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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/03/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice
Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1732/2021 R.G., promossa
DA
, nato a [...] Parte_1
(CT) il 25/02/1953 (C.F. ) e C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (C.F.
[...]
, entrambi rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv. D'Arrigo Mariagrazia, giusta procura in atti;
- parte attrice -
CONTRO
, nata a CATANIA il 17/03/1987 (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._3
Michelangelo Santonocito, giusta procura in atti;
E
, nato a Controparte_2
CATANIA il 26/12/1974 (C.F. ); C.F._4
- parti convenute -
Oggetto: Opposizione avverso decreto ex art. 316 bis c.c.
Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e hanno evocato in Parte_1 Parte_2
giudizio e chiedendo CP_1 Controparte_2
di revocare l'obbligo di versare alla sig.ra , a titolo di CP_1
mezzi necessari al mantenimento del di lei figlio minore la somma mensile di euro 150,00, che era stato posto a Per_1
carico di (quale ascendente paterno del minore Parte_1
con decreto n. 69/2020 emesso ex art. 316 bis c.c. dal Per_1
Tribunale di Catania, stante l'avvenuto adempimento da parte del genitore obbligato in via primaria e l'intervenuta modifica in peius della condizione economico – reddituale dell'ascendente paterno
, obbligato in via sussidiaria. Parte_1
Si è costituita contestando le difese di CP_1
controparte e chiedendo il rigetto della domanda.
Non si è costituito , di cui Controparte_2
pertanto va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, si dà atto del raggiungimento di un accordo tra le parti in via extragiudiziale, in virtù del quale esse hanno transatto la controversia.
Le parti, in conseguenza dell'accordo raggiunto in via extragiudiziale, hanno precisato le conclusioni chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere
Per come richiesto dalle parti, pertanto, considerato l'accordo raggiunto al di fuori del presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenienza
“nel corso del giudizio di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.” (cfr. Cass. Civ. n. 13085 del 22/05/2008).
2 Le spese di lite vanno compensate, per come richiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1732/2021 R.G.;
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania in data 06/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Sonia Di Gesu
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