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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2071/2020 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 599/2020, pubbl. il 24/02/2020,
t r a codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione Parte_1 al Registro delle Imprese di RO , e per essa, nella sua P.IVA_1 qualità di procuratrice, la codice fiscale e partita iva Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Eugenio Moschiano ( ); CodiceFiscale_1
APPELLANTE
e
- , nato a [...] addì 15.8.1966, ivi re-sidente, alla Via Controparte_1
Prolungamento Manzoni n. 38 (C.F. ); C.F._2
- , nato a [...] addì 10.2.1963, ivi re-sidente, alla Controparte_2
Via Prolungamento Manzoni n. 38 (C.F. ); C.F._3
- , nato a [...] addì 22.8.1960, ivi residente, alla Via Controparte_3
Prolungamento Manzoni n. 38 (C.F. ); C.F._4
- , nata a [...] addì 3.10.1965, Controparte_4 residente in [...] (C.F.
; C.F._5
APPELLATI
nonché
(P.IVA ) Controparte_5 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
1 Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 13 marzo 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con D.I. n. 152/2016, il Tribunale di Napoli Nord ingiungeva alla Parte_3
[... ed ai garanti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, il pagamento in favore di
[...] Controparte_4 [...] della somma di € 577.560,56, oltre accessori, Controparte_5 spese e competenze, a titolo di saldo debitore di rapporto anticipi su fatture n. 38223907,87 (€ 302.033,00), di rapporto anticipi sull'estero n.
1674697,89 (€ 173.062,56) e di n. 6/sei RI.BA. (€ 102.465,00).
Avverso il suddetto decreto proponevano opposizione, sia la debitrice principale, che i garanti, chiedendo la revoca del decreto opposto ed eccependo, per quanto ancora in questa sede rileva, la continenza con altro giudizio previamente introdotto da dinanzi al Tribunale, la Pt_3 violazioni della L. n. 108/1996 e degli artt. 117 e 116 T.U.B., 1284 comma
3 e 1283 c.c., l'illegittima applicazione di c.m.s. e di valute differite per gli accrediti, con riferimento a tutti i rapporti intercorsi tra le parti e, da ultimo, la compensazione.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.11.2017, il Tribunale con ordinanza del 30.11.2017 rilevava come “con l'instaurazione del presente giudizio a cognizione piena gli opponenti hanno inteso ampliare il thema decidendum, estendendolo ai rapporti bancari su cui venivano regolati i conti anticipi e riba azionati in via monitoria, circostanza, questa, desumibile dalla documentazione in atti e non contestata dalla banca opposta”.
Il giudice di primo grado riteneva dunque “tale estensione del giudizio appare pienamente ammissibile”, sulla base del principio secondo cui “la ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti nella loro complessità si
2 presenta opportuna, in considerazione del fatto che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13449/2011), i conti anticipi, invero, non sono normalmente operativi ma costituiscono una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni sui crediti concessi dalla banca al cliente, sicché la rappresentazione del rapporto di debito/credito fra il cliente e la banca va sempre rinvenuta nel conto corrente di corrispondenza”.
Disposta ed espletata c.t.u. contabile, atteso l'intervenuto fallimento della
, il giudizio era interrotto limitatamente alla e proseguiva Pt_3 Pt_3 nei confronti dei soli garanti.
Dunque, riservata la causa in decisione, il Tribunale così provvedeva: -
“revoca il decreto ingiuntivo n. 152/16 nei confronti di , Controparte_1
, e;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
-dichiara inammissibili le domande presentate da , Controparte_1
, e per difetto Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di interesse;
-dichiara irripetibili le spese del procedimento monitorio;
-compensa le spese del giudizio di opposizione;
-le spese del CTU sono liquidate con separato decreto”.
Con atto di appello notificato in data 18.6.2020 la quale procuratrice Pt_2 di cessionaria del credito oggetto di lite, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Riformare la sentenza 599/2020, resa in data 24/02/2020 e mai notificata, per tutti i motivi indicati nella presente citazione, rigettando integralmente
(o almeno parzialmente) l'avverso atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma del decreto ingiuntivo nr. 152/2016. in via gradata
2) In accoglimento dell'atto di appello, condannare in ogni caso gli opponenti al pagamento – in favore della – della Parte_1 somma che L'On.le Giudice adito riterrà provata in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituivano in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2
3 , , chiedendo: “rigettare l'Appello Controparte_3 Controparte_4 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per improponibilità e/o inammis-sibilità e/o illegittimità e/o infondatezza e/o carenza di prova in fatto e in diritto, in rito e nel merito, in an e in quantum, con seguito e effetto di conferma della sentenza gravata, con ogni altro provvedimento legalmente conse-guente;
- con vittoria di spese e competenze, con attribuzione”
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 13 marzo 2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. in via preliminare, non può accogliersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. vecchia formulazione, in quanto superata dalla raggiunta fase decisoria (cfr., Cass. 15 aprile 2019, n. 10422), non essendo stata ravvisata, nel caso di specie, la manifesta infondatezza delle censure.
L'impugnante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha qualificato come “fideiussioni” e non come “contratti autonomi di garanzia” le garanzie prestate dagli odierni appellati , Controparte_1
, , , sostenendo che Controparte_2 Controparte_3 CP_4
l'inserimento nella fideiussione di una clausola che preveda il pagamento a prima o semplice richiesta sia, di per sé, sufficiente a qualificare il negozio de quo come contratto autonomo di garanzia, essendo essa incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione.
La censura è priva di pregio.
Con la detta polizza fideiussoria, gli odierni appellati:
- si sono assunti l'impegno di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la società concedente (art. 5);
- hanno dispensato la Banca dall'onere di agire entro i termini di cui all'articolo 1957 c.c. (art. 6);
- hanno assunto l'obbligo di pagare immediatamente alla banca dietro semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, tutto quanto dovuto ed oggetto della fideiussione (art. 7);
4 - hanno previsto che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin d'ora estesa all'obbligo di restituire le somme comunque erogate” (art. 8);
- hanno espressamente rinunciato a proporre eccezioni circa il momento in cui la esercita la facoltà di recedere dal rapporto con il debitore CP_5 principale (art. 9: “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”);
- hanno rinunciato ad esercitare il regresso nei confronti del debitore "sino
a quando ogni ragioni di credito della non sia stata interamente CP_5 estinta" (art. 10).
Com'è noto, “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.” (cfr., fra le altre Cass. n.
19693/2022). Precisa, in particolare, la Suprema Corte: “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre
l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il
5 fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3947 del
18/02/2010; cfr. Cass., sent. n. 30509 del 22/11/2019 e Cass., 19 febbraio
2019, n. 4717).
La caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è pertanto la carenza dell'elemento dell'accessorietà, atteso che il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni, né in ordine alla validità, né all'efficacia del rapporto di base.
La Corte di Cassazione ha poi costantemente riconosciuto che
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
«a prima richiesta e senza eccezioni» generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (cfr. Cass. civ.
Sez. III Sent., 19/02/2019, n. 4717; Cass. civ., sez. III, sent. n. 12152 del
14/06/2016; Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 3947 del 18/02/2010 cit.).
Ai fini interpretativi che qui specificamente rilevano ed alla luce dei detti principi della giurisprudenza di legittimità, devono dunque indagarsi, in concreto, sia la funzione cui è diretta la prestazione gravante sul garante, sia il tenore delle clausole contrattuali.
Sotto entrambi i profili, la garanzia non può qualificarsi come “autonoma”.
Premesso che la causa si concretizza, nel contratto autonomo di garanzia, nell'indennizzare prontamente il creditore, in caso di mancato o inesatto adempimento della prestazione da parte del debitore principale
6 (trasferendone il rischio economico in capo al garante), mentre nella fideiussione, nel garantire l'esatto adempimento dell'obbligazione altrui e quindi assicurare al beneficiario la medesima prestazione oggetto del debito principale, dall'esame delle clausole contrattuali, come si vedrà, non emerge alcuna effettiva distinzione dell'oggetto tra l'obbligazione relativa al rapporto fondamentale e quella del rapporto di garanzia.
In particolare, l'oggetto della garanzia in esame non appare avere finalità di mera copertura del rischio economico e non si presenta come distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale
(circostanza che potrebbe invece giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma). Al contrario, la garanzia si rivela strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
Nello specifico, già la lettura dell'art. 1 (secondo cui la fideiussione in esame “garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”) denota che
[...]
, , , abbiano CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 assunto l'obbligo di adempiere proprio l'obbligazione principale della società garantita e non l'impegno di tenere indenne il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Inoltre, nel corpo dell'atto (art. 7) risulta inserita una mera clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. e non una clausola di pagamento << a semplice richiesta e senza eccezioni >>. Ne consegue la possibilità, per i garanti, di opporre al creditore le eccezioni concernenti il rapporto principale, anche se in un momento successivo rispetto al pagamento. Tale clausola non risulta, quindi, affatto incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, consentendo che il garante (sia pure dopo l'avvenuto pagamento) possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale (mentre nel
7 contratto autonomo di garanzia, il garante, una volta effettuato il pagamento, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore, basata su eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale - cfr. sul punto Cass. civ., 19 giugno 2001, n. 8324).
Quanto poi alla c.d. “clausola di reviviscenza” (art. 2), in forza della quale il fideiussore resta obbligato a rimborsare la banca nel caso in cui il debitore o un terzo abbia effettuato il pagamento per l'obbligazione, ma tale operazione sia stata successivamente dichiarata inefficace, invalida o revocata per qualsiasi motivo, trattasi di causa compatibile con il carattere accessorio della fideiussione, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr.
Cass., Sez. 1, n. 28663 del 27/12/2013; n. 25361 del 17/10/2008, per la quale “Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorchè dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale”). La clausola in esame non vale dunque ad inibire l'eccezione di pagamento da parte del debitore principale, bensì proprio ad identificare l'oggetto dell'obbligazione fideiussoria come appunto riferibile al rapporto principale (non essendosi lo stesso definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile).
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non comporta la trasformazione della fideiussione in una garanzia di tipo autonomo. La decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere, infatti, oggetto di preventiva rinuncia da parte del fideiussore;
trattasi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non si pone in contrasto con alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. Cass. civ., 9 agosto
2016, n. 16825).
La c.d. “clausola di sopravvivenza” (art. 8), che vale ad estendere la
8 fideiussione, in caso di invalidità del rapporto principale, agli obblighi restitutori nascenti dalla già avvenuta erogazione di somme (che divengono indebite) è anch'essa coerente con la natura accessoria della garanzia, atteso che, con tale clausola le parti prevedono, essenzialmente che, ove l'obbligazione principale sia dichiarata invalida, la fideiussione resti comunque efficace, al fine di garantire la restituzione delle somme comunque già erogate da parte della banca in esecuzione del contratto.
Rimane ferma, dunque, l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale, dal momento che per effetto di tale clausola la fideiussione viene a garantire l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme indebitamente ricevute in esecuzione di un contratto nullo (in pratica, l'obbligo del fideiussore di garantire la restituzione delle somme comunque erogate, anche se le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, non comporta che il fideiussore non possa eccepire la invalidità dell'obbligazione garantita, ma soltanto che l'eventuale dichiarazione di nullità non può influire sull'obbligo di restituzione della sorta capitale effettivamente erogata).
Anche l'art. 9 si limita a vietare la proposizione solo delle eccezioni relative al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recesso dai rapporti con il debitore e non integra alcuna rinuncia generale del fideiussore a proporre eccezioni che spetterebbero al debitore principale ex art.1945
c.c.
Infine, l'interpretazione letterale del contratto in esame (intestazione e qualifica formale dell'obbligato come fideiussore) conferma la qualificazione della garanzia come accessoria e non autonoma, tenuto anche conto del fatto che il modulo contrattuale è stato predisposto dalla banca che, quale professionista qualificato, non può più ignorare il precipuo significato giuridico dei termini adoperati e la distinzione strutturale e funzionale fra fideiussione e garanzia autonoma.
Per quanto esposto, le clausole sin qui esaminate, pur prevedendo deroghe alla disciplina codicistica, non alterano, né singolarmente, né complessivamente considerate, il carattere accessorio della garanzia.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
Deve, a questo punto, darsi riscontro all'Istanza, sollevata dagli appellati
9 nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12 settembre
2024, con cui si sollecitano i poteri officiosi in ordine al rilievo della nullità parziale delle fideiussioni per cui è causa per violazione della normativa antitrust, in quanto redatte sulla base dello schema contrattuale predisposto dall'ABI.
L'eccezione deve essere rigettata.
Gli appellati si sono limitati ad eccepire la pretesa nullità parziale della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI, senza, tuttavia, allegare né provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990. Ed infatti, la fideiussione oggetto di causa, stipulate negli anni 97-98, si collocano in un periodo diverso rispetto a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 - maggio 2005) e dunque gli appellati erano onerati dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula delle fideiussioni, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28 novembre 2018 n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22 maggio 2019
n.13846).
Pur volendo considerare poi la lettera confermativa di patti e condizioni del
5.2.2003 ricompresa nell'ambito temporale d'osservazione di Banca
d'Italia e pur volendo ipotizzare una nullità delle suddette garanzie, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n.
10 41994/21), si tratterebbe di una nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”. L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c.
c., ha infatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo ove risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità.
I fideiussori non hanno affatto provato e nemmeno allegato che, senza la presenza delle clausole oggetto di doglianza, non avrebbero prestato la garanzia;
né può venire in rilievo l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in proposito, infatti, vale la preliminare considerazione che le clausole in questione risultano funzionali all'interesse della banca e non del fideiussore e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (cfr. in tal senso Cass. n. 24044/2019).
Appare dunque dirimente, sul punto, la natura penalizzante delle stesse pattuizioni di cui ai nn. 2, 6 e 8, che avrebbe, per logica, determinato nel fideiussore un contegno di segno certamente opposto, rispetto a quello determinante la nullità totale del negozio.
Non risultando dimostrato, dunque, che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, le fideiussioni resterebbero, dunque, valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali.
L'eventuale nullità delle singole clausole, poi, comunque dichiarata, non spiegherebbe alcun effetto, non essendo state le stesse applicate nel caso in esame.
In particolare, la dedotta nullità della clausola con cui è prevista la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. non potrebbe, comunque, condurre all'accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'azione, mai sollevata dagli appellati. L'eventuale declaratoria di nullità della clausola 6,
11 contenente l'espressa deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., non potrebbe dunque mai comportare la decadenza della Banca dal diritto alla garanzia, in quanto l'eccezione di decadenza in questione, come è noto, non è rilevabile d'ufficio, dal momento che non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass., Sez. III, Sentenza n. 8989 del 5 giugno
2012) ed avrebbe pertanto dovuto essere tempestivamente sollevata dagli odierni appellati nel corso del giudizio di primo grado.
Risolte le questioni preliminari, quanto agli ulteriori motivi di impugnazione, la sentenza di primo grado è stata ulteriormente gravata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di pagamento proposta dalla Pt_4 per carenza di prova.
[...]
L'appellante, sul punto, deduce che la banca aveva agito in forza dei seguenti rapporti:
- rapporto anticipi su fatture nr. 38223907,87 avente ad oggetto tre diverse anticipazioni distinte con i nn. 7, 8 e 9, con cui erano stati anticipati in favore della Tre Esse gli importi di cui alle fatture emesse verso terzi clienti e tornate insolute alle scadenze, per il complessivo saldo debitore di €
302.033,00 (di cui € 299.480,00 in linea capitale ed € 1.504,82 per interessi al tasso legale e 1.048,18 per commissioni di utilizzo), oltre interessi legali sino al soddisfo;
- rapporto anticipi sull'estero nr. 1674697,89 avente ad oggetto tre diverse anticipazioni distinte con i nn. 56, 57, 58 59 e 60, rimaste insolute alle scadenze, per il complessivo saldo debitore di € 173.062,56 (in sola linea capitale), oltre interessi al tasso legale sino al soddisfo.
- nr. 6 RI.BA. (ricevute bancarie) aventi ad oggetto anticipazione al salvo buon fine di documenti commerciali e titoli di terzi, tutti tornati insoluti alle scadenze, per l'importo di € 102,465,00, per oltre interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole RIBA, sino all'affettivo soddisfo.
Secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di appello, non rappresentando alcuno dei detti rapporti un conto corrente vero e proprio, generativo di estratti di conto, la prova del credito fornita dalla CP_5 sarebbe stata sufficiente, in quanto costituita, per i due rapporti di anticipazione, da tutta la documentazione afferente agli anticipi su fatture
12 (cioè la contabile di accredito delle anticipazioni concesse, le fatture anticipate e i singoli contratti di anticipazione) e, per le RIBA, dal relativo elenco analitico oltre alle certificazioni ex art. 50 TUB.
Il credito, inoltre, era stato limitato alla sola parte in capitale e, cioè, alle sole somme materialmente ed effettivamente erogate dalla banca in favore della in forza dei detti finanziamenti, la cui erogazione non Pt_3 sarebbe stata peraltro mai contestata dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado.
Inoltre, rappresenta l'appellante, la in sede di note ex art. 183 CP_5
c.p.c. aveva anche esibito ad abuntantiam gli estratti del c.c. 6299 da cui emergerebbero le erogazioni delle anticipazioni, oltre ad un nuovo elenco
– più analitico – delle RIBA.
Gli estratti del conto 6299 erano stati dunque prodotti al solo fine di dare prova della materiale erogazione dei finanziamenti per anticipazioni e per
RIBA e non per fornire la prova della esistenza del saldo debitore di conto corrente, mai azionato dalla banca.
continua l'impugnante, aveva invece agito in via CP_6 riconvenzionale (senza tuttavia nemmeno formulare specifica e rituale domanda in tal senso) in ordine ai rapporti di conto corrente 6299, 7872 e
7873, contestando violazione legge usura, violazione 117 TUB, violazione dell'art. 1224 c.c., giorni valuta e spese, avanzando una domanda tesa a compensare il credito della banca con il controcredito della Pt_3 derivante dai rapporti di conto corrente.
La carenza di documentazione riscontrata dal CTU nell'esaminare gli estratti dei rapporti 6299, 7872 e 7873 non sarebbe dunque da imputare alla ricadendo sugli opponenti/odierni appellati l'onere di CP_5 depositare tutta la documentazione a sostegno della pretesa.
Infine, anche il rilievo del CTU (che riteneva compensabile il saldo attivo ricalcolato in € 54.665 con il credito azionato dalla per € CP_5
577.560,00) sarebbe del tutto errato, atteso che, dall'esame degli stralci degli estratti del c/c 6229 degli anni 2008/2010, emergerebbe che il conto ha continuato ad essere movimentato dalla anche dopo il Pt_3
31/12/1998 (data in cui si è fermato l'accertamento e la ricostruzione del
CTU) e che esso, alla data del 31.12.10, recava un saldo passivo per €
13 69.924,11. L'accertamento operato dal CTU con riferimento ad un saldo intermedio non avrebbe potuto costituire un credito certo ed esigibile per Par la e sarebbe stato, al più, oggetto di compensazione solo con il maggior saldo passivo esistente al 31.12.10, pari a - € 69.924,11.
Le censure dell'impugnante non colgono nel segno.
Nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla (stratti conto solo parziali) non CP_5 fosse idonea a provare il credito posto a fondamento della domanda.
Tale decisione deve essere confermata, in forza delle specificazioni di seguito esposte.
Deve innanzitutto precisarsi in merito al valore probatorio da accordare al saldaconto ex art. 50 TUB, che “questa norma -peraltro valevole per i soli rapporti regolati in conto corrente attribuisce eccezionale valenza probatoria al suddetto documento solo nella fase monitoria, non anche nell'ordinario giudizio di opposizione, per il quale valgono le norme generali sulla prova” (cfr. Cass. n. 4911/2017).
Ne consegue che, nel giudizio di opposizione, la documentazione di cui all'art. 50 TUB cessa di godere del valore probatorio privilegiato che le conferisce la norma citata.
Grava dunque senz'altro sulla parte opposta (attore in senso sostanziale),
l'onere di dimostrare la fondatezza della domanda, fornendo la prova degli elementi costitutivi del credito azionato in sede monitoria e posti a sostegno della domanda.
Nel caso in esame, risulta provato che la MP ha accreditato le CP_5 anticipazioni di € 302.033,00 (nell'ambito del rapporto n. 38223907) e di
€173.062,56 (nell'ambito del rapporto n. 1674697,89) sul conto corrente ordinario n. 6299,77 intestato alla (circostanza non contestata e Pt_3 dimostrata dalle rispettive contabili esibite in allegato al ricorso monitorio, nonché dagli stessi estratti-conto in atti, ove compaiono sotto la voce
“erogazione finanziamento”).
Non risulta, invece, adeguatamente provato il quantum del credito ingiunto, atteso che, sulla base della stessa documentazione prodotta, non è possibile, né per i garanti destinatari dell'ingiunzione, né per il giudice, valutare la correttezza o meno della quantificazione operata
14 dall'istituto di credito, non avendo la banca assolto all'onere, sulla stessa gravante, di produrre in maniera completa gli estratti del conto ordinario cui accedevano le anticipazioni.
Non può, infatti, condividersi la tesi dell'appellante, secondo cui la produzione integrale degli estratti conto non sarebbe stata necessaria ai fini della prova del credito azionato in giudizio, trattandosi, nella specie di rapporti di finanziamento ai quali sarebbe del tutto estraneo il ricalcolo dei rapporti dare/avere sulla base dei criteri applicati ai conti correnti ordinari.
Invero, come precisato dalla Suprema Corte “nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come 'conto anticipi su effetti salvo buon fine', od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti.
Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il CP_5 saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede.
Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto. Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera “evidenza contabile” dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla
al cliente. Si e', così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto CP_5 annota in “dare” al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in “avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del
15 rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è CP_5 rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno 2020, n. 11524).
In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in CP_5 esso in “dare” le anticipazioni erogate al correntista ed in “avere” l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale” (Cass. civ. sez. I,
05/05/2022, n.14321). ..."
Deve dunque escludersi la possibilità per la banca di agire in giudizio per il recupero dell'anticipazione concessa e non rimborsata in via autonoma, a prescindere dal saldo di conto corrente ordinario cui le anticipazioni afferiscono, nell'ipotesi in cui, come nella specie, a fronte della presentazione delle fatture la banca provveda all'immediato accredito della somma sul conto corrente ordinario - senza separata annotazione sul conto anticipi -, atteso che la linea per le anticipazioni non può considerarsi una posizione debitoria separabile dal conto corrente di corrispondenza e l'unitarietà dei conti determina l'inscindibilità del saldo.
Le doglianze mosse con l'atto di appello non possono dunque essere
16 accolte, non potendosi neanche sostenere, come pure preteso dall'impugnante, che gli appellati non abbiano contestato la ricorrenza effettiva della dedotta esposizione debitoria o che siano state violate le regole inerenti il carico dell'onere probatorio, posto che la documentazione prodotta dalla è inidonea a dar evidenza, per i motivi sopra esposti, CP_5 dell'insorgenza di un separato credito riferibile ad anticipazioni che non risultino addebitate sul medesimo conto su cui erano destinate ad operare.
Inoltre, gli odierni appellati, con l'instaurazione del giudizio a cognizione piena, (come rilevato anche dal primo giudice) hanno legittimamente ampliato il thema decidendum, estendendolo ai rapporti bancari su cui venivano regolati conti anticipi e riba azionati in via monitoria, proprio sulla base del fatto che la rappresentazione del rapporto di debito/credito fra il cliente e la banca va sempre rinvenuta nel conto corrente di corrispondenza.
Peraltro, le parti appellate hanno anche rilevato come le anticipazioni Parte azionate da eseguite nell'ambito dei rapporti n. 38223907 e n.
1674697,89 mediante accredito sul conto corrente n. 6299,77, si collocano nel periodo dal 2.7.2008 al 18.10.2008, con accrediti per totali €
475.095,56 (pari alla somma di €302.033,00= per il rapporto n. 38223907
e di €173.062,56= per il rapporto n. 1674697,89) e, nello stesso periodo, gli estratti conto del detto conto n. 6299,77 documentano il “rimborso finanziamenti” da parte di tramite addebiti per complessivi Pt_3
€469.943,97. Inoltre, nell' intero anno 2008, le annotazioni “erogazione finanziamento”, negli estratti conto, evidenziano accrediti per il complessivo importo di € 855.017,54 ed annotazioni in addebito per
“rimborso finanziamento” per il maggior importo di € 861.988,89.
Tali deduzioni comprovano come la carenza probatoria riscontata non consenta l'esatta quantificazione della pretesa creditoria vantata dalla
CP_5
Per il credito di € 102.465,00, asseritamente dipendente da RI.BA. insolute, deve evidenziarsi poi che risulta addirittura carente a monte la prova della effettiva erogazione delle somme, essendo stata esibita unicamente la certificazione dell'elenco delle stesse e non essendo neanche stato indicato in quale conto corrente fosse avvenuto l'accredito.
17 Appare dunque evidente che, in assenza di prova in ordine all'intero andamento del rapporto, non può dirsi dimostrato che le somme azionate in monitorio fossero effettivamente dovute.
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tra le parti costituite come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio, con l'aumento per il numero di parti ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del citato D.M., la riduzione del 30 %, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4 D.M. citato)
e con attribuzione all'avv. Nicola de Marco, dichiaratosi anticipatario.
Nulla per le spese nei confronti della Controparte_5
rimasta contumace.
[...]
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa, Parte_1 nella sua qualità di procuratrice, la con atto di appello Parte_2 notificato in data 18.6.2020, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 599/2020, pubbl. il 24/02/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e per essa, nella sua qualità di Parte_1 procuratrice, la al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 24.619,63 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'avv.
18 Nicola de Marco, dichiaratosi anticipatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2071/2020 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 599/2020, pubbl. il 24/02/2020,
t r a codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione Parte_1 al Registro delle Imprese di RO , e per essa, nella sua P.IVA_1 qualità di procuratrice, la codice fiscale e partita iva Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Eugenio Moschiano ( ); CodiceFiscale_1
APPELLANTE
e
- , nato a [...] addì 15.8.1966, ivi re-sidente, alla Via Controparte_1
Prolungamento Manzoni n. 38 (C.F. ); C.F._2
- , nato a [...] addì 10.2.1963, ivi re-sidente, alla Controparte_2
Via Prolungamento Manzoni n. 38 (C.F. ); C.F._3
- , nato a [...] addì 22.8.1960, ivi residente, alla Via Controparte_3
Prolungamento Manzoni n. 38 (C.F. ); C.F._4
- , nata a [...] addì 3.10.1965, Controparte_4 residente in [...] (C.F.
; C.F._5
APPELLATI
nonché
(P.IVA ) Controparte_5 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
1 Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 13 marzo 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con D.I. n. 152/2016, il Tribunale di Napoli Nord ingiungeva alla Parte_3
[... ed ai garanti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, il pagamento in favore di
[...] Controparte_4 [...] della somma di € 577.560,56, oltre accessori, Controparte_5 spese e competenze, a titolo di saldo debitore di rapporto anticipi su fatture n. 38223907,87 (€ 302.033,00), di rapporto anticipi sull'estero n.
1674697,89 (€ 173.062,56) e di n. 6/sei RI.BA. (€ 102.465,00).
Avverso il suddetto decreto proponevano opposizione, sia la debitrice principale, che i garanti, chiedendo la revoca del decreto opposto ed eccependo, per quanto ancora in questa sede rileva, la continenza con altro giudizio previamente introdotto da dinanzi al Tribunale, la Pt_3 violazioni della L. n. 108/1996 e degli artt. 117 e 116 T.U.B., 1284 comma
3 e 1283 c.c., l'illegittima applicazione di c.m.s. e di valute differite per gli accrediti, con riferimento a tutti i rapporti intercorsi tra le parti e, da ultimo, la compensazione.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.11.2017, il Tribunale con ordinanza del 30.11.2017 rilevava come “con l'instaurazione del presente giudizio a cognizione piena gli opponenti hanno inteso ampliare il thema decidendum, estendendolo ai rapporti bancari su cui venivano regolati i conti anticipi e riba azionati in via monitoria, circostanza, questa, desumibile dalla documentazione in atti e non contestata dalla banca opposta”.
Il giudice di primo grado riteneva dunque “tale estensione del giudizio appare pienamente ammissibile”, sulla base del principio secondo cui “la ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti nella loro complessità si
2 presenta opportuna, in considerazione del fatto che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13449/2011), i conti anticipi, invero, non sono normalmente operativi ma costituiscono una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni sui crediti concessi dalla banca al cliente, sicché la rappresentazione del rapporto di debito/credito fra il cliente e la banca va sempre rinvenuta nel conto corrente di corrispondenza”.
Disposta ed espletata c.t.u. contabile, atteso l'intervenuto fallimento della
, il giudizio era interrotto limitatamente alla e proseguiva Pt_3 Pt_3 nei confronti dei soli garanti.
Dunque, riservata la causa in decisione, il Tribunale così provvedeva: -
“revoca il decreto ingiuntivo n. 152/16 nei confronti di , Controparte_1
, e;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
-dichiara inammissibili le domande presentate da , Controparte_1
, e per difetto Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di interesse;
-dichiara irripetibili le spese del procedimento monitorio;
-compensa le spese del giudizio di opposizione;
-le spese del CTU sono liquidate con separato decreto”.
Con atto di appello notificato in data 18.6.2020 la quale procuratrice Pt_2 di cessionaria del credito oggetto di lite, proponeva Parte_1 impugnazione avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Riformare la sentenza 599/2020, resa in data 24/02/2020 e mai notificata, per tutti i motivi indicati nella presente citazione, rigettando integralmente
(o almeno parzialmente) l'avverso atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma del decreto ingiuntivo nr. 152/2016. in via gradata
2) In accoglimento dell'atto di appello, condannare in ogni caso gli opponenti al pagamento – in favore della – della Parte_1 somma che L'On.le Giudice adito riterrà provata in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituivano in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2
3 , , chiedendo: “rigettare l'Appello Controparte_3 Controparte_4 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per improponibilità e/o inammis-sibilità e/o illegittimità e/o infondatezza e/o carenza di prova in fatto e in diritto, in rito e nel merito, in an e in quantum, con seguito e effetto di conferma della sentenza gravata, con ogni altro provvedimento legalmente conse-guente;
- con vittoria di spese e competenze, con attribuzione”
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 13 marzo 2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. in via preliminare, non può accogliersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. vecchia formulazione, in quanto superata dalla raggiunta fase decisoria (cfr., Cass. 15 aprile 2019, n. 10422), non essendo stata ravvisata, nel caso di specie, la manifesta infondatezza delle censure.
L'impugnante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha qualificato come “fideiussioni” e non come “contratti autonomi di garanzia” le garanzie prestate dagli odierni appellati , Controparte_1
, , , sostenendo che Controparte_2 Controparte_3 CP_4
l'inserimento nella fideiussione di una clausola che preveda il pagamento a prima o semplice richiesta sia, di per sé, sufficiente a qualificare il negozio de quo come contratto autonomo di garanzia, essendo essa incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione.
La censura è priva di pregio.
Con la detta polizza fideiussoria, gli odierni appellati:
- si sono assunti l'impegno di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la società concedente (art. 5);
- hanno dispensato la Banca dall'onere di agire entro i termini di cui all'articolo 1957 c.c. (art. 6);
- hanno assunto l'obbligo di pagare immediatamente alla banca dietro semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, tutto quanto dovuto ed oggetto della fideiussione (art. 7);
4 - hanno previsto che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin d'ora estesa all'obbligo di restituire le somme comunque erogate” (art. 8);
- hanno espressamente rinunciato a proporre eccezioni circa il momento in cui la esercita la facoltà di recedere dal rapporto con il debitore CP_5 principale (art. 9: “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”);
- hanno rinunciato ad esercitare il regresso nei confronti del debitore "sino
a quando ogni ragioni di credito della non sia stata interamente CP_5 estinta" (art. 10).
Com'è noto, “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.” (cfr., fra le altre Cass. n.
19693/2022). Precisa, in particolare, la Suprema Corte: “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre
l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il
5 fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3947 del
18/02/2010; cfr. Cass., sent. n. 30509 del 22/11/2019 e Cass., 19 febbraio
2019, n. 4717).
La caratteristica fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è pertanto la carenza dell'elemento dell'accessorietà, atteso che il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni, né in ordine alla validità, né all'efficacia del rapporto di base.
La Corte di Cassazione ha poi costantemente riconosciuto che
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
«a prima richiesta e senza eccezioni» generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (cfr. Cass. civ.
Sez. III Sent., 19/02/2019, n. 4717; Cass. civ., sez. III, sent. n. 12152 del
14/06/2016; Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 3947 del 18/02/2010 cit.).
Ai fini interpretativi che qui specificamente rilevano ed alla luce dei detti principi della giurisprudenza di legittimità, devono dunque indagarsi, in concreto, sia la funzione cui è diretta la prestazione gravante sul garante, sia il tenore delle clausole contrattuali.
Sotto entrambi i profili, la garanzia non può qualificarsi come “autonoma”.
Premesso che la causa si concretizza, nel contratto autonomo di garanzia, nell'indennizzare prontamente il creditore, in caso di mancato o inesatto adempimento della prestazione da parte del debitore principale
6 (trasferendone il rischio economico in capo al garante), mentre nella fideiussione, nel garantire l'esatto adempimento dell'obbligazione altrui e quindi assicurare al beneficiario la medesima prestazione oggetto del debito principale, dall'esame delle clausole contrattuali, come si vedrà, non emerge alcuna effettiva distinzione dell'oggetto tra l'obbligazione relativa al rapporto fondamentale e quella del rapporto di garanzia.
In particolare, l'oggetto della garanzia in esame non appare avere finalità di mera copertura del rischio economico e non si presenta come distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale
(circostanza che potrebbe invece giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma). Al contrario, la garanzia si rivela strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
Nello specifico, già la lettura dell'art. 1 (secondo cui la fideiussione in esame “garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”) denota che
[...]
, , , abbiano CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 assunto l'obbligo di adempiere proprio l'obbligazione principale della società garantita e non l'impegno di tenere indenne il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Inoltre, nel corpo dell'atto (art. 7) risulta inserita una mera clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. e non una clausola di pagamento << a semplice richiesta e senza eccezioni >>. Ne consegue la possibilità, per i garanti, di opporre al creditore le eccezioni concernenti il rapporto principale, anche se in un momento successivo rispetto al pagamento. Tale clausola non risulta, quindi, affatto incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, consentendo che il garante (sia pure dopo l'avvenuto pagamento) possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale (mentre nel
7 contratto autonomo di garanzia, il garante, una volta effettuato il pagamento, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore, basata su eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale - cfr. sul punto Cass. civ., 19 giugno 2001, n. 8324).
Quanto poi alla c.d. “clausola di reviviscenza” (art. 2), in forza della quale il fideiussore resta obbligato a rimborsare la banca nel caso in cui il debitore o un terzo abbia effettuato il pagamento per l'obbligazione, ma tale operazione sia stata successivamente dichiarata inefficace, invalida o revocata per qualsiasi motivo, trattasi di causa compatibile con il carattere accessorio della fideiussione, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr.
Cass., Sez. 1, n. 28663 del 27/12/2013; n. 25361 del 17/10/2008, per la quale “Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorchè dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale”). La clausola in esame non vale dunque ad inibire l'eccezione di pagamento da parte del debitore principale, bensì proprio ad identificare l'oggetto dell'obbligazione fideiussoria come appunto riferibile al rapporto principale (non essendosi lo stesso definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile).
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non comporta la trasformazione della fideiussione in una garanzia di tipo autonomo. La decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può essere, infatti, oggetto di preventiva rinuncia da parte del fideiussore;
trattasi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non si pone in contrasto con alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass. Cass. civ., 9 agosto
2016, n. 16825).
La c.d. “clausola di sopravvivenza” (art. 8), che vale ad estendere la
8 fideiussione, in caso di invalidità del rapporto principale, agli obblighi restitutori nascenti dalla già avvenuta erogazione di somme (che divengono indebite) è anch'essa coerente con la natura accessoria della garanzia, atteso che, con tale clausola le parti prevedono, essenzialmente che, ove l'obbligazione principale sia dichiarata invalida, la fideiussione resti comunque efficace, al fine di garantire la restituzione delle somme comunque già erogate da parte della banca in esecuzione del contratto.
Rimane ferma, dunque, l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale, dal momento che per effetto di tale clausola la fideiussione viene a garantire l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme indebitamente ricevute in esecuzione di un contratto nullo (in pratica, l'obbligo del fideiussore di garantire la restituzione delle somme comunque erogate, anche se le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, non comporta che il fideiussore non possa eccepire la invalidità dell'obbligazione garantita, ma soltanto che l'eventuale dichiarazione di nullità non può influire sull'obbligo di restituzione della sorta capitale effettivamente erogata).
Anche l'art. 9 si limita a vietare la proposizione solo delle eccezioni relative al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recesso dai rapporti con il debitore e non integra alcuna rinuncia generale del fideiussore a proporre eccezioni che spetterebbero al debitore principale ex art.1945
c.c.
Infine, l'interpretazione letterale del contratto in esame (intestazione e qualifica formale dell'obbligato come fideiussore) conferma la qualificazione della garanzia come accessoria e non autonoma, tenuto anche conto del fatto che il modulo contrattuale è stato predisposto dalla banca che, quale professionista qualificato, non può più ignorare il precipuo significato giuridico dei termini adoperati e la distinzione strutturale e funzionale fra fideiussione e garanzia autonoma.
Per quanto esposto, le clausole sin qui esaminate, pur prevedendo deroghe alla disciplina codicistica, non alterano, né singolarmente, né complessivamente considerate, il carattere accessorio della garanzia.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
Deve, a questo punto, darsi riscontro all'Istanza, sollevata dagli appellati
9 nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12 settembre
2024, con cui si sollecitano i poteri officiosi in ordine al rilievo della nullità parziale delle fideiussioni per cui è causa per violazione della normativa antitrust, in quanto redatte sulla base dello schema contrattuale predisposto dall'ABI.
L'eccezione deve essere rigettata.
Gli appellati si sono limitati ad eccepire la pretesa nullità parziale della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI, senza, tuttavia, allegare né provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990. Ed infatti, la fideiussione oggetto di causa, stipulate negli anni 97-98, si collocano in un periodo diverso rispetto a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 - maggio 2005) e dunque gli appellati erano onerati dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula delle fideiussioni, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28 novembre 2018 n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22 maggio 2019
n.13846).
Pur volendo considerare poi la lettera confermativa di patti e condizioni del
5.2.2003 ricompresa nell'ambito temporale d'osservazione di Banca
d'Italia e pur volendo ipotizzare una nullità delle suddette garanzie, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n.
10 41994/21), si tratterebbe di una nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”. L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c.
c., ha infatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo ove risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità.
I fideiussori non hanno affatto provato e nemmeno allegato che, senza la presenza delle clausole oggetto di doglianza, non avrebbero prestato la garanzia;
né può venire in rilievo l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in proposito, infatti, vale la preliminare considerazione che le clausole in questione risultano funzionali all'interesse della banca e non del fideiussore e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (cfr. in tal senso Cass. n. 24044/2019).
Appare dunque dirimente, sul punto, la natura penalizzante delle stesse pattuizioni di cui ai nn. 2, 6 e 8, che avrebbe, per logica, determinato nel fideiussore un contegno di segno certamente opposto, rispetto a quello determinante la nullità totale del negozio.
Non risultando dimostrato, dunque, che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, le fideiussioni resterebbero, dunque, valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali.
L'eventuale nullità delle singole clausole, poi, comunque dichiarata, non spiegherebbe alcun effetto, non essendo state le stesse applicate nel caso in esame.
In particolare, la dedotta nullità della clausola con cui è prevista la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. non potrebbe, comunque, condurre all'accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'azione, mai sollevata dagli appellati. L'eventuale declaratoria di nullità della clausola 6,
11 contenente l'espressa deroga al disposto dell'art. 1957 c.c., non potrebbe dunque mai comportare la decadenza della Banca dal diritto alla garanzia, in quanto l'eccezione di decadenza in questione, come è noto, non è rilevabile d'ufficio, dal momento che non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass., Sez. III, Sentenza n. 8989 del 5 giugno
2012) ed avrebbe pertanto dovuto essere tempestivamente sollevata dagli odierni appellati nel corso del giudizio di primo grado.
Risolte le questioni preliminari, quanto agli ulteriori motivi di impugnazione, la sentenza di primo grado è stata ulteriormente gravata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di pagamento proposta dalla Pt_4 per carenza di prova.
[...]
L'appellante, sul punto, deduce che la banca aveva agito in forza dei seguenti rapporti:
- rapporto anticipi su fatture nr. 38223907,87 avente ad oggetto tre diverse anticipazioni distinte con i nn. 7, 8 e 9, con cui erano stati anticipati in favore della Tre Esse gli importi di cui alle fatture emesse verso terzi clienti e tornate insolute alle scadenze, per il complessivo saldo debitore di €
302.033,00 (di cui € 299.480,00 in linea capitale ed € 1.504,82 per interessi al tasso legale e 1.048,18 per commissioni di utilizzo), oltre interessi legali sino al soddisfo;
- rapporto anticipi sull'estero nr. 1674697,89 avente ad oggetto tre diverse anticipazioni distinte con i nn. 56, 57, 58 59 e 60, rimaste insolute alle scadenze, per il complessivo saldo debitore di € 173.062,56 (in sola linea capitale), oltre interessi al tasso legale sino al soddisfo.
- nr. 6 RI.BA. (ricevute bancarie) aventi ad oggetto anticipazione al salvo buon fine di documenti commerciali e titoli di terzi, tutti tornati insoluti alle scadenze, per l'importo di € 102,465,00, per oltre interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole RIBA, sino all'affettivo soddisfo.
Secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di appello, non rappresentando alcuno dei detti rapporti un conto corrente vero e proprio, generativo di estratti di conto, la prova del credito fornita dalla CP_5 sarebbe stata sufficiente, in quanto costituita, per i due rapporti di anticipazione, da tutta la documentazione afferente agli anticipi su fatture
12 (cioè la contabile di accredito delle anticipazioni concesse, le fatture anticipate e i singoli contratti di anticipazione) e, per le RIBA, dal relativo elenco analitico oltre alle certificazioni ex art. 50 TUB.
Il credito, inoltre, era stato limitato alla sola parte in capitale e, cioè, alle sole somme materialmente ed effettivamente erogate dalla banca in favore della in forza dei detti finanziamenti, la cui erogazione non Pt_3 sarebbe stata peraltro mai contestata dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado.
Inoltre, rappresenta l'appellante, la in sede di note ex art. 183 CP_5
c.p.c. aveva anche esibito ad abuntantiam gli estratti del c.c. 6299 da cui emergerebbero le erogazioni delle anticipazioni, oltre ad un nuovo elenco
– più analitico – delle RIBA.
Gli estratti del conto 6299 erano stati dunque prodotti al solo fine di dare prova della materiale erogazione dei finanziamenti per anticipazioni e per
RIBA e non per fornire la prova della esistenza del saldo debitore di conto corrente, mai azionato dalla banca.
continua l'impugnante, aveva invece agito in via CP_6 riconvenzionale (senza tuttavia nemmeno formulare specifica e rituale domanda in tal senso) in ordine ai rapporti di conto corrente 6299, 7872 e
7873, contestando violazione legge usura, violazione 117 TUB, violazione dell'art. 1224 c.c., giorni valuta e spese, avanzando una domanda tesa a compensare il credito della banca con il controcredito della Pt_3 derivante dai rapporti di conto corrente.
La carenza di documentazione riscontrata dal CTU nell'esaminare gli estratti dei rapporti 6299, 7872 e 7873 non sarebbe dunque da imputare alla ricadendo sugli opponenti/odierni appellati l'onere di CP_5 depositare tutta la documentazione a sostegno della pretesa.
Infine, anche il rilievo del CTU (che riteneva compensabile il saldo attivo ricalcolato in € 54.665 con il credito azionato dalla per € CP_5
577.560,00) sarebbe del tutto errato, atteso che, dall'esame degli stralci degli estratti del c/c 6229 degli anni 2008/2010, emergerebbe che il conto ha continuato ad essere movimentato dalla anche dopo il Pt_3
31/12/1998 (data in cui si è fermato l'accertamento e la ricostruzione del
CTU) e che esso, alla data del 31.12.10, recava un saldo passivo per €
13 69.924,11. L'accertamento operato dal CTU con riferimento ad un saldo intermedio non avrebbe potuto costituire un credito certo ed esigibile per Par la e sarebbe stato, al più, oggetto di compensazione solo con il maggior saldo passivo esistente al 31.12.10, pari a - € 69.924,11.
Le censure dell'impugnante non colgono nel segno.
Nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla (stratti conto solo parziali) non CP_5 fosse idonea a provare il credito posto a fondamento della domanda.
Tale decisione deve essere confermata, in forza delle specificazioni di seguito esposte.
Deve innanzitutto precisarsi in merito al valore probatorio da accordare al saldaconto ex art. 50 TUB, che “questa norma -peraltro valevole per i soli rapporti regolati in conto corrente attribuisce eccezionale valenza probatoria al suddetto documento solo nella fase monitoria, non anche nell'ordinario giudizio di opposizione, per il quale valgono le norme generali sulla prova” (cfr. Cass. n. 4911/2017).
Ne consegue che, nel giudizio di opposizione, la documentazione di cui all'art. 50 TUB cessa di godere del valore probatorio privilegiato che le conferisce la norma citata.
Grava dunque senz'altro sulla parte opposta (attore in senso sostanziale),
l'onere di dimostrare la fondatezza della domanda, fornendo la prova degli elementi costitutivi del credito azionato in sede monitoria e posti a sostegno della domanda.
Nel caso in esame, risulta provato che la MP ha accreditato le CP_5 anticipazioni di € 302.033,00 (nell'ambito del rapporto n. 38223907) e di
€173.062,56 (nell'ambito del rapporto n. 1674697,89) sul conto corrente ordinario n. 6299,77 intestato alla (circostanza non contestata e Pt_3 dimostrata dalle rispettive contabili esibite in allegato al ricorso monitorio, nonché dagli stessi estratti-conto in atti, ove compaiono sotto la voce
“erogazione finanziamento”).
Non risulta, invece, adeguatamente provato il quantum del credito ingiunto, atteso che, sulla base della stessa documentazione prodotta, non è possibile, né per i garanti destinatari dell'ingiunzione, né per il giudice, valutare la correttezza o meno della quantificazione operata
14 dall'istituto di credito, non avendo la banca assolto all'onere, sulla stessa gravante, di produrre in maniera completa gli estratti del conto ordinario cui accedevano le anticipazioni.
Non può, infatti, condividersi la tesi dell'appellante, secondo cui la produzione integrale degli estratti conto non sarebbe stata necessaria ai fini della prova del credito azionato in giudizio, trattandosi, nella specie di rapporti di finanziamento ai quali sarebbe del tutto estraneo il ricalcolo dei rapporti dare/avere sulla base dei criteri applicati ai conti correnti ordinari.
Invero, come precisato dalla Suprema Corte “nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come 'conto anticipi su effetti salvo buon fine', od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti.
Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il CP_5 saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede.
Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto. Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera “evidenza contabile” dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla
al cliente. Si e', così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto CP_5 annota in “dare” al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in “avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del
15 rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è CP_5 rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno 2020, n. 11524).
In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in CP_5 esso in “dare” le anticipazioni erogate al correntista ed in “avere” l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale” (Cass. civ. sez. I,
05/05/2022, n.14321). ..."
Deve dunque escludersi la possibilità per la banca di agire in giudizio per il recupero dell'anticipazione concessa e non rimborsata in via autonoma, a prescindere dal saldo di conto corrente ordinario cui le anticipazioni afferiscono, nell'ipotesi in cui, come nella specie, a fronte della presentazione delle fatture la banca provveda all'immediato accredito della somma sul conto corrente ordinario - senza separata annotazione sul conto anticipi -, atteso che la linea per le anticipazioni non può considerarsi una posizione debitoria separabile dal conto corrente di corrispondenza e l'unitarietà dei conti determina l'inscindibilità del saldo.
Le doglianze mosse con l'atto di appello non possono dunque essere
16 accolte, non potendosi neanche sostenere, come pure preteso dall'impugnante, che gli appellati non abbiano contestato la ricorrenza effettiva della dedotta esposizione debitoria o che siano state violate le regole inerenti il carico dell'onere probatorio, posto che la documentazione prodotta dalla è inidonea a dar evidenza, per i motivi sopra esposti, CP_5 dell'insorgenza di un separato credito riferibile ad anticipazioni che non risultino addebitate sul medesimo conto su cui erano destinate ad operare.
Inoltre, gli odierni appellati, con l'instaurazione del giudizio a cognizione piena, (come rilevato anche dal primo giudice) hanno legittimamente ampliato il thema decidendum, estendendolo ai rapporti bancari su cui venivano regolati conti anticipi e riba azionati in via monitoria, proprio sulla base del fatto che la rappresentazione del rapporto di debito/credito fra il cliente e la banca va sempre rinvenuta nel conto corrente di corrispondenza.
Peraltro, le parti appellate hanno anche rilevato come le anticipazioni Parte azionate da eseguite nell'ambito dei rapporti n. 38223907 e n.
1674697,89 mediante accredito sul conto corrente n. 6299,77, si collocano nel periodo dal 2.7.2008 al 18.10.2008, con accrediti per totali €
475.095,56 (pari alla somma di €302.033,00= per il rapporto n. 38223907
e di €173.062,56= per il rapporto n. 1674697,89) e, nello stesso periodo, gli estratti conto del detto conto n. 6299,77 documentano il “rimborso finanziamenti” da parte di tramite addebiti per complessivi Pt_3
€469.943,97. Inoltre, nell' intero anno 2008, le annotazioni “erogazione finanziamento”, negli estratti conto, evidenziano accrediti per il complessivo importo di € 855.017,54 ed annotazioni in addebito per
“rimborso finanziamento” per il maggior importo di € 861.988,89.
Tali deduzioni comprovano come la carenza probatoria riscontata non consenta l'esatta quantificazione della pretesa creditoria vantata dalla
CP_5
Per il credito di € 102.465,00, asseritamente dipendente da RI.BA. insolute, deve evidenziarsi poi che risulta addirittura carente a monte la prova della effettiva erogazione delle somme, essendo stata esibita unicamente la certificazione dell'elenco delle stesse e non essendo neanche stato indicato in quale conto corrente fosse avvenuto l'accredito.
17 Appare dunque evidente che, in assenza di prova in ordine all'intero andamento del rapporto, non può dirsi dimostrato che le somme azionate in monitorio fossero effettivamente dovute.
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tra le parti costituite come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio, con l'aumento per il numero di parti ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del citato D.M., la riduzione del 30 %, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4 D.M. citato)
e con attribuzione all'avv. Nicola de Marco, dichiaratosi anticipatario.
Nulla per le spese nei confronti della Controparte_5
rimasta contumace.
[...]
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e per essa, Parte_1 nella sua qualità di procuratrice, la con atto di appello Parte_2 notificato in data 18.6.2020, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
Nord n. 599/2020, pubbl. il 24/02/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e per essa, nella sua qualità di Parte_1 procuratrice, la al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 24.619,63 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'avv.
18 Nicola de Marco, dichiaratosi anticipatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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