Decreto cautelare 16 maggio 2020
Ordinanza cautelare 26 maggio 2020
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 18/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00465/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Lavermicocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- della determinazione del Dirigente Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia n. 1262 del 17 aprile 2020 relativa al Concorso pubblico regionale per n. 2445 posti di operatore socio sanitario (O.S.S.) con la quale viene recepita la Graduatoria Generale di Merito (Allegato 1), la Graduatoria finale scomputata delle riserve per gli interni (Allegato 14);
della Graduatoria Generale di Merito (Allegato 1) e della Graduatoria finale scomputata delle riserve per gli interni (Allegato 14) pubblicata in data 17.4.2020 ed allegata alla determinazione n. 1262 del 17.4.2020;
dell' “Avviso ai candidati” in data 21.4.2020 reso dalla Direzione generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia avente ad oggetto “Avviso ai candidati del, Concorso Unico regionale O.S.S.. Ulteriori indicazioni e precisazioni”, con il quale dal 21 aprile 2020 “sarà possibile esercitare le opzioni per le Aziende prescelte” (doc. 2);
della Determinazione del Direttore F.F. n. 812 del 13 marzo 2020 (doc. n. 3) con cui veniva recepita la “Graduatoria di merito” e la “Graduatoria di merito scomputata delle riserve di legge”, redatta dalla Commissione esaminatrice per i “candidati vincitori esterni”, oggetto del presente ricorso;
della “Graduatoria di merito” e la “Graduatoria di merito Scomputata delle riserve di legge” redatta dalla Commissione esaminatrice per i “candidati vincitori esterni”, allegate alla Determinazione del Direttore F.F. n. 812 del 13 marzo 2020;
del bando di concorso approvato e allegato con deliberazione n. 608 del 13.12.2017 (doc. n. 4), per quanto indicato nella Tabella valutazione titoli” con la “VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO” con riferimento alla lettera “b), al lavoro prestato nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (cat. Bs) o qualifica corrispondente presso Case di Cura convenzionate/accreditate”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi della ricorrente, anche non conosciuto e non comunicato, e tra questi:
dei verbali finali della Commissione esaminatrice n. 53 del 16.4.2020 e n. 54 del 17.4.2020, richiamati nella determinazione del Dirigente Generale n. 1262 del 17 aprile 2020, di cui non si ha conoscenza in quanto non pubblicati;
della Comunicazione della Commissione esaminatrice con la quale dopo la prova scritta veniva integrata la lett. b) della Tabella di Valutazione titoli (doc. n. 5).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NO EL il 9.7.2020:
per l'annullamento
della determinazione del Dirigente Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia n. 1962 del 17 giugno 2020 (doc. n. 13), con cui è stata approvata una nuova graduatoria di merito (doc. n. 14).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. art. 87, comma 4 bis, e dall'art. 13 quater disp. att. c.p.a.
È collegata l'avv. Katia Silvia Mileto, su delega dell'avv. Francesco Ranieri, per l'Azienda ospedaliera, mentre si dà atto a verbale della presenza dell'avv. Domenico Lavermicocca, per il ricorrente, a seguito del deposito di istanza di passaggio in decisione senza la discussione orale;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 gennaio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori;
Preso atto della dichiarazione di rinunzia del 5.12.2024, con la quale parte ricorrente evidenzia di voler rinunciare al ricorso;
Preso atto, altresì, dell’adesione all’atto di rinuncia del 5.12.2024, fatta pervenire dall’Amministrazione resistente;
Rilevato che le spese di lite possono integralmente compensarsi, in ragione dell’esito in rito della vicenda in esame e della particolare complessità in fatto dalla fattispecie sottoposta a scrutinio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alfredo Giuseppe Allegretta, Presidente FF, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta |
IL SEGRETARIO