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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1307/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
11/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO TO, LA
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2332/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 93/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 30 e pubblicata il
14/07/2008
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ottemperanza al pagamento in esecuzione della sentenza 93/2008;
Resistente/Appellato: cessazione materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 spa ha proposto ricorso per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 93/30/08 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione 30, depositata il 14 luglio
2008, già notificata all'Agenzia delle Entrate per il pagamento della somma dovuta di euro 35.826,10.
Nella costituzione in giudizio, la parte intimata ha eccepito l'avvenuto pagamento dell'importo risalente all'anno 2012; e con successiva memoria ha dedotto la riemisssione dell'ordinativo di pagamento, poiché il precedente non era andato a buon fine per errore nell'indicazione dell'Iban della banca beneficiaria.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza dell'11 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conformità ai riscontri documentali acquisiti in sede d'ottemperanza, il Collegio dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché l'Agenzia delle Entrate ha provveduto al pagamento della somma dovuta e non ancora incassata dall'istituto bancario, avente diritto, per errore risalente all'anno 2012 nell'indicazione dell'Iban del destinatario.
È pertanto sopravvenuta la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
11/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO TO, LA
INNOCENTE ALFIO, Giudice
in data 11/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2332/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 93/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 30 e pubblicata il
14/07/2008
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ottemperanza al pagamento in esecuzione della sentenza 93/2008;
Resistente/Appellato: cessazione materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 spa ha proposto ricorso per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 93/30/08 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione 30, depositata il 14 luglio
2008, già notificata all'Agenzia delle Entrate per il pagamento della somma dovuta di euro 35.826,10.
Nella costituzione in giudizio, la parte intimata ha eccepito l'avvenuto pagamento dell'importo risalente all'anno 2012; e con successiva memoria ha dedotto la riemisssione dell'ordinativo di pagamento, poiché il precedente non era andato a buon fine per errore nell'indicazione dell'Iban della banca beneficiaria.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza dell'11 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conformità ai riscontri documentali acquisiti in sede d'ottemperanza, il Collegio dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché l'Agenzia delle Entrate ha provveduto al pagamento della somma dovuta e non ancora incassata dall'istituto bancario, avente diritto, per errore risalente all'anno 2012 nell'indicazione dell'Iban del destinatario.
È pertanto sopravvenuta la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.