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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6350 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
Sezione Lavoro e vertente tra rappresentato e difeso dall' Avv. GIACOMO MILANA Parte_1
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA MANNO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto CP_1 opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445, bis comma 6, c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 12 L. 118/71, nonché della condizione di grave disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L 104/92. Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 581/2024, il CTU nominato dal Giudice, dott. , in parziale accordo con quanto emerso in sede amministrativa, Persona_1 negava la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della pensione di inabilità, mentre riteneva positivamente soddisfatte le condizioni legittimanti la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una parziale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale, previa rinnovazione della CTU, di “accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da determinare uno stato di invalidità civile pari al 100% ai Parte_1 fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 legge 118/71
e/o uno stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 ai fini del diritto ai relativi benefici, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data che verrà accertata in giudizio”.
Con memoria del 26.9.2025, si è costituito in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità CP_1 del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla CTU, deducendo comunque, in subordine, l'infondatezza della domanda nel merito.
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza in data 10.12.2025, dato atto del mancato deposito di note scritte per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.12.2025, è stato assegnato alle parti un termine perentorio, ai sensi del 4° comma della medesima disposizione, per il deposito delle note suddette, sino all'odierna data del 23.12.2025.
Dette note sono tempestivamente pervenute dalla difesa di parte ricorrente.
La causa, quindi, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico-legale, viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrati in capo al ricorrente i requisiti sanitari di cui all'art. 12 L 118/71, mentre veniva favorevolmente accertata la condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92. Il ricorrente ha parzialmente contestato tali risultanze peritali, ritenendo essere stato sottovalutato il proprio complesso morboso.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che l'art. 12 L. 118/71 prevede la concessione di una pensione di inabilità in favore degli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa (100%).
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. , Persona_1 dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente la documentazione medica in atti, ha giudicato il ricorrente “invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 86%”, negando pertanto la sussistenza dei requisiti richiesti dalla sopracitata norma.
A tali conclusioni in CTU è correttamente pervenuto attribuendo, ad ogni singola patologia diagnosticata, le percentuali di invalidità di cui alle voci tabellari del D.M. 05/02/1992, così specificando: “Per la cardiopatia scleroipertensiva, in considerazione di quanto previsto in tabella alle voci 6442 si ritiene di poter indicare una percentuale di invalidità nell'ordine del
41%. Per la broncopneumopatia cronica si ritiene di poter indicare una percentuale di invalidità nell'ordine del 10% in relazione riduttiva a quanto previsto alla voce tabellare
6407; Per la condizione di obesità di III grado in relazione a quanto previsto in tabella alla voce 7105 ( riferita ad un'obesità di II grado con complicanze artrosiche) si ritiene di poter indicare una percentuale di invalidità nell'ordine del 60%” considerando anche il quadro poliartrosico di cui è risultato portatore il Ricorrente;
Per il diabete mellito tipo 2 in trattamento ipoglicemizzante orale si ritiene di poter indicare una percentuale di invalidità nell'ordine del 20% in riduzione rispetto a quanto previsto alla voce 9309; Per la condizione miopica si ritiene di poter attribuire una percentuale di invalidità nell'ordine del 15%.”.
Il CTU ha quindi concluso che “Nella valutazione totale del complesso delle infermità valutabili di cui è risultato essere affetto il Ricorrente, così come raggruppate, applicando il previsto calcolo mediante l'utilizzazione della formula a scalare di HA ( menomazioni coesistenti) ed, in ultimo, considerando come il danno globale possa incidere in concreto sulla validità complessiva del soggetto periziato, il sottoscritto ritiene congrua una valutazione dell'invalidità complessiva nell'ordine del 86 % ( ottantasei percento) a far data dalla domanda.”
Quanto alla condizione di disabilità, di contro, l'espletata CTU ha evidenziato ed accolto l'invocato carattere di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 L. 104/92. Il consulente nominato, sul punto, ha ritenuto che:” il significativo complesso polipatologico di cui è risultato essere affetto il Ricorrente risulta di grado tale da ridurne l'autonomia personale rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale secondo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 far data dalla domanda amministrativa”
Orbene, rispetto a tali conclusioni la difesa di parte ricorrente ha lamentato l'erronea e carente valutazione in ordine, da parte dell'ausiliario, del quadro patologico dello stesso, richiamando la refertazione medica già prodotta nella prima fase del giudizio ed esaminata dal CTU.
Sotto questo profilo, peraltro, occorre evidenziare come, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il certificato neurologico del 01.08.2024 sia stato adeguatamente tenuto in considerazione dal CTU, il quale, tuttavia, ha ritenuto che “Al complesso costituito dalla
Formazione lipomatosa tubercolo quadrigemello inferiore sin in paziente con encefalopatia microinfartuale, Microadenoma ipofisario ed Ateromasia vasi intracranici per cui si richiede per via analogica l'attribuzione di una percentuale di invalidità del 20% non risulta, sulla base degli esami strumentali in atto e della visita effettuata, generare percentuali di invalidità valutabili.”.
Parimenti, il CTU ha fornito puntuali e precisi riscontri anche in merito alla patologia cardiaca che affligge l'interessato, evidenziando, in risposta alle note critiche avanzate dalla parte, come “per quanto attiene alla cardiopatia 6443 della Tabella di Legge recita “
Miocardiopatie o valvulopatie con Insufficienza Cardiaca Grave ( III classe NYHA)” ed il quadro clinico-strumentale non permette di valutare la cardiopatia in atto nel sig. di Pt_1
entità tale da generare il suddetto grado di insufficienza cardiaca.”.
E ancora, in ordine alle patologie spondilodiscoartrosi e poliartrosi, l'ausiliario del giudice ha fornito evidenza delle stesse nel più complessivo quadro illustrato in ordine alla condizione di obesità del periziato, affermando che “Per la condizione di obesità di III grado in relazione
a quanto previsto in tabella alla voce 7105 ( riferita ad un'obesità di II grado con complicanze artrosiche) si ritiene di poter indicare una percentuale di invalidità nell'ordine del 60% considerando anche il quadro poliartrosico di cui è risultato portatore il Ricorrente”.
Appare dunque evidente come la censura di omessa valutazione sollevata dal ricorrente si sostanzi in un generico dissenso espresso avverso le risultanze peritali, non essendo stato formulato alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliario.
Le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue che, fermo restando l'accertamento della sussistenza in capo al ricorrente di una condizione di disabilità necessitante di sostegno intensivo (art. 3, comma 3, L. 104/92) con decorrenza dalla domanda amministrativa (24.3.2023), la presente opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite, all'esito di una valutazione complessiva di entrambe le fasi del giudizio, considerato che il ricorrente, seppur parzialmente vittorioso in sede di ATP, è risultato integralmente soccombente nella presente fase di opposizione, devono essere integralmente compensate tra le parti. Le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, invece, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste CP_1 definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la sussistenza, in capo al ricorrente, delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata in fase di ATP. CP_1
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
GI Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6350 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
Sezione Lavoro e vertente tra rappresentato e difeso dall' Avv. GIACOMO MILANA Parte_1
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA MANNO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto CP_1 opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445, bis comma 6, c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 12 L. 118/71, nonché della condizione di grave disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L 104/92. Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 581/2024, il CTU nominato dal Giudice, dott. , in parziale accordo con quanto emerso in sede amministrativa, Persona_1 negava la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della pensione di inabilità, mentre riteneva positivamente soddisfatte le condizioni legittimanti la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una parziale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale, previa rinnovazione della CTU, di “accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da determinare uno stato di invalidità civile pari al 100% ai Parte_1 fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 legge 118/71
e/o uno stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 ai fini del diritto ai relativi benefici, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data che verrà accertata in giudizio”.
Con memoria del 26.9.2025, si è costituito in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità CP_1 del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alla CTU, deducendo comunque, in subordine, l'infondatezza della domanda nel merito.
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza in data 10.12.2025, dato atto del mancato deposito di note scritte per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.12.2025, è stato assegnato alle parti un termine perentorio, ai sensi del 4° comma della medesima disposizione, per il deposito delle note suddette, sino all'odierna data del 23.12.2025.
Dette note sono tempestivamente pervenute dalla difesa di parte ricorrente.
La causa, quindi, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico-legale, viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrati in capo al ricorrente i requisiti sanitari di cui all'art. 12 L 118/71, mentre veniva favorevolmente accertata la condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92. Il ricorrente ha parzialmente contestato tali risultanze peritali, ritenendo essere stato sottovalutato il proprio complesso morboso.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che l'art. 12 L. 118/71 prevede la concessione di una pensione di inabilità in favore degli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa (100%).
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. , Persona_1 dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente la documentazione medica in atti, ha giudicato il ricorrente “invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 86%”, negando pertanto la sussistenza dei requisiti richiesti dalla sopracitata norma.
A tali conclusioni in CTU è correttamente pervenuto attribuendo, ad ogni singola patologia diagnosticata, le percentuali di invalidità di cui alle voci tabellari del D.M. 05/02/1992, così specificando: “Per la cardiopatia scleroipertensiva, in considerazione di quanto previsto in tabella alle voci 6442 si ritiene di poter indicare una percentuale di invalidità nell'ordine del
41%. Per la broncopneumopatia cronica si ritiene di poter indicare una percentuale di invalidità nell'ordine del 10% in relazione riduttiva a quanto previsto alla voce tabellare
6407; Per la condizione di obesità di III grado in relazione a quanto previsto in tabella alla voce 7105 ( riferita ad un'obesità di II grado con complicanze artrosiche) si ritiene di poter indicare una percentuale di invalidità nell'ordine del 60%” considerando anche il quadro poliartrosico di cui è risultato portatore il Ricorrente;
Per il diabete mellito tipo 2 in trattamento ipoglicemizzante orale si ritiene di poter indicare una percentuale di invalidità nell'ordine del 20% in riduzione rispetto a quanto previsto alla voce 9309; Per la condizione miopica si ritiene di poter attribuire una percentuale di invalidità nell'ordine del 15%.”.
Il CTU ha quindi concluso che “Nella valutazione totale del complesso delle infermità valutabili di cui è risultato essere affetto il Ricorrente, così come raggruppate, applicando il previsto calcolo mediante l'utilizzazione della formula a scalare di HA ( menomazioni coesistenti) ed, in ultimo, considerando come il danno globale possa incidere in concreto sulla validità complessiva del soggetto periziato, il sottoscritto ritiene congrua una valutazione dell'invalidità complessiva nell'ordine del 86 % ( ottantasei percento) a far data dalla domanda.”
Quanto alla condizione di disabilità, di contro, l'espletata CTU ha evidenziato ed accolto l'invocato carattere di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 L. 104/92. Il consulente nominato, sul punto, ha ritenuto che:” il significativo complesso polipatologico di cui è risultato essere affetto il Ricorrente risulta di grado tale da ridurne l'autonomia personale rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale secondo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 far data dalla domanda amministrativa”
Orbene, rispetto a tali conclusioni la difesa di parte ricorrente ha lamentato l'erronea e carente valutazione in ordine, da parte dell'ausiliario, del quadro patologico dello stesso, richiamando la refertazione medica già prodotta nella prima fase del giudizio ed esaminata dal CTU.
Sotto questo profilo, peraltro, occorre evidenziare come, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il certificato neurologico del 01.08.2024 sia stato adeguatamente tenuto in considerazione dal CTU, il quale, tuttavia, ha ritenuto che “Al complesso costituito dalla
Formazione lipomatosa tubercolo quadrigemello inferiore sin in paziente con encefalopatia microinfartuale, Microadenoma ipofisario ed Ateromasia vasi intracranici per cui si richiede per via analogica l'attribuzione di una percentuale di invalidità del 20% non risulta, sulla base degli esami strumentali in atto e della visita effettuata, generare percentuali di invalidità valutabili.”.
Parimenti, il CTU ha fornito puntuali e precisi riscontri anche in merito alla patologia cardiaca che affligge l'interessato, evidenziando, in risposta alle note critiche avanzate dalla parte, come “per quanto attiene alla cardiopatia 6443 della Tabella di Legge recita “
Miocardiopatie o valvulopatie con Insufficienza Cardiaca Grave ( III classe NYHA)” ed il quadro clinico-strumentale non permette di valutare la cardiopatia in atto nel sig. di Pt_1
entità tale da generare il suddetto grado di insufficienza cardiaca.”.
E ancora, in ordine alle patologie spondilodiscoartrosi e poliartrosi, l'ausiliario del giudice ha fornito evidenza delle stesse nel più complessivo quadro illustrato in ordine alla condizione di obesità del periziato, affermando che “Per la condizione di obesità di III grado in relazione
a quanto previsto in tabella alla voce 7105 ( riferita ad un'obesità di II grado con complicanze artrosiche) si ritiene di poter indicare una percentuale di invalidità nell'ordine del 60% considerando anche il quadro poliartrosico di cui è risultato portatore il Ricorrente”.
Appare dunque evidente come la censura di omessa valutazione sollevata dal ricorrente si sostanzi in un generico dissenso espresso avverso le risultanze peritali, non essendo stato formulato alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliario.
Le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue che, fermo restando l'accertamento della sussistenza in capo al ricorrente di una condizione di disabilità necessitante di sostegno intensivo (art. 3, comma 3, L. 104/92) con decorrenza dalla domanda amministrativa (24.3.2023), la presente opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite, all'esito di una valutazione complessiva di entrambe le fasi del giudizio, considerato che il ricorrente, seppur parzialmente vittorioso in sede di ATP, è risultato integralmente soccombente nella presente fase di opposizione, devono essere integralmente compensate tra le parti. Le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, invece, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , devono essere poste CP_1 definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la sussistenza, in capo al ricorrente, delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata in fase di ATP. CP_1
Tivoli, 23/12/2025
Il Giudice
GI Busoli