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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZ A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata l'1/3/2023 e contraddistinta dal n. 616/2023, iscritto al n. 1707/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv.
Giovanni Visco (c.f. ); C.F._2
AP P E L L A N T E
E
AV V. (c.f. ) difensore di se Parte_2 C.F._3
stesso;
AP P E L L A T O
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
N. 1707/2023 R.G.AA.CC. c. Avv. Pag. 1 di 9 Parte_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Con atto di citazione notificato il 24/10/2019, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto dell'importo di € 8.990,29 notificatogli dall'Avv. per crediti professionali vantati verso suo padre , Parte_2 CP_1 Parte_1
rappresentando di aver rinunciato all'eredità con atto del 26/1/1999.
Si costituiva il creditore, il quale sosteneva che, prima della rinuncia, CP_2
aveva tacitamente accettato l'eredità eseguendo un pagamento con un assegno
[...]
emesso in favore del de cuius.
Con sentenza n. 616/2023 il Tribunale rigettava l'opposizione osservando che
“dalla documentazione depositata dall'opposto in allegato alle memorie autorizzate con il III termine dell'art 183 VI c. cpc risulta chiarita e comprovata la contestata qualità di erede dell'opponente e, di conseguenza, la sua legittimazione passiva alla esecuzione fondata sul titolo esecutivo azionato con il precetto opposto.
Ed invero risulta depositato il decreto del Tribunale di Torre Annunziata cron
1970/2019 del 23.5.2019 di chiusura del procedimento di eredità giacente (n. 45
R.A.C.N.C 1999) del de cuius , da cui si evince che l'opponente è SO
erede dello stesso.
La qualità di erede dell'opponente risulta ricondotta all'esercizio di atti di disposizione del patrimonio del de cuius, ai sensi e per gli effetti dell'art 476 cc ed in particolare alla consegna a tale di un assegno intestato al padre _2 [...]
, a copertura di un credito vantato dal nei confronti di SO PE [...]
. Parte_1
Tale consegna sarebbe stata effettuata prima della rinuncia all'eredità, datata
26.1.1999, perché l'incasso dell'assegno come documentato negli allegati del procedimento di eredità giacente, sarebbe stato effettuato il 25.1.1999.
Il decreto non risulta sottoposto a gravame giacché le risultanze non possono più essere poste in discussione in questa sede.
In ogni caso non c'è ragione di discostarsi da quanto ritenuto dal Tribunale atteso che agli atti risulta prodotta la documentazione del procedimento di eredità giacente ed in particolare dalla relazione della curatrice nell'ambito del procedimento RG 45/ANC
/SO/99 si evince che effettivamente , in epoca successiva alla morte del Parte_1 de cuius aveva utilizzato un assegno a quest'ultimo intestato in Persona_3
pagamento di debiti propri nei confronti di un terzo. A prescindere dalla rilevanza penale
N. 1707/2023 R.G.AA.CC. c. Avv. Pag. 2 di 9 Parte_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
del comportamento, quest'ultimo costituisce un atto di disposizione dei beni ereditari e dunque configura una accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art 476 cc.
D'altra parte tale comportamento risulta posto in essere prima della rinuncia all'eredità, perché l'incasso dell'assegno è avvenuto il giorno prima della formalizzazione della rinuncia e, pertanto, quest'ultima deve ritenersi inefficace, avendo il chiamato già accettato l'eredità per facta concludentia
Ad abundantiam, il comportamento dell'opponente, ove non dovesse essere inteso quale accettazione tacita dell'eredità, ben potrebbe essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art 527 cc, rappresentando un atto di sottrazione di beni dell'eredità che comporterebbe la decadenza del chiamato dalla facoltà di rinuncia all'eredità”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1
notificato il 31/3/2023 deducendo che il contenuto del decreto avente ad oggetto la chiusura del procedimento di eredità giacente non poteva essergli opposto né produceva gli effetti di giudicato, in quanto non aveva mai avuto conoscenza di tale procedimento.
Quanto al merito della vicenda, osservava che, in base al decreto, l'accettazione tacita era avvenuta a causa della consegna a tale di un assegno a firma Parte_3 di per un debito proprio dell'erede . Tale assegno SO Parte_1
“sarebbe stato consegnato a da in data “leggermente PE Parte_1 antecedente a quella dell'incasso”, e che sarebbe stata sporta denuncia formale contro ignoti per apposizione di firma falsa nella girata dell'assegno per cui è causa, in uno alla circostanza – strettamente collegata - che sia il sig. che l'avvocato Santucci PE ritengono falsa la firma di “ ” apposta nella girata dell'assegno. SO
A conforto di questa ricostruzione, agli atti veniva depositata da parte resistente anche uno scambio epistolare tra l'Avv. Santucci, l'Avv. Lombardi e il sig. SO
.
[...]
Da questo carteggio sembrerebbe emergere tutta un'altra realtà.
La realtà, come detto, è ben diversa: come dimostrato dalla ulteriore documentazione che si deposita – vi è una raccomandata datata 08.10.1998 (ed in essa è allegato l'assegno n. 0894570570 – per lire 2.070.100 all'ordine di ), SO
e ciò appare confermato dalla missiva inviata stavolta a firma Avv. Santucci – datata
10.11.1998 – da cui si evince che l'assegno di cui è causa era già nella disponibilità del
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(già Prima sezione civile bis)
debitore Guida “…riscontro la Sua richiesta racc.ta 5-10/11/1998 per comunicare che purtroppo AVEVO PROVVEDUTO A RESTITUIRE L'ASSEGNO…”. Per_4
Una volta tornato nella disponibilità dell'Avv. Lombardi, tale assegno è poi stato consegnato nelle mani di all'inizio del mese di dicembre 1998 SO mediante incontro con lo stesso professionista l'Avv. Lombardi presso il suo studio di
Napoli alla presenza di ben 3 persone oltre ad alcuni membri dello studio;
invero con fax del 30.11.1998 (ore 17.18) inviato al numero 5962110 (studio Lombardi) veniva richiesto appuntamento per il ritiro del titolo, cosa poi regolarmente avvenuta.
Ne discende che tutta la ricostruzione effettuata da parte resistente - ovvero che l'assegno fosse stato inviato in data 13.01.1999 (e ricevuto da chissà da chi) - dal
[...]
, e ahimè dalla curatrice delle eredità giacente non risulta vero, in quanto _2
smentito dai fatti.
Non possono essere sottaciute da questa difesa alcune anomalie: sia la carta intestata – Avv. Lombardi - completamente differente rispetto a tutte le altre missive, sia la mancanza di sottoscrizione in calce alla missiva (del 13.01.1999) presumibilmente fanno desumere che NON vi sia alcuna missiva ricevuta dal . SO
La stessa ricevuta della posta – priva di alcun riferimento alfa numerico – non permette di poter attribuire con assoluta certezza che si tratti di una missiva spedita in quella data.
Ed ancora, la cosa che rende sempre più paradossale la vicenda, è che il curatore prima ed il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata poi, hanno ritenuto valida una comunicazione – pervenuta a mezzo mail ordinaria – da un soggetto che Pt_4
potrebbe essere ritualmente identificato”.
(…)
Ne discende che sarebbe stato onere del curatore verificare la legittimità e la riconducibilità al sig. di qualsivoglia attività posta in essere tra il decesso Parte_1 del de cuius e la formale rinunzia alla eredità”.
Ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni (anche istruttorie):
“– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 616/2023 emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata dott.ssa Carlino, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “1) dichiarare l'inopponibilità del
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(già Prima sezione civile bis)
precetto a per effetto della rinuncia alla eredità del 26.01.1999 innanzi Parte_1
al Tribunale di Torre Annunziata sezione distaccata di Sorrento;
2) conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 11.10.2019” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Il tutto oltre spese, diritti ed onorari di causa del primo grado di giudizio e del presente giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore in quanto anticipatario.
In subordine, si reiterano le richieste istruttorie formulate in primo grado, ovvero provvedersi alla nomina di perito calligrafico che possa accertare la verificazione della sottoscrizione – girata – mediante confronto con atto avente SO
fede privilegiata che si deposita.
Contestualmente, in caso di accertata “non attribuibilità” a SO della firma apposta nella girata dell'assegno, accerti il perito calligrafico se la firma possa essere stata apposta da . Parte_1
ULTERIORI RICHIESTE ISTRTTORIE
1. ACQUISIZIONE FASCICOLO EREDITA' GIACENTE
Appare opportuno al fine di valutare la bontà della documentazione posta a fondamento della decisione del Tribunale di Torre Annunziata – Dott.ssa Carpinelli – acquisire il fascicolo del procedimento RG VG 500045/1999 deciso con decreto.
2. LIBERO INTERROGATORIO DELLE PARTI
Voglia disporsi il libero interrogatorio delle parti
PROVA TESTIMONIALE
Ammettersi la prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto, ed escluse le valutazioni che sia possibile scindere dall'articolazione, tutte precedute dalla locuzione
“Vero è che”:
“in data 08.10.1998 veniva inviava all'Avv. Santucci (e p.c. al sig. ) SO missiva ed allegato assegno di lire 2.070.100 all'ordine di a SO copertura sorta capitale ed interessi dovuti dal sig. al sig. ”: Controparte_3 Parte_1
“in data 10.11.1998 veniva da Voi inviava missiva al sig. di riscontro ad Parte_1
una sua racc.ta del 5-10/11/1998 nella quale si comunicava di aver ricevuto l'assegno inviato dall'Avv. Lombardi e di aver provveduto alla sua restituzione a Guida l'assegno presso il suo procuratore.”
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(già Prima sezione civile bis)
Si indica a teste l'Avv. Ettore Santucci con studio in Casoria Via V. Emanuele 49.
“ricevevate dal sig. l'assegno dal defunto in data antecedente alla morte Parte_1 dello stesso”
“la firma – – veniva apposta in Vostra presenza” SO
“Avete inviato una mail dall'indirizzo di posta elettronica Email_1
“Confermate in toto il contenuto della mail”
Si indica a teste residente in [...]
“l'assegno veniva consegnato a mani del sig. dall'avv. Aldo SO
Lombardi in data antecedente o prossima alla festa della Immacolata del 1998 presso lo studio del secondo”
“detto titolo veniva poi conservato dal sig. ” SO
Si indicano a testi residente in [...] . Testimone_1
residente in [...]”. Testimone_2
Si è costituito il con comparsa depositata il 19/10/2023, eccependo Pt_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per difetto di specificità
e, nel merito la sua infondatezza. Ha dedotto altresì l'infondatezza dell'appello ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, rigettare la istanza di sospensione avanzata dal sig. , con irrogazione della pena pecuniaria Parte_1
a suo carico e da versare in favore della Cassa delle Ammende;
2) ancora in via preliminare ed in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. , in ragione della carenza di specificità dei motivi di Parte_1
doglianza;
3) dichiarare inammissibili i mezzi di prova ex adverso dedotti per le ragioni sopra esplicate;
4) nel merito, respingere l'appello proposto dal sig. , perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto, e, di conseguenza, confermare integralmente l'appellata sentenza n. 616/2023;
5) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, secondo i valori espressi in D.M. n. 55/2014, come modificato con i DD.MM. nn. 37/2018 e 147/2022, oltre spese e oneri accessori”.
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(già Prima sezione civile bis)
All'udienza del 17/12/2024 la Corte ha introitato il processo in decisione con le modalità di cui all'art. 350 bis comma 1° e 281 sexies c.p.c..
Con ordinanza del 28/1/2025 la Corte, “rilevato che, con memoria depositata il
16/12/2024 alle 21,38 (e dunque non visibile prima dell'udienza del 17/12/2024),
l'appellante ha dichiarato di aver pagato l'importo oggetto del precetto opposto, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese;
considerato che
a tal fine è necessario che le parti concordino quanto meno in ordine al verificarsi dell'evento che dà luogo alla cessazione della materia del contendere;
rilevato che, all'udienza del 17/12/2024, le stesse nulla hanno dedotto al riguardo e che dunque è necessario sentirle in ordine alla questione della cessazione della materia del contendere;
” ha rimesso il processo sul ruolo onde sentire le parti in ordine alla cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 18/2/2025 l'appellato non si è opposto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la condanna della controparte al pagamento delle spese in suo favore.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo le parti concordi nel ritenere che sia stato pagato l'importo oggetto del precetto opposto e che non vi sia più contrasto.
Ciò posto, non essendovi accordo tra le parti in ordine alla statuizione sulle spese, occorre provvedervi in base alla cosiddetta soccombenza virtuale.
Preliminarmente va rilevato che l'appello era ammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c., essendo possibile individuare le parti della sentenza sottoposte a critica e le ragioni sulle quali si fondano i motivi di impugnazione, come si rileva dall'esposizione che precede.
Il motivo principale di appello è fondato, giacché il provvedimento che chiude la curatela dell'eredità giacente non è idoneo a produrre gli effetti del giudicato (Cass.
29841/2023).
Sarebbe stato quindi onere dell'opposto, odierno appellato, a fronte di un formale
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(già Prima sezione civile bis)
atto di rinuncia all'eredità, dimostrare che, prima di tale rinuncia, aveva Parte_1
compiuto atti sui beni ereditari che presupponevano la volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.).
A tal fine, quindi, era necessaria la prova della consegna dell'assegno al PE
da parte di . Parte_1
Tale prova non può trarsi dalla documentazione contenuta nel procedimento di gestione dell'eredità giacente (depositata dal , giacché l'unico elemento dal quale Pt_2
si desume tale circostanza è il messaggio di posta elettronica inviato dal alla PE
curatrice che non ha alcun valore probatorio, non essendone certa neppure la paternità; la vicenda che ha dato luogo alla spedizione dell'assegno, infatti, è tutt'altro che chiara. È appena il caso di osservare che la giurisprudenza citata dall'appellato (Cass. 19155/2019), volta a dimostrare il pieno valore probatorio dei messaggi di posta elettronica (non certificata) in mancanza di disconoscimento, riguarda il caso in cui la corrispondenza è intercorsa tra le parti e non tra terzi soggetti.
Neppure determinante è la dichiarazione resa da , curatrice Testimone_3 dell'eredità giacente, nel giudizio 4501/2019 r.g. svoltosi innanzi al Giudice di Pace di
Sorrento, secondo la quale il le confermò di persona il contenuto del messaggio PE di posta elettronica “in un incontro avvenuto in Tribunale”. Si tratta infatti di una dichiarazione de relato, peraltro dal contenuto generico in ordine alle circostanze in cui sarebbe stata data tale conferma.
Sarebbe quindi stato necessario sentire quale teste il in ordine ai rapporti PE con , al pagamento del debito nonché alla natura ed all'origine dello Parte_1
stesso.
Sennonché, nel giudizio di appello, l'Avv. – sul quale, per quanto esposto, Pt_2 gravava l'onere probatorio - non ha riproposto le richieste di prova formulate nel giudizio di prime cure, limitandosi a chiederne l'ammissione solo qualora fossero state accolte quelle del (“In conclusione, pertanto, s'insiste per l'integrale rigetto della Parte_1
richiesta di prova testimoniale formulata da controparte, del tutto inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso, nella denegata ipotesi di sua ammissione, si chiede di essere ammessi alla relativa prova contraria – diretta ed indiretta – sui medesimi capi indicati da parte avversa ed eventualmente ammessi, con gli stessi testi indicati da controparte nonché con quelli indicati dall'appellato nelle memorie ex art.
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(già Prima sezione civile bis)
183 VI co. c.p.c. nn. 2 e 3, depositate nel primo grado di giudizio, e che verranno, poi reiterate nel paragrafo che segue”; cfr. comparsa di costituzione in appello, pag. 19).
Tuttavia, per quanto appena esposto, non è necessario accogliere le richieste di prova formulate da - essendo fondato il primo motivo di appello in Parte_1 ordine all'inidoneità al giudicato del provvedimento con il quale è stata chiusa la curatela dell'eredità giacente – e, dunque, non ricorre la condizione per esaminare le richieste istruttorie formulate dall'appellato.
In altri termini, il avrebbe dovuto riproporre sic et simpliciter le proprie Pt_2 richieste di prova o al più condizionarle all'accoglimento di uno dei motivi dell'appello principale e non all'accoglimento delle richieste istruttorie dell'appellante.
Per quanto esposto, l'appello proposto da avrebbe dovuto essere Parte_1
accolto, con la conseguenza che, in base alla soccombenza virtuale, il avrebbe Pt_2
dovuto essere condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Sennonché, con l'istanza con la quale ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il ha chiesto la compensazione delle spese di lite e, Parte_1
dunque, ove si condannasse il al pagamento delle spese si emetterebbe una Pt_2
pronuncia ultra petita.
Pertanto, vanno compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 616/2023 del Tribunale di Torre Annunziata del 1/3/2023:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
N. 1707/2023 R.G.AA.CC. c. Avv. Pag. 9 di 9 Parte_1 Parte_2