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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1157/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– NA VE Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– CO AR CO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI ST ( ) e dell'avv. DE MEO FEDERICO C.F._2
( ) C.F._3 appellante
e
(C.F. ), deceduto nel corso di Controparte_1 C.F._4 questo grado di giudizio, con il patrocinio dell'avv. FRANCI UMBERTO ( ) C.F._5 appellato e appellante incidentale
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGNOLI Controparte_2 P.IVA_1
LE ( ) C.F._6 appellato e appellante incidentale (C.F. ), quale erede di CP_3 C.F._7 CP_1
, con il patrocinio dell'avv. FRANCI UMBERTO
[...]
( ) C.F._5
(C.F. , quale erede di Controparte_4 C.F._8 [...]
, con il patrocinio dell'avv. FRANCI UMBERTO Controparte_1
( ) C.F._5
(C.F. ), quale erede di Controparte_5 C.F._9 [...]
, con il patrocinio dell'avv. FRANCI UMBERTO Controparte_1
( ) C.F._5
(C.F. , quale erede di Controparte_6 C.F._10
, con il patrocinio dell'avv. FRANCI UMBERTO Controparte_1
( ) C.F._5 intervenuti
Conclusioni: per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Parte_1 disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi:
1) accogliere l'appello principale proposto dall'Ing. Parte_1
2) dichiarare inammissibile o, comunque, respingere come infondato l'appello incidentale proposto dall'Ing. ; Controparte_1
3) in ogni caso, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, n. 1312/2023, pubblicata il 2.5.2023, notificata il 18.5.2023; e per l'effetto:
- respingere, in quanto inammissibile e/o infondata, ogni domanda proposta contro l'Ing. Parte_1
- dichiarare estinto per prescrizione quinquennale ogni preteso diritto fatto valere in giudizio dall'Ing. e, quindi, dai SI.ri , Controparte_1 CP_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, quali eredi dell'Ing. , nei confronti dell'Ing.
[...] Controparte_1 [...]
relativamente alle prestazioni svolte dall'Ing. fino al Parte_1 Controparte_1
27 dicembre 2014;
- condannare i SI.ri , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , quali eredi dell'Ing.
[...] Parte_2 CP_1
, a restituire all'Ing. l'importo di € 60.887,26, oltre
[...] Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma II, cod. civ., dal momento del pagamento fino al dì della restituzione;
pag. 2/42 - nell'ipotesi denegata di accoglimento, anche parziale, di una qualche domanda proposta nei confronti dell'Ing. condannare il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., a CP_2 pagare ai SI.ri , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, quali eredi dell'Ing. , Parte_2 Controparte_1 la somma di denaro che venisse riconosciuta all'Ing. e/o ai Controparte_1
SI.ri , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, quali eredi dell'Ing. , oppure Parte_2 Controparte_1 comunque condannarlo a corrispondere all'Ing. il medesimo Parte_1 importo attribuito all'Ing. e/o ai SI.ri , Controparte_1 CP_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, quali eredi dell'Ing. , ovvero il diverso importo che
[...] Controparte_1 fosse ritenuto di ragione di legge, oltre interessi;
4) sempre in ogni caso:
- respingere, in quanto inammissibile e/o infondata, ogni domanda proposta contro l'Ing. Parte_1
- dichiarare estinto per prescrizione quinquennale ogni preteso diritto fatto valere in giudizio dall'Ing. e, quindi, dai SI.ri , Controparte_1 CP_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, quali eredi dell'Ing. , nei confronti dell'Ing.
[...] Controparte_1 [...]
relativamente alle prestazioni svolte dall'Ing. fino al Parte_1 Controparte_1
27 dicembre 2014;
- nell'ipotesi denegata di accoglimento, anche parziale, di una qualche domanda proposta nei confronti dell'Ing. condannare il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., a CP_2 pagare ai SI.ri , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, quali eredi dell'Ing. , Parte_2 Controparte_1 la somma di denaro che venisse riconosciuta all'Ing. e/o ai Controparte_1
SI.ri , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, quali eredi dell'Ing. , oppure Parte_2 Controparte_1 comunque condannarlo a corrispondere all'Ing. il medesimo Parte_1 importo attribuito all'Ing. e/o ai SI.ri , Controparte_1 CP_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, quali eredi dell'Ing. , ovvero il diverso importo che
[...] Controparte_1 fosse ritenuto di ragione di legge, oltre interessi;
5) in via istruttoria, respingere le domande proposte dall'Ing. CP_1
e/o dai SI.ri ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
pag. 3/42 , , quali eredi dell'Ing. CP_1 Parte_2 CP_1
.
[...]
Con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio»; per il «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta Controparte_2 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previo accoglimento di tutte le deduzioni, eccezioni e argomentazioni proposte negli scritti difensivi di primo grado da intendersi qui integralmente riproposte,
- in tesi:
- previo accoglimento dell'appello incidentale proposto dal , Controparte_2
- respingere integralmente l'appello incidentale proposto dall'Ing. CP_1
con tutte le domande ed istanze ivi contenute;
[...]
- respingere in parte qua l'appello dell'Ing. ed in particolare Parte_1 respingere il primo motivo di appello ai punti IC e ID, il secondo motivo di appello al punto IID, e il quinto motivo d'appello, con tutte le domande ed istanze ivi contenute;
- in ipotesi:
- respingere integralmente sia l'appello incidentale proposto dall'Ing.
che l'appello proposto dall'Ing. con tutte le Controparte_1 Parte_1 domande ed istanze ivi contenute e confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso, previa se del caso declaratoria di inammissibilità di tutte le domande proposte dall'Ing. e dall'Ing. nei Controparte_1 Parte_1 confronti del , respingere tutte le domande proposte dall'Ing. Controparte_2
e dall'Ing. nei confronti del Controparte_1 Parte_1 CP_2
.
[...]
- In via istruttoria respingere tutte le istanze istruttorie dell' in CP_7 quanto inammissibili, tardive e inconferenti.
- Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, 15% rimborso forfettario, oltre CAP e IVA come per legge»; per , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
quali eredi di Parte_2 Controparte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita
- respingere l'appello proposto dall'Ing. in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto;
pag. 4/42 - respingere l'appello incidentale proposto dal in quanto Controparte_2 infondato in fatto e in diritto;
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale dell'Ing. CP_1
, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a
[...] Controparte_2 corrispondere in favore dei SI.ri , CP_3 Controparte_4 [...]
e , quali eredi dell'Ing. Controparte_5 Parte_2
, l'importo di € 30.863,92 oltre IVA e CNPAIA, oltre interessi ex Controparte_1
d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
- confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna dell'Ing. al pagamento in favore dell'Ing. Parte_1 CP_1
dell'importo di € 5.120,00 oltre IVA, CNPAIA e interessi ex d.lgs. 231/2002
[...] dalla domanda al saldo e, in denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, confermare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha disposto la condanna dell'Ing. al pagamento in Parte_1 favore dell'Ing. dell'ulteriore importo di € 30.863,92 oltre IVA, Controparte_1
CNPAIA e interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
- in accoglimento del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di appello incidentale dell'Ing. , riformare la sentenza di primo grado e Controparte_1 condannare l'Ing. al pagamento in favore dei SI.ri , Parte_1 CP_3
, e Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, quali eredi dell'Ing. , dell'importo di € 116.151,50 oltre
[...] Controparte_1
CNPAIA e IVA ed oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
- in accoglimento del settimo motivo di appello incidentale, in denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale delle domande come sopra proposte nei confronti del e dell'Ing. condannare il Controparte_2 Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dei SI.ri CP_2
, , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, quali eredi dell'Ing. delle somme dovute
[...] Controparte_1 in favore dell'Ing. oltre CNPAIA, IVA, rivalutazione ed Controparte_1 interessi al tasso di cui al D. Lgs 231/2002, pronunciandosi sulla domanda ex art. 2041 c.c. già proposta in primo grado nei confronti dell'ente locale.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio».
Rilevato ha impugnato la sentenza n. 1312 del 2023 del Tribunale Parte_1 di Firenze, che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1689 del 2019 – ottenuto da nei confronti del per il pagamento di euro Controparte_1 Controparte_2
pag. 5/42 152.167,42 quale compenso per svariate prestazioni attinenti alla progettazione della circonvallazione di – e, in parziale accoglimento delle domande CP_2 proposte dallo stesso anche nei suoi confronti – quale terzo chiamato CP_1 in causa – lo ha condannato a pagargli euro 36.015,92, oltre trattamento tributario e previdenziale di spettanza, a titolo saldo degli onorari dovuti: a) per le attività di progettazione definitiva del primo e del secondo stralcio del completamento della circonvallazione di (per euro 30.863,92, oltre CP_2 accessori) e b) per la relazione idraulica esaminata presso l'Autorità di Bacino il
30 gennaio 2014 e per l'elaborazione dell'ipotesi d'indirizzo progettuale trasmessa il 28 febbraio 2014. La sentenza ha invece respinto sia le predette domande nei confronti del che quelle ulteriori, sempre di condanna al CP_2 pagamento per compensi, avanzate nei confronti dei medesimi e Parte_1
CP_2
Il Tribunale ha anzitutto esaminato la domanda di condanna al pagamento di euro 30.863,92, quale saldo del primo e del secondo stralcio del progetto definitivo del completamento della circonvallazione di . CP_2
A tal proposito ha escluso che il fosse tenuto al relativo CP_2 pagamento, considerando che, «in assenza di un preventivo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, non possa ritenersi determinata l'assunzione di alcun rapporto obbligatorio da parte dell'ente locale, in conformità con quanto stabilito dall'art. 191 D.Lgs.
267/2000». Ha poi considerato che il compenso del professionista, non potendo variare «automaticamente in aumento alla richiesta di modifica del progetto originariamente affidatogli», dovesse essere individuato, per il Comune, in euro
77.953,33, pari all'impegno di spesa dallo stesso assunto il 4 ottobre 2007. Ha poi considerato che il medesimo avesse già corrisposto euro 85.236,96 CP_2
(in due pagamenti, rispettivamente di euro 63.648,00, attinente al primo stralcio, ed euro 21.588,96, relativo al secondo).
Ha invece condannato al pagamento dell'importo di euro 30.863,92 il avendo egli, in qualità di responsabile unico del procedimento, Parte_1 pag. 6/42 conferito l'incarico al con impegno negoziale privo del correlativo CP_1 impegno di spesa. Tale somma è stata considerata corretta dal giudice di prime cure, che ha fatto riferimento, quale importo pattuito per le due progettazioni, rispettivamente, a euro 75.511,40 – oltre Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti (nel prosieguo CNPAIA) per il 2% e IVA del 20% (quindi complessivi euro 92.425,95) – e a euro 24.508,40, oltre CNPAIA al 4% e IVA 21%, (complessivi euro 30.841,37), corrispondenti a una pretesa complessiva di euro 123.267,32, inclusi CNPAIA e IVA (nel prosieguo
“accessori”). Da tale somma ha detratto euro 85.236,96, inclusi accessori, corrisposti dal rilevando un credito residuo a favore del de NZ di CP_2 euro 30.863,92, oltre accessori.
Parimenti ha considerato il obbligato a corrispondere euro Parte_1
5.152,00, oltre accessori, per la «predisposizione di una nuova relazione idraulica […] e di una nuova ipotesi di indirizzo progettuale per la realizzazione della soluzione progettuale “E”», ritenendo che tali prestazioni non fossero
«ricomprese» nei disciplinari n. 84 del 2004 e n. 135 del 2007 e quindi che il relativo incarico fosse stato conferito senza «apposita previsione a bilancio da parte dell'Amministrazione comunale».
Il Tribunale ha invece rigettato tutte le ulteriori domande.
Quanto a quella di condanna al pagamento di euro 30.314,31, oltre accessori, «per l'attività di progettazione del definitivo del primo stralcio», ha considerato che non fossero «prestazioni nuove, e, in quanto tali, autonomamente retribuibili, bensì […] meri sviluppi delle versioni progettuali previamente rese da parte del professionista».
Relativamente alla domanda di condanna al pagamento di euro 4.032,62 e di euro 2.520,00, entrambi oltre accessori, rispettivamente «per la predisposizione di una relazione idraulica […] esaminata alla conferenza dei servizi del 30-9-2012» e per «la consegna di elaborati per l'attività di bonifica degli ordigni bellici», ha rilevato l'assenza, in atti, di «alcuno specifico incarico, a pag. 7/42 firme del RUP e rivolto al professionista» per lo svolgimento di tali attività.
Parimenti ha rigettato la domanda di condanna al pagamento per i compensi professionali per la redazione degli elaborati relativi ai calcoli sui flussi di traffico previsti nella nuova circonvallazione (euro 1.680,00, oltre accessori), per la predisposizione di ulteriori diverse ipotesi di indirizzo progettuale, denominate “C2”, “F” e “G” (euro 3.360,00, oltre accessori), e per la redazione di una tavola unica grafica finalizzata a un diverso indirizzo progettuale (euro
5.152,00, oltre accessori), considerando, anche per tali prestazioni, l'assenza in atti di «alcuno specifico atto di conferimento del mandato professionale […] rispetto a quelli già oggetto di liquidazione da parte della Pubblica
Amministrazione».
Ha infine rigettato la domanda di condanna al pagamento di euro
66.714,07, oltre accessori, «per la nuova progettazione preliminare dell'intero intervento di completamento della viabilità di circonvallazione», considerandola
«oggetto di autonoma retribuzione con determina n. 116/2014 del 2-12-2014».
In conclusione, ha considerato il tenuto a corrispondere al Parte_1 [...]
per gli incarichi a questo conferiti, complessivi «euro 36.015,92 CP_1
(23.511,40 + 7.352,52 + 5.152,00), oltre CNPAIA e IVA, oltre interessi legali di mora dal 27-12-2019».
Ha poi escluso che la pretesa fosse prescritta, considerando che il relativo termine fosse decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale.
Ha altresì respinto la domanda riconvenzionale del di Parte_1 condannare. ex art. 2041 c.c., il a pagare al «la somma di CP_2 CP_1 denaro che al medesimo venisse riconosciuta, oppure comunque condannarlo a corrispondere all'Ing. il medesimo importo», considerando che Parte_1 il «comunicando al ricorrente il limite di spesa determinato, ha CP_2 implicitamente, ma inequivocamente, comunicato pure il diniego di una spesa superiore».
Quanto alle spese di lite relative al rapporto processuale con il il CP_2
pag. 8/42 Tribunale le ha poste a carico del e del ciascuno per la CP_1 Parte_1 metà, «in ragione della soccombenza degli stessi». Quanto a quelle relative al rapporto processuale intercorso tra il de e il le ha compensate CP_1 Parte_1 per 2/3 e poste a carico del secondo per il restante 1/3, «tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda».
Avverso tale decisione ha interposto appello il facendo valere i Parte_1 seguenti motivi di censura:
1. con il primo contesta di essere stato erroneamente condannato a pagare al euro 30.863,92 per compensi relativi alla progettazione CP_1 definitiva del primo e secondo stralcio della viabilità di circonvallazione del Comune;
2. con il secondo contesta di essere stato erroneamente condannato a pagare al euro 5.152,00 per compensi relativi alla relazione CP_1 idraulica esaminata presso l'Autorità di Bacino il 30 gennaio 2014 e per l'elaborazione dell'ipotesi di indirizzo progettuale trasmessa il 28 febbraio
2014;
3. con il terzo contesta l'importo della condanna relativa ai primi due motivi d'appello;
4. con il quarto ripropone l'eccezione di prescrizione quinquennale;
5. con il quinto, in subordine, lamenta che il Tribunale abbia respinto la domanda riconvenzionale di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Si è costituito in giudizio protestando l'infondatezza Controparte_1 dell'appello e proponendo appello incidentale affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo ripropone la domanda di condanna del al Controparte_2 pagamento di euro 30.863,92, quale saldo «per la redazione del progetto definitivo dell'intervento di completamento della circonvallazione»;
2. con il secondo ripropone nei confronti del la domanda di Parte_1 condanna al pagamento di euro 30.314,31 per la «nuova progettazione pag. 9/42 definitiva di parte del primo stralcio» della circonvallazione, secondo l'ipotesi progettuale denominata soluzione “E”;
3. con il terzo contesta il rigetto della domanda di condanna del al Parte_1 pagamento di euro 4.032,62, oltre accessori, per la relazione idraulica, e di euro 2.520,00, oltre accessori, per l'elaborazione dei progetti dell'attività di bonifica da ordigni bellici;
4. con il quarto contesta il rigetto delle domande di condanna del Parte_1 al pagamento: a) di euro 1.680,00 per la predisposizione degli elaborati relativi ai flussi di traffico;
b) di euro 3.360,00 per l'elaborazione di
«ulteriori, nuove ipotesi progettuali» “C2”, “F” e “G”; c) di euro 5.152,00 per l'elaborazione di un diverso indirizzo progettuale;
5. con il quinto contesta il rigetto delle domande di condanna del Parte_1 al pagamento di euro 66.714,07, oltre accessori, per l'elaborazione della nuova progettazione preliminare di tutto l'intervento di completamento del febbraio 2015;
6. con il sesto lamenta l'omessa pronuncia rispetto alla domanda proposta in via subordinata di condanna del a pagargli, ai sensi dell'art. CP_2
2041 c.c., le somme per le prestazioni espletate;
7. con il settimo impugna anche il dispositivo della sentenza, nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo, rigetta ogni domanda nei confronti del e lo condanna a rimborsare al metà delle spese Controparte_2 CP_2 di lite.
Si è costituito in giudizio il chiedendo l'integrale rigetto CP_2 dell'appello incidentale del e parzialmente di quello proposto dal CP_1
– nei limiti indicati nelle conclusioni – e proponendo a sua volta Parte_1 appello incidentale, affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo chiede che sia rigettata la domanda di condanna al pagamento di euro 30.863,92 «anche nei confronti del RUP» per pag. 10/42 compensi della progettazione definitiva del primo e secondo stralcio della viabilità di circonvallazione;
2. con il secondo chiede che sia rigettata la domanda di pagamento di euro
5.152,00 «anche nei confronti del RUP» quali compensi per la predisposizione di una nuova ipotesi di indirizzo progettuale per la realizzazione della soluzione progettuale “E” e di una nuova relazione idraulica.
Con ordinanza del 10 agosto 2023 è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata limitatamente «al capo 5 del dispositivo, relativo alla condanna dell'appellante» principale al pagamento «in favore del Parte_1 delle spese di lite, in quanto conseguenziale al rigetto della Controparte_2 domanda […] ex art 2041 c.c.», dallo stesso avanzata.
Si sono costituti in giudizio, l'11 luglio 2025, , CP_3 CP_4
e , quali
[...] Controparte_5 Parte_2 eredi di , deceduto in corso di causa. Controparte_1
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 25 novembre 2025.
Considerato
1. Con il primo motivo di gravame il lamenta di esser stato Parte_1 erroneamente condannato a pagare al euro 30.863,92, oltre accessori CP_1
e interessi legali di mora, quale saldo della progettazione definitiva del primo e del secondo stralcio della viabilità di circonvallazione del Comune, relativa al disciplinare d'incarico n. 135 del 2007. Assume che il pretenda tale CP_1 somma considerando che il compenso previsto in detto disciplinare – euro
63.667,56, oltre accessori – fosse «suscettibile di incremento», essendo indicato solo in via presuntiva e da calcolarsi compiutamente tenendo conto dell'importo pag. 11/42 dell'opera pubblica, risultante all'esito del completamento della progettazione definitiva. Sostiene poi che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che tale importo avesse «natura fissa» sia nei confronti del che nei propri, piuttosto che CP_2 considerarlo, nei suoi riguardi, «meramente indicativo». Avrebbe così violato sia le norme sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 c.c. e seguenti, c.c.) sia quella che ne regola gli effetti, art. 1372 c.c., disposizioni che escluderebbero «la possibilità di interpretazioni diverse […] in riferimento ai differenti soggetti che si rapportano con la disposizione convenzionale», realizzando inoltre un'interpretazione «manifestamente illogica ed irrazionale». Sarebbero così «state rispettate le regole contabili» pubbliche e non sussisterebbe alcuna spesa fuori bilancio di cui il ai sensi dell'art. 191, comma 4, t.u.e.l., dovrebbe Parte_1 rispondere con il proprio patrimonio. Egli sostiene poi che, in base al predetto disciplinare, il «aveva lo specifico obbligo di eseguire ogni modifica ed CP_1 ogni attività complementare alla progettazione, secondo quanto richiesto dall'Amministrazione, fino all'approvazione del progetto definitivo». Sarebbe poi irrilevante che i pagamenti effettuati dal fossero indicati come “acconti”, CP_2 negli atti del degli stessi pagamenti. Aggiunge inoltre il Controparte_8 che la domanda del de nei suoi confronti sarebbe infondata Parte_1 CP_1 anche qualora il compenso previsto nel disciplinare fosse «meramente indicativo», in quanto, trattandosi di prestazioni che non avrebbero «natura preventivabile», gli atti comunali «sarebbero comunque validi ed efficaci, con conseguente inapplicabilità dell'art. 191» evocato. Sostiene infine che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che «tutte le prestazioni oggetto di causa» avrebbero comportato «utilità ed […] arricchimento per il , Controparte_2 trattandosi della progettazione della circonvallazione approvata con delibere della Giunta municipale e, quindi, il avrebbe dovuto adottare «apposita CP_2 delibera consiliare di riconoscimento del (preteso) debito fuori bilancio», omissione che «non può risolversi in un danno» a carico del Parte_1
Con il primo motivo dell'appello incidentale – da trattare unitamente al primo dell'appello principale, stante la connessione delle questioni – il CP_1
pag. 12/42 – le cui domande e motivi d'impugnazione, nel prosieguo indicati come da questi proposti, andranno considerati come riferiti ai suoi eredi, che si sono costituiti in giudizio, coltivandone il gravame – ribadisce la domanda, rigettata dal Tribunale, di condanna del al pagamento di euro 30.863,92, oltre accessori e CP_2 interessi moratori, quale saldo per la redazione del progetto definitivo dell'intervento di completamento della circonvallazione. Assume di aver interesse a impugnare, stante la «migliore solvibilità dell'ente locale». Sostiene poi che l'incarico conferito con determinazione n. 228 del 2007 indicasse in via presuntiva il compenso per l'attività di progettazione definitiva e, quindi, l'esatto ammontare dei compensi avrebbe dovuto essere individuato «una volta completata la predisposizione della progettazione […] comprensiva del conseguente quadro economico dei relativi lavori da realizzare e dei relativi costi, sui quali rapportare, a percentuale come per legge, il compenso». In particolare:
a) quanto al primo stralcio, sostiene di aver trasmesso la versione finale del progetto definitivo il 18 novembre 2010 e di aver redatto la notula «in base al conseguente nuovo quadro economico», indicando il compenso in euro
75.511,40, oltre accessori, «conformemente al disciplinare di incarico» e in base alla legge n. 143 del 1949 e al Decreto ministeriale del 4 aprile 2001. Avendo tuttavia ottenuto soltanto l'acconto di euro 52.000,00, domanda la condanna del al pagamento di ulteriori euro 23.511,40, oltre accessori;
b) quanto al CP_2 secondo stralcio, sostiene di aver consegnato il progetto definitivo il 26 settembre
2012 e, in base all'importo dei lavori risultante dal quadro economico – pari a euro 1.260.381,63 – il compenso ammonterebbe a euro 24.508,40, oltre accessori, rispetto al quale avrebbe ricevuto soltanto l'acconto di euro 17.155,88, ragione per la quale domanda la condanna al pagamento dei restanti euro
7.352,52. Sostiene inoltre il , con riferimento a entrambi gli stralci, che CP_1 il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che «la pattuizione relativa alla determinazione ex post dei compensi spettanti al progettista […] non sarebbe valida, nei confronti dell'ente locale […] stante la natura preventivabile dell'attività di progettazione». Si tratterebbe invece di attività non preventivabile,
pag. 13/42 in quanto dipendente dalle risultanze di «propedeutiche future indagini non […] note» al momento dell'incarico, come risulterebbe dalla legge n. 143 del 1949 che, «ove l'opera non venga realizzata, parametra il compenso al preventivo dei costi dell'opera progettata» e quindi «ex post, in base […] al costo presumibile dei lavori, che emerge esclusivamente una volta eseguita la relativa progettazione», non conoscibile precedentemente. Ciò sarebbe altresì confermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti e dalla prassi amministrativa. Sostiene infine che non ricorrerebbe il caso previsto dall'art. 4 del disciplinare del 2007, diretto a prevenire il formarsi di debiti fuori bilancio, ma quello considerato dall'art. 6, che prevede «l'adeguamento dell'onorario all'importo effettivo dei lavori». Ciò sarebbe confermato dal fatto che le «somme documentalmente corrisposte in acconto […] sono già superiori all'importo indicato in via presuntiva» nel medesimo disciplinare. Sostiene infine che la progettazione di entrambi gli stralci non fosse stata poi approvata dal per sopravvenuta CP_2 nuova valutazione dell'interesse pubblico che ha portato alla predisposizione di
«un progetto definitivo nuovo, basato su una diversa soluzione progettuale, denominata soluzione “E”», nel 2014. Infine, sostiene che l'omessa adozione da parte del di atti contabili non possa privare il degli onorari di CP_2 CP_1 spettanza. In conclusione, domanda che il sia condannato a pagargli CP_2 euro 30.863,92, oltre accessori e interessi moratori.
I motivi sono infondati, con la conseguenza che va confermata la statuizione della sentenza gravata con riferimento alla condanna del al pagamento Parte_1 di euro 30.863,92, oltre accessori e interessi moratori, pur dovendosi correggere la motivazione come segue.
Il in sostanza, ha agito affermando che, secondo il disciplinare CP_1
d'incarico n. 135 del 2007 – che ha pacificamente regolato l'incarico dedotto in giudizio – il compenso della sua prestazione avrebbe dovuto essere determinato secondo i criteri della tariffa professionale degli ingegneri e in base allo scaglione attinente al valore dei lavori risultante all'esito dello stesso progetto.
pag. 14/42 Di contro il sostiene che l'importo indicato nel medesimo Parte_1 disciplinare fosse oggetto di una pattuizione precisa e immutabile del medesimo compenso.
Quest'ultima interpretazione collide con il tenore letterale del citato disciplinare e non può essere accolta, risultando invece il compenso parametrato al valore effettivo dei lavori progettati, come sostenuto dal . CP_1
A tal proposito va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del contratto, «nella “applicazione dei criteri interpretativi, bisogna […] avviare l'esame dall'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale”, giacché “per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone”, dovendo, inoltre, aversi “riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 14 settembre 2021, n. 24699, Rv. 662267-01). Resta, dunque, confermato
– anche nella più recente giurisprudenza di legittimità – quanto da questa Corte già affermato, in passato, con riferimento al principio “in claris non fit interpretatio” […], vale a dire, che esso “non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti” (Cass. Sez. 3, sent. 9 dicembre 2014, n.
25840, Rv. 633421-01; più di recente, soprattutto in motivazione, Cass. Sez. 6-
3, ord. n. 32786 del 2022, cit.). Ciò che, peraltro, non equivale a “depotenziare” il rilievo del canone dell'interpretazione letterale, in quanto “l'art. 1362 cod. civ., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile” (Cass. pag. 15/42 Sez. 1, ord. 16 aprile 2023, n. 10967, Rv. 667678-01)» (Cass. n. 31811 del 2024, in motivazione).
Ebbene, tanto premesso, occorre considerare che il predetto disciplinare n.
135 del 2007 (doc. 1 fasc. doc. 7 fasc. e doc. 13 fasc. CP_1 Parte_1
tutti di primo grado) stabilisce che «[i]l compenso relativo al presente CP_2 incarico è determinato tenendo conto della Tariffa Nazionale di cui alla Legge
2.3.49 n. 143 (con successive modifiche ed integrazioni) e dell'art. 92 – comma 3 del Codice [dei contratti pubblici]; pertanto, tenendo conto dell'aggiornamento di cui al D.M 4.4.2001 nonché delle disposizioni di cui al D.L.
4.7.2006 n. 223 convertito dalla Legge 4.8. 2006 n.248, il compenso risulta costituito da:
- onorario a percentuale: è determinato con riferimento all'importo effettivo dei lavori, alla tabella A (classe IX— categ. b), alla tabella B (voci c-d-e);
- compenso per rimborso spese: è attribuito con i criteri di cui all'art. 3 del menzionato D.M. 4.4.2001».
Stabilisce inoltre il preliminare che «[a]l compenso come sopra costituito è applicato un abbattimento del 30% (trentapercento) per effetto delle vigenti norme in materia di liberalizzazioni;
eventuali nuovi adeguamenti della Tariffa in ordine al compenso a percentuale ed al compenso accessorio, verranno tenuti presenti solo se intervenuti prima della formale consegna del progetto». Inoltre, ancora il disciplinare, prevede che, «[f]atto salvo ogni possibile adeguamento dell'onorario all'importo effettivo dei lavori ed a possibili modifiche normative, il compenso complessivo è valutabile, in via presuntiva, nell'importo netto di € 63.667,56 come attestato dal computo che, a titolo esemplificativo, compare allegato in copia come parte integrante e sostanziale».
Il tenore letterale dell'accordo è quindi inequivoco nel determinare il compenso dovuto al professionista in base all'importo dei lavori di cui al medesimo progetto.
Va poi rilevato che non sussistono elementi – anche estranei al testo dell'accordo – idonei a supportare una conclusione differente. pag. 16/42 Non può essere infatti accolta la tesi del (e del , secondo Parte_1 CP_2 cui l'importo preteso dal de NZ non sarebbe dovuto in base all'art. 3 del citato disciplinare, che obbliga il professionista a svolgere «le prestazioni tecniche professionali definite» dalla normativa vigente al fine di assolvere l'incarico, e in base all'art. 4, che lo obbliga a «recepire tutte le prescrizioni impartite dall'Amministrazione, tramite il R.U.P.», escludendo «ulteriori compensi per l'eventuale suddivisione del progetto in stralci funzionali».
Infatti, la pretesa del non consiste nella remunerazione di solo CP_1 parte delle prestazioni svolte per l'elaborazione del progetto definitivo commissionato, ma di applicazione dei criteri pattuiti per determinare il compenso proprio per la medesima integrale attività di redazione, compenso che
– come emerge chiaramente dal contratto – non è stato definitivamente stabilito ex ante, ma soltanto «in via presuntiva», prevedendo appunto un parametro oggettivo per la sua determinazione – ossia il rinvio alle tabelle relative agli onorari degli ingegneri contemplate nella legge n. 143 del 1949 e successive modificazioni – all'esito della progettazione stessa, essendo «[f]atto salvo ogni possibile adeguamento dell'onorario all'importo effettivo dei lavori».
È inoltre coerente con la predetta interpretazione del contratto anche l'utilizzo del termine “acconto” in tutte le determinazioni di liquidazione dei pagamenti parziali. Si tratta di quelle n. 54 del 2011, per il pagamento di euro
52.000,00 oltre accessori, corrispondenti a euro 63.648,00 lordi (doc. 82 fasc. de di primo grado); quella n. 79 del 2013, relativa al pagamento di euro CP_1
11.372,65 oltre accessori, pari a euro 14.311,33 lordi (doc. 83 ibidem) e quella relativa a euro 5.783,24, oltre accessori, pari a euro 7.277,63 lordi (doc. 84 ibidem).
Non può invece essere condivisa la tesi contraria, secondo cui tale dicitura sarebbe stata utilizzata in quanto «doveva essere ancora liquidata la prestazione aggiuntiva correlata alla progettazione definitiva, relativa allo studio di fattibilità soluzione D, che veniva liquidata con la determina n. 114 del 28.11.2014».
pag. 17/42 In primo luogo, questa consisteva in un incarico che, per quanto connesso con quello controverso, è, rispetto a esso, autonomo – come emerge dalla stessa determina citata (doc. 20 fasc. di primo grado) – per il quale è stato Parte_1 effettuato un apposito impegno di spesa «con determinazione […] n. 101 del
5.11.2014» (doc. 18 ibidem) e il aveva chiesto lo specifico compenso (di CP_1 euro 10.000,00 oltre accessori, pari a euro 12.688,00 lordi). Tanto impedisce di spiegare in tal modo l'utilizzo termine “acconto”.
Inoltre, la predetta determinazione n. 79 del 2013 – con la quale, come appena detto, sono stati pagati euro 11.372,65 oltre accessori – ha «rilevato che l'importo richiesto con la fattura n. 12/12, rispetto all'impegno originariamente assunto con la determinazione n. 228 del 4.10.2007, prevede una maggiore spesa di € 7.277,63» (pag. 3), senza che fosse obiettato alcunché al de CP_1
Tanto evidenziato, risulta che con il sia stato pattuito un CP_1 compenso senza che a ciò si fosse accompagnata l'assunzione di un corrispondente impegno di spesa onde vincolare le risorse necessarie per onorarlo.
Va quindi considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]a previsione originariamente contenuta dell'art. 284 cit. e poi ripresa dal successivo art. 191 TUEL, laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non pag. 18/42 sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario,
i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente
(cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478;
Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854)»
(Cass. n. 12747 del 2025; nello stesso senso Cass. n. 27814 del 2024, in motivazione).
Va poi considerato che, ancora secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]a nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non
è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione» (ex multis, Cass. n. 17056 del 2017, in massima).
Tuttavia, quella in questione è una spesa che, riguardando l'elaborazione di un progetto definitivo, per il quale era già stato elaborato quello preliminare, ben avrebbe potuto essere determinata in via prudenziale e, comunque, avrebbero potuto essere indicati i limiti dell'importo dei lavori cui il progettista avrebbe dovuto attenersi e in base ai quali effettuare il relativo impegno di spesa per indicare i mezzi per farvi fronte.
Pertanto, l'incarico di progettazione risulta nullo, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 191 t.u.e.l., le relative obbligazioni previste a carico dell'ente vanno riferite al in qualità di dipendente/funzionario che ha comunque Parte_1 consentito l'acquisizione della prestazione.
Solo per completezza va disatteso l'assunto del secondo cui il Parte_1 avrebbe dovuto adottare «apposita delibera consiliare di riconoscimento CP_2 del (preteso) debito fuori bilancio», in quanto una pretesa in tal senso, concernendo l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale, potrebbe, al più, essere fatta valere davanti al giudice amministrativo, rientrando nella relativa giurisdizione.
pag. 19/42 Va quindi confermata la sentenza gravata là dove ha condannato il
– e non il – al pagamento di euro 30.863,92, oltre accessori e Parte_1 CP_2 interessi moratori dal 27 dicembre 2019, in favore del de la censura di CP_1 quest'ultimo va dunque respinta, così come quella del predetto Parte_1
2. Con il secondo motivo d'impugnazione il lamenta l'erroneità Parte_1 della condanna al pagamento di euro 5.152,00, oltre accessori ed interessi di mora, in favore del de per predisposizione della «relazione idraulica CP_1 esaminata presso l'Autorità di Bacino il 30.1.2014» e per l'elaborazione dell'«ipotesi di indirizzo progettuale trasmessa il 28.2.2014». Sostiene che tali elaborati sarebbero «ricompresi nelle prestazioni di cui al disciplinare per la progettazione definitiva n. 135 del 5.10.2007 ed al disciplinare per la progettazione preliminare n. 84 del 27.6.2004 ed incarichi correlati», prestazioni che quindi sarebbero state «regolarmente pagate». Il Tribunale avrebbe ritenuto tali prestazioni svolte successivamente all'approvazione delle progettazioni delle soluzioni “A” “B” e “C”, avvenuta, per le prime due, nel 2007 e, per la terza, nel
2009. Avrebbe invece dovuto considerare che «la progettazione preliminare è stata approvata nella sua totalità» soltanto con la delibera n. 56 del 2015 e che quella «definitiva è stata approvata (in linea tecnica)» con la delibera n. 218 del
2014, per cui le prestazioni dedotte dal de sarebbero state svolte in CP_1 momento precedente. Inoltre, l'espletamento di tali prestazioni sarebbe previsto dagli artt. 3 e 4 dei disciplinari n. 84 del 2004 e n. 135 del 2007. Questi ultimi, inoltre, sarebbero stati integrati da ulteriori incarichi, ossia quelli conferiti con le determinazioni n. 177 del 2008, incarico «finalizzato a tenere conto delle pertinenze ferroviarie lato fiume»; n. 101 del 2014, incarico diretto alla predisposizione di «uno studio di fattibilità della c.d. soluzione D»; n. 166 del
2014, determinazione relativa «ad una progettazione preliminare della c.d. soluzione C». Sostiene poi che la relazione idraulica, costituendo «un documento necessario per la corretta progettazione dell'opera pubblica», sarebbe
«ricompresa nell'oggetto delle prestazioni» pattuite con i disciplinari. Inoltre, «la nuova ipotesi di indirizzo progettuale trasmessa il 28.2.2014 […] e la relazione pag. 20/42 per l'incontro presso l'Autorità di Bacino» sarebbero attività «integrative e complementari», «di modesta consistenza», e quindi incluse in quelle previste nei disciplinari, mal interpretati dal giudice di prime cure. Avrebbe infine errato il
Tribunale nel ritenere che il avesse richiesto al «la relazione Parte_1 CP_1 idraulica predisposta per l'incontro presso la sede dell'Autorità di Bacino avvenuto il 30.1.2014», in quanto il doc. 17, cui la sentenza rinvierebbe, sarebbe
«uno scambio di e-mail» tra lo stesso e un ingegnere della predetta CP_1
Autorità di Bacino, risultando quindi inapplicabile l'art. 191 t.u.e.l. Sostiene infine il che, anche a voler considerare le predette prestazioni escluse Parte_1 dai citati disciplinari, «il avrebbe dovuto assumere, ai sensi dell'art. CP_2
194, cit., apposita delibera consiliare di riconoscimento del preteso debito fuori bilancio», per le medesime ragioni esposte nel primo motivo d'appello.
Il motivo è fondato.
2.1. Quanto alla predisposizione della relazione idraulica, risulta pacifico tra le parti che il l'abbia inviata tramite email il 21 gennaio 2014 a CP_1 [...] dell'Autorità di Bacino, e al quale RUP del procedimento. Per_1 Parte_1
Tuttavia, tra la documentazione prodotta in giudizio non vi è alcun atto che dimostri che per la sua predisposizione il abbia ricevuto specifico CP_1 incarico, di cui nemmeno allega l'esistenza.
Questi, infatti, sin dal ricorso monitorio, a pag. 3, ha affermato che quella redatta costituirebbe «una nuova relazione idraulica» redatta all'esito della conferenza dei servizi del 12 dicembre 2013 a seguito del parere negativo dell'Autorità di bacino, come dimostra la nota di tale Autorità (pag. 14 del file telematico nominato “Verbale incontro”, nella cartella “8-relazione idraulica gennaio 2014 e soluzione E febbraio 2014”, fasc. de NZ di primo grado).
Inoltre, nemmeno rispetto a una prima relazione idraulica vi è alcun atto del di conferimento di specifico incarico al . CP_2 CP_1
Tale circostanza va considerata assieme al fatto che il disciplinare di incarico per la progettazione definitiva relativa alla circonvallazione del comune pag. 21/42 di n. 135 del 5 ottobre 2007 (doc. 7 fasc. doc. 13 fasc. CP_2 Parte_1 CP_2
e doc. 1 fasc. de tutti di primo grado) – a cui la relazione idraulica si CP_1 riferisce, avendo ad oggetto il rischio idraulico di tale intervento – stabilisce che
«rimangono escluse dall'incarico le relazioni archeologica, sismica, geologica e geotecnica» e non quella idraulica, che, quindi, va considerata ricompresa in tale incarico e remunerata soltanto con i compensi per esso previsti, senza giustificarne di ulteriori.
2.2. Parimenti va escluso che il abbia alcunché da pretendere per CP_1
l'elaborazione dell'«ipotesi di indirizzo progettuale trasmessa il 28.2.2014», in quanto tale prestazione non attiene a un autonomo incarico, ma risulta ricompresa in quello conferito con la determina n. 228 del 2007 e regolato dal disciplinare n. 135 del 2007.
Infatti, dalla lettera di trasmissione della documentazione elaborata dal de del 28 febbraio 2014 (doc. 19 fasc. de emerge che questi abbia CP_1 CP_1 adempiuto alla richiesta avanzata dal Comune con la comunicazione del 21 febbraio 2014 (doc. 18 ibidem), con la quale il aveva disposto che il Parte_1 professionista procedesse «alla verifica di rispondenza del progetto preliminare della soluzione “C” […] al DPR n° 207/2010 – “Regolamento d'Esecuzione e
Attuazione del DLgs. 12 aprile 2006, n° 163” […] redigendo nel caso i nuovi elaborati tecnici, sostituitivi di quelli già in atti che occorre conseguentemente modificare».
Si tratta pertanto di modifiche alla progettazione precedentemente elaborata che, ai sensi del predetto disciplinare n. 135 del 2007, rientrano nel compenso in esso previsto, senza diritto a pretese ulteriori, atteso che l'art. 4 dello stesso stabilisce che «Il PROFESSIONISTA […] si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato, tutte le modifiche che siano ritenut[e] necessarie a giudizio dell'AMMINISTRAZIONE».
Che si tratti inoltre di modifiche meramente integrative dei precedenti elaborati, come sostenuto dal è altresì dimostrato dal fatto che esse Parte_1
pag. 22/42 siano state elaborate in appena una settimana, essendo state consegnate al il 28 febbraio 2014, a seguito di richiesta del precedente giorno 21, e CP_2 consistano in soli tre “schemi grafici” e relative “note illustrative”, rispetto allo studio di fattibilità del 2011, che sono appunto andati a integrare, composto da
11 schemi grafici, oltre alla relazione paesaggistica con i relativi allegati.
Alla stregua di quanto precede, la censura va dunque accolta e la domanda del di pagamento di euro 5.152,00 va respinta, in tal senso dovendosi CP_1 riformare la sentenza gravata.
3. Con il terzo motivo dell'appello principale il lamenta l'erroneità Parte_1 della condanna al pagamento di euro 30.863,92 e di euro 5.152,00 per avere il
Tribunale fatto riferimento agli importi indicati dal e «“reputati congrui CP_1 dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze”, secondo la tassazione del relativo progetto di notula». Sostiene in primo luogo che il progetto tassato dall'Ordine non abbia «ad oggetto l'importo di euro 30.863,92, relativo alla progettazione definitiva primo e secondo stralcio». In secondo luogo, il medesimo progetto di notula tassato dall'Ordine non avrebbe «alcuna rilevanza», né in riferimento all'importo di euro 30.863,92, né in merito all'importo di euro
5.152,00, in quanto mai accettato dal e contestato dallo stesso CP_2 riguardo alle «prestazioni asseritamente svolte e la relativa Parte_1 consistenza, i parametri assunti per la redazione, la pretesa differenza e novità delle prestazioni indicate rispetto a quelle remunerate dall'Amministrazione». Il
Tribunale avrebbe quindi violato l'art. 2697 c.c., facendo riferimento agli importi indicati nel progetto di notula del per determinare il quantum che gli CP_1 andrebbe corrisposto.
Il motivo è infondato.
Le contestazioni avanzate dal risultano generiche e vanno quindi Parte_1 disattese.
A tal proposito occorre rilevare che, con le proprie parcelle professionali, il ha indicato il valore dei lavori progettati in euro 5.437.150,90 – nella CP_1
pag. 23/42 notula del 27 novembre 2010 (doc. 5 fasc. di primo grade) – e in euro CP_1
1.260.381,63 in quella del 3 ottobre 2012 (doc. 11 ibidem). Ha quindi determinato i relativi compensi, rispettivamente in euro 75.511,40 ed euro
24.488,76, entrambi oltre accessori, facendo riferimento in entrambi i casi ai criteri contenuti nella tabella prevista dalla legge n. 143 del 1949.
A fronte di tali specifiche deduzioni tanto il quanto il Comune Parte_1 hanno contestato solo l'applicabilità del meccanismo di calcolo al valore dei lavori;
tuttavia, non hanno specificamente lamento alcuna discrasia tra il valore dei lavori assunto dal quale base di calcolo e quello di cui al progetto, CP_1 né alcuna erroneità nel computo effettuato dal professionista (anzi opponendosi, nel grado di appello, alla richiesta di questi di espletamento di c.t.u. al fine di validare il medesimo calcolo).
Pertanto, la censura va respinta.
4. Con il quarto motivo dell'impugnazione principale il ripropone Parte_1
l'eccezione di prescrizione quinquennale. Assume che le prestazioni in esame siano state svolte «nel 2000-2012 (quelle relative al progetto definitivo) e nel gennaio-febbraio 2014 (quelle relative alla relazione idraulica ed alla ulteriore ipotesi progettuale)», mentre l'atto di citazione è stato notificato il 27 dicembre
2019. Il diritto al pagamento sarebbe quindi prescritto per il decorso di cinque anni, come previsto dall'art. 2947 c.c., cui andrebbe fatto riferimento trattandosi di responsabilità extracontrattuale, non avendo, il stipulato alcun Parte_1 contratto con il L'appellante nega che il termine di prescrizione possa CP_1 configurarsi decennale in conseguenza dell'applicazione dell'art. 191 t.u.e.l., come considerato dal Tribunale, secondo cui si avrebbe una «sorta di novazione soggettiva (di fonte normativa) dell'originario rapporto obbligatorio». Sostiene poi Co che sarebbero prescritti anche i diritti vantati dal e non riconosciuti CP_1 dalla sentenza gravata, trattandosi di prestazioni «effettuate nell'arco temporale che va dal 2010 al 18 dicembre 2014», ad eccezione di quella di euro 66.714,04, risalente al 2015.
pag. 24/42 Il motivo è infondato.
Il credito in esame è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, e non a quello quinquennale, trattandosi di credito per compensi contrattualmente pattuiti.
A tal proposito vanno rammentate le considerazioni della Corte di cassazione, secondo la quale l'art. 191 t.u.e.l. ha «comportato la sostituzione del pregresso regime di nullità del contratto per effetto delle norme regolat[rici] della sua formazione con quello della sua piena validità ed efficacia tra agente in proprio e fornitore (del quale sotto questo profilo viene incrementata la tutela) per via di una sorta di novazione soggettiva (di fonte normativa) dell'originario rapporto obbligatorio che avrebbe dovuto intercorrere con l'ente pubblico di cui l'agente è organo, con l'introduzione di una nuova disciplina del rapporto tra gli enti medesimi e i soggetti agenti, nonché tra questi ultimi e i privati contraenti improntata a schemi privatistici. E' stat[o] quindi valorizzato, sia ai fini della controprestazione, che per ogni altro effetto di legge, il reale incontro di volontà tra il privato contraente (che nell'accettare di eseguire l'incarico conferitogli contra legem non possa ignorare che il rapporto contrattuale deve intendersi intercorso con il funzionario o l'amministratore ed assumere, quindi, volontariamente il rischio conseguente alla definitiva individuazione della parte contraente e patrimonialmente responsabile) e quest'ultimo, che, nell'attribuirlo o nel consentirlo, accetta, per converso, la propria responsabilità personale diretta verso il terzo contraente per gli impegni assunti al di fuori od in violazione del procedimento contabile previsto dalla legge» (Cass. n. 80 del 2017, in motivazione).
La disposizione citata realizza dunque il subentro ex lege, nel rapporto obbligatorio, dell'amministratore, del funzionario o del dipendente che abbia dato luogo alla stipula del contratto in violazione delle regole di contabilità pubblica, contratto del quale è comunque presupposta la validità e l'efficacia nei suoi confronti, posto che, in caso contrario, egli non sarebbe tenuto ad alcun pagamento. pag. 25/42 Peraltro, anche la Corte costituzionale ha considerato che quella prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995 – il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 191 t.u.e.l. – costituisca una «azione contrattuale» (Corte cost. n. 446 del 1995).
Da tanto discende che il termine di prescrizione è decennale.
La censura va quindi respinta.
5. Con il quinto motivo di gravame, in via subordinata, il lamenta Parte_1 che il Tribunale abbia respinto la domanda riconvenzionale di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., da egli proposta nei confronti del
Assume che il funzionario o dipendente dell'amministrazione sia tenuto CP_2
a dimostrare «l'impoverimento e l'arricchimento, oltre che l'assenza di giustificazione dello spostamento di ricchezza e di altre azioni esperibili a tutela del diritto», mentre l'Amministrazione deve provare «di aver rifiutato o di non aver potuto rifiutare, a cagione dell'imposizione del privato, l'opera conseguente all'apporto professionale». Sostiene poi di aver dimostrato sia il proprio impoverimento – pari all'importo da corrispondere al – che CP_1
l'arricchimento dell'ente – coincidente con l'acquisizione della progettazione accettata e approvata con le delibere della Giunta comunale – e l'assenza di giusta causa, oltre che la mancanza di altra azione. Di contro il non CP_2 avrebbe dimostrato «la natura […] “imposta” e/o “non voluta” dell'arricchimento».
Questa, infatti, si sarebbe verificata solo se esso non avesse avuto consapevolezza dell'acquisizione del servizio, circostanza di cui invece sarebbe stato a conoscenza.
Va anzitutto rilevato che la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite, ha chiarito «che ciò che il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare è il fatto dell'arricchimento; […] il riconoscimento da parte della P.A. dell'utilità della prestazione o dell'opera può rilevare non già in funzione di recupero sul piano del diritto di una fattispecie negoziale inesistente, invalida o comunque imperfetta – trattandosi di un elemento estraneo all'istituto
– bensì in funzione probatoria e, precisamente, ai soli fini del riscontro pag. 26/42 dell'imputabilità dell'arricchimento all'ente pubblico. Mentre le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della pubblica amministrazione, che l'espediente giurisprudenziale del riconoscimento dell'utilitas ha inteso perseguire, possono essere adeguatamente coniugate con la piena garanzia del diritto di azione del depauperato, nell'ambito del principio di diritto comune dell'arricchimento imposto, in ragione del quale l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato
l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perché inconsapevole dell'eventum utilitatis» (Cass., sez. un., n. 10798 del 2015, in motivazione;
analogamente,
Cass. n. 15937 del 2017 e Cass. n. 15415 del 2018, in motivazione).
Tanto premesso, va condiviso quanto ritenuto dal giudice di prime cure, secondo cui, al fine di dimostrare che l'arricchimento è stato “imposto” dal privato alla pubblica amministrazione, è sufficiente che questa abbia deliberato un tetto di spesa e lo abbia comunicato agli interessati, in ciò ravvisandosi inequivocamente il suo diniego di una spesa superiore, come affermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 11209 del 2019 – a cui il Tribunale ha fatto riferimento – pronuncia alla quale la giurisprudenza di legittimità ha dato continuità (ex multis, Cass. n. 26296 del 2024, Cass. n. 23989 del 2024, Cass.
n. 19495 del 2023, Cass. n. 36654 del 2021 e Cass. 13884 del 2020, tutte in motivazione).
Tale principio, a differenza di quanto sostenuto dal esprime un Parte_1 criterio generale sull'esperibilità dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione, pur essendo stato enunciato relativamente alla pretesa di pagamento di soggetti accreditati con il servizio sanitario. Tanto si desume dal fatto esso sia stato affermato al fine di escludere che anche nell'ambito dell'erogazione di prestazioni per la tutela del diritto alla salute fosse ammissibile «un espediente per aggirare il limite di spesa», come avverrebbe se si condannasse l'amministrazione a pagare il corrispettivo
«sostituendogli l'“etichetta” giuridica: da adempimento d'obbligo nel sussistente rapporto a indennizzo ex articolo 2041 c.c.» (in tal senso, oltre alla citata Cass. pag. 27/42 n. 11209 del 2019, anche Cass. n. 27608 del 2019 e Cass. n. 25852 del 2020, in motivazione).
Pertanto, avendo il chiaramente indicato il predetto impegno di CP_2 spesa nella determinazione n. 228 del 2007 ed essendo lo stesso conosciuto dal
– che ha materialmente formato tale atto in qualità di r.u.p. – Parte_1
l'arricchimento non può dirsi voluto dal Comune voluto, ma “imposto” nel senso chiarito dalla giurisprudenza, con la conseguenza che la pretesa indennitaria avanzata non può trovare accoglimento.
La censura va quindi respinta.
6. Con il secondo motivo dell'appello incidentale il de ripropone nei CP_1 confronti del la domanda di condanna rigettata dal Tribunale al Parte_1 pagamento di euro 30.314,31, oltre accessori, per l'attività di «nuova progettazione definitiva di parte del primo stralcio» del completamento della circonvallazione di , secondo l'ipotesi progettuale denominata soluzione CP_2
“E”, richiesta dal Comune con «lettera prot. 10415 del 17.07.2014». Assume che il Tribunale abbia rigettato la domanda ritenendo che le relative attività di progettazione «non costituiscono prestazioni nuove […] autonomamente retribuibili, bensì rappresentano meri sviluppi delle versioni progettuali previamente rese». Il Tribunale, secondo il avrebbe errato, in quanto: CP_1
a) avrebbe dovuto considerare che tale «nuova progettazione definitiva […] è basata […] sulla ipotesi progettuale denominata Soluzione “E”», la cui predisposizione era stata richiesta dal Comune con la «comunicazione prot. 2706 del 24.02.2014, dunque ben successivamente al completamento delle prestazioni di progettazione definitiva» attinenti al disciplinare del 2007, cui ha invece fatto riferimento;
b) sarebbe contraddittoria l'argomentazione del giudice di prime cure, che, da un lato, avrebbe riconosciuto la «diversità» della predetta ipotesi progettuale “E” rispetto al «disciplinare dell'ottobre 2007» e, dall'altro lato,
l'avrebbe considerata «come un mero sviluppo dei precedenti progetti definitivi»;
c) la novità del progetto emergerebbe dagli elementi innovativi che lo caratterizzano;
d) i compensi sono stati ritenuti «dovuti» dal Consiglio dell'ordine pag. 28/42 degli ingegneri che, con il provvedimento di tassazione del progetto di notula, ha verificato la «diversità sostanziale» delle prestazioni attinenti all'ipotesi progettuale “E” rispetto a quelle precedentemente espletate, come confermerebbe l'esclusione delle altre che il medesimo ordine ha considerato ricomprese nei precedenti incarichi, ragione per cui la sentenza gravata sarebbe anche carente di motivazione. Asserisce poi il di non aver ricevuto alcun acconto per CP_1 il predetto progetto della “Soluzione E” che, avendo valore di euro 1.646.512,14, gli darebbe diritto a un compenso pari a euro 30.314,31, oltre accessori.
Domanda, di conseguenza, che il sia condannato al pagamento di tale Parte_1 somma, ai sensi dell'art. 191 t.u.e.l.
Il motivo è infondato.
Va condiviso quanto ritenuto del Tribunale, secondo cui quelle in esame
«non costituiscono prestazioni nuove, e, in quanto tali, autonomamente retribuibili, bensì rappresentano meri sviluppi delle versioni progettuali previamente rese da parte del professionista».
Ciò è dimostrato dal tenore letterale della comunicazione del Comune prot.
n. 10415 del 17 luglio 2014 (doc. 20 fasc. , che, secondo l'appellante CP_1 incidentale, costituirebbe l'atto con il quale gli sarebbe stato conferito l'incarico di nuove e diverse prestazioni rispetto a quelle precedentemente pattuite, ma che, in base al suo tenore letterale, smentisce tale prospettazione.
Infatti, il relativo oggetto recita: «Modifiche ed Integrazioni al Progetto
Definitivo del I° Lotto, nuovo 2° Stralcio della viabilità di circonvallazione del capoluogo».
Inoltre, dal corpo della comunicazione emerge che il in qualità di Parte_1
r.u.p. del Comune, abbia fatto riferimento al verbale di validazione del «progetto preliminare della Soluzione “C” […] del 19 febbraio 2009» e «all'aggiornamento al Co Marzo 2014 della stessa soluzione “C”, da Lei [ossia dal predisposto a CP_1 seguito della mia correlata richiesta». Risulta pertanto che tali prestazioni non consistessero nell'elaborazione di una nuova Soluzione “E” – di cui non si pag. 29/42 riscontra traccia negli atti del Comune – ma nella modifica della precedente progettazione appunto denominata “Soluzione C”, rispetto alla quale il Comune ha richiesto al professionista – come risulta ancora dal testo della comunicazione
– la «redazione di nuovi elaborati tecnici di progetto definitivo, sostitutivi e/o integrativi dei corrispondenti costituenti il progetto definitivo del 1 Lotto, nuovo
2° Stralcio».
Trattandosi di modifiche alla redazione del progetto definitivo relativo a uno stralcio dell'intervento complessivo, per il quale il ha ricevuto incarico CP_1 con la determinazione n. 228 del 4 ottobre 2007 (doc. 7 fasc. di primo Parte_1 grado), e considerato che esso è regolato dal citato disciplinare n. 135 del giorno successivo (doc. 1 fasc. de di primo grado), correttamente il Tribunale ha CP_1 ricondotto a tale rapporto le prestazioni in esame. Non sussiste quindi la contraddittorietà lamentata dal . CP_1
Ne consegue altresì l'irrilevanza della valutazione di congruità dell'ordine degli ingegneri.
La censura va quindi respinta.
7. Con il terzo motivo dell'appello incidentale, il lamenta il rigetto CP_1 della domanda di condanna del al pagamento di euro 4.032,62, oltre Parte_1 accessori, per la relazione idraulica, e di euro 2.520,00, oltre accessori, per l'elaborazione dei progetti dell'attività di bonifica da ordigni bellici. Contesta che secondo il Tribunale non fosse «rinvenibile alcuno specifico incarico, a firme del
RUP e rivolto al professionista» e così non fosse stata dimostrata l'autonomia di tale incarico rispetto allo «studio di fattibilità “D”». Sostiene poi che, ai sensi dell'art. 191 t.u.e.l., in caso di omesso impegno di spesa, il rapporto obbligatorio sorge tra il professionista e l'amministratore «che abbia consentito la prestazione», consenso da riscontrare qualora il funzionario «ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale». Sostiene inoltre che sia l'incarico attinente all'elaborazione della nuova relazione idraulica sia quello di pag. 30/42 progettazione della bonifica da ordigni bellici sarebbero autonomi, in quanto non rientranti nelle attività relative allo studio di fattibilità che consiste soltanto «in preliminari analisi e valutazione […] delle caratteristiche, dei costi e dei possibili risultati di un progetto». Inoltre, le prestazioni per cui agisce non sarebbero riconducibili né «al disciplinare di incarico per la progettazione preliminare del
26.07.2004» né a quello relativo alla «progettazione definitiva del 05.10.2007», essendo stati entrambi già completati e prevedendo, questi ultimi, attività estranee a quelle relative alla presente censura. Domanda, pertanto, che sia condannato a pagargli euro 6.552,62, oltre accessori e interessi di Parte_1 mora.
Il motivo è infondato.
Deve trovare conferma quanto ritenuto decisivo dal Tribunale, ossia che «in atti non sia rinvenibile alcuno specifico incarico, a firme del RUP e rivolto al professionista», con il quale siano state commissionate al le CP_1 prestazioni per le quali si pretende il pagamento dei compensi.
Per contrastare la statuizione di primo grado il avrebbe dovuto – e CP_1 agevolmente potuto – indicare in quale atto, tra quelli disponibili in giudizio, consistesse la stipulazione del relativo accordo, indicazione che è stata invece completamente omessa anche nel suo appello incidentale, così come nel ricorso monitorio e negli atti processuali di primo grado.
Nella propria impugnazione l'appellante si è limitato a sostenere che le prestazioni in questione «non rientrano […] nelle attività relative allo studio di fattibilità» attinente alla “Soluzione D”, né nel «disciplinare di incarico per la progettazione preliminare del 26.07.2004», né in quello «per la progettazione definitiva del 05.10.2007», senza tuttavia indicare, appunto, quale sarebbe l'atto con il quale l'incarico gli sarebbe stato conferito.
Va poi rilevato che tra la copiosa documentazione prodotta dalle parti non ve n'è alcuna dalla quale possa essere desunto tale conferimento.
pag. 31/42 Tanto è sufficiente al rigetto della domanda, per difetto di dimostrazione del relativo fondamento.
Solo per completezza va altresì considerato che le prestazioni risultano ricomprese in quelle pattuite nella determina n. 101 del 5 novembre 2014 (doc. 8 fasc. di primo grado), con il quale il è stato incaricato di CP_2 CP_1 effettuare lo «studio di fattibilità della soluzione D della circonvallazione del capoluogo», come indica l'oggetto della medesima determina. E ciò – indica il corpo della stessa – «sulla base di quanto previsto dal disciplinare rep.
135/oopp/05.10.2007» che, come visto in occasione della trattazione del secondo motivo d'impugnazione del obbligava il de a effettuare Parte_1 CP_1
«sopralluoghi, ricerche, visure, studi e quanto necessario a supporto della progettazione definitiva», escludendo soltanto «le relazioni archeologica, sismica, geologica e geotecnica»; ragione per cui risultano di contro a carico del professionista tanto la redazione della relazione idraulica che l'elaborazione dei progetti dell'attività di bonifica da ordigni bellici.
La censura va pertanto respinta.
8. Con il quarto motivo dell'appello incidentale, il de contesta il CP_1 rigetto delle domande di condanna del al pagamento: a) di euro Parte_1
1.680,00, oltre accessori, per la predisposizione degli elaborati relativi ai flussi di traffico della nuova circonvallazione di;
b) di euro 3.360,00, oltre CP_2 accessori, per l'elaborazione di «ulteriori, nuove ipotesi progettuali» denominate
“C2”, “F” e “G”»; c) di euro 5.152,00, oltre accessori, per l'elaborazione di un diverso indirizzo progettuale, per il tratto dal sottopasso ferroviario al ponte sull'Arno. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare dimostrato che il
«consentiva l'esecuzione delle prestazioni con conseguente obbligo di Parte_1 remunerazione», circostanza che determinerebbe la responsabilità del medesimo, ai sensi dell'art. 191 t.u.e.l. Assume poi che le prestazioni non sarebbero ricomprese in precedenti incarichi: quanto agli elaborati sui flussi di traffico, la loro predisposizione sarebbe connessa alla nuova progettazione definitiva di parte del primo stralcio dell'intervento; quanto alle nuove ipotesi di indirizzo pag. 32/42 progettuale C2, F e G, la prima realizzerebbe un «tratto di nuova viabilità in sicurezza idraulica», la seconda «un percorso che dal Parcheggio scambiatore RFI
[…] avrebbe presentato un tratto […], parallelo alla linea ferroviaria Firenze –
Pisa, nell'area già occupata dal binario 5 della stazione ferroviaria» e, la terza,
«un percorso in viadotto sopraelevato in cemento armato […] verso il ponte sull'Arno in località Ponte a Signa». Tali attività sarebbero estranee ad altri incarichi. Domanda, pertanto, che il sia condannato a pagargli euro Parte_1
10.192,00, oltre accessori e interessi di mora.
Il motivo è infondato.
Analogamente a quanto considerato con riferimento al terzo motivo articolato dal medesimo , egli omette di indicare in quale atto, tra quelli CP_1 disponibili in giudizio, consista la pattuizione dello svolgimento delle prestazioni di cui reclama il pagamento, omissione già ritenuta decisiva dal Tribunale, le cui conclusioni vanno pertanto confermate.
Nella propria impugnazione l'appellante incidentale si è concentrato sul descrivere le caratteristiche degli elaborati che ha redatto, senza, tuttavia, indicare quale sarebbe stato l'atto di stipulazione che gli darebbe diritto a un compenso aggiuntivo rispetto a quanto già pacificamente corrispostogli.
Né tale conferimento emerge da alcuno degli atti disponibili in giudizio.
Anche relativamente a tali prestazioni il difetto di prova del relativo incarico
è di per sé sufficiente al rigetto delle domande.
Solo per completezza, va considerato che, quanto agli elaborati relativi ai flussi di traffico, la nota di trasmissione con il quale il de li ha depositati CP_1 in ha ad oggetto «Modifiche ed Integrazioni al Progetto Definitivo 1° CP_2
Lotto, nuovo II° Stralcio […] nell'ambito del tracciato individuato dal Progetto
Preliminare Soluzione “C”»; quanto alla redazione delle nuove ipotesi progettuali» denominate “C2”, “F” e “G” e al diverso indirizzo progettuale per il tratto tra il sottopasso e il ponte sull'Arno, va considerato che esse, per stessa asserzione del sono costituite «da un'unica tavola grafica». Le caratteristiche di tali CP_1
pag. 33/42 prestazioni confortano la conclusione che esse siano accessorie rispetto al relativo progetto principale, pacificamente già remunerato dal CP_2
La censura va pertanto respinta.
9. Con il quinto motivo dell'appello incidentale, il de contesta il CP_1 rigetto delle domande di condanna del al pagamento di euro Parte_1
66.714,07, oltre accessori, per l'elaborazione della nuova progettazione preliminare di tutto l'intervento di completamento del febbraio 2015. Il Tribunale avrebbe ritenuto che la progettazione fosse «già stata oggetto di autonoma retribuzione con determina n. 116/2014» – con la quale è stato disposto il pagamento di euro 7.500,00 – mentre avrebbe dovuto considerare che quest'ultima si riferisce all'attività di «aggiornamento», alla disciplina introdotta con il D.P.R. n. 207 del 2010, «di un precedente progetto preliminare, approvato dal Comune di nel febbraio 2009». Ciò emergerebbe testualmente sia dalla CP_2
«fattura n. 06/2015 del 17.03.2015» – nella quale si far riferimento alla
«comunicazione prot. 2635», con cui il Comune aveva richiesto tale aggiornamento – sia dalla predetta determina n. 116/2014, che vi faceva parimenti riferimento. Invece, il «nuovo progetto preliminare dell'intervento di completamento della circonvallazione», per il quale si domanda il pagamento del compenso, è stato elaborato tenendo conto delle «condizioni e prescrizioni impartite nell'ambito della Conferenza dei Servizi 18 dicembre 2014 – 30 gennaio
2015» e sarebbe stato approvato con la determina del n. 56 del 2015. CP_2
Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che, sempre il CP_2
«[i]n esito al […] parere favorevole della conferenza di servizi […] invitava il ricorrente Ing. a predisporre celermente la conseguente nuova CP_1 progettazione preliminare dell'intero intervento di completamento della viabilità di circonvallazione» che sarebbe stato «verificato positivamente dall'amministrazione comunale […] e successivamente approvato dalla Giunta
Comunale». Il Tribunale avrebbe poi erroneamente considerato che tale progettazione consistesse in «cinque elaborati grafici», mentre si tratterebbe di
«ben più corposa […] documentazione», con ripensamento dell'«intero relativo pag. 34/42 nuovo tracciato» e tutte le connesse «condizioni ed opere» per la sicurezza idraulica. Si tratterebbe di prestazioni radicalmente diverse rispetto a quella «di verifica di rispondenza al DPR 207/2010 a cui fa riferimento la determina
116/2014» e a quelle indicate nel secondo motivo d'appello. L'attività espletata non sarebbe «ricompresa negli importi liquidati con la determina n. 177/2008», che erano relativi alla «redazione della progettazione preliminare della terza soluzione progettuale, soluzione C». Di qui la domanda di condanna del al pagamento di euro 66.714,07, oltre accessori e interessi di mora. Parte_1
Il motivo è infondato.
Il in sostanza, lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente CP_1 considerato che gli elaborati consegnati nel febbraio 2015 non rientrassero tra quelli pattuiti con la determina n. 116 del 2014 e quindi non gli siano stati pagati.
Tale prospettazione, tuttavia, è smentita dalla stessa documentazione prodotta dal . Egli, infatti, sin dal ricorso monitorio, al punto 2.12, pag. CP_1
6, afferma che il progetto per cui domanda il pagamento sarebbe quello
«verificato positivamente dall'amministrazione comunale come da verbale del
17.03.2015, e successivamente approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 56 del 13.04.2015 (docc. 33 e 34)».
In tale verbale di verifica si dà atto che il è stato «incaricato con CP_1 convenzione 26.7.2004 rep. 84/oo.pp., e in particolare per la soluzione C con determinazione n. 177/2008, alla quale ha fatto seguito la determinazione n. 116 del 2.12.2014 per il presente aggiornamento» dei relativi elaborati (doc. 33 fasc.
di primo grado). CP_1
Inoltre, della citata delibera n. 56 del 2015, emerge parimenti che «con determinazione n. 116 del 2.12.2014, ad integrazione del disciplinare del
26.7.2004 rep.84/oo.pp, è stato affidato l'incarico all'ing. Controparte_1 per l'aggiornamento della progettazione preliminare della soluzione C».
pag. 35/42 Pertanto, da entrambi i documenti si evince che, come rilevato dal
Tribunale, e a differenza di quanto sostenuto dal la fonte dell'obbligo CP_1 di tale progettazione era effettivamente la citata determinazione n. 116 del 2014, la quale prevedeva un impegno di spesa in favore del progettista di euro
9.516,00, per la «riprogettazione con adeguamento normativo ed aggiornamento prezzi della soluzione C del progetto preliminare del collegamento tra l'attuale interruzione di Via Arte della Paglia […] e il Ponte sul fiume Arno», competenze pacificamente già corrisposte il 7 luglio 2015, come dimostrato dal timbro per
“ricevuto pagamento” sul relativo mandato (doc. 11 fasc. del Comune di primo grado).
La censura va quindi respinta.
10. Con il sesto motivo dell'appello incidentale, il lamenta CP_1
l'omessa pronuncia rispetto alla domanda, proposta in via subordinata, di condanna del a pagargli, ai sensi dell'art. 2041 c.c., i compensi per le CP_2 prestazioni espletate. Assume che il Tribunale abbia erroneamente intesto le conclusioni precisate in primo grado, non avendo considerato che tale domanda
«veniva proposta, in via subordinata, per il caso di mancato riconoscimento di rapporti obbligatori vincolanti per l'ente locale, ovvero, per il caso di mancato riconoscimento di rapporti obbligatori sussistenti, ai sensi dell'art. 191 IV° comma TUEL, con il funzionario». Ripropone tale domanda, sostenendo che essa sarebbe ammissibile in quanto il de si troverebbe in una situazione in CP_1 cui, se non potesse avvalersi dell'azione di arricchimento, sarebbe «privo di tutela giuridica». Sostiene inoltre di aver dimostrato l'esecuzione delle prestazioni in favore dell'amministrazione comunale, che se ne sarebbe «avvalsa con soddisfazione e senza mai sollevare alcuna eccezione», circostanza che dimostrerebbe altresì il «riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte dell'ente locale», pur non necessario ai fini dell'accoglimento della domanda.
Sostiene inoltre la sussistenza di un «depauperamento» corrispondente al valore delle prestazioni espletate e nega che ricorra un caso di «arricchimento imposto», in quanto il sarebbe stato a conoscenza dello stesso. CP_2
pag. 36/42 Il motivo non merita accoglimento.
La tesi del de contrasta con la pacifica giurisprudenza di legittimità, CP_1 secondo cui «[i]n tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, […], a norma del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (convertito in L. n.
144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35, ed ora rifluito nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191), qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma di tale disposizione, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 1,
30 ottobre 2013, n. 24478; 26 maggio 2010, n. 12880; 22 maggio 2007, n.
11854)» (Cass. n. 12943 del 2025, in motivazione).
La censura va pertanto rigettata.
11. Con il settimo motivo dell'appello incidentale, il impugna in CP_1 via consequenziale anche il dispositivo della sentenza, nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo, rigetta ogni domanda da egli proposta nei confronti del e lo condanna a rimborsargli la metà delle spese di lite, unitamente al CP_2
Parte_1
La censura va rigettata, stante l'infondatezza di tutti i motivi articolati dal Co
CP_1
Inoltre, dal rigetto di tutte le domande da questi proposte nei confronti del non può che conseguire, come correttamente ha statuito il Tribunale, la CP_2 revoca del d.i. – che era stato richiesto solo nei suoi confronti – e la condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'ente risultato vittorioso.
12. Passando all'appello incidentale del i due motivi di gravame CP_2 vanno trattati unitamente, essendo inammissibili per la medesima ragione.
pag. 37/42 Con il primo di essi, in sintesi, il contesta l'accoglimento della CP_2 domanda di condanna al pagamento di euro 30.863,92 oltre accessori «per tutti i titoli dedotti dal progettista (e quindi anche nei confronti del RUP)», per l'insussistenza dei relativi «ulteriori rapporti obbligatori».
Con il secondo motivo dell'appello incidentale, il chiede che, in CP_2 riforma della sentenza impugnata, sia rigettata la domanda di pagamento di
«Euro 5.152,00 oltre accessori ed interessi, per tutti i titoli dedotti (anche nei confronti del RUP)», quali compensi pretesi dal de per la predisposizione CP_1 di una «nuova ipotesi di indirizzo progettuale per la realizzazione della soluzione progettuale “E”» e di una nuova relazione idraulica, prestazioni che sarebbero ricomprese in quelle previste dal disciplinare n. 135/2007, e dagli incarichi integrativi, integralmente pagate dal CP_2
Come accennato, i motivi sono inammissibili.
Il con entrambe le censure domanda che siano rigettate le CP_2 domande di condanna al pagamento accolte in primo grado.
Tuttavia, è privo d'interesse alla riforma della sentenza, in quanto è risultato vittorioso rispetto a tutte le domande proposte dal nei suoi CP_1 confronti, come emerge chiaramente, oltre che dalla parte motivazionale della sentenza, anche dal punto n. 2 del dispositivo, con il quale «il Tribunale […] rigetta ogni domanda avanzata dall'Ing. nei confronti del CP_1 CP_2
», cui segue peraltro l'integrale vittoria anche relativamente alle spese di
[...] lite.
13. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e pag. 38/42 globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del 2021, entrambe in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Quanto al rapporto processuale intercorso tra il e il va Parte_1 CP_1 rilevato che, all'esito dell'appello è stata accolta solo la domanda di pagamento relativo alla progettazione definitiva del primo e del secondo stralcio, mentre sono stati respinti i capi relativi: a) alla relazione idraulica e all'ipotesi di indirizzo progettuale trasmessa nel 2014; b) alla «nuova progettazione definitiva di parte del primo stralcio;
c) all'ulteriore relazione idraulica e ai progetti dell'attività di bonifica da ordigni bellici;
d) agli elaborati afferenti ai flussi di traffico, all'elaborazione di «ulteriori, nuove ipotesi progettuali» denominate “C2”,
“F” e “G”», all'elaborazione di un diverso indirizzo progettuale per il tratto dal sottopasso ferroviario al ponte sull'Arno; e) all'elaborazione della nuova progettazione preliminare di tutto l'intervento di completamento del febbraio
2015. Pertanto, l'accoglimento di uno solo dei sei capi in cui era articolata la domanda giustifica la compensazione delle spese di lite per 5/6, con la condanna del al pagamento del restante 1/6. Parte_1
Quanto al rapporto processuale intercorrente tra i da un lato, e i CP_2 predetti e dall'altro, è confermata la sentenza di primo Parte_1 CP_1 grado, che ha disposto la condanna di questi al pagamento delle spese di lite del pag. 39/42 ciascuno per la metà, stante il rigetto integrale delle domande da essi CP_2 proposte nei suoi confronti.
Le spese processuali dell'appello vanno ripartite in base al medesimo criterio.
Alla liquidazione si provvede nel dispositivo, in applicazione dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 26.001 – euro 52.000) considerando quale valore della causa euro 30.863,92, oltre accessori, importo del decisum, con esclusione della fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
14. Va poi dato atto che, nelle more del processo di appello, il ha Parte_1 corrisposto al euro 60.891,01, per compulsum, e ne ha richiesto la CP_1 restituzione in conseguenza dell'accoglimento dell'appello. Stante la minor somma al cui pagamento risulta tenuto in conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo dell'impugnazione da egli proposta, gli eredi del de NZ vanno condannati a restituirgli quando eventualmente ricevuto in eccedenza, oltre interessi legali dal pagamento al saldo (ex aliis, Cass. n. 24475 del 2019, in massima: «l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della “condictio indebiti” ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'“accipiens” non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda»; analogamente, Cass. n. 34011 del 2021, sempre in massima). Non spetta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato dimostrato il maggior danno.
pag. 40/42 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del e degli eredi del de dell'ulteriore importo a titolo di CP_2 CP_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, stante il rigetto degli appelli incidentali.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1312 del 2023 del Tribunale di Firenze, e in parziale riforma della stessa, ridetermina in euro 30.863,92, oltre c.n.p.a.i.a. e interessi legali come da domanda, l'importo al cui pagamento egli è condannato a favore di , CP_3 CP_4
e
[...] Controparte_5 Parte_2
quali eredi di;
[...] Controparte_1
2. condanna , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e quali eredi di Parte_2 CP_1
a restituire a quanto eventualmente ricevuto in
[...] Parte_1 eccedenza in esecuzione della sentenza gravata, oltre interessi come in motivazione;
3. respinge gli appelli incidentali proposti da – e Controparte_1 successivamente coltivati da , CP_3 Controparte_4 [...]
e quali suoi Controparte_5 Parte_2 eredi – nonché dal Comune di;
CP_2
4. condanna a rifondere a , Parte_1 CP_3 CP_4
e
[...] CP_5 Controparte_5 Parte_2
quali eredi di 1/6 delle spese di lite di
[...] Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio (compensati i residui 5/6), spese che liquida per l'intero (ossia ante compensazione), quanto al primo grado, in euro
7.616,00 e, quanto a quello di appello, in euro 6.946,00 per compensi,
pag. 41/42 oltre euro 1.138,50 per spese vive. Ciò oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
5. condanna da un lato, e , Parte_1 CP_3 CP_4
e
[...] Controparte_5 Parte_2
quali eredi di dall'altro, a rifondere al
[...] Controparte_1
, ciascuna parte per la metà, le spese di lite relative al Controparte_2 presente grado di giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per compensi ed euro 1.138,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
6. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da parte di , CP_3 Controparte_4 [...]
e quali eredi di Controparte_5 Parte_2
, e da parte del . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
28 novembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
CO AR CO NA VE
pag. 42/42
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– NA VE Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– CO AR CO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI ST ( ) e dell'avv. DE MEO FEDERICO C.F._2
( ) C.F._3 appellante
e
(C.F. ), deceduto nel corso di Controparte_1 C.F._4 questo grado di giudizio, con il patrocinio dell'avv. FRANCI UMBERTO ( ) C.F._5 appellato e appellante incidentale
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGNOLI Controparte_2 P.IVA_1
LE ( ) C.F._6 appellato e appellante incidentale (C.F. ), quale erede di CP_3 C.F._7 CP_1
, con il patrocinio dell'avv. FRANCI UMBERTO
[...]
( ) C.F._5
(C.F. , quale erede di Controparte_4 C.F._8 [...]
, con il patrocinio dell'avv. FRANCI UMBERTO Controparte_1
( ) C.F._5
(C.F. ), quale erede di Controparte_5 C.F._9 [...]
, con il patrocinio dell'avv. FRANCI UMBERTO Controparte_1
( ) C.F._5
(C.F. , quale erede di Controparte_6 C.F._10
, con il patrocinio dell'avv. FRANCI UMBERTO Controparte_1
( ) C.F._5 intervenuti
Conclusioni: per «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Parte_1 disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi:
1) accogliere l'appello principale proposto dall'Ing. Parte_1
2) dichiarare inammissibile o, comunque, respingere come infondato l'appello incidentale proposto dall'Ing. ; Controparte_1
3) in ogni caso, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, n. 1312/2023, pubblicata il 2.5.2023, notificata il 18.5.2023; e per l'effetto:
- respingere, in quanto inammissibile e/o infondata, ogni domanda proposta contro l'Ing. Parte_1
- dichiarare estinto per prescrizione quinquennale ogni preteso diritto fatto valere in giudizio dall'Ing. e, quindi, dai SI.ri , Controparte_1 CP_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, quali eredi dell'Ing. , nei confronti dell'Ing.
[...] Controparte_1 [...]
relativamente alle prestazioni svolte dall'Ing. fino al Parte_1 Controparte_1
27 dicembre 2014;
- condannare i SI.ri , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , quali eredi dell'Ing.
[...] Parte_2 CP_1
, a restituire all'Ing. l'importo di € 60.887,26, oltre
[...] Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma II, cod. civ., dal momento del pagamento fino al dì della restituzione;
pag. 2/42 - nell'ipotesi denegata di accoglimento, anche parziale, di una qualche domanda proposta nei confronti dell'Ing. condannare il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., a CP_2 pagare ai SI.ri , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, quali eredi dell'Ing. , Parte_2 Controparte_1 la somma di denaro che venisse riconosciuta all'Ing. e/o ai Controparte_1
SI.ri , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, quali eredi dell'Ing. , oppure Parte_2 Controparte_1 comunque condannarlo a corrispondere all'Ing. il medesimo Parte_1 importo attribuito all'Ing. e/o ai SI.ri , Controparte_1 CP_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, quali eredi dell'Ing. , ovvero il diverso importo che
[...] Controparte_1 fosse ritenuto di ragione di legge, oltre interessi;
4) sempre in ogni caso:
- respingere, in quanto inammissibile e/o infondata, ogni domanda proposta contro l'Ing. Parte_1
- dichiarare estinto per prescrizione quinquennale ogni preteso diritto fatto valere in giudizio dall'Ing. e, quindi, dai SI.ri , Controparte_1 CP_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, quali eredi dell'Ing. , nei confronti dell'Ing.
[...] Controparte_1 [...]
relativamente alle prestazioni svolte dall'Ing. fino al Parte_1 Controparte_1
27 dicembre 2014;
- nell'ipotesi denegata di accoglimento, anche parziale, di una qualche domanda proposta nei confronti dell'Ing. condannare il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., a CP_2 pagare ai SI.ri , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, quali eredi dell'Ing. , Parte_2 Controparte_1 la somma di denaro che venisse riconosciuta all'Ing. e/o ai Controparte_1
SI.ri , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, quali eredi dell'Ing. , oppure Parte_2 Controparte_1 comunque condannarlo a corrispondere all'Ing. il medesimo Parte_1 importo attribuito all'Ing. e/o ai SI.ri , Controparte_1 CP_3
, , Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, quali eredi dell'Ing. , ovvero il diverso importo che
[...] Controparte_1 fosse ritenuto di ragione di legge, oltre interessi;
5) in via istruttoria, respingere le domande proposte dall'Ing. CP_1
e/o dai SI.ri ,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
pag. 3/42 , , quali eredi dell'Ing. CP_1 Parte_2 CP_1
.
[...]
Con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio»; per il «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta Controparte_2 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previo accoglimento di tutte le deduzioni, eccezioni e argomentazioni proposte negli scritti difensivi di primo grado da intendersi qui integralmente riproposte,
- in tesi:
- previo accoglimento dell'appello incidentale proposto dal , Controparte_2
- respingere integralmente l'appello incidentale proposto dall'Ing. CP_1
con tutte le domande ed istanze ivi contenute;
[...]
- respingere in parte qua l'appello dell'Ing. ed in particolare Parte_1 respingere il primo motivo di appello ai punti IC e ID, il secondo motivo di appello al punto IID, e il quinto motivo d'appello, con tutte le domande ed istanze ivi contenute;
- in ipotesi:
- respingere integralmente sia l'appello incidentale proposto dall'Ing.
che l'appello proposto dall'Ing. con tutte le Controparte_1 Parte_1 domande ed istanze ivi contenute e confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso, previa se del caso declaratoria di inammissibilità di tutte le domande proposte dall'Ing. e dall'Ing. nei Controparte_1 Parte_1 confronti del , respingere tutte le domande proposte dall'Ing. Controparte_2
e dall'Ing. nei confronti del Controparte_1 Parte_1 CP_2
.
[...]
- In via istruttoria respingere tutte le istanze istruttorie dell' in CP_7 quanto inammissibili, tardive e inconferenti.
- Vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, 15% rimborso forfettario, oltre CAP e IVA come per legge»; per , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
quali eredi di Parte_2 Controparte_1
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita
- respingere l'appello proposto dall'Ing. in quanto infondato Parte_1 in fatto e in diritto;
pag. 4/42 - respingere l'appello incidentale proposto dal in quanto Controparte_2 infondato in fatto e in diritto;
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale dell'Ing. CP_1
, condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a
[...] Controparte_2 corrispondere in favore dei SI.ri , CP_3 Controparte_4 [...]
e , quali eredi dell'Ing. Controparte_5 Parte_2
, l'importo di € 30.863,92 oltre IVA e CNPAIA, oltre interessi ex Controparte_1
d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
- confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna dell'Ing. al pagamento in favore dell'Ing. Parte_1 CP_1
dell'importo di € 5.120,00 oltre IVA, CNPAIA e interessi ex d.lgs. 231/2002
[...] dalla domanda al saldo e, in denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, confermare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha disposto la condanna dell'Ing. al pagamento in Parte_1 favore dell'Ing. dell'ulteriore importo di € 30.863,92 oltre IVA, Controparte_1
CNPAIA e interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
- in accoglimento del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di appello incidentale dell'Ing. , riformare la sentenza di primo grado e Controparte_1 condannare l'Ing. al pagamento in favore dei SI.ri , Parte_1 CP_3
, e Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, quali eredi dell'Ing. , dell'importo di € 116.151,50 oltre
[...] Controparte_1
CNPAIA e IVA ed oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla domanda al saldo;
- in accoglimento del settimo motivo di appello incidentale, in denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale delle domande come sopra proposte nei confronti del e dell'Ing. condannare il Controparte_2 Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dei SI.ri CP_2
, , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_2
, quali eredi dell'Ing. delle somme dovute
[...] Controparte_1 in favore dell'Ing. oltre CNPAIA, IVA, rivalutazione ed Controparte_1 interessi al tasso di cui al D. Lgs 231/2002, pronunciandosi sulla domanda ex art. 2041 c.c. già proposta in primo grado nei confronti dell'ente locale.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio».
Rilevato ha impugnato la sentenza n. 1312 del 2023 del Tribunale Parte_1 di Firenze, che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1689 del 2019 – ottenuto da nei confronti del per il pagamento di euro Controparte_1 Controparte_2
pag. 5/42 152.167,42 quale compenso per svariate prestazioni attinenti alla progettazione della circonvallazione di – e, in parziale accoglimento delle domande CP_2 proposte dallo stesso anche nei suoi confronti – quale terzo chiamato CP_1 in causa – lo ha condannato a pagargli euro 36.015,92, oltre trattamento tributario e previdenziale di spettanza, a titolo saldo degli onorari dovuti: a) per le attività di progettazione definitiva del primo e del secondo stralcio del completamento della circonvallazione di (per euro 30.863,92, oltre CP_2 accessori) e b) per la relazione idraulica esaminata presso l'Autorità di Bacino il
30 gennaio 2014 e per l'elaborazione dell'ipotesi d'indirizzo progettuale trasmessa il 28 febbraio 2014. La sentenza ha invece respinto sia le predette domande nei confronti del che quelle ulteriori, sempre di condanna al CP_2 pagamento per compensi, avanzate nei confronti dei medesimi e Parte_1
CP_2
Il Tribunale ha anzitutto esaminato la domanda di condanna al pagamento di euro 30.863,92, quale saldo del primo e del secondo stralcio del progetto definitivo del completamento della circonvallazione di . CP_2
A tal proposito ha escluso che il fosse tenuto al relativo CP_2 pagamento, considerando che, «in assenza di un preventivo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, non possa ritenersi determinata l'assunzione di alcun rapporto obbligatorio da parte dell'ente locale, in conformità con quanto stabilito dall'art. 191 D.Lgs.
267/2000». Ha poi considerato che il compenso del professionista, non potendo variare «automaticamente in aumento alla richiesta di modifica del progetto originariamente affidatogli», dovesse essere individuato, per il Comune, in euro
77.953,33, pari all'impegno di spesa dallo stesso assunto il 4 ottobre 2007. Ha poi considerato che il medesimo avesse già corrisposto euro 85.236,96 CP_2
(in due pagamenti, rispettivamente di euro 63.648,00, attinente al primo stralcio, ed euro 21.588,96, relativo al secondo).
Ha invece condannato al pagamento dell'importo di euro 30.863,92 il avendo egli, in qualità di responsabile unico del procedimento, Parte_1 pag. 6/42 conferito l'incarico al con impegno negoziale privo del correlativo CP_1 impegno di spesa. Tale somma è stata considerata corretta dal giudice di prime cure, che ha fatto riferimento, quale importo pattuito per le due progettazioni, rispettivamente, a euro 75.511,40 – oltre Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti (nel prosieguo CNPAIA) per il 2% e IVA del 20% (quindi complessivi euro 92.425,95) – e a euro 24.508,40, oltre CNPAIA al 4% e IVA 21%, (complessivi euro 30.841,37), corrispondenti a una pretesa complessiva di euro 123.267,32, inclusi CNPAIA e IVA (nel prosieguo
“accessori”). Da tale somma ha detratto euro 85.236,96, inclusi accessori, corrisposti dal rilevando un credito residuo a favore del de NZ di CP_2 euro 30.863,92, oltre accessori.
Parimenti ha considerato il obbligato a corrispondere euro Parte_1
5.152,00, oltre accessori, per la «predisposizione di una nuova relazione idraulica […] e di una nuova ipotesi di indirizzo progettuale per la realizzazione della soluzione progettuale “E”», ritenendo che tali prestazioni non fossero
«ricomprese» nei disciplinari n. 84 del 2004 e n. 135 del 2007 e quindi che il relativo incarico fosse stato conferito senza «apposita previsione a bilancio da parte dell'Amministrazione comunale».
Il Tribunale ha invece rigettato tutte le ulteriori domande.
Quanto a quella di condanna al pagamento di euro 30.314,31, oltre accessori, «per l'attività di progettazione del definitivo del primo stralcio», ha considerato che non fossero «prestazioni nuove, e, in quanto tali, autonomamente retribuibili, bensì […] meri sviluppi delle versioni progettuali previamente rese da parte del professionista».
Relativamente alla domanda di condanna al pagamento di euro 4.032,62 e di euro 2.520,00, entrambi oltre accessori, rispettivamente «per la predisposizione di una relazione idraulica […] esaminata alla conferenza dei servizi del 30-9-2012» e per «la consegna di elaborati per l'attività di bonifica degli ordigni bellici», ha rilevato l'assenza, in atti, di «alcuno specifico incarico, a pag. 7/42 firme del RUP e rivolto al professionista» per lo svolgimento di tali attività.
Parimenti ha rigettato la domanda di condanna al pagamento per i compensi professionali per la redazione degli elaborati relativi ai calcoli sui flussi di traffico previsti nella nuova circonvallazione (euro 1.680,00, oltre accessori), per la predisposizione di ulteriori diverse ipotesi di indirizzo progettuale, denominate “C2”, “F” e “G” (euro 3.360,00, oltre accessori), e per la redazione di una tavola unica grafica finalizzata a un diverso indirizzo progettuale (euro
5.152,00, oltre accessori), considerando, anche per tali prestazioni, l'assenza in atti di «alcuno specifico atto di conferimento del mandato professionale […] rispetto a quelli già oggetto di liquidazione da parte della Pubblica
Amministrazione».
Ha infine rigettato la domanda di condanna al pagamento di euro
66.714,07, oltre accessori, «per la nuova progettazione preliminare dell'intero intervento di completamento della viabilità di circonvallazione», considerandola
«oggetto di autonoma retribuzione con determina n. 116/2014 del 2-12-2014».
In conclusione, ha considerato il tenuto a corrispondere al Parte_1 [...]
per gli incarichi a questo conferiti, complessivi «euro 36.015,92 CP_1
(23.511,40 + 7.352,52 + 5.152,00), oltre CNPAIA e IVA, oltre interessi legali di mora dal 27-12-2019».
Ha poi escluso che la pretesa fosse prescritta, considerando che il relativo termine fosse decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale.
Ha altresì respinto la domanda riconvenzionale del di Parte_1 condannare. ex art. 2041 c.c., il a pagare al «la somma di CP_2 CP_1 denaro che al medesimo venisse riconosciuta, oppure comunque condannarlo a corrispondere all'Ing. il medesimo importo», considerando che Parte_1 il «comunicando al ricorrente il limite di spesa determinato, ha CP_2 implicitamente, ma inequivocamente, comunicato pure il diniego di una spesa superiore».
Quanto alle spese di lite relative al rapporto processuale con il il CP_2
pag. 8/42 Tribunale le ha poste a carico del e del ciascuno per la CP_1 Parte_1 metà, «in ragione della soccombenza degli stessi». Quanto a quelle relative al rapporto processuale intercorso tra il de e il le ha compensate CP_1 Parte_1 per 2/3 e poste a carico del secondo per il restante 1/3, «tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda».
Avverso tale decisione ha interposto appello il facendo valere i Parte_1 seguenti motivi di censura:
1. con il primo contesta di essere stato erroneamente condannato a pagare al euro 30.863,92 per compensi relativi alla progettazione CP_1 definitiva del primo e secondo stralcio della viabilità di circonvallazione del Comune;
2. con il secondo contesta di essere stato erroneamente condannato a pagare al euro 5.152,00 per compensi relativi alla relazione CP_1 idraulica esaminata presso l'Autorità di Bacino il 30 gennaio 2014 e per l'elaborazione dell'ipotesi di indirizzo progettuale trasmessa il 28 febbraio
2014;
3. con il terzo contesta l'importo della condanna relativa ai primi due motivi d'appello;
4. con il quarto ripropone l'eccezione di prescrizione quinquennale;
5. con il quinto, in subordine, lamenta che il Tribunale abbia respinto la domanda riconvenzionale di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Si è costituito in giudizio protestando l'infondatezza Controparte_1 dell'appello e proponendo appello incidentale affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo ripropone la domanda di condanna del al Controparte_2 pagamento di euro 30.863,92, quale saldo «per la redazione del progetto definitivo dell'intervento di completamento della circonvallazione»;
2. con il secondo ripropone nei confronti del la domanda di Parte_1 condanna al pagamento di euro 30.314,31 per la «nuova progettazione pag. 9/42 definitiva di parte del primo stralcio» della circonvallazione, secondo l'ipotesi progettuale denominata soluzione “E”;
3. con il terzo contesta il rigetto della domanda di condanna del al Parte_1 pagamento di euro 4.032,62, oltre accessori, per la relazione idraulica, e di euro 2.520,00, oltre accessori, per l'elaborazione dei progetti dell'attività di bonifica da ordigni bellici;
4. con il quarto contesta il rigetto delle domande di condanna del Parte_1 al pagamento: a) di euro 1.680,00 per la predisposizione degli elaborati relativi ai flussi di traffico;
b) di euro 3.360,00 per l'elaborazione di
«ulteriori, nuove ipotesi progettuali» “C2”, “F” e “G”; c) di euro 5.152,00 per l'elaborazione di un diverso indirizzo progettuale;
5. con il quinto contesta il rigetto delle domande di condanna del Parte_1 al pagamento di euro 66.714,07, oltre accessori, per l'elaborazione della nuova progettazione preliminare di tutto l'intervento di completamento del febbraio 2015;
6. con il sesto lamenta l'omessa pronuncia rispetto alla domanda proposta in via subordinata di condanna del a pagargli, ai sensi dell'art. CP_2
2041 c.c., le somme per le prestazioni espletate;
7. con il settimo impugna anche il dispositivo della sentenza, nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo, rigetta ogni domanda nei confronti del e lo condanna a rimborsare al metà delle spese Controparte_2 CP_2 di lite.
Si è costituito in giudizio il chiedendo l'integrale rigetto CP_2 dell'appello incidentale del e parzialmente di quello proposto dal CP_1
– nei limiti indicati nelle conclusioni – e proponendo a sua volta Parte_1 appello incidentale, affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo chiede che sia rigettata la domanda di condanna al pagamento di euro 30.863,92 «anche nei confronti del RUP» per pag. 10/42 compensi della progettazione definitiva del primo e secondo stralcio della viabilità di circonvallazione;
2. con il secondo chiede che sia rigettata la domanda di pagamento di euro
5.152,00 «anche nei confronti del RUP» quali compensi per la predisposizione di una nuova ipotesi di indirizzo progettuale per la realizzazione della soluzione progettuale “E” e di una nuova relazione idraulica.
Con ordinanza del 10 agosto 2023 è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata limitatamente «al capo 5 del dispositivo, relativo alla condanna dell'appellante» principale al pagamento «in favore del Parte_1 delle spese di lite, in quanto conseguenziale al rigetto della Controparte_2 domanda […] ex art 2041 c.c.», dallo stesso avanzata.
Si sono costituti in giudizio, l'11 luglio 2025, , CP_3 CP_4
e , quali
[...] Controparte_5 Parte_2 eredi di , deceduto in corso di causa. Controparte_1
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 25 novembre 2025.
Considerato
1. Con il primo motivo di gravame il lamenta di esser stato Parte_1 erroneamente condannato a pagare al euro 30.863,92, oltre accessori CP_1
e interessi legali di mora, quale saldo della progettazione definitiva del primo e del secondo stralcio della viabilità di circonvallazione del Comune, relativa al disciplinare d'incarico n. 135 del 2007. Assume che il pretenda tale CP_1 somma considerando che il compenso previsto in detto disciplinare – euro
63.667,56, oltre accessori – fosse «suscettibile di incremento», essendo indicato solo in via presuntiva e da calcolarsi compiutamente tenendo conto dell'importo pag. 11/42 dell'opera pubblica, risultante all'esito del completamento della progettazione definitiva. Sostiene poi che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che tale importo avesse «natura fissa» sia nei confronti del che nei propri, piuttosto che CP_2 considerarlo, nei suoi riguardi, «meramente indicativo». Avrebbe così violato sia le norme sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 c.c. e seguenti, c.c.) sia quella che ne regola gli effetti, art. 1372 c.c., disposizioni che escluderebbero «la possibilità di interpretazioni diverse […] in riferimento ai differenti soggetti che si rapportano con la disposizione convenzionale», realizzando inoltre un'interpretazione «manifestamente illogica ed irrazionale». Sarebbero così «state rispettate le regole contabili» pubbliche e non sussisterebbe alcuna spesa fuori bilancio di cui il ai sensi dell'art. 191, comma 4, t.u.e.l., dovrebbe Parte_1 rispondere con il proprio patrimonio. Egli sostiene poi che, in base al predetto disciplinare, il «aveva lo specifico obbligo di eseguire ogni modifica ed CP_1 ogni attività complementare alla progettazione, secondo quanto richiesto dall'Amministrazione, fino all'approvazione del progetto definitivo». Sarebbe poi irrilevante che i pagamenti effettuati dal fossero indicati come “acconti”, CP_2 negli atti del degli stessi pagamenti. Aggiunge inoltre il Controparte_8 che la domanda del de nei suoi confronti sarebbe infondata Parte_1 CP_1 anche qualora il compenso previsto nel disciplinare fosse «meramente indicativo», in quanto, trattandosi di prestazioni che non avrebbero «natura preventivabile», gli atti comunali «sarebbero comunque validi ed efficaci, con conseguente inapplicabilità dell'art. 191» evocato. Sostiene infine che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che «tutte le prestazioni oggetto di causa» avrebbero comportato «utilità ed […] arricchimento per il , Controparte_2 trattandosi della progettazione della circonvallazione approvata con delibere della Giunta municipale e, quindi, il avrebbe dovuto adottare «apposita CP_2 delibera consiliare di riconoscimento del (preteso) debito fuori bilancio», omissione che «non può risolversi in un danno» a carico del Parte_1
Con il primo motivo dell'appello incidentale – da trattare unitamente al primo dell'appello principale, stante la connessione delle questioni – il CP_1
pag. 12/42 – le cui domande e motivi d'impugnazione, nel prosieguo indicati come da questi proposti, andranno considerati come riferiti ai suoi eredi, che si sono costituiti in giudizio, coltivandone il gravame – ribadisce la domanda, rigettata dal Tribunale, di condanna del al pagamento di euro 30.863,92, oltre accessori e CP_2 interessi moratori, quale saldo per la redazione del progetto definitivo dell'intervento di completamento della circonvallazione. Assume di aver interesse a impugnare, stante la «migliore solvibilità dell'ente locale». Sostiene poi che l'incarico conferito con determinazione n. 228 del 2007 indicasse in via presuntiva il compenso per l'attività di progettazione definitiva e, quindi, l'esatto ammontare dei compensi avrebbe dovuto essere individuato «una volta completata la predisposizione della progettazione […] comprensiva del conseguente quadro economico dei relativi lavori da realizzare e dei relativi costi, sui quali rapportare, a percentuale come per legge, il compenso». In particolare:
a) quanto al primo stralcio, sostiene di aver trasmesso la versione finale del progetto definitivo il 18 novembre 2010 e di aver redatto la notula «in base al conseguente nuovo quadro economico», indicando il compenso in euro
75.511,40, oltre accessori, «conformemente al disciplinare di incarico» e in base alla legge n. 143 del 1949 e al Decreto ministeriale del 4 aprile 2001. Avendo tuttavia ottenuto soltanto l'acconto di euro 52.000,00, domanda la condanna del al pagamento di ulteriori euro 23.511,40, oltre accessori;
b) quanto al CP_2 secondo stralcio, sostiene di aver consegnato il progetto definitivo il 26 settembre
2012 e, in base all'importo dei lavori risultante dal quadro economico – pari a euro 1.260.381,63 – il compenso ammonterebbe a euro 24.508,40, oltre accessori, rispetto al quale avrebbe ricevuto soltanto l'acconto di euro 17.155,88, ragione per la quale domanda la condanna al pagamento dei restanti euro
7.352,52. Sostiene inoltre il , con riferimento a entrambi gli stralci, che CP_1 il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che «la pattuizione relativa alla determinazione ex post dei compensi spettanti al progettista […] non sarebbe valida, nei confronti dell'ente locale […] stante la natura preventivabile dell'attività di progettazione». Si tratterebbe invece di attività non preventivabile,
pag. 13/42 in quanto dipendente dalle risultanze di «propedeutiche future indagini non […] note» al momento dell'incarico, come risulterebbe dalla legge n. 143 del 1949 che, «ove l'opera non venga realizzata, parametra il compenso al preventivo dei costi dell'opera progettata» e quindi «ex post, in base […] al costo presumibile dei lavori, che emerge esclusivamente una volta eseguita la relativa progettazione», non conoscibile precedentemente. Ciò sarebbe altresì confermato dalla giurisprudenza della Corte dei conti e dalla prassi amministrativa. Sostiene infine che non ricorrerebbe il caso previsto dall'art. 4 del disciplinare del 2007, diretto a prevenire il formarsi di debiti fuori bilancio, ma quello considerato dall'art. 6, che prevede «l'adeguamento dell'onorario all'importo effettivo dei lavori». Ciò sarebbe confermato dal fatto che le «somme documentalmente corrisposte in acconto […] sono già superiori all'importo indicato in via presuntiva» nel medesimo disciplinare. Sostiene infine che la progettazione di entrambi gli stralci non fosse stata poi approvata dal per sopravvenuta CP_2 nuova valutazione dell'interesse pubblico che ha portato alla predisposizione di
«un progetto definitivo nuovo, basato su una diversa soluzione progettuale, denominata soluzione “E”», nel 2014. Infine, sostiene che l'omessa adozione da parte del di atti contabili non possa privare il degli onorari di CP_2 CP_1 spettanza. In conclusione, domanda che il sia condannato a pagargli CP_2 euro 30.863,92, oltre accessori e interessi moratori.
I motivi sono infondati, con la conseguenza che va confermata la statuizione della sentenza gravata con riferimento alla condanna del al pagamento Parte_1 di euro 30.863,92, oltre accessori e interessi moratori, pur dovendosi correggere la motivazione come segue.
Il in sostanza, ha agito affermando che, secondo il disciplinare CP_1
d'incarico n. 135 del 2007 – che ha pacificamente regolato l'incarico dedotto in giudizio – il compenso della sua prestazione avrebbe dovuto essere determinato secondo i criteri della tariffa professionale degli ingegneri e in base allo scaglione attinente al valore dei lavori risultante all'esito dello stesso progetto.
pag. 14/42 Di contro il sostiene che l'importo indicato nel medesimo Parte_1 disciplinare fosse oggetto di una pattuizione precisa e immutabile del medesimo compenso.
Quest'ultima interpretazione collide con il tenore letterale del citato disciplinare e non può essere accolta, risultando invece il compenso parametrato al valore effettivo dei lavori progettati, come sostenuto dal . CP_1
A tal proposito va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del contratto, «nella “applicazione dei criteri interpretativi, bisogna […] avviare l'esame dall'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale”, giacché “per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone”, dovendo, inoltre, aversi “riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 14 settembre 2021, n. 24699, Rv. 662267-01). Resta, dunque, confermato
– anche nella più recente giurisprudenza di legittimità – quanto da questa Corte già affermato, in passato, con riferimento al principio “in claris non fit interpretatio” […], vale a dire, che esso “non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti” (Cass. Sez. 3, sent. 9 dicembre 2014, n.
25840, Rv. 633421-01; più di recente, soprattutto in motivazione, Cass. Sez. 6-
3, ord. n. 32786 del 2022, cit.). Ciò che, peraltro, non equivale a “depotenziare” il rilievo del canone dell'interpretazione letterale, in quanto “l'art. 1362 cod. civ., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile” (Cass. pag. 15/42 Sez. 1, ord. 16 aprile 2023, n. 10967, Rv. 667678-01)» (Cass. n. 31811 del 2024, in motivazione).
Ebbene, tanto premesso, occorre considerare che il predetto disciplinare n.
135 del 2007 (doc. 1 fasc. doc. 7 fasc. e doc. 13 fasc. CP_1 Parte_1
tutti di primo grado) stabilisce che «[i]l compenso relativo al presente CP_2 incarico è determinato tenendo conto della Tariffa Nazionale di cui alla Legge
2.3.49 n. 143 (con successive modifiche ed integrazioni) e dell'art. 92 – comma 3 del Codice [dei contratti pubblici]; pertanto, tenendo conto dell'aggiornamento di cui al D.M 4.4.2001 nonché delle disposizioni di cui al D.L.
4.7.2006 n. 223 convertito dalla Legge 4.8. 2006 n.248, il compenso risulta costituito da:
- onorario a percentuale: è determinato con riferimento all'importo effettivo dei lavori, alla tabella A (classe IX— categ. b), alla tabella B (voci c-d-e);
- compenso per rimborso spese: è attribuito con i criteri di cui all'art. 3 del menzionato D.M. 4.4.2001».
Stabilisce inoltre il preliminare che «[a]l compenso come sopra costituito è applicato un abbattimento del 30% (trentapercento) per effetto delle vigenti norme in materia di liberalizzazioni;
eventuali nuovi adeguamenti della Tariffa in ordine al compenso a percentuale ed al compenso accessorio, verranno tenuti presenti solo se intervenuti prima della formale consegna del progetto». Inoltre, ancora il disciplinare, prevede che, «[f]atto salvo ogni possibile adeguamento dell'onorario all'importo effettivo dei lavori ed a possibili modifiche normative, il compenso complessivo è valutabile, in via presuntiva, nell'importo netto di € 63.667,56 come attestato dal computo che, a titolo esemplificativo, compare allegato in copia come parte integrante e sostanziale».
Il tenore letterale dell'accordo è quindi inequivoco nel determinare il compenso dovuto al professionista in base all'importo dei lavori di cui al medesimo progetto.
Va poi rilevato che non sussistono elementi – anche estranei al testo dell'accordo – idonei a supportare una conclusione differente. pag. 16/42 Non può essere infatti accolta la tesi del (e del , secondo Parte_1 CP_2 cui l'importo preteso dal de NZ non sarebbe dovuto in base all'art. 3 del citato disciplinare, che obbliga il professionista a svolgere «le prestazioni tecniche professionali definite» dalla normativa vigente al fine di assolvere l'incarico, e in base all'art. 4, che lo obbliga a «recepire tutte le prescrizioni impartite dall'Amministrazione, tramite il R.U.P.», escludendo «ulteriori compensi per l'eventuale suddivisione del progetto in stralci funzionali».
Infatti, la pretesa del non consiste nella remunerazione di solo CP_1 parte delle prestazioni svolte per l'elaborazione del progetto definitivo commissionato, ma di applicazione dei criteri pattuiti per determinare il compenso proprio per la medesima integrale attività di redazione, compenso che
– come emerge chiaramente dal contratto – non è stato definitivamente stabilito ex ante, ma soltanto «in via presuntiva», prevedendo appunto un parametro oggettivo per la sua determinazione – ossia il rinvio alle tabelle relative agli onorari degli ingegneri contemplate nella legge n. 143 del 1949 e successive modificazioni – all'esito della progettazione stessa, essendo «[f]atto salvo ogni possibile adeguamento dell'onorario all'importo effettivo dei lavori».
È inoltre coerente con la predetta interpretazione del contratto anche l'utilizzo del termine “acconto” in tutte le determinazioni di liquidazione dei pagamenti parziali. Si tratta di quelle n. 54 del 2011, per il pagamento di euro
52.000,00 oltre accessori, corrispondenti a euro 63.648,00 lordi (doc. 82 fasc. de di primo grado); quella n. 79 del 2013, relativa al pagamento di euro CP_1
11.372,65 oltre accessori, pari a euro 14.311,33 lordi (doc. 83 ibidem) e quella relativa a euro 5.783,24, oltre accessori, pari a euro 7.277,63 lordi (doc. 84 ibidem).
Non può invece essere condivisa la tesi contraria, secondo cui tale dicitura sarebbe stata utilizzata in quanto «doveva essere ancora liquidata la prestazione aggiuntiva correlata alla progettazione definitiva, relativa allo studio di fattibilità soluzione D, che veniva liquidata con la determina n. 114 del 28.11.2014».
pag. 17/42 In primo luogo, questa consisteva in un incarico che, per quanto connesso con quello controverso, è, rispetto a esso, autonomo – come emerge dalla stessa determina citata (doc. 20 fasc. di primo grado) – per il quale è stato Parte_1 effettuato un apposito impegno di spesa «con determinazione […] n. 101 del
5.11.2014» (doc. 18 ibidem) e il aveva chiesto lo specifico compenso (di CP_1 euro 10.000,00 oltre accessori, pari a euro 12.688,00 lordi). Tanto impedisce di spiegare in tal modo l'utilizzo termine “acconto”.
Inoltre, la predetta determinazione n. 79 del 2013 – con la quale, come appena detto, sono stati pagati euro 11.372,65 oltre accessori – ha «rilevato che l'importo richiesto con la fattura n. 12/12, rispetto all'impegno originariamente assunto con la determinazione n. 228 del 4.10.2007, prevede una maggiore spesa di € 7.277,63» (pag. 3), senza che fosse obiettato alcunché al de CP_1
Tanto evidenziato, risulta che con il sia stato pattuito un CP_1 compenso senza che a ciò si fosse accompagnata l'assunzione di un corrispondente impegno di spesa onde vincolare le risorse necessarie per onorarlo.
Va quindi considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]a previsione originariamente contenuta dell'art. 284 cit. e poi ripresa dal successivo art. 191 TUEL, laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non pag. 18/42 sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario,
i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente
(cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478;
Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854)»
(Cass. n. 12747 del 2025; nello stesso senso Cass. n. 27814 del 2024, in motivazione).
Va poi considerato che, ancora secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]a nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non
è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione» (ex multis, Cass. n. 17056 del 2017, in massima).
Tuttavia, quella in questione è una spesa che, riguardando l'elaborazione di un progetto definitivo, per il quale era già stato elaborato quello preliminare, ben avrebbe potuto essere determinata in via prudenziale e, comunque, avrebbero potuto essere indicati i limiti dell'importo dei lavori cui il progettista avrebbe dovuto attenersi e in base ai quali effettuare il relativo impegno di spesa per indicare i mezzi per farvi fronte.
Pertanto, l'incarico di progettazione risulta nullo, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 191 t.u.e.l., le relative obbligazioni previste a carico dell'ente vanno riferite al in qualità di dipendente/funzionario che ha comunque Parte_1 consentito l'acquisizione della prestazione.
Solo per completezza va disatteso l'assunto del secondo cui il Parte_1 avrebbe dovuto adottare «apposita delibera consiliare di riconoscimento CP_2 del (preteso) debito fuori bilancio», in quanto una pretesa in tal senso, concernendo l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale, potrebbe, al più, essere fatta valere davanti al giudice amministrativo, rientrando nella relativa giurisdizione.
pag. 19/42 Va quindi confermata la sentenza gravata là dove ha condannato il
– e non il – al pagamento di euro 30.863,92, oltre accessori e Parte_1 CP_2 interessi moratori dal 27 dicembre 2019, in favore del de la censura di CP_1 quest'ultimo va dunque respinta, così come quella del predetto Parte_1
2. Con il secondo motivo d'impugnazione il lamenta l'erroneità Parte_1 della condanna al pagamento di euro 5.152,00, oltre accessori ed interessi di mora, in favore del de per predisposizione della «relazione idraulica CP_1 esaminata presso l'Autorità di Bacino il 30.1.2014» e per l'elaborazione dell'«ipotesi di indirizzo progettuale trasmessa il 28.2.2014». Sostiene che tali elaborati sarebbero «ricompresi nelle prestazioni di cui al disciplinare per la progettazione definitiva n. 135 del 5.10.2007 ed al disciplinare per la progettazione preliminare n. 84 del 27.6.2004 ed incarichi correlati», prestazioni che quindi sarebbero state «regolarmente pagate». Il Tribunale avrebbe ritenuto tali prestazioni svolte successivamente all'approvazione delle progettazioni delle soluzioni “A” “B” e “C”, avvenuta, per le prime due, nel 2007 e, per la terza, nel
2009. Avrebbe invece dovuto considerare che «la progettazione preliminare è stata approvata nella sua totalità» soltanto con la delibera n. 56 del 2015 e che quella «definitiva è stata approvata (in linea tecnica)» con la delibera n. 218 del
2014, per cui le prestazioni dedotte dal de sarebbero state svolte in CP_1 momento precedente. Inoltre, l'espletamento di tali prestazioni sarebbe previsto dagli artt. 3 e 4 dei disciplinari n. 84 del 2004 e n. 135 del 2007. Questi ultimi, inoltre, sarebbero stati integrati da ulteriori incarichi, ossia quelli conferiti con le determinazioni n. 177 del 2008, incarico «finalizzato a tenere conto delle pertinenze ferroviarie lato fiume»; n. 101 del 2014, incarico diretto alla predisposizione di «uno studio di fattibilità della c.d. soluzione D»; n. 166 del
2014, determinazione relativa «ad una progettazione preliminare della c.d. soluzione C». Sostiene poi che la relazione idraulica, costituendo «un documento necessario per la corretta progettazione dell'opera pubblica», sarebbe
«ricompresa nell'oggetto delle prestazioni» pattuite con i disciplinari. Inoltre, «la nuova ipotesi di indirizzo progettuale trasmessa il 28.2.2014 […] e la relazione pag. 20/42 per l'incontro presso l'Autorità di Bacino» sarebbero attività «integrative e complementari», «di modesta consistenza», e quindi incluse in quelle previste nei disciplinari, mal interpretati dal giudice di prime cure. Avrebbe infine errato il
Tribunale nel ritenere che il avesse richiesto al «la relazione Parte_1 CP_1 idraulica predisposta per l'incontro presso la sede dell'Autorità di Bacino avvenuto il 30.1.2014», in quanto il doc. 17, cui la sentenza rinvierebbe, sarebbe
«uno scambio di e-mail» tra lo stesso e un ingegnere della predetta CP_1
Autorità di Bacino, risultando quindi inapplicabile l'art. 191 t.u.e.l. Sostiene infine il che, anche a voler considerare le predette prestazioni escluse Parte_1 dai citati disciplinari, «il avrebbe dovuto assumere, ai sensi dell'art. CP_2
194, cit., apposita delibera consiliare di riconoscimento del preteso debito fuori bilancio», per le medesime ragioni esposte nel primo motivo d'appello.
Il motivo è fondato.
2.1. Quanto alla predisposizione della relazione idraulica, risulta pacifico tra le parti che il l'abbia inviata tramite email il 21 gennaio 2014 a CP_1 [...] dell'Autorità di Bacino, e al quale RUP del procedimento. Per_1 Parte_1
Tuttavia, tra la documentazione prodotta in giudizio non vi è alcun atto che dimostri che per la sua predisposizione il abbia ricevuto specifico CP_1 incarico, di cui nemmeno allega l'esistenza.
Questi, infatti, sin dal ricorso monitorio, a pag. 3, ha affermato che quella redatta costituirebbe «una nuova relazione idraulica» redatta all'esito della conferenza dei servizi del 12 dicembre 2013 a seguito del parere negativo dell'Autorità di bacino, come dimostra la nota di tale Autorità (pag. 14 del file telematico nominato “Verbale incontro”, nella cartella “8-relazione idraulica gennaio 2014 e soluzione E febbraio 2014”, fasc. de NZ di primo grado).
Inoltre, nemmeno rispetto a una prima relazione idraulica vi è alcun atto del di conferimento di specifico incarico al . CP_2 CP_1
Tale circostanza va considerata assieme al fatto che il disciplinare di incarico per la progettazione definitiva relativa alla circonvallazione del comune pag. 21/42 di n. 135 del 5 ottobre 2007 (doc. 7 fasc. doc. 13 fasc. CP_2 Parte_1 CP_2
e doc. 1 fasc. de tutti di primo grado) – a cui la relazione idraulica si CP_1 riferisce, avendo ad oggetto il rischio idraulico di tale intervento – stabilisce che
«rimangono escluse dall'incarico le relazioni archeologica, sismica, geologica e geotecnica» e non quella idraulica, che, quindi, va considerata ricompresa in tale incarico e remunerata soltanto con i compensi per esso previsti, senza giustificarne di ulteriori.
2.2. Parimenti va escluso che il abbia alcunché da pretendere per CP_1
l'elaborazione dell'«ipotesi di indirizzo progettuale trasmessa il 28.2.2014», in quanto tale prestazione non attiene a un autonomo incarico, ma risulta ricompresa in quello conferito con la determina n. 228 del 2007 e regolato dal disciplinare n. 135 del 2007.
Infatti, dalla lettera di trasmissione della documentazione elaborata dal de del 28 febbraio 2014 (doc. 19 fasc. de emerge che questi abbia CP_1 CP_1 adempiuto alla richiesta avanzata dal Comune con la comunicazione del 21 febbraio 2014 (doc. 18 ibidem), con la quale il aveva disposto che il Parte_1 professionista procedesse «alla verifica di rispondenza del progetto preliminare della soluzione “C” […] al DPR n° 207/2010 – “Regolamento d'Esecuzione e
Attuazione del DLgs. 12 aprile 2006, n° 163” […] redigendo nel caso i nuovi elaborati tecnici, sostituitivi di quelli già in atti che occorre conseguentemente modificare».
Si tratta pertanto di modifiche alla progettazione precedentemente elaborata che, ai sensi del predetto disciplinare n. 135 del 2007, rientrano nel compenso in esso previsto, senza diritto a pretese ulteriori, atteso che l'art. 4 dello stesso stabilisce che «Il PROFESSIONISTA […] si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato, tutte le modifiche che siano ritenut[e] necessarie a giudizio dell'AMMINISTRAZIONE».
Che si tratti inoltre di modifiche meramente integrative dei precedenti elaborati, come sostenuto dal è altresì dimostrato dal fatto che esse Parte_1
pag. 22/42 siano state elaborate in appena una settimana, essendo state consegnate al il 28 febbraio 2014, a seguito di richiesta del precedente giorno 21, e CP_2 consistano in soli tre “schemi grafici” e relative “note illustrative”, rispetto allo studio di fattibilità del 2011, che sono appunto andati a integrare, composto da
11 schemi grafici, oltre alla relazione paesaggistica con i relativi allegati.
Alla stregua di quanto precede, la censura va dunque accolta e la domanda del di pagamento di euro 5.152,00 va respinta, in tal senso dovendosi CP_1 riformare la sentenza gravata.
3. Con il terzo motivo dell'appello principale il lamenta l'erroneità Parte_1 della condanna al pagamento di euro 30.863,92 e di euro 5.152,00 per avere il
Tribunale fatto riferimento agli importi indicati dal e «“reputati congrui CP_1 dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze”, secondo la tassazione del relativo progetto di notula». Sostiene in primo luogo che il progetto tassato dall'Ordine non abbia «ad oggetto l'importo di euro 30.863,92, relativo alla progettazione definitiva primo e secondo stralcio». In secondo luogo, il medesimo progetto di notula tassato dall'Ordine non avrebbe «alcuna rilevanza», né in riferimento all'importo di euro 30.863,92, né in merito all'importo di euro
5.152,00, in quanto mai accettato dal e contestato dallo stesso CP_2 riguardo alle «prestazioni asseritamente svolte e la relativa Parte_1 consistenza, i parametri assunti per la redazione, la pretesa differenza e novità delle prestazioni indicate rispetto a quelle remunerate dall'Amministrazione». Il
Tribunale avrebbe quindi violato l'art. 2697 c.c., facendo riferimento agli importi indicati nel progetto di notula del per determinare il quantum che gli CP_1 andrebbe corrisposto.
Il motivo è infondato.
Le contestazioni avanzate dal risultano generiche e vanno quindi Parte_1 disattese.
A tal proposito occorre rilevare che, con le proprie parcelle professionali, il ha indicato il valore dei lavori progettati in euro 5.437.150,90 – nella CP_1
pag. 23/42 notula del 27 novembre 2010 (doc. 5 fasc. di primo grade) – e in euro CP_1
1.260.381,63 in quella del 3 ottobre 2012 (doc. 11 ibidem). Ha quindi determinato i relativi compensi, rispettivamente in euro 75.511,40 ed euro
24.488,76, entrambi oltre accessori, facendo riferimento in entrambi i casi ai criteri contenuti nella tabella prevista dalla legge n. 143 del 1949.
A fronte di tali specifiche deduzioni tanto il quanto il Comune Parte_1 hanno contestato solo l'applicabilità del meccanismo di calcolo al valore dei lavori;
tuttavia, non hanno specificamente lamento alcuna discrasia tra il valore dei lavori assunto dal quale base di calcolo e quello di cui al progetto, CP_1 né alcuna erroneità nel computo effettuato dal professionista (anzi opponendosi, nel grado di appello, alla richiesta di questi di espletamento di c.t.u. al fine di validare il medesimo calcolo).
Pertanto, la censura va respinta.
4. Con il quarto motivo dell'impugnazione principale il ripropone Parte_1
l'eccezione di prescrizione quinquennale. Assume che le prestazioni in esame siano state svolte «nel 2000-2012 (quelle relative al progetto definitivo) e nel gennaio-febbraio 2014 (quelle relative alla relazione idraulica ed alla ulteriore ipotesi progettuale)», mentre l'atto di citazione è stato notificato il 27 dicembre
2019. Il diritto al pagamento sarebbe quindi prescritto per il decorso di cinque anni, come previsto dall'art. 2947 c.c., cui andrebbe fatto riferimento trattandosi di responsabilità extracontrattuale, non avendo, il stipulato alcun Parte_1 contratto con il L'appellante nega che il termine di prescrizione possa CP_1 configurarsi decennale in conseguenza dell'applicazione dell'art. 191 t.u.e.l., come considerato dal Tribunale, secondo cui si avrebbe una «sorta di novazione soggettiva (di fonte normativa) dell'originario rapporto obbligatorio». Sostiene poi Co che sarebbero prescritti anche i diritti vantati dal e non riconosciuti CP_1 dalla sentenza gravata, trattandosi di prestazioni «effettuate nell'arco temporale che va dal 2010 al 18 dicembre 2014», ad eccezione di quella di euro 66.714,04, risalente al 2015.
pag. 24/42 Il motivo è infondato.
Il credito in esame è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, e non a quello quinquennale, trattandosi di credito per compensi contrattualmente pattuiti.
A tal proposito vanno rammentate le considerazioni della Corte di cassazione, secondo la quale l'art. 191 t.u.e.l. ha «comportato la sostituzione del pregresso regime di nullità del contratto per effetto delle norme regolat[rici] della sua formazione con quello della sua piena validità ed efficacia tra agente in proprio e fornitore (del quale sotto questo profilo viene incrementata la tutela) per via di una sorta di novazione soggettiva (di fonte normativa) dell'originario rapporto obbligatorio che avrebbe dovuto intercorrere con l'ente pubblico di cui l'agente è organo, con l'introduzione di una nuova disciplina del rapporto tra gli enti medesimi e i soggetti agenti, nonché tra questi ultimi e i privati contraenti improntata a schemi privatistici. E' stat[o] quindi valorizzato, sia ai fini della controprestazione, che per ogni altro effetto di legge, il reale incontro di volontà tra il privato contraente (che nell'accettare di eseguire l'incarico conferitogli contra legem non possa ignorare che il rapporto contrattuale deve intendersi intercorso con il funzionario o l'amministratore ed assumere, quindi, volontariamente il rischio conseguente alla definitiva individuazione della parte contraente e patrimonialmente responsabile) e quest'ultimo, che, nell'attribuirlo o nel consentirlo, accetta, per converso, la propria responsabilità personale diretta verso il terzo contraente per gli impegni assunti al di fuori od in violazione del procedimento contabile previsto dalla legge» (Cass. n. 80 del 2017, in motivazione).
La disposizione citata realizza dunque il subentro ex lege, nel rapporto obbligatorio, dell'amministratore, del funzionario o del dipendente che abbia dato luogo alla stipula del contratto in violazione delle regole di contabilità pubblica, contratto del quale è comunque presupposta la validità e l'efficacia nei suoi confronti, posto che, in caso contrario, egli non sarebbe tenuto ad alcun pagamento. pag. 25/42 Peraltro, anche la Corte costituzionale ha considerato che quella prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995 – il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 191 t.u.e.l. – costituisca una «azione contrattuale» (Corte cost. n. 446 del 1995).
Da tanto discende che il termine di prescrizione è decennale.
La censura va quindi respinta.
5. Con il quinto motivo di gravame, in via subordinata, il lamenta Parte_1 che il Tribunale abbia respinto la domanda riconvenzionale di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., da egli proposta nei confronti del
Assume che il funzionario o dipendente dell'amministrazione sia tenuto CP_2
a dimostrare «l'impoverimento e l'arricchimento, oltre che l'assenza di giustificazione dello spostamento di ricchezza e di altre azioni esperibili a tutela del diritto», mentre l'Amministrazione deve provare «di aver rifiutato o di non aver potuto rifiutare, a cagione dell'imposizione del privato, l'opera conseguente all'apporto professionale». Sostiene poi di aver dimostrato sia il proprio impoverimento – pari all'importo da corrispondere al – che CP_1
l'arricchimento dell'ente – coincidente con l'acquisizione della progettazione accettata e approvata con le delibere della Giunta comunale – e l'assenza di giusta causa, oltre che la mancanza di altra azione. Di contro il non CP_2 avrebbe dimostrato «la natura […] “imposta” e/o “non voluta” dell'arricchimento».
Questa, infatti, si sarebbe verificata solo se esso non avesse avuto consapevolezza dell'acquisizione del servizio, circostanza di cui invece sarebbe stato a conoscenza.
Va anzitutto rilevato che la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni unite, ha chiarito «che ciò che il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare è il fatto dell'arricchimento; […] il riconoscimento da parte della P.A. dell'utilità della prestazione o dell'opera può rilevare non già in funzione di recupero sul piano del diritto di una fattispecie negoziale inesistente, invalida o comunque imperfetta – trattandosi di un elemento estraneo all'istituto
– bensì in funzione probatoria e, precisamente, ai soli fini del riscontro pag. 26/42 dell'imputabilità dell'arricchimento all'ente pubblico. Mentre le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della pubblica amministrazione, che l'espediente giurisprudenziale del riconoscimento dell'utilitas ha inteso perseguire, possono essere adeguatamente coniugate con la piena garanzia del diritto di azione del depauperato, nell'ambito del principio di diritto comune dell'arricchimento imposto, in ragione del quale l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato
l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perché inconsapevole dell'eventum utilitatis» (Cass., sez. un., n. 10798 del 2015, in motivazione;
analogamente,
Cass. n. 15937 del 2017 e Cass. n. 15415 del 2018, in motivazione).
Tanto premesso, va condiviso quanto ritenuto dal giudice di prime cure, secondo cui, al fine di dimostrare che l'arricchimento è stato “imposto” dal privato alla pubblica amministrazione, è sufficiente che questa abbia deliberato un tetto di spesa e lo abbia comunicato agli interessati, in ciò ravvisandosi inequivocamente il suo diniego di una spesa superiore, come affermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 11209 del 2019 – a cui il Tribunale ha fatto riferimento – pronuncia alla quale la giurisprudenza di legittimità ha dato continuità (ex multis, Cass. n. 26296 del 2024, Cass. n. 23989 del 2024, Cass.
n. 19495 del 2023, Cass. n. 36654 del 2021 e Cass. 13884 del 2020, tutte in motivazione).
Tale principio, a differenza di quanto sostenuto dal esprime un Parte_1 criterio generale sull'esperibilità dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione, pur essendo stato enunciato relativamente alla pretesa di pagamento di soggetti accreditati con il servizio sanitario. Tanto si desume dal fatto esso sia stato affermato al fine di escludere che anche nell'ambito dell'erogazione di prestazioni per la tutela del diritto alla salute fosse ammissibile «un espediente per aggirare il limite di spesa», come avverrebbe se si condannasse l'amministrazione a pagare il corrispettivo
«sostituendogli l'“etichetta” giuridica: da adempimento d'obbligo nel sussistente rapporto a indennizzo ex articolo 2041 c.c.» (in tal senso, oltre alla citata Cass. pag. 27/42 n. 11209 del 2019, anche Cass. n. 27608 del 2019 e Cass. n. 25852 del 2020, in motivazione).
Pertanto, avendo il chiaramente indicato il predetto impegno di CP_2 spesa nella determinazione n. 228 del 2007 ed essendo lo stesso conosciuto dal
– che ha materialmente formato tale atto in qualità di r.u.p. – Parte_1
l'arricchimento non può dirsi voluto dal Comune voluto, ma “imposto” nel senso chiarito dalla giurisprudenza, con la conseguenza che la pretesa indennitaria avanzata non può trovare accoglimento.
La censura va quindi respinta.
6. Con il secondo motivo dell'appello incidentale il de ripropone nei CP_1 confronti del la domanda di condanna rigettata dal Tribunale al Parte_1 pagamento di euro 30.314,31, oltre accessori, per l'attività di «nuova progettazione definitiva di parte del primo stralcio» del completamento della circonvallazione di , secondo l'ipotesi progettuale denominata soluzione CP_2
“E”, richiesta dal Comune con «lettera prot. 10415 del 17.07.2014». Assume che il Tribunale abbia rigettato la domanda ritenendo che le relative attività di progettazione «non costituiscono prestazioni nuove […] autonomamente retribuibili, bensì rappresentano meri sviluppi delle versioni progettuali previamente rese». Il Tribunale, secondo il avrebbe errato, in quanto: CP_1
a) avrebbe dovuto considerare che tale «nuova progettazione definitiva […] è basata […] sulla ipotesi progettuale denominata Soluzione “E”», la cui predisposizione era stata richiesta dal Comune con la «comunicazione prot. 2706 del 24.02.2014, dunque ben successivamente al completamento delle prestazioni di progettazione definitiva» attinenti al disciplinare del 2007, cui ha invece fatto riferimento;
b) sarebbe contraddittoria l'argomentazione del giudice di prime cure, che, da un lato, avrebbe riconosciuto la «diversità» della predetta ipotesi progettuale “E” rispetto al «disciplinare dell'ottobre 2007» e, dall'altro lato,
l'avrebbe considerata «come un mero sviluppo dei precedenti progetti definitivi»;
c) la novità del progetto emergerebbe dagli elementi innovativi che lo caratterizzano;
d) i compensi sono stati ritenuti «dovuti» dal Consiglio dell'ordine pag. 28/42 degli ingegneri che, con il provvedimento di tassazione del progetto di notula, ha verificato la «diversità sostanziale» delle prestazioni attinenti all'ipotesi progettuale “E” rispetto a quelle precedentemente espletate, come confermerebbe l'esclusione delle altre che il medesimo ordine ha considerato ricomprese nei precedenti incarichi, ragione per cui la sentenza gravata sarebbe anche carente di motivazione. Asserisce poi il di non aver ricevuto alcun acconto per CP_1 il predetto progetto della “Soluzione E” che, avendo valore di euro 1.646.512,14, gli darebbe diritto a un compenso pari a euro 30.314,31, oltre accessori.
Domanda, di conseguenza, che il sia condannato al pagamento di tale Parte_1 somma, ai sensi dell'art. 191 t.u.e.l.
Il motivo è infondato.
Va condiviso quanto ritenuto del Tribunale, secondo cui quelle in esame
«non costituiscono prestazioni nuove, e, in quanto tali, autonomamente retribuibili, bensì rappresentano meri sviluppi delle versioni progettuali previamente rese da parte del professionista».
Ciò è dimostrato dal tenore letterale della comunicazione del Comune prot.
n. 10415 del 17 luglio 2014 (doc. 20 fasc. , che, secondo l'appellante CP_1 incidentale, costituirebbe l'atto con il quale gli sarebbe stato conferito l'incarico di nuove e diverse prestazioni rispetto a quelle precedentemente pattuite, ma che, in base al suo tenore letterale, smentisce tale prospettazione.
Infatti, il relativo oggetto recita: «Modifiche ed Integrazioni al Progetto
Definitivo del I° Lotto, nuovo 2° Stralcio della viabilità di circonvallazione del capoluogo».
Inoltre, dal corpo della comunicazione emerge che il in qualità di Parte_1
r.u.p. del Comune, abbia fatto riferimento al verbale di validazione del «progetto preliminare della Soluzione “C” […] del 19 febbraio 2009» e «all'aggiornamento al Co Marzo 2014 della stessa soluzione “C”, da Lei [ossia dal predisposto a CP_1 seguito della mia correlata richiesta». Risulta pertanto che tali prestazioni non consistessero nell'elaborazione di una nuova Soluzione “E” – di cui non si pag. 29/42 riscontra traccia negli atti del Comune – ma nella modifica della precedente progettazione appunto denominata “Soluzione C”, rispetto alla quale il Comune ha richiesto al professionista – come risulta ancora dal testo della comunicazione
– la «redazione di nuovi elaborati tecnici di progetto definitivo, sostitutivi e/o integrativi dei corrispondenti costituenti il progetto definitivo del 1 Lotto, nuovo
2° Stralcio».
Trattandosi di modifiche alla redazione del progetto definitivo relativo a uno stralcio dell'intervento complessivo, per il quale il ha ricevuto incarico CP_1 con la determinazione n. 228 del 4 ottobre 2007 (doc. 7 fasc. di primo Parte_1 grado), e considerato che esso è regolato dal citato disciplinare n. 135 del giorno successivo (doc. 1 fasc. de di primo grado), correttamente il Tribunale ha CP_1 ricondotto a tale rapporto le prestazioni in esame. Non sussiste quindi la contraddittorietà lamentata dal . CP_1
Ne consegue altresì l'irrilevanza della valutazione di congruità dell'ordine degli ingegneri.
La censura va quindi respinta.
7. Con il terzo motivo dell'appello incidentale, il lamenta il rigetto CP_1 della domanda di condanna del al pagamento di euro 4.032,62, oltre Parte_1 accessori, per la relazione idraulica, e di euro 2.520,00, oltre accessori, per l'elaborazione dei progetti dell'attività di bonifica da ordigni bellici. Contesta che secondo il Tribunale non fosse «rinvenibile alcuno specifico incarico, a firme del
RUP e rivolto al professionista» e così non fosse stata dimostrata l'autonomia di tale incarico rispetto allo «studio di fattibilità “D”». Sostiene poi che, ai sensi dell'art. 191 t.u.e.l., in caso di omesso impegno di spesa, il rapporto obbligatorio sorge tra il professionista e l'amministratore «che abbia consentito la prestazione», consenso da riscontrare qualora il funzionario «ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale». Sostiene inoltre che sia l'incarico attinente all'elaborazione della nuova relazione idraulica sia quello di pag. 30/42 progettazione della bonifica da ordigni bellici sarebbero autonomi, in quanto non rientranti nelle attività relative allo studio di fattibilità che consiste soltanto «in preliminari analisi e valutazione […] delle caratteristiche, dei costi e dei possibili risultati di un progetto». Inoltre, le prestazioni per cui agisce non sarebbero riconducibili né «al disciplinare di incarico per la progettazione preliminare del
26.07.2004» né a quello relativo alla «progettazione definitiva del 05.10.2007», essendo stati entrambi già completati e prevedendo, questi ultimi, attività estranee a quelle relative alla presente censura. Domanda, pertanto, che sia condannato a pagargli euro 6.552,62, oltre accessori e interessi di Parte_1 mora.
Il motivo è infondato.
Deve trovare conferma quanto ritenuto decisivo dal Tribunale, ossia che «in atti non sia rinvenibile alcuno specifico incarico, a firme del RUP e rivolto al professionista», con il quale siano state commissionate al le CP_1 prestazioni per le quali si pretende il pagamento dei compensi.
Per contrastare la statuizione di primo grado il avrebbe dovuto – e CP_1 agevolmente potuto – indicare in quale atto, tra quelli disponibili in giudizio, consistesse la stipulazione del relativo accordo, indicazione che è stata invece completamente omessa anche nel suo appello incidentale, così come nel ricorso monitorio e negli atti processuali di primo grado.
Nella propria impugnazione l'appellante si è limitato a sostenere che le prestazioni in questione «non rientrano […] nelle attività relative allo studio di fattibilità» attinente alla “Soluzione D”, né nel «disciplinare di incarico per la progettazione preliminare del 26.07.2004», né in quello «per la progettazione definitiva del 05.10.2007», senza tuttavia indicare, appunto, quale sarebbe l'atto con il quale l'incarico gli sarebbe stato conferito.
Va poi rilevato che tra la copiosa documentazione prodotta dalle parti non ve n'è alcuna dalla quale possa essere desunto tale conferimento.
pag. 31/42 Tanto è sufficiente al rigetto della domanda, per difetto di dimostrazione del relativo fondamento.
Solo per completezza va altresì considerato che le prestazioni risultano ricomprese in quelle pattuite nella determina n. 101 del 5 novembre 2014 (doc. 8 fasc. di primo grado), con il quale il è stato incaricato di CP_2 CP_1 effettuare lo «studio di fattibilità della soluzione D della circonvallazione del capoluogo», come indica l'oggetto della medesima determina. E ciò – indica il corpo della stessa – «sulla base di quanto previsto dal disciplinare rep.
135/oopp/05.10.2007» che, come visto in occasione della trattazione del secondo motivo d'impugnazione del obbligava il de a effettuare Parte_1 CP_1
«sopralluoghi, ricerche, visure, studi e quanto necessario a supporto della progettazione definitiva», escludendo soltanto «le relazioni archeologica, sismica, geologica e geotecnica»; ragione per cui risultano di contro a carico del professionista tanto la redazione della relazione idraulica che l'elaborazione dei progetti dell'attività di bonifica da ordigni bellici.
La censura va pertanto respinta.
8. Con il quarto motivo dell'appello incidentale, il de contesta il CP_1 rigetto delle domande di condanna del al pagamento: a) di euro Parte_1
1.680,00, oltre accessori, per la predisposizione degli elaborati relativi ai flussi di traffico della nuova circonvallazione di;
b) di euro 3.360,00, oltre CP_2 accessori, per l'elaborazione di «ulteriori, nuove ipotesi progettuali» denominate
“C2”, “F” e “G”»; c) di euro 5.152,00, oltre accessori, per l'elaborazione di un diverso indirizzo progettuale, per il tratto dal sottopasso ferroviario al ponte sull'Arno. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare dimostrato che il
«consentiva l'esecuzione delle prestazioni con conseguente obbligo di Parte_1 remunerazione», circostanza che determinerebbe la responsabilità del medesimo, ai sensi dell'art. 191 t.u.e.l. Assume poi che le prestazioni non sarebbero ricomprese in precedenti incarichi: quanto agli elaborati sui flussi di traffico, la loro predisposizione sarebbe connessa alla nuova progettazione definitiva di parte del primo stralcio dell'intervento; quanto alle nuove ipotesi di indirizzo pag. 32/42 progettuale C2, F e G, la prima realizzerebbe un «tratto di nuova viabilità in sicurezza idraulica», la seconda «un percorso che dal Parcheggio scambiatore RFI
[…] avrebbe presentato un tratto […], parallelo alla linea ferroviaria Firenze –
Pisa, nell'area già occupata dal binario 5 della stazione ferroviaria» e, la terza,
«un percorso in viadotto sopraelevato in cemento armato […] verso il ponte sull'Arno in località Ponte a Signa». Tali attività sarebbero estranee ad altri incarichi. Domanda, pertanto, che il sia condannato a pagargli euro Parte_1
10.192,00, oltre accessori e interessi di mora.
Il motivo è infondato.
Analogamente a quanto considerato con riferimento al terzo motivo articolato dal medesimo , egli omette di indicare in quale atto, tra quelli CP_1 disponibili in giudizio, consista la pattuizione dello svolgimento delle prestazioni di cui reclama il pagamento, omissione già ritenuta decisiva dal Tribunale, le cui conclusioni vanno pertanto confermate.
Nella propria impugnazione l'appellante incidentale si è concentrato sul descrivere le caratteristiche degli elaborati che ha redatto, senza, tuttavia, indicare quale sarebbe stato l'atto di stipulazione che gli darebbe diritto a un compenso aggiuntivo rispetto a quanto già pacificamente corrispostogli.
Né tale conferimento emerge da alcuno degli atti disponibili in giudizio.
Anche relativamente a tali prestazioni il difetto di prova del relativo incarico
è di per sé sufficiente al rigetto delle domande.
Solo per completezza, va considerato che, quanto agli elaborati relativi ai flussi di traffico, la nota di trasmissione con il quale il de li ha depositati CP_1 in ha ad oggetto «Modifiche ed Integrazioni al Progetto Definitivo 1° CP_2
Lotto, nuovo II° Stralcio […] nell'ambito del tracciato individuato dal Progetto
Preliminare Soluzione “C”»; quanto alla redazione delle nuove ipotesi progettuali» denominate “C2”, “F” e “G” e al diverso indirizzo progettuale per il tratto tra il sottopasso e il ponte sull'Arno, va considerato che esse, per stessa asserzione del sono costituite «da un'unica tavola grafica». Le caratteristiche di tali CP_1
pag. 33/42 prestazioni confortano la conclusione che esse siano accessorie rispetto al relativo progetto principale, pacificamente già remunerato dal CP_2
La censura va pertanto respinta.
9. Con il quinto motivo dell'appello incidentale, il de contesta il CP_1 rigetto delle domande di condanna del al pagamento di euro Parte_1
66.714,07, oltre accessori, per l'elaborazione della nuova progettazione preliminare di tutto l'intervento di completamento del febbraio 2015. Il Tribunale avrebbe ritenuto che la progettazione fosse «già stata oggetto di autonoma retribuzione con determina n. 116/2014» – con la quale è stato disposto il pagamento di euro 7.500,00 – mentre avrebbe dovuto considerare che quest'ultima si riferisce all'attività di «aggiornamento», alla disciplina introdotta con il D.P.R. n. 207 del 2010, «di un precedente progetto preliminare, approvato dal Comune di nel febbraio 2009». Ciò emergerebbe testualmente sia dalla CP_2
«fattura n. 06/2015 del 17.03.2015» – nella quale si far riferimento alla
«comunicazione prot. 2635», con cui il Comune aveva richiesto tale aggiornamento – sia dalla predetta determina n. 116/2014, che vi faceva parimenti riferimento. Invece, il «nuovo progetto preliminare dell'intervento di completamento della circonvallazione», per il quale si domanda il pagamento del compenso, è stato elaborato tenendo conto delle «condizioni e prescrizioni impartite nell'ambito della Conferenza dei Servizi 18 dicembre 2014 – 30 gennaio
2015» e sarebbe stato approvato con la determina del n. 56 del 2015. CP_2
Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che, sempre il CP_2
«[i]n esito al […] parere favorevole della conferenza di servizi […] invitava il ricorrente Ing. a predisporre celermente la conseguente nuova CP_1 progettazione preliminare dell'intero intervento di completamento della viabilità di circonvallazione» che sarebbe stato «verificato positivamente dall'amministrazione comunale […] e successivamente approvato dalla Giunta
Comunale». Il Tribunale avrebbe poi erroneamente considerato che tale progettazione consistesse in «cinque elaborati grafici», mentre si tratterebbe di
«ben più corposa […] documentazione», con ripensamento dell'«intero relativo pag. 34/42 nuovo tracciato» e tutte le connesse «condizioni ed opere» per la sicurezza idraulica. Si tratterebbe di prestazioni radicalmente diverse rispetto a quella «di verifica di rispondenza al DPR 207/2010 a cui fa riferimento la determina
116/2014» e a quelle indicate nel secondo motivo d'appello. L'attività espletata non sarebbe «ricompresa negli importi liquidati con la determina n. 177/2008», che erano relativi alla «redazione della progettazione preliminare della terza soluzione progettuale, soluzione C». Di qui la domanda di condanna del al pagamento di euro 66.714,07, oltre accessori e interessi di mora. Parte_1
Il motivo è infondato.
Il in sostanza, lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente CP_1 considerato che gli elaborati consegnati nel febbraio 2015 non rientrassero tra quelli pattuiti con la determina n. 116 del 2014 e quindi non gli siano stati pagati.
Tale prospettazione, tuttavia, è smentita dalla stessa documentazione prodotta dal . Egli, infatti, sin dal ricorso monitorio, al punto 2.12, pag. CP_1
6, afferma che il progetto per cui domanda il pagamento sarebbe quello
«verificato positivamente dall'amministrazione comunale come da verbale del
17.03.2015, e successivamente approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 56 del 13.04.2015 (docc. 33 e 34)».
In tale verbale di verifica si dà atto che il è stato «incaricato con CP_1 convenzione 26.7.2004 rep. 84/oo.pp., e in particolare per la soluzione C con determinazione n. 177/2008, alla quale ha fatto seguito la determinazione n. 116 del 2.12.2014 per il presente aggiornamento» dei relativi elaborati (doc. 33 fasc.
di primo grado). CP_1
Inoltre, della citata delibera n. 56 del 2015, emerge parimenti che «con determinazione n. 116 del 2.12.2014, ad integrazione del disciplinare del
26.7.2004 rep.84/oo.pp, è stato affidato l'incarico all'ing. Controparte_1 per l'aggiornamento della progettazione preliminare della soluzione C».
pag. 35/42 Pertanto, da entrambi i documenti si evince che, come rilevato dal
Tribunale, e a differenza di quanto sostenuto dal la fonte dell'obbligo CP_1 di tale progettazione era effettivamente la citata determinazione n. 116 del 2014, la quale prevedeva un impegno di spesa in favore del progettista di euro
9.516,00, per la «riprogettazione con adeguamento normativo ed aggiornamento prezzi della soluzione C del progetto preliminare del collegamento tra l'attuale interruzione di Via Arte della Paglia […] e il Ponte sul fiume Arno», competenze pacificamente già corrisposte il 7 luglio 2015, come dimostrato dal timbro per
“ricevuto pagamento” sul relativo mandato (doc. 11 fasc. del Comune di primo grado).
La censura va quindi respinta.
10. Con il sesto motivo dell'appello incidentale, il lamenta CP_1
l'omessa pronuncia rispetto alla domanda, proposta in via subordinata, di condanna del a pagargli, ai sensi dell'art. 2041 c.c., i compensi per le CP_2 prestazioni espletate. Assume che il Tribunale abbia erroneamente intesto le conclusioni precisate in primo grado, non avendo considerato che tale domanda
«veniva proposta, in via subordinata, per il caso di mancato riconoscimento di rapporti obbligatori vincolanti per l'ente locale, ovvero, per il caso di mancato riconoscimento di rapporti obbligatori sussistenti, ai sensi dell'art. 191 IV° comma TUEL, con il funzionario». Ripropone tale domanda, sostenendo che essa sarebbe ammissibile in quanto il de si troverebbe in una situazione in CP_1 cui, se non potesse avvalersi dell'azione di arricchimento, sarebbe «privo di tutela giuridica». Sostiene inoltre di aver dimostrato l'esecuzione delle prestazioni in favore dell'amministrazione comunale, che se ne sarebbe «avvalsa con soddisfazione e senza mai sollevare alcuna eccezione», circostanza che dimostrerebbe altresì il «riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte dell'ente locale», pur non necessario ai fini dell'accoglimento della domanda.
Sostiene inoltre la sussistenza di un «depauperamento» corrispondente al valore delle prestazioni espletate e nega che ricorra un caso di «arricchimento imposto», in quanto il sarebbe stato a conoscenza dello stesso. CP_2
pag. 36/42 Il motivo non merita accoglimento.
La tesi del de contrasta con la pacifica giurisprudenza di legittimità, CP_1 secondo cui «[i]n tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, […], a norma del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (convertito in L. n.
144 del 1989, riprodotto senza sostanziali modifiche dal D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35, ed ora rifluito nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191), qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma di tale disposizione, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 1,
30 ottobre 2013, n. 24478; 26 maggio 2010, n. 12880; 22 maggio 2007, n.
11854)» (Cass. n. 12943 del 2025, in motivazione).
La censura va pertanto rigettata.
11. Con il settimo motivo dell'appello incidentale, il impugna in CP_1 via consequenziale anche il dispositivo della sentenza, nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo, rigetta ogni domanda da egli proposta nei confronti del e lo condanna a rimborsargli la metà delle spese di lite, unitamente al CP_2
Parte_1
La censura va rigettata, stante l'infondatezza di tutti i motivi articolati dal Co
CP_1
Inoltre, dal rigetto di tutte le domande da questi proposte nei confronti del non può che conseguire, come correttamente ha statuito il Tribunale, la CP_2 revoca del d.i. – che era stato richiesto solo nei suoi confronti – e la condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'ente risultato vittorioso.
12. Passando all'appello incidentale del i due motivi di gravame CP_2 vanno trattati unitamente, essendo inammissibili per la medesima ragione.
pag. 37/42 Con il primo di essi, in sintesi, il contesta l'accoglimento della CP_2 domanda di condanna al pagamento di euro 30.863,92 oltre accessori «per tutti i titoli dedotti dal progettista (e quindi anche nei confronti del RUP)», per l'insussistenza dei relativi «ulteriori rapporti obbligatori».
Con il secondo motivo dell'appello incidentale, il chiede che, in CP_2 riforma della sentenza impugnata, sia rigettata la domanda di pagamento di
«Euro 5.152,00 oltre accessori ed interessi, per tutti i titoli dedotti (anche nei confronti del RUP)», quali compensi pretesi dal de per la predisposizione CP_1 di una «nuova ipotesi di indirizzo progettuale per la realizzazione della soluzione progettuale “E”» e di una nuova relazione idraulica, prestazioni che sarebbero ricomprese in quelle previste dal disciplinare n. 135/2007, e dagli incarichi integrativi, integralmente pagate dal CP_2
Come accennato, i motivi sono inammissibili.
Il con entrambe le censure domanda che siano rigettate le CP_2 domande di condanna al pagamento accolte in primo grado.
Tuttavia, è privo d'interesse alla riforma della sentenza, in quanto è risultato vittorioso rispetto a tutte le domande proposte dal nei suoi CP_1 confronti, come emerge chiaramente, oltre che dalla parte motivazionale della sentenza, anche dal punto n. 2 del dispositivo, con il quale «il Tribunale […] rigetta ogni domanda avanzata dall'Ing. nei confronti del CP_1 CP_2
», cui segue peraltro l'integrale vittoria anche relativamente alle spese di
[...] lite.
13. Quanto alle spese di lite, si rammenta che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e pag. 38/42 globale» (Cass. n. 5890 del 2022 e Cass. n. 23877 del 2021, entrambe in motivazione).
Sempre in tema di spese processuali, va inoltre considerato che
«l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., sez. un., n. 32061 del 2022, in massima).
Quanto al rapporto processuale intercorso tra il e il va Parte_1 CP_1 rilevato che, all'esito dell'appello è stata accolta solo la domanda di pagamento relativo alla progettazione definitiva del primo e del secondo stralcio, mentre sono stati respinti i capi relativi: a) alla relazione idraulica e all'ipotesi di indirizzo progettuale trasmessa nel 2014; b) alla «nuova progettazione definitiva di parte del primo stralcio;
c) all'ulteriore relazione idraulica e ai progetti dell'attività di bonifica da ordigni bellici;
d) agli elaborati afferenti ai flussi di traffico, all'elaborazione di «ulteriori, nuove ipotesi progettuali» denominate “C2”,
“F” e “G”», all'elaborazione di un diverso indirizzo progettuale per il tratto dal sottopasso ferroviario al ponte sull'Arno; e) all'elaborazione della nuova progettazione preliminare di tutto l'intervento di completamento del febbraio
2015. Pertanto, l'accoglimento di uno solo dei sei capi in cui era articolata la domanda giustifica la compensazione delle spese di lite per 5/6, con la condanna del al pagamento del restante 1/6. Parte_1
Quanto al rapporto processuale intercorrente tra i da un lato, e i CP_2 predetti e dall'altro, è confermata la sentenza di primo Parte_1 CP_1 grado, che ha disposto la condanna di questi al pagamento delle spese di lite del pag. 39/42 ciascuno per la metà, stante il rigetto integrale delle domande da essi CP_2 proposte nei suoi confronti.
Le spese processuali dell'appello vanno ripartite in base al medesimo criterio.
Alla liquidazione si provvede nel dispositivo, in applicazione dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 26.001 – euro 52.000) considerando quale valore della causa euro 30.863,92, oltre accessori, importo del decisum, con esclusione della fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
14. Va poi dato atto che, nelle more del processo di appello, il ha Parte_1 corrisposto al euro 60.891,01, per compulsum, e ne ha richiesto la CP_1 restituzione in conseguenza dell'accoglimento dell'appello. Stante la minor somma al cui pagamento risulta tenuto in conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo dell'impugnazione da egli proposta, gli eredi del de NZ vanno condannati a restituirgli quando eventualmente ricevuto in eccedenza, oltre interessi legali dal pagamento al saldo (ex aliis, Cass. n. 24475 del 2019, in massima: «l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della “condictio indebiti” ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'“accipiens” non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda»; analogamente, Cass. n. 34011 del 2021, sempre in massima). Non spetta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato dimostrato il maggior danno.
pag. 40/42 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del e degli eredi del de dell'ulteriore importo a titolo di CP_2 CP_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, stante il rigetto degli appelli incidentali.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1312 del 2023 del Tribunale di Firenze, e in parziale riforma della stessa, ridetermina in euro 30.863,92, oltre c.n.p.a.i.a. e interessi legali come da domanda, l'importo al cui pagamento egli è condannato a favore di , CP_3 CP_4
e
[...] Controparte_5 Parte_2
quali eredi di;
[...] Controparte_1
2. condanna , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e quali eredi di Parte_2 CP_1
a restituire a quanto eventualmente ricevuto in
[...] Parte_1 eccedenza in esecuzione della sentenza gravata, oltre interessi come in motivazione;
3. respinge gli appelli incidentali proposti da – e Controparte_1 successivamente coltivati da , CP_3 Controparte_4 [...]
e quali suoi Controparte_5 Parte_2 eredi – nonché dal Comune di;
CP_2
4. condanna a rifondere a , Parte_1 CP_3 CP_4
e
[...] CP_5 Controparte_5 Parte_2
quali eredi di 1/6 delle spese di lite di
[...] Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio (compensati i residui 5/6), spese che liquida per l'intero (ossia ante compensazione), quanto al primo grado, in euro
7.616,00 e, quanto a quello di appello, in euro 6.946,00 per compensi,
pag. 41/42 oltre euro 1.138,50 per spese vive. Ciò oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
5. condanna da un lato, e , Parte_1 CP_3 CP_4
e
[...] Controparte_5 Parte_2
quali eredi di dall'altro, a rifondere al
[...] Controparte_1
, ciascuna parte per la metà, le spese di lite relative al Controparte_2 presente grado di giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per compensi ed euro 1.138,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
6. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da parte di , CP_3 Controparte_4 [...]
e quali eredi di Controparte_5 Parte_2
, e da parte del . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
28 novembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
CO AR CO NA VE
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