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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 77 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fedele Alberti in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco e legale rapp.nte p.t., arch. Controparte_1
Controparte_2
1
[...] rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Napolitano in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Got del Tribunale di Salerno n.
3059/2023 pubblicata il 04/07/2023 ( Risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051
cc)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 31/10/2017 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno il per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1
dei danni conseguenti alle lesioni personali riportate in occasione del sinistro verificatosi in data 06/05/2013, alle ore 15.45 circa, alla via Mantenga.
L'attore, premesso in fatto che, nel mentre camminava sul marciapiede antistante la pescheria “Lupino”, rovinava al suolo a causa di mattonelle basculanti e sconnesse che ricoprivano il piano viario e la cui instabilità non era percepibile dagli utenti della strada;
che veniva dapprima soccorso da un passante che aveva assistito alla caduta e,
successivamente, trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera
“OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di ove gli veniva CP_1
diagnosticato “distorsione del ginocchio sinistro” con prognosi di 10 giorni;
che tali lesioni avevano comportato ad esso attore, così come accertato dal consulente medico di parte dott. 10 giorni di inabilità temporanea totale, 15 giorni di Persona_1
inabilità temporanea parziale al 50%, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25 %
ed una invalidità permanente pari al 2-3%; che pertanto, sulla scorta delle tabelle del
Tribunale di Milano, il danno conseguente alle lesioni patite era quantificabile nella complessiva somma di € 10.239,30; che con raccomandata a/r del 29/05/2015 aveva
2 messo in mora il per il risarcimento, senza ottenere alcun riscontro e, in data CP_1
15/06/2016, lo aveva invitato alla stipula di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/14
senza ricevere riscontro, chiedeva all'adito Tribunale di: “ dichiarare esclusivo
responsabile dell'evento di cui in premessa il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore ai sensi dell'art. 2051 e/o dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto
condannarlo al pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
10.239,30 come sopra meglio specificata, oltre rivalutazione ed interessi dalla data
dell'evento al soddisfo o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. 55/14 oltre rimborso
forfettario nella misura del 15% Cassa avvocati ed Iva, con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il che, in via Controparte_1
pregiudiziale, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere stante la congruità
della somma già corrisposta al dall'INPS o, in via gradata ed in caso di condanna, Pt_1
di detrarre la suddetta somma dall'importo eventualmente liquidato potendo in tal caso il danneggiato pretendere soltanto il ristoro del danno differenziale. Sempre in via pregiudiziale chiedeva che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda, essendo questa sprovvista di qualificazione giuridica e non essendo specificato a che titolo l'attore chiedeva l'accertamento della responsabilità di esso convenuto nella causazione del sinistro, con conseguente incertezza in merito agli oneri probatori incombenti sulle parti.
Inoltre, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo oltre che la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo il sinistro riconducibile alla sua condotta.
Nel merito, contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della pretesa risarcitoria eccependo che dalla dinamica riferita in citazione non si evinceva il nesso di causalità
3 tra l'evento ed il danno lamentato;
sottolineava, invero, di non essere in alcun modo responsabile dei danni occorsi all'attore ma che piuttosto la caduta era attribuibile alla esclusiva responsabilità di quest'ultimo il quale, se avesse tenuto una condotta attenta e prudente, avrebbe potuto evitarla anche in considerazione del fatto che lo stesso ben conosceva lo stato dei luoghi poiché la sua abitazione si trovava a soli 100 metri dal luogo teatro dell'evento. Contestava, infine, la pretesa anche sotto il profilo del quantum
debeatur e, all'uopo, così concludeva: “In via pregiudiziale:
1. dichiarare la cessata
materia del contendere per la congruità della somma corrisposta al sig. e Parte_1
rinviare l causa per la precisazione delle conclusioni e discussione, in subordine, nella
denegata ipotesi di accertata responsabilità dell'Ente detrarre dall'importo da
corrispondere quello già liquidato dall'INPS;
2. accertare e dichiarare la
improcedibilità della domanda per omessa qualificazione giuridica della stessa nonché
per assenza del titolo all'azione giudiziaria intrapresa, con ogni conseguenza in ordine
alle spese di lite, per tutti i motivi precisati ed argomentati nel corpo del presente atto;
In via preliminare:
3. accertare e dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164
cpc co. 4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art.163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod.proc. civ.;
4. accertare la effettiva e piena legittimazione delle parti in giudizio, pena declaratoria
di carenza di legittimazione attiva e/o passiva con ogni conseguenza di legge in ordine
alle spese di lite: Nel merito:
5. disporre, ai sensi dell'art. 117 cpd.proc.civ., la
comparizione personale delle parti, affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la
loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
6. accertare e dichiarare l'assenza di
responsabilità del nella produzione del sinistro descritto nell'atto di Controparte_1
citazione, per assenza dei requisiti di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c.; 7. rigettare la
domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e
giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel
corpo del presente atto;
8. condannare parte attrice alle spese del presente giudizio,
4 nonché alla corresponsione in favore del di una somma Controparte_1
equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod.civ. a titolo di risarcimento del
danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del
novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod.proc.civ.; In via gradata:
9. nella
denegata ipotesi di accoglimento della domanda, voglia l'Ill.mo Giudicante ritenere
non superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 1227 c.c. in capo
all'istante e il relativo grado di colpa del e, per l'effetto, ridurre CP_1 CP_1
sensibilmente il quantum debeatur secondo le argomentazioni in parte motiva, e
comunque entro il limite del massimale di polizza indicata, delle franchigie e delle
percentuali di somma assicurata, con tutte le conseguenze del caso sul piano delle
spese processuali;
10. emettere ogni altro provvedimento del caso”.
La causa, trattata con l'espletamento di prova per testi e di CTU medico-legale,
all'udienza del 04/07/2023, all'esito della discussione delle parti, veniva decisa con la
sentenza n. 3059/2023 resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, con la quale il G.O.
assegnatario del procedimento, ricondotta la fattispecie nell'alveo di cui all'art. 2051
c.c., accoglieva la domanda rilevando che, sebbene dall'istruttoria fosse risultato provato che il sinistro si era verificato a causa dell'anomala condizione del marciapiede,
era altresì emerso che l'evento dannoso si era verificato anche causa del comportamento tenuto dal , il quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni Pt_1
del manto stradale che percorreva in pieno giorno, e che pertanto doveva ritenersi corresponsabile dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c. Accoglieva quindi la domanda per quanto di ragione e, ritenuta la concorrente responsabilità del nella misura del Pt_1
50%, condannava il al pagamento, a titolo di risarcimento del danno Controparte_1
da invalidità permanente, ITT, ITP, danno morale e spese mediche, della definitiva somma di € 2.596,93 ( € 5.193,87 :2 ) oltre interessi;
compensava interamente le spese
5 di lite tra le parti e poneva a carico di entrambe nella misura della metà le spese relative alla CTU.
Con atto di citazione notificato il 18/01/2024 ha impugnato la sentenza Parte_1
innanzi a questa Corte per ottenerne la riforma parziale e, per l'effetto, sentir così
provvedere: “in accoglimento del proposto appello, dichiarare, in riforma della
sentenza n.3059/2023 del Tribunale di Salerno e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051
c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., esclusivo responsabile dell'evento per cui è causa il
[...]
, in persona del pro-tempore e, per l'effetto, condannarlo al CP_1 CP_3
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti da della Parte_2
complessiva somma di €.7.146,42 da cui decurtare quella riconosciuta di €.2.596,93 e
quindi alla ulteriore somma di €.4.549,49 - come sopra determinata - oltre interessi
legali e rivalutazione del danno dalla data dell'evento al soddisfo o comunque al
pagamento di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi
legali e rivalutazione del danno dall'evento al soddisfo. Con vittoria di spese e
competenze professionali di ambo i gradi del giudizio, ex D.M.147/22, oltre rimborso
forfettario nella misura del 15%, Cassa Avvocati ed Iva, con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario.”.
Si è costituito il che ha resistito ai motivi di gravame, di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto, ed ha proposto appello incidentale così concludendo: “in
accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado,
rigettando la domanda proposta;
2. dichiarare comunque l'inammissibilità dell'appello
principale ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., con ogni conseguenza di rito, per tutti i gravi,
rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente atto;
3. rigettare l'appello
principale proposto anche nel merito, in quanto la domanda risulta palesemente
destituita di fondamento logico e giuridico;
4. chiede la ripetizione delle somme
6 liquidate all'esito della sentenza di prime cure;
5. con la vittoria di spese, diritti,
onorari, IVA, CPA e spese forfetarie come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”.
Concessi i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali e rinviata la causa all'udienza del 24/04/2025, il CI,
con successiva ordinanza del 22/05/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo dell'appello principale - Violazione ed erronea applicazione
degli artt. 2051 c.c. e 1227, comma I, c.c.; erronea valutazione delle risultanze
istruttorie, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., nonché dei principi
fondamentali sanciti dagli artt. 3, 24, 32 della Costituzione – il ha impugnato la Pt_1
sentenza nella parte in cui il Giudice, ricondotta la vicenda oggetto di causa alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., ha ravvisato la sua concorrente responsabilità nella causazione dell'evento dannoso senza offrire specifica motivazione e sebbene dagli atti del giudizio non fosse emersa alcuna condotta colposa a lui addebitabile. Deduce sul punto che gli esiti dell'istruttoria orale espletata in primo grado, unitamente ai rilievi fotografici prodotti, avrebbero dovuto indurre il primo Giudice ad affermare che l'unica causa del sinistro era stata l'anomalia del marciapiede, che presentava mattonelle basculanti non visibili, come riferito in particolare dal teste , che Testimone_1
aveva dichiarato di essersene avveduto solo nel momento in cui aveva aiutato il a Pt_1
rialzarsi da terra, ed avrebbe conseguentemente dovuto dichiarare il Controparte_1
esclusivo responsabile dell'infortunio non avendo, quest'ultimo, offerto alcuna dimostrazione che la condotta tenuta dal danneggiato fosse connotata dai caratteri della colpevolezza, dell'imprevedibilità o eccezionalità che lo riconducevano al caso fortuito e che, quindi, fosse idonea a interrompere la causalità con l'evento dannoso derivante dalla custodia della cosa.
7 Con il secondo motivo di gravame - Erronea determinazione del quantum debeatur –
l'appellante ha impugnato la liquidazione dei danni fatta in sentenza deducendo l'erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano da parte del Giudice, che aveva, liquidato un danno biologico di €.1.638,29, per un importo complessivo inesatto di €.5.193,87, applicando, poi, su detta somma la riduzione del 50% atteso l'infondato ritenuto concorso. In contrario, sulla base delle risultanze della consulenza medico-
legale, ad esso appellante competeva la complessiva somma di €.7.146,42, di cui
€.2.563,00 a titolo di danno da invalidità permanente (2%), €.792,00 a titolo di invalidità temporanea totale (gg. 8), €.742,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% (gg. 15), € 742,50 a titolo di invalidità temporanea parziale (gg. 30), €.854,00 a titolo di danno morale (1/3 del danno biologico) ed €.1.452,42 per spese mediche.
Pertanto, decurtata la somma già liquidata nella sentenza oggetto di gravame,
l'appellante chiede che gli sia riconosciuta la differenza di €.4.549,49.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame – Omesso riconoscimento delle competenze
di causa – il ha impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur Pt_1
avendo accolto parzialmente la domanda di risarcimento, aveva compensato integralmente le spese di lite senza indicarne le ragioni. La ritenuta corresponsabilità
avrebbe dovuto, al più, determinare il Giudice a porre a carico della parte parzialmente soccombente, e quindi a suo carico, una quota delle spese sostenute ed a compensarle nel resto. In ogni caso, la riforma della decisione dovrà comportare la rideterminazione delle spese del doppio grado.
2. Con il primo motivo di appello incidentale – Erronea valutazione della prova
testimoniale ex art. 116 cpc – il si duole dell'errata valutazione delle CP_1 CP_1
risultanze istruttorie che aveva indotto il Giudice di primo grado a ritenere accertato il fatto storico genericamente descritto nell'atto introduttivo.
8 Contesta in particolare il rilievo dato alle dichiarazioni rese dai testimoni indicati dal in quanto generiche, inattendibili e compiacenti, facendo all'uopo rilevare che il Pt_1
teste non aveva precisato di aver visto il momento in cui l'attore Testimone_1
metteva il piede sulle mattonelle presumibilmente sconnesse né di aver constatato il tipo di lesioni subite da quest'ultimo; che il teste aveva rilasciato Testimone_2
dichiarazioni de relato non essendo presente al momento del sinistro;
che la teste essendo la moglie dell'attore, era incapace di testimoniare ex art. Testimone_3
246 cpc .
Con il secondo motivo - Violazione ed erronea applicazione degli art. 2051 c.c. e 1227
co. 1 c.c.- il contesta la decisione facendo rilevare che l'attore non aveva CP_1
fornito prova della responsabilità dell'avvenuto incidente in capo ad esso convenuto, in ossequio ai criteri ordinari di ripartizione dell'onere probatorio. In particolare si duole dell'errata applicazione degli artt. 2051 c.c. e 1227, comma 1 c.c. giacché dalla dinamica del sinistro, come emersa nella fase istruttoria, appariva evidente che l'incidente occorso al non era stato provocato dalla 'cosa', ossia dalla Pt_1
sconnessione delle mattonelle, ma dall'imprudenza e alla scarsa attenzione con cui il medesimo procedeva in strada, giacché, essendo le ore 15.45 del 06/05/2015, se fosse stato attento, la perfetta illuminazione diurna gli avrebbe reso ben visibile lo stato di pericolo, ben conoscendo l'attore lo stato dei luoghi in quanto abitava a circa 100 mt.
Per il principio di autoresponsabilità, normativamente riconducibile all'art. 1227 cc,
l'uso anomalo o non diligente del bene da parte del creditore, esclude del tutto la responsabilità ovvero la diminuisce secondo la gravità della colpa del danneggiato,
sicché il primo Giudice avrebbe dovuto correttamente rigettare la domanda da questi proposta.
Con il terzo motivo - Erronea determinazione del quantum – compensatio lucri cum
damno – Art. 112 c.p.c.- il ha impugnato la sentenza per non avere il Controparte_1
9 Giudice esaminato l'eccezione di congruità della somma di € 2.691,00 versata al Citro
dall'INPS, con riferimento alla quale l'Istituto aveva espresso la volontà di surrogarsi a norma dell'art. 1916 cc e 142 dlgs n. 209/2005 in caso di accertata responsabilità
dell'Ente, e per non avere detratto l'importo liquidato dall'Istituto al fine di riconoscere al il solo danno differenziale . Secondo l'appellante incidentale, decurtata del Pt_1
50%, la somma liquidata in sentenza e ridotta di ulteriori € 2.691,00, sarebbe emerso che il aveva avuto una somma maggiore di € 94,07 rispetto al dovuto. Ne Pt_1
consegue . ò
Con il quarto ed ultimo motivo – Non risarcibilità del danno morale – l'Ente
appellante ha impugnato la decisione nella parte in cui è stato riconosciuto in favore del il risarcimento del danno morale conseguente alle lesioni patite, pur in assenza di Pt_1
prova circa la reale esistenza e la misura dello stesso e in difetto di specifica motivazione sul punto. Riferisce comunque di aver provveduto al pagamento delle somme liquidate in sentenza onde evitare l'instaurazione di procedure esecutive in danno e, pertanto, confidando nell'integrale accoglimento del proposto appello incidentale, chiede alla Corte di disporre la ripetizione di tutto quanto già versato.
3. L'appello principale e quello incidentale vanno rigettati.
3.1. Rileva questo Collegio che, come si legge nella recente e condivisibile pronuncia n. 2376/2024, il Giudice di legittimità ha ritenuto di dover superare l'indirizzo interpretativo, che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte con le pronunce nn. 2477-2483/2018, secondo cui, “in ambito di
responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in
una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del
mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece
assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi
dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che
10 detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da
interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. n.26524/2020;
conf. Cass. n. 4035/2021).
Ed infatti, sull'indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, è stato ribadito dalla Suprema Corte che “il requisito legale della rilevanza
causale del fatto del danneggiato è la colpa (…) intesa come oggettiva inosservanza del
comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità
materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che
ne sono derivate” (cfr. Cass. n. 14228/2023 richiamata da Cass. n. 2376/2024).
Si è di conseguenza affermato che la condotta del danneggiato “nella motivata
valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale
meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto
del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile
al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva ove, per il grado della
colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché
ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”(…), “fermo restando, però, che nel
formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato,
il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e
del parametro della colpa” giacché, secondo quello che è “l'orientamento
assolutamente maggioritario della Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente
«suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è a Cass. SU, n.
11 20943/2022)”, “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente
colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale,
imprevedibile e inevitabile” (cfr. Cass. n. 14228/2023, richiamata da Cass. n. 2376/2024
e da Cass. n. 8450/2025).
Come pure già statuito da Cass.n. 11152/2023, al fine di ravvisare il fortuito, “ non è
necessario che si tratti di condotta abnorme, bensì colposamente incidente nella misura
apprezzata. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto
comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed
evento dannoso”.( conforme Cass. n. 21675/2023; n. 8450/2025).
3.2. Nel caso in esame il G.O., pur con stringata motivazione, ha fatto corretta applicazione di siffatti princìpi giacché, pur avendo rilevato, sulla base dell'istruttoria svolta (dichiarazioni del teste e documentazione fotografica dei Testimone_1
luoghi), che la caduta del era stata provocata dall'aver l'attore appoggiato il piede Pt_1
su una mattonella basculante, ha poi ritenuto che le conseguenze dannose fossero comunque a lui attribuibili al 50% “per la visibilità del lamentato dissesto e la
prevedibilità del pericolo in considerazione che la caduta è avvenuta in pieno giorno “.
Ed effettivamente, sì come emerge dalle foto prodotte dalla difesa attorea e sottoposte al teste , unico ad aver assistito alla caduta e della cui attendibilità non è Testimone_1
dato dubitare, la condizione del marciapiedi, nella parte quasi centrale, non era di apparente perfetta manutenzione -- alcune mattonelle erano lesionate, una era spezzata al centro e un po' sollevata da un lato, un'altra infossata nell'asfalto --, e pertanto rappresentava una situazione di possibile danno suscettibile di essere prevista, che
12 avrebbe dovuto indurre il , che peraltro abitava in quella zona, ad adottare idonee Pt_1
cautele.
Il primo motivo dell'appello principale va pertanto rigettato. Per le medesime ragioni vanno disattesi il primo e il secondo motivo dell'appello incidentale.
Rileva altresì la Corte che le argomentazioni dell'appellante sono Parte_1
incentrate prevalentemente sul profilo del caso fortuito come fattore idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 cc, che, con riferimento alla vittima, sussiste soltanto ove la sua condotta sia “colposa o imprevedibile”.
L'appellante ricava infatti dal principio enunciato da Cass. n. 456/2021, espressamente richiamata nell'atto di impugnazione, la conseguenza che, non essendo emersa dall'istruttoria una sua condotta abnorme ed imprevedibile, la responsabilità del non poteva essere esclusa, e che, comunque, l'Ente convenuto non aveva CP_1
offerto alcuna prova dell'assenza di responsabilità.
L'appello come proposto non si confronta con le ragioni della decisione, e ciò in quanto il Tribunale non ha escluso la responsabilità del inquadrando la condotta della CP_1
vittima nel caso fortuito, ritenendola, cioè, idonea a rompere il nesso causale in quanto dotata di efficienza causale esclusiva ( cfr. Cass. n. 4588/2022; n. 2482/2018 ), ma ha invece ritenuto che il avesse concorso a causare l'infortunio che avrebbe potuto Pt_1
evitare se avesse prestato la dovuta attenzione alle condizioni del manto stradale .
Le argomentazioni dell'appellante non sono quindi idonee a confutare la motivazione del primo Giudice, che, alla luce dell'istruttoria orale e della documentazione fotografica allegata dall'attore, pur affermando la responsabilità del per la CP_1
cattiva manutenzione di quel tratto di strada, ha ritenuto la concorrente responsabilità
dell'utente facendo applicazione non già della scriminante del caso fortuito prevista dall'art. 2051 c.c., ma dell'art. 1227, co.1, c.c., e ciò in coerenza con il principio
13 espresso da Cass. n. 15375/2011 per cui “ In tema di danno da insidia stradale, il solo
fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé
sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario, il quale potrà
superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza,
distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice
di merito dovrà considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e
superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve
considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo”( cfr. pure ex pl. Cass.
10/9546; 10/8229; 18/6703; 19/16295).
3.3. Sull'ammontare del danno vanno rigettati sia il secondo motivo dell'appello principale che il terzo motivo dell'appello incidentale.
Ed infatti, contrariamente a quanto lamentato dal , il GO ha fatto corretta Pt_1
applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2022, in vigore all'epoca della liquidazione. Non trova invece riscontro né è supportata da alcun riferimento specifico al criterio di calcolo adoperato, e pertanto non è verificabile in questa sede, la diversa e maggiore somma di complessivi € 7.146,42 di cui fa richiesta l'appellante.
Correttamente, poi, il Giudice di prime cure, sia pure senza motivare sul punto, non ha sottratto la somma che si assume versata al dall'INPS. Pt_1
Rileva infatti la Corte che del versamento, che il assume essere pari ad € CP_1
2.691,00, non v'è documentazione agli atti. In ogni caso, anche laddove ne fosse stata offerta prova, la somma, costituendo una “indennità economica di malattia ai sensi
dell'art. 74 L. n. 833/1978” destinata sopperire ad una condizione di perdita del reddito da lavoro, integrerebbe una posta di danno patrimoniale che non potrebbe essere sottratta dal danno non patrimoniale riconosciuto in sentenza.
Va infine disattesa la doglianza del in ordine all' immotivato riconoscimento CP_1
del danno morale, di cui al terzo motivo dell'appello incidentale.
14 Sul punto la sentenza, pur essendo sicuramente lacunosa sotto il profilo motivazionale,
può essere comunque confermata con integrazione della motivazione da parte della
Corte, dovendo ritenersi che il riconoscimento di siffatta voce risarcitoria costituisca,
nella specie, il ristoro sia dell'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale,
sub specie del dolore) che di quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo sulle relazioni di vita esterne del soggetto), che sono emersi dalla prova testimoniale espletata in primo grado attraverso l'escussione dei testi Testimone_2
e . Testimone_3
Con riferimento a quest'ultima, va infine osservato che l'eccezione di incapacità a testimoniale in quanto moglie dell'infortunato, oltre ad essere evidentemente infondata giacché la domanda avanzata in giudizio attiene al risarcimento di un danno alla persona che, in quanto tale, non confluisce nella comunione dei beni, è comunque inammissibile non essendo stata sollevata in primo grado dalla difesa del CP_1
3.4. Va disatteso anche l'ultimo motivo dell'appello principale.
Ed infatti, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il primo Giudice ha offerto una motivazione al provvedimento di compensazione delle spese processuali, che ha infatti giustificato con il parziale accoglimento della domanda.
4. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
5. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del presente
grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione dell'18/01/2024 da nei Parte_2
confronti del e sull'appello incidentale del avverso Controparte_1 CP_1
la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3059/2023, così provvede:
15 1) RIGETTA L'APPELLO PRINCIPALE E QUELLO INCIDENTALE e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI GIUDIZIO.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
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Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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