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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2568/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Giuseppe Gennaro, rappresentante e difensore;
e nato a [...] il [...] (c. f.: ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Giuseppe Cascina, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate l'8/7/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/5/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 27/9/2019, in costanza del quale non sono nati figli, e di essersi separati consensualmente in forza del decreto di omologa n. del 23/4/2025, emesso dal
Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 12334/2022 R.G., nato come giudiziale, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 10/9/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle stesse condizioni della separazione:
Art.1) I coniugi e dichiarano di rinunciare reciprocamente alla Parte_1 CP_1 corresponsione di un assegno di mantenimento poiché entrambi economicamente autosufficienti e ciascuno di loro provvederà al proprio sostentamento. Art. 3) le parti dichiarano di avere regolato ogni rapporto di dare a avere e non hanno più nulla reciprocamente a che pretendere”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
27/9/2019;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione n. 12334/2022 R.G., definito con decreto di omologa del 23/4/2025.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 27/9/2019 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2019, al n. 150, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
2 Tribunale, il 15 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2568/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Giuseppe Gennaro, rappresentante e difensore;
e nato a [...] il [...] (c. f.: ) elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Giuseppe Cascina, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate l'8/7/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/5/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 27/9/2019, in costanza del quale non sono nati figli, e di essersi separati consensualmente in forza del decreto di omologa n. del 23/4/2025, emesso dal
Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 12334/2022 R.G., nato come giudiziale, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 10/9/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle stesse condizioni della separazione:
Art.1) I coniugi e dichiarano di rinunciare reciprocamente alla Parte_1 CP_1 corresponsione di un assegno di mantenimento poiché entrambi economicamente autosufficienti e ciascuno di loro provvederà al proprio sostentamento. Art. 3) le parti dichiarano di avere regolato ogni rapporto di dare a avere e non hanno più nulla reciprocamente a che pretendere”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
27/9/2019;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione n. 12334/2022 R.G., definito con decreto di omologa del 23/4/2025.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 27/9/2019 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2019, al n. 150, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
2 Tribunale, il 15 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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