Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 1722
CASS
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza della legge processuale e vizio di motivazione per travisamento del fatto processuale

    La Corte di appello ha correttamente dichiarato la manifesta infondatezza della dichiarazione di astensione, poiché il ricorrente non ha allegato la documentazione posta a sostegno dei motivi addotti (la copertina del fascicolo con l'annotazione), rendendo l'istanza inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Rigettato
    Vizi di travisamento del fatto e violazione di legge quanto all'omessa astensione del G.i.p.

    Il motivo partecipa della medesima ragione di inammissibilità, non avendo il ricorrente allegato il documento dal quale evincere la ragione della incompatibilità del G.i.p. La circostanza della futura ed eventuale qualità di teste appare meramente ipotetica.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 44 cod. proc. pen.

    La statuizione è corretta e fondata su una precisa disposizione di legge (art. 44 cod. proc. pen.). La condanna trova fondamento nel principio che in tema di ricusazione, la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto dell'istanza è emanata nell'esercizio di un potere disciplinare del giudice per evitare la proliferazione di ricusazioni infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 1722
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1722
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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