica in esito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale non poteva infatti prescindere dall'applicazione dei parametri fissato dal DL 38/2000 e allegati alle tabelle di cui all'art 13. L'applicazione dei predetti parametri non poteva però prescindere dalla tipizzazione delle lesioni con descrizione della fisiopatologia e della relativa voce di danno e, nel caso in esame, le voci di danno applicabili erano, esclusivamente la n. 275, 277 e 282. Ebbene, tale tipizzazione e descrizione non era stata effettuata nel primo grado di giudizio dal c.t.u. che non aveva espresso alcuna diagnosi medico-legale di lesione e non 4
aveva descritto la proporzione valutativa delle singole menomazioni anatomiche e, conseguentemente, non aveva descritto il danno funzionale. Risultava quindi il riconoscimento di menomazioni non oggettivamente riscontrate e nemmeno rilevate in sede anamnestica;
agli atti risultava piuttosto la stabilizzazione del quadro funzionale, senza aggravamenti. Con il secondo motivo lamentava l'erroneità della sentenza in punto di decorrenza dell'aggravamento. Nonostante le difese dell' resistente, il Tribunale aveva assegnato un Pt_1 aggravamento decorrente da data antecedente alla richiesta formulata in via amministrativa, omettendo di considerare che la domanda di aggravamento era stata avanzata dall'odierno appellato nel febbraio del 2018. Ebbene il Tribunale avrebbe dovuto considerare che, in applicazione dei principi generali di diritto nonché della disciplina dettata dall'art 83 del TU 1024 del 1965, un eventuale aggravamento non poteva che essere riconosciuto dalla data della richiesta revisione per aggravamento. L'intero sistema è fondato sul principio della domanda e, pertanto, l' non poteva Pt_1 essere condannato a corrispondere una prestazione in relazione ad un periodo addirittura antecedente all'esercizio del diritto a cura della parte. Con il terzo motivo, affermava che poiché la domanda dell'appellato andava rigettata in quanto radicalmente infondata, le spese di lite andavano poste a carico del sig. CP_1
e non dell' .
[...] Pt_1 Chiedeva, dunque, in riforma della sentenza, il rigetto della domanda, con vittoria di spese. In via istruttoria, chiedeva disporsi il rinnovo della c.t.u..
Costituitosi, il eccepiva in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità CP_1 dell'appello per intervenuta decadenza dalle contestazioni alla c.t.u. per violazione dell'art. 157, comma 2 c.p.c., per tardività delle stesse e consequenziale correttezza e legittimità della decisione di primo grado. A seguito dell'introduzione dell'art. 195, comma III, c.p.c., la legge processuale aveva individuato un termine entro il quale le parti cui doveva essere trasmessa la bozza della consulenza, potevano formulare osservazioni alla stessa. Decorso detto termine, le parti decadevano dal diritto di contestare – mediante osservazioni scritte – l'elaborato peritale che acquisiva carattere di definitività. In ogni caso, al di là della natura perentoria o meno di detto termine, la norma doveva essere letta in combinato disposto con l'art. 157, comma 9, II°, c.p.c., in base al quale
“soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso”. Era singolare come l appellante non avesse redatto alcuna osservazione Pt_1 scritta, né avesse sollevato contestazioni alla prima udienza utile, successiva al deposito della c.t.u., nonché ultima udienza. La controparte era quindi decaduta dalla possibilità di contestare per la prima volta in appello le risultanze peritali in assenza di contestazione alcuna alla c.t.u. in primo grado. Nel merito e nell'ipotesi di mancato accoglimento delle su esposte eccezioni di inammissibilità dell'appello, rilevava l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello per carenza assoluta di un reale supporto motivazionale e probatorio alla base della minore percentuale di danno biologico richiesta dall' . Pt_1
Le risultanze peritali erano da condividere in quanto la percentuale ivi contenuta era quella da cui non ci si poteva discostare per come specificato dal dott. , che aveva Per_2 indicato tutti i codici tabellari di cui aveva fatto applicazione ai fini dell'attribuzione della 5
percentuale del 16%, ancorata, oltre che all'esame obiettivo effettuato, anche ai referti di esami e visite specialistiche presenti nel fascicolo, tutti antecedenti o, comunque, risalenti alla data di infortunio. In ogni caso, l'odierno giudizio di gravame era infondato, alla luce non solo di quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado con riferimento al certificato medico valutativo relativo all'opposizione proposta in via amministrativa ed alla documentazione sanitaria, ma anche alla luce della valutazione medico – legale di parte a firma del dott. . Persona_3 Precisava che la documentazione medica versata nel corso del giudizio di primo grado era corposa e di questa si doveva tenere conto: 1) referto Pronto Soccorso “Giovanni XXIII” di Gioia Tauro del 17.02.2016; 2) referto RM eseguita il 24.02.2016 presso il Centro Risonanza Magnetica;
3) certificato visita specialistica ortopedia eseguita il 08.03.2016 presso Azienda Ospedaliera “Arnaldo Pugliese” di Catanzaro;
4) certificato di ricovero del 18.04.2016 presso il reparto di Ortopedia dell' di Controparte_2
Catanzaro; 5) protocollo riabilitativo post – chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore rilasciato in data 20.04.2016 dall' Controparte_2 di Catanzaro;
6) certificato di dimissioni del 26.04.2016 rilasciato dall'Azienda
[...] Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro;
7) piano terapeutico dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro aprile 2016; 8) cartella clinica
[...] di Catanzaro rilasciata in data 02.05.2016; 9) referto visita
Controparte_2 ortopedica eseguita il 09.05.2016 presso di
Controparte_2 Catanzaro;
10) piano fisioterapico 02.06.2016 – 23.06.2016 ; 11) prescrizione programma Contr riabilitativo rilasciata il 16.06.2016 dall' di Reggio Calabria, P.O. della Locride;
12) referto del 03.10.2016 rilasciato da Medcenter Container Terminal s.p.a.; 13) referto RX ginocchio DX e SX eseguito il 27.10.2016 presso
Controparte_2 di Catanzaro;
14) prescrizione medica dott. del 20.12.2016; 15) referto RM ginocchia Per_4 DX e SX del 30.12.2016 eseguito presso di
Controparte_2 Catanzaro;
16) referto visita fisiatrica effettuata il 02.03.2017 presso ASP 5 Reggio Calabria, POU della Locride;
17) referto visita ortopedia effettuato il 28.04.2017 presso
[...] di Catanzaro;
18) prescrizione piano di rieducazione motoria Controparte_2 arto inferiore DX rilasciata il 02.05.2017 dall'ASP 5 Reggio Calabria, POU della Locride;
19) prescrizione piano riabilitativo rilasciata il 10.05.2017 dall'ASP 5 Reggio Calabria, POU della Locride;
20) referto esame RX colonna in toto effettuato il 06.07.2017 presso ASP Reggio Calabria. Inoltre, il c.t.p., sottoposto il ad uno specifico esame obiettivo corroborato dalla CP_1 documentazione in suo possesso, era giunto ad una valutazione complessiva del 16% (con specifica applicazione del calcolo a scalare utilizzato, richiamando i codici di cui alle tabelle del D. Lgs. 38/2000. Il dott. aveva stabilito che le lesioni patite dal sig. avevano comportato Per_3 CP_1 con riferimento alla lesione al ginocchio, per la voce 275 una percentuale di danno biologico pari al 7% (limitazione funzionale), per la voce 279 una percentuale pari al 4% (ricostruzione), per la voce 281 una percentuale pari al 4% - (lesione meniscale), per la voce 282 una percentuale di danno biologico pari al 2% (meniscectomia), per la voce 283 una percentuale di danno biologico pari al 4% (condropatia), con attribuzione di una percentuale globalmente quantizzabile in misura pari al 16%, il tutto alla luce di una pedissequa e specifica applicazione dei codici di cui alle citate tabelle e della diretta riconducibilità di ciascuna descritta lesione alla causa violenta verificatasi in occasione del lavoro. Concludeva chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte. 6
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondata è l'inammissibilità, dedotta dall'appellato, dei motivi di gravame, formulata sul rilievo che l'odierno appellante non aveva articolato rilievi alla bozza trasmessa dal c.t.u. sì che era decaduto dal potere di criticarne le risultanze e le conclusioni e siffatte critiche non avrebbero potuto essere articolate con l'atto di appello. Esclusa qualsivoglia nullità ex art. 157 c.p.c., il sub procedimento disciplinato dall'art. 195 c.p.c. è previsto in funzione meramente ordinatoria ed acceleratoria e alcuna preclusione e/o decadenza è codificata dall'ordinamento, sì che rilievi critici alla c.t.u. possono ben essere articolati con l'atto di appello: “ “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”. (Cass. civ. sez. un., 21/02/2022, n. 5624). Per conseguenza, i motivi di appello proposti dall' non possono essere dichiarati Pt_1 inammissibili e vanno esaminati nel merito.
5. Il primo ed il secondo motivo di appello sono infondati. Invero, l'appellante, pur esprimendo ragioni di dissenso avverso le risultanze della c.t.u. recepite in sentenza, non ha segnalato errori logici e/o metodologici commessi dal c.t.u., che ne abbiano inficiato le conclusioni. Con il motivo di appello, infatti, sono state sì censurate le motivazioni della sentenza, che hanno recepito le conclusioni della c.t.u., ma invocando solo una differente valutazione, cioè quella invocata dall'appellante Il c.t.u., invece, ha chiaramente affermato: “Il trauma riportato in occasione dell'infortunio di cui è causa ha provocato, come dimostrato dai vari accertamenti specialistici e dagli esami strumentali eseguiti dal periziando ed i cui referti sono presenti in fascicolo come riportato nel paragrafo documentazione sanitaria agli atti, una lesione del CA , lesione del menisco mediale e laterale del ginocchio dx nonché una sofferenza della cartilagine rotulea, lesioni che sono state trattate chirurgicamente. Tale lesioni nonostante il trattamento chirurgico hanno a loro volta determinato una della integrità fisica del periziando rappresentata dalla limitazione della funzionalità del ginocchio dx. Il danno biologico inteso come menomazione della integrità psico-fisica conseguente alle lesioni conseguenti all' infortunio sul lavoro riportato nel febbraio del 2016 considerando quanto rilevato attraverso l'esame obiettivo eseguito nell'ambito della visita medica peritale e valutando la documentazione sanitaria allegata agli atti utilizzando le tabelle di menomazione contenute nel D.M. del 12.07.2000, attualmente in vigore, si può valutare considerando i codici: Cod. 275: nella misura del 7%; Cod 279: nella misura del 4% in quanto la lesione è stata sottoposta ad intervento di ricostruzione;
Cod. 281: nella misura del 4%; Cod. 282: nella misura del 2%, Cod 283: nella misura del 4%. Per cui applicando il calcolo a scalare come previsto per i danni composti sullo stesso distretto osteo-articolare si raggiunge il grado complessivo del danno biologico nella misura del 16% (SEDICI PER CENTO)”. Orbene, a fronte di tale valutazione operata dal c.t.u., che ha ben considerato i parametri di cu al DL 38/2000 e allegati alle tabelle, non è di immediata evidenza la censura 7
dell'appellante a tenore della quale non si sarebbe potuto/dovuto prescindere dalla tipizzazione delle lesioni con descrizione della fisiopatologia e della relativa voce di danno, posto che il c.t.u. ha individuato le lesioni e la relativa voce di danno: Altresì generica è immotivata è l'affermazione dell'appellante, secondo cui le voci di danno applicabili erano esclusivamente la n. 275, 277 e 282, allorquando, invece, il c.t.u. aveva accertato la pluralità di lesioni concorrenti, interessanti la medesima articolarità. In punto di decorrenza, il c.t.u., in risposta alla richiesta formulata nelle osservazioni, affermava che essa andava individuata “dall'aprile 2017, data alla quale risalivano i referti della visita fisiatrica, ortopedica e fisioterapica da cui è possibile evidenziare la presenza della patologia riportata in diagnosi con le limitazioni funzionali del ginocchio dx conseguenti e responsabili del danno biologico nella misura riconosciuta”. Osserva la Corte che, a fronte di deficit riscontrati e riscontrabili dai referti risalenti ad aprile 2017, correttamente il Tribunale ha recepito le conclusioni rassegnate dal c.t.u.. Non appare, poi, fondata l'ulteriore doglianza, secondo il Tribunale avrebbe assegnato un aggravamento decorrente da data antecedente alla richiesta formulata in via amministrativa, avanzata nel febbraio del 2018, mentre un eventuale aggravamento non poteva che essere riconosciuto dalla data della richiesta revisione per aggravamento. Infatti, dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, risulta che con provvedimento del 17.03.2017, l aveva comunicato che ““è stato Pt_1 accertato un peggioramento delle sue condizioni. Poiché a suo tempo le è stato corrisposto l'indennizzo in capitale spettante in base alla precedente valutazione, le viene erogata la differenza dovuta. La menomazione all'integrità psico-fisica è la seguente: limitazione funzionale ginocchio DX: lesione del CA ginocchio DX;
doppia lesione meniscale ginocchio DX;
grado accertato: 013%; grado complessivo: 013%. Tale provvedimento era stato opposto, allegando certificato medico del dott. Per_5 del 19.01.2019 con il quale per le patologie sofferte dal ricorrente veniva riconosciuta una percentuale di danno biologico del 20%. Poiché nessun riscontro era stato dato dall' , il aveva proposto ricorso Pt_1 CP_1 innanzi al G.L. rassegnando le seguenti conclusioni: “in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito in data 17.02.2016, che le patologie lamentate – già riconosciute derivanti dall'infortunio sul lavoro - relativamente alla pratica n. 500559545 abbiano un grado di inabilità di percentuale superiore – sin dalla data di verificazione dell'infortunio - a quello complessivamente attribuito e riconosciuto, ovvero del 13%, con individuazione della loro gravità e del relativo grado di inabilità, con conseguente condanna dell' , in persona Pt_1 del suo legale rappresentante p.t., al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita”. Non sussistono i presupposti, quindi, per poter ravvisare gli estremi di una violazione del principio della domanda. L'appello, dunque, è infondato e va rigettato, con conferma dell'appellata sentenza anche in punto di spese di lite, in virtù del principio della soccombenza. In applicazione del medesimo principio, l va condannato al pagamento delle Pt_1 spese di questo grado di giudizio, in favore del difensore distrattario dell'appellato, liquidate in € 1.984,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
645/2022 emessa dal Tribunale di Locri, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 12.07.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: 8
1. Rigetta l'appello.
2.Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti