CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 09/02/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 447/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1119/2020 depositato il 15/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Via Rubichi N.16 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Via Venezia .47 65121 Pescara PE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1626/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 24/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173/2017 TARI 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si riporta integralmente ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4.10.2017 veniva notificato all'appellante l'avviso di accertamento n. 1723.2017 con cui il Comune di Lecce gli intimava il pagamento di euro 398,54 a titolo di Tarsu 2011 e di euro 390,40 a titolo di Tarsu
2012, oltre sanzioni ed interessi.
Il Contribuente, pur versando con riserva quanto preteso dall'ente locale, impugnava detto avviso, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, eccependo per quanto concerna la pretesa relativa al
2011, la decadenza e la prescrizione e chiedendo quindi l'annullamento di detto avviso con condanna alla restituzione di quanto corrisposto a detto titolo.
La Commissione provinciale rigettava il ricorso con sentenza comunicata in data 24.9.19 che deve essere riformata per le ragioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione controversa concerne la "banale" quanto tranciante determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell'avviso di accertamento Tarsu/Tia.
L'art. 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296 prevede che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati" Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato con l'art. 1, comma 172, L. 296/2006, con decorrenza
01/07/2007, il previgente art. 71, c.1, D.lgs. 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza. II comma 171 del medesimo art. 1 L. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria. L'art. 70, comma 1, D.lgs. 507/93 recita "i soggetti di cui all'art. 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune".
Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, ritiene questa Corte che le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Tale termine costituisce, nella prospettiva della certezza della tutela del contribuente, lo spartiacque normativo. D'altra parte, ove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo all'anno successivo l'avrebbe espressamente previsto, così come individuato in tema di Ici dall'art. 10, comma 4, D.lgs. 504/92 che recita "i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta di cui all'articolo 7,su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio", cioè l'anno successivo a quello oggetto di imposizione.
Sulla individuazione del termine a quo per il computo della decadenza, si registra una condivisa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione di seguito riportata-
< entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune". Il Comune ritiene, invece, che il termine sia quello del "20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione". Occorre, al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo.
La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati. Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni. Ove si accedesse alla tesi del Comune, non illogica ma priva di supporto normativo, le medesime conseguenze si verificherebbero nel caso di occupazione iniziata il 31 dicembre rispetto a quella iniziata il 1° gennaio dell'anno successivo (cfr Cass. 21.6.2016 n. 12795).
ed ancora, la Cassazione in maniera netta, in una controversia del tutto sovrapponibile a quella in esame, afferma che: "Nel caso di specie non è controverso che l'occupazione era iniziata fin dall'inizio dell'anno e quindi il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte dell'Ente, relativamente alla tassa per il 2003, era il 31.12.2008 e deve, quindi considerarsi tardivo, per intervenuta decadenza, l'accertamento notificato il 11.3.2009.>> [Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 19/10/2016) 03-11-2016, n. 22224].
Specularmente, nel caso che ci occupa, si deve osservare come dato pacifico tra le parti sia la circostanza che l'occupazione dell'immobile sia iniziata prima dell'inizio dell'anno 2011 e quindi il termine per poter avanzare la pretesa impositiva da parte del Comune di Lecce, relativamente all'anno 2011, era il 31/12/2016.
Considerato che soltanto in data 4.10.17 è stato notificato all'appellante l'avviso di accertamento d'ufficio n. 1723.2017 con cui il Comune di Lecce gli ha intimato il pagamento di euro 398,54 a titolo di Tarsu
2011, risulta corretta la sollevata eccezione di decadenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della Sentenza n. 1626/2019 emessa dalla Sezione n. 2 della
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, annulla l'Avviso di accertamento 173/2017 per la parte impugnata;
dichiarare l'improcedibilità dell'attività di riscossione affidata a SO.G.E.T. Società_1 e Tributi Società per Azioni in seguito all'asserito mancato versamento della tassa rifiuti per l'anno 2011;
ordina all'ente locale convenuto di restituire all'odierno appellante quanto già versato in esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato;
condanna l'amministrazione alle spese di giudizio in relazione al I ed al II grado di giudizio che liquida in
€400,00 in ordine la primo grado di giudizio oltre accessori come per legge ed in €600,00 in ordine al secondo grado di giudizio oltre accessori come per legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1119/2020 depositato il 15/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Via Rubichi N.16 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Via Venezia .47 65121 Pescara PE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1626/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 24/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173/2017 TARI 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si riporta integralmente ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4.10.2017 veniva notificato all'appellante l'avviso di accertamento n. 1723.2017 con cui il Comune di Lecce gli intimava il pagamento di euro 398,54 a titolo di Tarsu 2011 e di euro 390,40 a titolo di Tarsu
2012, oltre sanzioni ed interessi.
Il Contribuente, pur versando con riserva quanto preteso dall'ente locale, impugnava detto avviso, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, eccependo per quanto concerna la pretesa relativa al
2011, la decadenza e la prescrizione e chiedendo quindi l'annullamento di detto avviso con condanna alla restituzione di quanto corrisposto a detto titolo.
La Commissione provinciale rigettava il ricorso con sentenza comunicata in data 24.9.19 che deve essere riformata per le ragioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione controversa concerne la "banale" quanto tranciante determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell'avviso di accertamento Tarsu/Tia.
L'art. 1, comma 161, L. 27/12/2006, n. 296 prevede che "gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati" Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato con l'art. 1, comma 172, L. 296/2006, con decorrenza
01/07/2007, il previgente art. 71, c.1, D.lgs. 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza. II comma 171 del medesimo art. 1 L. n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria. L'art. 70, comma 1, D.lgs. 507/93 recita "i soggetti di cui all'art. 63 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune".
Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, ritiene questa Corte che le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Tale termine costituisce, nella prospettiva della certezza della tutela del contribuente, lo spartiacque normativo. D'altra parte, ove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo all'anno successivo l'avrebbe espressamente previsto, così come individuato in tema di Ici dall'art. 10, comma 4, D.lgs. 504/92 che recita "i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta di cui all'articolo 7,su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio", cioè l'anno successivo a quello oggetto di imposizione.
Sulla individuazione del termine a quo per il computo della decadenza, si registra una condivisa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione di seguito riportata-
< entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune". Il Comune ritiene, invece, che il termine sia quello del "20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione". Occorre, al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo.
La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati. Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni. Ove si accedesse alla tesi del Comune, non illogica ma priva di supporto normativo, le medesime conseguenze si verificherebbero nel caso di occupazione iniziata il 31 dicembre rispetto a quella iniziata il 1° gennaio dell'anno successivo (cfr Cass. 21.6.2016 n. 12795).
ed ancora, la Cassazione in maniera netta, in una controversia del tutto sovrapponibile a quella in esame, afferma che: "Nel caso di specie non è controverso che l'occupazione era iniziata fin dall'inizio dell'anno e quindi il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte dell'Ente, relativamente alla tassa per il 2003, era il 31.12.2008 e deve, quindi considerarsi tardivo, per intervenuta decadenza, l'accertamento notificato il 11.3.2009.>> [Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 19/10/2016) 03-11-2016, n. 22224].
Specularmente, nel caso che ci occupa, si deve osservare come dato pacifico tra le parti sia la circostanza che l'occupazione dell'immobile sia iniziata prima dell'inizio dell'anno 2011 e quindi il termine per poter avanzare la pretesa impositiva da parte del Comune di Lecce, relativamente all'anno 2011, era il 31/12/2016.
Considerato che soltanto in data 4.10.17 è stato notificato all'appellante l'avviso di accertamento d'ufficio n. 1723.2017 con cui il Comune di Lecce gli ha intimato il pagamento di euro 398,54 a titolo di Tarsu
2011, risulta corretta la sollevata eccezione di decadenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della Sentenza n. 1626/2019 emessa dalla Sezione n. 2 della
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, annulla l'Avviso di accertamento 173/2017 per la parte impugnata;
dichiarare l'improcedibilità dell'attività di riscossione affidata a SO.G.E.T. Società_1 e Tributi Società per Azioni in seguito all'asserito mancato versamento della tassa rifiuti per l'anno 2011;
ordina all'ente locale convenuto di restituire all'odierno appellante quanto già versato in esecuzione dell'avviso di accertamento impugnato;
condanna l'amministrazione alle spese di giudizio in relazione al I ed al II grado di giudizio che liquida in
€400,00 in ordine la primo grado di giudizio oltre accessori come per legge ed in €600,00 in ordine al secondo grado di giudizio oltre accessori come per legge.