Legge 7 dicembre 1999, n. 472

Commentari16

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  • 1TAR Puglia, Lecce, sezione I, sentenza 27 ottobre 2025, n. 1427
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2TAR Puglia, Lecce, sezione I, sentenza 27 ottobre 2025, n. 1427
    https://www.eius.it/articoli/

    1. Parte ricorrente ha partecipato, con riferimento ai lotti n. 2 e 3, alla procedura di gara indetta dal Comune di Otranto con determina n. 612 del 19 maggio 2025 per l'affidamento, per due anni, dei servizi accessori per la gestione dei pontili galleggianti presenti nel porto del Comune medesimo. 1.2. Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, ad esito della procedura di valutazione delle offerte presentante in relazione al lotto n. 2, la ricorrente risultava quarta classificata. Si classificava, invece, prima la Merola Servizi s.r.l., seconda la Baldi Federico s.a.s. di Baldi Sergio …

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  • 3cos'è, cosa prevede e quali sono i vincoli
    Chiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 1 febbraio 2024

  • 4Concessioni demaniali marittime: innovazione normativa e principi giurisprudenziali
    Giovanni Valenti · https://www.diritto.it/ · 14 marzo 2022

    A seguito dell'emanazione delle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, le concessioni demaniali verranno affidate in ossequio al principio di libera concorrenza di matrice europeista, garantendo il rispetto della concorrenza e della par condicio tra gli aspiranti. L'intervento normativo è reso necessario per una oggettiva inapplicabilità del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) alla materia delle concessioni demaniali. Le concessioni demaniali marittime secondo l'ordinamento italiano Punto di partenza è l'attuale assetto normativo oggetto di modifica da parte del Governo. La disciplina delle concessioni marittime è affidata all'art. 37 …

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  • 5Rimborso IVA trasporto: nuove modalità di presentazione
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 18 gennaio 2022

    Emanata come ogni anno la circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale (Circolare n. 5/2022 del 17 gennaio), per definire le modalità applicative e di erogazione del contributo statale attribuito a titolo di rimborso dell'IVA corrisposta in relazione alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e relativo modello di certificazione Fino all'anno 2021, gli enti hanno trasmesso le certificazioni previste dal citato decreto del 22 dicembre 2000, modello “B” e modello “B1”, direttamente alla Prefettura -Ufficio Territoriale del …

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Giurisprudenza325

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/05/2018, n. 11182
    Provvedimento: 1 1 182-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC. CONTRO VINCENZO DI CERBO - Primo Pres.te f.f. DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI - Presidente Sezione - ROBERTA VIVALDI Ud. 27/03/2018 - ROSA MARIA DI VIRGILIO -Consigliere - PU R.G.N. 25660/2016 ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - Ceau 1182 - Consigliere - Rep. DOMENICO CHINDEMI Rel. Consigliere - ANDREA SCALDAFERRI LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - Avv LUIGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere - C.M ALBERTO GIUSTI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25660-2016 proposto da: PROVINCIA DI AVELLINO, in …
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    • pagamento somme per oneri servizio trasporto pubblico locale·
    • fondamento·
    • giurisdizione·
    • fattispecie·
    • giurisdizione civile·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa

  • 2TAR Latina, sez. I, sentenza 11/11/2025, n. 957
    Provvedimento: Pubblicato il 11/11/2025 N. 00957/2025 REG.PROV.COLL. N. 00401/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 401 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Pennacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di …
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    • beneficio sei scatti stipendiali·
    • violazione art. 97 Costituzione·
    • T.F.S.·
    • art. 6 bis d.l. n. 387/1987·
    • reviviscenza normativa·
    • indennità di buonuscita·
    • giurisdizione amministrativa·
    • violazione art. 3 legge n. 241/1990·
    • forze di polizia·
    • abrogazione normativa

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 02/05/2025, n. 383
    Provvedimento: Sentenza n. 383/2025 Depositato il 02/05/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CASTALDI EZIO, Presidente e Relatore CHITI ALFREDO, Giudice CARIDI FRANCO, Giudice in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 264/2023 depositato il 25/03/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Savona Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente …
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    • art. 2946 c.c.·
    • art. 2944 c.c.·
    • integrazione contraddittorio·
    • nullità notifica·
    • legittimazione passiva·
    • riconoscimento debito·
    • notifica cartella di pagamento·
    • interessi e aggi·
    • rateazione tributi·
    • prescrizione tributi

  • 4TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 27/10/2025, n. 1427
    Provvedimento: Pubblicato il 27/10/2025 N. 01427/2025 REG.PROV.COLL. N. 01019/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2025, proposto da Rinatiplus Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6EB244BA5, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Miglietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Otranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e …
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    • inammissibilità ricorso·
    • avvalimento·
    • par condicio·
    • carenza di interesse·
    • giurisdizione amministrativa·
    • prova di resistenza·
    • art. 122 c.p.a.·
    • requisiti di partecipazione·
    • art. 35 cod. proc. amm.·
    • art. 100 c.p.c.

  • 5TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8031
    Provvedimento: Pubblicato il 04/05/2026 N. 08031/2026 REG.PROV.COLL. N. 10874/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10874 del 2025, proposto da MO PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Mottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Ministero dell'Interno, …
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    • art. 74 c.p.a.·
    • prescrizione quinquennale·
    • interessi legali·
    • art. 1911 d.lgs. 66/2010·
    • indennità di buonuscita·
    • ricalcolo TFS·
    • art. 6 bis DL 387/87·
    • forze di polizia ad ordinamento militare·
    • compensazione spese di lite·
    • art. 4 d.lgs. 165/1997·
    • art. 21 L. 232/90
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457) 1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , si intende nel senso che per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare avente i requisiti di cui all' articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale, i benefici derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente. 2. All' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero alle 4.000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione e' di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante".
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49) e' il seguente:
    "Art. 6. - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all' art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1; nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 , ed e' rimborsato su conforme rendicontazione".
    - Il testo vigente dell' art. 119 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 377 , cosi' come modificato dall'art. 10 della presente legge e' il seguente:
    "Art. 119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri). - Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di eta' non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.
    Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.
    Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.
    Il Ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti puo' disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
    Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela.
    I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal Ministro per le comunicazioni.
    Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico lo- cale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.
    A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma e' interdetto il passaggio ad altra categoria superiore".
    - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    "1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'art. 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente piu' rappresentative, relativo a ciascuna nave da iscrivere o gia' iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, puo' derogarsi a quanto disposto dall' art. 318 del codice della navigazione , come sostituito dall'art. 7.
    In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:
    a) (Omissis);
    b) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e gia' lo- cate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione . Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 . Sulle navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero alle 4.000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione e' di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante".
    - Il testo dell'art. 318, comma 1, del citato codice della navigazione e' il seguente:
    "Art. 318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio).
    - 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea".
  • Art. 2. (Incarichi di studi di fattibilita' e progettazione) 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a conferire incarichi di studi di fattibilita' e di progettazione per i collegamenti internazionali intermodali nonche' ad avvalersi di professionisti con specifica competenza per la valutazione tecnico- economica degli studi e progetti stessi anche nella fase di attuazione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Governo trasmette una relazione annuale al Parlamento sugli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo e sui progetti interessati.
  • Art. 3. (Disposizioni varie) 1. Il termine di cui all' articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67 , e' prorogato al 31 dicembre 2007. Gli interventi relativi alle spese infrastrutturali fanno carico all'Autorita' portuale di Genova o a soggetti con essa convenzionati. 2. I progetti di costruzione di ferrovie metropolitane e relative varianti approvati dalla regione competente e dal Ministero dei trasporti e della navigazione possono essere realizzati anche in pendenza del procedimento di approvazione del piano dei trasporti pubblici di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 . 3. Al fine di migliorare la mobilita' nelle aree urbane, le risorse previste dall' articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205 , possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto di massa nonche' al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all' articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122 . 4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3, da realizzare nell'ambito dei piani di cui all' articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , i comuni sono autorizzati a stipulare mutui decennali con onere di ammortamento assistito da contribuzione statale pari ad una rata annua costante posticipata inferiore di 1,5 punti percentuali al saggio applicato dalla Cassa depositi e prestiti, utilizzando, allo scopo, le disponibilita' di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto- legge 1o aprile 1989, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205 . 5. Per la realizzazione degli investimenti ferroviari del Corridoio europeo n. 5 e collegamenti, con priorita' per il tratto ferroviario Bergamo-Seregno, e' autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ed e' altresi' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2001. All'onere derivante dal presente comma, pari complessivamente a lire 5 miliardi per l'anno 2000, a lire 65 miliardi per l'anno 2001 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2019, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Al fine di favorire l'intermodalita' e dare attuazione agli investimenti nel settore interportuale finanziati con i decreti-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, 23 ottobre 1996, n. 548 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, e 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , ovvero con ulteriori provvedimenti relativi ad interventi per le aree depresse, e' confermata la validita' della graduatoria approvata in applicazione degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , e successive modificazioni, e relative procedure applicative. 7. E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 per l'urgente predisposizione degli studi di fattibilita' del tratto ferroviario Lecco-Molteno-Como. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1999, lire 1 miliardo per l'anno 2000 e lire 1 miliardo per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    Note all'art. 3:
    - Il testo dell' art. 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67 , recante "Ulteriore proroga del termine relativo alle espropriazioni ed all'esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova di cui alla legge 10 maggio 1970, n. 326 , di integrazione alle disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321 , convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693 , nonche' alle correlative disposizioni del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801 , concernente la costituzione del consorzio autonomo del porto di Genova" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1982, n. 66) e' il seguente:
    "Art. 1. - Il termine di anni cinquantacinque, previsto dall' art. 1 della legge 10 maggio 1970, n. 326 , per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, e successive modificazioni, per la formazione delle nuove banchine portuali verso Sampierdarena e per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, e' sostituito dal termine di anni settanta".
    - Il testo dell' art. 2, primo comma, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 , recante "Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1970, n. 12), e' il seguente:
    "I comuni o i consorzi di cui al secondo comma del precedente art. 1 presentano un piano dei trasporti pubblici del comprensorio per il miglior coordinamento delle linee metropoitane con le ferrovie e con gli altri modi di trasporto. Il piano e' approvato dalla Regione o, qualora essa non sia costituita, dai provveditorati regionali alle opere pubbliche, previo parere dei comitati regionali per la programmazione economica".
    - Il testo dell' art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 aprile 1989, n.121 , recante "Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205 , (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    1 giugno 1989, n. 126), e' il seguente:
    "3. Le somme relative al contributo sui mutui autorizzati dall'art. 5, comma 3, eventualmente non utilizzate nei termini indicati, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato: ''Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane - metropolitane e parcheggi'' per essere destinate agli interventi per parcheggi e metropolitane, anche con sistemi innovativi, nelle citta' di cui all'elenco allegato".
    - Il testo dell' art. 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122 , recante "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 " (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1989, n. 80) e' il seguente:
    "Art. 6. - 1. I comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo formulano entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma urbano dei parcheggi per il triennio 1989-1991. Il programma deve essere redatto tenendo conto del decreto di cui al comma 3 dell'art. 2 indicando, tra l'altro, le localizzazioni, i dimensionamenti, le priorita' di intervento nonche' le opere e gli interventi da realizzare in ciascun anno; il programma dovra' privilegiare le realizzazioni piu' urgenti per il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote. L'inserimento nel programma di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo situati anche sul territorio di comuni limitrofi puo' essere disposto su iniziativa dei comuni di cui al primo periodo del presente comma, sentite le aziende di trasporto pubblico e previa intesa con i comuni interessati promossa dall'amministrazione provinciale.
    2. L'Ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa richiedono ai comuni di cui al primo periodo del comma 1 l'inserimento nel programma dei parcheggi di interscambio che intendono realizzare su aree di propria disponibilita'. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture sono individuate d'intesa con il comune sul cui territorio sono ubicate le aree. La realizzazione di tali parcheggi non e' ammessa ai contributi di cui all'art. 7.
    3. Il programma dovra' descrivere dettagliatamente le opere e per ogni opera che si intenda realizzare dovra' indicare quanto previsto dalle lettere da a) a f) del comma 3 dell'art. 3.
    4. Entro il termine di cui al comma 1, il programma e' trasmesso alla regione la quale, entro i 60 giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane. In caso di' mancata approvazione anche parziale del programma, la regione, entro lo stesso termine di 60 giorni, e' tenuta a trasmettere il programma stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando sia le ragioni del diniego, sia le tecnologie, le localizzazioni, i dimensionamenti alternativi e, comunque, tutti gli elementi sostitutivi di quelli rigettati con precisa e dettagliata motivazione delle alternative proposte. La mancata deliberazione di rigetto della regione nel termine di 60 giorni equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione e attestato dal sindaco ed e' comunicato dal sindaco stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane entro 10 giorni dalla sua formazione.
    5. Ove il comune non provveda nel termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane invita la regione a formulare entro 90 giorni, sentito il comune, il programma ed a trasmetterlo entro lo stesso termine; ove la regione non provveda e nel caso di rigetto, totale o parziale, del programma comunale da parte della regione, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane convoca il comune e la regione al fine di definire il programma da realizzare.
    6. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce altresi' dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere da realizzare.
    7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui al primo periodo del comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma triennale. Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi.
    8. Per l'attuazione del piano valgono le norme di cui all'art. 5".
    - Il testo dell' art. 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , recante: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto, pubblico locale, a norma dell' art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 " (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n. 287) e' il seguente:
    "2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:
    a) (Omissis);
    b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle citta' metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalita' favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale".
    - Il testo del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , recante: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse", convertito in legge con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 . (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1995, n. 192) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1995, n. 146.
    - Il testo del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 , recante: "Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 ", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641 , (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1996, n. 299), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249.
    - Il testo del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 , (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71.
    - ll testo dell' art. 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240 , recante "Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192) e' il seguente:
    "Art 4. - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda:
    a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
    b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di societa' per azioni, non inferiore a due miliardi;
    c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
    d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo;
    e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai successivi provvedimenti in materia.
    2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonche' dallo studio di impatto ambientale, effettuata secondo le modalita' previste dalla direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 , e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto".
    - Il testo dell'art. 6 della citata legge 4 agosto 1990, n. 240 , e' il seguente:
    "Art. 6. - 1. I soggetti di cui all'art. 4 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.
    2. A favore dei concessionari di cui all'art. 3, il Ministro dei trasporti puo' concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la durata di quindici anni, della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
    3. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
    4. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993".