Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 22/08/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01449/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2025, proposto da
EN YU ST, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 624/2024 del Tribunale di Venezia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che con il ricorso in esame il ricorrente, difensore della signora SA RD nel giudizio RG. 1319/2024 avanti al Tribunale di Venezia, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 624/2024 del 23-10-2024 nella parte in cui detto Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (in seguito, il Ministero) “ alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.200 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario”;
- che il Ministero ha depositato in giudizio una relazione sui fatti di causa, rilevando l’inammissibilità e l’infondatezza delle pretese di parte ricorrente per difetto di interesse per intervenuto pagamento e per abusivo frazionamento del credito in quanto lo stesso ricorrente avrebbe proposto separato giudizio di ottemperanza per tutelare la posizione della signora SA RD;
Considerato:
- che deve essere riconosciuto al difensore antistatario il diritto di agire per ottenere la refusione delle spese;
- che con memoria del 4-6-2025 parte ricorrente ha dato atto che il Ministero ha disposto il pagamento delle somme dovute anteriormente alla proposizione del ricorso (19-4-2025), ma l’effettivo pagamento delle stesse è avvenuto solo in data 8-5-2025;
- che ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. “ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”;
Ritenuto, che pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che per le peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio, salva la refusione del contributo unificato versato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, salva la refusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO