Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 marzo 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 dicembre 2012 |
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Giurisprudenza • 182
- 1. Trib. Roma, sentenza 29/06/2025, n. 9706Provvedimento: 1 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa RA MP, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18334 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto "altre controversie di diritto amministrativo” e vertente tra Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo, dall'Avv. Leonardo Zanetti, e con costui elettivamente domiciliano in Roma via Tibullo n. 10, presso …Leggi di più...
- revoca agevolazione·
- aiuti di Stato·
- controllo amministrativo·
- art. 1456 c.c.·
- art. 2697 c.c.·
- finanziamento agevolato·
- contributo pubblico·
- giurisdizione giudice ordinario·
- onere della prova·
- spese ammissibili
Versioni del testo
- Art. 1.
E' autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 . Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria. (4) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D. L. 23 settembre 1994, n. 547 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994, n. 644 ha disposto (con l'art. 1) che: "il fondo per la ricerca applicata di cui all' articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e' ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996, di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5- b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993". --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4 lett. a) n. 9) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogate le parole da " di cui al 30 per cento" fino alla fine della lettera d dell'articolo 1, comma 1 , lettera d), del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 ." - Art. 2.
Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:
a) imprese industriali;
b) consorzi tra le imprese industriali;
c) enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva;
d) societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
e) centri di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale.
g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 .
Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attivita':
1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.
La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma e' deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ". - Art. 3.
Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, finanziabili nelle forme previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive integrazioni e modificazioni, riguardano sia la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento sia l'attuazione di specifici programmi di trasferimento.
Presso il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e' costituito il comitato per il trasferimento tecnologico formato da esperti nominati dal Ministro su designazione degli enti pubblici di ricerca e delle associazioni degli imprenditori e degli artigiani. Il comitato ha lo scopo di definire le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ".