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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente
GUERRA MICHELE, Relatore
RUGGIERO CARMINE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 675/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01T501158 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01T501158 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01T501158 IRPEF-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01T501158 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso come sopra indicato, impugna l'avviso di accertamento contenente Irpef, add. Reg., add. Com., Irap ed IVA oltre sanzioni ed interessi, avviso con il quale l'Agenzia ha determinato maggiori ricavi per l'anno 2022 determinati ai sensi dell'art.39,comma 1, lett.d) dpr.600/73. Il Ricorrente gestisce un piccolo negozio di vendita all'ingrosso di abbigliamento presso il centro Ingrosso Cina di Padova.
L'accertamento è stato effettuato in seguito alla rilevazione di un basso valore dell'indice di affidabilità fiscale (ISA), del modesto ricarico applicato sul costo del venduto e dei redditi bassi dichiarati per più annualità. Dopo la notifica dello schema d'atto, in seguito a contraddittorio l'Agenzia ha rettificato la percentuale di ricarico accertata diminuendola dal 54,8% al 31,28%.
Lamenta il Ricorrente la carenza di motivazione dell'accertamento in quanto l'Ufficio si sarebbe limitato a citare il basso valore ISA, la violazione dell'art.39 , comma 1 lett.d) dpr.600/73, dell'art.53 della
Costituzione. Nel ricorso vengono poi riportate diverse considerazioni generiche e standardizzate sugli indici di affidabilità fiscale e sugli studi di settore.
Evidenzia nel merito il Ricorrente di lavorare senza dipendenti in un piccolo negozio e ricorda che nel
2022 vi erano ancora restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19. Contesta il ricarico applicato dall'Agenzia ed afferma che il ricarico, in base ai modelli ISA, avrebbe dovuto essere del 24,5%.
Lamenta che l'Agenzia avrebbe dovuto riconoscere una percentuale forfettaria di costi presuntivamente sostenuti per produrre il reddito accertato. Ritiene che vi sia stata da parte dell'Agenzia la violazione dell'art. 7 del dlgs.546/1992 sulla prova.
In via subordinata chiede l'annullamento delle sanzioni in quanto l'accertamento impugnato è connesso a dati statistici e,quindi, non vi può essere l'elemento psicologico della colpa. Sempre sulle sanzioni chiede l'applicazione del dlgs.87/2024 con riduzione della sanzione al 70%.
Conclude il Ricorrente con la richiesta di dichiarare nullo l'accertamento per assenza di motivazione e di prova e per violazione dell'art.39; in via subordinata chiede di riconoscere i costi in modo forfettario , annullare le sanzioni, applicare il principio del favor rei, il tutto con vittoria di onorari e spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate riportando per gli anni 2020,2021,2022,2023 e 2024 il volume di affari e il reddito dichiarati dal Ricorrente :rispettivamente volume 68.109,00, 139129,00, 281.450,00,
344.082,00395.748,00 reddito 13.571,00, 9.339,00, 1453,00, 13.122,00, 23.879,00.
L'Agenzia afferma che la motivazione dell'accertamento è esaustiva, il contribuente è stato posto nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria. L'accertamento impugnato non è fondato sul basso punteggio ISA (4/10), ma su presunzioni grave , precise e concordanti. Il reddito dichiarato per l'anno
2022 oggetto di accertamento è pari ad euro 1.453,00 e come tale è assolutamente inidoneo a remunerare l'attività svolta. Il reddito basso ricorre per più anni e giustifica la presunzione di omissione di ricavi. Nel 2020, anno della pandemia, il Ricorrente ha dichiarato la più alta redditività. Inoltre l'Agenzia evidenzia come le spese familiari ( due autovetture,un mutuo immobiliare, utenze telefoniche ed elettriche, polizze assicurative, contributi previdenziali) sono superiori al reddito familiare dichiarato. Sul punto la giustificazione addotta dal Ricorrente è che conduce un tenore di vita modesto e che con lui vive la figlia con reddito di lavoro dipendente ( 9.577,00).
Sostiene l'Agenzia che a fronte di un valore importante del costo del venduto il ricarico dichiarato del 15%
è inferiore a quello medio determinato con l'accertamento impugnato nel 31,28%. Sul punto il Ricorrente non ha fornito prova contraria.
Evidenzia quindi l'Agenzia che i maggiori ricavi sono stati calcolati sulla base del costo del venduto ricavato dalle scritture contabili, valore non contestato. Sui costi l'Agenzia dice che gli stessi non sono stati provati. Precisa l'Agenzia che sui maggiori ricavi conseguiti “in nero” deve essere applicata l'IVA e che in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti spetta al Ricorrente fornire la prova contraria.
In merito alle sanzioni l'Agenzia ricorda che la condotta attiva od omissiva ha i caratteri della coscienza e della volontarietà e che l'applicazione retroattiva del dlgs.87/2024 è stata esclusa dalla stessa legge e dalla Cassazione con la sentenza 1274/2025.
Conclude l'Agenzia con la richiesta del rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Il ricorso viene esaminato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico induttivo del reddito di impresa ai sensi del dpr.600/1973 art.39, comma 1, lett.d) qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile. In tali casi, pertanto, è consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, un diverso reddito con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.
Qualora, come nel caso di specie, l'accertamento dell'Ufficio abbia sufficientemente motivato specificando gli indici di inattendibilità dei dati contabili e dimostrando la loro astratta inidoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, detto accertamento è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori nel senso che null'altro l'Ufficio è tenuto a provare se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte. Grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili perchè proprio tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni irregolari o di valore distante da quello effettivo.( Cass.24532/2007, 951/2009, 7871/2012,
14068/2014).
In merito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) la Corte rileva che gli stessi sono la sintesi di una serie di indicatori costruiti con metodologia statistico- economica, indicatori basati sui dati dichiarati dai contribuenti. Il risultato ISA ha una valenza indiziaria e da solo non può supportare un accertamento fiscale, è una “spia” di una situazione anomala che va poi ulteriormente indagata come è avvenuto nel caso di specie con l'individuazione da parte dell'Agenzia di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.Sul punto va ricordato che l'Ufficio si è basato sui dati contabili del Ricorrente, dato questo non contestato.
L'Agenzia fonda l'accertamento impugnato sull'esiguità del reddito pluriennale dichiarato, sulla scarsa affidabilità fiscale, sulle spese familiari superiori al reddito e sul basso ricarico applicato al costo del venduto in una attività, come quella del commercio di abbigliamento, ove è notorio che il ricarico sia elevato. Del resto lo stesso Ricorrente dice che, in base alla media riscontrata sul mercato, il ricarico avrebbe dovuto essere di 10 punti superiore a quello dichiarato.
Va sottolineato che il reddito dichiarato, in particolare per l'anno oggetto di accertamento, è palesemente insufficiente e tale da non giustificare l'esercizio di una attività economica.Anche il riferimento alla pandemia per l'anno 2022, fatto dal Ricorrente, è infondato sia perchè in detto anno gli effetti pandemici erano ormai cessati, sia perchè la sua dichiarazione è smentita dai suoi stessi dati contabili che indicano in detto anno un volume di affari molto più elevato di quello dichiarato nel 2020, anno in cui vi è stato l'apice della pandemia, con la discrasia rappresentata dal fatto che nel 2020 il reddito è stato molto più elevato sul volime di affari rispetto a quello dichiarato nel 2022. Sulla motivazione, la Corte rileva come la stessa sia sufficiente e tale da aver consentito il corretto svolgimento della difesa da parte del Ricorrente.In merito al riferimento all'art.53 della Costituzione, la
Corte evidenzia che detto articolo prevede che ogni contribuente concorra, in base al proprio reddito, alla partecipazione alle spese necessarie a garantire i servizi pubblici e che in caso di dichiarazione di un reddito non veritiero viene meno, per la parte non dichiarata, l'obbligo appunto di concorrere alle spese e, pertanto, è doveroso che gli uffici preposti procedano al recupero del reddito non dichiarato dando così concreta attuazione a quanto previsto dalla Costituzione.
Sui costi la Corte rileva che non è possibile riconoscere costi forfettari, ma che gli stessi dovevano essere provati dal Ricorrente che si è limitato ad affermazioni generiche.
Infine sulle sanzioni la Corte rileva che da quanto sopra delineato risulta chiaro che l'accertamento ha evidenziato una colpa del Ricorrente nel dichiarare un reddito inferiore a quello reale con conseguente legittima applicazione della sanzione.
Per quanto attiene poi la richiesta di applicazione retroattiva della legge 87/2024, la stessa si pone in contrasto con l'espressa previsione di irretroattività sancita dalla medesima legge. Sul punto si ritiene sufficiente riportare l'ultimo passaggio della Cassazione che, con la sentenza n.1274/2025, si è pronunciata sulla richiesta di applicazione del principio del favor rei concludendo :
“E' dunque agevole rilevare che una riforma del sistema tributario, nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona ad una modifica radicale del rapporto Fisco/Contribuente,come già prospettato, giustifica ampiamente una irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria, senza con ciò poter essere tacciata di violazione dei diritti presidiati dagli artt. 3 e 53 Cost. E d'altronde, che la deroga sia “pensata”con estrema ponderazione lo si rinviene nella constatazione che l'irretroattività non è coincidente con il momento di entrata in vigore della legge, ma con una data ulteriormente successiva, a comprova della necessità che anche l'attenuazione delle sanzioni necessita di una tempistica per l'attuazione dell'intero ripensamento dell'impianto sanzionatorio.”
Il ricorso viene pertanto respinto con la condanna del Ricorrente al pagamento a favore dell'Agenzia delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 4200,00 onnicomprensive.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente
GUERRA MICHELE, Relatore
RUGGIERO CARMINE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 675/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01T501158 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01T501158 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01T501158 IRPEF-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S01T501158 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso come sopra indicato, impugna l'avviso di accertamento contenente Irpef, add. Reg., add. Com., Irap ed IVA oltre sanzioni ed interessi, avviso con il quale l'Agenzia ha determinato maggiori ricavi per l'anno 2022 determinati ai sensi dell'art.39,comma 1, lett.d) dpr.600/73. Il Ricorrente gestisce un piccolo negozio di vendita all'ingrosso di abbigliamento presso il centro Ingrosso Cina di Padova.
L'accertamento è stato effettuato in seguito alla rilevazione di un basso valore dell'indice di affidabilità fiscale (ISA), del modesto ricarico applicato sul costo del venduto e dei redditi bassi dichiarati per più annualità. Dopo la notifica dello schema d'atto, in seguito a contraddittorio l'Agenzia ha rettificato la percentuale di ricarico accertata diminuendola dal 54,8% al 31,28%.
Lamenta il Ricorrente la carenza di motivazione dell'accertamento in quanto l'Ufficio si sarebbe limitato a citare il basso valore ISA, la violazione dell'art.39 , comma 1 lett.d) dpr.600/73, dell'art.53 della
Costituzione. Nel ricorso vengono poi riportate diverse considerazioni generiche e standardizzate sugli indici di affidabilità fiscale e sugli studi di settore.
Evidenzia nel merito il Ricorrente di lavorare senza dipendenti in un piccolo negozio e ricorda che nel
2022 vi erano ancora restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19. Contesta il ricarico applicato dall'Agenzia ed afferma che il ricarico, in base ai modelli ISA, avrebbe dovuto essere del 24,5%.
Lamenta che l'Agenzia avrebbe dovuto riconoscere una percentuale forfettaria di costi presuntivamente sostenuti per produrre il reddito accertato. Ritiene che vi sia stata da parte dell'Agenzia la violazione dell'art. 7 del dlgs.546/1992 sulla prova.
In via subordinata chiede l'annullamento delle sanzioni in quanto l'accertamento impugnato è connesso a dati statistici e,quindi, non vi può essere l'elemento psicologico della colpa. Sempre sulle sanzioni chiede l'applicazione del dlgs.87/2024 con riduzione della sanzione al 70%.
Conclude il Ricorrente con la richiesta di dichiarare nullo l'accertamento per assenza di motivazione e di prova e per violazione dell'art.39; in via subordinata chiede di riconoscere i costi in modo forfettario , annullare le sanzioni, applicare il principio del favor rei, il tutto con vittoria di onorari e spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate riportando per gli anni 2020,2021,2022,2023 e 2024 il volume di affari e il reddito dichiarati dal Ricorrente :rispettivamente volume 68.109,00, 139129,00, 281.450,00,
344.082,00395.748,00 reddito 13.571,00, 9.339,00, 1453,00, 13.122,00, 23.879,00.
L'Agenzia afferma che la motivazione dell'accertamento è esaustiva, il contribuente è stato posto nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria. L'accertamento impugnato non è fondato sul basso punteggio ISA (4/10), ma su presunzioni grave , precise e concordanti. Il reddito dichiarato per l'anno
2022 oggetto di accertamento è pari ad euro 1.453,00 e come tale è assolutamente inidoneo a remunerare l'attività svolta. Il reddito basso ricorre per più anni e giustifica la presunzione di omissione di ricavi. Nel 2020, anno della pandemia, il Ricorrente ha dichiarato la più alta redditività. Inoltre l'Agenzia evidenzia come le spese familiari ( due autovetture,un mutuo immobiliare, utenze telefoniche ed elettriche, polizze assicurative, contributi previdenziali) sono superiori al reddito familiare dichiarato. Sul punto la giustificazione addotta dal Ricorrente è che conduce un tenore di vita modesto e che con lui vive la figlia con reddito di lavoro dipendente ( 9.577,00).
Sostiene l'Agenzia che a fronte di un valore importante del costo del venduto il ricarico dichiarato del 15%
è inferiore a quello medio determinato con l'accertamento impugnato nel 31,28%. Sul punto il Ricorrente non ha fornito prova contraria.
Evidenzia quindi l'Agenzia che i maggiori ricavi sono stati calcolati sulla base del costo del venduto ricavato dalle scritture contabili, valore non contestato. Sui costi l'Agenzia dice che gli stessi non sono stati provati. Precisa l'Agenzia che sui maggiori ricavi conseguiti “in nero” deve essere applicata l'IVA e che in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti spetta al Ricorrente fornire la prova contraria.
In merito alle sanzioni l'Agenzia ricorda che la condotta attiva od omissiva ha i caratteri della coscienza e della volontarietà e che l'applicazione retroattiva del dlgs.87/2024 è stata esclusa dalla stessa legge e dalla Cassazione con la sentenza 1274/2025.
Conclude l'Agenzia con la richiesta del rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Il ricorso viene esaminato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico induttivo del reddito di impresa ai sensi del dpr.600/1973 art.39, comma 1, lett.d) qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile. In tali casi, pertanto, è consentito all'Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, un diverso reddito con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.
Qualora, come nel caso di specie, l'accertamento dell'Ufficio abbia sufficientemente motivato specificando gli indici di inattendibilità dei dati contabili e dimostrando la loro astratta inidoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, detto accertamento è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori nel senso che null'altro l'Ufficio è tenuto a provare se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte. Grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili perchè proprio tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni irregolari o di valore distante da quello effettivo.( Cass.24532/2007, 951/2009, 7871/2012,
14068/2014).
In merito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) la Corte rileva che gli stessi sono la sintesi di una serie di indicatori costruiti con metodologia statistico- economica, indicatori basati sui dati dichiarati dai contribuenti. Il risultato ISA ha una valenza indiziaria e da solo non può supportare un accertamento fiscale, è una “spia” di una situazione anomala che va poi ulteriormente indagata come è avvenuto nel caso di specie con l'individuazione da parte dell'Agenzia di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.Sul punto va ricordato che l'Ufficio si è basato sui dati contabili del Ricorrente, dato questo non contestato.
L'Agenzia fonda l'accertamento impugnato sull'esiguità del reddito pluriennale dichiarato, sulla scarsa affidabilità fiscale, sulle spese familiari superiori al reddito e sul basso ricarico applicato al costo del venduto in una attività, come quella del commercio di abbigliamento, ove è notorio che il ricarico sia elevato. Del resto lo stesso Ricorrente dice che, in base alla media riscontrata sul mercato, il ricarico avrebbe dovuto essere di 10 punti superiore a quello dichiarato.
Va sottolineato che il reddito dichiarato, in particolare per l'anno oggetto di accertamento, è palesemente insufficiente e tale da non giustificare l'esercizio di una attività economica.Anche il riferimento alla pandemia per l'anno 2022, fatto dal Ricorrente, è infondato sia perchè in detto anno gli effetti pandemici erano ormai cessati, sia perchè la sua dichiarazione è smentita dai suoi stessi dati contabili che indicano in detto anno un volume di affari molto più elevato di quello dichiarato nel 2020, anno in cui vi è stato l'apice della pandemia, con la discrasia rappresentata dal fatto che nel 2020 il reddito è stato molto più elevato sul volime di affari rispetto a quello dichiarato nel 2022. Sulla motivazione, la Corte rileva come la stessa sia sufficiente e tale da aver consentito il corretto svolgimento della difesa da parte del Ricorrente.In merito al riferimento all'art.53 della Costituzione, la
Corte evidenzia che detto articolo prevede che ogni contribuente concorra, in base al proprio reddito, alla partecipazione alle spese necessarie a garantire i servizi pubblici e che in caso di dichiarazione di un reddito non veritiero viene meno, per la parte non dichiarata, l'obbligo appunto di concorrere alle spese e, pertanto, è doveroso che gli uffici preposti procedano al recupero del reddito non dichiarato dando così concreta attuazione a quanto previsto dalla Costituzione.
Sui costi la Corte rileva che non è possibile riconoscere costi forfettari, ma che gli stessi dovevano essere provati dal Ricorrente che si è limitato ad affermazioni generiche.
Infine sulle sanzioni la Corte rileva che da quanto sopra delineato risulta chiaro che l'accertamento ha evidenziato una colpa del Ricorrente nel dichiarare un reddito inferiore a quello reale con conseguente legittima applicazione della sanzione.
Per quanto attiene poi la richiesta di applicazione retroattiva della legge 87/2024, la stessa si pone in contrasto con l'espressa previsione di irretroattività sancita dalla medesima legge. Sul punto si ritiene sufficiente riportare l'ultimo passaggio della Cassazione che, con la sentenza n.1274/2025, si è pronunciata sulla richiesta di applicazione del principio del favor rei concludendo :
“E' dunque agevole rilevare che una riforma del sistema tributario, nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona ad una modifica radicale del rapporto Fisco/Contribuente,come già prospettato, giustifica ampiamente una irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria, senza con ciò poter essere tacciata di violazione dei diritti presidiati dagli artt. 3 e 53 Cost. E d'altronde, che la deroga sia “pensata”con estrema ponderazione lo si rinviene nella constatazione che l'irretroattività non è coincidente con il momento di entrata in vigore della legge, ma con una data ulteriormente successiva, a comprova della necessità che anche l'attenuazione delle sanzioni necessita di una tempistica per l'attuazione dell'intero ripensamento dell'impianto sanzionatorio.”
Il ricorso viene pertanto respinto con la condanna del Ricorrente al pagamento a favore dell'Agenzia delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 4200,00 onnicomprensive.