Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 10/06/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 381/2024 avente ad oggetto: affidamento e mantenimento figlio nato fuori da matrimonio tra
(CF. , rappresentata e difesa dall'avv. B. Daniela Parte_1 C.F._1
Mammarella, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Mulino a Vento n.10, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Di Vito, Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio in Termoli (CB), alla Piazza Melchiorre Bega n. 28, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, il Giudice delegato dal Collegio, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti – le quali, con proprie note sostitutive dell'udienza, hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata -, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in data 13.04.2025 ha espresso il proprio parere favorevole - e quindi al Tribunale in camera di conIGlio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
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2. collocare abitativamente il figlio minore presso l'esponente madre, con cui vive ed abita;
3. stabilire che la frequentazione fra il minore ed il padre si svolga con i tempi modalità predeterminate come da piano genitoriale che si allega (cfr piano genitoriale (cfr all. 8) o nel modo che il tribunale riterrà più confacente agli interessi del minore;
4. tenuto conto della rispettiva capacità contributiva genitoriale e degli altri parametri normativi, quali il tempo di permanenza presso ciascun genitore, la messa a disposizione o meno dell'abitazione, la valorizzazione del lavoro domestico e di cura, ecc., porre a carico del padre, IG. , l'obbligo di contribuire al CP_2 mantenimento del figlio, mediante il versamento, in favore dell'esponente, con efficacia retroattiva dalla data di cessazione della convivenza, o comunque dalla domanda, di un assegno perequativo mensile , annualmente rivalutabile, di ammontare non inferiore ad € 350,00, in modo da garantire al minore il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni, o comunque nella misura diversa che si riterrà adeguata, nonché di concorrere nella misura della metà alle spese di natura straordinaria routinarie e non, che si renderanno necessarie per il minore stesso, secondo il protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto e vigente nel foro;
5. Stabilire che sia l'esponente, nella sua qualità di collocataria principale a godere dell'assegno unico universale nella misura del 100%;
6. Esercitare ogni più utile potere d'ufficio, anche disponendo accertamenti sulla capacità economica contributiva genitoriale ed adottando i più utili provvedimenti per garantire il benessere del minore;
7. Con vittoria di competenze di causa, anche in applicazione della previsione di cui all'art. 4 del DL n. 132\2014”.
Regolarmente evocato, si è costituito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Persona_1 seguenti conclusioni: “A) Disporre l'affidamento condiviso del figlio , con facoltà Persona_3 quotidiana di visita per il padre, oltre a quanto riportato in premessa, per le modalità di visita, che si abbia qui per integralmente trascritto e richiamato;
B) Rigettare le avverse richieste e conclusioni in quanto inammissibili ed inconferenti ed in ogni caso destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto;
C) Porre a carico del IG. l'obbligo di versare un assegno mensile per il mantenimento Persona_1 del figlio, dell'importo complessivo di € 100,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche;
D) In ogni caso, condannare la IG.ra alla refusione delle spese, diritti ed onorari di Parte_1 giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 10.12.2024, il Giudice relatore, con ordinanza 22-25.01.2025 - ritenuto di dover disporre la convocazione personale delle parti al fine di sottoporre ad essi la seguente proposta conciliativa: “affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la mamma;
versamento da parte del Bibbò della somma mensile di €. 225,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, in favore della IG.ra , a titolo assegno di mantenimento il figlio minore;
percezione dell'assegno unico Pt_1 universale da parte di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
regolamentazione del diritto di visita da parte del padre secondo gli accordi di volta in volta presi dai genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno e delle eIGenze del figlio” – ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 19.03.2025, disponendone la celebrazione in modalità cartolare in caso di raggiungimento dell'intesa tra le parti.
All'udienza del 19.03.2025, il Giudice delegato dal Collegio, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti – le quali, con proprie note sostitutive dell'udienza, hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata - ha disposto la trasmissione degli atti al P.M., che in data 13.04.2025 ha espresso il proprio parere favorevole, e, quindi, al Tribunale in camera di conIGlio per la decisione.
pagina 2 di 3 Tutto ciò premesso, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni pattuite dalle parti all'interesse della prole e ritenuto che esse non sono contrarie alla legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 24.09.2024 da , nata a [...] il [...], contro , Parte_1 Persona_1 nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in camera di conIGlio, il 27.05.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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