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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 330/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.330/2025 R.G. (a cui è stata riunita la causa n.371/2025 R.G.) promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Angeletti;
Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'avv. Pia Perricci;
Controparte_1
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 27.5.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.2.2025 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione nei confronti della coniuge , con Controparte_1
la quale ha contratto matrimonio a Pesaro il 15.3.2008. Pressochè contestualmente, con ricorso depositato il 4.3.2025, a Controparte_1
Pagina 1 propria volta ha promosso una causa di separazione nei confronti di
[...]
, rubricata al n.371/2025 R.G. Parte_1
Con provvedimento del 28.4.2025 i due fascicoli sono stati riuniti.
In data 27.5.2025 si è svolta la prima udienza di comparizione personale dei coniugi, nel corso della quale le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e hanno formulato conclusioni congiunte.
Ciò premesso, è documentato che e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio a Pesaro il 15.3.2008 (doc. n.1 del ricorrente). La coppia ha avuto due figli, nata il [...] e nato il [...]. La Per_2 Per_3
residenza familiare è stata fissata a Pesaro.
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia definitivamente cessata e che non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Vanno recepite le conclusioni congiunte, in quanto conformi alla legge e all'ordine pubblico, nonché rispettose delle esigenze materiali e morali dei due figli minorenni. Non si ravvisa la necessità di procedere all'ascolto dei minori, in quanto non emergono attualmente profili di disagio o costrizione dei figli e le condizioni concordate consentono loro di mantenere un rapporto costante e assiduo con ciascun genitore.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.330/2025
R.G. (a cui è stata riunita la causa n.371/2025 R.G.) promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
Pagina 2 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Pesaro il 15.3.2008; Controparte_1
2) dà atto delle condizioni della separazione concordate dai coniugi, di seguito trascritte:
“i figli sono affidati congiuntamente ai genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
il figlio è collocato in modo paritetico presso i genitori e viene individuato Per_3
il seguente calendario articolato su due settimane, suscettibile di variazione su accordo dei genitori: precisamente il figlio starà con il padre una settimana il lunedì con pernotto, il mercoledì con pernotto e il venerdì con pernotto;
la settimana successiva starà con il padre il martedì con pernotto, il giovedì con pernotto e l'intero fine-settimana, dal sabato prima di pranzo, sino al lunedì mattina;
la figlia è collocata prevalentemente presso la madre;
starà con il padre Per_2
tendenzialmente a fine-settimana alternati oltre che un pomeriggio infrasettimanale, si tratta di un calendario variabile in base alle esigenze della minore la quale ha già 16 anni;
le festività natalizie e pasquali vengono suddivise tra i genitori in modo alternato, secondo turnazione annuale, prevedendo che un anno i minori trascorrano la Vigilia e il giorno di Natale con un genitore e Santo ST con l'altro, e l'anno successivo si alternino le rispettive permanenze;
lo stesso criterio di alternanza si applica alle festività pasquali, con suddivisione tra la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; tendenzialmente anche le altre principali festività verranno alternate tra i genitori di anno in anno;
per quanto concerne le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine di maggio di ogni anno;
l'AUU per i due figli sarà così regolato:
l'AUU per il figlio verrà erogato dall'INPS a ciascun genitore per la quota Per_3
del 50% ciascuno;
l'AUU per la figlia verrà erogato dall'INPS interamente alla madre;
Per_2
ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei giorni Per_3
in cui lo tiene con sé;
Pagina 3 per il mantenimento ordinario della figlia il sig. verserà alla sig.ra Per_2 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di euro 300,00, con CP_1 decorrenza da giugno;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie dei due figli verranno ripartire tra i genitori per il 50% ciascuno e saranno individuate e concordate dai genitori come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro;
la casa familiare è assegnata alla sig.ra la quale vi abiterà con i figli;
CP_1
ogni altra domanda viene rinunciata;
le spese di causa sono compensate.”
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 27 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
Pagina 4
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.330/2025 R.G. (a cui è stata riunita la causa n.371/2025 R.G.) promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Angeletti;
Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'avv. Pia Perricci;
Controparte_1
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 27.5.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.2.2025 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione nei confronti della coniuge , con Controparte_1
la quale ha contratto matrimonio a Pesaro il 15.3.2008. Pressochè contestualmente, con ricorso depositato il 4.3.2025, a Controparte_1
Pagina 1 propria volta ha promosso una causa di separazione nei confronti di
[...]
, rubricata al n.371/2025 R.G. Parte_1
Con provvedimento del 28.4.2025 i due fascicoli sono stati riuniti.
In data 27.5.2025 si è svolta la prima udienza di comparizione personale dei coniugi, nel corso della quale le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e hanno formulato conclusioni congiunte.
Ciò premesso, è documentato che e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio a Pesaro il 15.3.2008 (doc. n.1 del ricorrente). La coppia ha avuto due figli, nata il [...] e nato il [...]. La Per_2 Per_3
residenza familiare è stata fissata a Pesaro.
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia definitivamente cessata e che non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Vanno recepite le conclusioni congiunte, in quanto conformi alla legge e all'ordine pubblico, nonché rispettose delle esigenze materiali e morali dei due figli minorenni. Non si ravvisa la necessità di procedere all'ascolto dei minori, in quanto non emergono attualmente profili di disagio o costrizione dei figli e le condizioni concordate consentono loro di mantenere un rapporto costante e assiduo con ciascun genitore.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.330/2025
R.G. (a cui è stata riunita la causa n.371/2025 R.G.) promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
Pagina 2 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Pesaro il 15.3.2008; Controparte_1
2) dà atto delle condizioni della separazione concordate dai coniugi, di seguito trascritte:
“i figli sono affidati congiuntamente ai genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
il figlio è collocato in modo paritetico presso i genitori e viene individuato Per_3
il seguente calendario articolato su due settimane, suscettibile di variazione su accordo dei genitori: precisamente il figlio starà con il padre una settimana il lunedì con pernotto, il mercoledì con pernotto e il venerdì con pernotto;
la settimana successiva starà con il padre il martedì con pernotto, il giovedì con pernotto e l'intero fine-settimana, dal sabato prima di pranzo, sino al lunedì mattina;
la figlia è collocata prevalentemente presso la madre;
starà con il padre Per_2
tendenzialmente a fine-settimana alternati oltre che un pomeriggio infrasettimanale, si tratta di un calendario variabile in base alle esigenze della minore la quale ha già 16 anni;
le festività natalizie e pasquali vengono suddivise tra i genitori in modo alternato, secondo turnazione annuale, prevedendo che un anno i minori trascorrano la Vigilia e il giorno di Natale con un genitore e Santo ST con l'altro, e l'anno successivo si alternino le rispettive permanenze;
lo stesso criterio di alternanza si applica alle festività pasquali, con suddivisione tra la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; tendenzialmente anche le altre principali festività verranno alternate tra i genitori di anno in anno;
per quanto concerne le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine di maggio di ogni anno;
l'AUU per i due figli sarà così regolato:
l'AUU per il figlio verrà erogato dall'INPS a ciascun genitore per la quota Per_3
del 50% ciascuno;
l'AUU per la figlia verrà erogato dall'INPS interamente alla madre;
Per_2
ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei giorni Per_3
in cui lo tiene con sé;
Pagina 3 per il mantenimento ordinario della figlia il sig. verserà alla sig.ra Per_2 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di euro 300,00, con CP_1 decorrenza da giugno;
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie dei due figli verranno ripartire tra i genitori per il 50% ciascuno e saranno individuate e concordate dai genitori come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro;
la casa familiare è assegnata alla sig.ra la quale vi abiterà con i figli;
CP_1
ogni altra domanda viene rinunciata;
le spese di causa sono compensate.”
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 27 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
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