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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/09/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4233/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 4233/2022 R. G. promossa da in qualità di mandataria di Parte_1 Parte_2
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. L. Ghelfi e E. M. Sgarbi
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Ferrari Amorotti
Aqui SPV S.r.l.
rappresentato e difeso dagli Avv. M. Bigi e F. Marchi
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. D. Folli
Convenuti -
Controparte_3
- Convenuto contumace -
in punto a: opposizione a precetto.
All'udienza del 9/4/19 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 24/4/19 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 5/5/19 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
Per parte attrice:
“Ogni contraria istanza disattesa, previe le più opportune declaratorie sia in fatto che in diritto, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via principale e nel merito:
- revocare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Modena in data 8.3.2022 e successivo provvedimento di correzione dell'11.3.2022 e per l'effetto revocare il piano di riparto finale predisposto dal Professionista Delegato il 20.02.2022 e conseguentemente riconoscere il privilegio ipotecario di II grado in favore di per Parte_2 l'importo di € 71.849,90 - tenuto conto degli addebiti intervenuti sul c/c intestato alla procedura esecutiva dopo la predisposizione del predetto piano di riparto pari ad € 1.655,00 per imposte per la cancellazione di gravami, € 2,00 per commissione bonifici ed € 15,10 per ricalcolo spese e competenze chiusura c/c e così € 1.682,10 complessivi – dandosi atto che la somma di € 36.945,03 è già stata incassata da in forza del Parte_2 progetto di distribuzione per cui è causa e conseguentemente residua ancora dovuta a Parte_2 la somma di € 34.901,87, e per l'effetto
[...] condannarsi AQUI SPV S.r.l. e a restituire a Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 rispettivamente la prima € 6.527,08 (differenza interessi chirografari), la seconda € 11.664,85
[...] (differenza interessi chirografari) ed il terzo € 16.712,94 (capitale, interessi e spese di intervento in chirografo) o in quella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa e condannarsi altresì
AQUI SPV S.r.l. e a restituire a le Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 somme di cui alle spese legali, come liquidate con provvedimento emesso dal GdE il 5.5.2022, pagate da Parte_2 in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”;
per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, In via preliminare fissare alle parti un termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010;
- in via principale, respingere la presente opposizione proposta da e, per essa, Parte_2 [...] poiché infondata in via di fatto e di diritto e, per l'effetto, confermare Parte_1 l'ordinanza dell'08-11/03/2022 e, con essa, il piano di riparto finale del 02/02/2022, con conseguente distribuzione delle somme ivi previste, derivate dalla vendita dei cespiti pignorati;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari a norma di legge”;
per parte convenuta Aqui SPV S.r.l.:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Modena, contrariis reiectis, respingere le domande svolta da in quanto infondate in fatto e diritto. Parte_2 Con vittoria di spese e compensi giudiziali”;
per parte convenuta : Controparte_2
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respingere le domande proposte da poiché infondate in fatto e in diritto per i Parte_2 motivi esposti e conseguentemente confermare l'ordinanza 08.03.2022 e il successivo provvedimento di correzione 11.03.2022 confermare il piano di riparto finale predisposto dal professionista delegato riconoscendo al creditore la somma di €. 16.712,94, così come previsto dal Professionista Controparte_2 Delegato ed incassata a seguito dei pagamenti disposti in esecuzione del piano di riparto dichiarando che nulla deve il convenuto condominio a parte attrice confermare l'ordinanza del 05.05.2022 in merito alla condanna al pagamento delle spese liquidate a favore del già corrisposte da Controparte_2 Parte_2 in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2 2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice allega: che in data 5/10/2015 otteneva dal Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo n. 3670/2015 (doc. n. 14) con il quale si ingiungeva a CP_3
di pagare la somma di € 272.775,40;
[...] che in data 20.10.2015 iscriveva ipoteca giudiziale (reg gen 333452 e reg part 3729) sui beni immobili di (doc. n. 15) su alcuni quale Controparte_3 debitore ipotecario e su altri quale terzo datore d'ipoteca e fideiussore, che successivamente divenivano oggetto di esecuzione immobiliare rubricata al n. 194/2018 RGEI;
che proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di cui Controparte_3 sopra instaurando il procedimento nr. 9866/2015 R.G. avanti al Tribunale di Modena, all'esito del quale -con sentenza n. 427/2019 emessa il
21.3.2019 e munita di certificato di passaggio in giudicato il 30.11.2021- il decreto ingiuntivo veniva revocato, con condanna in capo al al CP_3 pagamento della minor somma di € 249.249,05 (doc. n. 6); che la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a esperiva azione revocatoria avanti al Tribunale di Modena -nr. 3536/2017 R.G., con domanda giudiziale trascritta in data 26/05/2017, reg. gen. 12896, part. 8586 (doc. n. 7) avverso il fondo patrimoniale costituito in data 23/12/2014 -con atto a ministero Notaio Dott. rep. 53154/17844, trascritto il Persona_1
13/01/2015 avanti alla Conservatoria di Modena al Reg. gen. 649, part. 480- da congiuntamente alla moglie , su tutti i CP_3 Controparte_4 beni oggetto dell'ipoteca anzidetta (doc. n. 3); che detto procedimento terminava con sentenza nr. 1937/2019, attualmente oggetto d'impugnativa avanti alla Corte d'Appello di Bologna (nr. 255/2020
R.G., doc. n. 8);
3 che la già , Controparte_1 Controparte_5 radicava il procedimento esecutivo nr. 194/2018 R.G.E. avanti al Tribunale di Modena sui beni di proprietà del con udienza ex art. 569 CP_3
C.p.c. tenutasi in data 6/3/2019 (doc. nn. 10-11-12); che la cessionaria del credito originariamente vantato da Parte_2
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., depositava atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare nr. 194/2018 R.G.E. in data 13/01/2021
(doc. n. 13); che, pertanto, in data 2/2/2022, in sede di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei lotti nr. 1-2-3, il credito vantato da Parte_2 veniva ritenuto “chirografario tardivo”, con l'attribuzione della somma di €
38.627,13, somma poi corretta in € 36.960,13 (doc. n. 14); che la qualifica di chirografo veniva altresì confermata con ordinanza del 08-
11/03/2022 del Giudice delle Esecuzioni (doc. nn. 15-16); che in data 21/03/2022, la mandataria Parte_1 di , proponeva ricorso ai sensi dell'art. 617, 2° c., C.p.c., Parte_2 avverso l'ordinanza, per la sospensione della distribuzione della somma ricavata dalla vendita del compendio pignorato nei limiti del minor importo di € 73.532,00 in forza del privilegio ipotecario vantato (doc. n. 17); che, a seguito delle contestazioni della ricorrente ed altri creditori intervenuti (doc. nn. 18-19-20 il Giudice delle Esecuzioni in data 5/5/2022 rigettava l'opposizione, con conferma dell'ordinanza dell'8-11/3/2022, condannando la al pagamento delle spese legali in favore dei Parte_2 creditori e dando termine a parte opponente sino al 2/8/2022 per l'introduzione del giudizio di merito (doc. n. 21).
4. Parte opponente , mandataria di Parte_1 [...]
ritiene di essere stata erroneamente qualificata quale “creditrice CP_6 chirografaria tardiva” in quanto il relativo diritto di credito derivante dalla sentenza nr. 427/2019 emessa a definizione della causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3670/2015 R.G. è pacifico, certo ed incontestato;
inoltre, l'opponente evidenzia che in virtù di tale credito era stata anche iscritta ipoteca giudiziale sui beni di oggetto della Controparte_3 procedura esecutiva immobiliare in oggetto;
pertanto, la domanda
4 revocatoria pendente davanti alla Corte d'Appello di Bologna risulta ininfluente rispetto alla distribuzione del ricavato.
Ciò in quanto l'ipoteca iscritta in forza di un decreto ingiuntivo poi oggetto di opposizione, spiega comunque i suoi effetti anche nell'ipotesi di revoca dello stesso per accertamento di un credito inferiore, con conseguente legittimità dell'ipoteca iscritta in data 20/10/2015.
In quest'ottica la contestazione da parte del professionista delegato circa la natura ipotecaria del credito si fonda sull'errato presupposto che detto credito non avesse natura privilegiata ipotecaria ma chirografaria per la pendenza della causa revocatoria, mentre il credito è incontestato e l'iscrizione ipotecaria è precedente al pignoramento;
in sintesi, l'opponente allega che l'azione revocatoria promossa prima dell'esecuzione n. 194/2018
RGEI, sui beni oggetto anche dell'iscrizione ipotecaria dell'attrice del
29.10.2015, rende l'opponente creditore ipotecario ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 566 C.p.c..
5. Parte opponente fonda la propria richiesta esclusivamente sulla critica della decisione del professionista delegato relativa alla validità dell'iscrizione ipotecaria del 2015, anche per somma ridotta, a seguito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, anche nel caso di sentenza non definitiva di accoglimento parziale dell'opposizione e di revoca del decreto, con prosecuzione del giudizio ai fini dell'accertamento dell'entità del credito oggetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio, vengono conservati gli atti di esecuzione già compiuti in forza dell'originaria esecutività del decreto (Cass. III, 24/9/2013, n. 21840), peer cui, dopo la revoca del decreto ingiuntivo opposto per motivi di merito e la emissione di sentenza di condanna a carico dell'originario ingiunto per una somma inferiore a quella del decreto ingiuntivo revocato, tra gli effetti che sono salvati dall'art. 653, 2°
c., C.p.c., rientra certamente anche l'iscrizione ipotecaria, nei limiti della somma ridotta.
Tuttavia, nel caso di specie assume rilievo decisivo anche l'iscrizione tardiva, altro elemento posto a base dell'ordinanza data 5/5/2022 del
5 Giudice dell'Esecuzione e sul quale parte attrice opponente non ha adeguatamente contrastato le deduzioni di parte convenuta.
6, Al riguardo, vanno condivisi i principi espressi nell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione, nella cui motivazione si legge: <l'opponente ha dedotto l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui lo stesso, nel confermare il progetto di distribuzione, come predisposto dal professionista delegato, non avrebbe tenuto adeguatamente conto dell'opponibilità alla procedura del privilegio ipotecario gravante sui beni medesimi, iscritto in epoca anteriore alla trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare con conseguente riconoscimento delle somme dovute, a prescindere dalla tardività dell'intervento compiuto, in ossequio alla previsione di cui all'art. 566 c.p.c.; rilevato che si sono costituiti, nell'intestato procedimento, il creditore procedente e i creditori intervenuti tempestivamente AQUI Controparte_1
SPV S.r.l. e insistendo per il rigetto dell'opposizione Controparte_2 promossa in quanto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni già esposte in sede di contestazioni ex art. 512 c.p.c.; considerato che, contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente, importanza cruciale riveste ai fini della presente vertenza, la perdurante pendenza del giudizio di appello afferente la sentenza di primo grado di revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale. Ciò in quanto, come emerge dalla certificazione notarile sostitutiva ex art. 567 c.p.c. depositata dal creditore pignorante, in data 18/06/2018, sugli immobili Controparte_1 pignorati grava un vincolo di destinazione nascente dall'atto costitutivo del fondo patrimoniale redatto in data 23/12/2014, con atto pubblico a ministero
Notaio n. rep. 53154, registrato a Modena il 29.12.2014 al n. Persona_1
16327 e trascritto a Modena il 13.01.2015, al n. 649 Reg. Gen. e n. 480 Reg.
Part., cui ha fatto seguito, in data 22/12/2015, l'iscrizione di ipoteca giudiziale in favore di San EL 1893 Banca Pop. ora CP_7 Parte_2
[...] tenuto conto che, in base al combinato disposto di cui agli artt. 169 e 170 c.c., i beni costituiti in fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono genericamente costituire oggetto
6 di iscrizione ipotecaria ad opera di terzi, salva la possibilità per questi ultimi di agire per la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di disposizione patrimoniale agli stessi pregiudizievole. Ciò in quanto gli effetti dell'accoglimento dell'azione revocatoria, retroagendo al momento della costituzione del fondo, rendono quest'ultimo inefficace nei confronti del creditore che abbia agito in revocatoria;
considerato che
la sentenza che accoglie la domanda revocatoria ha indiscussa natura costitutiva dal momento che essa modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, sicché i suoi effetti si producono inevitabilmente al ricorrere del suo passaggio in giudicato. Ne discende, pertanto, che prima di tale momento, il creditore non può beneficiare dell'inefficacia, parziale e relativa, dell'atto revocato.
In questi termini, dunque, il privilegio ipotecario vantato dall'odierno opponente acquisterà rilevanza solo una volta ottenuta, in sede di appello, una sentenza favorevole e sempreché tale pronuncia non venga, a sua volta, impugnata. In difetto di tale imprescindibile presupposto, l'intervento titolato spiegato dall'opponente nella procedura esecutiva non può che avere rilevanza chirografaria e tardiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 565 c.p.c., dal momento che lo stesso non soltanto non risulta sorretto da alcun privilegio per le ragioni già esposte ma anche perché si è manifestato in epoca comunque successiva all'udienza di autorizzazione alla vendita>>.
Quest'ultimo aspetto è dirimente: nella specie, l'intervento di è Pt_1 stato depositato tardivamente ai sensi art. 499 C.p.c., ovvero in data
13/01/2021 (doc. n. 11), mentre l'udienza per l'autorizzazione alla vendita si era tenuta il 6/3/2019, il che rende infondata ogni ulteriore doglianza circa la gradazione attualmente riconosciuta al credito.
Come, infatti, correttamente ritenuto nell'ordinanza impugnata, la garanzia -anche eventualmente per la somma minore- non è opponibile alla procedura esecutiva posti, da un lato, la pendenza del giudizio d'Appello sulla revocatoria di costituzione del fondo patrimoniale e, d'altro lato, il fatto che in tal caso gli effetti dell'accoglimento della domanda revocatoria retroagirebbero al momento della trascrizione della relativa domanda, avvenuta il 26/05/2017.
In definitiva, va ritenuto, in linea con la valutazione del Giudice dell'esecuzione, che “l'intervento titolato spiegato dall'opponente nella
7 procedura esecutiva non può che avere rilevanza chirografaria e tardiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 565 c.p.c”.
7. L'opposizione è, pertanto, infondata e va respinta.
Le spese processuali, per valore dichiarato e bassa complessità, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
non sono, invece, ripetibili, e restano a carico della parte che le ha sostenute, nei confronti del convenuto contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione all'esecuzione di in Parte_1 qualità di mandataria di avverso l'esecuzione di cui al Parte_2 numero di R.G.E. 194/201 odena;
dichiara tenuta e condanna la in qualità Parte_1 di mandataria di a rifondere alle altre parti le spese Parte_2 processuali che liqu nei confronti di Aqui SPV S.r.l. nella misura di complessivi € 4.380,35, di cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
nei confronti di nella misura di complessivi €4.380,35, di Controparte_1 cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
nei confronti del nella misura di complessivi €4.380,35, Controparte_2 di cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dichiara non ripetibili le spese processuali nei confronti di Parte_3
[...]
Così deciso in Modena, il giorno 16/9/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 4233/2022 R. G. promossa da in qualità di mandataria di Parte_1 Parte_2
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. L. Ghelfi e E. M. Sgarbi
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Ferrari Amorotti
Aqui SPV S.r.l.
rappresentato e difeso dagli Avv. M. Bigi e F. Marchi
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. D. Folli
Convenuti -
Controparte_3
- Convenuto contumace -
in punto a: opposizione a precetto.
All'udienza del 9/4/19 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 24/4/19 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 5/5/19 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
Per parte attrice:
“Ogni contraria istanza disattesa, previe le più opportune declaratorie sia in fatto che in diritto, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via principale e nel merito:
- revocare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Modena in data 8.3.2022 e successivo provvedimento di correzione dell'11.3.2022 e per l'effetto revocare il piano di riparto finale predisposto dal Professionista Delegato il 20.02.2022 e conseguentemente riconoscere il privilegio ipotecario di II grado in favore di per Parte_2 l'importo di € 71.849,90 - tenuto conto degli addebiti intervenuti sul c/c intestato alla procedura esecutiva dopo la predisposizione del predetto piano di riparto pari ad € 1.655,00 per imposte per la cancellazione di gravami, € 2,00 per commissione bonifici ed € 15,10 per ricalcolo spese e competenze chiusura c/c e così € 1.682,10 complessivi – dandosi atto che la somma di € 36.945,03 è già stata incassata da in forza del Parte_2 progetto di distribuzione per cui è causa e conseguentemente residua ancora dovuta a Parte_2 la somma di € 34.901,87, e per l'effetto
[...] condannarsi AQUI SPV S.r.l. e a restituire a Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 rispettivamente la prima € 6.527,08 (differenza interessi chirografari), la seconda € 11.664,85
[...] (differenza interessi chirografari) ed il terzo € 16.712,94 (capitale, interessi e spese di intervento in chirografo) o in quella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa e condannarsi altresì
AQUI SPV S.r.l. e a restituire a le Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 somme di cui alle spese legali, come liquidate con provvedimento emesso dal GdE il 5.5.2022, pagate da Parte_2 in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”;
per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, In via preliminare fissare alle parti un termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010;
- in via principale, respingere la presente opposizione proposta da e, per essa, Parte_2 [...] poiché infondata in via di fatto e di diritto e, per l'effetto, confermare Parte_1 l'ordinanza dell'08-11/03/2022 e, con essa, il piano di riparto finale del 02/02/2022, con conseguente distribuzione delle somme ivi previste, derivate dalla vendita dei cespiti pignorati;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari a norma di legge”;
per parte convenuta Aqui SPV S.r.l.:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Modena, contrariis reiectis, respingere le domande svolta da in quanto infondate in fatto e diritto. Parte_2 Con vittoria di spese e compensi giudiziali”;
per parte convenuta : Controparte_2
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respingere le domande proposte da poiché infondate in fatto e in diritto per i Parte_2 motivi esposti e conseguentemente confermare l'ordinanza 08.03.2022 e il successivo provvedimento di correzione 11.03.2022 confermare il piano di riparto finale predisposto dal professionista delegato riconoscendo al creditore la somma di €. 16.712,94, così come previsto dal Professionista Controparte_2 Delegato ed incassata a seguito dei pagamenti disposti in esecuzione del piano di riparto dichiarando che nulla deve il convenuto condominio a parte attrice confermare l'ordinanza del 05.05.2022 in merito alla condanna al pagamento delle spese liquidate a favore del già corrisposte da Controparte_2 Parte_2 in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2 2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Parte attrice allega: che in data 5/10/2015 otteneva dal Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo n. 3670/2015 (doc. n. 14) con il quale si ingiungeva a CP_3
di pagare la somma di € 272.775,40;
[...] che in data 20.10.2015 iscriveva ipoteca giudiziale (reg gen 333452 e reg part 3729) sui beni immobili di (doc. n. 15) su alcuni quale Controparte_3 debitore ipotecario e su altri quale terzo datore d'ipoteca e fideiussore, che successivamente divenivano oggetto di esecuzione immobiliare rubricata al n. 194/2018 RGEI;
che proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di cui Controparte_3 sopra instaurando il procedimento nr. 9866/2015 R.G. avanti al Tribunale di Modena, all'esito del quale -con sentenza n. 427/2019 emessa il
21.3.2019 e munita di certificato di passaggio in giudicato il 30.11.2021- il decreto ingiuntivo veniva revocato, con condanna in capo al al CP_3 pagamento della minor somma di € 249.249,05 (doc. n. 6); che la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a esperiva azione revocatoria avanti al Tribunale di Modena -nr. 3536/2017 R.G., con domanda giudiziale trascritta in data 26/05/2017, reg. gen. 12896, part. 8586 (doc. n. 7) avverso il fondo patrimoniale costituito in data 23/12/2014 -con atto a ministero Notaio Dott. rep. 53154/17844, trascritto il Persona_1
13/01/2015 avanti alla Conservatoria di Modena al Reg. gen. 649, part. 480- da congiuntamente alla moglie , su tutti i CP_3 Controparte_4 beni oggetto dell'ipoteca anzidetta (doc. n. 3); che detto procedimento terminava con sentenza nr. 1937/2019, attualmente oggetto d'impugnativa avanti alla Corte d'Appello di Bologna (nr. 255/2020
R.G., doc. n. 8);
3 che la già , Controparte_1 Controparte_5 radicava il procedimento esecutivo nr. 194/2018 R.G.E. avanti al Tribunale di Modena sui beni di proprietà del con udienza ex art. 569 CP_3
C.p.c. tenutasi in data 6/3/2019 (doc. nn. 10-11-12); che la cessionaria del credito originariamente vantato da Parte_2
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., depositava atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare nr. 194/2018 R.G.E. in data 13/01/2021
(doc. n. 13); che, pertanto, in data 2/2/2022, in sede di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei lotti nr. 1-2-3, il credito vantato da Parte_2 veniva ritenuto “chirografario tardivo”, con l'attribuzione della somma di €
38.627,13, somma poi corretta in € 36.960,13 (doc. n. 14); che la qualifica di chirografo veniva altresì confermata con ordinanza del 08-
11/03/2022 del Giudice delle Esecuzioni (doc. nn. 15-16); che in data 21/03/2022, la mandataria Parte_1 di , proponeva ricorso ai sensi dell'art. 617, 2° c., C.p.c., Parte_2 avverso l'ordinanza, per la sospensione della distribuzione della somma ricavata dalla vendita del compendio pignorato nei limiti del minor importo di € 73.532,00 in forza del privilegio ipotecario vantato (doc. n. 17); che, a seguito delle contestazioni della ricorrente ed altri creditori intervenuti (doc. nn. 18-19-20 il Giudice delle Esecuzioni in data 5/5/2022 rigettava l'opposizione, con conferma dell'ordinanza dell'8-11/3/2022, condannando la al pagamento delle spese legali in favore dei Parte_2 creditori e dando termine a parte opponente sino al 2/8/2022 per l'introduzione del giudizio di merito (doc. n. 21).
4. Parte opponente , mandataria di Parte_1 [...]
ritiene di essere stata erroneamente qualificata quale “creditrice CP_6 chirografaria tardiva” in quanto il relativo diritto di credito derivante dalla sentenza nr. 427/2019 emessa a definizione della causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3670/2015 R.G. è pacifico, certo ed incontestato;
inoltre, l'opponente evidenzia che in virtù di tale credito era stata anche iscritta ipoteca giudiziale sui beni di oggetto della Controparte_3 procedura esecutiva immobiliare in oggetto;
pertanto, la domanda
4 revocatoria pendente davanti alla Corte d'Appello di Bologna risulta ininfluente rispetto alla distribuzione del ricavato.
Ciò in quanto l'ipoteca iscritta in forza di un decreto ingiuntivo poi oggetto di opposizione, spiega comunque i suoi effetti anche nell'ipotesi di revoca dello stesso per accertamento di un credito inferiore, con conseguente legittimità dell'ipoteca iscritta in data 20/10/2015.
In quest'ottica la contestazione da parte del professionista delegato circa la natura ipotecaria del credito si fonda sull'errato presupposto che detto credito non avesse natura privilegiata ipotecaria ma chirografaria per la pendenza della causa revocatoria, mentre il credito è incontestato e l'iscrizione ipotecaria è precedente al pignoramento;
in sintesi, l'opponente allega che l'azione revocatoria promossa prima dell'esecuzione n. 194/2018
RGEI, sui beni oggetto anche dell'iscrizione ipotecaria dell'attrice del
29.10.2015, rende l'opponente creditore ipotecario ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 566 C.p.c..
5. Parte opponente fonda la propria richiesta esclusivamente sulla critica della decisione del professionista delegato relativa alla validità dell'iscrizione ipotecaria del 2015, anche per somma ridotta, a seguito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, anche nel caso di sentenza non definitiva di accoglimento parziale dell'opposizione e di revoca del decreto, con prosecuzione del giudizio ai fini dell'accertamento dell'entità del credito oggetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio, vengono conservati gli atti di esecuzione già compiuti in forza dell'originaria esecutività del decreto (Cass. III, 24/9/2013, n. 21840), peer cui, dopo la revoca del decreto ingiuntivo opposto per motivi di merito e la emissione di sentenza di condanna a carico dell'originario ingiunto per una somma inferiore a quella del decreto ingiuntivo revocato, tra gli effetti che sono salvati dall'art. 653, 2°
c., C.p.c., rientra certamente anche l'iscrizione ipotecaria, nei limiti della somma ridotta.
Tuttavia, nel caso di specie assume rilievo decisivo anche l'iscrizione tardiva, altro elemento posto a base dell'ordinanza data 5/5/2022 del
5 Giudice dell'Esecuzione e sul quale parte attrice opponente non ha adeguatamente contrastato le deduzioni di parte convenuta.
6, Al riguardo, vanno condivisi i principi espressi nell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione, nella cui motivazione si legge: <l'opponente ha dedotto l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui lo stesso, nel confermare il progetto di distribuzione, come predisposto dal professionista delegato, non avrebbe tenuto adeguatamente conto dell'opponibilità alla procedura del privilegio ipotecario gravante sui beni medesimi, iscritto in epoca anteriore alla trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare con conseguente riconoscimento delle somme dovute, a prescindere dalla tardività dell'intervento compiuto, in ossequio alla previsione di cui all'art. 566 c.p.c.; rilevato che si sono costituiti, nell'intestato procedimento, il creditore procedente e i creditori intervenuti tempestivamente AQUI Controparte_1
SPV S.r.l. e insistendo per il rigetto dell'opposizione Controparte_2 promossa in quanto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni già esposte in sede di contestazioni ex art. 512 c.p.c.; considerato che, contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente, importanza cruciale riveste ai fini della presente vertenza, la perdurante pendenza del giudizio di appello afferente la sentenza di primo grado di revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale. Ciò in quanto, come emerge dalla certificazione notarile sostitutiva ex art. 567 c.p.c. depositata dal creditore pignorante, in data 18/06/2018, sugli immobili Controparte_1 pignorati grava un vincolo di destinazione nascente dall'atto costitutivo del fondo patrimoniale redatto in data 23/12/2014, con atto pubblico a ministero
Notaio n. rep. 53154, registrato a Modena il 29.12.2014 al n. Persona_1
16327 e trascritto a Modena il 13.01.2015, al n. 649 Reg. Gen. e n. 480 Reg.
Part., cui ha fatto seguito, in data 22/12/2015, l'iscrizione di ipoteca giudiziale in favore di San EL 1893 Banca Pop. ora CP_7 Parte_2
[...] tenuto conto che, in base al combinato disposto di cui agli artt. 169 e 170 c.c., i beni costituiti in fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono genericamente costituire oggetto
6 di iscrizione ipotecaria ad opera di terzi, salva la possibilità per questi ultimi di agire per la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di disposizione patrimoniale agli stessi pregiudizievole. Ciò in quanto gli effetti dell'accoglimento dell'azione revocatoria, retroagendo al momento della costituzione del fondo, rendono quest'ultimo inefficace nei confronti del creditore che abbia agito in revocatoria;
considerato che
la sentenza che accoglie la domanda revocatoria ha indiscussa natura costitutiva dal momento che essa modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, sicché i suoi effetti si producono inevitabilmente al ricorrere del suo passaggio in giudicato. Ne discende, pertanto, che prima di tale momento, il creditore non può beneficiare dell'inefficacia, parziale e relativa, dell'atto revocato.
In questi termini, dunque, il privilegio ipotecario vantato dall'odierno opponente acquisterà rilevanza solo una volta ottenuta, in sede di appello, una sentenza favorevole e sempreché tale pronuncia non venga, a sua volta, impugnata. In difetto di tale imprescindibile presupposto, l'intervento titolato spiegato dall'opponente nella procedura esecutiva non può che avere rilevanza chirografaria e tardiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 565 c.p.c., dal momento che lo stesso non soltanto non risulta sorretto da alcun privilegio per le ragioni già esposte ma anche perché si è manifestato in epoca comunque successiva all'udienza di autorizzazione alla vendita>>.
Quest'ultimo aspetto è dirimente: nella specie, l'intervento di è Pt_1 stato depositato tardivamente ai sensi art. 499 C.p.c., ovvero in data
13/01/2021 (doc. n. 11), mentre l'udienza per l'autorizzazione alla vendita si era tenuta il 6/3/2019, il che rende infondata ogni ulteriore doglianza circa la gradazione attualmente riconosciuta al credito.
Come, infatti, correttamente ritenuto nell'ordinanza impugnata, la garanzia -anche eventualmente per la somma minore- non è opponibile alla procedura esecutiva posti, da un lato, la pendenza del giudizio d'Appello sulla revocatoria di costituzione del fondo patrimoniale e, d'altro lato, il fatto che in tal caso gli effetti dell'accoglimento della domanda revocatoria retroagirebbero al momento della trascrizione della relativa domanda, avvenuta il 26/05/2017.
In definitiva, va ritenuto, in linea con la valutazione del Giudice dell'esecuzione, che “l'intervento titolato spiegato dall'opponente nella
7 procedura esecutiva non può che avere rilevanza chirografaria e tardiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 565 c.p.c”.
7. L'opposizione è, pertanto, infondata e va respinta.
Le spese processuali, per valore dichiarato e bassa complessità, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
non sono, invece, ripetibili, e restano a carico della parte che le ha sostenute, nei confronti del convenuto contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione all'esecuzione di in Parte_1 qualità di mandataria di avverso l'esecuzione di cui al Parte_2 numero di R.G.E. 194/201 odena;
dichiara tenuta e condanna la in qualità Parte_1 di mandataria di a rifondere alle altre parti le spese Parte_2 processuali che liqu nei confronti di Aqui SPV S.r.l. nella misura di complessivi € 4.380,35, di cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
nei confronti di nella misura di complessivi €4.380,35, di Controparte_1 cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
nei confronti del nella misura di complessivi €4.380,35, Controparte_2 di cui € 571,35 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dichiara non ripetibili le spese processuali nei confronti di Parte_3
[...]
Così deciso in Modena, il giorno 16/9/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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