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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Francesca Coccoli Presidente rel.
Mariangela Fuina Consigliere
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1216/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
( c.f. e p.i. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avvocato Claudio Verini
appellante
contro
(c. f. ), in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Calandrella
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 641/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il 18 ottobre 2023.
All'udienza tenutasi in data 11 marzo 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
Conclusioni dell'appellante: in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza gravata, accogliere le domande formulate in primo grado dalla Società e quindi dichiarare la creditrice del Controparte_2
e per l'effetto condannare quest'ultimo in persona del Sindaco Controparte_1
in carica, al pagamento di tutte le somme specificate nella perizia di ATP espletata allegata e quindi al pagamento della complessiva e residuale somma di € 26.000,00, o nella somma maggiore o minore determinata in corso di causa oltre interessi moratori come per legge ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. con decorrenza dal 21.09.2010 (data di rilascio del certificato di regolare esecuzione). Con vittoria delle spese di lite del doppio grado.”
Conclusioni dell'appellato, in citazione e non modificate:
“Voglia dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento anche delle spese del secondo grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 641/2023 pubblicata in data 18 ottobre 2023 il
Tribunale di L'Aquila rigettava la domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti del volta alla condanna di quest'ultimo al pagamento Controparte_1
della somma di euro 26.000,00 a titolo di corrispettivo per lavorazioni eseguite in aggiunta rispetto all'oggetto del contratto di appalto intercorso tra le parti.
pag. 2/16 In particolare, la società attrice deduceva di aver stipulato con il convenuto un CP_1 contratto di appalto a corpo in data 10.10.2009, ma che nell'ambito dell'esecuzione dello stesso erano intervenute una serie di variazioni aggiuntive per la complessiva somma di euro 37.860,32.
Deduceva, poi, che l'Ente aveva riconosciuto e liquidato, tramite variante di assestamento, la minore somma di euro 10.571,99, ritenendo l'ulteriore importo complessivo di euro 26.000,00 non dovuto poiché inerente a costi ricompresi in quelli già oggetto del contratto di appalto a corpo, sicché l'attrice, dopo aver proposto procedimento di accertamento tecnico preventivo, era stata costretta ad agire in giudizio per il riconoscimento della somma ulteriore.
2. Riteneva il primo Giudice infondata la domanda attorea.
2.1 Il Tribunale di L'Aquila, ripercorsa preliminarmente la differenza di disciplina prevista tra il contratto di appalto “a corpo” e il contratto di appalto “a misura”, e richiamati sul punto i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte, riteneva non sussistenti i presupposti di fondatezza della domanda dedotti dall'attrice sulla base della interpretazione delle clausole contrattuali e delle risultanze della Atp espletata.
In particolare, il primo giudice riteneva che in base ad un'interpretazione complessiva della disciplina concordata tra le parti, le locuzioni contenute nell'art. 3 non potessero essere intese come previsione derogatoria della disciplina del contratto di appalto “a corpo” ma il suddetto articolo dovesse essere correlato al capitolato speciale, il cui art. 7 escludeva l'ingresso di lavori complementari non oggetto di appalto tranne in ipotesi di forza maggiore prevedendone in ogni caso la preventiva autorizzazione.
Determinata nei termini suddetti la disciplina pattizia intercorrente tra le parti, il primo giudice, rilevava che dalle risultanze peritali le lavorazioni effettuate dalla società attrice e poste a fondamento della domanda non potessero essere considerate lavorazioni aggiuntive ma dovessero essere ritenute comprese nell'oggetto del contratto a corpo con applicazione della relativa disciplina e dunque delle relative limitazioni in ordine alla immodificabilità del prezzo e della possibilità di derogarvi in assenza di idonea documentazione e di autorizzazioni da parte della appaltante.
pag. 3/16 Riteneva, pertanto, il Tribunale, che neppure la minore somma di euro 7.445,33, individuata dal consulente tecnico come somma rispondente a lavori non ricompresi nell'oggetto del contratto di appalto, potesse essere riconosciuta alla società appaltatrice in quanto consistente in opere complementari effettuate in assenza di autorizzazione.
2.2. In conclusione, rigettava la domanda proposta con condanna dell'attrice al CP_ pagamento in favore dell' convenuto.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello la
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
3.1 “Violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e ss c.c. relativamente all'interpretazione dell'art. 3 del contratto di appalto e alla ritenuta mancata autorizzazione da parte del DL o del RUP dei lavori aggiunti”.
Con il primo motivo di gravame la società appellante ha contestato l'interpretazione offerta dal primo giudice relativamente alle clausole contrattuali, sostenendo che la stessa contrasterebbe con le norme previste dal Codice civile in tema di interpretazione del contratto ed in particolare con il canone ermeneutico previsto dall'art. 1367 c.c.
Ha sostenuto a riguardo che intendendo le previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del contratto di appalto come operato dal primo giudice, ossia nel senso che la modificazione del corrispettivo previsto a corpo sarebbe riferibile alle sole ipotesi di variazioni abnormi o imprevedibili, le stesse non avrebbero alcun significato e non produrrebbero alcun effetto in violazione dell'art. 1367 c.c.
Sulla base delle suddette argomentazioni, pertanto, l'appellante ha sostenuto che la portata dell'art. 3 del contratto fosse molto più ampia di quella ritenuta dal primo giudice e che in ogni caso sarebbe prevalente rispetto all'art. 7 del capitolato speciale poiché tale norma risulta essere precedente rispetto al contratto con conseguente prevalenza dello stesso per le parti incompatibili.
Da ultimo, ha sostenuto l'appellante il proprio diritto al pagamento delle lavorazioni aggiuntive richieste sostenendo l'autorizzazione implicita delle stesse da parte dell'ente pag. 4/16 e il conseguente diritto al pagamento in virtù dell'art. 161 del Codice degli appalti ratione temporis applicabile al caso di specie.
3.2. “Errata valutazione delle risultanze peritali per aver ritenuto ricompresi nell'oggetto del contratto i lavori attinenti all'ulteriore importo di euro 17.317,30, riconoscendo come non ricompresa la sola somma di euro 7.445,33”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto compresi nell'oggetto del contratto i lavori eseguiti per la somma di euro
17.317,30, deducendo a riguardo che anche tali lavorazioni dovrebbero, invece, ritenersi in aggiunta rispetto all'oggetto del contratto a corpo stipulato e conseguentemente dovuto il relativo compenso in virtù di quanto previsto dall'art. 161 del codice degli appalti il quale legittimerebbe l'esecutore alla realizzazione di varianti che ritiene opportune con conseguente diritto al corrispettivo per l'appaltatore.
Per tali ragioni ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
4. Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e ai sensi dell'art. 345
c.p.c., e contestando nel merito la fondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante alle relative spese di giudizio.
5. Motivi della decisione.
5.1. Preliminarmente disattesa deve essere la dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c. sollevata dal appellato stante la modifica legislativa intervenuta con il D. lgs CP_1
149/2022, che ha previsto l'abrogazione degli art. 348 bis c.p.c. entrata in vigore per le controversie proposte a partire dal 28.02.2023, sicché essendo stato proposto l'appello successivamente all'entrata in vigore della suddetta riforma, non trova applicazione la fattispecie invocata.
5.1.1. Parimenti insussistente risulta essere la violazione del divieto di nova previsto dall'art. 345 c.p.c. eccepita dall'appellato, il quale sostiene l'illegittima introduzione da parte dell'appellante di un nuovo tema di indagine derivante dalla formulazione di pag. 5/16 nuove contestazioni circa l'applicabilità dell'art. 161 del codice degli appellanti non sollevata in primo grado.
Sul punto deve ricordarsi che il divieto di ius novorm sancito dall'art. 345 c.p.c., per pacifico orientamento giurisprudenziale, non si configura nell'ipotesi in cui la parte deduca una diversa prospettazione di diritto o l'applicazione di una diversa norma di diritto al caso di specie la cui applicazione in virtù del principio iura novit curia è sempre applicabile dal giudice.
A riguardo la suprema Corte ha infatti affermato: “Il divieto di proporre domande nuove in appello implica che è preclusa la facoltà di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, ma non quella di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e l'applicazione di una norma di diritto non invocata in primo grado, tanto più quando la nuova ragione giuridica dedotta in sede di gravame derivi da una norma di legge che il giudice è tenuto ad applicare.”( Cass. civ. n. 6854/2017).
La prospettazione di applicabilità dell'art.161 del Codice degli appalti sollevata dall'appellante risulta, pertanto, del tutto ammissibile con conseguente rigetto della eccezione sollevata.
5.2 L'appello proposto dalla seppur ammissibile è Parte_1
infondato nel merito e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
5.2.1. Infondato risulta essere il primo motivo di gravame con il quale l'appellante deduce la violazione da parte del primo giudice dei canoni ermeneutici di interpretazione del contratto previsti dal codice civile.
Sul punto pare opportuno premettere che l'art. 1367 c.c. disponendo che “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché i quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, prevede un criterio interpretativo di carattere residuale, offrendo all'interprete uno strumento volto alla conservazione del contratto nell'ipotesi in cui i criteri previsti dagli articoli pag. 6/16 precedenti non abbiano reso possibile individuare la reale volontà delle parti, lasciando dubbi sul senso delle clausole contrattuali inserite nel contratto.
La normativa sancita dagli art. 1362 e s.s. c.c., infatti, prevede che il giudice nel ricercare la volontà delle parti debba compiere un'indagine complessiva relativa alla comune intenzione delle parti non limitandosi al senso letterale delle parole inserite, ma considerando il comportamento complessivamente tenuto dalle stesse anche successivamente alla conclusione del contratto nonché interpretando le clausole contrattuale nel loro complesso, l'una per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Qualora i criteri suddetti non consentano di addivenire ad un'interpretazione esaustiva della volontà contrattuale ossia permangano dei dubbi la normativa prevede l'applicazione dei criteri residuali successivamente elencati tra cui quello della conservazione del contratto indicato dall'art. 1367 c.c.
Nel caso di specie, il primo giudice risulta aver correttamente effettuato un'interpretazione complessiva del contratto stipulato tra le parti, addivenendo tramite la stessa, all'individuazione di quanto previsto nell'art. 3 dell'accordo, e dunque, non rendendosi necessaria l'ulteriore applicazione del criterio residuale previsto dall'art. 1367 c.c.
In particolare, nel Contratto di appalto sottoscritto in data 10 ottobre 2009, con il quale il affidava alla i lavori di Controparte_1 Parte_1
“Realizzazione basamenti dei moduli abitativi provvisori in legno e delle relative opere di urbanizzazione”, le parti prevedevano all'art. 3 che “Il corrispettivo dovuto dal
Tecnico Comunale all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 88.051,89, oltre IVA nella misura di legge”, con la specificazione contenuta nel secondo comma che “Tale somma, però viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originario progetto”.
pag. 7/16 Deve in proposito considerarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
l'interpretazione operata dal primo giudice non comporta l'assenza di effetti del comma
2 dell'art. 3 del contratto avendo il giudice individuato tale disposizione come volta a prevedere la rideterminazione del compenso per lavorazioni aggiuntive che non siano ricomprese nell'oggetto del contratto così come previsto nell'originario progetto.
5.2.2 Nel merito, infatti, dall'analisi complessiva della disciplina pattizia, comprensiva della disciplina integrativa del capitolato speciale, deve ritenersi che le parti abbiano previsto, per quanto qui di interesse, quanto segue.
Dall'analisi dell'art. 3 comma 1, condotta unitamente agli art. 6 e ss. del capitolato speciale (Art. 6 Invariabilità dei prezzi.
1. L'importo a corpo, come determinato al precedente art. 2, è fisso ed invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta fissata nella lettera d'invito … ) si rileva che il contratto di appalto è “a corpo” con previsione del corrispettivo per l'oggetto del contratto, corrispondente all'esecuzione del progetto originario, fissato con immodificabilità del prezzo in euro 96.601,09, come concordato nell'art. 2 del capitolato speciale.
Dall'art. 7 di detto capitolato si evince inoltre l'espressa esclusione di lavori complementari, ovvero lavori extra rispetto al compimento dell'opera oggetto del contratto, se non derivanti da cause di forza maggiore “adeguatamente documentata e riconosciuta dalla stazione appaltante” e comunque previa autorizzazione del D.L. e del
R.U.P.
Il comma 2 dell'art. 3, esaminato all'interno di tale contesto, risulta essere previsto al fine di rideterminare il corrispettivo con adeguamento del prezzo complessivo pattuito nell'ipotesi in cui intervengano delle diminuzioni, degli aumenti o delle modifiche che comportino il mutamento del progetto originale.
Tale ultima ipotesi deve infatti ritenersi integrata, con conseguente adeguamento del corrispettivo originariamente pattuito, nel caso in cui vengano previste in corso d'opera delle variazioni che modifichino il progetto originariamente approvato, ossia nel caso in cui l'esecutore abbia svolto dei lavori aggiuntivi che non si sostanzino esclusivamente in differenze quantitative dei lavori assunti per l'esecuzione dello stesso, ma che pag. 8/16 risultino da modifiche dei disegni esecutivi o delle specifiche tecniche inizialmente previste.
Risulta dunque che la reale volontà delle parti desumibile dalle clausole contrattuali sia quella tipica del contratto di appalto a corpo, il quale prevede la rideterminazione del prezzo in caso di variazioni del progetto originario e in caso di lavori extra contratto esclusivamente previa autorizzazione degli stessi da parte della Direzione lavori o del
Responsabile unico del progetto.
Ne consegue che in base a quanto stabilito le parti hanno inteso prevedere il diritto per la ditta appaltatrice ad ulteriori compensi, rispetto al corrispettivo pattuito a corpo, in due ipotesi:
1) per lavori aggiuntivi che si siano resi necessari per il completamento dell'opera oggetto del contratto in virtù di modifiche apportate al progetto originario ai sensi dell'art. 3 comma 2;
2) per la previsione di lavori extra rispetto all'oggetto dell'opera appaltata preventivamente commissionati e autorizzati dalla D.L.
La fattispecie contrattuale pattuita tra le parti, inquadrata nei termini suddetti, comporta l'esclusione del diritto al compenso per l'appaltatore per lavori aggiuntivi che attengano a mere differenze quantitative sopravvenute per il completamento dell'opera, in quanto,
a differenza del contratto di appalto a misura, il corrispettivo pattuito non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, essendo questo caratterizzato per l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio del possibile aumento o diminuzione delle risorse utili alla realizzazione dell'opera rispetto a quelle specificate nell'offerta dalla stazione appaltante, con conseguente generale immodificabilità del prezzo pattuito.
Tale immodificabilità non è inderogabile, potendo rideterminarsi il compenso previsto nell'ipotesi in cui le variazioni sopravvenute siano di un'entità tale da modificare l'oggetto del contratto minando l'equilibrio contrattuale delle parti.
pag. 9/16 Sul punto la suprema Corte ha infatti affermato: “Nel contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti "a corpo", l'offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d'appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell'opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte", derivandone l'immodificabilità del prezzo determinato "a corpo, con assunzione a carico dell'appaltatore dell'alea rappresentata dalla maggiore
o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell'offerta; il concetto di immodificabilità del prezzo "a corpo" - secondo I'AVCP - "non è però assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche (...) entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire"; la predeterminazione del sinallagma contrattuale e la conseguente immodificabilità del prezzo determinato a corpo viene, pertanto, meno, allorquando vi sia "una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore, oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l'oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l'appaltatore", atteso che, in siffatta evenienza, il rischio assunto con l'offerta "a corpo" viene a porsi al di fuori della normale ed accettabile alea, talché ci si trova ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo "a corpo", non assolvendo più quest'ultimo alla sua naturale funzione (Delib. n. 51 del 2002, cit.); anche questa Corte si è posta, poi, nella medesima prospettiva, laddove ha affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche, pur essendo il prezzo "a corpo" fisso e invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del
pag. 10/16 committente o per effetto di varianti, il quale dev'essere calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo "a corpo" accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto "a corpo" non può trasformarsi progressivamente in appalto a "misura"”.
Nel caso in esame la appellante deduce di aver svolto lavori aggiuntivi per la somma di euro 37.860,32 e che tali lavorazioni debbano ritenersi modificative dell'oggetto del contratto e conseguentemente oggetto di compensi ulteriori rispetto a quello originariamente previsto.
A riguardo, deve ritenersi che in virtù del normale criterio di riparto dell'onere della prova previsto dall'art. 2967 c.c., la ditta appaltatrice avrebbe pertanto dovuto dimostrare che le lavorazioni ulteriori iscritte con riserva, non comprese in quelle riconosciute tramite la variante di assestamento dall'Ente, non attenessero a mere differenze quantitative bensì avessero modificato l'oggetto del contratto in quanto derivate dalla modifica dei disegni esecutivi e delle specifiche tecniche dell'originario progetto, oppure che attenessero a lavorazioni estranee all'oggetto del contratto preventivamente disposte ed autorizzate dall'Ente appellato.
Tale prova non risulta raggiunta in giudizio per la somma ulteriore richiesta.
Dall'analisi della espletata consulenza tecnica emerge che i lavori aggiuntivi, ulteriori rispetto alle somme riconosciute dall'Ente tramite la variante di assestamento, attengano per la somma di euro 17.317,30 a lavorazioni aggiuntive di tipo quantitativo e dunque rientranti nell'oggetto del contratto originariamente previsto e conseguentemente nel corrispettivo stimato a corpo per la realizzazione dello stesso, e per la somma di euro
7.445,33 a lavorazioni estranee ed ulteriori rispetto all'oggetto del contratto che, tuttavia, non risultano autorizzate né ordinate dalla direzione lavori alla ditta esecutrice.
Nella perizia si legge espressamente che: “Si evince in maniera esauriente che l'importo di € 17.317,30 di cui parte delle riserve del 1° settembre 2010 al netto di ribasso, stimato secondo il prezziario vigente al momento della realizzazione con tipologia di lavori rientranti nell'oggetto del contratto principale e l'importo € 7.445,33 di cui parte
pag. 11/16 delle riserve del 1° settembre 2010 stimato a corpo al netto di ribasso secondo il prezziario vigente al momento della realizzazione con tipologia di lavori non rientranti nell'oggetto del contratto principale.
Va doverosamente precisato che la il D.L. Geom. ha reso noto che le Testimone_1
opere eseguite, eccetto i lavori contemplati nella perizia di assestamento, non sono state autorizzate come confermato dall'esame del fascicolo di Gara d'Appalto in atto presso Comune di .” CP_1
Il Ctu ha inoltre precisato che nonostante avesse richiesto alle parti l'esibizione di tutti i documenti utili a verificare la rispondenza dell'originario progetto con i lavori eseguiti:
“Dalla lettura degli atti esibiti in tale sede non sono risultati agli atti contabili verbali e ordinativi di servizio in riferimento alle riserve del 1° settembre 2010 ad esclusione dei soli lavori definiti dalla perizia d'assestamento rientranti nei lavori alle riserve del 1° settembre 2010.”
Non risulta pertanto dimostrata, relativamente alla somma di euro 17.317,30, la sussistenza di una variazione del progetto originariamente previsto con conseguente modifica dell'oggetto del contratto che legittimerebbe il diritto dell'appellante ad un compenso ulteriore rispetto a quello pattuito.
Relativamente alla somma di euro 7.445,33 attinente a lavori extra contratto, parimenti non risultano dagli atti di causa gli ordinativi degli stessi da parte della committenza né
l'autorizzazione da parte del direttore lavori, sicché tali importi non possono ritenersi dovuti stante quanto espressamente pattuito dalle parti.
Non risulta fondato, inoltre, quanto dedotto dall'appellante, il quale sostiene di aver diritto al compenso per i lavori aggiuntivi effettuati in quanto gli stessi sarebbero stati implicitamente autorizzati dalla mancata contestazione del Rup e dalla assenza di disposizione della rimozione degli stessi da parte di quest'ultimo o del Direttore lavori e dunque dovuti ai sensi del comma 6 dell'art. 161 del d.p.r. 207/2010.
Tale assunto, invero, risulta del tutto contrastante con la normativa prevista in tema di contratti pubblici applicabile ratione temporis, la quale, non sanciva, come sostenuto pag. 12/16 dall'appellante, il diritto dell'appaltatore al compenso per varianti che non siano state preventivamente autorizzate, bensì espressamente vietava, al comma 1, in via generale all'esecutore di apportare variazioni o autorizzazioni al progetto approvato che non siano preventivamente disposte dalla direzione lavori e autorizzate dalla stazione appaltante.
Nello specifico, il comma 2 dell'art. 161 del d.p.r. 207/2010, prevedeva inoltre che: “Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria e secondo le disposizioni del direttore lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi”
Ancora il comma 18 precisa che: “Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell'esecutore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante”.
Sul punto la Suprema Corte ha infatti affermato: “La giurisprudenza della Corte in materia di appalti di opere pubbliche è nel senso che l'ordine scritto non è neppure sufficiente a giustificare il pagamento del maggiore compenso richiesto dall'appaltatore in mancanza dell'approvazione che dev'essere data dalla stazione appaltante nelle forme di legge (Cass. n. 11365/1999) e i cui estremi devono essere preventivamente e specificamente indicati nell'ordine scritto (Cass. n. 5278/2007, n. 9701/1990). I lavori addizionali possono essere "sanati" soltanto se espressamente riconosciuti dall'amministrazione in sede di collaudo (Cass. n. 10726/1992) o "riassunti in una c.d. perizia di variante successivamente approvata" (Cass. n. 6470/1998, n. 5172/1994); anche le variazioni disposte dal direttore dei lavori in via d'urgenza, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità amministrativa, devono essere riconosciute nel verbale di collaudo (approvato) come indispensabili alla realizzazione dell'opera (Cass.
n . 5278/2007 cit., n. 5792/1982, n. 745/1979, n. 4430/1977).
pag. 13/16 Chiarendo inoltre che: “nessuna variazione o addizione potrà essere eseguita dall'appaltatore senza l'ordine scritto dell'ingegnere direttore, nel quale sia citata l a intervenuta approvazione superiore..." (R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 20, comma 7;
v. anche il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 13, commi 1 e 2); ogni variazione o aggiunta a un progetto già in corso non prevista in contratto, che dia luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, è consentita solo mediante presentazione di una perizia suppletiva da parte del direttore dei lavori all'Amministrazione cui spetta decidere se accordarla o meno (L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 343 abrogato dal
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 358); "Non può l'appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto
l'ordine per iscritto dall' ingegnere direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione" (L. n. 2248 del 1865, all. F, art. 342, comma 1, abrogato dal
D.P.R. n. 207 del 2010 cit.);
"Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante" (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 134, comma 1, abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010, ma riprodotto nel D.P.R., da ultimo citato, art.
161, comma 1).
Non vale richiamare in senso contrario l'art. 1661 c.c., il quale non richiede la forma scritta dell'ordine del committente su iniziativa d e l quale la variazione è disposta, o
l'art. 1659 c.c., secondo cui l'autorizzazione del committente alle variazioni del progetto concordate deve essere data per atto scritto soltanto ad probationem. La sentenza impugnata ha fatto erronea applicazione dei suddetti principi, avendo ritenuto che un ordine scritto non fosse necessario e che non fosse necessaria l'approvazione nelle forme di legge da parte dell'Amministrazione (la quale, nella, specie, l a rifiutò, avendo
i l collaudatore, come si da atto nella sentenza impugnata, disposto l a correzione del certificato di collaudo e del conto di liquidazione). Nè è possibile ritenere che, non avendo provveduto alla demolizione, l'Amministrazione avrebbe accettato l'opera eseguita indebitamente, in quanto utile, trattandosi di formalità (quelle concernenti
l'ordine scritto e l'approvazione n e i modi previsti dalla legge) non surrogabili da una
pag. 14/16 postuma (ipotetica) accettazione tacita da parte dell'Amministrazione”. (Cass. civ. n.
8786/2012).
Per tali ragioni, in assenza di qualsivoglia disposizione e autorizzazione da parte del direttore lavori, così come accertato dalla consulenza tecnica espletata in primo grado, nonché di riconoscimento da parte dell'Amministrazione dei lavori aggiuntivi effettuati, il motivo deve ritenersi infondato e ulteriori compensi non dovuti alla ditta appaltatrice.
5.3. Anche il secondo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento.
L'appellante, con tale motivo di gravame si duole dell'impugnata sentenza laddove ha ritenuto le lavorazioni previste per l'importo di euro 17.313,30 ricomprese nell'oggetto del contratto di appalto, sostenendo che in quanto lavori aggiuntivi avrebbe diritto al relativo compenso ai sensi dell'art. 161 del Codice degli appalti.
A riguardo deve osservarsi che la pronuncia del primo giudice in merito risulta coerente con le risultanze peritali, le quali hanno accertato che si trattasse sì di lavorazioni aggiuntive ma di tipo quantitativo, e dunque, rientranti nell'oggetto del contratto sicché, in virtù della disciplina innanzi richiamata e di tutte le argomentazioni suesposte deve ritenersi compresa nel rischio assunto dall'appaltatore tramite la previsione dell'appalto a corpo con conseguente insussistenza del diritto ad ulteriori compensi.
Deve inoltre precisarsi che, il comma 4 del citato art. 161, invero, lungi dal consentire all'esecutore l'esecuzione di lavori non autorizzati che egli stesso ritenga opportuni, dispone l'obbligo per l'esecutore di eseguire le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dei lavori abbia allo stesso ordinato purché non mutino la natura dei lavori compresi nell'appalto, con precisa esclusione, da parte della normativa in questione, della possibilità per l'esecutore del disporre variazioni o addizioni al progetto approvato in assenza di preventiva autorizzazione del stazione appaltante e del direttore lavori come già chiarito nel precedente motivo.
Anche il secondo motivo di gravame risulta, pertanto, infondato e, in virtù di tutte le ragioni sin qui esposte, la sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila deve essere confermata anche relativamente alla pag. 15/16 5.3. In conclusione, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza emessa in primo grado.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
7. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti del , avverso la sentenza n. 641/2023, Controparte_1
pubblicata in data 18.10.2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna la società alla refusione delle spese Parte_1
di lite del presente grado di giudizio in favore del che liquida in Controparte_1
euro 3.966,00 per compensi oltre spese generali al 15%, I.v.a e c.p.a. come per legge;
3) dichiara che l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 29 aprile 2025
Il Presidente estensore
Francesca Coccoli
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