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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 4296 dell'anno 2020, vertente
TRA
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Prof.
Antonio Tommaso De Mauro e Luigi Mario Provenzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo in Matino (LE) alla via Roma
n. 186, come da procura in atti;
– OPPONENTE E ATTRICE in riconvenzionale–
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Simona Però e Giuseppe Francesco Pellegrino presso il cui studio legale in Taviano (LE) alla via Montessori, n. 51, ha eletto domicilio come da procura in atti;
– OPPOSTO E CONVENUTO in riconvenzionale –
1 (P.IVA: ), in persona del procuratore speciale CP_2 P.IVA_2
dott. rappresentata, difesa dall'avv. Virginia Gozzi ed Controparte_3
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Raffaele Plenteda in
Castrignano dei Greci alla via G. Galilei n. 44, come da procura in atti.
(P.IVA: ), in persona del E_1 Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante generale per l'Italia dott. rappresentata e difesa Parte_2
dagli avv.ti Giancarlo Lombardi e Vittorio Russi, con domicilio eletto all'indirizzo digitale dei predetti difensori, come da procura in atti.
– TERZI CHIAMATI –
All'udienza del 10.6.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 705/2020 emesso dal Tribunale di Lecce per il pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 41.362,88 oltre interessi legali e spese, la società Parte_1
chiedeva:
- in via preliminare di “accertare e dichiarare la improponibilità e/o
improcedibilità della procedura monitoria così come introdotta, difettandone i
presupposti richiesti dalla legge in assenza di prova scritta del credito;
- sempre in via preliminare, ma in subordine rispetto alla eccezione che precede,
accertare e dichiarare la genericità dell'oggetto della prestazione dedotta,
2 nonché la conseguente irregolarità fiscale della fattura n° 135/2019 e la sua
inidoneità a costituire valida prova del credito a torto azionato;
- in via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte
le ragioni esposte, dando comunque atto dell'intervenuto versamento, in favore del dott. , dell'importo di €. 12.000,00 a titolo di acconto sulle CP_1
competenze effettivamente maturate e dovute che non è stato portato a deconto
del credito azionato ed ingiunto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, seppure parziale, delle ragioni avverse,
previo accertamento, eventualmente anche in via riconvenzionale, della natura,
qualità e quantità dell'attività professionale effettivamente prestata per ogni
annualità di riferimento, nel periodo 2013-2018, in favore della Parte_1
nonché del corretto e tempestivo espletamento di tutti gli adempimenti fiscali e
burocratico-amministrativi connessi alla regolare tenuta di dette scritture
contabili, rideterminare il quantum richiesto in base alla tariffa professione ai
sensi e per gli effetti di cui al D.M. 140/2012 in materia di tariffa dei dottori
commercialisti ed esperti contabili, dando altresì atto dell'intervenuto pagamento della somma di €. 12.000,00 a titolo di acconto sulle competenze
effettivamente maturate e dovute, con condanna al rimborso, in favore della
opponente, della maggior somma eventualmente versata;
- in via riconvenzionale, previo accertamento degli errori, delle omissioni e delle
imprecisioni commesse dal professionista opposto nella tenuta delle scritture
contabili relative al periodo 2013-2018 e nella consulenza ed assistenza resa
alla società nonché previa esatta quantificazione degli oneri Parte_1
3 e delle spese occorrenti per sanare le inadempienze del commercialista e degli
importi per riparare i danni arrecati, condannare il dott. al Controparte_1
pagamento in favore della società opponente della complessiva somma di €
260.000,00 o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di
causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge, per tutte le causali meglio
descritte in narrativa.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del presente giudizio”.
A fondamento dell'opposizione la società eccepiva in via Pt_1 Parte_1
preliminare che solo l'estratto autentico delle scritture contabili può essere considerato “prova scritta” ai fini dell'emissione del decreto monitorio;
estratto che non veniva allegato dalla controparte processuale;
eccepiva inoltre la descrizione generica dell'oggetto della prestazione professionale e l'illegittimità
della fattura n. 135/2019 in quanto il compenso professionale richiesto era contrario alle disposizioni di cui al D.M. n. 14/2012 in materia di tariffe dei dottori commercialisti ed esperti contabili, essendo il compenso spettante per gli anni dal 2013 al 2018 complessivamente pari a € 14.826,45, laddove per l'anno
2019 nulla era dovuto non avendo l'opposto fornito alcuna attività di consulenza ed assistenza professionale in suo favore.
La società opponente concludeva affermando che nulla era dovuto in favore dell'opposto per le prestazioni professionali svolte, proponendo da parte sua una domanda riconvenzionale per non aver eseguito l'attività professionale secondo i canoni della diligenza e della perizia professionale, con conseguente sua
4 condanna al pagamento in suo favore della somma di euro 260.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito dalla società.
Con comparsa di risposta, tardivamente depositata il 19.11.2020, si costituiva in giudizio l'opposto chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto monitorio, di dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità
dell'opposizione ex adverso proposta e di rigettare la relativa domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto come in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna della controparte alla refusione in proprio favore delle spese di lite.
Con apposita comparsa depositata il 19.10.2021 si costituiva altresì in giudizio la società terza chiamata contestando tutto quanto ex adverso CP_2
dedotto e chiedendo il rigetto della domanda di manleva formulata dall'opposto per inoperatività della garanzia assicurativa;
in subordine chiedeva di contenere la condanna alla manleva ai soli danni conseguenti a comportamenti colposi assunti dall'opposto in data successiva al 21.05.2017, limitandola alle sole somme eccedenti a quelle coperte dalla polizza a garanzia della responsabilità
civile stipulata dallo stesso dopo la scadenza della polizza con ed CP_2
escludendola completamente in caso di mancata stipula di successiva polizza e con applicazione di massimali, scoperti e franchigie previste in contratto.
In relazione alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente la società
chiedeva il suo rigetto e, in subordine, chiedeva il contenimento CP_2
del risarcimento nei limiti dell'effettivo danno subito, previo riconoscimento
5 dell'eventuale concorso colposo dell'opposto e dei danni che lo stesso avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria depositata il 20.10.2021, si costituiva infine la società terza chiamata chiedendo preliminarmente di dichiarare Controparte_5
l'inammissibilità della chiamata di terzo per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 167, comma 2, e 269 comma 2, c.p.c.; nel merito, la terza chiamata chiedeva il rigetto della domanda di manleva formulata dall'opposto non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia assicurativa e, in ogni caso,
il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente in quanto infondata in fatto come in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda di manleva formulata dall'opposto, chiedeva il contenimento della stessa entro i limiti di polizza, con refusione delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita con le sole prove documentali prodotte in giudizio dalle parti processuali nonché con una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 10.6.2025 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
precisate le conclusioni come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è
discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
**********
1 – In ordine all'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della procedura monitoria occorre evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione nel contraddittorio delle parti processuali, che si sovrappone al procedimento monitorio assorbendolo;
ne
6 consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni all'uopo stabilite dalla legge.
2 – Quanto al merito occorre in primis evidenziare che la società opponente non contesta l'esecuzione da parte dell'opposto delle attività professionali di consulenza ed assistenza contabile, limitandosi a contestarne la relativa quantificazione affermando che il credito dell'opposto ammonterebbe ad euro
14.826,45 al lordo di quanto già corrisposto pari a 12.000,00 euro;
credito corrispondente all'attività professionale prestata dal 2013 all'anno 2018, con esclusione di qualsiasi compenso per l'anno 2019 non avendo il professionista svolto in tale anno alcuna attività professionale in suo favore.
L'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente non può essere accolta in quanto priva dei necessari riscontri probatori;
contrariamente, come da documentazione in atti (in particolare dal raffronto dell'allegato n. 33 unitamente agli allegati n. 34, 35 e 36 dell'opponente medesimo), si evince invece che la somma di euro 12.000,00 euro versata al professionista si riferisce a prestazioni eseguite in favore di un'altra società (Alfieri Donato Srl) e quindi risultano non inerenti al rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio.
Quanto alla quantificazione del compenso professionale in favore dell'opposto,
assumono pregnante rilevanza probatoria gli esiti della ctu espletata in sede istruttoria, ai quali il Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente
7 motivati e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico.
In base a tali risultanze peritali la società opponente risulta debitrice nei confronti del professionista opposto della somma di euro 26.203,83 euro, oltre accessori di legge, a titolo di compenso spettante per l'attività di dottore commercialista prestata in favore della medesima società, avendo tenuto negli anni dal 2013 al
2028 la contabilità, avendo redatto e depositato i bilanci della società opposta,
dovendo restare esclusa dal compenso la voce di corrispettivo pari ad euro
1.250,00 per l'attività di redazione ed invio delle dichiarazioni IVA per gli anni dal 2014 al 2019, dal momento che tale compenso non veniva indicato e richiesto dall'opposto in sede monitoria.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società
opponente al pagamento in favore dell'opposto del compenso professionale quantificato in euro 26.203,83, oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo ed accessori di legge.
3 – La domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Occorre in merito considerare che, da una parte, il consulente tecnico di ufficio ha evidenziato l'insussistenza di profili di responsabilità a carico del professionista e che, dall'altra, la società opponente non ha comunque offerto alcun supporto probatorio da cui poter evincere in concreto la configurabilità dei presupposti giuridici e fattuali di una responsabilità professionale imputabile alla controparte processuale.
8 Il ctu infatti ha rilevato che “non può essere attribuita al dott. la CP_1
responsabilità di aver omesso di controllare e verificare gli avvisi di
accertamento notificati direttamente alla società e che erano frutto di atti
formali (ovvero gli accatastamenti) per i quali era stato interessato altro
professionista tecnicamente abilitato (geom. ). Risulta, invece, chiaro che CP_6
la società, a fronte di questi avvisi di accertamento e della successiva iscrizione
a ruolo delle somme accertate, si sia limitata a chiedere una rateizzazione delle
cartelle ed abbia dialogato con lo studio per la predisposizione della CP_1
documentazione contabile necessaria alla predetta richiesta” (pagg. 31-32 della ctu).
4 – Quanto alle spese di lite tra l'opponente e l'opposto, ritiene il Giudicante che,
stante l'esito del giudizio con riconoscimento del compenso professionale (anche se in misura ridotta) e soprattutto del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente non sussistono nel caso di specie i presupposti giuridici e fattuali per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c..
Anche le spese di lite relative alla società terza chiamata in garanzia CP_2
devono essere poste a carico della società opponente, essendo derivata la necessità della chiamata dalla proposizione della respinta domanda riconvenzionale (Cass. n. 6358/2025 e n. 6144/2024).
Quanto, invece, alla refusione delle spese di lite in favore della terza chiamata le stesse devono essere rifuse da parte dell'opposto, Controparte_5
essendo stata evocata quest'ultima società in mancanza di espressa
9 autorizzazione giudiziale, non potendo tale mancanza essere sanata dal raggiungimento dello scopo costituendo l'autorizzazione giudiziale un presupposto di ammissibilità della chiamata stessa.
Spese di lite da liquidarsi in dispositivo con applicazione di parametri prossimi ai valori medi tariffari applicabili ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta dalla società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 705/2020 emesso dal Tribunale di Lecce in data 24.3.2020, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 705/2020 emesso dal Tribunale di Lecce il 24.3.2020 e condanna la società opposta al pagamento in favore Parte_1
dell'opposto della somma di 26.203,83 euro, oltre accessori di legge ed interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la società opponente alla refusione in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 13.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge,
da distrarsi in favore del difensore antistatario;
4) condanna la società opponente alla refusione in favore della terza chiamata delle spese di lite che liquida in complessivi euro 13.500,00 per CP_2
10 compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
5) condanna l'opposto alla refusione in favore della terza chiamata
[...]
delle spese di lite che liquida in complessivi euro Controparte_5
13.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CAP come per legge;
6) pone e spese della CTU, già liquidate con separato decreto del 15.5.2024,
definitivamente a carico di parte opponente e di parte opposta in uguale misura pari alla metà per ciascuna parte;
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce l'11.6.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.
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