Articolo 11 della Legge 26 marzo 2003, n. 48
Articolo 10Articolo 12
Versione
30 marzo 2003
Art. 11. (Modifica dell'articolo 11 della legge n. 285 del 2000). 1. L' articolo 11 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Garanzia fideiussoria). - 1. Oltre alle garanzie previste dall' articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, del 20 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato dal bando di gara.
2. La cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, prevista dall' articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo".
Note all'art. 11:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
- Per il riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 , si vedano le note all'art. 3.
- Si trascrive il testo dell' art. 30, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 :
"1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all' art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e' restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.".
Entrata in vigore il 30 marzo 2003
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