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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/05/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 248/2021 R.G.
TRA
– in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1 [...]
–, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Marco Controparte_1
Esposito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Zara, n. 3
– ricorrente –
Camera di Commercio Industria Artigiano ed Agricoltura di Salerno – in persona del suo
Segretario Generale pro tempore –, rappresentata e difesa da funzionario deleegato
– resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 2020/1687 emessa dalla Camera
di Commercio Industria Artigiano ed Agricoltura di Salerno in data 11 dicembre 2020 e notificata agli opponenti in data 15 e 28 dicembre 2020.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza di discussione del 5 Maggio 2025, i procuratori costituiti concludevano come in atti. Indi, a seguito di discussione, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il giorno 13 gennaio 2021, – in proprio e nella qualità Parte_1
di legale rappresentante pro tempore della – proponeva Controparte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2020/1687 emessa dalla Camera di
Commercio Industria Artigiano ed Agricoltura di Salerno in data 11 dicembre 2020 e notificata agli opponenti in data 15 dicembre 2020 con la quale, a seguito del verbale di accertamento n. 27-ISP/ACC/2019 del 30/12/2019, in virtù del quale la Camera di
Commercio di Bologna contestava l'immissione sul mercato di giocattoli privi della documentazione tecnica come elencata nell'Allegato IV del D. Lgs. 54/2011, gli era ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di€ € 5000,00, oltre accessori, per violazione del
Decreto Legislativo n. 54/2011, punita dall'art. 31 comma 3 dello stesso D.lgs. n.54/2011
con la sanzione pecuniaria da €.
2.500 ad €. 40.000.
Deduceva il ricorrente l'insussistenza della violazione ascrittagli e l'erronea applicazione della normativa richiamata instando per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
2 Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi la convenuta
[...]
instando per il rigetto Controparte_2
dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata, e vittoria delle spese di giudizio.
Svolta la comparizione delle parti, ammessa ed espletata attività istruttoria consistente nello svolgimento di ctu tecnica, la causa perveniva, a seguito di rinvii, all'udienza di discussione del 5 maggio 2025, ove, a seguito di discussione orale, presenti i procuratori costituiti, era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
L'opposizione è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
La ctu espletata nel corso del presente giudizio, dalle cui conclusioni non c'è ragione di discostarsi apparendo adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, sulla base dell'esame del fascicolo tecnico relativo al prodotto in contestazione contenuto nelle produzioni presenti agli atti e confrontato con quanto richiesto dalla normativa vigente
(D.lgs. n. 54 dell'11 aprile 2011), con valutazione di conformità eseguita nel rispetto delle procedure tecniche specificate nella direttiva sulla sicurezza dei giocattoli che riguardano sia la fase di progettazione sia quella di produzione, ha rilevato la conformità del giocattolo oggetto del provvedimento sanzionatorio per cui è giudizio.
L'opposizione deve essere conseguentemente accolta, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione protocollo numero 2020/1687 emessa dalla CCIAA di Salerno in data 11
dicembre 2020 e notificata il 15 dicembre 2020.
Le spese di ctu, già liquidate con provvedimento del 2 marzo 2024 ed ivi poste solidalmente a carico delle parti, vanno definitivamente addebitate alla resistente con conseguente obbligo di rimborso in favore di parte ricorrente per le somme da quest'ultima eventualmente anticipate al Ctu.
3 Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (valore della causa da € 1.101,00 ad € 5.200,00 – parametri medi –: Fase di Studio: € 425,00; Fase
Introduttiva: € 425,00; Fase Istruttoria: € 851,00; Fase Decisionale: € 851,00 – Totali €
2.552,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 248/2021 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza,
eccezione, difesa, e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto l'ordinanza ingiunzione protocollo Pt_2
n. 2020/1687 emessa dalla CCIAA di Salerno in data 11 dicembre 2020 e notificata il 15
dicembre 2020;
2) PONE le spese di ctu a definitivo carico della resistente CCIAA di Salerno, con conseguente obbligo di rimborso in favore di parte ricorrente per le somme eventualmente anticipate al Ctu;
3) CONDANNA la – in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore – al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 2.677,00,
di cui € 125,00 per esborsi ed € 2.552,00 per competenze professionali, oltre IVA, Cassa,
rimborso forfettario nella misura del 15 %, con attribuzione in favore del procuratore antistatario Avv. Marco Esposito.
4 Riserva giorni 15 per il deposito della motivazione
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 5 Maggio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 248/2021 R.G.
TRA
– in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1 [...]
–, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Marco Controparte_1
Esposito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Zara, n. 3
– ricorrente –
Camera di Commercio Industria Artigiano ed Agricoltura di Salerno – in persona del suo
Segretario Generale pro tempore –, rappresentata e difesa da funzionario deleegato
– resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n. 2020/1687 emessa dalla Camera
di Commercio Industria Artigiano ed Agricoltura di Salerno in data 11 dicembre 2020 e notificata agli opponenti in data 15 e 28 dicembre 2020.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza di discussione del 5 Maggio 2025, i procuratori costituiti concludevano come in atti. Indi, a seguito di discussione, la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il giorno 13 gennaio 2021, – in proprio e nella qualità Parte_1
di legale rappresentante pro tempore della – proponeva Controparte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2020/1687 emessa dalla Camera di
Commercio Industria Artigiano ed Agricoltura di Salerno in data 11 dicembre 2020 e notificata agli opponenti in data 15 dicembre 2020 con la quale, a seguito del verbale di accertamento n. 27-ISP/ACC/2019 del 30/12/2019, in virtù del quale la Camera di
Commercio di Bologna contestava l'immissione sul mercato di giocattoli privi della documentazione tecnica come elencata nell'Allegato IV del D. Lgs. 54/2011, gli era ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di€ € 5000,00, oltre accessori, per violazione del
Decreto Legislativo n. 54/2011, punita dall'art. 31 comma 3 dello stesso D.lgs. n.54/2011
con la sanzione pecuniaria da €.
2.500 ad €. 40.000.
Deduceva il ricorrente l'insussistenza della violazione ascrittagli e l'erronea applicazione della normativa richiamata instando per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione impugnata con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
2 Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi la convenuta
[...]
instando per il rigetto Controparte_2
dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata, e vittoria delle spese di giudizio.
Svolta la comparizione delle parti, ammessa ed espletata attività istruttoria consistente nello svolgimento di ctu tecnica, la causa perveniva, a seguito di rinvii, all'udienza di discussione del 5 maggio 2025, ove, a seguito di discussione orale, presenti i procuratori costituiti, era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della sentenza.
L'opposizione è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
La ctu espletata nel corso del presente giudizio, dalle cui conclusioni non c'è ragione di discostarsi apparendo adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, sulla base dell'esame del fascicolo tecnico relativo al prodotto in contestazione contenuto nelle produzioni presenti agli atti e confrontato con quanto richiesto dalla normativa vigente
(D.lgs. n. 54 dell'11 aprile 2011), con valutazione di conformità eseguita nel rispetto delle procedure tecniche specificate nella direttiva sulla sicurezza dei giocattoli che riguardano sia la fase di progettazione sia quella di produzione, ha rilevato la conformità del giocattolo oggetto del provvedimento sanzionatorio per cui è giudizio.
L'opposizione deve essere conseguentemente accolta, con annullamento dell'ordinanza ingiunzione protocollo numero 2020/1687 emessa dalla CCIAA di Salerno in data 11
dicembre 2020 e notificata il 15 dicembre 2020.
Le spese di ctu, già liquidate con provvedimento del 2 marzo 2024 ed ivi poste solidalmente a carico delle parti, vanno definitivamente addebitate alla resistente con conseguente obbligo di rimborso in favore di parte ricorrente per le somme da quest'ultima eventualmente anticipate al Ctu.
3 Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte ricorrente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (valore della causa da € 1.101,00 ad € 5.200,00 – parametri medi –: Fase di Studio: € 425,00; Fase
Introduttiva: € 425,00; Fase Istruttoria: € 851,00; Fase Decisionale: € 851,00 – Totali €
2.552,00).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 248/2021 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza,
eccezione, difesa, e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto l'ordinanza ingiunzione protocollo Pt_2
n. 2020/1687 emessa dalla CCIAA di Salerno in data 11 dicembre 2020 e notificata il 15
dicembre 2020;
2) PONE le spese di ctu a definitivo carico della resistente CCIAA di Salerno, con conseguente obbligo di rimborso in favore di parte ricorrente per le somme eventualmente anticipate al Ctu;
3) CONDANNA la – in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore – al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 2.677,00,
di cui € 125,00 per esborsi ed € 2.552,00 per competenze professionali, oltre IVA, Cassa,
rimborso forfettario nella misura del 15 %, con attribuzione in favore del procuratore antistatario Avv. Marco Esposito.
4 Riserva giorni 15 per il deposito della motivazione
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 5 Maggio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
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