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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/07/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 4364/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 degli avv.ti Antonio Pio Pinto e Antonio Amendola, giusta mandato in atti,
-opponente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
-opposta contumace-
e in persona dell'Amministratore e legale rappresentante sig. Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Savino Piccolo e Avv. Francesco Trapani, come CP_3 da mandato in atti
-terza interventrice volontaria-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18 giugno 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Benchè le parti non abbiano dato concordemente atto della cessazione della materia del contendere mediante contemporaneo e conforme mutamento delle conclusioni definitive, va, in ogni caso, dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse dell'istante ad ottenere una pronuncia
1 giudiziale sulla proposta opposizione. E' noto infatti che “in mancanza di accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato
e, quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza,
e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass. 2010/n. 16150; conf. Cass. 1996/n. 5333 in Foro it. 1997, I, 3619).
Nel caso di specie, è un dato pacifico che il precetto opposto è divenuto inefficace per inutile decorso del termine previsto dall'art. 481 c.p.c., avendo l'opposta espressamente dichiarato, mediante comunicazione pec acquisita agli atti del giudizio, di aver ritenuto di non procedere ad esecuzione forzata, in ragione dell'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del precetto di rilascio.
Tale circostanza sopravvenuta ha evidentemente determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia di una sentenza sull'opposizione a precetto, se non con riferimento all'unico aspetto relativo alla regolamentazione delle spese processuali da definirsi, com'è noto, secondo il cd. principio della soccombenza virtuale e cioè sulla base della sommaria valutazione delle probabilità di accoglimento della pretesa attorea, valutazione che conduce nello specifico a ritenere che l'opposizione fosse in gran parte fondata.
In particolare, non vi dubbio di sorta sulla sussumibilità del primo motivo opposizione spiegato dalla società nel paradigma normativo dell'art. 617 c.p.c. Parte_1
Come noto, infatti, mediante l'opposizione agli atti esecutivi possono essere denunciati vizi formali degli atti dell'esecuzione forzata nonché concernenti gli atti preliminari alla stessa.
In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 617 c.p.c. possono essere fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi, in primo luogo, i vizi concernenti la regolarità formale del titolo e del precetto, ivi inclusi quelli attinenti alla notificazione del titolo esecutivo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1096 secondo cui “Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”).
Tanto precisato, va poi scrutinata la tempestività e quindi l'ammissibilità dell'opposizione: risulta per tabulas e non è contestato che il precetto è stato notificato alla in data 3 Parte_1 dicembre 2024, mentre l'atto di citazione da cui origina il presente giudizio è stato notificato a
2 mezzo pec il successivo 20 dicembre 2024, ossia entro il termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Acclarata l'ammissibilità del primo motivo di opposizione, nel merito lo stesso risulta fondato.
Dalla documentazione ritualmente acquisita agli atti ed utilizzabile, emerge che l'azione preannunciata con il precetto qui opposto si fonda su un titolo esecutivo giudiziale, ossia l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa in data 9.04.2018 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile r.g.n.38867/2017, che tuttavia al momento della notifica del precetto era venuto meno per effetto della sentenza resa all'esito del giudizio di appello promosso (sentenza n. 7116/2024 del
12 novembre 2024 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma).
Invero, costituisce ius recptum quello secondo cui “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (cfr.
Sez. 3 - , Sentenza n. 29021 del 13/11/2018 (Rv. 651659 - 01).
Risulta altresì per tabulas l'omessa notifica del titolo esecutivo “sostitutivo” che, senza ombra di dubbio, si riverbera sull'atto di precetto, rendendolo nullo e tale nullità, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma
3, anche laddove vengano dedotte questioni di merito (integranti cioè motivi di opposizione all'esecuzione: Cass. VI, n. 23894/2012; nel senso che la declaratoria di nullità del precetto si propaga in tale ipotesi su tutti gli altri atti successivi dell'esecuzione Trib. Bari, 27 febbraio 2014,
n. 1059). Ancor più di recente, si è ribadito che “Non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo. Ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma 1, c.p.c., sia quando. unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, n.11104).
Risultano assorbiti gli ulteriori motivi.
*****
In definitiva, la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Si procede alla liquidazione, d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo, secondo i seguenti criteri:
3 Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, scaglione fino a €
52.00,00, stante il valore indeterminato della controversia, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, nulla per la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte convenuta alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come legge.
Così deciso in Trani, il 2 luglio 2025
La Giudice
Diletta Calò
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 4364/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 degli avv.ti Antonio Pio Pinto e Antonio Amendola, giusta mandato in atti,
-opponente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
-opposta contumace-
e in persona dell'Amministratore e legale rappresentante sig. Controparte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Savino Piccolo e Avv. Francesco Trapani, come CP_3 da mandato in atti
-terza interventrice volontaria-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18 giugno 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Benchè le parti non abbiano dato concordemente atto della cessazione della materia del contendere mediante contemporaneo e conforme mutamento delle conclusioni definitive, va, in ogni caso, dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse dell'istante ad ottenere una pronuncia
1 giudiziale sulla proposta opposizione. E' noto infatti che “in mancanza di accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato
e, quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza,
e statuisce sulle spese secondo le regole generali” (Cass. 2010/n. 16150; conf. Cass. 1996/n. 5333 in Foro it. 1997, I, 3619).
Nel caso di specie, è un dato pacifico che il precetto opposto è divenuto inefficace per inutile decorso del termine previsto dall'art. 481 c.p.c., avendo l'opposta espressamente dichiarato, mediante comunicazione pec acquisita agli atti del giudizio, di aver ritenuto di non procedere ad esecuzione forzata, in ragione dell'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del precetto di rilascio.
Tale circostanza sopravvenuta ha evidentemente determinato il venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia di una sentenza sull'opposizione a precetto, se non con riferimento all'unico aspetto relativo alla regolamentazione delle spese processuali da definirsi, com'è noto, secondo il cd. principio della soccombenza virtuale e cioè sulla base della sommaria valutazione delle probabilità di accoglimento della pretesa attorea, valutazione che conduce nello specifico a ritenere che l'opposizione fosse in gran parte fondata.
In particolare, non vi dubbio di sorta sulla sussumibilità del primo motivo opposizione spiegato dalla società nel paradigma normativo dell'art. 617 c.p.c. Parte_1
Come noto, infatti, mediante l'opposizione agli atti esecutivi possono essere denunciati vizi formali degli atti dell'esecuzione forzata nonché concernenti gli atti preliminari alla stessa.
In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 617 c.p.c. possono essere fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi, in primo luogo, i vizi concernenti la regolarità formale del titolo e del precetto, ivi inclusi quelli attinenti alla notificazione del titolo esecutivo (cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1096 secondo cui “Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”).
Tanto precisato, va poi scrutinata la tempestività e quindi l'ammissibilità dell'opposizione: risulta per tabulas e non è contestato che il precetto è stato notificato alla in data 3 Parte_1 dicembre 2024, mentre l'atto di citazione da cui origina il presente giudizio è stato notificato a
2 mezzo pec il successivo 20 dicembre 2024, ossia entro il termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
Acclarata l'ammissibilità del primo motivo di opposizione, nel merito lo stesso risulta fondato.
Dalla documentazione ritualmente acquisita agli atti ed utilizzabile, emerge che l'azione preannunciata con il precetto qui opposto si fonda su un titolo esecutivo giudiziale, ossia l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa in data 9.04.2018 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile r.g.n.38867/2017, che tuttavia al momento della notifica del precetto era venuto meno per effetto della sentenza resa all'esito del giudizio di appello promosso (sentenza n. 7116/2024 del
12 novembre 2024 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma).
Invero, costituisce ius recptum quello secondo cui “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione;
nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (cfr.
Sez. 3 - , Sentenza n. 29021 del 13/11/2018 (Rv. 651659 - 01).
Risulta altresì per tabulas l'omessa notifica del titolo esecutivo “sostitutivo” che, senza ombra di dubbio, si riverbera sull'atto di precetto, rendendolo nullo e tale nullità, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma
3, anche laddove vengano dedotte questioni di merito (integranti cioè motivi di opposizione all'esecuzione: Cass. VI, n. 23894/2012; nel senso che la declaratoria di nullità del precetto si propaga in tale ipotesi su tutti gli altri atti successivi dell'esecuzione Trib. Bari, 27 febbraio 2014,
n. 1059). Ancor più di recente, si è ribadito che “Non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo. Ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma 1, c.p.c., sia quando. unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cassazione civile sez. III, 27/04/2023, n.11104).
Risultano assorbiti gli ulteriori motivi.
*****
In definitiva, la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. Si procede alla liquidazione, d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo, secondo i seguenti criteri:
3 Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, scaglione fino a €
52.00,00, stante il valore indeterminato della controversia, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, nulla per la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte convenuta alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 giudizio, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come legge.
Così deciso in Trani, il 2 luglio 2025
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