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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 06.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte attrice, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2579 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Parise e
Giancarlo Pompilio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla via delle Querce, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._1
CONVENUTO - CONTUMACE
pagina 1 di 6 OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti pari a €
[...]
114.272,40 causati dalla negligente attività professionale svolta dal convenuto.
L'attrice, in particolare, deduceva che in data 10.03.2015 aveva acquistato per mezzo di atto del
Notaio , rep. n. 65782, racc. n. 9708, dalla società Monte Pollino a r.l. l'immobile CP_1
sito in Castrovillari, alla contrada Cammarata n. 7, individuato in Catasto Fabbricati al foglio n. 95, particella n. 182, sub. 1; che la somma versata per detto acquisto era pari a € 82.000,00; che in data
06.04.2017 aveva citato Parte_2 in giudizio essa attrice, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia del predetto atto di compravendita ai sensi degli artt. 44 e 45 della Legge Fallimentare, poiché stipulato in data successiva all'emanazione del decreto che disponeva la liquidazione coatta amministrativa;
che il giudizio, iscritto al n. 1260/2017 di questo Tribunale, veniva definito con sentenza n. 543/2020 del
30.06.2020, pubblicata in data 01.07.2020, che dichiarava l'inefficacia, ai sensi dell'artt. 44 della
Legge Fallimentare dell'atto di compravendita in parola e condannava l'odierna parte attrice al rilascio dell'immobile, al pagamento della somma di € 750,00 mensili a titolo di indennità di occupazione a decorrere dalla data dell'atto di compravendita e alla corresponsione delle spese processuali;
che avverso detta sentenza essa attrice proponeva appello;
che nelle more del giudizio di appello in data 05.07.2021 veniva sottoscritto un atto transattivo con cui essa attrice si impegnava a corrispondere alla società posta in liquidazione coatta amministrativa la somma di € 65.000,00 per l'immobile e per l'occupazione abusiva, oltre a € 10.847,00, rimborso forfettario, CAP e IVA, per le spese legali;
che la proposta transattiva era derivata dall'inadempimento del convenuto, che si ero reso inadempiente ai propri obblighi professionali, non avendo svolto le attività di controllo, di consulenza, preparatorie e successive alla stipulazione della compravendita, che assicurassero che il contratto concluso esplicasse i suoi effetti.
Parte attrice chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 114.272,40 - di cui € 65.000,00 per la predetta transazione, € 15.827,00 per il pagamento, in favore della coatta amministrativa, delle spese Parte_3
pagina 2 di 6 processuali dei due gradi di giudizio, € 2.153,00 a titolo di imposta per la registrazione della sentenza di primo grado, € 31.295,33 a titolo di compensi per i propri difensori.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, all'udienza del 12.10.2023 ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 06.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Inoltre, in materia di responsabilità professionale del notaio, la Suprema Corte ha precisato che “nel campo più specificamente negoziale, l'attività del notaio consiste nel prestare ai contraenti la propria collaborazione tecnico-giuridica, ponendo a loro disposizione preparazione professionale e esperienza. Il notaio deve indagare le volontà espresse dai contraenti (art. 47, comma 3^, legge notarile) e tradurle nello strumento negoziale tecnicamente più idoneo perché le parti possano conseguire il risultato prefissosi. Egli non è certamente tenuto a garantire il buon pagina 3 di 6 esito del negozio, giacché anche la prestazione notarile - come, di norma, ogni altra prestazione d'opera professionale - è prestazione di mezzi o di comportamento, non di risultato;
deve, però, predisporre e impiegare i mezzi di cui dispone in vista del conseguimento di quel risultato, con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, rapportata alla natura della prestazione. Tutto ciò fa sì che l'opera del notaio non possa ridursi a quella di un passivo registratore delle dichiarazioni altrui, ma deve estendersi a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese a assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico posto in essere e della cui sufficienza deve giudicarsi normalmente sulla base dello stesso criterio della media diligenza”
(Cass. civ., sez. II, sent. n. 1228/2003; cfr. anche Cass. civ., sez. II, ord. n. 10474/2022 secondo cui
“il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti e non può quindi, limitarsi ad accertare la volontà delle stesse e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma ha l'obbligo di compiere l'attività, preparatoria e successiva, necessaria ad assicurare tanto la serietà e la certezza dell'atto giuridico da rogarsi, quanto l'attitudine dello stesso ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti della relativa stipulazione”).
Ebbene, al fine di accertare l'effettiva sussistenza della responsabilità professionale del notaio è necessario che il cliente provi la condotta negligente dello stesso, il pregiudizio subito e il nesso di causalità tra detti due elementi.
In altre parole, grava sul cliente, che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale, l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la negligente attività prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 9238/2007), da accertarsi con giudizio controfattuale alla stregua del criterio del “più probabile che non”, onde appurare se, qualora il professionista non avesse commesso errori, il cliente avrebbe conseguito il risultato voluto (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 3566/2021).
5. Applicati detti principi al caso di specie, la domanda va rigettata, risultando del tutto insussistente l'inadempimento del professionista, in quanto la conoscibilità del decreto con cui la società alienante veniva posta in liquidazione coatta amministrativa è successiva alla stipula dell'atto di compravendita del 10.03.2015 e alla trascrizione dello stesso, avvenuta in data 17.03.2015, atteso che il decreto di liquidazione coatta, come emerge dalla documentazione in atti (i.e. dalla visura camerale, non essendo stato depositato il decreto completo di ogni sua pagina), seppur emesso in data 05.03.2015, è stata iscritto presso il registro delle imprese e, quindi, reso conoscibile, solo in pagina 4 di 6 data 30.03.2015 e che in relazione alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso parte attrice non ha allegato neppure il giorno della detta pubblicazione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'obbligazione professionale del Notaio non possa estendersi alla ricerca indeterminata e indefinita di qualsivoglia impedimento alla possibilità dell'atto di esplicare i propri effetti, in quanto seppure lo stesso è tenuto a porre in essere tutte le attività preparatorie e successive allo stipula dell'atto, non è sostenibile che lo stesso debba rivolgersi sostanzialmente a tutti i potenziali Enti Pubblici, capaci in astratto di incidere sulla capacità contrattuale dell'impresa, al fine di ottenere la certezza della regolare stipulazione dell'atto.
In buona sostanza, ritenere che il mancato raggiungimento del risultato sperato dal cliente sia derivato dal comportamento del notaio renderebbe la responsabilità dello stesso professionista di natura oggettiva, applicabile a prescindere dalla sussistenza della condotta colposa dello stesso.
Né coglie nel segno l'orientamento giurisprudenziale - secondo cui il terzo può assumere, presso la competente amministrazione, ex artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente anche in via di accesso informale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1992, n.
352, le opportune informazioni circa l'esistenza ed il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell'impresa - richiamato da parte attrice, atteso che detti principi, oltre a assumere rilevanza specifica nel giustificare la pari tutelabilità dei terzi nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, sono rivolti all'acquirente e non sono estendibili al notaio rogante.
A sostegno di tali conclusioni basti rilevare che la procedura di accesso agli atti ex artt. 22 e 25 della legge n. 241/1990 richiede per l'ottenimento dell'ostensione un interesse diretto, concreto e attuale, che non può configurarsi in capo al notaio.
Per quanto riguarda gli oneri di informazione e l'asserita violazione della buona fede nell'espletamento delle attività professionali, si segnala che rientra tra i doveri del notaio, incaricato della redazione di un contratto di compravendita immobiliare, anche l'obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, ord.
31936/2023).
Orbene, il principio della buona fede oggettiva deve presiedere all'esecuzione del contratto, alla sua formazione e alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.),
pagina 5 di 6 concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte.
La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza travalicare l'apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.
Ebbene, nel caso di specie, è evidente che richiedere al notaio di ricercare presso il Ministero dello Sviluppo Economico e potenzialmente presso qualsivoglia Ente Pubblico elementi ostativi all'efficacia dell'atto risulta oltrepassare l'apprezzabile sacrifico richiedibile al professionista.
6. Per tali ragioni la domanda va rigettata.
7. Nulla sulle spese, attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) nulla sulle spese.
Castrovillari, 07.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 06.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte attrice, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2579 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Parise e
Giancarlo Pompilio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla via delle Querce, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._1
CONVENUTO - CONTUMACE
pagina 1 di 6 OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti pari a €
[...]
114.272,40 causati dalla negligente attività professionale svolta dal convenuto.
L'attrice, in particolare, deduceva che in data 10.03.2015 aveva acquistato per mezzo di atto del
Notaio , rep. n. 65782, racc. n. 9708, dalla società Monte Pollino a r.l. l'immobile CP_1
sito in Castrovillari, alla contrada Cammarata n. 7, individuato in Catasto Fabbricati al foglio n. 95, particella n. 182, sub. 1; che la somma versata per detto acquisto era pari a € 82.000,00; che in data
06.04.2017 aveva citato Parte_2 in giudizio essa attrice, al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia del predetto atto di compravendita ai sensi degli artt. 44 e 45 della Legge Fallimentare, poiché stipulato in data successiva all'emanazione del decreto che disponeva la liquidazione coatta amministrativa;
che il giudizio, iscritto al n. 1260/2017 di questo Tribunale, veniva definito con sentenza n. 543/2020 del
30.06.2020, pubblicata in data 01.07.2020, che dichiarava l'inefficacia, ai sensi dell'artt. 44 della
Legge Fallimentare dell'atto di compravendita in parola e condannava l'odierna parte attrice al rilascio dell'immobile, al pagamento della somma di € 750,00 mensili a titolo di indennità di occupazione a decorrere dalla data dell'atto di compravendita e alla corresponsione delle spese processuali;
che avverso detta sentenza essa attrice proponeva appello;
che nelle more del giudizio di appello in data 05.07.2021 veniva sottoscritto un atto transattivo con cui essa attrice si impegnava a corrispondere alla società posta in liquidazione coatta amministrativa la somma di € 65.000,00 per l'immobile e per l'occupazione abusiva, oltre a € 10.847,00, rimborso forfettario, CAP e IVA, per le spese legali;
che la proposta transattiva era derivata dall'inadempimento del convenuto, che si ero reso inadempiente ai propri obblighi professionali, non avendo svolto le attività di controllo, di consulenza, preparatorie e successive alla stipulazione della compravendita, che assicurassero che il contratto concluso esplicasse i suoi effetti.
Parte attrice chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 114.272,40 - di cui € 65.000,00 per la predetta transazione, € 15.827,00 per il pagamento, in favore della coatta amministrativa, delle spese Parte_3
pagina 2 di 6 processuali dei due gradi di giudizio, € 2.153,00 a titolo di imposta per la registrazione della sentenza di primo grado, € 31.295,33 a titolo di compensi per i propri difensori.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, all'udienza del 12.10.2023 ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 06.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Inoltre, in materia di responsabilità professionale del notaio, la Suprema Corte ha precisato che “nel campo più specificamente negoziale, l'attività del notaio consiste nel prestare ai contraenti la propria collaborazione tecnico-giuridica, ponendo a loro disposizione preparazione professionale e esperienza. Il notaio deve indagare le volontà espresse dai contraenti (art. 47, comma 3^, legge notarile) e tradurle nello strumento negoziale tecnicamente più idoneo perché le parti possano conseguire il risultato prefissosi. Egli non è certamente tenuto a garantire il buon pagina 3 di 6 esito del negozio, giacché anche la prestazione notarile - come, di norma, ogni altra prestazione d'opera professionale - è prestazione di mezzi o di comportamento, non di risultato;
deve, però, predisporre e impiegare i mezzi di cui dispone in vista del conseguimento di quel risultato, con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, rapportata alla natura della prestazione. Tutto ciò fa sì che l'opera del notaio non possa ridursi a quella di un passivo registratore delle dichiarazioni altrui, ma deve estendersi a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese a assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico posto in essere e della cui sufficienza deve giudicarsi normalmente sulla base dello stesso criterio della media diligenza”
(Cass. civ., sez. II, sent. n. 1228/2003; cfr. anche Cass. civ., sez. II, ord. n. 10474/2022 secondo cui
“il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle parti e non può quindi, limitarsi ad accertare la volontà delle stesse e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma ha l'obbligo di compiere l'attività, preparatoria e successiva, necessaria ad assicurare tanto la serietà e la certezza dell'atto giuridico da rogarsi, quanto l'attitudine dello stesso ad assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti della relativa stipulazione”).
Ebbene, al fine di accertare l'effettiva sussistenza della responsabilità professionale del notaio è necessario che il cliente provi la condotta negligente dello stesso, il pregiudizio subito e il nesso di causalità tra detti due elementi.
In altre parole, grava sul cliente, che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale, l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la negligente attività prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. n. 9238/2007), da accertarsi con giudizio controfattuale alla stregua del criterio del “più probabile che non”, onde appurare se, qualora il professionista non avesse commesso errori, il cliente avrebbe conseguito il risultato voluto (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 3566/2021).
5. Applicati detti principi al caso di specie, la domanda va rigettata, risultando del tutto insussistente l'inadempimento del professionista, in quanto la conoscibilità del decreto con cui la società alienante veniva posta in liquidazione coatta amministrativa è successiva alla stipula dell'atto di compravendita del 10.03.2015 e alla trascrizione dello stesso, avvenuta in data 17.03.2015, atteso che il decreto di liquidazione coatta, come emerge dalla documentazione in atti (i.e. dalla visura camerale, non essendo stato depositato il decreto completo di ogni sua pagina), seppur emesso in data 05.03.2015, è stata iscritto presso il registro delle imprese e, quindi, reso conoscibile, solo in pagina 4 di 6 data 30.03.2015 e che in relazione alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso parte attrice non ha allegato neppure il giorno della detta pubblicazione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'obbligazione professionale del Notaio non possa estendersi alla ricerca indeterminata e indefinita di qualsivoglia impedimento alla possibilità dell'atto di esplicare i propri effetti, in quanto seppure lo stesso è tenuto a porre in essere tutte le attività preparatorie e successive allo stipula dell'atto, non è sostenibile che lo stesso debba rivolgersi sostanzialmente a tutti i potenziali Enti Pubblici, capaci in astratto di incidere sulla capacità contrattuale dell'impresa, al fine di ottenere la certezza della regolare stipulazione dell'atto.
In buona sostanza, ritenere che il mancato raggiungimento del risultato sperato dal cliente sia derivato dal comportamento del notaio renderebbe la responsabilità dello stesso professionista di natura oggettiva, applicabile a prescindere dalla sussistenza della condotta colposa dello stesso.
Né coglie nel segno l'orientamento giurisprudenziale - secondo cui il terzo può assumere, presso la competente amministrazione, ex artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente anche in via di accesso informale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1992, n.
352, le opportune informazioni circa l'esistenza ed il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell'impresa - richiamato da parte attrice, atteso che detti principi, oltre a assumere rilevanza specifica nel giustificare la pari tutelabilità dei terzi nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, sono rivolti all'acquirente e non sono estendibili al notaio rogante.
A sostegno di tali conclusioni basti rilevare che la procedura di accesso agli atti ex artt. 22 e 25 della legge n. 241/1990 richiede per l'ottenimento dell'ostensione un interesse diretto, concreto e attuale, che non può configurarsi in capo al notaio.
Per quanto riguarda gli oneri di informazione e l'asserita violazione della buona fede nell'espletamento delle attività professionali, si segnala che rientra tra i doveri del notaio, incaricato della redazione di un contratto di compravendita immobiliare, anche l'obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, ord.
31936/2023).
Orbene, il principio della buona fede oggettiva deve presiedere all'esecuzione del contratto, alla sua formazione e alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 c.c.),
pagina 5 di 6 concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte.
La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza travalicare l'apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte.
Ebbene, nel caso di specie, è evidente che richiedere al notaio di ricercare presso il Ministero dello Sviluppo Economico e potenzialmente presso qualsivoglia Ente Pubblico elementi ostativi all'efficacia dell'atto risulta oltrepassare l'apprezzabile sacrifico richiedibile al professionista.
6. Per tali ragioni la domanda va rigettata.
7. Nulla sulle spese, attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) nulla sulle spese.
Castrovillari, 07.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6