TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 14/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 595 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FUSCHILLO JURI, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. TAGLIERO MARA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del Curatore Speciale Avv. DANILO COPPOLA;
CP_2
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che la domanda relativa alla modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore delle parti (nato il CP_2
22.01.2009), avanzata dal padre nella prima memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., deve, senza dubbio,
ritenersi ammissibile, in quanto relativa al figlio minore e comunque necessitata da fatti sopravvenuti all'instaurazione del giudizio (episodio del 28.05.2024). Viceversa, la domanda avanzata dalla resistente per la prima volta nella seconda memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., avente ad oggetto l'aumento dell'assegno divorzile posto a carico del in favore della deve Pt_1 CP_1
dichiararsi inammissibile in quanto tardiva. La domanda, infatti, riguarda i rapporti patrimoniali tra le parti del giudizio e non risulta necessitata da mutamenti nelle circostanze o da accertamenti istruttori svolti nel corso del giudizio, nel periodo intercorso tra il deposito della comparsa di costituzione ed il deposito della memoria ex art. 473bis.17 c.p.c.. La infatti, già destinataria CP_1
della domanda di revoca dell'assegno divorzile proposta dal con l'atto introduttivo del Pt_1
presente giudizio, non ha chiesto, in via riconvenzionale nella comparsa di costituzione e risposta,
un aumento del suddetto assegno, limitandosi a chiedere il rigetto dell'avversa domanda e, dunque,
la conferma dell'assegno nella misura già prevista, pur prospettando le medesime argomentazioni poi riproposte in sede di memoria ex art. 473bis.17 c.p.c.. Né può sostenersi che la domanda di aumento dell'assegno divorzile sia giustificata dalla richiesta avanzata dal di revoca Pt_1
dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio minore, atteso che l'importo di euro
200,00 versato dal era ovviamente destinato al mantenimento del minore fintanto che lo Pt_1
stesso fosse collocato presso la madre. Ad ogni modo, si osserva che, anche a voler ritenere ammissibile la domanda in parola, la stessa risulta infondata nel merito ed assorbita dall'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno divorzile proposta dal ricorrente come si dirà infra. Ciò posto, in relazione all'affidamento del figlio minore delle parti, ritiene il Collegio di dover disporre l'affidamento di ai Servizi Sociali territorialmente competenti sino al CP_2
raggiungimento della maggiore età.
Infatti, nonostante i percorsi e gli interventi già posti in essere in favore del nucleo famigliare a far data dal 2017 e sebbene debba darsi atto di una distensione dei rapporti tra i genitori (cfr. relazione redatta dai Servizi Sociali territorialmente competenti in data 20.01.2025), permangono in capo alle parti dell'odierno giudizio importanti lacune genitoriali ed una situazione di conflittualità ed incomunicabilità tra i genitori.
Più in particolare, in relazione alla figura materna, sebbene debba darsi atto dell'affetto sempre manifestato dalla madre nei confronti del figlio e del forte legame esistente tra la ed , CP_1 CP_2
nonché dell'impegno e della volontà mostrati dalla madre nel cercare di superare le proprie fragilità,
non può non rilevarsi come la resistente si sia dimostrata sostanzialmente inadeguata come genitore collocatario è rientrato presso il domicilio materno, dopo un periodo trascorso in regime CP_2
residenziale presso una Comunità nel mese di gennaio 2024 e a distanza di soli 3 mesi è stato necessario un nuovo allontanamento del minore dall'abitazione materna, ancora una volta a causa del consumo di alcool da parte della resistente). Parimenti, il contegno tenuto dalla madre nel corso del presente giudizio denota forti criticità genitoriali (la si è allontanata dalla propria CP_1
abitazione e dal figlio per un periodo di oltre quattro mesi e, sebbene la stessa abbia CP_2
mantenuto con il minore contatti telefonici quotidiani, non vi è dubbio che la lontananza materna,
protrattasi per il periodo di tempo indicato, abbia cagionato al minore un forte disagio).
Per ciò che attiene al padre, si osserva che lo stesso, quantomeno sino al maggio 2024, è risultato una presenza costante e, tuttavia, scarsamente supportiva (risulta infatti che, nel periodo antecedente al maggio 2024, abbia sempre visto il padre ogni 15 giorni nei fine settimana, e, tuttavia, CP_2
ciò non ha impedito al minore di venire collocato presso una Comunità: in tale occasione, pertanto,
evidentemente neppure il padre ha saputo adeguatamente tutelare il figlio minore). A tal proposito si osserva che anche dalle relazioni redatte dai Servizi Sociali territorialmente competenti è emerso che “in tutti questi anni la madre del ragazzo si è sempre occupata molto del figlio anche quando si
manifestavano difficoltà del padre a tenere con sé il figlio (o per motivi di lavoro stagionale o per
la fatica intrinseca all'accudimento anche materiale)”. Sempre dalle relazioni redatte dai Servizi
Sociali territorialmente competenti risulta, inoltre, in relazione alle capacità genitoriali paterne “la
fatica del padre nel porre i giusti contenimenti e le regole efficaci al figlio” (cfr. relazione del
29.10.2024).
Relativamente ad entrambi i genitori è poi emersa una forte conflittualità, con conseguente incomunicabilità tra le parti dell'odierno giudizio, il che rende particolarmente difficoltoso il funzionamento della macchina di rappresentanza degli interessi del minore (cfr. relazione del
29.10.2024, ove si legge che le comunicazioni tra madre e padre “sono prevalentemente conflittuali,
spesso limitate a questioni di natura economica. Questo conflitto si riflette anche nel loro modo di
interagire con , che viene utilizzato come tramite nelle discussioni, creando ulteriore stress CP_2
per il ragazzo”.)
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene di dover disporre l'affidamento del figlio minore delle parti ai Servizi Sociali territorialmente competenti sino al raggiungimento della maggiore età di , conferendo all'ente affidatario il potere di adottare, CP_2
nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie, con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori.
I Servizi Sociali territorialmente competenti devono inoltre essere incaricati di attivare e/o proseguire, in favore del minore, tutti gli interventi già posti in essere (supporto educativo con presenza settimanale in comunità, costante monitoraggio della situazione famigliare, mantenimento del rapporto con gli insegnanti, ecc.) ed ogni ulteriore intervento ritenuto utile, ivi inclusa la predisposizione in favore del minore di adeguato supporto psicologico, con gli obiettivi indicati dal dott. nella valutazione effettuata a seguito del colloquio avvenuto il 14.01.2025 e riportate Pt_2 nella relazione redatta dai Servizi Sociali territorialmente competenti in data 20.01.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
Per ciò che attiene alla collocazione del minore, il Collegio ritiene di dover confermare il collocamento presso il padre già stabilito con provvedimento provvisorio emesso dal Giudice
Relatore. Si osserva, infatti, che il minore risulta ormai stabilmente collocato presso l'abitazione paterna da circa un anno e non si rinvengono, allo stato, ragioni idonee a sconvolgere la situazione di vita del minore ormai consolidatasi, anche alla luce dell'ampio regime di visita in favore della madre di cui si dirà infra. Si osserva, inoltre, che il minore – ormai sedicenne – ha ribadito più volte nel corso del presente giudizio la sua volontà di permanere presso l'abitazione paterna.
In relazione al regime di visita da riconoscere in favore del genitore non collocatario, tenuto conto dell'età del figlio minore (che ha compiuto 16 anni a gennaio), considerato il positivo rapporto esistente tra la madre ed il figlio, nonché tenuto conto delle dichiarazioni rese da all'udienza CP_2
del 17.07.2024 e del contenuto della relazione del 20.01.2025 (nella quale si dà atto che si CP_2
alterna tra le abitazioni della madre e del padre”), deve disporsi che la madre possa vedere e tenere presso di sé il figlio minore quando lo desideri, previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore, aventi valenza prevalente.
Passando all'aspetto economico si osserva quanto segue:
1. il padre, di anni 54, ha dichiarato di lavorare come barista presso uno stabilimento balneare con contratto di lavoro a tempo determinato relativo alla sola stagione estiva (da aprile a settembre) e con orario part-time (tutti i giorni eccetto uno di riposo settimanale dalle ore 12.00 alle ore 15.00) percependo una retribuzione variabile,
oscillante tra Euro 500,00 ed Euro 700,00 mensili, mentre in inverno il ha dichiarato di Pt_1
percepire l'indennità NASPI, pari, per l'anno 2023 ad Euro 1.100,00 complessivi;
2. il ricorrente ha dichiarato di vivere in un immobile condotto in locazione al canone di euro 390,00 mensili;
3. il ha depositato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2020 (pari ad euro 12.121,00), Pt_1
2021 (pari ad euro 14.165,00), 2022 (pari ad euro 7.258,00) e 2023 (pari ad euro 2.621,00), mentre in relazione all'anno 2024 ha depositato le buste paga relative al periodo aprile-ottobre (oscillanti da un minino di euro 449,00 ad un massimo di euro 938,00) e gli screenshot relativi alla percezione dell'indennità NASPI;
4. il ha dedotto di avere numerosi debiti in particolare per il Pt_1
pagamento dell'affitto (ammontanti ad Euro 2.099,00) e degli oneri accessori (euro 464,65), nonché
per il pagamento delle utenze (euro 1.196,99): il ricorrente ha affermato di essere aiutato economicamente dalla propria madre e dal figlio oltre che di ricevere aiuti da enti ed Per_1
istituzioni varie (a tal proposito, risulta ad esempio, dal documento n. 5 che il Comune di Savona
abbia erogato nell'anno 2022 aiuti economici pari a complessivi Euro 765,00 in favore del nucleo famigliare in allora composto dal e dal figlio mentre per l'anno 2023 risultano Pt_1 Per_1
accreditati sul conto corrente del ricorrente Euro 654,89 sempre dal Comune di Savona con causale
“contributi ai conduttori di alloggi in locazione”);
5. in relazione all'anno 2023 il ricorrente ha depositato le buste paga relative alle mensilità di marzo-ottobre dalle quali si evince che il Pt_1
abbia percepito nel suddetto periodo un importo mensile medio pari ad euro 107,00, mentre per i mesi di novembre e dicembre 2023 il ricorrente ha percepito a titolo di indennità NASPI l'importo complessivo di euro 1.212,16; 6. il ricorrente ha depositato gli estratti di una carta PostePay
Evolution con saldo attivo alla data del 18.07.2024 pari ad Euro 414,53: tale carta risulta alimentata dai bonifici effettuati dal datore di lavoro del nel periodo estivo (mentre nel periodo Pt_1
invernale si trovano gli accrediti effettuati a titolo di indennità NASPI), nonché da alcune ricariche effettuate di importi variabili (a titolo esemplificativo nel periodo gennaio-luglio 2024 risultano accrediti complessivi effettuati a tale titolo per un importo di Euro 3.732,00; nell'anno 2023 il risulta aver percepito a titolo di indennità NASPI la complessiva somma di euro 1.458,22, a Pt_1
titolo di retribuzioni dal datore di lavoro l'importo complessivo di euro 1.408,00, mentre risultano ricariche per complessivi euro 5.836,00); dall'esame del suddetto rapporto bancario si evince inoltre che sino all'anno 2022 il prestava attività lavorativa, sempre stagionale, presso un diverso Pt_1
datore di lavoro percependo in effetti retribuzioni mensili più elevate rispetto alle attuali (anche pari ad oltre euro 2.000,00) e, tuttavia, dall'anno 2023 a fronte di una riduzione dello stipendio mensile si registra un consistente aumento delle ricariche effettuate: tuttavia, gli importi in oggetto non paiono particolarmente significativi;
6. il ricorrente ha depositato anche gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso banca Intesa Sanpaolo con saldo passivo alla data del
30.06.2024 pari ad euro 3.337,78: tale conto risulta non movimentato ad eccezione degli addebiti per interessi di mora operati dalla 7. viceversa, la resistente, di anni 53, ha dichiarato di CP_3
essere disoccupata e di percepire il reddito di inclusione pari ad euro 500,00 mensili, oltre all'assegno unico in favore del figlio minore;
8. la vive in un immobile in locazione per il CP_1
quale paga un canone di euro 120,00; 9. la resistente ha dichiarato di non lavorare ormai da molti anni e di essere impossibilitata allo svolgimento di attività lavorativa a causa di diverse patologie fisiche e psichiche: tuttavia non risulta versata in atti una formale attestazione di incapacità
lavorativa della resistente proveniente dagli enti competenti, né poteva accogliersi nel presente giudizio l'istanza di CTU medica avanzata dalla al fine di dimostrare la propria incapacità CP_1
lavorativa in quanto del tutto esplorativa;
10. dalla comunicazione INPS depositata in atti si evince che la percepisca l'importo mensile di euro 600,00 a titolo di reddito di inclusione, nonché la CP_1
somma di euro 89,00 a titolo di assegno unico in favore del figlio minore e ciò quantomeno dal luglio 2022: l'importo dell'assegno unico, tuttavia, risulta incrementato ad euro 199,00 mensili a partire dal mese di gennaio 2024, come risulta anche dagli estratti della carta prepagata intestata alla resistente;
11. la ha depositato gli estratti di una carta Postepay Evolution a sé intestata con CP_1
saldo attivo alla data dell'1.06.2024 pari ad euro 0,1: tale carta risulta alimentata dai versamenti effettuati dal , oltre che dall'accredito dell'assegno unico, mentre non risultano gli accrediti Pt_1
relativi al reddito di inclusione.
Pertanto, considerate le condizioni economiche delle parti come sopra riportate (tenuto conto del fatto che, al momento, non pare sussistere una significativa sperequazione tra la situazione economico-reddituale della madre e quella del padre), valutata l'età del figlio minore e le esigenze di vita ad esso correlate, tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore
(allo stato sostanzialmente paritetici, secondo quanto riferito dal Servizi Sociali territorialmente competenti: cfr. relazione del 20.01.2025 ove si legge che si alterna tra le abitazioni della CP_2 madre e del padre), ritiene il Collegio di dover disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di nei periodi di rispettiva competenza, oltre al pagamento del 50% CP_2
delle spese straordinarie. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie,
ritiene il Collegio di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più recente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante,
la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Passando alla domanda relativa alla revoca dell'assegno divorzile, si osserva che la stessa è fondata e deve essere accolta. Si osserva, infatti, in primo luogo che non risulta depositata in atti un'attestazione comprovante l'assoluta incapacità lavorativa della resistente rilasciata dagli enti competenti. Non è contestato, inoltre, che la resistente abbia cominciato a percepire i sussidi statali
(reddito di cittadinanza e poi di inclusione) successivamente all'anno 2019, data del divorzio, con conseguente miglioramento della sua situazione economico-reddituale. Viceversa, la situazione economica del resistente risulta peggiorata rispetto alla data del divorzio, attesa la riduzione degli stipendi percepiti dal ricorrente successivamente al cambio del datore di lavoro. Ad ogni modo,
l'attuale situazione economico-patrimoniale del , pur tenendo conto di presumibili compensi Pt_1
ulteriori rispetto a quelli dichiarati, non pare consentire al ricorrente la dazione di un assegno divorzile in favore della anche tenuto conto dell'impegno in oggi gravante sul per il CP_1 Pt_1
mantenimento del figlio minore , stabilmente collocato presso di lui. CP_2
Attesa la soccombenza reciproca sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, ivi incluse quelle sostenute per la costituzione in giudizio del Curatore
Speciale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dispone, visti gli artt. 333 c.c., 5 bis legge 4 maggio 1983 n. 184, l'affidamento del figlio minore delle parti ai Servizi Sociali territorialmente competenti sino al raggiungimento della CP_2
maggiore età;
- conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse del minore e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alle scelte educative, scolastiche e sanitarie,
con ciò limitando la responsabilità genitoriale dei genitori. L'Ente affidatario, per l'effetto,
eserciterà i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, ivi incluse le decisioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 bis d.lgs. n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017. Il Servizio
sociale, senza che sia necessaria una esplicita preventiva richiesta alla A.G. provvederà ad adottare ogni determinazione necessaria negli ambiti sopra indicati. I genitori conservano la responsabilità
genitoriale per tutte le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione non rientranti nei settori di competenza dei Servizi Sociali. In particolare, le scelte di ordinaria amministrazione potranno essere effettuate disgiuntamente, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere adottate congiuntamente;
- incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, ove occorra con la collaborazione con i
Servizi Sanitari, di attivare e/o proseguire, in favore del minore, tutti gli interventi già posti in essere (supporto educativo con presenza settimanale in comunità, costante monitoraggio della situazione famigliare, mantenimento del rapporto con gli insegnanti, ecc.) ed ogni ulteriore intervento ritenuto utile, ivi inclusa la predisposizione in favore del minore di adeguato supporto psicologico, con gli obiettivi indicati dal dott. riportati nella relazione redatta dai Servizi Pt_2
Sociali territorialmente competenti in data 20.01.2025;
- dispone che i Servizi Sociali riferiscano al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale, salvo comunicazioni urgenti,
precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi
Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
- dispone la trasmissione del presente decreto al G.T. per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
* dispone che il figlio minore delle parti sia prevalentemente collocato presso il padre;
CP_2
* dispone che la madre possa vedere e tenere presso di sé il figlio quando lo desideri, CP_2
previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi del minore, aventi valenza prevalente;
* dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio minore nei CP_2
periodi di rispettiva competenza, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come in motivazione, con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione;
* revoca l'assegno divorzile posto a carico del ricorrente in favore della resistente con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi incluse quelle necessarie alla costituzione in giudizio del Curatore Speciale. Savona, 13 maggio 2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo