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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5596/2019 del Ruolo Generale Affari Contenzio- si, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Massimiliano De TE Parte_2
Rosa, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTI -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.to Marco Granese, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO -
; Controparte_2
; Controparte_3
- APPELLATI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2144/19 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, depositata in data 19/04/2019.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , conve- TE Parte_2
nivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, gli odierni ap- pellati, allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni causati al ciclomotore di proprietà di e per le lesioni subite da , in conseguenza TE Parte_2
del sinistro occorso in data 20/01/2010 alle ore 8.00 circa in San Giuseppe Vesu- viano (NA) alla via Europa.
Gli attori precisavano quanto segue: che, nelle indicate circostanze di tempo e luo- go, nel mentre era alla guida del proprio ciclomotore Aprilia di pro- Parte_2
prietà di , veniva investito dall'autovettura Smart di proprietà di TE
, il quale si immetteva sulla strada laterale di via Europa senza Controparte_4
concedere la dovuta precedenza. A seguito dell'occorso sinistro, il motociclo ripor- tava danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche quantificati in euro 1.559,05 mentre il conducente riportava lesioni personali tali da dove ricorrere Parte_2
alle cure del P.O presso la Casa di Salute S. Lucia (NA).
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale eccepiva Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del diritto, l'improcedibilità della domanda e il difetto di legittimazione attiva e passiva. Nel merito chiedeva il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva altresì la , la quale eccepiva Controparte_3
l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale e successiva- mente trattenuta per la decisione.
2 Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace rigettava la domanda attorea perché non provata e compensava tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e TE Pt_3
, proponevano gravame avverso tale sentenza, ritenendola ingiusta.
[...]
Nel giudizio di appello, si costituiva solo la , la quale, chiedeva Controparte_1
il rigetto dell'appello perché inammissibile, temerario e comunque infondato in fat- to e in diritto. Proponeva altresì appello incidentale chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al paga- mento delle spese e competenze del giudizio di primo grado.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la preci- sazione delle conclusioni e all'udienza del 4/04/2024 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ed Controparte_4 [...]
, i quali, benché regolarmente evocati in giudizio, non si co- Controparte_3
stituivano.
Venendo al merito della vicenda l'appello principale non può ritenersi fondato e, quindi, va rigettato per quanto di seguito esposto.
Risulta condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice sulla scorta delle risul- tanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Invero, i testi di parte attrice, e , escussi in quali- Testimone_1 Testimone_2
tà di testimoni oculari dell'evento, si limitavano a confermare genericamente la di- namica del sinistro senza fornire ulteriori dettagli rispetto a quanto prospettato dall'attore nell'atto introduttivo. Essi, infatti, dichiaravano di aver visto un'Aprilia, condotta da un ragazzo, percorrere la rete viaria in direzione S. Giuseppe Vesuvia- no – Angri e che tale mezzo veniva urtato alla parte anteriore da una Smart che usciva da una stradina posta a destra. Aggiungevano altresì che, in conseguenza dell'urto, la moto rovinava a terra insieme al conducente, il quale sanguinava dalla
3 bocca e che non erano intervenute autorità. Entrambi non erano in grado di fornire ulteriori precisazioni, ad esempio su quale parte della strada si trovasse il motorino al momento dell'urto e se alla fine della stradina destra vi fosse un segnale di stop, né ricordavano i danni riportati dal motorino.
Risulta, dunque, condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice, sulla scorta di quanto emerso nel corso del giudizio ed in particolare dell'appena riportato tenore del contributo testimoniale acquisito nel corso del giudizio di primo grado.
In conclusione, gli elementi acquisiti nel giudizio portano a ritenere che non sia stata sufficientemente raggiunta la prova in ordine al fatto storico dell'incidente per cui è causa.
Di conseguenza, per quanto concerne l'appello principale, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dagli appellanti è infondata.
Per quanto concerne l'appello incidentale esso risulta fondato e pertanto va accolto per le ragioni qui di seguito illustrate.
L'appellata, , contestava la decisione del Giudice di prime cure Controparte_1
nella parte in cui, pur rigettando la domanda proposta da e TE Pt_3
, procedeva alla integrale compensazione delle spese tenuto conto della “de-
[...]
licatezza della questione sottoposta a questo Giudicante…”.
In particolare, nella nuova formulazione del disposto di cui all'art. 92, comma se- condo, C.P.C., come da ultimo sostituito dall'art. 13, comma 1, D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, applicabile nel caso di specie, nonché come risulta a seguito della sentenza additiva emessa dalla Corte Costituzionale n. 77 del 2018
(laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'anzidetto disposto “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, par- zialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezio- nali ragioni”), il giudice può compensare le spese solo nel caso di soccombenza reciproca, oltre all'assoluta novità della questione ed al mutamento di giurispru- denza rispetto alle questioni dirimenti, oppure nelle ipotesi di sopravvenienze rela-
4 tive a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma secondo, C.P.C. (cfr., in questo senso, Corte appello Catania sez. lav.,
21/05/2019, n. 496: “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di li- te può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggio- re, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.
92, comma 2, c.p.c.”; cfr., altresì, Corte appello Catanzaro sez. lav., 08/05/2019,
n.452: “L'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo pro- cesso, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge − con riguardo al tipo di procedimento − in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale, che presen- tino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”).
Nel caso di specie, non risulta dalla gravata sentenza una adeguata motivazione che abbia determinato il giudice di prime cure a compensare le spese di lite, atteso che, in realtà, la statuizione del primo giudice aveva comportato l'integrale rigetto della domanda di parte attrice, avendo la gravata sentenza accertato la prospettazione di parte attrice infondata e comunque non provata.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sen- tenza di primo grado, gli attori ora appellanti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore dei convenuti costi- tuiti in primo grado, che si liquidano come in dispositivo e con distrazione in favo- re del procuratore dichiaratosi anticipatario.
5 Si precisa che, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni tratta- te e del valore della controversia, le spese del giudizio di primo grado si liquidano in complessivi euro 1.202,90.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014 con applicazione dei parametri medi e con esclusione della fase istruttoria.
Spese compensate nei confronti degli appellati contumaci.
Infine, stante il rigetto dell'appello principale, devono ritenersi sussistenti i pre- supposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di ed Controparte_4 Controparte_3
;
[...]
b) Rigetta l'appello principale;
c) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sen- tenza di primo grado, condanna e , al paga- TE Parte_2
mento, in solido tra loro, delle spese processuali del giudizio di primo gra- do, a favore dei convenuti costituiti in primo grado, liquidate in euro
1.202,90 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribu- zione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari;
d) spese di primo grado compensate nei confronti di in ra- Controparte_4
gione della contumacia;
e) Condanna e , al pagamento, in solido tra loro, TE Parte_2
delle spese processuali del giudizio di secondo grado, a favore della
[...]
, liquidate in euro 3.906,55 oltre rimborso forfetario, IVA e Controparte_5
6 CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistata- rio;
f) Spese di secondo grado compensate nei confronti di ed Controparte_4
in ragione della contumacia;
Controparte_3
g) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 3/4/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5596/2019 del Ruolo Generale Affari Contenzio- si, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Massimiliano De TE Parte_2
Rosa, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTI -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv.to Marco Granese, elettivamente domiciliata come in atti;
- APPELLATO -
; Controparte_2
; Controparte_3
- APPELLATI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2144/19 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, depositata in data 19/04/2019.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giudizi anco- ra pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, op- portuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , conve- TE Parte_2
nivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, gli odierni ap- pellati, allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni causati al ciclomotore di proprietà di e per le lesioni subite da , in conseguenza TE Parte_2
del sinistro occorso in data 20/01/2010 alle ore 8.00 circa in San Giuseppe Vesu- viano (NA) alla via Europa.
Gli attori precisavano quanto segue: che, nelle indicate circostanze di tempo e luo- go, nel mentre era alla guida del proprio ciclomotore Aprilia di pro- Parte_2
prietà di , veniva investito dall'autovettura Smart di proprietà di TE
, il quale si immetteva sulla strada laterale di via Europa senza Controparte_4
concedere la dovuta precedenza. A seguito dell'occorso sinistro, il motociclo ripor- tava danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche quantificati in euro 1.559,05 mentre il conducente riportava lesioni personali tali da dove ricorrere Parte_2
alle cure del P.O presso la Casa di Salute S. Lucia (NA).
Instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale eccepiva Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del diritto, l'improcedibilità della domanda e il difetto di legittimazione attiva e passiva. Nel merito chiedeva il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva altresì la , la quale eccepiva Controparte_3
l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale e successiva- mente trattenuta per la decisione.
2 Il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il
Giudice di Pace rigettava la domanda attorea perché non provata e compensava tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e TE Pt_3
, proponevano gravame avverso tale sentenza, ritenendola ingiusta.
[...]
Nel giudizio di appello, si costituiva solo la , la quale, chiedeva Controparte_1
il rigetto dell'appello perché inammissibile, temerario e comunque infondato in fat- to e in diritto. Proponeva altresì appello incidentale chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al paga- mento delle spese e competenze del giudizio di primo grado.
Acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la preci- sazione delle conclusioni e all'udienza del 4/04/2024 il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ed Controparte_4 [...]
, i quali, benché regolarmente evocati in giudizio, non si co- Controparte_3
stituivano.
Venendo al merito della vicenda l'appello principale non può ritenersi fondato e, quindi, va rigettato per quanto di seguito esposto.
Risulta condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice sulla scorta delle risul- tanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Invero, i testi di parte attrice, e , escussi in quali- Testimone_1 Testimone_2
tà di testimoni oculari dell'evento, si limitavano a confermare genericamente la di- namica del sinistro senza fornire ulteriori dettagli rispetto a quanto prospettato dall'attore nell'atto introduttivo. Essi, infatti, dichiaravano di aver visto un'Aprilia, condotta da un ragazzo, percorrere la rete viaria in direzione S. Giuseppe Vesuvia- no – Angri e che tale mezzo veniva urtato alla parte anteriore da una Smart che usciva da una stradina posta a destra. Aggiungevano altresì che, in conseguenza dell'urto, la moto rovinava a terra insieme al conducente, il quale sanguinava dalla
3 bocca e che non erano intervenute autorità. Entrambi non erano in grado di fornire ulteriori precisazioni, ad esempio su quale parte della strada si trovasse il motorino al momento dell'urto e se alla fine della stradina destra vi fosse un segnale di stop, né ricordavano i danni riportati dal motorino.
Risulta, dunque, condivisibile quanto evidenziato dal primo giudice, sulla scorta di quanto emerso nel corso del giudizio ed in particolare dell'appena riportato tenore del contributo testimoniale acquisito nel corso del giudizio di primo grado.
In conclusione, gli elementi acquisiti nel giudizio portano a ritenere che non sia stata sufficientemente raggiunta la prova in ordine al fatto storico dell'incidente per cui è causa.
Di conseguenza, per quanto concerne l'appello principale, la sentenza di primo grado va confermata in quanto la domanda svolta dagli appellanti è infondata.
Per quanto concerne l'appello incidentale esso risulta fondato e pertanto va accolto per le ragioni qui di seguito illustrate.
L'appellata, , contestava la decisione del Giudice di prime cure Controparte_1
nella parte in cui, pur rigettando la domanda proposta da e TE Pt_3
, procedeva alla integrale compensazione delle spese tenuto conto della “de-
[...]
licatezza della questione sottoposta a questo Giudicante…”.
In particolare, nella nuova formulazione del disposto di cui all'art. 92, comma se- condo, C.P.C., come da ultimo sostituito dall'art. 13, comma 1, D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, applicabile nel caso di specie, nonché come risulta a seguito della sentenza additiva emessa dalla Corte Costituzionale n. 77 del 2018
(laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzione dell'anzidetto disposto “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, par- zialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezio- nali ragioni”), il giudice può compensare le spese solo nel caso di soccombenza reciproca, oltre all'assoluta novità della questione ed al mutamento di giurispru- denza rispetto alle questioni dirimenti, oppure nelle ipotesi di sopravvenienze rela-
4 tive a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma secondo, C.P.C. (cfr., in questo senso, Corte appello Catania sez. lav.,
21/05/2019, n. 496: “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di li- te può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggio- re, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.
92, comma 2, c.p.c.”; cfr., altresì, Corte appello Catanzaro sez. lav., 08/05/2019,
n.452: “L'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profilare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo pro- cesso, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge − con riguardo al tipo di procedimento − in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale, che presen- tino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”).
Nel caso di specie, non risulta dalla gravata sentenza una adeguata motivazione che abbia determinato il giudice di prime cure a compensare le spese di lite, atteso che, in realtà, la statuizione del primo giudice aveva comportato l'integrale rigetto della domanda di parte attrice, avendo la gravata sentenza accertato la prospettazione di parte attrice infondata e comunque non provata.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sen- tenza di primo grado, gli attori ora appellanti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore dei convenuti costi- tuiti in primo grado, che si liquidano come in dispositivo e con distrazione in favo- re del procuratore dichiaratosi anticipatario.
5 Si precisa che, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni tratta- te e del valore della controversia, le spese del giudizio di primo grado si liquidano in complessivi euro 1.202,90.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014 con applicazione dei parametri medi e con esclusione della fase istruttoria.
Spese compensate nei confronti degli appellati contumaci.
Infine, stante il rigetto dell'appello principale, devono ritenersi sussistenti i pre- supposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 in tema di pagamento del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di ed Controparte_4 Controparte_3
;
[...]
b) Rigetta l'appello principale;
c) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sen- tenza di primo grado, condanna e , al paga- TE Parte_2
mento, in solido tra loro, delle spese processuali del giudizio di primo gra- do, a favore dei convenuti costituiti in primo grado, liquidate in euro
1.202,90 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribu- zione ai procuratori che si sono dichiarati antistatari;
d) spese di primo grado compensate nei confronti di in ra- Controparte_4
gione della contumacia;
e) Condanna e , al pagamento, in solido tra loro, TE Parte_2
delle spese processuali del giudizio di secondo grado, a favore della
[...]
, liquidate in euro 3.906,55 oltre rimborso forfetario, IVA e Controparte_5
6 CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistata- rio;
f) Spese di secondo grado compensate nei confronti di ed Controparte_4
in ragione della contumacia;
Controparte_3
g) dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/02.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 3/4/2025 Il Giudice
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