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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/09/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
n. 7001/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 7001/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
sindaco p.t. rappresento e difeso dall'Avv. Vincenza Fabrizio (C.F.:
), ed elett.te dom.to presso lo studio sito in C.F._1
Piedimonte Matese alla Via G.G. D'Amore, 13;
-appellante-
contro
); CP_1 C.F._2 Controparte_2
( erede di , C.F._3 Persona_1 Controparte_3
( ; C.F._4 Controparte_4
( ) C.F._5 Controparte_5
( ) C.F._6 Controparte_6
1 ( ) ) C.F._7 CP_7 C.F._8
Controparte_8 C.F._9 CP_9
( ) ( ) C.F._10 CP_10 C.F._11
( erede della sig.ra Controparte_11 C.F._12
( ) Persona_2 C.F._13 CP_12
) C.F._14 Controparte_13
) ( ) C.F._15 CP_14 C.F._16
) tutti rappresentati e Controparte_15 C.F._17
difesi dall'Avv. Parisi Ida (C.F.: ) ed elett.te C.F._18
dom.ti presso lo studio sito in Petrella (CE) alla via Frazione
Mastrati, 6;
-appellati-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Con plurimi atti di citazione, poi riuniti, gli odierni appellati hanno agito per l'accertamento negativo dei crediti portati da fatture idriche
(anni di consumo 2016 e 2017) emesse e notificate solo nel novembre-dicembre 2020, deducendo la prescrizione biennale introdotta dall'art. 1, commi 4-10, L. 27 dicembre 2017, n. 205, in combinato disposto con la regolazione . Il Giudice di Pace, CP_16
2 con sentenza n. 361/2022, ha accolto le domande, dichiarando prescritte le pretese del liquidando inoltre € 90,00 a ciascun Pt_1
attore a titolo di indennizzo automatico ex art. 72, All. A, Delib.
ARERA 655/2015, e le spese di lite (per ciascun giudizio riunito). La struttura della decisione e l'elenco delle fatture risultano richiamati dagli atti di parte appellata in questa sede.
Il ha interposto appello deducendo, in sintesi: Parte_1
l'applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; inesistenza di retroattività della L. n. 205/2017, con richiesta, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4 e 10; disapplicazione ovvero applicazione dal
01/01/2020 dell'art.
2.3 dell'Allegato B alla Delibera n. CP_16
547/2019/IDR; sottrazione dei “canoni fissi”
(idrico/fognatura/depurazione) alla regola biennale;
correzione di errori materiali nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza di primo grado (R.G. indicati come 262/21 anziché 962/21 per e CP_1
922/21 anziché 992/21 per ). Controparte_15
Tali censure e richieste risultano ribadite nelle note e memorie depositate nel grado.
Con ordinanza ex art. 283 c.p.c. il Giudice designato ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ravvisando allo stato “gravi e fondati motivi” (fumus boni iuris), con successivi rinvii per acquisizione del fascicolo di prime cure;
in prosieguo, la causa è stata trattata in modalità cartolare e posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 Gli appellati si sono costituiti eccependo preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello, facendo leva, tra l'altro, sulla giurisprudenza interna di questo Tribunale in fattispecie identica ( c. Parte_1
: sentenza n. 422/2025 della Prima Sezione Civile, che ha CP_17
rigettato l'appello e confermato la prescrizione biennale).
L'eccezione preliminare non merita accoglimento.
L'atto di appello, infatti, individua chiaramente i capi della sentenza gravata oggetto di censura e ne espone le relative doglianze, articolando specifiche argomentazioni contrapposte alla motivazione resa dal Giudice di primo grado. Deve pertanto ritenersi soddisfatto il requisito di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Si passa, pertanto, all'esame del merito.
In merito alla prescrizione applicabile ai corrispettivi idrici fatturati nel 2020 per consumi 2016-2017, si rileva che l'art. 1, commi 4-10, L.
n. 205/2017 ha introdotto, per i contratti di fornitura del servizio idrico, la prescrizione biennale del corrispettivo, con una disciplina transitoria che fa decorrere l'operatività del nuovo regime, per l'idrico, dalle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020; alla relativa attuazione è destinata la regolazione , che ha definito CP_16
tempistiche e misure di tutela (Delib. 547/2019/IDR, All. B, art. 2.3).
Tale impianto è stato espressamente valorizzato, in fattispecie identica, dalla sentenza n. 422/2025 di questo Tribunale (I Sez.), che
4 ha confermato il regime biennale e la funzione attuativa delle delibere
ARERA rispetto alla legge primaria.
Decisivo è, inoltre, il rilievo, espresso dalla Corte di Cassazione
(Prima Presidente), ord. 10.05.2023, n.r.g. 9126/2023 (in atti), secondo cui la disposizione transitoria dell'art. 1, comma 10, L. n.
205/2017 individua nella “scadenza del pagamento della fattura”
l'evento temporalmente rilevante ai fini dell'applicazione del regime biennale;
ciò esclude in radice che si debba avere riguardo alla data del consumo.
Nel caso in esame, le fatture sono state emesse e notificate nel novembre-dicembre 2020, quindi con scadenza successiva al 1° gennaio 2020: ne discende l'applicabilità del termine biennale.
L'argomento dell'appellante circa la regola quinquennale ex art. 2948,
n. 4, c.c. resta recessivo proprio per effetto della lex specialis sopravvenuta (L. 205/2017) e della sua disciplina transitoria, così come chiarito dalla Cassazione e dalla giurisprudenza interna citata.
Sulla dedotta “retroattività” della L. n. 205/2017 e sulla questione di legittimità costituzionale, l'assunto di retroattività non persuade.
La norma, invero, non incide sui rapporti esauriti, ma regola le fatture con scadenza dal 01/01/2020, come confermato dal citato provvedimento della Prima Presidente;
dunque, non si versa in ipotesi di applicazione retroattiva. Ne deriva l'irrilevanza e la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati (artt. 2, 3 e 53 Cost.), difettando il presupposto interpretativo da cui muove la questione.
5 Sulla richiesta di “disapplicazione” dell'art.
2.3 All. B Delib.
[...]
, anche in questo caso, la richiesta non può essere CP_18
accolta.
Come messo in luce dal precedente Trib. S. Maria C.V., Sez. I, sent.
422/2025, la delibera ARERA costituisce attuazione della legge primaria (art. 1, commi 4-10, L. 205/2017), la quale rimette all'Autorità la definizione delle tempistiche di fatturazione e delle misure di tutela: non v'è dunque alcuna violazione di legge tale da imporre la disapplicazione.
Sulla pretesa estraneità dei “canoni fissi” al perimetro della prescrizione biennale.
Nemmeno tale censura ha pregio.
Oggetto della disciplina è il “diritto al corrispettivo” nei contratti di fornitura del servizio idrico: la distinzione tra componenti fisse e variabili non scalfisce la natura unitaria del corrispettivo dovuto per la disponibilità/erogazione del servizio.
In ogni caso, l'appellante non ha fornito elementi idonei a qualificare le poste fatturate come autonomi canoni estranei alla logica della fornitura, né a dimostrare che esse non fossero collegate a periodi di riferimento ultrabiennali.
Il rilievo va pertanto disatteso.
Sull'indennizzo automatico ex art. 72, All. A, Delib. ARERA n.
655/2015, il Giudice di Pace ha correttamente riconosciuto agli attori l'indennizzo automatico previsto dalla regolazione ARERA, rilevando il superamento dei termini massimi per la prima fatturazione utile fissati dall'art. 67 del medesimo Allegato A. In
6 particolare, essendo stata accertata un'emissione oltre il triplo dello standard temporale previsto, è stata applicata la misura di € 90,00, corrispondente, ai sensi della lett. c) dell'art. 72 , al triplo dell'indennizzo base. Tale impostazione risulta pienamente conforme al quadro regolatorio di settore, volto a garantire una tutela effettiva dell'utente a fronte di ritardi nella fatturazione, e non risulta validamente censurata dall'appellante, il quale si è limitato a contestazioni generiche prive di specifico rilievo sul punto.
Ne consegue la conferma della statuizione di prime cure.
Sui precedenti interni e sul canone di coerenza decisoria, giova richiamare la sentenza n. 422/2025 di questo stesso Tribunale (I°Sez. civ.), resa in una fattispecie identica, avente ad oggetto pretese del per consumi idrici relativi agli anni 2016-2017, Parte_1
fatturati solo nel 2020, nella quale l'appello dell'ente è stato rigettato con conferma dell'applicabilità del termine prescrizionale biennale.
Sebbene non vincolante, tale precedente si pone in linea con la decisione oggi assunta, rafforzandone la tenuta argomentativa e contribuendo a garantire uniformità e coerenza interpretativa all'interno dell'Ufficio, in ossequio ai principi di prevedibilità e parità di trattamento che devono orientare l'attività giurisdizionale.
Son invece fondate, nei limiti, le doglianze relative agli errori materiali contenuti nella sentenza di primo grado.
In particolare, nell'epigrafe il numero di R.G. riferito a CP_1
deve essere corretto da “262/21” in “962/21”, mentre a pag. 5 e nel dispositivo il numero di R.G. relativo a , quale Controparte_15
erede di , va corretto da “922/21” in “992/21”. Persona_3
7 Trattandosi di meri refusi, la cui esistenza è pacifica e non oggetto di contestazione, se ne dispone la rettifica ai sensi degli artt. 287 ss.
c.p.c.
Dalle considerazioni svolte, non resta che rigettare l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado, vanno invece corretti i soli errori materiali sopra indicati.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (con aumento per la pluralità di parti ex art. 4, co. 2), oltre rimborso forfetario 15%, IVA
e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza n. 361/2022 del Giudice di Pace di
Piedimonte Matese nel resto;
- corregge, ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c., gli errori materiali contenuti nella sentenza di primo grado come segue: nell'epigrafe,
R.G. 262/21 va letto R.G. 962/21 (procedimento ); a CP_1
pag. 5 e nel dispositivo, R.G. 922/21 va letto R.G. 992/21
(procedimento ); Controparte_15
- condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
degli appellati costituiti, delle spese del presente grado di giudizio,
8 che si liquidano in complessivi € 4.644,00 per compensi professionali (valori minimi aumentati ex art. 4, co. 2, D.M.
55/2014 per la pluralità di parti assistite con la stessa posizione processuale), oltre rimborso spese forfetario nella misura del
15%, CPA al 4% ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
- pone definitivamente a carico dell'appellante le spese vive del grado;
- dichiara integralmente compensato ogni ulteriore profilo di domanda ed eccezione non espressamente esaminato poiché assorbito.
Lì, 22/09/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 7001/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
sindaco p.t. rappresento e difeso dall'Avv. Vincenza Fabrizio (C.F.:
), ed elett.te dom.to presso lo studio sito in C.F._1
Piedimonte Matese alla Via G.G. D'Amore, 13;
-appellante-
contro
); CP_1 C.F._2 Controparte_2
( erede di , C.F._3 Persona_1 Controparte_3
( ; C.F._4 Controparte_4
( ) C.F._5 Controparte_5
( ) C.F._6 Controparte_6
1 ( ) ) C.F._7 CP_7 C.F._8
Controparte_8 C.F._9 CP_9
( ) ( ) C.F._10 CP_10 C.F._11
( erede della sig.ra Controparte_11 C.F._12
( ) Persona_2 C.F._13 CP_12
) C.F._14 Controparte_13
) ( ) C.F._15 CP_14 C.F._16
) tutti rappresentati e Controparte_15 C.F._17
difesi dall'Avv. Parisi Ida (C.F.: ) ed elett.te C.F._18
dom.ti presso lo studio sito in Petrella (CE) alla via Frazione
Mastrati, 6;
-appellati-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Con plurimi atti di citazione, poi riuniti, gli odierni appellati hanno agito per l'accertamento negativo dei crediti portati da fatture idriche
(anni di consumo 2016 e 2017) emesse e notificate solo nel novembre-dicembre 2020, deducendo la prescrizione biennale introdotta dall'art. 1, commi 4-10, L. 27 dicembre 2017, n. 205, in combinato disposto con la regolazione . Il Giudice di Pace, CP_16
2 con sentenza n. 361/2022, ha accolto le domande, dichiarando prescritte le pretese del liquidando inoltre € 90,00 a ciascun Pt_1
attore a titolo di indennizzo automatico ex art. 72, All. A, Delib.
ARERA 655/2015, e le spese di lite (per ciascun giudizio riunito). La struttura della decisione e l'elenco delle fatture risultano richiamati dagli atti di parte appellata in questa sede.
Il ha interposto appello deducendo, in sintesi: Parte_1
l'applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; inesistenza di retroattività della L. n. 205/2017, con richiesta, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4 e 10; disapplicazione ovvero applicazione dal
01/01/2020 dell'art.
2.3 dell'Allegato B alla Delibera n. CP_16
547/2019/IDR; sottrazione dei “canoni fissi”
(idrico/fognatura/depurazione) alla regola biennale;
correzione di errori materiali nell'epigrafe e nel dispositivo della sentenza di primo grado (R.G. indicati come 262/21 anziché 962/21 per e CP_1
922/21 anziché 992/21 per ). Controparte_15
Tali censure e richieste risultano ribadite nelle note e memorie depositate nel grado.
Con ordinanza ex art. 283 c.p.c. il Giudice designato ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ravvisando allo stato “gravi e fondati motivi” (fumus boni iuris), con successivi rinvii per acquisizione del fascicolo di prime cure;
in prosieguo, la causa è stata trattata in modalità cartolare e posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 Gli appellati si sono costituiti eccependo preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello, facendo leva, tra l'altro, sulla giurisprudenza interna di questo Tribunale in fattispecie identica ( c. Parte_1
: sentenza n. 422/2025 della Prima Sezione Civile, che ha CP_17
rigettato l'appello e confermato la prescrizione biennale).
L'eccezione preliminare non merita accoglimento.
L'atto di appello, infatti, individua chiaramente i capi della sentenza gravata oggetto di censura e ne espone le relative doglianze, articolando specifiche argomentazioni contrapposte alla motivazione resa dal Giudice di primo grado. Deve pertanto ritenersi soddisfatto il requisito di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Si passa, pertanto, all'esame del merito.
In merito alla prescrizione applicabile ai corrispettivi idrici fatturati nel 2020 per consumi 2016-2017, si rileva che l'art. 1, commi 4-10, L.
n. 205/2017 ha introdotto, per i contratti di fornitura del servizio idrico, la prescrizione biennale del corrispettivo, con una disciplina transitoria che fa decorrere l'operatività del nuovo regime, per l'idrico, dalle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020; alla relativa attuazione è destinata la regolazione , che ha definito CP_16
tempistiche e misure di tutela (Delib. 547/2019/IDR, All. B, art. 2.3).
Tale impianto è stato espressamente valorizzato, in fattispecie identica, dalla sentenza n. 422/2025 di questo Tribunale (I Sez.), che
4 ha confermato il regime biennale e la funzione attuativa delle delibere
ARERA rispetto alla legge primaria.
Decisivo è, inoltre, il rilievo, espresso dalla Corte di Cassazione
(Prima Presidente), ord. 10.05.2023, n.r.g. 9126/2023 (in atti), secondo cui la disposizione transitoria dell'art. 1, comma 10, L. n.
205/2017 individua nella “scadenza del pagamento della fattura”
l'evento temporalmente rilevante ai fini dell'applicazione del regime biennale;
ciò esclude in radice che si debba avere riguardo alla data del consumo.
Nel caso in esame, le fatture sono state emesse e notificate nel novembre-dicembre 2020, quindi con scadenza successiva al 1° gennaio 2020: ne discende l'applicabilità del termine biennale.
L'argomento dell'appellante circa la regola quinquennale ex art. 2948,
n. 4, c.c. resta recessivo proprio per effetto della lex specialis sopravvenuta (L. 205/2017) e della sua disciplina transitoria, così come chiarito dalla Cassazione e dalla giurisprudenza interna citata.
Sulla dedotta “retroattività” della L. n. 205/2017 e sulla questione di legittimità costituzionale, l'assunto di retroattività non persuade.
La norma, invero, non incide sui rapporti esauriti, ma regola le fatture con scadenza dal 01/01/2020, come confermato dal citato provvedimento della Prima Presidente;
dunque, non si versa in ipotesi di applicazione retroattiva. Ne deriva l'irrilevanza e la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati (artt. 2, 3 e 53 Cost.), difettando il presupposto interpretativo da cui muove la questione.
5 Sulla richiesta di “disapplicazione” dell'art.
2.3 All. B Delib.
[...]
, anche in questo caso, la richiesta non può essere CP_18
accolta.
Come messo in luce dal precedente Trib. S. Maria C.V., Sez. I, sent.
422/2025, la delibera ARERA costituisce attuazione della legge primaria (art. 1, commi 4-10, L. 205/2017), la quale rimette all'Autorità la definizione delle tempistiche di fatturazione e delle misure di tutela: non v'è dunque alcuna violazione di legge tale da imporre la disapplicazione.
Sulla pretesa estraneità dei “canoni fissi” al perimetro della prescrizione biennale.
Nemmeno tale censura ha pregio.
Oggetto della disciplina è il “diritto al corrispettivo” nei contratti di fornitura del servizio idrico: la distinzione tra componenti fisse e variabili non scalfisce la natura unitaria del corrispettivo dovuto per la disponibilità/erogazione del servizio.
In ogni caso, l'appellante non ha fornito elementi idonei a qualificare le poste fatturate come autonomi canoni estranei alla logica della fornitura, né a dimostrare che esse non fossero collegate a periodi di riferimento ultrabiennali.
Il rilievo va pertanto disatteso.
Sull'indennizzo automatico ex art. 72, All. A, Delib. ARERA n.
655/2015, il Giudice di Pace ha correttamente riconosciuto agli attori l'indennizzo automatico previsto dalla regolazione ARERA, rilevando il superamento dei termini massimi per la prima fatturazione utile fissati dall'art. 67 del medesimo Allegato A. In
6 particolare, essendo stata accertata un'emissione oltre il triplo dello standard temporale previsto, è stata applicata la misura di € 90,00, corrispondente, ai sensi della lett. c) dell'art. 72 , al triplo dell'indennizzo base. Tale impostazione risulta pienamente conforme al quadro regolatorio di settore, volto a garantire una tutela effettiva dell'utente a fronte di ritardi nella fatturazione, e non risulta validamente censurata dall'appellante, il quale si è limitato a contestazioni generiche prive di specifico rilievo sul punto.
Ne consegue la conferma della statuizione di prime cure.
Sui precedenti interni e sul canone di coerenza decisoria, giova richiamare la sentenza n. 422/2025 di questo stesso Tribunale (I°Sez. civ.), resa in una fattispecie identica, avente ad oggetto pretese del per consumi idrici relativi agli anni 2016-2017, Parte_1
fatturati solo nel 2020, nella quale l'appello dell'ente è stato rigettato con conferma dell'applicabilità del termine prescrizionale biennale.
Sebbene non vincolante, tale precedente si pone in linea con la decisione oggi assunta, rafforzandone la tenuta argomentativa e contribuendo a garantire uniformità e coerenza interpretativa all'interno dell'Ufficio, in ossequio ai principi di prevedibilità e parità di trattamento che devono orientare l'attività giurisdizionale.
Son invece fondate, nei limiti, le doglianze relative agli errori materiali contenuti nella sentenza di primo grado.
In particolare, nell'epigrafe il numero di R.G. riferito a CP_1
deve essere corretto da “262/21” in “962/21”, mentre a pag. 5 e nel dispositivo il numero di R.G. relativo a , quale Controparte_15
erede di , va corretto da “922/21” in “992/21”. Persona_3
7 Trattandosi di meri refusi, la cui esistenza è pacifica e non oggetto di contestazione, se ne dispone la rettifica ai sensi degli artt. 287 ss.
c.p.c.
Dalle considerazioni svolte, non resta che rigettare l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado, vanno invece corretti i soli errori materiali sopra indicati.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (con aumento per la pluralità di parti ex art. 4, co. 2), oltre rimborso forfetario 15%, IVA
e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza n. 361/2022 del Giudice di Pace di
Piedimonte Matese nel resto;
- corregge, ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c., gli errori materiali contenuti nella sentenza di primo grado come segue: nell'epigrafe,
R.G. 262/21 va letto R.G. 962/21 (procedimento ); a CP_1
pag. 5 e nel dispositivo, R.G. 922/21 va letto R.G. 992/21
(procedimento ); Controparte_15
- condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
degli appellati costituiti, delle spese del presente grado di giudizio,
8 che si liquidano in complessivi € 4.644,00 per compensi professionali (valori minimi aumentati ex art. 4, co. 2, D.M.
55/2014 per la pluralità di parti assistite con la stessa posizione processuale), oltre rimborso spese forfetario nella misura del
15%, CPA al 4% ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
- pone definitivamente a carico dell'appellante le spese vive del grado;
- dichiara integralmente compensato ogni ulteriore profilo di domanda ed eccezione non espressamente esaminato poiché assorbito.
Lì, 22/09/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
9