Articolo 1 della Legge 25 maggio 1970, n. 376
Articolo 2
Versione
7 luglio 1970
Art. 1.
Per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto a servizio del comune di Gorizia e' assegnato al comune stesso un contributo straordinario di lire 600 milioni.
Entrata in vigore il 7 luglio 1970
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