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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
All'udienza 23 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nel procedimento n.3058/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.10972 /2024 del Tribunale- GL di Roma emessa il giorno 31 ottobre 2024 e vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. dall'Avv. Domenico Naso PEC:
; -APPELLANTE- Email_1
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato PEC: ; Email_2
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 7 novembre 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 10972/2024 emessa il giorno 31 ottobre 2024 dal
Tribunale Gl di Roma. Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda del lavoratore, docente assunto con contratto a tempo determinato, concernere il controvalore della cd Carta docenti per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Nel definire le spese le compensava integralmente.
È fatta oggetto di gravame unicamente la statuizione sulle spese, affermandosi che la compensazione sarebbe avvenuta in difetto delle condizioni di cui all'art.92 cpc e chiedendosi la riforma con la definizione in applicazione del criterio della soccombenza.
Il (chiamato anche come espressione dell'articolazione CP_2 Controparte_3
) costituendosi ha chiesto il rigetto del gravame sostenendo che la
[...] compensazione delle spese può avvenire anche sulla base di una valutazione discrezionale in cui il Giudice tenga conto di tutte le peculiarità del caso concreto: prima fra tutte la natura seriale del contenzioso, che ha dunque concorso a giustificare, in questo caso, la compensazione delle spese di lite in forza di giusti motivi, quali, appunto, l'esistenza di un filone giurisprudenziale caratterizzato dalla ripetuta proposizione di identiche cause e di identici ricorsi.
La causa, fissata per la decisione nelle forme della trattazione cartolare al 23 settembre 2025, preso atto del deposito dele note nel termine assegnato, all'esito della
Camera di Consiglio è definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda rivendicava il diritto ad usufruire Parte_1 del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli a.s. 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 nei quali aveva lavorato come docente a tempo determinato.
Chiedeva pertanto che il venisse condannato, anche in via risarcitoria, al CP_2 pagamento in suo favore, della complessiva somma di € 2500,00 (ossia € 500,00 per ciascun anno) da utilizzare sotto forma di carta docente/Borsellino Elettronico.
Il non si costituiva ed il Tribunale ne dichiarava la contumacia. CP_2
Pag. 2 di 7 Decidendo con l'accogliere integralmente la domanda richiamando statuizioni del
Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione con la sentenza del 27.10.2023 n. 2996, nel definire le spese, le compensava integralmente.
A sostegno del suddetto regolamento affermava <In ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata la normativa che impedisce al il CP_1 riconoscimento del beneficio e la mancata costituzione dello stesso che di fatto non si è opposto, si compensano le spese tra le parti >>.
Avverso detta determinazione propone appello parziale (unicamente in punto di regolamento delle spese) . Parte_2
Assume l'appellante che non potessero ravvisarsi le condizioni per la compensazione disciplinate dall'art.92 cpc poiché la tematica sottesa alla domanda sarebbe stata acquisizione oramai consolidata sia nella normativa comunitaria, che della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria che avrebbe ritenuto da tempo l'equiparazione dei diritti (incluso il diritto al beneficio della c.d. Carta Docenti) del personale assunto a tempo determinato a quelli dei docenti a tempo indeterminato.
Per altro non si sarebbe neppure trattato di una questione totalmente nuova come riconosciuto da altre decisioni di merito assunte in primo ed in appello grado.
Ha poi quantificato in compensi professionali per il primo grado in euro 1278,00, oltre accessori, in base ai valori minimi dello scaglione da € 1.101 a € 5.200,00 e la fase introduttiva, quella di studio, di trattazione e decisionale. Ha specificato che le spese generali ammontano ad euro 191,70, la Cassa Avvocati (4%) € 58,79 e che su totale imponibile di 1.528,49 l'IVA del 22% è pari ad € 336,27
L'appello è parzialmente fondato nei termini appresso specificati.
Infatti, non sussistono i gravi ed eccezionali ragioni che giustificano alla stregua dell'art.92 cpc la compensazione totale o parziale né la soccombenza reciproca.
Infatti, non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, né la soccombenza reciproca che giustificano, alla stregua dell'art.92 cpc, la compensazione totale o parziale. Di certo, le ragioni in esame non possono farsi coincidere con la serialità del contenzioso e la ripetitività delle questioni affrontate, poiché tali aspetti possono incidere solo
Pag. 3 di 7 sull'entità del compenso (giustificando eventualmente una liquidazione in corrispondenza ai minimi tariffari) ma non escluderlo.
E' perciò corretto affermare che la tematica oggetto del giudizio non era assolutamente nuova ( e l'art.92 cpc richiede l'<assoluta novità delle questioni>>) sia perché, come si evince dalla stessa motivazione di primo grado, si trattava di una questione che conseguiva all'applicazione di principi ampiamente riscontranti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di parità di trattamento e non discriminazione allorché il 5 giugno 2024 lo incardinava la causa dinnanzi al Pt_1
Giudice del Lavoro, non solo, ma persino lo specifico diritto rivendicato dal lavoratore, come affermato sempre nella sentenza gravata, aveva ricevuto pieno riconoscimento dalla Suprema Corte con sentenza (richiamata in motivazione) risalente al 27 ottobre 2023 e dunque ancor prima che venisse incardinata la causa che risaliva nel giugno dell'anno successivo.
Le ulteriori ipotesi che possono ricondursi alla nozione di <gravi ed eccezionali ragioni>> enucleate dalla giurisprudenza e costitute da “ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (v. Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 6424/2024) neppure potevano dirsi sussistenti proprio perché l'intervento risolutivo della Suprema Corte, che pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale si esprimeva sia in funzione nomofilattica nei confronti degli altri giudici, che in funzione deflattiva di un futuro contenzioso, escludeva ogni incertezza interpretativa.
Ne deriva che il regolamento delle spese andava definito in base alla soccombenza.
Quanto alle fasi liquidabili per definire il compenso professionale va esclusa la fase di trattazione/istruttoria.
Sul punto va richiamato quanto affermato in altre decisioni da questo Collegio.
Passando ad esaminare quanto dedotto al fine di ottenere la liquidazione dei compensi della fase d trattazione/istruttoria, va chiarito che, nel caso specifico, la causa si è esaurita ed è stata definita nell'unica udienza celebrata, quella del 3 ottobre
2024, e che nessuna richiesta istruttoria o altra generica attività difensiva diversa da
Pag. 4 di 7 quella riconducibile alla fase introduttiva o a quella decisionale era svolta non solo a verbale ma neppure negli atti difesivi costituti unicamente dal ricorso.
L'orientamento del giudice di legittimità citato dall'appellante inaugurato con l'ordinanza n.4698/2019 in base al quale il D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione/istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass., Sez. 2, 27/3/2023, n. 8561), si fonda su una affermazione di principio che trae motivo dalla considerazione che, ai fini della liquidazione di detta fase, rilevano non soltanto l'espletamento di prove orali e di c.t.u., ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (Cass., Sez.
6-2, 18/2/2019, n. 4698).
È dunque necessario che ulteriori attività difensive, diverse da quelle riconducibili ad altre fasi, siano state svolte.
Infatti, a riprova dell'assenza di qualsivoglia automatismo, nell'ordinanza del 2019 che precede ed ispira la decisione del 2023, la Suprema Corte, riformando la decisione di merito, demandava al giudice di rinvio di accertare <se siano state o meno effettuate>> attività defensionali riconducibili al disposto dell'articolo 4, co. 5, lett. c) dm 55/2014, ulteriori rispetto a quelle tipicamente istruttorie ma comunque riconducibili al novero di quelle che il decreto ricomprende nella fase. Accertamento che sarebbe stato superfluo ove il compenso per tale fase fosse stato sempre e comunque dovuto.
A tal proposito va ricordato che il DM 55/2014 prevede, in via esemplificativa, che rientrino nella fase istruttoria << le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di
Pag. 5 di 7 consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
>>.
Ebbene, non solo l'appellante non deduce quali fra tali attività difensive egli abbia concretamente svolto in primo grado, ma il Collegio, riesaminando ex se gli atti, rileva che effettivamente nessuna di tali attività è ravvisabile, mentre si riscontrano unicamente attività riconducibili a quella introduttiva e quelle che sono espressione di quella decisionale.
In senso conforme v. Cass. sent. n. 36182/2022 che ha ribadito, in termini generali e non limitatamente al secondo grado, che < Quando, invece, non venga svolta alcuna delle attività indicate dalla citata disposizione [scil. Lettera c del'art.4 del DM
55/2014] regolamentare, deve escludersi che possa procedersi a liquidazione, poiché, ai sensi dell'ultimo periodo della richiamata lett. c) del quinto comma dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, la fase istruttoria e/o di trattazione rileva ai fini della liquidazione del compenso solo quando effettivamente svolta (Cass.
30/05/2022, n. 17387, cit.)».
Pertanto, considerando le fasi introduttiva, di studio e decisionale l'importo liquidabile in corrispondenza ai minimi tariffati è di euro 1.030,00.
La liquidazione in prossimità dei minimi si giustifica proprio per il fatto che la questione era al tempo dell'introduzione del giudizio oramai assodata anche alla luce
Pag. 6 di 7 della statuizione in sede di rinvio pregiudiziale della Suprema Corte sicché l'impegno difensivo profuso ne risultava corrispondentemente ridotto.
Il valore della causa in appello è dato dalla misura delle spese qui accordate
(1.030,00) con conseguente applicazione del primo scaglione della tabella 12 sempre nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva, di studio e decisionale.
Le spese così liquidate, vanno distratte, in corrispondenza alla misura per cui è condanna a carico dell'amministrazione appellata, in favore dell'Avv. Domenico Naso che ne ha fatto rituale richiesta.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto il 7 novembre 2024 da nei Parte_1 confronti del , Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_5 riferimento alla sentenza n. 10972/2024 emessa il giorno 31 ottobre 2024 dal
Tribunale-GL di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza di primo grado-ferma nel resto- e condanna l'amministrazione appellata alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in euro 1030,00 oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso
2) Condanna l'appellato anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquidate in euro 250,00 oltre iva cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso.
Roma, 23 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______ Consigliere
All'udienza 23 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nel procedimento n.3058/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.10972 /2024 del Tribunale- GL di Roma emessa il giorno 31 ottobre 2024 e vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. dall'Avv. Domenico Naso PEC:
; -APPELLANTE- Email_1
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato PEC: ; Email_2
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 7 novembre 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 10972/2024 emessa il giorno 31 ottobre 2024 dal
Tribunale Gl di Roma. Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda del lavoratore, docente assunto con contratto a tempo determinato, concernere il controvalore della cd Carta docenti per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Nel definire le spese le compensava integralmente.
È fatta oggetto di gravame unicamente la statuizione sulle spese, affermandosi che la compensazione sarebbe avvenuta in difetto delle condizioni di cui all'art.92 cpc e chiedendosi la riforma con la definizione in applicazione del criterio della soccombenza.
Il (chiamato anche come espressione dell'articolazione CP_2 Controparte_3
) costituendosi ha chiesto il rigetto del gravame sostenendo che la
[...] compensazione delle spese può avvenire anche sulla base di una valutazione discrezionale in cui il Giudice tenga conto di tutte le peculiarità del caso concreto: prima fra tutte la natura seriale del contenzioso, che ha dunque concorso a giustificare, in questo caso, la compensazione delle spese di lite in forza di giusti motivi, quali, appunto, l'esistenza di un filone giurisprudenziale caratterizzato dalla ripetuta proposizione di identiche cause e di identici ricorsi.
La causa, fissata per la decisione nelle forme della trattazione cartolare al 23 settembre 2025, preso atto del deposito dele note nel termine assegnato, all'esito della
Camera di Consiglio è definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda rivendicava il diritto ad usufruire Parte_1 del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli a.s. 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 nei quali aveva lavorato come docente a tempo determinato.
Chiedeva pertanto che il venisse condannato, anche in via risarcitoria, al CP_2 pagamento in suo favore, della complessiva somma di € 2500,00 (ossia € 500,00 per ciascun anno) da utilizzare sotto forma di carta docente/Borsellino Elettronico.
Il non si costituiva ed il Tribunale ne dichiarava la contumacia. CP_2
Pag. 2 di 7 Decidendo con l'accogliere integralmente la domanda richiamando statuizioni del
Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione con la sentenza del 27.10.2023 n. 2996, nel definire le spese, le compensava integralmente.
A sostegno del suddetto regolamento affermava <In ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata la normativa che impedisce al il CP_1 riconoscimento del beneficio e la mancata costituzione dello stesso che di fatto non si è opposto, si compensano le spese tra le parti >>.
Avverso detta determinazione propone appello parziale (unicamente in punto di regolamento delle spese) . Parte_2
Assume l'appellante che non potessero ravvisarsi le condizioni per la compensazione disciplinate dall'art.92 cpc poiché la tematica sottesa alla domanda sarebbe stata acquisizione oramai consolidata sia nella normativa comunitaria, che della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria che avrebbe ritenuto da tempo l'equiparazione dei diritti (incluso il diritto al beneficio della c.d. Carta Docenti) del personale assunto a tempo determinato a quelli dei docenti a tempo indeterminato.
Per altro non si sarebbe neppure trattato di una questione totalmente nuova come riconosciuto da altre decisioni di merito assunte in primo ed in appello grado.
Ha poi quantificato in compensi professionali per il primo grado in euro 1278,00, oltre accessori, in base ai valori minimi dello scaglione da € 1.101 a € 5.200,00 e la fase introduttiva, quella di studio, di trattazione e decisionale. Ha specificato che le spese generali ammontano ad euro 191,70, la Cassa Avvocati (4%) € 58,79 e che su totale imponibile di 1.528,49 l'IVA del 22% è pari ad € 336,27
L'appello è parzialmente fondato nei termini appresso specificati.
Infatti, non sussistono i gravi ed eccezionali ragioni che giustificano alla stregua dell'art.92 cpc la compensazione totale o parziale né la soccombenza reciproca.
Infatti, non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, né la soccombenza reciproca che giustificano, alla stregua dell'art.92 cpc, la compensazione totale o parziale. Di certo, le ragioni in esame non possono farsi coincidere con la serialità del contenzioso e la ripetitività delle questioni affrontate, poiché tali aspetti possono incidere solo
Pag. 3 di 7 sull'entità del compenso (giustificando eventualmente una liquidazione in corrispondenza ai minimi tariffari) ma non escluderlo.
E' perciò corretto affermare che la tematica oggetto del giudizio non era assolutamente nuova ( e l'art.92 cpc richiede l'<assoluta novità delle questioni>>) sia perché, come si evince dalla stessa motivazione di primo grado, si trattava di una questione che conseguiva all'applicazione di principi ampiamente riscontranti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di parità di trattamento e non discriminazione allorché il 5 giugno 2024 lo incardinava la causa dinnanzi al Pt_1
Giudice del Lavoro, non solo, ma persino lo specifico diritto rivendicato dal lavoratore, come affermato sempre nella sentenza gravata, aveva ricevuto pieno riconoscimento dalla Suprema Corte con sentenza (richiamata in motivazione) risalente al 27 ottobre 2023 e dunque ancor prima che venisse incardinata la causa che risaliva nel giugno dell'anno successivo.
Le ulteriori ipotesi che possono ricondursi alla nozione di <gravi ed eccezionali ragioni>> enucleate dalla giurisprudenza e costitute da “ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (v. Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 6424/2024) neppure potevano dirsi sussistenti proprio perché l'intervento risolutivo della Suprema Corte, che pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale si esprimeva sia in funzione nomofilattica nei confronti degli altri giudici, che in funzione deflattiva di un futuro contenzioso, escludeva ogni incertezza interpretativa.
Ne deriva che il regolamento delle spese andava definito in base alla soccombenza.
Quanto alle fasi liquidabili per definire il compenso professionale va esclusa la fase di trattazione/istruttoria.
Sul punto va richiamato quanto affermato in altre decisioni da questo Collegio.
Passando ad esaminare quanto dedotto al fine di ottenere la liquidazione dei compensi della fase d trattazione/istruttoria, va chiarito che, nel caso specifico, la causa si è esaurita ed è stata definita nell'unica udienza celebrata, quella del 3 ottobre
2024, e che nessuna richiesta istruttoria o altra generica attività difensiva diversa da
Pag. 4 di 7 quella riconducibile alla fase introduttiva o a quella decisionale era svolta non solo a verbale ma neppure negli atti difesivi costituti unicamente dal ricorso.
L'orientamento del giudice di legittimità citato dall'appellante inaugurato con l'ordinanza n.4698/2019 in base al quale il D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione/istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass., Sez. 2, 27/3/2023, n. 8561), si fonda su una affermazione di principio che trae motivo dalla considerazione che, ai fini della liquidazione di detta fase, rilevano non soltanto l'espletamento di prove orali e di c.t.u., ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (Cass., Sez.
6-2, 18/2/2019, n. 4698).
È dunque necessario che ulteriori attività difensive, diverse da quelle riconducibili ad altre fasi, siano state svolte.
Infatti, a riprova dell'assenza di qualsivoglia automatismo, nell'ordinanza del 2019 che precede ed ispira la decisione del 2023, la Suprema Corte, riformando la decisione di merito, demandava al giudice di rinvio di accertare <se siano state o meno effettuate>> attività defensionali riconducibili al disposto dell'articolo 4, co. 5, lett. c) dm 55/2014, ulteriori rispetto a quelle tipicamente istruttorie ma comunque riconducibili al novero di quelle che il decreto ricomprende nella fase. Accertamento che sarebbe stato superfluo ove il compenso per tale fase fosse stato sempre e comunque dovuto.
A tal proposito va ricordato che il DM 55/2014 prevede, in via esemplificativa, che rientrino nella fase istruttoria << le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di
Pag. 5 di 7 consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
>>.
Ebbene, non solo l'appellante non deduce quali fra tali attività difensive egli abbia concretamente svolto in primo grado, ma il Collegio, riesaminando ex se gli atti, rileva che effettivamente nessuna di tali attività è ravvisabile, mentre si riscontrano unicamente attività riconducibili a quella introduttiva e quelle che sono espressione di quella decisionale.
In senso conforme v. Cass. sent. n. 36182/2022 che ha ribadito, in termini generali e non limitatamente al secondo grado, che < Quando, invece, non venga svolta alcuna delle attività indicate dalla citata disposizione [scil. Lettera c del'art.4 del DM
55/2014] regolamentare, deve escludersi che possa procedersi a liquidazione, poiché, ai sensi dell'ultimo periodo della richiamata lett. c) del quinto comma dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, la fase istruttoria e/o di trattazione rileva ai fini della liquidazione del compenso solo quando effettivamente svolta (Cass.
30/05/2022, n. 17387, cit.)».
Pertanto, considerando le fasi introduttiva, di studio e decisionale l'importo liquidabile in corrispondenza ai minimi tariffati è di euro 1.030,00.
La liquidazione in prossimità dei minimi si giustifica proprio per il fatto che la questione era al tempo dell'introduzione del giudizio oramai assodata anche alla luce
Pag. 6 di 7 della statuizione in sede di rinvio pregiudiziale della Suprema Corte sicché l'impegno difensivo profuso ne risultava corrispondentemente ridotto.
Il valore della causa in appello è dato dalla misura delle spese qui accordate
(1.030,00) con conseguente applicazione del primo scaglione della tabella 12 sempre nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva, di studio e decisionale.
Le spese così liquidate, vanno distratte, in corrispondenza alla misura per cui è condanna a carico dell'amministrazione appellata, in favore dell'Avv. Domenico Naso che ne ha fatto rituale richiesta.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto il 7 novembre 2024 da nei Parte_1 confronti del , Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_5 riferimento alla sentenza n. 10972/2024 emessa il giorno 31 ottobre 2024 dal
Tribunale-GL di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza di primo grado-ferma nel resto- e condanna l'amministrazione appellata alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in euro 1030,00 oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso
2) Condanna l'appellato anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquidate in euro 250,00 oltre iva cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Naso.
Roma, 23 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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