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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4168 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1749/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Caterina Garufi Consigliere est. Edoardo Mancini Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1749 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20.3.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via in Arcione n. 71, presso lo studio dell'Avv. Prof. Stefano D'Ercole che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E DI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ), in persona del P.IVA_2 rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Valentino n. 21, presso lo studio degli Avv.ti Fabrizio Carbonetti, Roberto Della Vecchia e Francesca Dalessandri che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con domanda di arbitrato depositata presso la Camera Arbitrale di Milano, sede di Roma, in data 11.12.2017, la DI Assicurazioni S.p.a. (di seguito, DI) formulava domanda di ripetizione di somme
1 indebitamente trattenute da (di seguito, ) a Parte_1 Pt_1 titolo di provvigioni, corrisposte da DI Assicurazioni S.p.a. per l'attività di di distribuzione di polizze assicurative di DI Pt_1 abbinate a contratti di mutuo anticipatamente estinti. Esponeva, a tal riguardo, quanto segue: con contratto di distribuzione di prodotti assicurativi sottoscritto in data 1.10.2007, si impegnava a Pt_1 collocare polizze assicurative emesse da DI, presso i clienti di
[...] di mutuo;
, per l'attività di distribuzione, avrebbe CP_1 Pt_1 ricevuto una provvigione calcolata nella percentuale del 30% sul premio imponibile “incassato” da DI. Nello svolgimento del contratto di distribuzione, alcuni clienti di del mutuo Controparte_1
e della connessa assicurazione con DI avevano estinto il mutuo anticipatamente, facendo sorgere, in capo al mutuatario assicurato, il diritto alla restituzione da parte dell'assicurazione di parte del premio versato. Nei casi nei quali DI aveva rimborsato le quote di premio per l'anticipata estinzione dei mutui e delle polizze connesse, l'assicurazione aveva chiesto a la restituzione di parte delle quote Pt_1 di provvigioni percepite per l'attività di distribuzione concordata con il contratto dell'ottobre 2007, proporzionalmente alle quote di premio rimborsate da DI. acconsentiva alla restituzione delle quote Pt_1 provvigionali dal 2010 fino ad aprile 2011, interrompendo il rimborso a partire da maggio 2011. Ciò premesso, DI chiedeva al Collegio arbitrale l'accertamento del proprio diritto alla ripetizione da parte di
, ex art. 2033 c.c. ovvero, in via subordinata, ex art. 2041 c.c., di Pt_1 parte delle provvigioni originariamente versate a , stante Pt_1
l'estinzione anticipata dei mutui e l'obbligo di DI di rimborsare parte del premio assicurativo. Concludeva chiedendo: di “accertare e dichiarare il diritto di credito di DI Assicurazioni S.p.A. verso
[...] pari alla complessiva somma di euro 815.932,62, di cui Parte_1 euro 705.687,69 a titolo di capitale ed il resto a titolo di interessi calcolati sino al 31 agosto 2017 (o alla diversa – maggiore o minore – somma ritenuta equa e di giustizia), oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, a decorrere dal 1° settembre 2017 e sino all'effettivo soddisfo”; per l'effetto, di “condannare Parte_1 al pagamento della complessiva somma pari a euro 815.932,62
[...]
(o alla diversa – maggiore o minore – somma ritenuta equa di giustizia), oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, a decorrere dal 1° settembre 2017 e sino all'effettivo soddisfo”. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Parte_1 domanda di ripetizione. Rappresentava che “né il contratto sottoscritto dalle parti, né gli Allegati allo stesso, né, infine, la Convenzione
2 denominata “Assicurazione a premio unico a garanzia del Mutuo” (…) prevedevano la restituzione di una quota delle provvigioni riscosse dall'Intermediario per il caso in cui vi fosse un'estinzione anticipata del contratto di assicurazione” (cfr. pag. 6 memoria di costituzione); l'aver proceduto, sino all'aprile 2011, alla restituzione in favore di DI di una quota parte delle provvigioni percepite, era stato frutto di un mero errore di , determinante un credito di quest'ultima nei Pt_1 confronti di DI pari a euro 64.980,26 (corrispondente all'importo erroneamente rimborsato). Concludeva chiedendo: nel merito, di disattendere tutte le domande formulate nella domanda di arbitrato proposta da DI in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché non provate;
in via riconvenzionale, di condannare DI al pagamento della somma complessiva pari a euro 64.980,26, oltre interessi quantomeno dal luglio 2016. In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi di lite. Il Collegio arbitrale, nelle persone del Prof. Avv. Umberto Morera (arbitro con funzioni di Presidente), del Prof. Avv. Andrea Guaccero e del Prof. Avv. Leo Piccininni, nell'interpretare il contratto ai sensi dell'art. 1371 c.c., riteneva che “il significato del Contratto unitariamente inteso e interpretato al fine di realizzare “l'equo contemperamento degli interessi delle parti”, fosse quello di garantire a DI la restituzione, da parte di della quota di provvigione già Pt_1 corrispostale in misura eccedente rispetto al premio effettivo incassato al netto della parte restituita agli assicurati, a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo”. Alla luce di ciò, accertava e dichiarava il diritto di credito di DI nei confronti di per la somma di euro 705.587,69 Pt_1
e, per l'effetto, condannava a corrispondere a DI la somma di Pt_1 euro 705.587,69, oltre interessi legali decorrenti dal momento di ogni singolo inadempimento di sino al saldo. Rigettava la domanda Pt_1 riconvenzionale proposta da per la condanna di DI alla Pt_1 restituzione delle somme rimborsate fino all'aprile 2011 per un totale di euro 64.980,26, oltre interessi. Compensava interamente tra le parti sia le spese di difesa sia i costi del procedimento arbitrale, così come determinati e liquidati dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano con provvedimento n. 2007/2 del 6.9.2018 (nello specifico: euro 12.000,00, oltre I.V.A., per onorari della Camera;
euro 60.000,00, oltre I.V.A. e oneri di legge, per onorari del Tribunale Arbitrale;
euro 112,00 per il rimborso di marche da bollo da apporre su verbali e ordinanza;
euro 384,00 per il rimborso di marche da bollo da apporre sui tre originali del lodo). Il lodo veniva sottoscritto in data 3.12.2018 e trasmesso a mezzo corriere in data 4.12.2018.
3 2. Con atto di appello ritualmente notificato, contestava le Pt_1 conclusioni cui era addivenuto il Collegio arbitrale. In particolare, criticava:
2.a) nullità del lodo per contraddittorietà e violazione dell'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c. e per violazione dell'art. 1371 c.c. Il lodo arbitrale impugnato sarebbe nullo in quanto contenente disposizioni palesemente e gravemente contraddittorie, tali da inficiare l'intera decisione. Sebbene l'intenzione del Collegio arbitrale fosse quella di pervenire ad una decisione finalizzata all'equo contemperamento degli interessi delle parti ex art. 1371 c.c., il lodo adottato si porrebbe in netto contrasto con la suddetta intenzione, “in quanto si concretizza in un provvedimento chiaramente sperequato in favore di DI ed in palese – e ingiustificato – danno rispetto alla posizione di ” (cfr. Parte_1 pag. 33 atto di appello). Innanzitutto, il Collegio non avrebbe tenuto conto della circostanza, invero fondamentale ai fini della decisione, secondo cui, “a fronte di ciascuna anticipata estinzione del mutuo, mentre la Compagnia Assicurativa viene a beneficiare, quale controprestazione del rimborso della quota del premio non goduto, della correlativa liberazione dalla garanzia assicurativa, l'Intermediario non gode di alcun vantaggio, avendo già integralmente eseguito la propria prestazione di collocamento della polizza” (cfr. pag. 33 atto di appello). Il lodo presenterebbe un'ulteriore contraddittorietà interna, legata al fuorviante esempio utilizzato dagli arbitri a fondamento della propria motivazione, “rendendo quest'ultima così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal Collegio stesso”; nello specifico, nel lodo si prospettava, a titolo esemplificativo (cfr. pag. 24), un unico “momento di estinzione” rispetto al protrarsi dei rapporti di mutuo, senza considerare – come sarebbe stato più logico e ragionevole – la durata media effettiva di tutti i mutui erogati con polizze emesse da DI, nonché la durata media dei mutui estinti (“In altri termini, l'aver preso in considerazione soltanto il dato dell'«estinzione anticipata del mutuo che avvenga prima di 4,48 anni dall'attivazione della polizza», piuttosto che quello della durata media delle polizze (pari a 13,77 anni), ovvero, quantomeno, quello della durata media effettiva dei mutui estinti (pari a 6,14 anni) ha determinato una grave illogicità che si è tradotta in un provvedimento fortemente sperequativo in danno di ”: cfr. pag. 6 comparsa Pt_1 conclusionale di ); Pt_1
2.b) accertamento ex art. 830 co. 2 c.p.c.: decisione nel merito. Il Collegio arbitrale avrebbe illegittimamente e ingiustamente disatteso le conclusioni rassegnate da nel procedimento Parte_1 arbitrale. Nel dettaglio, le principali argomentazioni formulate
4 dall'appellante per “ritenere del tutto infondata la domanda di DI di vedersi restituire da gli importi a titolo di provvigioni per le Pt_1 estinzioni di mutuo anticipate” e per accogliere conseguentemente la domanda riconvenzionale formulata nel giudizio arbitrale erano: l'assenza di disposizioni contrattuali che prevedessero i pretesi rimborsi delle provvigioni in favore di DI Assicurazioni S.p.A. per il caso di anticipata estinzione dei contratti;
anche dall'interpretazione condotta attraverso le diverse regole di ermeneutica contrattuale non sarebbe possibile ravvisare, nel caso di specie, una fonte che possa legittimare un onere di rimborso in capo all'appellante; dalle ulteriori disposizioni contrattuali relative agli oneri e/o rischi in capo ai contraenti emergerebbe “l'insostenibilità dell'assunto di controparte relativo alla ripetibilità delle somme corrisposte a , per le provvigioni Parte_1 riferite a contratti assicurativi estinti anticipatamente rispetto alla scadenza inizialmente prevista” (cfr. pag. 44 atto di appello); le provvigioni riconosciute a e concordate nella Parte_1 misura del 30% del premio assicurativo “incassato” da DI sarebbero decisamente inferiori rispetto a quello usualmente riconosciute agli intermediari assicurativi da parte delle Compagnie negli anni di vigenza dell'accordo pari almeno al 50% del premio, circostanza dalla quale desumere che, nell'economia dell'affare, DI, a fronte di un compenso contenuto erogato a , si era accollata il rischio di rimborsare quote Pt_1 del premio per le estinzioni anticipate;
il premio veniva corrisposto dall'assicurato in misura unica e anticipata, pertanto il diritto all'integrale provvigione in favore di veniva a maturare Parte_1 al momento della sottoscrizione dei singoli contratti di assicurazione, essendo irrilevanti, per l'intermediario , le vicende successive Pt_1 relative a questi ultimi;
l'espressa esclusione delle norme codicistiche in materia di contratto di agenzia ai rapporti de quibus, prevista nel contratto di distribuzione dei prodotti assicurativi del 2007. Concludeva chiedendo: in sede rescindente, di dichiarare la nullità del lodo impugnato;
per l'effetto, in sede rescissoria, di disattendere tutte le domande formulate nella domanda di arbitrato proposta da DI in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché non provate;
in via riconvenzionale, di condannare DI al pagamento della somma complessiva pari a euro 64.980,26, oltre interessi. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite di entrambe le fasi, nonché in ordine alla ripetizione di quanto nelle more corrisposto in forza del lodo impugnato.
3. Si costituiva in giudizio DI, contestando quanto ex adverso e chiedendo, in sede rescindente: in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione avverso “perché volto ad
5 ottenere dalla Corte una ricostruzione in fatto diversa rispetto a quella svolta dal Collegio Arbitrale”; nel merito, di dichiarare infondato il motivo di impugnazione. In sede rescissoria chiedeva: di “accogliere le domande formulate da DI nella propria domanda di arbitrato e dunque, accertare e dichiarare il diritto di credito di DI Assicurazioni S.p.A. verso pari alla complessiva somma di euro Parte_1
815.932,62, di cui euro 705.687,69 a titolo di capitale ed il resto a titolo di interessi calcolati sino al 31 agosto 2017 (o alla diversa – maggiore
o minore – somma ritenuta equa e di giustizia), oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, a decorrere dal 1° settembre 2017 e sino all'effettivo soddisfo”; per l'effetto, di “condannare Parte_1 al pagamento della complessiva somma pari a euro 815.932,62
[...]
(o alla diversa – maggiore o minore – somma ritenuta equa e di giustizia), oltre interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, a decorrere dal 1° settembre 2017 e sino all'effettivo soddisfo”. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite.
4. All'udienza del 12.12.2019, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.3.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5. L'impugnativa del lodo ex art. 829 co. 1, n. 11 c.p.c. è meritevole di condivisione e, a giudizio di questa Corte -chiamata a decidere la controversia nel merito, a norma dell'art. 830, comma 2, c.p.c.- la domanda di ripetizione avanzata da DI è infondata. Giova sintetizzare la vicenda oggetto di contenzioso. DI si rivolgeva al Collegio arbitrale richiamando il contratto di distribuzione di prodotti assicurativi sottoscritto con nel 2007, Pt_1 con relativi allegati e convenzione, con il quale si impegnava a Pt_1 collocare, presso i propri clienti, polizze assicurative emesse da DI e collegate a contratti di mutuo, ricevendo un compenso. In particolare, gli allegati al contratto disponevano che i corrispettivi percepiti da Pt_1
“vengono calcolati sul premio imponibile incassato dalla Compagnia”; detto premio era corrisposto dai mutuatari a DI in misura unica e anticipata al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo con connessa assicurazione, in virtù dell'art.
1.6 della summenzionata Convenzione (“Le garanzie assicurate dalla presente convenzione vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio unico”). Ciò premesso, DI lamentava di aver dovuto rimborsare, nel corso del citato rapporto negoziale, ai propri assicurati che avevano estinto
6 anticipatamente i mutui una parte del premio incassato. Circostanza quest'ultima comportante, secondo DI, il diritto dell'assicurazione di ripetere le somme indebitamente trattenute da , a titolo di quote Pt_1 provvigionali originariamente corrisposte da DI in suo favore, quale compenso per l'attività di collocamento di polizze assicurative abbinate ai contratti di mutuo anticipatamente estinti. Esaminato il tenore del contratto del 2007, emerge, oggettivamente, che l'accordo nulla prevedeva per l'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo. Eventualità comportante, in capo a DI, l'obbligo di restituire al mutuatario/assicurato parte del premio incassato (cfr. art.
1.5 della Convenzione n. 3030 denominata “Assicurazione a premio unico e garanzia del Mutuo”, contenente la disciplina riferita alla copertura assicurativa in caso di morte, invalidità o inabilità dei clienti). Le uniche clausole contrattuali che presentano, in astratto, attinenza con la fattispecie in esame sono quelle che regolano le “responsabilità” derivanti dal contratto. Si tratta dell'art. 4.1., relativo alle “Previsioni Generali” del contratto, che disponeva espressamente, al punto i), che
“la Compagnia, da parte sua, fermo quanto indicato nel precedente punto b) ai fini del puntuale e corretto incasso dei premi da parte della medesima, terrà l'Intermediario sollevato ed indenne da ogni responsabilità, danno e/o spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'incasso dei premi”, l'art.
4.1. al punto f), secondo il quale “non si applicano le disposizioni dettate in tema di contratto di agenzia agli articoli 1742 e seguenti del codice civile e, pertanto, l'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. non sarà dovuta dalla Compagnia all'Intermediario al momento della risoluzione del Contratto per qualsiasi ragione, e, ove anche dovuta, essa si intende ora per allora rinunciata”; il successivo art. 4.2., rubricato “Impegni della Compagnia”, che prevedeva l'impegno di DI, nei confronti dell'Intermediario a “i) manlevare l'Intermediario da qualsiasi danni, costo, pregiudizio ed in genere conseguenza negativa derivante da – o comunque connessa con – la mancata osservanza degli obblighi che precedono, ivi compresi gli obblighi di cui alla lettera e) […] m) rispettare gli obblighi contrattuali assunti dalla Compagnia stessa verso i clienti dell'Intermediario, che abbiano acquistato i Prodotti, ivi inclusi gli obblighi nascenti dalla normativa comunque applicabile”. Tutte previsioni che non riguardano, nemmeno indirettamente, l'ipotesi dell'estinzione anticipata del mutuo sottoscritto dai clienti di assicurati con DI. Pt_1
A fronte della mancata previsione di una clausola regolatrice della fattispecie, circostanza rimarcata anche dal Collegio arbitrale, quest'ultimo ha vagliato le norme previste sull'interpretazione del
7 contratto dal Legislatore nel codice civile, agli artt. 1362-1371 c.c. e ss., concludendo nel ritenere applicabile la sola previsione di cui all'art. 1371 c.c. A giudizio di questa Corte, l'excursus con il quale il Collegio arbitrale ha escluso le condizioni per ricorrere ai criteri di cui agli artt. 1362- 1370 c.c. è certamente condivisibile (come di seguito sinteticamente esposto). La successiva conclusione degli arbitri sull'accoglimento della domanda di DI di ripetizione, in base all'art. 1371 c.c., invece, non coglie l'esatta portata della norma appena citata e appare intrinsecamente contraddittoria, con violazione dell'art. 829, co. 1, n. 11), c.p.c. La disposizione di cui all'art. 1371 c.c. contempla l'interpretazione del contratto nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che esso realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso;
essa ha carattere espressamente supplementare, ed è quindi applicabile solo nel caso in cui, malgrado il ricorso a tutti gli altri criteri previsti dagli artt. 1362 e segg. c.c., la volontà delle parti rimanga dubbia (Cass. Sez. I, sent. n. 26626 del 2008). Anche se il criterio integrativo ex art. 1371 c.c. appariva al Collegio arbitrale l'extrema ratio -non potendosi applicare gli altri canoni ermenutici- lo stesso non poteva essere utilmente richiamato. La previsione in parola non può mai portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi “diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interessi”, principio affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. II ordin n. 39382 del 10/12/2021; Cass. Sez. III. sent. n. 23447 del 7/10/2014; Cass. Sez. III, sent. n. 925 del 2012). Il Collegio arbitrale ha trascurato i limiti di operatività della previsione ermeneutica, non tenendo conto della totale assenza, nell'assetto di interessi concordato nel 2007, di una previsione sull'eventuale estinzione anticipata del mutuo o di clausole dotate di potenzialità o forza espansiva nella direzione di disciplinare detta eventualità. In tal modo, gli arbitri hanno finito per integrare, di fatto, il contratto del 2007 con l'introduzione di una regola nuova sull'estinzione anticipata dei mutui contratti dai clienti di e assicurati da DI, Pt_1 regola aggiuntiva rispetto all'assetto di interessi originario introdotta in violazione del principio dell'autonomia negoziale.
8 D'altro canto, il dato (anch'esso inconfutabile) per cui DI, in regolamenti contrattuali anche coevi a quello concluso nel 2007 con
, avesse espressamente regolato con diverse controparti l'ipotesi Pt_1 dell'estinzione anticipata del mutuo, introducendo una specifica clausola sullo “storno” operato dal distributore di prodotti assicurativi di una parte dell'importo percepito (cfr. allegati di DI alla domanda arbitrale), fa presumere che, all'atto della stipula del contratto di distribuzione, DI fosse al corrente dell'eventualità di dover restituire parte del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del mutuo e che, quindi, le parti avessero consapevolmente escluso dall'assetto di interessi una previsione in merito. Tanto più che DI è un operatore commerciale esperto, avvezzo a negoziare contratti di distribuzione di prodotti commerciali con operatori economici altrettanto qualificati come . Pt_1
Non può addivenirsi a diversa conclusione tenendo conto dei pagamenti fatti inizialmente, dal 2010 all'aprile 2011, da a DI, a titolo di Pt_1 rimborso parziale delle provvigioni ottenute per i mutui estinti anticipatamente. Come affermato da , deve essersi trattato di un Pt_1 errore (valutabile sul piano della regolamentazione delle spese di lite), dovendosi escludere, in ogni caso, che tale comportamento della controparte possa, da solo, fondare il diritto alla ripetizione di DI in base all'art. 1362, co. 2, c.c. (“l'art. 1362 c.c., richiama il comportamento delle parti allo scopo di pervenire alla ricostruzione di quanto esse abbiano effettivamente voluto e disposto;
non al fine di modificarne le disposizioni”: Cass. Sez. III sent. n. 11533 del 23/05/2014); né la stessa condotta di può rilevare ex art. 1366 c.c. Pt_1
(norma sull'interpretazione del contratto seconda buona fede), in quanto l'assenza di un regolamento negoziale sull'ipotesi dell'estinzione anticipata del mutuo non legittimava alcun affidamento di DI sulla ripetizione. Per altro verso, non appare adeguatamente riscontrata la richiesta di DI di ripetizione ex art. 1368 c.c., in nome di un'invocata pratica generale sussistente nei rapporti di distruzione di prodotti assicurativi, per la quale DI, anche a prescindere da alcuna specifica previsione in merito, avrebbe diritto alla restituzione di parte dei compensi versati a per i casi di estinzione anticipata del mutuo. Non vi è prova Pt_1 adeguata al riguardo (le dichiarazioni rilasciate da due società di rilievo nel settore bancassurance quali NE Insurance e -che Controparte_2 segnalano, nel settore nel mercato assicurativo, una “prassi” secondo cui in caso di estinzione anticipata dei mutui e quindi delle polizze a premio unico agli stessi abbinate, il distributore di quelle polizze usi provvedere al rimborso in favore alla Compagnia assicurativa di quota
9 parte delle provvigioni a suo tempo incassate per il loro collocamento, proporzionalmente alle corrispondenti quote di premio non goduto rimborsate dalla Compagnia agli assicurati/mutuatari- sono generiche, rappresentando elementi indiziari privi dei requisiti di gravità). Inoltre, i contratti prodotti da DI nei quali è prevista una specifica clausola in materia, sottoscritti dalla stessa assicurazione con operatori diversi da
, depongono in senso contrario alla esistenza di una ipotetica Pt_1 prassi in materia. Non si ravvisano, poi, le condizioni per ritenere applicabile l'art. 2033 c.c. mancando la prova di un “indebito”, giacchè i pagamenti di DI a erano effettuati conformemente alle previsioni del contratto del Pt_1
2007. Del pari, va esclusa la sussistenza delle condizioni richieste per l'operatività dell'art. 2041 c.c., non avendo provato DI alcuna attribuzione patrimoniale priva di giustificazione causale: i compensi corrisposti dalla stessa DI alle avvenivano in ottemperanza a Pt_1 quanto previsto nel contratto di distribuzione di prodotti assicurativi. A giudizio della Corte, pertanto, la mancanza di una clausola che esplicitamente regoli l'estinzione anticipata del mutuo con la conseguente restituzione di parte del premio assicurativo incassato da DI e, a contempo, l'assenza di previsioni, nel medesimo contratto del 2007, indirettamente in grado di disciplinare tale ipotesi, esclude il diritto alla ripetizione vantato da DI. Non si tratta di una lacuna del contratto da colmare in via interpretativa, bensì di una fattispecie che le parti non hanno voluto includere nell'assetto di interessi del 2007, circostanza che esclude l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 2033 o 2041 c.c. D'altro canto, qualora DI avesse la necessità di riequilibrare l'economia del rapporto (per un numero molto elevato di estinzioni anticipate dei mutui), potrebbe ricorrere a rimedi differenti, come la risoluzione del contratto del 2007 per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c.c. Le residue domande di DI (come quella volta alla liquidazione degli interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 anziché legali) sono assorbite dal rigetto della domanda di ripetizione.
6. La domanda riconvenzionale di di restituzione di euro Pt_1
64.980,26, oltre interessi, è fondata. Escluso il diritto di DI alla ripetizione, la richiesta restitutoria di Pt_1 va accolta e, per l'effetto, DI va condanna a restituire l'importo appena indicato, mai stato contestato, nel quantum, dalla controparte, ex art. 2033 c.c. DI va condannata, altresì, a corrispondere su detta somma gli interessi legali calcolati a partire dal 5 luglio 2016, momento
10 nel quale , per la prima volta, richiedeva a DI la restituzione Pt_1 dell'importo erroneamente versato tra il 2010 e il 2011. 7. Quanto alle spese processuali, nonostante l'accoglimento dell'impugnativa di , a giudizio della Corte vi sono giusti motivi Pt_1 per compensarle, sia nel giudizio innanzi al Collegio arbitrale, che nel presente grado. A tal fine, va valorizzato il dato per cui, pur rigettandosi la domanda di ripetizione di DI e, conseguentemente, accogliendosi la richiesta restitutoria di , quest'ultima con il suo comportamento Pt_1 erroneo ha ingenerato confusione contribuendo al sorgere del contenzioso, avendo restituito a DI, tra il 2010 e il 2011, le quote di compenso richieste dall'assicurazione.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie l'impugnativa proposta da avverso il lodo Parte_1 arbitrale del Collegio Arbitrale di Milano depositato in data 4.12.2018, nei confronti di DI Assicurazioni S.p.A e, per l'effetto, lo dichiara nullo. Rigetta la domanda di ripetizione di DI Assicurazioni S.p.A e accoglie quella riconvenzionale di , condannando DI Parte_1
Assicurazioni S.p.A alla restituzione a di euro Parte_1
64.980,26, oltre interessi legali calcolati su detta somma a far data dal 5 luglio 2016. Compensa le spese tra le parti, sia con riguardo al giudizio innanzi al Collegio arbitrale, che nel presente grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 26.6.2025. La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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