Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/04/2025, n. 544
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Sentenza 30 aprile 2025

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La Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza in esame, ha rigettato l'appello proposto da una società nei confronti di un Comune, confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda della società volta ad ottenere il pagamento di circa 26.000,00 euro per lavorazioni aggiuntive eseguite nell'ambito di un contratto di appalto a corpo. L'appellante lamentava una violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti del codice civile nell'interpretazione dell'articolo 3 del contratto, sostenendo che le clausole contrattuali dovessero essere interpretate in modo da riconoscere un compenso per lavori aggiunti, anche in assenza di una formale autorizzazione, invocando l'articolo 161 del Codice degli appalti. Contestava altresì l'errata valutazione delle risultanze peritali, ritenendo che lavori per un importo di 17.317,30 euro dovessero considerarsi aggiuntivi e quindi dovuti. L'appellato, dal canto suo, aveva eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348 bis e 345 del codice di procedura civile, chiedendo nel merito il rigetto del gravame.

La Corte d'Appello ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'appellato, ritenendo abrogato l'articolo 348 bis c.p.c. e ammissibile l'invocazione dell'articolo 161 del Codice degli appalti in sede di gravame, in applicazione del principio iura novit curia. Nel merito, ha rigettato il primo motivo di appello, confermando l'interpretazione del primo giudice secondo cui il contratto di appalto era a corpo, con conseguente immodificabilità del prezzo, salvo variazioni del progetto originario o lavori extra contrattuali preventivamente autorizzati. Ha chiarito che l'articolo 3, comma 2, del contratto prevedeva la rideterminazione del corrispettivo solo in caso di diminuzioni, aumenti o modifiche che mutassero il progetto originale, e non per mere differenze quantitative. Ha altresì escluso la sussistenza di un'autorizzazione implicita ai sensi dell'articolo 161 del d.p.r. 207/2010, sottolineando la necessità di un ordine scritto e di un'approvazione formale da parte della stazione appaltante e del direttore dei lavori. Il secondo motivo di appello è stato anch'esso rigettato, poiché le lavorazioni per 17.317,30 euro sono state ritenute di natura quantitativa e quindi rientranti nell'oggetto del contratto a corpo, mentre quelle per 7.445,33 euro, pur non rientranti nell'oggetto principale, non risultavano autorizzate. Di conseguenza, l'appello è stato rigettato, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alle spese di lite, oltre al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/04/2025, n. 544
    Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
    Numero : 544
    Data del deposito : 30 aprile 2025

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