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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 971/2023 avente ad oggetto: giudizio di rinvio da Cassazione – responsabilità extracontrattuale promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sul minore ( , elettivamente Persona_1 C.F._2 domiciliata presso l'Avv. Fernando Greco, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marianna
Depasquale per procura in atti;
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata presso l'Avv. Andrea Iro Tralli, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
Contro pagina 1 di 19 (P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_3
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
Udienza di rimessione della causa in decisione del 21.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE:
In ossequio ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con la ordinanza n.
10978/2023, pubblicata in data 26.04.2023, e in riforma, per quanto di ragione e occorrer possa, della sentenza n. 628/2017 del Tribunale di Novara, Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, in funzione di giudice del rinvio,
-accogliere integralmente la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio e iure hereditatis, formulata dalla IG.ra in proprio e Parte_1
nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore stante la Persona_1
responsabilità esclusiva di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella CP_1 causazione del sinistro e stante il diritto all'integrità del risarcimento da parte dei congiunti, nonché per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui alla narrativa;
-per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio e iure hereditatis, in favore della appellante, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore da quantificarsi nella misura da accertarsi in corso di causa e comunque Persona_1
complessivamente pari a un milione di euro pro quota ovvero, sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno biologico iure hereditatis, rifacendosi, quanto ai danni iure proprio, alle tabelle richiamate nell'atto di riassunzione: in favore della IG.ra : Pt_1
▪ a titolo di danno non patrimoniale, all'importo di euro 363.420,00, secondo le tabelle di Milano 2022, ovvero di euro 313.814,40, applicando le tabelle di Roma 2019;
▪ a titolo di danno patrimoniale, da lucro cessante, all'importo di euro 494.733,57; in favore del minore : Persona_1
▪ a titolo di danno non patrimoniale, all'importo di euro 376.880,00, secondo le tabelle di Milano 2022, ovvero di euro 304.007,70, applicando le tabelle di Roma 2019;
▪ a titolo di danno patrimoniale, da lucro cessante, all'importo di euro 357.706,62.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina 2 di 19 -condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio della precedente fase di merito, nonché del giudizio in Cassazione e del presente giudizio di rinvio, quantificati secondo le vigenti disposizioni tariffarie, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari.
PER PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in ottemperanza ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10978/2023 pubblicata in data 24 aprile 2023, così giudicare:
In via di appello incidentale principale: in riforma della sentenza n. 628/2017 resa dal Tribunale di Novara, previa declaratoria ed accertamento di esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare la Per_1
signora in proprio e nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1
alla restituzione integrale del pagamento corrisposto da in esecuzione alla Persona_1 CP_1 sentenza impugnata, ovvero dell'importo pari ad € 83.849,38 versato alla signora e Pt_1 dell'importo pari ad € 86.249,38 versato in favore del minore Persona_1
In via di appello incidentale subordinato:
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non accoglibile la domanda formulata in via di appello incidentale principale, sempre in riforma della sentenza n. 628/2017 resa dal Tribunale di Novara, previa declaratoria ed accertamento della preponderante responsabilità del signor per una Per_1
quota maggiore del 60%, condannare la signora in proprio e nella sua qualità di Parte_1
esercente la potestà genitoriale sul minore alla restituzione parziale di quanto Persona_1 corrisposto da in esecuzione della sentenza di primo grado, ovvero dell'importo pari ad € CP_1
83.849,38 versato alla signora e dell'importo pari ad € 86.249,38 versato in favore del minore Pt_1
in proporzione all'accertanda maggiore quota di responsabilità ravvisata in capo al Persona_1
Per_1
Nel merito: rigettare l'appello principale promosso dalla signora , in proprio e nella sua qualità di Pt_1
esercente la potestà sul minore siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni di Persona_1 cui in narrativa, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 628/2017 del Tribunale di Novara, sia in relazione alla domanda di responsabilità ed alla quantificazione dei danni, sia in relazione alla compensazione delle spese di giudizio.
In ogni caso:
pagina 3 di 19 Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio della precedente fase di merito nonché del giudizio in Cassazione e del presente giudizio di rinvio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
In via istruttoria:
Si chiede, occorrendo e senza inversione:
- disporre integrale rinnovazione (ovvero, solo in subordine), l'integrazione della CTU cinematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precedente giudizio
Con atto di citazione la sig.ra , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio minore ha evocato in giudizio oltre a Persona_1 CP_1 [...]
e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_2 CP_3
causati dal sinistro stradale avvenuto in data 4.4.2011, nel quale era deceduto il marito (e padre di sig. Persona_1 Persona_2
L'attrice, ponendo a fondamento della domanda la relazione tecnica di parte, ha allegato che:
[...]
alla guida del suo motociclo sulla S.S. Oleggio-Novara, mentre era intento ad eseguire Per_2 manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva rimanendo all'interno della sua corsia di marcia, probabilmente non si avvedeva che la corsia opposta era occupata da un autoarticolato, desisteva dal sorpasso, frenava, perdeva il controllo del mezzo andando a urtare contro il parafango destro dell'autoarticolato sulla corsia opposta e decedeva;
le cause dell'incidente stradale e del conseguente decesso erano state la presenza di un'anomalia stradale, rappresentata dalle pessime condizioni del giunto trasversale sulla direttrice di marcia del motociclo, che aveva generato la perdita di controllo della moto e quindi l'esito letale;
nonché la presenza di un veicolo rimasto ignoto che seguiva l'autoarticolato e aveva azzardato un sorpasso;
sussisteva la responsabilità di ex art. 2051 CP_1
c.c. quale custode della strada, e di e quali enti designati Controparte_2 CP_3
per la Regione Piemonte alla gestione dei sinistri cagionati da veicoli rimasti ignoti.
costituendosi, ha chiesto di rigettare la domanda in quanto infondata, rilevando che il CP_1
sinistro era imputabile esclusivamente alla condotta tenuta dallo stesso motociclista, il quale aveva intrapreso una manovra di sorpasso incurante dell'esistente limite di velocità, della doppia striscia continua e della strettoia debitamente segnalata;
e che non vi era prova che le condizioni del manto stradale avessero avuto una qualche rilevanza nella determinazione del sinistro.
costituendosi, ha chiesto di rigettare la domanda nei suoi confronti. Controparte_2
pagina 4 di 19 on si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_3
Il Tribunale di Novara, con sentenza n. 628/2017 pubblicata il 26.9.2017:
-ha rigettato la domanda nei confronti di e di rilevando Controparte_2 CP_3
che non era stata fornita prova della presenza di un veicolo, rimasto ignoto, che viaggiava dietro l'autoarticolato e aveva indotto il sig. ad interrompere il sorpasso, frenare e perdere il Per_1
controllo del motociclo;
-ha ritenuto sussistente la responsabilità di ai sensi dell'art.2051 c.c., evidenziando che il CP_1 luogo dell'incidente presentava elementi di pericolosità (strettoia, asperità del terreno) che comportavano per uno specifico obbligo di sorveglianza e adozione di misure idonee a CP_1
prevenire eventuali sinistri, con conseguente responsabilità nel caso del verificarsi di essi;
che secondo un giudizio di probabilità il sinistro era riconducibile causalmente alla buca sul manto stradale così come ricostruito dal c.t.u. in via definitiva, dopo aver preso atto delle tracce di frenata sulla corsia di marcia del motociclo;
che risultava provata l'esistenza di tracce di frenata riconducibili alla moto del sig. Per_1
-ha ritenuto provato un comportamento imprudente del motociclista, peraltro ammesso da parte attrice, verosimilmente riconducibile ad un eccesso di velocità (mentre non vi era prova di un'invasione della carreggiata opposta); ha quantificato la responsabilità di nella misura del 40%, con cui CP_1
aveva concorso il fatto del motociclista ex art. 1227 c.c.;
-ha rigettato la domanda di risarcimento del danno tanatologico iure hereditatis; ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
ha accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, che ha liquidato secondo le tabelle milanesi in vigore, in
€ 200.000,00 per la moglie e in € 200.000,00 per il figlio, da porsi a carico di nella misura CP_1
di € 80.000,00 per ciascuno dei danneggiati.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda e previo accertamento della responsabilità concorsuale di nella causazione del sinistro e del decesso, ha condannato al CP_1 CP_1
pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 160.000,00, compensando le spese di lite tra parte attrice e ponendo le spese di c.t.u. al 50% a carico di tali parti, e CP_1
condannando parte attrice a rimborsare le spese di lite a favore di CP_2
in proprio e per il figlio minore, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, Parte_1
chiedendone la riforma nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso di nella Persona_2 causazione dell'evento, lo ha quantificato nella misura del 60%, ha ridotto del 60% il danno subito dagli attori iure proprio, ha ritenuto non dimostrato il danno patrimoniale, ha quantificato il danno da perdita del rapporto parentale facendo riferimento all'importo di € 200.000,00 dovendolo in realtà
pagina 5 di 19 quantificarlo in € 500.000,00, non ha riconosciuto il danno iure hereditatis, ha compensato le spese di lite.
costituendosi, ha eccepito l'infondatezza dei motivi formulati dall'appellante e proposto CP_1
appello incidentale, censurando la sentenza di primo grado per avere ritenuto provata la propria responsabilità in ordine alla verificazione del sinistro e per averla quantificata nella misura del 40%; ha chiesto la riforma della sentenza, con restituzione delle somme già corrisposte a controparte.
e non si sono costituite e sono state dichiarate Controparte_2 CP_3
contumaci.
Con sentenza n. 752/2019 pubblicata il 1.5.2019, la Corte d'Appello di Torino ha accolto l'appello incidentale proposto da e, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le CP_1
domande proposte da , in proprio e per con condanna alla restituzione Parte_1 Persona_1
di quanto già ricevuto e compensazione tra le parti delle spese di primo e secondo grado.
La Corte ha rilevato che: non era condivisibile la valutazione del Tribunale sul materiale probatorio in atti;
gravava sulla parte che agiva in giudizio dimostrare che la cosa in custodia aveva causato o concorso a causare il sinistro, e la prova che il moto aberrante intrapreso dal veicolo condotto da
[...]
era stato causato dalla buca presente sulla sede stradale non era stata fornita, né in termini di Per_2
certezza né in termini di elevata probabilità; la teste aveva dichiarato di avere visto che il Tes_1 motociclo condotto dal sig. nell'intraprendere la manovra di sorpasso superava la linea di Per_1 mezzeria, invadeva l'opposta corsia di marcia e nel terminare la manovra di sorpasso frenava perdendo il controllo del veicolo;
il superamento della linea di mezzeria da parte del motoveicolo in occasione dell'intrapresa manovra di sorpasso, era considerato più plausibile dallo stesso c.t.u.; l'eventualità che il sig. potesse avere intrapreso la manovra di sorpasso restando nella sua corsia di marcia, che Per_1
la traccia di frenata riportata nelle foto fosse stata lasciata dalla sua moto, che la ruota anteriore fosse transitata sulla buca di modeste dimensioni raffigurata nelle foto, che per effetto delle asperità del terreno fosse stata la ruota anteriore e non quella posteriore ad innestare il moto aberrante poi intrapreso dal mezzo, era descritta dallo stesso c.t.u. in termini di possibilità e/o di ragionevole probabilità; si trattava peraltro di eventualità che rimaneva nell'alveo delle ipotesi plausibili, ma pur sempre nell'ambito delle ipotesi, in quanto non era possibile valutare in termini quantitativi l'influenza di dette asperità nel verificarsi dell'evento; non poteva quindi ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra la cosa in custodia di ed il sinistro dedotto in giudizio, né in termini di certezza CP_1
né in termini di elevata probabilità, essendo per contro più probabile che fosse stata la condotta di guida di a cagionare il sinistro. Persona_2
pagina 6 di 19 , in proprio e per il figlio minore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la Parte_1
sentenza della Corte d'Appello. ha resistito depositando controricorso. CP_1
e on si sono costituite. Controparte_2 CP_3
La sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10978/2023 pubblicata il 26.4.2023, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese;
ha in particolare rilevato che:
-con il primo motivo parte ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2051, 2697, 1227 c.c., perché la Corte d'Appello, ritenendo non provato che la cosa (le condizioni del manto stradale) avesse concorso a causare il danno perché questo non era né certo né altamente probabile, ha violato il criterio secondo cui il nesso di causa doveva ritenersi accertato quando la tesi a suo favore era più probabile di quella contraria, pretendendo non una probabilità superiore alla tesi contraria, ma la certezza o l'elevata probabilità;
-con il secondo motivo parte ricorrente ha denunciato violazione degli 2727 e ss. c.c. perché la Corte
d'Appello ha posto a base della presunzione secondo la quale la cosa non aveva inciso causalmente sul danno, non elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ma elementi che erano di mero sospetto o assolutamente dubbi, come la velocità tenuta dalla vittima;
-i due motivi di impugnazione, da valutarsi insieme, sono fondati: la regola del “più probabile che no”, secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro), è specificata < caso di concorso di cause, che è ciò che si tratta di accertare qui, ossia nel caso in cui si tratta di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre concause>>, nel modo seguente: < devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili… poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente>>;
-la probabilità riguarda il grado dell'inferenza ma non la rilevanza degli inizi, che devono essere non già probabili, ma gravi, precisi e concordanti;
con la conseguenza che <
pagina 7 di 19 a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti>>;
-< bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità>>;
-< dal concorso di colpa del danneggiato, ha violato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il custode deve fornire la prova del ruolo causale della condotta del danneggiato, che deve essere tale da incidere sul nesso di causalità escludendolo… Invece, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta…che viene data per provata l'incidenza causale della condotta del danneggiato sulla base di una valutazione meramente ipotetica ricavata dalla CTU e non nei termini dell'efficienza causale richiesta per potersi considerare fatto liberatorio>>.
Il presente giudizio di rinvio.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 14.7.2023, , in proprio e per il figlio Parte_1
minore, ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte d'Appello, richiamato i propri precedenti atti e domande e chiesto, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, la riforma della sentenza del Tribunale in accoglimento dei motivi di appello, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi, ha richiamato i precedenti atti e domande e ha chiesto di riformare la CP_1
sentenza del Tribunale in accoglimento dei motivi di appello incidentale, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
e non si sono costituite e sono state dichiarate Controparte_2 CP_3
contumaci.
La decisione
Questa Corte, quale giudice del rinvio, deve applicare i principi di diritto enunciati dalla Cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e accertare l'esistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. di e CP_1
del concorso di responsabilità del sig. Persona_2
Occorre dunque svolgere tale accertamento, oggetto del primo motivo di appello principale della parte e dell'appello incidentale di tenendo conto che: Controparte_4 CP_1
pagina 8 di 19 -il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti;
-non serve né la certezza, né una elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità (erroneamente pertanto la Corte d'Appello ha ritenuto non provato il rapporto causale tra la cosa - le condizioni del manto stradale - e il danno perché sulla base degli elementi emersi non era né certo né altamente probabile che la cosa avesse contribuito al danno);
-nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello viene erroneamente ritenuto provato il fatto liberatorio (della responsabilità del custode) costituito dal concorso del fatto colposo del danneggiato, sulla base di una valutazione meramente ipotetica ricavata dalla c.t.u. e non nei termini dell'efficienza causale richiesta per potersi considerare fatto liberatorio (che incide sul nesso di causalità, escludendolo).
Deve essere fin d'ora chiarito che tale ultimo punto della pronuncia della Cassazione concerne la valutazione del fatto colposo del danneggiato quale fatto liberatorio della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ovvero quale fatto che incide sul nesso di causalità tra cosa in custodia e danno, escludendolo.
E' infondata l'allegazione di parte secondo cui la Cassazione ha escluso la Controparte_4
ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti confortanti la presunzione di una condotta colposa concorsuale del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., non essendo stato oggetto di pronuncia della
Cassazione, perché non oggetto di pronuncia della Corte d'Appello (che ha escluso la responsabilità del custode), la valutazione del fatto colposo del danneggiato quale concausa che riduce la responsabilità del custode ex art. 1227 c.c..
Si premette che sono pacifiche le seguenti circostanze:
-il sinistro stradale nel quale è deceduto il sig. è avvenuto sulla S.S. 32 (km 14+300), di cui Per_1
è ente gestore e custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.; CP_1
-in data 4.4.2011 poco prima delle ore 8, a bordo del suo motociclo Aprilia RSV 1000, Persona_2
mentre era intento ad eseguire una manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, si avvedeva che nella corsia opposta sopraggiungeva un autoarticolato, perdeva il controllo del mezzo e andava ad urtare contro il parafango lato destro dell'autoarticolato sulla corsia opposta, contro il guard-rail e cadeva a terra;
l'urto innescava l'incendio del motociclo;
pagina 9 di 19 -la strada, con unica corsia per ciascuna direzione di marcia, in quel punto (rettilineo e pianeggiante) presentava una strettoia segnalata e la doppia linea continua di mezzeria;
-la strada presentava un ammaloramento/cavità per parziale disgregazione del manto, sulla semicarreggiata nel senso di marcia percorso dal motociclo.
In considerazione degli elementi acquisiti e delle prospettazioni delle parti, le due ipotesi alternative da confrontare tra loro, per accertare l'esistenza o meno del nesso di causa tra la cosa (l'ammaloramento della strada) e l'evento, al fine di ritenere quale sia più probabile dell'altra, sono le seguenti:
1)- il conducente della moto stava per eseguire il sorpasso rimanendo nella sua corsia di marcia e, avvedendosi dell'avvicinarsi dell'autoarticolato nell'altra corsia, ha desistito, ha frenato in prossimità della cavità/ammaloramento presente nella sua corsia di marcia, a causa di tale cavità ha perso il controllo del suo mezzo, che con moto aberrante ha invaso l'opposta corsia di marcia urtando contro la parte destra dell'autoarticolato;
2)- il conducente della moto per eseguire il sorpasso si era spostato nella corsia destinata al senso opposto di marcia (senza interferire con la cavità sul manto stradale) e, avvedendosi dell'avvicinarsi dell'autoarticolato, ha perso il controllo del suo mezzo urtando contro la parte destra dell'autoarticolato.
Questa Corte ritiene più probabile la prima ipotesi (prospettata dalla parte e Controparte_4
contestata da , a sostegno della quale sono stati forniti i seguenti elementi, che CP_1
costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti.
Sulla semicarreggiata di marcia della moto sono state rinvenute, nell'immediatezza del sinistro, tracce di frenata che si interrompono in corrispondenza dell'ammaloramento della strada;
tali tracce (pur non menzionate nel verbale dei Carabinieri) sono documentate fotograficamente dalla relazione del consulente di parte che oltre ad allegare fotografie scattate il giorno seguente al Controparte_4
sinistro, ha anche inserito fotografie scattate dai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti (relazione peritale pagg. 19-20) e nella fotografia di pag. 20 è evidenziata con una freccia la traccia di frenata.
L'esistenza e la riferibilità delle tracce di frenata al motociclo del sig. si può desumere dalle Per_1
dichiarazioni del teste , Maresciallo dei Carabinieri intervenuto nell'immediatezza, Testimone_2 secondo cui “Per quanto mi risulta vi erano tracce di frenata sulla sede stradale riferibili al motociclo e ciò confermo sul presupposto anche che furono scattate diverse fotografie che non rinvengo qui allegate”; e dalle dichiarazioni del teste , autista dell'autoarticolato contro il quale Testimone_3 ha urtato la moto, secondo cui “ho constatato, insieme ai Carabinieri di Novara, per primi sopraggiunti, la traccia di frenata che terminava in una deformazione della strada, dell'asfalto; dovrebbero esserci comunque delle fotografie”, rilevando che il teste, seppure non attribuisce espressamente le tracce al pagina 10 di 19 motociclo, aveva appena assistito al sinistro e nel constatare l'esistenza di tracce di frenata le ha evidentemente ritenute compatibili con la dinamica che si era svolta davanti ai suoi occhi.
Il c.t.u. nelle conclusioni finali, dopo aver preso atto delle tracce di frenata e tenuto conto del tipo di pneumatici della moto del sig. ha ritenuto possibile che si sia verificata una estrema manovra Per_1 di violento rallentamento vista l'impossibilità del sorpasso e che la ruota anteriore abbia subito, per effetto delle asperità del terreno e nella fase di frenata, un effetto di squilibrio instaurando il moto aberrante, specificando che “Tali circostanze, pur entrando nel campo delle ipotesi, non possono essere trascurate in quanto ragionevolmente probabili”.
Il c.t.u. ha altresì ritenuto possibile che le dimensioni della strada consentissero un sorpasso, da parte del motociclista, di un'autovettura restando all'interno della striscia continua.
L'autista dell'autoarticolato sig. , sentito a sommarie informazioni nell'immediatezza dei Tes_3 fatti, ha dichiarato “Mentre mi trovavo alla guida vedevo un motociclista che era intento ad effettuare un soprasso ad un veicolo di colore scuro…che lo precedeva. Il motociclista non effettuava il sorpasso e nel frenare perdeva il controllo della moto. Una volta perso il controllo della moto, veniva proiettato dall'altro lato della corsia, occupata da me che viaggiavo in senso contrario. Dalla perdita del controllo della moto l'autista invadeva la mia corsia e andava ad urtare il lato destro della cabina di guida”; il sig.
non afferma espressamente che la moto era rimasta nella sua corsia di marcia, ma non dice Tes_3 neppure il contrario e anzi riferisce l'invasione della propria corsia solo come successiva alla frenata e alla perdita di controllo della moto;
e, sentito come teste nel giudizio di primo grado, ha riferito “stavo percorrendo la stessa strada statale in senso contrario ed ho visto sopraggiungere la motocicletta;
il conducente della motocicletta ha perso il controllo del mezzo ed è venuto ad impattare nella mia corsia” e “ricordo questa frenata energica e posso dire, anzi presumo, che il motociclista stesse occupando ancora la sua carreggiata;
dopo questa frenata energica perse appunto il controllo del mezzo”.
A sostegno della seconda ipotesi sono invece stati forniti gli elementi illustrati e valutati dalla Corte
d'Appello (come sopra descritti) con la sentenza che è stata annullata dalla Cassazione, la quale ha statuito che nella motivazione è stato erroneamente ritenuto provato il fatto liberatorio costituito dal concorso del fatto colposo del danneggiato, sulla base di una valutazione meramente ipotetica ricavata dalla c.t.u. e non nei termini dell'efficienza causale richiesta per potersi considerare fatto liberatorio.
In sede di appello incidentale, deduce che il rapporto di incidente redatto dai Carabinieri CP_1
è da considerarsi coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. quanto all'accertamento implicito dell'assenza di tracce di frenata riferibili alla moto del sig. sul luogo del sinistro;
e in Per_1
subordine che comunque gli elementi acquisiti non sono idonei a ritenere provata la presenza di tracce pagina 11 di 19 di frenata, la loro riconducibilità alla moto del sig. il nesso causale tra l'ammaloramento della Per_1 strada e l'evento, evidenziando: l'assenza di accertamento che la traccia gommosa fosse “fresca”,
l'inidoneità probatoria delle fotografie contenute nella relazione del c.t.p., il contrasto tra le dichiarazioni rese dal sig. quale teste rispetto a quelle rese in sede di s.i.t., l'incapacità a Tes_3
testimoniare del sig. , le dichiarazioni attendibili della teste le dichiarazioni del Tes_3 Tes_1
Carabiniere l'inattendibilità e contraddittorietà della c.t.u. che ha ribaltato le conclusioni dopo Tes_4
l'esame delle osservazioni del c.t.p. di controparte, i rilievi svolti dal c.t.u. in sede di bozza di relazione.
In ordine alla deduzione ex art. 2700 c.c., se ne rileva l'infondatezza, in quanto il rapporto dei
Carabinieri non accerta l'assenza di tracce di frenata, ma semplicemente non ne menziona la presenza o l'assenza. L'omessa descrizione di fatti nel rapporto non è di ostacolo all'utilizzo di altre fonti di prova ai fini dell'accertamento di quelle circostanze che non sono state espressamente annotate nel rapporto
(cfr. Cass. civ. 25811/2013 secondo cui “il disposto dell'art. 2700 cod. civ. … non preclude l'indagine su circostanze o fatti che nel medesimo atto non risultino né positivamente né negativamente acquisiti”).
L'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste , proposta da nel giudizio di Tes_3 CP_1
primo grado con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., non è stata espressamente riproposta immediatamente dopo l'audizione del teste (Cass. civ. 18036/2014), né in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi pertanto considerare rinunciata (Cass. civ. S.U. 21670/2013).
La c.t.u. svolta in primo grado non è contraddittoria o nulla, in quanto in sede di bozza di relazione non ha preso in considerazione le tracce di frenata (che non risultavano dal rapporto dei carabinieri), mentre le conclusioni definitive sono state svolte, dopo avere esaminato le osservazioni dei c.t.p., tenendo conto di tali tracce;
è stata peraltro poi disposta e svolta integrazione;
né sussistono i presupposti per la rinnovazione della c.t.u..
Le dichiarazioni del teste appaiono irrilevanti;
lo stesso ha riferito di non ricordare Tes_5 Tes_4
se fossero state rinvenute tracce di frenata del motociclo, limitandosi a richiamare il rapporto che aveva firmato, dovendo essere letta in tal senso l'affermazione “Se ciò è avvenuto risulta dal rapporto al quale comunque posso sicuramente riportarmi”, non potendo invece l'affermazione costituire prova dell'assenza di tracce di frenata.
Quanto agli ulteriori elementi, già presi in considerazione dalla Corte d'Appello nella sentenza cassata, si ribadisce quanto sopra osservato, ritenendo la prima ipotesi più probabile della seconda (probabilità prevalente).
Viene quindi dichiarata e accertata la responsabilità di ex art. 2051 c.c., con rigetto CP_1 dell'appello incidentale in ordine all'esclusione di responsabilità.
pagina 12 di 19 Si ravvisa il concorso del fatto colposo del sig. che riduce la responsabilità di ai Per_1 CP_1 sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., nella misura che viene determinata nel 50%.
L'argomento è oggetto tanto di appello principale della parte che chiede di non Controparte_4
riconoscere il concorso del fatto colposo della vittima e comunque di riconoscerlo in misura inferiore al
60% accertato dal Tribunale, e di appello incidentale di che chiede di accertarlo per una CP_1
quota maggiore del 60%.
Il motociclista ha intrapreso una manovra di sorpasso non in condizioni di sicurezza (pur rimanendo nella sua corsia di marcia), poiché:
-la strada presentava una strettoia debitamente segnalata e con striscia doppia continua di mezzeria;
-stava sopraggiungendo un autoarticolato nell'opposta corsia di marcia che non gli consentiva adeguato spazio di manovra.
Ha quindi desistito dal sorpasso frenando bruscamente, impattando sull'ammaloramento del manto stradale che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.
Tale condotta integra un fatto colposo, in violazione dell'ordinanza prudenza richiesta al conducente del motociclo e dell'art. 148 C.d.S. lett. d) secondo cui chi esegue la manovra di sorpasso deve verificare che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria.
Il fatto colposo del sig. ha concorso a causare il sinistro e il suo conseguente decesso, perché Per_1
se non avesse tentato una manovra di sorpasso non in condizione di sicurezza, non avrebbe dovuto desistere frenando bruscamente e non avrebbe perso il controllo del mezzo impattando con le asperità del terreno.
Tenuto conto di quanto complessivamente emerso, si reputa congruo riconoscere una responsabilità del motocilista nella causazione del sinistro nella misura del 50% e una responsabilità di nella CP_1
misura del 50%.
In ordine alla liquidazione dei danni, con il secondo motivo di appello la parte ha Controparte_4
chiesto di riformare la sentenza di primo grado: (i) per avere quantificato i danni risarcibili iure proprio nella misura ridotta del 40% di quelli accertati, anziché nella misura integrale tenendo conto che moglie e figlio sono da considerarsi terzi rispetto al sinistro e come tali insensibili al concorso di colpa del congiunto;
(ii) per non avere riconosciuto il danno patrimoniale, considerato che il sig. Per_1 svolgeva l'attività di Sergente dell'Aeronautica militare, era noto lo stipendio dei militari, nel caso di pagina 13 di 19 specie pari nell'ultimo cedolino a € 1.381,33 netti, il danno doveva considerarsi provato perché era certo che la vittima aveva una capacità lavorativa e si doveva presumere che avrebbe continuato a lavorare almeno fino all'età pensionabile, destinando i propri redditi alla soddisfazione delle esigenze dei familiari conviventi;
(iii) per non avere riconosciuto diritti risarcitori iure hereditatis, avendo la moglie e il figlio, nella propria qualità di eredi, diritto al risarcimento dei danni per la perdita della vita e/o per la lesione al diritto alla salute;
(iv) per non avere liquidato integralmente il danno non patrimoniale, dovendo ora applicarsi il nuovo sistema tabellare “a punti” nel frattempo emanato, tenendo conto delle tabelle di Milano 2022 con conseguente diritto ad ottenere l'importo di €
363.420,00 per la sig.ra e di € 376.880,00 per il figlio (o in alternativa, tenendo conto delle Pt_1
tabelle di Roma 2019, di € 313.814,40 e di € 304.007,70). ha rilevato l'infondatezza del motivo di appello sotto i primi tre profili e ha contestato CP_1
l'adeguatezza dei conteggi eseguiti per liquidare il danno non patrimoniale secondo il sistema delle tabelle a punti.
Il profilo (i) è infondato.
Si richiama la statuizione di Cass. civ. 34625/2023, che conferma < secondo cui il risarcimento del danno patito “iure proprio” dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima dell'illecito (…si vedano Cass. Sez. 3, sent. 26 maggio 2014, n. 11698, Rv. 631111-01; Cass.
Sez. 3, sent. 23 ottobre 2014, n. 22514, Rv. 633071-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23426,
Rv. 633334-01). Si tratta, peraltro, di un indirizzo che trova fondamento nell'art. 1227 c.c., comma 1, sebbene il richiamo a tale norma - come puntualizzato da questa Corte, con arresto al quale si intende dare, qui, ulteriore continuità - debba essere inteso “non in termini sussuntivi, posto che il congiunto del danneggiato che agisce iure proprio non è equiparabile al creditore che ha concorso a cagionare il danno, con il proprio fatto colposo (il fatto colposo è del danneggiato, non del congiunto)”, sicché ciò
“che trova applicazione è il principio di causalità, di cui l'art. 1227, rappresenta il corollario, in base al quale al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 2017, n. 4208, Rv.
643137-01)>>.
Anche il profilo (ii) è infondato.
Come correttamente rilevato nella sentenza del Tribunale, deve essere fornito quantomeno un principio di prova del danno patrimoniale, anche se la sua valutazione può poi essere effettuata dal giudice avvalendosi di presunzioni, ma nel caso di specie manca qualunque elemento da cui evincere la pagina 14 di 19 capacità reddituale della vittima, il suo contributo al mantenimento della famiglia e finanche il valore del mezzo andato distrutto.
Infatti con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, parte attrice si è limitata a chiedere genericamente il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali indicati in un importo complessivo e a dedurre che il deceduto svolgeva attività di Sergente dell'Aeronautica Militare;
nulla ha aggiunto nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nulla ha prodotto sul punto.
Vi è quindi un totale difetto di allegazione, oltre che di prova, cui non può supplire la richiesta di generica c.t.u. per la determinazione del danno.
L'importo dello stipendio percepito è stato indicato per la prima volta in appello, quindi tardivamente e peraltro senza alcun sostegno documentale;
risulta quindi tardiva ogni allegazione svolta nel ricorso in riassunzione.
E' infondato altresì il profilo (iii).
Si richiamano sul punto le statuizioni:
-di Cass. civ. S.U. 15350/2015, secondo cui “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità 'iure hereditatis' di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”;
-di Cass. civ. 7923/2024 secondo cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”.
Nel caso di specie non è emerso, neppure in via presuntiva, che fosse consapevole Persona_2 dell'approssimarsi della propria fine e abbia conseguentemente sofferto per tale ragione, né che tra le pagina 15 di 19 lesioni e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo. Al contrario, la c.t.u. rileva che nell'urto il sig. è deceduto nell'immediatezza; parimenti il rapporto dei Carabinieri dà atto che Per_1
la moto con l'urto ha preso immediatamente fuoco e che l'incendio ha interessato anche il motociclista che si trovava già esanime a terra.
Quanto al profilo (iv), ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in pendenza di causa sono state emanate le tabelle “a punti”, in virtù di quanto disposto da Cass. civ. 10579/2021.
Il criterio equitativo che viene utilizzato da questa Corte è quello riportato nelle tabelle milanesi del
2022, precisando che tali tabelle non sono norme sopravvenute ma semplici parametri equitativi che, in quanto tali, sono immediatamente utilizzabili dal giudice.
Per la liquidazione a favore della sig.ra si applicano i seguenti punti: A. 24 punti (età Parte_1
della vittima primaria 29 anni); B. 24 punti (età della vittima secondaria 29 anni); C. 16 punti (i coniugi convivevano); D. 14 punti (presenza del figlio); E. 30 punti (la particolare qualità e intensità della relazione affettiva si presume in quanto si trattava di una giovane coppia di coniugi che aveva concepito un figlio, non ancora nato al momento del sinistro); per un totale di 108 punti, da moltiplicare per l'importo di € 3.365,00, pari a complessivi € 363.420,00; da limitare al tetto massimo di € 336.500,00 (non ricorrendo circostanze eccezionali per non rispettare tale limite).
La somma deve essere ridotta del 50%, pari a € 168.250,00; va devalutata al 4.4.2011, ottenendo l'importo di € 133.850,44; detto importo viene rivalutato secondo gli indici Istat, con gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, dal 4.4.2011 alla data della presente sentenza, ottenendo l'importo di € 195.554,34.
Per la liquidazione a favore di figlio concepito e non ancora nato all'epoca del sinistro, Persona_1
si applicano in via analogica, tenendo conto del danno rappresentato dalla perdita di un legame con il padre pur non ancora conosciuto, i seguenti punti: A. 24 punti (età della vittima primaria 29 anni); B.
28 punti (età della vittima secondaria da 0 a 10 anni); C. 0 punti (non vi era convivenza, non essendo il figlio ancora nato); D. 14 punti (presenza della madre); E. 0 punti (non vi era una qualità e intensità del rapporto affettivo da valutare, non essendo il figlio ancora nato); per totali 66 punti, da moltiplicare per l'importo di € 3.365,00, pari a complessivi € 222.090,00.
Tale somma deve essere ridotta del 50%, in € 111.045,00; va devalutata al 4.4.2011 ottenendo l'importo di € 88.341,29; detto importo viene rivalutato secondo gli indici Istat, con gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, dal 4.4.2011 alla data della presente sentenza, ottenendo l'importo di € 129.065,88.
pagina 16 di 19 Pertanto viene dichiarata tenuta e condannata a pagare, a titolo di risarcimento danni, a CP_1 favore di la somma di € 195.554,34 e a favore di la somma di Parte_1 Persona_1
€ 129.065,88, con gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Le spese di lite
Visto l'esito complessivo della causa, le spese processuali vengono poste a carico di e a CP_1
favore della parte nella misura del 50%, con compensazione della residua quota del Controparte_4
50% tra le parti.
I compensi vengono liquidati ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa secondo il decisum (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività effettivamente svolta (con esclusione della fase istruttoria, non svolta, salvo che nel giudizio di primo grado) nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi:
-per il giudizio di primo grado € 3.544,00 per fase di studio, € 2.338,00 per fase introduttiva, €
10.411,00 per fase istruttoria, € 6.164,00 per fase decisionale, pari a totali € 22.457,00 per compensi;
la quota del 50% a carico di è pertanto di € 11.228,50, oltre al 15% rimborso forfettario CP_1
spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio d'appello € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisionale, per totali € 14.239,00 per compensi;
la quota del 50% a carico di è CP_1 pertanto di € 7.119,50, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA
e IVA se dovuta;
-per il giudizio di cassazione € 4.961,00 per fase di studio, € 3.260,00 per fase introduttiva, € 2.552,00 per fase decisionale, per totali € 10.773,00 per compensi;
la quota del 50% a carico di è CP_1 pertanto di € 5.386,50, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA
e IVA se dovuta;
-per il presente giudizio di rinvio € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, €
7.298,00 per fase decisionale, per totali € 14.239,00 per compensi;
la quota del 50% a carico di
[...]
è pertanto di € 7.119,50, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e CP_1
marca, CPA e IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati Fernando Greco e Marianna Depasquale.
Le spese della c.t.u., come liquidate dal Tribunale di Novara, vengono poste nella misura dei 2/3 a carico di e nella misura di 1/3 a carico di parte CP_1 Controparte_4
pagina 17 di 19 La sentenza del Tribunale di Novara è passata in giudicato con riferimento al rigetto della domanda proposta dalla parte nei confronti di e di Controparte_4 Controparte_2 CP_3
e alla condanna alle spese a favore di
[...] Controparte_2
Non si provvede sulle spese di per i successivi gradi di giudizio, in Controparte_2
assenza di costituzione;
né si provvede con riferimento a non costituita. CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione, a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione con rinvio n. 10978/2023 pubblicata il 26.4.2023, proposto da , in proprio e Parte_1
quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
-accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione del sinistro oggetto di causa e del CP_1
decesso di nonché la responsabilità concorrente nella misura del 50% del fatto colposo Persona_2
di ex art. 1227 comma 1 c.p.c., e conseguentemente, Persona_2
-dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante, a corrispondere, a titolo CP_1 di risarcimento danni per i motivi esposti, a favore di la somma di € 195.554,34 con gli Parte_1
interessi legali dalla presente sentenza al saldo, e a favore di quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio la somma di € 129.065,88 con gli interessi legali Persona_1
dalla presente sentenza al saldo;
-dà atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 628/2017 del Tribunale di Novara, pubblicata il
26.9.2017, in ordine al rigetto della domanda proposta da , in proprio e quale esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale sul figlio nei confronti di e Persona_1 Controparte_2
di e alla condanna alle spese a favore di CP_3 Controparte_2
Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio tra la parte e nella misura Controparte_4 CP_1
del 50% e condanna in persona del legale rappresentante, a pagare alla parte CP_1
a titolo di rimborso della restante quota del 50% delle spese processuali, le seguenti Controparte_4
somme:
-per il giudizio di primo grado € 11.228,50 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio d'appello € 7.119,50 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
pagina 18 di 19 -per il giudizio di cassazione € 5.386,50 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il presente giudizio di rinvio € 7.119,50 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati Fernando Greco e Marianna Depasquale;
pone definitivamente le spese della c.t.u., come liquidate dal Tribunale di Novara con separato provvedimento, nella misura dei 2/3 a carico di e nella misura di 1/3 a carico di parte CP_1
Controparte_4
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 31.1.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 971/2023 avente ad oggetto: giudizio di rinvio da Cassazione – responsabilità extracontrattuale promossa da:
(C.F. ), in proprio e in qualità di esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sul minore ( , elettivamente Persona_1 C.F._2 domiciliata presso l'Avv. Fernando Greco, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marianna
Depasquale per procura in atti;
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata presso l'Avv. Andrea Iro Tralli, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
Contro pagina 1 di 19 (P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_3
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
Udienza di rimessione della causa in decisione del 21.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE:
In ossequio ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con la ordinanza n.
10978/2023, pubblicata in data 26.04.2023, e in riforma, per quanto di ragione e occorrer possa, della sentenza n. 628/2017 del Tribunale di Novara, Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, in funzione di giudice del rinvio,
-accogliere integralmente la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio e iure hereditatis, formulata dalla IG.ra in proprio e Parte_1
nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore stante la Persona_1
responsabilità esclusiva di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella CP_1 causazione del sinistro e stante il diritto all'integrità del risarcimento da parte dei congiunti, nonché per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui alla narrativa;
-per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio e iure hereditatis, in favore della appellante, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore da quantificarsi nella misura da accertarsi in corso di causa e comunque Persona_1
complessivamente pari a un milione di euro pro quota ovvero, sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno biologico iure hereditatis, rifacendosi, quanto ai danni iure proprio, alle tabelle richiamate nell'atto di riassunzione: in favore della IG.ra : Pt_1
▪ a titolo di danno non patrimoniale, all'importo di euro 363.420,00, secondo le tabelle di Milano 2022, ovvero di euro 313.814,40, applicando le tabelle di Roma 2019;
▪ a titolo di danno patrimoniale, da lucro cessante, all'importo di euro 494.733,57; in favore del minore : Persona_1
▪ a titolo di danno non patrimoniale, all'importo di euro 376.880,00, secondo le tabelle di Milano 2022, ovvero di euro 304.007,70, applicando le tabelle di Roma 2019;
▪ a titolo di danno patrimoniale, da lucro cessante, all'importo di euro 357.706,62.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina 2 di 19 -condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio della precedente fase di merito, nonché del giudizio in Cassazione e del presente giudizio di rinvio, quantificati secondo le vigenti disposizioni tariffarie, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari.
PER PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in ottemperanza ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10978/2023 pubblicata in data 24 aprile 2023, così giudicare:
In via di appello incidentale principale: in riforma della sentenza n. 628/2017 resa dal Tribunale di Novara, previa declaratoria ed accertamento di esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare la Per_1
signora in proprio e nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1
alla restituzione integrale del pagamento corrisposto da in esecuzione alla Persona_1 CP_1 sentenza impugnata, ovvero dell'importo pari ad € 83.849,38 versato alla signora e Pt_1 dell'importo pari ad € 86.249,38 versato in favore del minore Persona_1
In via di appello incidentale subordinato:
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non accoglibile la domanda formulata in via di appello incidentale principale, sempre in riforma della sentenza n. 628/2017 resa dal Tribunale di Novara, previa declaratoria ed accertamento della preponderante responsabilità del signor per una Per_1
quota maggiore del 60%, condannare la signora in proprio e nella sua qualità di Parte_1
esercente la potestà genitoriale sul minore alla restituzione parziale di quanto Persona_1 corrisposto da in esecuzione della sentenza di primo grado, ovvero dell'importo pari ad € CP_1
83.849,38 versato alla signora e dell'importo pari ad € 86.249,38 versato in favore del minore Pt_1
in proporzione all'accertanda maggiore quota di responsabilità ravvisata in capo al Persona_1
Per_1
Nel merito: rigettare l'appello principale promosso dalla signora , in proprio e nella sua qualità di Pt_1
esercente la potestà sul minore siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni di Persona_1 cui in narrativa, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 628/2017 del Tribunale di Novara, sia in relazione alla domanda di responsabilità ed alla quantificazione dei danni, sia in relazione alla compensazione delle spese di giudizio.
In ogni caso:
pagina 3 di 19 Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio della precedente fase di merito nonché del giudizio in Cassazione e del presente giudizio di rinvio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
In via istruttoria:
Si chiede, occorrendo e senza inversione:
- disporre integrale rinnovazione (ovvero, solo in subordine), l'integrazione della CTU cinematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il precedente giudizio
Con atto di citazione la sig.ra , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale sul figlio minore ha evocato in giudizio oltre a Persona_1 CP_1 [...]
e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_2 CP_3
causati dal sinistro stradale avvenuto in data 4.4.2011, nel quale era deceduto il marito (e padre di sig. Persona_1 Persona_2
L'attrice, ponendo a fondamento della domanda la relazione tecnica di parte, ha allegato che:
[...]
alla guida del suo motociclo sulla S.S. Oleggio-Novara, mentre era intento ad eseguire Per_2 manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva rimanendo all'interno della sua corsia di marcia, probabilmente non si avvedeva che la corsia opposta era occupata da un autoarticolato, desisteva dal sorpasso, frenava, perdeva il controllo del mezzo andando a urtare contro il parafango destro dell'autoarticolato sulla corsia opposta e decedeva;
le cause dell'incidente stradale e del conseguente decesso erano state la presenza di un'anomalia stradale, rappresentata dalle pessime condizioni del giunto trasversale sulla direttrice di marcia del motociclo, che aveva generato la perdita di controllo della moto e quindi l'esito letale;
nonché la presenza di un veicolo rimasto ignoto che seguiva l'autoarticolato e aveva azzardato un sorpasso;
sussisteva la responsabilità di ex art. 2051 CP_1
c.c. quale custode della strada, e di e quali enti designati Controparte_2 CP_3
per la Regione Piemonte alla gestione dei sinistri cagionati da veicoli rimasti ignoti.
costituendosi, ha chiesto di rigettare la domanda in quanto infondata, rilevando che il CP_1
sinistro era imputabile esclusivamente alla condotta tenuta dallo stesso motociclista, il quale aveva intrapreso una manovra di sorpasso incurante dell'esistente limite di velocità, della doppia striscia continua e della strettoia debitamente segnalata;
e che non vi era prova che le condizioni del manto stradale avessero avuto una qualche rilevanza nella determinazione del sinistro.
costituendosi, ha chiesto di rigettare la domanda nei suoi confronti. Controparte_2
pagina 4 di 19 on si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_3
Il Tribunale di Novara, con sentenza n. 628/2017 pubblicata il 26.9.2017:
-ha rigettato la domanda nei confronti di e di rilevando Controparte_2 CP_3
che non era stata fornita prova della presenza di un veicolo, rimasto ignoto, che viaggiava dietro l'autoarticolato e aveva indotto il sig. ad interrompere il sorpasso, frenare e perdere il Per_1
controllo del motociclo;
-ha ritenuto sussistente la responsabilità di ai sensi dell'art.2051 c.c., evidenziando che il CP_1 luogo dell'incidente presentava elementi di pericolosità (strettoia, asperità del terreno) che comportavano per uno specifico obbligo di sorveglianza e adozione di misure idonee a CP_1
prevenire eventuali sinistri, con conseguente responsabilità nel caso del verificarsi di essi;
che secondo un giudizio di probabilità il sinistro era riconducibile causalmente alla buca sul manto stradale così come ricostruito dal c.t.u. in via definitiva, dopo aver preso atto delle tracce di frenata sulla corsia di marcia del motociclo;
che risultava provata l'esistenza di tracce di frenata riconducibili alla moto del sig. Per_1
-ha ritenuto provato un comportamento imprudente del motociclista, peraltro ammesso da parte attrice, verosimilmente riconducibile ad un eccesso di velocità (mentre non vi era prova di un'invasione della carreggiata opposta); ha quantificato la responsabilità di nella misura del 40%, con cui CP_1
aveva concorso il fatto del motociclista ex art. 1227 c.c.;
-ha rigettato la domanda di risarcimento del danno tanatologico iure hereditatis; ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
ha accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, che ha liquidato secondo le tabelle milanesi in vigore, in
€ 200.000,00 per la moglie e in € 200.000,00 per il figlio, da porsi a carico di nella misura CP_1
di € 80.000,00 per ciascuno dei danneggiati.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda e previo accertamento della responsabilità concorsuale di nella causazione del sinistro e del decesso, ha condannato al CP_1 CP_1
pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 160.000,00, compensando le spese di lite tra parte attrice e ponendo le spese di c.t.u. al 50% a carico di tali parti, e CP_1
condannando parte attrice a rimborsare le spese di lite a favore di CP_2
in proprio e per il figlio minore, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, Parte_1
chiedendone la riforma nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso di nella Persona_2 causazione dell'evento, lo ha quantificato nella misura del 60%, ha ridotto del 60% il danno subito dagli attori iure proprio, ha ritenuto non dimostrato il danno patrimoniale, ha quantificato il danno da perdita del rapporto parentale facendo riferimento all'importo di € 200.000,00 dovendolo in realtà
pagina 5 di 19 quantificarlo in € 500.000,00, non ha riconosciuto il danno iure hereditatis, ha compensato le spese di lite.
costituendosi, ha eccepito l'infondatezza dei motivi formulati dall'appellante e proposto CP_1
appello incidentale, censurando la sentenza di primo grado per avere ritenuto provata la propria responsabilità in ordine alla verificazione del sinistro e per averla quantificata nella misura del 40%; ha chiesto la riforma della sentenza, con restituzione delle somme già corrisposte a controparte.
e non si sono costituite e sono state dichiarate Controparte_2 CP_3
contumaci.
Con sentenza n. 752/2019 pubblicata il 1.5.2019, la Corte d'Appello di Torino ha accolto l'appello incidentale proposto da e, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le CP_1
domande proposte da , in proprio e per con condanna alla restituzione Parte_1 Persona_1
di quanto già ricevuto e compensazione tra le parti delle spese di primo e secondo grado.
La Corte ha rilevato che: non era condivisibile la valutazione del Tribunale sul materiale probatorio in atti;
gravava sulla parte che agiva in giudizio dimostrare che la cosa in custodia aveva causato o concorso a causare il sinistro, e la prova che il moto aberrante intrapreso dal veicolo condotto da
[...]
era stato causato dalla buca presente sulla sede stradale non era stata fornita, né in termini di Per_2
certezza né in termini di elevata probabilità; la teste aveva dichiarato di avere visto che il Tes_1 motociclo condotto dal sig. nell'intraprendere la manovra di sorpasso superava la linea di Per_1 mezzeria, invadeva l'opposta corsia di marcia e nel terminare la manovra di sorpasso frenava perdendo il controllo del veicolo;
il superamento della linea di mezzeria da parte del motoveicolo in occasione dell'intrapresa manovra di sorpasso, era considerato più plausibile dallo stesso c.t.u.; l'eventualità che il sig. potesse avere intrapreso la manovra di sorpasso restando nella sua corsia di marcia, che Per_1
la traccia di frenata riportata nelle foto fosse stata lasciata dalla sua moto, che la ruota anteriore fosse transitata sulla buca di modeste dimensioni raffigurata nelle foto, che per effetto delle asperità del terreno fosse stata la ruota anteriore e non quella posteriore ad innestare il moto aberrante poi intrapreso dal mezzo, era descritta dallo stesso c.t.u. in termini di possibilità e/o di ragionevole probabilità; si trattava peraltro di eventualità che rimaneva nell'alveo delle ipotesi plausibili, ma pur sempre nell'ambito delle ipotesi, in quanto non era possibile valutare in termini quantitativi l'influenza di dette asperità nel verificarsi dell'evento; non poteva quindi ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra la cosa in custodia di ed il sinistro dedotto in giudizio, né in termini di certezza CP_1
né in termini di elevata probabilità, essendo per contro più probabile che fosse stata la condotta di guida di a cagionare il sinistro. Persona_2
pagina 6 di 19 , in proprio e per il figlio minore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la Parte_1
sentenza della Corte d'Appello. ha resistito depositando controricorso. CP_1
e on si sono costituite. Controparte_2 CP_3
La sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10978/2023 pubblicata il 26.4.2023, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese;
ha in particolare rilevato che:
-con il primo motivo parte ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2051, 2697, 1227 c.c., perché la Corte d'Appello, ritenendo non provato che la cosa (le condizioni del manto stradale) avesse concorso a causare il danno perché questo non era né certo né altamente probabile, ha violato il criterio secondo cui il nesso di causa doveva ritenersi accertato quando la tesi a suo favore era più probabile di quella contraria, pretendendo non una probabilità superiore alla tesi contraria, ma la certezza o l'elevata probabilità;
-con il secondo motivo parte ricorrente ha denunciato violazione degli 2727 e ss. c.c. perché la Corte
d'Appello ha posto a base della presunzione secondo la quale la cosa non aveva inciso causalmente sul danno, non elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ma elementi che erano di mero sospetto o assolutamente dubbi, come la velocità tenuta dalla vittima;
-i due motivi di impugnazione, da valutarsi insieme, sono fondati: la regola del “più probabile che no”, secondo cui il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa dell'altro), è specificata < caso di concorso di cause, che è ciò che si tratta di accertare qui, ossia nel caso in cui si tratta di verificare se la cosa ha contribuito causalmente all'evento insieme ad altre concause>>, nel modo seguente: < devono applicare i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili… poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente>>;
-la probabilità riguarda il grado dell'inferenza ma non la rilevanza degli inizi, che devono essere non già probabili, ma gravi, precisi e concordanti;
con la conseguenza che <
pagina 7 di 19 a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti>>;
-< bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità>>;
-< dal concorso di colpa del danneggiato, ha violato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il custode deve fornire la prova del ruolo causale della condotta del danneggiato, che deve essere tale da incidere sul nesso di causalità escludendolo… Invece, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta…che viene data per provata l'incidenza causale della condotta del danneggiato sulla base di una valutazione meramente ipotetica ricavata dalla CTU e non nei termini dell'efficienza causale richiesta per potersi considerare fatto liberatorio>>.
Il presente giudizio di rinvio.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato il 14.7.2023, , in proprio e per il figlio Parte_1
minore, ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte d'Appello, richiamato i propri precedenti atti e domande e chiesto, alla luce del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, la riforma della sentenza del Tribunale in accoglimento dei motivi di appello, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi, ha richiamato i precedenti atti e domande e ha chiesto di riformare la CP_1
sentenza del Tribunale in accoglimento dei motivi di appello incidentale, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
e non si sono costituite e sono state dichiarate Controparte_2 CP_3
contumaci.
La decisione
Questa Corte, quale giudice del rinvio, deve applicare i principi di diritto enunciati dalla Cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. e accertare l'esistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. di e CP_1
del concorso di responsabilità del sig. Persona_2
Occorre dunque svolgere tale accertamento, oggetto del primo motivo di appello principale della parte e dell'appello incidentale di tenendo conto che: Controparte_4 CP_1
pagina 8 di 19 -il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti;
-non serve né la certezza, né una elevata probabilità, bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità (erroneamente pertanto la Corte d'Appello ha ritenuto non provato il rapporto causale tra la cosa - le condizioni del manto stradale - e il danno perché sulla base degli elementi emersi non era né certo né altamente probabile che la cosa avesse contribuito al danno);
-nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello viene erroneamente ritenuto provato il fatto liberatorio (della responsabilità del custode) costituito dal concorso del fatto colposo del danneggiato, sulla base di una valutazione meramente ipotetica ricavata dalla c.t.u. e non nei termini dell'efficienza causale richiesta per potersi considerare fatto liberatorio (che incide sul nesso di causalità, escludendolo).
Deve essere fin d'ora chiarito che tale ultimo punto della pronuncia della Cassazione concerne la valutazione del fatto colposo del danneggiato quale fatto liberatorio della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ovvero quale fatto che incide sul nesso di causalità tra cosa in custodia e danno, escludendolo.
E' infondata l'allegazione di parte secondo cui la Cassazione ha escluso la Controparte_4
ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti confortanti la presunzione di una condotta colposa concorsuale del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., non essendo stato oggetto di pronuncia della
Cassazione, perché non oggetto di pronuncia della Corte d'Appello (che ha escluso la responsabilità del custode), la valutazione del fatto colposo del danneggiato quale concausa che riduce la responsabilità del custode ex art. 1227 c.c..
Si premette che sono pacifiche le seguenti circostanze:
-il sinistro stradale nel quale è deceduto il sig. è avvenuto sulla S.S. 32 (km 14+300), di cui Per_1
è ente gestore e custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.; CP_1
-in data 4.4.2011 poco prima delle ore 8, a bordo del suo motociclo Aprilia RSV 1000, Persona_2
mentre era intento ad eseguire una manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, si avvedeva che nella corsia opposta sopraggiungeva un autoarticolato, perdeva il controllo del mezzo e andava ad urtare contro il parafango lato destro dell'autoarticolato sulla corsia opposta, contro il guard-rail e cadeva a terra;
l'urto innescava l'incendio del motociclo;
pagina 9 di 19 -la strada, con unica corsia per ciascuna direzione di marcia, in quel punto (rettilineo e pianeggiante) presentava una strettoia segnalata e la doppia linea continua di mezzeria;
-la strada presentava un ammaloramento/cavità per parziale disgregazione del manto, sulla semicarreggiata nel senso di marcia percorso dal motociclo.
In considerazione degli elementi acquisiti e delle prospettazioni delle parti, le due ipotesi alternative da confrontare tra loro, per accertare l'esistenza o meno del nesso di causa tra la cosa (l'ammaloramento della strada) e l'evento, al fine di ritenere quale sia più probabile dell'altra, sono le seguenti:
1)- il conducente della moto stava per eseguire il sorpasso rimanendo nella sua corsia di marcia e, avvedendosi dell'avvicinarsi dell'autoarticolato nell'altra corsia, ha desistito, ha frenato in prossimità della cavità/ammaloramento presente nella sua corsia di marcia, a causa di tale cavità ha perso il controllo del suo mezzo, che con moto aberrante ha invaso l'opposta corsia di marcia urtando contro la parte destra dell'autoarticolato;
2)- il conducente della moto per eseguire il sorpasso si era spostato nella corsia destinata al senso opposto di marcia (senza interferire con la cavità sul manto stradale) e, avvedendosi dell'avvicinarsi dell'autoarticolato, ha perso il controllo del suo mezzo urtando contro la parte destra dell'autoarticolato.
Questa Corte ritiene più probabile la prima ipotesi (prospettata dalla parte e Controparte_4
contestata da , a sostegno della quale sono stati forniti i seguenti elementi, che CP_1
costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti.
Sulla semicarreggiata di marcia della moto sono state rinvenute, nell'immediatezza del sinistro, tracce di frenata che si interrompono in corrispondenza dell'ammaloramento della strada;
tali tracce (pur non menzionate nel verbale dei Carabinieri) sono documentate fotograficamente dalla relazione del consulente di parte che oltre ad allegare fotografie scattate il giorno seguente al Controparte_4
sinistro, ha anche inserito fotografie scattate dai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti (relazione peritale pagg. 19-20) e nella fotografia di pag. 20 è evidenziata con una freccia la traccia di frenata.
L'esistenza e la riferibilità delle tracce di frenata al motociclo del sig. si può desumere dalle Per_1
dichiarazioni del teste , Maresciallo dei Carabinieri intervenuto nell'immediatezza, Testimone_2 secondo cui “Per quanto mi risulta vi erano tracce di frenata sulla sede stradale riferibili al motociclo e ciò confermo sul presupposto anche che furono scattate diverse fotografie che non rinvengo qui allegate”; e dalle dichiarazioni del teste , autista dell'autoarticolato contro il quale Testimone_3 ha urtato la moto, secondo cui “ho constatato, insieme ai Carabinieri di Novara, per primi sopraggiunti, la traccia di frenata che terminava in una deformazione della strada, dell'asfalto; dovrebbero esserci comunque delle fotografie”, rilevando che il teste, seppure non attribuisce espressamente le tracce al pagina 10 di 19 motociclo, aveva appena assistito al sinistro e nel constatare l'esistenza di tracce di frenata le ha evidentemente ritenute compatibili con la dinamica che si era svolta davanti ai suoi occhi.
Il c.t.u. nelle conclusioni finali, dopo aver preso atto delle tracce di frenata e tenuto conto del tipo di pneumatici della moto del sig. ha ritenuto possibile che si sia verificata una estrema manovra Per_1 di violento rallentamento vista l'impossibilità del sorpasso e che la ruota anteriore abbia subito, per effetto delle asperità del terreno e nella fase di frenata, un effetto di squilibrio instaurando il moto aberrante, specificando che “Tali circostanze, pur entrando nel campo delle ipotesi, non possono essere trascurate in quanto ragionevolmente probabili”.
Il c.t.u. ha altresì ritenuto possibile che le dimensioni della strada consentissero un sorpasso, da parte del motociclista, di un'autovettura restando all'interno della striscia continua.
L'autista dell'autoarticolato sig. , sentito a sommarie informazioni nell'immediatezza dei Tes_3 fatti, ha dichiarato “Mentre mi trovavo alla guida vedevo un motociclista che era intento ad effettuare un soprasso ad un veicolo di colore scuro…che lo precedeva. Il motociclista non effettuava il sorpasso e nel frenare perdeva il controllo della moto. Una volta perso il controllo della moto, veniva proiettato dall'altro lato della corsia, occupata da me che viaggiavo in senso contrario. Dalla perdita del controllo della moto l'autista invadeva la mia corsia e andava ad urtare il lato destro della cabina di guida”; il sig.
non afferma espressamente che la moto era rimasta nella sua corsia di marcia, ma non dice Tes_3 neppure il contrario e anzi riferisce l'invasione della propria corsia solo come successiva alla frenata e alla perdita di controllo della moto;
e, sentito come teste nel giudizio di primo grado, ha riferito “stavo percorrendo la stessa strada statale in senso contrario ed ho visto sopraggiungere la motocicletta;
il conducente della motocicletta ha perso il controllo del mezzo ed è venuto ad impattare nella mia corsia” e “ricordo questa frenata energica e posso dire, anzi presumo, che il motociclista stesse occupando ancora la sua carreggiata;
dopo questa frenata energica perse appunto il controllo del mezzo”.
A sostegno della seconda ipotesi sono invece stati forniti gli elementi illustrati e valutati dalla Corte
d'Appello (come sopra descritti) con la sentenza che è stata annullata dalla Cassazione, la quale ha statuito che nella motivazione è stato erroneamente ritenuto provato il fatto liberatorio costituito dal concorso del fatto colposo del danneggiato, sulla base di una valutazione meramente ipotetica ricavata dalla c.t.u. e non nei termini dell'efficienza causale richiesta per potersi considerare fatto liberatorio.
In sede di appello incidentale, deduce che il rapporto di incidente redatto dai Carabinieri CP_1
è da considerarsi coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. quanto all'accertamento implicito dell'assenza di tracce di frenata riferibili alla moto del sig. sul luogo del sinistro;
e in Per_1
subordine che comunque gli elementi acquisiti non sono idonei a ritenere provata la presenza di tracce pagina 11 di 19 di frenata, la loro riconducibilità alla moto del sig. il nesso causale tra l'ammaloramento della Per_1 strada e l'evento, evidenziando: l'assenza di accertamento che la traccia gommosa fosse “fresca”,
l'inidoneità probatoria delle fotografie contenute nella relazione del c.t.p., il contrasto tra le dichiarazioni rese dal sig. quale teste rispetto a quelle rese in sede di s.i.t., l'incapacità a Tes_3
testimoniare del sig. , le dichiarazioni attendibili della teste le dichiarazioni del Tes_3 Tes_1
Carabiniere l'inattendibilità e contraddittorietà della c.t.u. che ha ribaltato le conclusioni dopo Tes_4
l'esame delle osservazioni del c.t.p. di controparte, i rilievi svolti dal c.t.u. in sede di bozza di relazione.
In ordine alla deduzione ex art. 2700 c.c., se ne rileva l'infondatezza, in quanto il rapporto dei
Carabinieri non accerta l'assenza di tracce di frenata, ma semplicemente non ne menziona la presenza o l'assenza. L'omessa descrizione di fatti nel rapporto non è di ostacolo all'utilizzo di altre fonti di prova ai fini dell'accertamento di quelle circostanze che non sono state espressamente annotate nel rapporto
(cfr. Cass. civ. 25811/2013 secondo cui “il disposto dell'art. 2700 cod. civ. … non preclude l'indagine su circostanze o fatti che nel medesimo atto non risultino né positivamente né negativamente acquisiti”).
L'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. del teste , proposta da nel giudizio di Tes_3 CP_1
primo grado con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., non è stata espressamente riproposta immediatamente dopo l'audizione del teste (Cass. civ. 18036/2014), né in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi pertanto considerare rinunciata (Cass. civ. S.U. 21670/2013).
La c.t.u. svolta in primo grado non è contraddittoria o nulla, in quanto in sede di bozza di relazione non ha preso in considerazione le tracce di frenata (che non risultavano dal rapporto dei carabinieri), mentre le conclusioni definitive sono state svolte, dopo avere esaminato le osservazioni dei c.t.p., tenendo conto di tali tracce;
è stata peraltro poi disposta e svolta integrazione;
né sussistono i presupposti per la rinnovazione della c.t.u..
Le dichiarazioni del teste appaiono irrilevanti;
lo stesso ha riferito di non ricordare Tes_5 Tes_4
se fossero state rinvenute tracce di frenata del motociclo, limitandosi a richiamare il rapporto che aveva firmato, dovendo essere letta in tal senso l'affermazione “Se ciò è avvenuto risulta dal rapporto al quale comunque posso sicuramente riportarmi”, non potendo invece l'affermazione costituire prova dell'assenza di tracce di frenata.
Quanto agli ulteriori elementi, già presi in considerazione dalla Corte d'Appello nella sentenza cassata, si ribadisce quanto sopra osservato, ritenendo la prima ipotesi più probabile della seconda (probabilità prevalente).
Viene quindi dichiarata e accertata la responsabilità di ex art. 2051 c.c., con rigetto CP_1 dell'appello incidentale in ordine all'esclusione di responsabilità.
pagina 12 di 19 Si ravvisa il concorso del fatto colposo del sig. che riduce la responsabilità di ai Per_1 CP_1 sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., nella misura che viene determinata nel 50%.
L'argomento è oggetto tanto di appello principale della parte che chiede di non Controparte_4
riconoscere il concorso del fatto colposo della vittima e comunque di riconoscerlo in misura inferiore al
60% accertato dal Tribunale, e di appello incidentale di che chiede di accertarlo per una CP_1
quota maggiore del 60%.
Il motociclista ha intrapreso una manovra di sorpasso non in condizioni di sicurezza (pur rimanendo nella sua corsia di marcia), poiché:
-la strada presentava una strettoia debitamente segnalata e con striscia doppia continua di mezzeria;
-stava sopraggiungendo un autoarticolato nell'opposta corsia di marcia che non gli consentiva adeguato spazio di manovra.
Ha quindi desistito dal sorpasso frenando bruscamente, impattando sull'ammaloramento del manto stradale che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.
Tale condotta integra un fatto colposo, in violazione dell'ordinanza prudenza richiesta al conducente del motociclo e dell'art. 148 C.d.S. lett. d) secondo cui chi esegue la manovra di sorpasso deve verificare che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria.
Il fatto colposo del sig. ha concorso a causare il sinistro e il suo conseguente decesso, perché Per_1
se non avesse tentato una manovra di sorpasso non in condizione di sicurezza, non avrebbe dovuto desistere frenando bruscamente e non avrebbe perso il controllo del mezzo impattando con le asperità del terreno.
Tenuto conto di quanto complessivamente emerso, si reputa congruo riconoscere una responsabilità del motocilista nella causazione del sinistro nella misura del 50% e una responsabilità di nella CP_1
misura del 50%.
In ordine alla liquidazione dei danni, con il secondo motivo di appello la parte ha Controparte_4
chiesto di riformare la sentenza di primo grado: (i) per avere quantificato i danni risarcibili iure proprio nella misura ridotta del 40% di quelli accertati, anziché nella misura integrale tenendo conto che moglie e figlio sono da considerarsi terzi rispetto al sinistro e come tali insensibili al concorso di colpa del congiunto;
(ii) per non avere riconosciuto il danno patrimoniale, considerato che il sig. Per_1 svolgeva l'attività di Sergente dell'Aeronautica militare, era noto lo stipendio dei militari, nel caso di pagina 13 di 19 specie pari nell'ultimo cedolino a € 1.381,33 netti, il danno doveva considerarsi provato perché era certo che la vittima aveva una capacità lavorativa e si doveva presumere che avrebbe continuato a lavorare almeno fino all'età pensionabile, destinando i propri redditi alla soddisfazione delle esigenze dei familiari conviventi;
(iii) per non avere riconosciuto diritti risarcitori iure hereditatis, avendo la moglie e il figlio, nella propria qualità di eredi, diritto al risarcimento dei danni per la perdita della vita e/o per la lesione al diritto alla salute;
(iv) per non avere liquidato integralmente il danno non patrimoniale, dovendo ora applicarsi il nuovo sistema tabellare “a punti” nel frattempo emanato, tenendo conto delle tabelle di Milano 2022 con conseguente diritto ad ottenere l'importo di €
363.420,00 per la sig.ra e di € 376.880,00 per il figlio (o in alternativa, tenendo conto delle Pt_1
tabelle di Roma 2019, di € 313.814,40 e di € 304.007,70). ha rilevato l'infondatezza del motivo di appello sotto i primi tre profili e ha contestato CP_1
l'adeguatezza dei conteggi eseguiti per liquidare il danno non patrimoniale secondo il sistema delle tabelle a punti.
Il profilo (i) è infondato.
Si richiama la statuizione di Cass. civ. 34625/2023, che conferma < secondo cui il risarcimento del danno patito “iure proprio” dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima dell'illecito (…si vedano Cass. Sez. 3, sent. 26 maggio 2014, n. 11698, Rv. 631111-01; Cass.
Sez. 3, sent. 23 ottobre 2014, n. 22514, Rv. 633071-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2014, n. 23426,
Rv. 633334-01). Si tratta, peraltro, di un indirizzo che trova fondamento nell'art. 1227 c.c., comma 1, sebbene il richiamo a tale norma - come puntualizzato da questa Corte, con arresto al quale si intende dare, qui, ulteriore continuità - debba essere inteso “non in termini sussuntivi, posto che il congiunto del danneggiato che agisce iure proprio non è equiparabile al creditore che ha concorso a cagionare il danno, con il proprio fatto colposo (il fatto colposo è del danneggiato, non del congiunto)”, sicché ciò
“che trova applicazione è il principio di causalità, di cui l'art. 1227, rappresenta il corollario, in base al quale al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 2017, n. 4208, Rv.
643137-01)>>.
Anche il profilo (ii) è infondato.
Come correttamente rilevato nella sentenza del Tribunale, deve essere fornito quantomeno un principio di prova del danno patrimoniale, anche se la sua valutazione può poi essere effettuata dal giudice avvalendosi di presunzioni, ma nel caso di specie manca qualunque elemento da cui evincere la pagina 14 di 19 capacità reddituale della vittima, il suo contributo al mantenimento della famiglia e finanche il valore del mezzo andato distrutto.
Infatti con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, parte attrice si è limitata a chiedere genericamente il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali indicati in un importo complessivo e a dedurre che il deceduto svolgeva attività di Sergente dell'Aeronautica Militare;
nulla ha aggiunto nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nulla ha prodotto sul punto.
Vi è quindi un totale difetto di allegazione, oltre che di prova, cui non può supplire la richiesta di generica c.t.u. per la determinazione del danno.
L'importo dello stipendio percepito è stato indicato per la prima volta in appello, quindi tardivamente e peraltro senza alcun sostegno documentale;
risulta quindi tardiva ogni allegazione svolta nel ricorso in riassunzione.
E' infondato altresì il profilo (iii).
Si richiamano sul punto le statuizioni:
-di Cass. civ. S.U. 15350/2015, secondo cui “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità 'iure hereditatis' di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”;
-di Cass. civ. 7923/2024 secondo cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”.
Nel caso di specie non è emerso, neppure in via presuntiva, che fosse consapevole Persona_2 dell'approssimarsi della propria fine e abbia conseguentemente sofferto per tale ragione, né che tra le pagina 15 di 19 lesioni e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo. Al contrario, la c.t.u. rileva che nell'urto il sig. è deceduto nell'immediatezza; parimenti il rapporto dei Carabinieri dà atto che Per_1
la moto con l'urto ha preso immediatamente fuoco e che l'incendio ha interessato anche il motociclista che si trovava già esanime a terra.
Quanto al profilo (iv), ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in pendenza di causa sono state emanate le tabelle “a punti”, in virtù di quanto disposto da Cass. civ. 10579/2021.
Il criterio equitativo che viene utilizzato da questa Corte è quello riportato nelle tabelle milanesi del
2022, precisando che tali tabelle non sono norme sopravvenute ma semplici parametri equitativi che, in quanto tali, sono immediatamente utilizzabili dal giudice.
Per la liquidazione a favore della sig.ra si applicano i seguenti punti: A. 24 punti (età Parte_1
della vittima primaria 29 anni); B. 24 punti (età della vittima secondaria 29 anni); C. 16 punti (i coniugi convivevano); D. 14 punti (presenza del figlio); E. 30 punti (la particolare qualità e intensità della relazione affettiva si presume in quanto si trattava di una giovane coppia di coniugi che aveva concepito un figlio, non ancora nato al momento del sinistro); per un totale di 108 punti, da moltiplicare per l'importo di € 3.365,00, pari a complessivi € 363.420,00; da limitare al tetto massimo di € 336.500,00 (non ricorrendo circostanze eccezionali per non rispettare tale limite).
La somma deve essere ridotta del 50%, pari a € 168.250,00; va devalutata al 4.4.2011, ottenendo l'importo di € 133.850,44; detto importo viene rivalutato secondo gli indici Istat, con gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, dal 4.4.2011 alla data della presente sentenza, ottenendo l'importo di € 195.554,34.
Per la liquidazione a favore di figlio concepito e non ancora nato all'epoca del sinistro, Persona_1
si applicano in via analogica, tenendo conto del danno rappresentato dalla perdita di un legame con il padre pur non ancora conosciuto, i seguenti punti: A. 24 punti (età della vittima primaria 29 anni); B.
28 punti (età della vittima secondaria da 0 a 10 anni); C. 0 punti (non vi era convivenza, non essendo il figlio ancora nato); D. 14 punti (presenza della madre); E. 0 punti (non vi era una qualità e intensità del rapporto affettivo da valutare, non essendo il figlio ancora nato); per totali 66 punti, da moltiplicare per l'importo di € 3.365,00, pari a complessivi € 222.090,00.
Tale somma deve essere ridotta del 50%, in € 111.045,00; va devalutata al 4.4.2011 ottenendo l'importo di € 88.341,29; detto importo viene rivalutato secondo gli indici Istat, con gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, dal 4.4.2011 alla data della presente sentenza, ottenendo l'importo di € 129.065,88.
pagina 16 di 19 Pertanto viene dichiarata tenuta e condannata a pagare, a titolo di risarcimento danni, a CP_1 favore di la somma di € 195.554,34 e a favore di la somma di Parte_1 Persona_1
€ 129.065,88, con gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Le spese di lite
Visto l'esito complessivo della causa, le spese processuali vengono poste a carico di e a CP_1
favore della parte nella misura del 50%, con compensazione della residua quota del Controparte_4
50% tra le parti.
I compensi vengono liquidati ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa secondo il decisum (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività effettivamente svolta (con esclusione della fase istruttoria, non svolta, salvo che nel giudizio di primo grado) nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi:
-per il giudizio di primo grado € 3.544,00 per fase di studio, € 2.338,00 per fase introduttiva, €
10.411,00 per fase istruttoria, € 6.164,00 per fase decisionale, pari a totali € 22.457,00 per compensi;
la quota del 50% a carico di è pertanto di € 11.228,50, oltre al 15% rimborso forfettario CP_1
spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio d'appello € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisionale, per totali € 14.239,00 per compensi;
la quota del 50% a carico di è CP_1 pertanto di € 7.119,50, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA
e IVA se dovuta;
-per il giudizio di cassazione € 4.961,00 per fase di studio, € 3.260,00 per fase introduttiva, € 2.552,00 per fase decisionale, per totali € 10.773,00 per compensi;
la quota del 50% a carico di è CP_1 pertanto di € 5.386,50, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA
e IVA se dovuta;
-per il presente giudizio di rinvio € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, €
7.298,00 per fase decisionale, per totali € 14.239,00 per compensi;
la quota del 50% a carico di
[...]
è pertanto di € 7.119,50, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e CP_1
marca, CPA e IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati Fernando Greco e Marianna Depasquale.
Le spese della c.t.u., come liquidate dal Tribunale di Novara, vengono poste nella misura dei 2/3 a carico di e nella misura di 1/3 a carico di parte CP_1 Controparte_4
pagina 17 di 19 La sentenza del Tribunale di Novara è passata in giudicato con riferimento al rigetto della domanda proposta dalla parte nei confronti di e di Controparte_4 Controparte_2 CP_3
e alla condanna alle spese a favore di
[...] Controparte_2
Non si provvede sulle spese di per i successivi gradi di giudizio, in Controparte_2
assenza di costituzione;
né si provvede con riferimento a non costituita. CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione, a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione con rinvio n. 10978/2023 pubblicata il 26.4.2023, proposto da , in proprio e Parte_1
quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
-accerta e dichiara la responsabilità di nella causazione del sinistro oggetto di causa e del CP_1
decesso di nonché la responsabilità concorrente nella misura del 50% del fatto colposo Persona_2
di ex art. 1227 comma 1 c.p.c., e conseguentemente, Persona_2
-dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante, a corrispondere, a titolo CP_1 di risarcimento danni per i motivi esposti, a favore di la somma di € 195.554,34 con gli Parte_1
interessi legali dalla presente sentenza al saldo, e a favore di quale esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio la somma di € 129.065,88 con gli interessi legali Persona_1
dalla presente sentenza al saldo;
-dà atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 628/2017 del Tribunale di Novara, pubblicata il
26.9.2017, in ordine al rigetto della domanda proposta da , in proprio e quale esercente Parte_1
la responsabilità genitoriale sul figlio nei confronti di e Persona_1 Controparte_2
di e alla condanna alle spese a favore di CP_3 Controparte_2
Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio tra la parte e nella misura Controparte_4 CP_1
del 50% e condanna in persona del legale rappresentante, a pagare alla parte CP_1
a titolo di rimborso della restante quota del 50% delle spese processuali, le seguenti Controparte_4
somme:
-per il giudizio di primo grado € 11.228,50 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il giudizio d'appello € 7.119,50 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
pagina 18 di 19 -per il giudizio di cassazione € 5.386,50 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
-per il presente giudizio di rinvio € 7.119,50 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, metà contributo unificato e marca, CPA e IVA se dovuta;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati Fernando Greco e Marianna Depasquale;
pone definitivamente le spese della c.t.u., come liquidate dal Tribunale di Novara con separato provvedimento, nella misura dei 2/3 a carico di e nella misura di 1/3 a carico di parte CP_1
Controparte_4
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 31.1.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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