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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 557/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
LUCENTE PAOLA, EL
URBANO MASSIMO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1484/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008875900000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170001755751000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170001755751000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170001755751000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170008887437000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170031129704000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180001318533000 IRES-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201800031413330000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201800031413330000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201800031413330000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180028528010000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008234829000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008234829000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.10.2023, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 03420239008875900000, notificata il 26.07.2023 con cui si intimava il pagamento di euro 32331,76.
L'ingiunzione è relativa ad otto cartelle per IRPEF IVA IRAP dal 2013 al 2015 e tassa automobilistica del
2017 oltre ad un avviso di addebito relativo ai contributi IMPS per il quale il giudizio è stato definito con sentenza del giudice del lavoro di Cosenza, .
Adduceva a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:
inesistenza o nullità della notifica dell'intimazione di pagamento notificata il 26.7.2023 e della notifica delle cartelle di pagamento ad essa presupposte perchè avvenute presso indirizzi pec mittenti non compresi nei pubblici elenchi e mancato raggiungimento dello scopo.
Notifica non conforme al cad. e violazione art. 6 ter d.lgs. 82/2005 in combinato disposto con il d.p.r.
602/1973 e il d.p.r. 600/1973.
Decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione. In ogni caso prescrizione del diritto a riscuotere sanzioni e interessi.
l'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in via telematica la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed il rigetto nel merito.
Rilevava, quanto alla dedotta nullità della notifica per erroneità degli indirizzi PEC, che alla data di notifica, avvenuta il 26.07.2023, l'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente, notifica.acc. Email_3, era presente nei pubblici registi, come da estratto IPA che produceva, con decorrenza 02.09.2022, come da certificato AGID prodotto.
Evidenziava, e documentava, mediante la produzione delle relate di notifica, oltre alla notifica delle cartelle oggetto della odierna intimazione, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420229002419386000 avente ad oggetto tutte le cartelle di pagamento oggi contestate, eccetto la n.
03420220008234829000.
Riteneva che, in difetto di impugnazione, il titolo è divenuto definitivo e non più contestabile nel merito e quindi anche con riferimento alla dedotta prescrizione, peraltro decennale ad eccezione della cartella per tasse automobilistiche.
Ad ogni modo l'intimazione notificata il 14/2/2017 interrompeva il decorso della prescrizione decennale tra la notifica delle cartelle e quella dell'atto impugnato.
Parimenti non prescritti risultano essere le sanzioni e gli interessi per le medesime ragioni. Per scrupolo difensivo evidenziava la sospensione prevista dalla legge durante l'emergenza covid-19 per 542 giorni-
La Corte, all'udienza del 20/1726 tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte adita che il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre, con riferimento all'ultimo avviso di addebito, oggetto dell'intimazione , sussiste il difetto di giurisdizione della adita Corte, laddove, peraltro, la cartella è stata oggetto di impugnazione e decisione dal giudice del lavoro del Tribunale di
Cosenza, con la sentenza prodotta dal ADER
Con riferimento alla asserita nullità inesistenza della notifica, ADER ha dimostrato ,mediante l'allegazione del certificato AGID contenente l' inclusione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente,
Email_4, nei pubblici registi, come da estratto IPA che produceva, con decorrenza 02.09.2022, come l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica fosse quello ufficiale.
Peraltro, quand'anche ciò non fosse avvenuto, la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione è pacifica nel rilevare che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi».
Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.”
la Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. V ( ordinanza n. 982/2023)
Non v'è dubbio che, alla stregua di tali principi, agenzia delle Entrate Riscossione, nell'eseguire la notifica degli atti a mezzo Pec, non è obbligata ad utilizzare l'indirizzo inserito in pubblici registri, atteso che, ai sensi dell'art. 60, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973 (cui l'art. 26, co. 4, DPR 602/73 rinvia sulle notifiche dell'esattore a mezzo pec), le disposizioni dell'art. 149bis c.p.c. non si applicano in tema di notifiche ai contribuenti. Tanto premesso, ritiene la Corte che anche l'eccezione di prescrizione, con riferimento alle suindicate cartelle deve ritenersi destituita di fondamento in considerazione, anzitutto della produzione delle relate di notifica delle cartelle, ma altresì per la produzione dell'intimazione di pagamento, con relativa notifica, avente ad oggetto la quasi totalità delle cartelle in oggetto, avvenuta il 19/4/22( allegato 8)-
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è infondata e comunque non poteva essere oggetto di ricorso perché tardivamente proposta in assenza di impugnazione delle cartelle ritualmente notificate.
Perlatro la prescrizione , per i tributi richiamati nell'atto, è decennale ad eccezione per quella della tassa automobilistica relativa all'anno2017 ritualmente notificata e non impugnata anche per la sussistenza dell'atto interruttivo successivo.
Peraltro vige nella fattispecie, la disciplina dettata in tema di sospensione della prescrizione, dagli art.67
e 68, del D.L. Cura Italia del 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, e dai successivi decreti legge intervenuti in materia (tutti convertiti) .
Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali a carico del soccombente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Cosenza
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ADER che liquida in complessive euro
2400,00 , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
LUCENTE PAOLA, EL
URBANO MASSIMO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1484/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008875900000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170001755751000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170001755751000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170001755751000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170008887437000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170031129704000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180001318533000 IRES-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201800031413330000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201800031413330000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201800031413330000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180028528010000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008234829000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008234829000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.10.2023, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 03420239008875900000, notificata il 26.07.2023 con cui si intimava il pagamento di euro 32331,76.
L'ingiunzione è relativa ad otto cartelle per IRPEF IVA IRAP dal 2013 al 2015 e tassa automobilistica del
2017 oltre ad un avviso di addebito relativo ai contributi IMPS per il quale il giudizio è stato definito con sentenza del giudice del lavoro di Cosenza, .
Adduceva a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:
inesistenza o nullità della notifica dell'intimazione di pagamento notificata il 26.7.2023 e della notifica delle cartelle di pagamento ad essa presupposte perchè avvenute presso indirizzi pec mittenti non compresi nei pubblici elenchi e mancato raggiungimento dello scopo.
Notifica non conforme al cad. e violazione art. 6 ter d.lgs. 82/2005 in combinato disposto con il d.p.r.
602/1973 e il d.p.r. 600/1973.
Decadenza e prescrizione del diritto alla riscossione. In ogni caso prescrizione del diritto a riscuotere sanzioni e interessi.
l'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in via telematica la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed il rigetto nel merito.
Rilevava, quanto alla dedotta nullità della notifica per erroneità degli indirizzi PEC, che alla data di notifica, avvenuta il 26.07.2023, l'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente, notifica.acc. Email_3, era presente nei pubblici registi, come da estratto IPA che produceva, con decorrenza 02.09.2022, come da certificato AGID prodotto.
Evidenziava, e documentava, mediante la produzione delle relate di notifica, oltre alla notifica delle cartelle oggetto della odierna intimazione, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420229002419386000 avente ad oggetto tutte le cartelle di pagamento oggi contestate, eccetto la n.
03420220008234829000.
Riteneva che, in difetto di impugnazione, il titolo è divenuto definitivo e non più contestabile nel merito e quindi anche con riferimento alla dedotta prescrizione, peraltro decennale ad eccezione della cartella per tasse automobilistiche.
Ad ogni modo l'intimazione notificata il 14/2/2017 interrompeva il decorso della prescrizione decennale tra la notifica delle cartelle e quella dell'atto impugnato.
Parimenti non prescritti risultano essere le sanzioni e gli interessi per le medesime ragioni. Per scrupolo difensivo evidenziava la sospensione prevista dalla legge durante l'emergenza covid-19 per 542 giorni-
La Corte, all'udienza del 20/1726 tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte adita che il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre, con riferimento all'ultimo avviso di addebito, oggetto dell'intimazione , sussiste il difetto di giurisdizione della adita Corte, laddove, peraltro, la cartella è stata oggetto di impugnazione e decisione dal giudice del lavoro del Tribunale di
Cosenza, con la sentenza prodotta dal ADER
Con riferimento alla asserita nullità inesistenza della notifica, ADER ha dimostrato ,mediante l'allegazione del certificato AGID contenente l' inclusione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente,
Email_4, nei pubblici registi, come da estratto IPA che produceva, con decorrenza 02.09.2022, come l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica fosse quello ufficiale.
Peraltro, quand'anche ciò non fosse avvenuto, la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione è pacifica nel rilevare che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi».
Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.”
la Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. V ( ordinanza n. 982/2023)
Non v'è dubbio che, alla stregua di tali principi, agenzia delle Entrate Riscossione, nell'eseguire la notifica degli atti a mezzo Pec, non è obbligata ad utilizzare l'indirizzo inserito in pubblici registri, atteso che, ai sensi dell'art. 60, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973 (cui l'art. 26, co. 4, DPR 602/73 rinvia sulle notifiche dell'esattore a mezzo pec), le disposizioni dell'art. 149bis c.p.c. non si applicano in tema di notifiche ai contribuenti. Tanto premesso, ritiene la Corte che anche l'eccezione di prescrizione, con riferimento alle suindicate cartelle deve ritenersi destituita di fondamento in considerazione, anzitutto della produzione delle relate di notifica delle cartelle, ma altresì per la produzione dell'intimazione di pagamento, con relativa notifica, avente ad oggetto la quasi totalità delle cartelle in oggetto, avvenuta il 19/4/22( allegato 8)-
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione è infondata e comunque non poteva essere oggetto di ricorso perché tardivamente proposta in assenza di impugnazione delle cartelle ritualmente notificate.
Perlatro la prescrizione , per i tributi richiamati nell'atto, è decennale ad eccezione per quella della tassa automobilistica relativa all'anno2017 ritualmente notificata e non impugnata anche per la sussistenza dell'atto interruttivo successivo.
Peraltro vige nella fattispecie, la disciplina dettata in tema di sospensione della prescrizione, dagli art.67
e 68, del D.L. Cura Italia del 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, e dai successivi decreti legge intervenuti in materia (tutti convertiti) .
Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali a carico del soccombente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Cosenza
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ADER che liquida in complessive euro
2400,00 , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.