TRIB
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/08/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1751/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615, co. 2 c.p.c.)”, vertente
TRA
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., (c.f. , Parte_2 C.F._1
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._2 Parte_3
) e (c.f. , C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Vitale, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in CE CA (Br) alla via F. Petrarca, n. 21 bis
ATTORI -
OPPONENTI
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Lippolis, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in LL FO (Br) alla Via Bottari,
n. 12
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Salvatore D'Orso, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Taranto alla Via
Camillo Benso Conte di Cavour, n. 21
1 CONVENUTE – OPPOSTE
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria di (c.f. Controparte_4
), rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizio Cesare e Maria Gabriella P.IVA_4
Cesare, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Francesco
Crispi, n. 87
INTERVENTORE VOLONTARIO
Conclusioni delle parti:
ATTORI:” 1) previa sospensione dell'esecuzione, dichiarare nullo, inefficace, ed illegittimo l'atto di precetto e l'atto di pignoramento per cui è causa con conseguente illegittimità dell'intrapresa esecuzione forzata;
dando atto che al momento della notifica del precetto il contratto non poteva ritenersi risolto;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale che gli opponenti dichiarano di proporre nei confronti della CA: a) dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto per cui è causa, in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi determinati, in violazione di legge, oltre il tasso soglia nonché agli interessi ultralegali;
comunque, in relazione ai motivi di cui alla narrativa del ricorso;
b) comunque, dichiarare che, per effetto dell'art.1815 c.c., o di qualsiasi altra norma (in relazione ai motivi di opposizione), nulla è dovuto dagli opponenti a titolo di “interessi, oneri e spese”; c) dichiarare che la ha diritto Parte_1 alla restituzione di tutte le somme che sono state pagate a titolo di interessi, spese e oneri di qualsiasi tipo e specie”, condannando, quindi, la , a restituire al mutuatario dette CP_1 somme nella misura che saranno ritenute dovute, oltre interessi commerciali e svalutazione monetaria;
d) ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni “a sofferenza” illegittimamente eseguite dalla convenuta presso la centrale rischi della CA
d' IT e presso qualsiasi altra Centrale, a carico degli opponenti;
e) condannare la al danno morale subito dagli opponenti in quella somma che sarà ritenuta dovuta, CP_1 oltre interessi e svalutazione monetaria;
f) condannare la al danno patrimoniale CP_1 subito dalla per l'illegittima segnalazione alla Centrale Parte_1 rischi della CA d'IT, e per avere la causato e/o aggravato la situazione di CP_1
2 difficoltà economica finanziaria della società; comunque, per le causali di cui in narrativa;
danno che sarà accertato in corso di causa anche a mezzo CTU che fin d'ora si invoca e che potrà, comunque, liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e svalutazione;
g) condannare la al danno patrimoniale subito dai sigg. CP_1 [...]
, e per l'illegittimo Parte_2 Parte_3 Parte_5 pignoramento e quindi anche per l'eventuale vendita del bene (danno che risulterà dalla differenza tra il valore dell'immobile, così come periziato, e quello di vendita) nonché per
l'illegittima segnalazione alla Centrale rischi della CA d'IT e per quant'altro risulterà dovuto in corso di causa, oltre interessi e svalutazione monetaria, h) condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con loro totale CP_1 distrazione a favore del deducente legale, anticipatario. e) (nei confronti dell CP_2
),previa sospensione dell'esecuzione, dichiarare nullo, inefficace, ed illegittimo il
[...] suo atto di intervento, dando atto che non risulta provato alcun credito della stessa nei confronti degli opponenti.”;
CONVENUTA, “1) Nel merito Controparte_1 rigettare la domanda proposta dagli opponenti, in quanto infondata, pretestuosa e priva di qualsiasi fondamento giuridico, per tutte le ragioni argomentate in narrativa;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse considerare il tasso di interesse moratorio usurario, dichiarare valida ed efficace la clausola disciplinante il tasso di interesse corrispettivo;
3) Per lo effetto revocare l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 261/2016 R.G.Es.; 4) Vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”;
CONVENUTA, : “1) rigettare ogni Controparte_2 avversa richiesta in quanto inammissibile, tardiva e comunque infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova alcuna;
2) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre spese generali, iva e cap del presente procedimento e di quello della fase inibitoria da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”;
INTERVENTORE VOLONTARIO: “1) Nel merito rigettare la domanda proposta dagli opponenti, in quanto infondata, pretestuosa e priva di qualsiasi fondamento giuridico, per tutte le ragioni argomentate in narrativa;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi in
3 cui si dovesse considerare il tasso di interesse moratorio usurario, dichiarare valida ed efficace la clausola disciplinante il tasso di interesse corrispettivo;
3) Per lo effetto revocare l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 261/2016
R.G.Es.; 4) Vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 8.8.2018, nonché Parte_1 Parte_2
, e proponevano
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 opposizione all'esecuzione immobiliare (procedura esecutiva immobiliare n. 261/2016) avviata da con l'intervento dell' Controparte_1 Controparte_2
ed avanzavano contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione.
[...]
Con ordinanza del 28.3.2019 il Tribunale di Brindisi sospendeva l'esecuzione e concedeva ai ricorrenti termine fino al 30.4.2019 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 15.4.2019 gli attori convenivano in giudizio Controparte_1
e l' deducendo che:
[...] Controparte_2 Parte_1 stipulava con l'allora un mutuo fondiario dell'importo
[...] Controparte_5 di € 400.000,00 in data 18.6.2007; prestava fideiussione personale a Parte_1 garanzia del debito mentre gli altri attori, a garanzia dell'esatto adempimento, concedevano ipoteca volontaria su immobili di loro proprietà; la banca notificava in data 21.7.2016 atto di precetto per l'importo complessivo di € 344.053,37 in forza del suddetto contratto di mutuo;
successivamente la banca procedeva al pignoramento immobiliare.
Nel merito, gli attori sostenevano la nullità, inefficacia e illegittimità dell'atto di precetto e di pignoramento per i seguenti motivi: inesistenza del titolo esecutivo per mancata contestuale consegna della somma di denaro, in quanto condizionata al verificarsi di una serie di adempimenti posti a carico della mutuataria;
applicazione di un tasso di interesse usurario.
In via riconvenzionale, gli attori domandavano la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di interessi, la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza dell'illegittima applicazione di interessi usurari.
Nei confronti dell' , gli attori chiedevano accertarsi Controparte_6
l'insussistenza del diritto a proseguire la procedura, in quanto viziata ab origine.
4 Si costituivano in giudizio le convenute ed interveniva nel giudizio Controparte_3
quale mandataria di a sua volta cessionaria del credito
[...] Controparte_4 vantato da le quali eccepivano l'infondatezza delle Controparte_1 domande avverse e chiedevano il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 10.1.2022, il Tribunale disponeva l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di verificare l'effettivo superamento del tasso soglia, formulando una serie di dettagliati quesiti, poi integrati con ordinanza resa nel corso dell'udienza del 7.6.2022.
Il consulente nominato provvedeva al deposito della relazione in data 6.12.2022.
Con provvedimento del 9.1.2023, il Giudice disponeva un'integrazione della CTU, invitando il consulente tecnico d'ufficio a formulare una rielaborazione dei calcoli in ragione dei costi assicurativi.
Il 21.3.2023, il CTU depositava la relazione integrativa.
Con ordinanza del 23.2.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 13.1.2025, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni che si esporranno.
Con il primo motivo di opposizione, gli attori hanno dedotto l'inesistenza originaria del titolo esecutivo. Sul punto, hanno precisato che dal contratto di mutuo non emergerebbe la consegna della somma di denaro in essa indicata, avendo le parti previsto che la traditio sarebbe stata condizionata al verificarsi di una serie di adempimenti posti a carico della mutuataria.
Tale primo motivo di opposizione non merita di essere accolto.
L'art. 2 del contratto di mutuo fondiario per cui è causa (stipulato per atto notarile in data
18.6.2007) espressamente prevede: “La parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla
CA la somma di Euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila virgola zero centesimi), rilasciandone ampia quietanza con il presente atto. Al contempo, la e la Parte CP_1 finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma finanziata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia CP_1
5 dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata dal presente contratto e dai relativi allegati.”.
Con recente pronuncia a sezioni unite, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
06/03/2025, n.5968).
Ora, nel caso di specie, la parte finanziata ha espressamente dichiarato di aver ricevuto dalla banca la somma mutuata e di averla, successivamente, riconsegnata alla mutuante costituendola in deposito cauzionale a garanzia di una serie di adempimenti previsti in contratto.
Che la somma sia stata contabilmente messa a disposizione della parte finanziata è provato in via documentale non soltanto dallo stesso contratto di mutuo, ove la mutuataria rende quietanza, ma anche dall'estratto conto trimestrale al 30.6.2007, depositato dagli attori unitamente alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., dal quale risulta che la somma di €
400.000,00 è stata accreditata con valuta al 18.6.2007 e successivamente costituita in deposito cauzionale nella medesima data.
È indubbio, inoltre, che la parte mutuataria abbia assunto espressamente l'obbligo incondizionato di restituzione della somma. Tanto si desume chiaramente dalla lettura dell'art. 4 del contratto di mutuo, ove la parte finanziata si obbliga a rimborsare il finanziamento mediante il pagamento di n. 30 rate di ammortamento semestrali posticipate costanti, la prima delle quali con scadenza il 10.4.2008.
In definitiva, il contratto di mutuo per cui è causa, alla luce del principio di diritto sopra richiamato e delle circostanze di fatto appena evidenziate, deve ritenersi un valido titolo esecutivo.
Con il secondo motivo di opposizione, gli attori contestano il superamento del tasso di soglia usura e chiedono che nella valutazione di tale sforamento si tenga conto anche degli
6 interessi di mora nonché delle ulteriori spese connesse al mutuo, dell'importo corrispondente alla commissione per estinzione anticipata del mutuo, del maggior costo occulto derivante dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese nonché delle spese richieste per l'attività di esazione stragiudiziale del credito.
L'art. 1815, co. 2 c.c., in tema di mutuo, stabilisce che “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Il limite oltre il quale un certo tasso di interessi può considerarsi usurario è stabilito dall'art. 2 della l. 108/1996, il quale al comma 1 prevede che “Il Ministro del tesoro, sentiti la CA d'IT e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla CA d'IT ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale” ed al comma 4 dispone che “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito
e' compreso, aumentato della metà”.
In merito al rapporto tra usura ed interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a sezioni unite ha chiarito che “Relativamente all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, 1) la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, essendo finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
2) la mancata indicazione dell'interesse di mora, nell'ambito del TEGM, non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo e unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola
7 sugli interessi moratori sia usuraria, perché « fuori mercato », donde la formula: «
TEGM, più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto »; 3) laddove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del
TEGM così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
4) si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti;
5) anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso- soglia del momento dell'accordo; verificatosi l'inadempimento e il presupposto per
l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento” (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/09/2020,
n.19597).
Va chiarito che, sebbene la Corte di Cassazione abbia espressamente riconosciuto rilevanza agli interessi moratori ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi pattuiti, i principi sanciti dai Giudici di legittimità impongono una valutazione separata degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori. In altre parole, non è possibile procedere alla mera sommatoria di interessi corrispettivi e moratori al fine di ottenere un unico tasso di interesse da confrontare con quello soglia individuato ex lege. Le due categorie di interessi devono essere tenute distinte e valutate separatamente ai fini della formulazione di un giudizio di usurarietà. Tale conclusione è, tra l'altro, “coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati ricorrendo presupposti diversi ed antitetici: gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (cfr.
Cass. Civ. sez. I, n.14214/2022).
Quanto al preteso computo, ai fini di un giudizio di usurarietà del tasso di interessi applicato, dei costi connessi alla commissione di estinzione anticipata del mutuo, questo
Giudice ritiene di aderire, in quanto pienamente condivisibile, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “La natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini
8 della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»
(arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio
2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (cfr. Cass. Civ. sez. III, n.8109/2022).
Analogo ragionamento è riferibile anche alle spese richieste per l'attività di esazione stragiudiziale, le quali, oltre che indeterminabili nel quantum (il contratto fissa un limite massimo di tali spese ma non consente di determinare a priori il loro ammontare), non possono essere considerate una remunerazione per la banca a fronte della messa a disposizione di somme di denaro. In altri termini, le spese in esame non sono collegate all'erogazione delle somme quanto all'attività eventuale di recupero del credito non riscosso.
Quanto al cd. costo “occulto” derivante dall'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, è convincimento di chi giudica che non vi sia alcun costo ulteriore da conteggiare oltre agli stessi interessi corrisposti dal mutuatario, già presi in considerazione dal CTU per verificare lo sforamento del tasso soglia.
È indubbio che, mettendo a confronto, a parità di condizioni, lo sviluppo del piano di ammortamento alla francese con quello italiano, il totale degli interessi pagati nel periodo di rimborso è superiore nel caso di ammortamento alla francese.
Tale circostanza, oggettivamente incontestabile e che trova riscontro negli studi di matematica finanziaria, non ha, tuttavia, alcuna rilevanza ai fini dell'usura, in quanto del complessivo importo degli interessi pagati (sia pure in misura leggermente superiore) in ragione di un piano di ammortamento alla francese ogni CTU chiamato a verificare il superamento del tasso soglia tiene necessariamente conto. In altri termini, si vuol dire che non esiste alcun costo aggiuntivo, rispetto all'importo complessivo degli interessi, di cui debba tenersi conto nella valutazione della natura usuraria del TEG effettivo.
In ogni caso, va ribadito che i maggiori interessi pagati per effetto di un ammortamento alla francese non derivano da meccanismi anatocistici ma semplicemente dal fatto che con
9 tale tipo di ammortamento il capitale viene rimborsato più lentamente rispetto al caso di ammortamento all'italiana (cioè con quote di capitale costanti), il quale prevede, al contrario del primo, un esborso maggiore per il mutuatario nella prima fase dell'ammortamento, con conseguente perdita immediata di liquidità; circostanza altrettanto sfavorevole sul piano economico per il finanziato, che vede ridotta da subito la propria disponibilità di denaro, capace astrattamente di produrre a sua volta interessi ove investita altrimenti.
In definitiva, il piano di ammortamento alla francese non comporta alcun costo occulto, essendo il frutto di una scelta economica della parte mutuataria, la quale accetta di corrispondere una quantità maggiore di interessi pur di pagare rate costanti e di restituire più lentamente il capitale.
Pertanto, nel caso in esame, non può prendersi in considerazione il calcolo del TEG effettuato dal CTU applicando la formula della capitalizzazione semplice (come da quesito integrativo sollecitato dalla difesa degli attori all'udienza del 7.6.2022), dovendosi procedere alla valutazione in ordine al superamento del tasso soglia sulla applicando la formula della capitalizzazione composta (la quale ovviamente non implica alcuna forma di anatocismo), in quanto oggetto di espressa e lecita pattuizione contrattuale.
Tanto chiarito in tema di usura, va dato atto che, nel caso in esame, il Giudice nel formulare i quesiti da sottoporre al CTU si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati ed il CTU ha correttamente applicato tali criteri evidenziando di non aver riscontrato alcun superamento del tasso soglia.
Neppure può accogliersi la domanda di accertamento della c.d. usura soggettiva, avendo parte attrice del tutto omesso di fornire la prova in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.
In definitiva, la domanda degli attori volta ad ottenere l'accertamento della natura usuraria degli interessi applicati, con conseguente gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815, co. 2
c.c., è destituita di fondamento.
Dall'infondatezza dei motivi di opposizione deriva quella delle domande risarcitorie nonché di quelle volte ad ottenere la condanna alla cancellazione delle segnalazioni a sofferenza presso la Centrale rischi e l'accertamento del diritto di Controparte_6
di proseguire la procedura.
[...]
10 Considerata la recente evoluzione giurisprudenziale in tema di validità del titolo esecutivo e usura, questo Giudice ritiene che sussistano gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste a carico delle pari in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
, Parte_1 Parte_2 [...]
, e contro Pt_1 Parte_3 Parte_4 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
nonché nei confronti di , nella
[...] Controparte_3 qualità di mandataria di così provvede: Controparte_4
- rigetta l'opposizione all'esecuzione immobiliare proposta dagli attori;
- spese di lite compensate;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Brindisi, 8.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1751/2019 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615, co. 2 c.p.c.)”, vertente
TRA
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., (c.f. , Parte_2 C.F._1
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._2 Parte_3
) e (c.f. , C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Vitale, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in CE CA (Br) alla via F. Petrarca, n. 21 bis
ATTORI -
OPPONENTI
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Lippolis, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in LL FO (Br) alla Via Bottari,
n. 12
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Salvatore D'Orso, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Taranto alla Via
Camillo Benso Conte di Cavour, n. 21
1 CONVENUTE – OPPOSTE
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria di (c.f. Controparte_4
), rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizio Cesare e Maria Gabriella P.IVA_4
Cesare, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Francesco
Crispi, n. 87
INTERVENTORE VOLONTARIO
Conclusioni delle parti:
ATTORI:” 1) previa sospensione dell'esecuzione, dichiarare nullo, inefficace, ed illegittimo l'atto di precetto e l'atto di pignoramento per cui è causa con conseguente illegittimità dell'intrapresa esecuzione forzata;
dando atto che al momento della notifica del precetto il contratto non poteva ritenersi risolto;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale che gli opponenti dichiarano di proporre nei confronti della CA: a) dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto per cui è causa, in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi determinati, in violazione di legge, oltre il tasso soglia nonché agli interessi ultralegali;
comunque, in relazione ai motivi di cui alla narrativa del ricorso;
b) comunque, dichiarare che, per effetto dell'art.1815 c.c., o di qualsiasi altra norma (in relazione ai motivi di opposizione), nulla è dovuto dagli opponenti a titolo di “interessi, oneri e spese”; c) dichiarare che la ha diritto Parte_1 alla restituzione di tutte le somme che sono state pagate a titolo di interessi, spese e oneri di qualsiasi tipo e specie”, condannando, quindi, la , a restituire al mutuatario dette CP_1 somme nella misura che saranno ritenute dovute, oltre interessi commerciali e svalutazione monetaria;
d) ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni “a sofferenza” illegittimamente eseguite dalla convenuta presso la centrale rischi della CA
d' IT e presso qualsiasi altra Centrale, a carico degli opponenti;
e) condannare la al danno morale subito dagli opponenti in quella somma che sarà ritenuta dovuta, CP_1 oltre interessi e svalutazione monetaria;
f) condannare la al danno patrimoniale CP_1 subito dalla per l'illegittima segnalazione alla Centrale Parte_1 rischi della CA d'IT, e per avere la causato e/o aggravato la situazione di CP_1
2 difficoltà economica finanziaria della società; comunque, per le causali di cui in narrativa;
danno che sarà accertato in corso di causa anche a mezzo CTU che fin d'ora si invoca e che potrà, comunque, liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e svalutazione;
g) condannare la al danno patrimoniale subito dai sigg. CP_1 [...]
, e per l'illegittimo Parte_2 Parte_3 Parte_5 pignoramento e quindi anche per l'eventuale vendita del bene (danno che risulterà dalla differenza tra il valore dell'immobile, così come periziato, e quello di vendita) nonché per
l'illegittima segnalazione alla Centrale rischi della CA d'IT e per quant'altro risulterà dovuto in corso di causa, oltre interessi e svalutazione monetaria, h) condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con loro totale CP_1 distrazione a favore del deducente legale, anticipatario. e) (nei confronti dell CP_2
),previa sospensione dell'esecuzione, dichiarare nullo, inefficace, ed illegittimo il
[...] suo atto di intervento, dando atto che non risulta provato alcun credito della stessa nei confronti degli opponenti.”;
CONVENUTA, “1) Nel merito Controparte_1 rigettare la domanda proposta dagli opponenti, in quanto infondata, pretestuosa e priva di qualsiasi fondamento giuridico, per tutte le ragioni argomentate in narrativa;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse considerare il tasso di interesse moratorio usurario, dichiarare valida ed efficace la clausola disciplinante il tasso di interesse corrispettivo;
3) Per lo effetto revocare l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 261/2016 R.G.Es.; 4) Vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”;
CONVENUTA, : “1) rigettare ogni Controparte_2 avversa richiesta in quanto inammissibile, tardiva e comunque infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova alcuna;
2) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre spese generali, iva e cap del presente procedimento e di quello della fase inibitoria da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”;
INTERVENTORE VOLONTARIO: “1) Nel merito rigettare la domanda proposta dagli opponenti, in quanto infondata, pretestuosa e priva di qualsiasi fondamento giuridico, per tutte le ragioni argomentate in narrativa;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi in
3 cui si dovesse considerare il tasso di interesse moratorio usurario, dichiarare valida ed efficace la clausola disciplinante il tasso di interesse corrispettivo;
3) Per lo effetto revocare l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 261/2016
R.G.Es.; 4) Vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 8.8.2018, nonché Parte_1 Parte_2
, e proponevano
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 opposizione all'esecuzione immobiliare (procedura esecutiva immobiliare n. 261/2016) avviata da con l'intervento dell' Controparte_1 Controparte_2
ed avanzavano contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione.
[...]
Con ordinanza del 28.3.2019 il Tribunale di Brindisi sospendeva l'esecuzione e concedeva ai ricorrenti termine fino al 30.4.2019 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 15.4.2019 gli attori convenivano in giudizio Controparte_1
e l' deducendo che:
[...] Controparte_2 Parte_1 stipulava con l'allora un mutuo fondiario dell'importo
[...] Controparte_5 di € 400.000,00 in data 18.6.2007; prestava fideiussione personale a Parte_1 garanzia del debito mentre gli altri attori, a garanzia dell'esatto adempimento, concedevano ipoteca volontaria su immobili di loro proprietà; la banca notificava in data 21.7.2016 atto di precetto per l'importo complessivo di € 344.053,37 in forza del suddetto contratto di mutuo;
successivamente la banca procedeva al pignoramento immobiliare.
Nel merito, gli attori sostenevano la nullità, inefficacia e illegittimità dell'atto di precetto e di pignoramento per i seguenti motivi: inesistenza del titolo esecutivo per mancata contestuale consegna della somma di denaro, in quanto condizionata al verificarsi di una serie di adempimenti posti a carico della mutuataria;
applicazione di un tasso di interesse usurario.
In via riconvenzionale, gli attori domandavano la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di interessi, la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza dell'illegittima applicazione di interessi usurari.
Nei confronti dell' , gli attori chiedevano accertarsi Controparte_6
l'insussistenza del diritto a proseguire la procedura, in quanto viziata ab origine.
4 Si costituivano in giudizio le convenute ed interveniva nel giudizio Controparte_3
quale mandataria di a sua volta cessionaria del credito
[...] Controparte_4 vantato da le quali eccepivano l'infondatezza delle Controparte_1 domande avverse e chiedevano il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 10.1.2022, il Tribunale disponeva l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di verificare l'effettivo superamento del tasso soglia, formulando una serie di dettagliati quesiti, poi integrati con ordinanza resa nel corso dell'udienza del 7.6.2022.
Il consulente nominato provvedeva al deposito della relazione in data 6.12.2022.
Con provvedimento del 9.1.2023, il Giudice disponeva un'integrazione della CTU, invitando il consulente tecnico d'ufficio a formulare una rielaborazione dei calcoli in ragione dei costi assicurativi.
Il 21.3.2023, il CTU depositava la relazione integrativa.
Con ordinanza del 23.2.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 13.1.2025, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le ragioni che si esporranno.
Con il primo motivo di opposizione, gli attori hanno dedotto l'inesistenza originaria del titolo esecutivo. Sul punto, hanno precisato che dal contratto di mutuo non emergerebbe la consegna della somma di denaro in essa indicata, avendo le parti previsto che la traditio sarebbe stata condizionata al verificarsi di una serie di adempimenti posti a carico della mutuataria.
Tale primo motivo di opposizione non merita di essere accolto.
L'art. 2 del contratto di mutuo fondiario per cui è causa (stipulato per atto notarile in data
18.6.2007) espressamente prevede: “La parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla
CA la somma di Euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila virgola zero centesimi), rilasciandone ampia quietanza con il presente atto. Al contempo, la e la Parte CP_1 finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma finanziata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la a garanzia CP_1
5 dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata dal presente contratto e dai relativi allegati.”.
Con recente pronuncia a sezioni unite, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
06/03/2025, n.5968).
Ora, nel caso di specie, la parte finanziata ha espressamente dichiarato di aver ricevuto dalla banca la somma mutuata e di averla, successivamente, riconsegnata alla mutuante costituendola in deposito cauzionale a garanzia di una serie di adempimenti previsti in contratto.
Che la somma sia stata contabilmente messa a disposizione della parte finanziata è provato in via documentale non soltanto dallo stesso contratto di mutuo, ove la mutuataria rende quietanza, ma anche dall'estratto conto trimestrale al 30.6.2007, depositato dagli attori unitamente alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., dal quale risulta che la somma di €
400.000,00 è stata accreditata con valuta al 18.6.2007 e successivamente costituita in deposito cauzionale nella medesima data.
È indubbio, inoltre, che la parte mutuataria abbia assunto espressamente l'obbligo incondizionato di restituzione della somma. Tanto si desume chiaramente dalla lettura dell'art. 4 del contratto di mutuo, ove la parte finanziata si obbliga a rimborsare il finanziamento mediante il pagamento di n. 30 rate di ammortamento semestrali posticipate costanti, la prima delle quali con scadenza il 10.4.2008.
In definitiva, il contratto di mutuo per cui è causa, alla luce del principio di diritto sopra richiamato e delle circostanze di fatto appena evidenziate, deve ritenersi un valido titolo esecutivo.
Con il secondo motivo di opposizione, gli attori contestano il superamento del tasso di soglia usura e chiedono che nella valutazione di tale sforamento si tenga conto anche degli
6 interessi di mora nonché delle ulteriori spese connesse al mutuo, dell'importo corrispondente alla commissione per estinzione anticipata del mutuo, del maggior costo occulto derivante dall'applicazione del piano di ammortamento alla francese nonché delle spese richieste per l'attività di esazione stragiudiziale del credito.
L'art. 1815, co. 2 c.c., in tema di mutuo, stabilisce che “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Il limite oltre il quale un certo tasso di interessi può considerarsi usurario è stabilito dall'art. 2 della l. 108/1996, il quale al comma 1 prevede che “Il Ministro del tesoro, sentiti la CA d'IT e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla CA d'IT ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale” ed al comma 4 dispone che “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito
e' compreso, aumentato della metà”.
In merito al rapporto tra usura ed interessi moratori, la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a sezioni unite ha chiarito che “Relativamente all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, 1) la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, essendo finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
2) la mancata indicazione dell'interesse di mora, nell'ambito del TEGM, non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo e unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola
7 sugli interessi moratori sia usuraria, perché « fuori mercato », donde la formula: «
TEGM, più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto »; 3) laddove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del
TEGM così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
4) si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti;
5) anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso- soglia del momento dell'accordo; verificatosi l'inadempimento e il presupposto per
l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento” (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/09/2020,
n.19597).
Va chiarito che, sebbene la Corte di Cassazione abbia espressamente riconosciuto rilevanza agli interessi moratori ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi pattuiti, i principi sanciti dai Giudici di legittimità impongono una valutazione separata degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori. In altre parole, non è possibile procedere alla mera sommatoria di interessi corrispettivi e moratori al fine di ottenere un unico tasso di interesse da confrontare con quello soglia individuato ex lege. Le due categorie di interessi devono essere tenute distinte e valutate separatamente ai fini della formulazione di un giudizio di usurarietà. Tale conclusione è, tra l'altro, “coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati ricorrendo presupposti diversi ed antitetici: gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (cfr.
Cass. Civ. sez. I, n.14214/2022).
Quanto al preteso computo, ai fini di un giudizio di usurarietà del tasso di interessi applicato, dei costi connessi alla commissione di estinzione anticipata del mutuo, questo
Giudice ritiene di aderire, in quanto pienamente condivisibile, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “La natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini
8 della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente»
(arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio
2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (cfr. Cass. Civ. sez. III, n.8109/2022).
Analogo ragionamento è riferibile anche alle spese richieste per l'attività di esazione stragiudiziale, le quali, oltre che indeterminabili nel quantum (il contratto fissa un limite massimo di tali spese ma non consente di determinare a priori il loro ammontare), non possono essere considerate una remunerazione per la banca a fronte della messa a disposizione di somme di denaro. In altri termini, le spese in esame non sono collegate all'erogazione delle somme quanto all'attività eventuale di recupero del credito non riscosso.
Quanto al cd. costo “occulto” derivante dall'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, è convincimento di chi giudica che non vi sia alcun costo ulteriore da conteggiare oltre agli stessi interessi corrisposti dal mutuatario, già presi in considerazione dal CTU per verificare lo sforamento del tasso soglia.
È indubbio che, mettendo a confronto, a parità di condizioni, lo sviluppo del piano di ammortamento alla francese con quello italiano, il totale degli interessi pagati nel periodo di rimborso è superiore nel caso di ammortamento alla francese.
Tale circostanza, oggettivamente incontestabile e che trova riscontro negli studi di matematica finanziaria, non ha, tuttavia, alcuna rilevanza ai fini dell'usura, in quanto del complessivo importo degli interessi pagati (sia pure in misura leggermente superiore) in ragione di un piano di ammortamento alla francese ogni CTU chiamato a verificare il superamento del tasso soglia tiene necessariamente conto. In altri termini, si vuol dire che non esiste alcun costo aggiuntivo, rispetto all'importo complessivo degli interessi, di cui debba tenersi conto nella valutazione della natura usuraria del TEG effettivo.
In ogni caso, va ribadito che i maggiori interessi pagati per effetto di un ammortamento alla francese non derivano da meccanismi anatocistici ma semplicemente dal fatto che con
9 tale tipo di ammortamento il capitale viene rimborsato più lentamente rispetto al caso di ammortamento all'italiana (cioè con quote di capitale costanti), il quale prevede, al contrario del primo, un esborso maggiore per il mutuatario nella prima fase dell'ammortamento, con conseguente perdita immediata di liquidità; circostanza altrettanto sfavorevole sul piano economico per il finanziato, che vede ridotta da subito la propria disponibilità di denaro, capace astrattamente di produrre a sua volta interessi ove investita altrimenti.
In definitiva, il piano di ammortamento alla francese non comporta alcun costo occulto, essendo il frutto di una scelta economica della parte mutuataria, la quale accetta di corrispondere una quantità maggiore di interessi pur di pagare rate costanti e di restituire più lentamente il capitale.
Pertanto, nel caso in esame, non può prendersi in considerazione il calcolo del TEG effettuato dal CTU applicando la formula della capitalizzazione semplice (come da quesito integrativo sollecitato dalla difesa degli attori all'udienza del 7.6.2022), dovendosi procedere alla valutazione in ordine al superamento del tasso soglia sulla applicando la formula della capitalizzazione composta (la quale ovviamente non implica alcuna forma di anatocismo), in quanto oggetto di espressa e lecita pattuizione contrattuale.
Tanto chiarito in tema di usura, va dato atto che, nel caso in esame, il Giudice nel formulare i quesiti da sottoporre al CTU si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati ed il CTU ha correttamente applicato tali criteri evidenziando di non aver riscontrato alcun superamento del tasso soglia.
Neppure può accogliersi la domanda di accertamento della c.d. usura soggettiva, avendo parte attrice del tutto omesso di fornire la prova in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.
In definitiva, la domanda degli attori volta ad ottenere l'accertamento della natura usuraria degli interessi applicati, con conseguente gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815, co. 2
c.c., è destituita di fondamento.
Dall'infondatezza dei motivi di opposizione deriva quella delle domande risarcitorie nonché di quelle volte ad ottenere la condanna alla cancellazione delle segnalazioni a sofferenza presso la Centrale rischi e l'accertamento del diritto di Controparte_6
di proseguire la procedura.
[...]
10 Considerata la recente evoluzione giurisprudenziale in tema di validità del titolo esecutivo e usura, questo Giudice ritiene che sussistano gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste a carico delle pari in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
, Parte_1 Parte_2 [...]
, e contro Pt_1 Parte_3 Parte_4 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
nonché nei confronti di , nella
[...] Controparte_3 qualità di mandataria di così provvede: Controparte_4
- rigetta l'opposizione all'esecuzione immobiliare proposta dagli attori;
- spese di lite compensate;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Brindisi, 8.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
11