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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/10/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1256/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
VA CI Presidente
Roberto Vignati Consigliere
LA RT Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 515/2024 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 15.10.2024, est. Oneto, promossa da
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Parte_1 P.IVA_1
Schiavi e domiciliata in Milano, via Curtatone n. 16
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Guido Stoppani ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in
Bergamo (BG), Via Tasca n. 3
Appellato
E contro
(C.F , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Anna Berra ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Magenta, Via IV Giugno n. 41
Appellato
e contro
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
(C.F. ) e (C.F. C.F._4 Controparte_5
), in qualità di eredi di tutti C.F._5 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurilio Raimondi ed elettivamente domiciliari presso lo studio di quest'ultimo in Busto Arsizio, corso XX Settembre n. 29
Appellati e appellanti in via incidentale E contro
(C.F./P.IVA , Controparte_6 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò d'Elia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Galleria Passarella n. 1
Appellata in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per : Parte_1
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 515 / 2024 emessa all'esito del giudizio RG n. 1170 / 2021 dal Tribunale di Pavia – Sez. Lavoro in data 26.9.2024, pubblicata in data 16.10.2024 e notificata in data 21.10.2024, così provvedere previa pronuncia sulla richiesta sospensiva:
- accertare e dichiarare il grado di responsabilità riconducibile a ciascuna delle parti qui coinvolte nell'infortunio dell'8.11.2016 avvenuto presso la sede di in Parte_1
Morimondo - frazione Caselle- strada provinciale 183, individuando le rispettive quote di corresponsabilità di ciascuna parte;
- accertare e dichiarare i titoli di danno differenziale spettante ad Controparte_1 in conseguenza dell'evento in esame;
- per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, ciascuno per il loro titolo come legge, in via solidale e/o alternativa a risarcire i danni patiti in Controparte_1 conseguenza dell'infortunio in esame nella misura che risulterà accertata e comunque ritenuta di giustizia, detratti gli acconti già versati al danneggiato da e Parte_1 documentati in atti;
- condannare altresì gli odierni convenuti, ciascuno per il loro titolo come legge, al rimborso a favore di di ogni somma dalla stessa già versata ad Parte_1 che risulta in eccedenza in relazione all'accertanda quota di Controparte_1 corresponsabilità riconducibile a medesima;
Parte_1
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
pag. 2/21 per Controparte_1
“In via preliminare: respingersi la richiesta di sospensione della sentenza appellata poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa;
In via principale: Respingersi l'appello avversario per i motivi tutti di cui in narrativa
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 515/2024 del Tribunale di
Pavia – sez. Lavoro;
In via principale: Respingersi le domande subordinate avanzate dalla difesa CP_4
In via istruttoria: sin d'ora ci si oppone alla produzione documentale avversaria poiché tardiva e ininfluente;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa, IVA rifusa, di entrambi i gradi di giudizio.”
per Controparte_2
“IN VIA PRINCIPALE
1) Rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'ing. in quanto CP_2 infondate per tutte le ragioni indicate nel presente atto;
IN VIA SUBORDINATA
2) In denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, limitare la condanna dell'esponente nei limiti delle risultanze istruttorie e della quota di corresponsabilità che dovesse essere accertata e considerata la condotta del ricorrente ex art 1227 c.c e degli altri soggetti.
IN VIA ISTRUTTORIA
3) disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c nei riguardi del sig. CP_1
ordine di esibizione avente ad oggetto documentazione attestante eventuali
[...] risarcimenti/rimborsi/indennizzi e/o somme di denaro percepire da compagnie assicurative, enti previdenziali/assistenziali e/o altri soggetti per il sinistro di cui è causa.
4) Respinto ogni tentativo di inversione dell'onere della prova, tenuto altresì conto della natura documentale di diverse circostanze, anche rilevanti, fattuali e indicate in narrativa, si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”: (…)”; pag. 3/21 per gli eredi di Persona_1
“IN PRINCIPALITA':
- rigettare l'appello proposto da;
Parte_1
- accogliere l'appello incidentale proposto dagli eredi dell'Ing. e, Persona_1 per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, a rifondere ai SI , e Controparte_3 Controparte_4
le spese di lite di primo grado, nella misura di 1/3 Controparte_5 ciascuno;
IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza gravata con accoglimento della domanda di estensione della responsabilità del sinistro anche all'Ing. si insta affinché la Corte di Appello di Milano voglia altresì CP_4 riformare detta sentenza come segue:
1) In punto di corresponsabilità nella causazione del sinistro, accertare che il comportamento colposo del signor ha concorso a cagionare il Controparte_1 danno lamentato, e per l'effetto disporre la diminuzione ex art. 1227 c.c. delle sue pretese nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
2) In punto di liquidazione del danno, accertare e dichiarare come non dovuto
l'aumento personalizzato del 25% del danno biologico, per un importo di € 98.114,00, non sussistendone i presupposti, e ridurre secondo giustizia l'aumento per sofferenza morale ITT, già applicato in primo grado nella misura dell'85%, per un importo di €
18.997,00.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto ultronee e inammissibili.
IN OGNI CASO: con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio con distrazione a favore dell'Avv. Maurilio Raimondi che si dichiara antistatario”;
per : Controparte_6
pag. 4/21 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione, così pronunciarsi:
In via preliminare:
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., la rinuncia alla domanda di manleva da parte del Progettista nei confronti dell'esponente
Compagnia per tutte le ragioni sopra esposte, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
In subordine e per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse dichiararsi la rinuncia ex art. 346 c.p.c. di cui sopra:
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a CP_6
s n. A4WBA027077 per tutte le ragioni esposte nel Parte_2 presente atto e per quelle articolate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata dal Progettista nei confronti di , con CP_6 estromissione di quest'ultima dal presente giudizio con il favore delle spese.
dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza ex artt. 348 bis e 350 bis
c.p.c. dell'appello proposto dalla Società nei confronti del Progettista e per l'effetto rigettare qualsivoglia domanda di garanzia avanzata nei confronti di per tutte CP_6 le ragioni esposte in atti.
In via istruttoria:
ci si oppone a tutte le istanze istruttorie ex adverso articolate in quanto irrilevanti ed inammissibili.
In ogni caso:
con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
Dopo aver esperito istruttoria orale e dopo avere espletato CTU medico legale sulla persona del ricorrente, con la sentenza n. 515/2024 il Tribunale di Pavia ha parzialmente accolto il ricorso proposto da nei confronti della datrice di lavoro Controparte_1
ed ha accertato l'esclusiva responsabilità di quest'ultima nella causazione Parte_1 dell'infortunio di cui il ricorrente era rimasto vittima in data 8 novembre 2016.
Il Tribunale ha conseguentemente condannato a risarcire per il danno Parte_1 CP_1
(differenziale) non patrimoniale sofferto, liquidato tenendo conto della pag. 5/21 personalizzazione massima consentita dalle tabelle milanesi e detraendo gli acconti già versati e quanto erogato da;
ha invece ritenuto indimostrato il pur prospettato CP_7 danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
Con la medesima sentenza il Tribunale ha respinto le domande formulate da CP_1
(oltre che da , in manleva) nei confronti del progettista ( e del Parte_1 CP_4 collaudatore ( dell'opera edile il cui parziale crollo aveva causato l'infortunio CP_2 del lavoratore.
Ha altresì respinto la domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_1
(assicuratrice di , reputando che solo Controparte_6 CP_4
potesse essere chiamata a rispondere per il risarcimento del danno Parte_1 differenziale liquidato a CP_1
Più nel dettaglio, il Tribunale ha in primo luogo ricostruito la dinamica dell'infortunio sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, evidenziando che: in data 8 novembre 2016 il ricorrente, a ciò richiesto dal proprio responsabile CP_8
si era messo alla guida del c.d. mulettone per movimentare un carico di tubi in
[...] acciaio, prelevandolo all'interno dello stabilimento per trasportarlo all'esterno Parte_1 dell'edificio;
a causa del materiale che ingombrava, a terra, il percorso all'interno dell'edificio, era stato costretto a procedere in retromarcia e con le “forche” del mezzo CP_1 alzate, diversamente da quanto prescritto dalle norme di impiego del veicolo, secondo le quali le forche del muletto potevano essere alzate solo nella fase di sollevamento del carico, ma non durante la marcia del veicolo (“Il conducente non aveva .. la possibilità di abbassare il carico (rectius, le forche) sino al piano, in quanto lungo tutto il tragitto, fino all'uscita, erano posizionate delle casse su entrambi i lati, per cui la movimentazione della merce avveniva con le forche alzate alla loro media estensione
(circa 2,20 metri). Il corridoio del reparto, lungo circa 40 metri, percorso dal carrello elevatore matricola n. 98015 anno 2006 modello EP150RS – portata CP_9 massima 15.000 Kg- marcato CE, condotto dal sig. con il carico di 6,10 m e CP_1 sollevato di circa 2 m. da terra, era ingombro ai lati, per la presenza di casse di legno che ne riducevano la larghezza per oltre 4 metri”);
pag. 6/21 nell'eseguire detta manovra era stato coadiuvato, a terra, da un altro dipendente CP_1
, che avrebbe dovuto aiutarlo impartendogli indicazioni sugli Parte_1 Tes_1 spazi ed i margini di movimento del mezzo;
uscendo in retromarcia dall'ingresso, il mulettone condotto da aveva urtato CP_1
l'architrave al di sopra del varco di entrata dello stabilimento, provocando il crollo di un grosso pannello di tamponamento, che era rovinato addosso al veicolo e che aveva cagionato gravi lesioni a CP_1
Così ricostruita la dinamica dell'accaduto, il Tribunale ha ravvisato la responsabilità del datore di lavoro per avere richiesto a di movimentare un carico con l'uso del CP_1 mulettone nonostante il corridoio che il ricorrente era chiamato a percorrere fosse ingombro a causa della presenza di grosse scatole di legno su entrambi i lati del percorso;
ingombro che aveva costretto il lavoratore a guidare in retromarcia con le forche alzate, in contrasto con quanto previsto nel manuale di istruzioni del mezzo (che prevedeva che i percorsi da utilizzare con il carrello elevatore non fossero occupati dallo stoccaggio del materiale e che il carello stesso viaggiasse con le forche posizionate in basso).
Sulla scorta di tali elementi il primo giudice ha ritenuto comprovata ex art. 2087 c.c. la responsabilità di per avere fatto lavorare in un ambiente di lavoro Parte_1 CP_1 oggettivamente pericoloso (“Risulta pertanto comprovata ex art. 2087 c.c. la responsabilità della parte datoriale che ha fatto lavorare in un ambiente di CP_1 lavoro oggettivamente pericoloso in violazione dell'art. 63 comma 1 in combinato disposto con l'art. 64 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 con particolare riferimento all'allegato IV del D. Lgs. Stante l'inadeguatezza e la pericolosità dell'ambiente di lavoro dell'evento dannoso risponde la parte datoriale che non ha approntato un luogo idoneo dove il ricorrente potesse operare in sicurezza con l'aggravante che l'ordine di operare col mulettone gli è stato impartito dal superiore gerarchico senza il previo controllo della situazione di fatto (teste ) e CP_8 che il collega che avrebbe dovuto controllare che tutto si svolgesse in sicurezza Tes_1 non lo ha fatto a suo dire perché abbagliato dal sole (teste ”). Tes_1
Il primo giudice ha invece respinto le domande formulate da (così come da CP_1
) nei confronti di nonché nei confronti della Compagnia di Parte_1 CP_2 CP_4
pag. 7/21 in quanto, ad avviso del Tribunale, non sussisteva, per i professionisti, CP_10
l'obbligo di considerare in sede di progettazione e collaudo dell'immobile la necessità di impedire il crollo del pannello rovinato addosso al lavoratore in ipotesi di urto con un macchinario.
Il Tribunale ha ritenuto infatti che i professionisti non fossero tenuti, in difetto di una indimostrata specifica richiesta della committente, a contemplare un rischio totalmente atipico rispetto alla destinazione d'uso dell'edificio, quale era da considerarsi l'eventualità che un pesante carrello elevatore andasse a sbattere contro la parte apicale dell'ingresso dell'edificio.
***
Con ricorso depositato il 20.11.2024 ha proposto appello avverso Parte_1
l'indicata sentenza.
Con il primo motivo d'appello la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui, richiamando l'art 2087 c.c., essa ha attribuito la responsabilità dell'accaduto esclusivamente al datore di lavoro, non tenendo in considerazione le valutazioni Per_ tecniche formulate dall'ing. consulente del Pubblico Ministero, e dall'ing. Per_2
CTU incaricato dal Tribunale Penale di Pavia nel processo a carico di e
[...] CP_2
(conclusioni con l'assoluzione), senza ravvisare l'esistenza di un concorso di CP_4 colpa a carico del danneggiato, oltre che la responsabilità di CP_2 CP_4
Nella prospettiva del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che aveva eseguito una corretta valutazione dei rischi e che i lavoratori erano stati Parte_1 adeguatamente formati su come svolgere la prestazione richiesta. Inoltre, gli accertamenti svolti da ATS avevano escluso profili di responsabilità a carico del datore di lavoro, “essendosi l'infortunio verificato per il crollo del prefabbricato e non potendosi porre in rapporto col fatto che il luogo di lavoro fosse male organizzato”.
Nello specifico, ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto porre mente al fatto che le norme di sicurezza in tema di luoghi destinati al passaggio (che, ex D.Lgs.
n. 81/2008, “non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione”) erano volte ad evitare il rischio di inciampo, caduta e/o urto diretto del lavoratore, e non avevano alcuna attinenza col caso in esame che ha avuto origine dalla condotta del lavoratore e dei professionisti convenuti dal ricorrente che, responsabili di pag. 8/21 svariate mancanze in ordine alla progettazione, realizzazione e collaudo del manufatto prefabbricato, avevano reso possibile il distacco e il conseguente crollo del pannello.
Inoltre, nella prospettiva del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che l'incauto agire di era stato concausa dell'evento, posto che quest'ultimo, CP_1 alla guida del c.d. mulettone, non aveva atteso il comando del collega che da Tes_1 terra doveva guidarlo, percorrendo il corridoio interno in retromarcia e con le forche sollevate a 2,20 metri da terra, nonostante fosse previsto che le forche dovessero essere sollevate solo per prendere il carico, come previsto nel documento di valutazione dei rischi e nelle procedure di sicurezza aziendali.
L'imprudenza del danneggiato era stata confermata anche dalla relazione del perito nominato dal giudice penale, perito che aveva ritenuto “determinanti e causali in ordine all'avvenimento dell'incidente le seguenti violazioni [da parte di : manovra di CP_1 movimentazione con le forche alzate da terra e mancato controllo che ci fosse spazio sufficiente per superare il portale. Dopo aver inforcato il carico, il sig. ha CP_1 percorso il corridoio in retromarcia verso l'uscita alzando le forche di circa 2,7 m poiché impossibilitato a tenerle nella corretta posizione inferiore dalla presenza di altre casse in legno stoccate ai fianchi del corridoio. Tale ostacolo, posizionato in violazione delle norme di sicurezza, terminava però a circa 10 m dal portone. In tale spazio, terminato l'ingombro delle casse laterali, il sig. avrebbe avuto la possibilità di CP_1 riportare in posizione corretta le forche, operazione che però non ha compiuto.
Durante il passaggio attraverso il portone il sig. non si è premurato di CP_1 controllare che ci fosse spazio sufficiente per non collidere con la struttura metallica della serranda e con il pannello orizzontale di architrave del portale. Ciò principalmente perché procedeva in retromarcia e la percezione dei volumi alle sue spalle era ridotta e difficoltosa. A questo scopo era di supporto alla sua manovra il sig.
in piedi a terra, che, come descritto, nella dinamica dell'incidente, ha avuto la Tes_1 vista abbagliata dal sole e non ha quindi fornito indicazioni in merito all'incipiente passaggio del carrello attraverso il portale. A giudicare dalle testimonianze rilasciate, il sig. ha proceduto con la manovra di attraversamento del portone senza CP_1 richiedere e attendere il via libera da parte del sig. e quindi di fatto senza la Tes_1 garanzia di un controllo visivo circa la possibilità di collidere con il portale stesso”. pag. 9/21 Ancora, l'appellante ha evidenziato che anche la sentenza penale n. 2157/2022 del
Tribunale di Pavia aveva individuato «una condotta incauta del danneggiato, “posta in essere mediante tre specifiche violazioni di norme di sicurezza, in particolare, per aver il (a) effettuato “manovra di movimentazione con le forche alzate da terra”; CP_1
(b) “mancato controllo che ci fosse spazio sufficiente per superare il portale” senza collidere con la struttura metallica e il pannello orizzontale di architrave;
(c)
“manovra di attraversamento del portone senza richiedere e attendere il via libera da parte del sig. e quindi di fatto senza la garanzia di un controllo visivo circa la Tes_1 possibilità di collidere con il portale stesso”».
Con il secondo motivo d'appello ha censurato l'erroneità della Parte_1 decisione nella parte in cui essa ha rigettato le domande risarcitorie avanzate dal datore di lavoro committente nei confronti di di e della garante di CP_2 CP_4 quest'ultimo, ritenute infondate in virtù dell'inesistenza di “un obbligo di tenere presente in sede di progettazione e collaudo del pannello rovinato addosso al lavoratore, pur in assenza di apposita richiesta della committenza, di un rischio totalmente atipico quale la possibilità che un pesante carrello elevatore andasse a sbattere contro il manufatto”.
Secondo l'appellante il collaudatore (ing. e il progettista dei manufatti CP_2 prefabbricati (ing. , al contrario, avrebbero dovuto essere ritenuti CP_4 colposamente corresponsabili per imprudenza, imperizia e negligenza, “non potendo ignorare la finalità della costruzione nel loro mandato”.
A dire dell'appellante, aveva colposamente omesso di indicare nel certificato CP_2 di collaudo chi fosse il responsabile di montaggio della struttura prefabbricata;
avrebbe trascurato di fare riferimento alle azioni eccezionali (incendio e urto) pur essendo la classe di resistenza al fuoco espressamente riportata nella conferma d'ordine e, quindi, aveva tralasciato di chiedere chiarimenti in merito al progettista non provvedendo a prescrivere l'installazione di strutture “ sacrificali” in grado di proteggere gli elementi prefabbricati dagli urti.
invece, in mancanza di verifiche specifiche nei confronti delle azioni CP_4 eccezionali, aveva omesso di assicurare che la concezione strutturale, i dettagli costruttivi e i materiali usati fossero tali da evitare che la struttura potesse essere pag. 10/21 danneggiata in misura sproporzionata rispetto alla causa, posto che il pannello crollato era inadatto a tale scopo sia per la tipologia dell'elemento resistente (dente conglomerato cementizio di dimensioni alquanto ridotte) sia per il materiale utilizzato
(conglomerato cementizio dal comportamento intrinsecamente fragile e privo di armatura metallica).
Con il terzo motivo d'appello, infine, la società ha impugnato la quantificazione del risarcimento effettuata con riconoscimento dell'aumento personalizzato massimo tabellarmente previsto. Secondo l'appellante tale personalizzazione non era giustificata da circostanze “specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, per cui è consentito al giudice , con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione”.
***
Con memoria difensiva depositata in data 11.12.2024, ritualmente notificata, si è costituito proponendo a propria volta appello incidentale avverso la CP_4 decisione di prime cure di compensare le spese di lite.
In via di appello incidentale condizionato, inoltre, per l'ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto di accogliere il secondo motivo di appello principale (del quale comunque il progettista ha contestato la fondatezza), ha chiesto appurarsi l'esistenza di un CP_4 concorso di colpa a carico dell'infortunato, per avere compiuto una manovra azzardata.
***
Con memoria difensiva depositata in data 20.02.2025 si è costituito per il gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
***
Con memoria difensiva parimenti depositata in data 20.02.2025 si è costituita altresì
, evidenziando in via preliminare che Controparte_6 in grado di appello non aveva reiterato la domanda di manleva nei confronti CP_4 della compagnia assicurativa, domanda che pertanto doveva intendersi rinunciata.
pag. 11/21 Nel merito, ha argomentato in Controparte_6 merito all'inesistenza di qualsivoglia responsabilità addebitabile a ed ha in CP_4 ogni caso invocato i limiti di operatività della polizza azionata da quest'ultimo.
***
Con memoria difensiva depositata in data 4.3.2025 si è costituito altresì
[...]
contestando la fondatezza delle domande tese a sentire affermare una CP_2 propria responsabilità nella verificazione dell'infortunio, anche in ragione del passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione n. 2157/2022 emessa dal Tribunale di
Pavia, destinata a spiegare effetti anche in questa sede ex art. 654 c.p.p.
ha poi eccepito, in via subordinata, l'esistenza di un concorso di colpa a CP_2 carico del danneggiato ed ha criticato la quantificazione del danno effettuata dal primo giudice, quantificazione reputata eccessiva.
***
All'udienza del 4.3.2025 è stata dichiarata l'interruzione del processo, stante la dichiarazione di decesso di Persona_1
***
Con ricorso depositato in data 16.5.2025 ha riassunto il giudizio, notificando Parte_1 il ricorso agli eredi di oltre che a e Persona_1 CP_1 CP_2 [...]
. Controparte_6
Le parti resistenti in riassunzione si sono costituite, precisando le conclusioni come trascritte in epigrafe.
***
All'udienza del 25.9.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
I primi due motivi di appello principale, esaminabili congiuntamente, devono essere respinti, ritenendo la Corte del tutto corretta la valutazione del primo giudice in merito all'esclusiva responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio.
La Suprema Corte di Cassazione ha reiteratamente ribadito che, in materia di infortunio sul lavoro, «il lavoratore (…), come prescrive l'art. 2087 c.c. -
"norma proattiva" che impone al datore di lavoro di attivarsi per prevenire gli infortuni pag. 12/21 - ha il diritto di lavorare in un ambiente di lavoro non nocivo ed è quindi il datore di lavoro a dover provare che l'ambiente di lavoro sia salubre e non presenti pericoli di sorta per la salute e la sicurezza di chi vi opera. (…) Il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando
l'inadempimento datoriale e senza l'onere di provarlo. (…)Una volta provata la dinamica del fatto concreto, allegata con la domanda introduttiva, nasce quindi
l'obbligo del datore di lavoro di provare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di sicurezza ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale di sicurezza assume oggi nel nostro ordinamento in base a tutte le misure e cautele costituenti il sistema protettivo della sicurezza (art.18 del D.Lgs. n.81/2008, c.d.
T.U. per la sicurezza), oltre che in base all'art. 2087 c.c. - L'oggetto sostanziale dell'onere della prova a carico del datore attiene, come già detto, al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto. Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, dell'organizzazione dell'apparato di sicurezza, dell'informazione, della formazione e dell'addestramento dei lavoratori, dell'adozione di tutte le misure prescritte e della vigilanza sul rispetto di tali misure, per come partitamente delineate nel citato Tun. 81/2008.- In particolare, quanto all'ampiezza della diligenza richiesta al datore di lavoro, merita di essere ricordato come questa
Corte di Cassazione abbia chiarito puntualmente che il datore di lavoro rimanga responsabile non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma anche, in relazione alle circostanze del caso concreto, per la omessa predisposizione di tutte le altre misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo (Cass. n. 15112/2020) o per la mancata vigilanza sull'uso degli stessi dispositivi di protezione (Cass. n. 25597/2021).
(…) in particolare, per quanto attiene l'obbligo di vigilanza, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25597 del 21/09/2021), "il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante pag. 13/21 dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.
Lo stesso principio si desume da Cass. n. 20533/2015, la quale evidenzia che
"l'obbligo datoriale di proteggere l'incolumità del dipendente, nonostante l'imprudenza
e la negligenza dello stesso, comprende anche la vigilanza circa l'effettivo rispetto delle misure di protezione predisposte".
Inoltre secondo Cass. n. 4980/2023 " il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere"» (così, tra le più recenti,
Cass. 24/09/2025, n.26021).
Nel caso di specie, la valutazione unitaria delle risultanze istruttorie acquisite al processo (ed in particolare: la relazione dell'ATS prodotta al doc. 3 fascicolo appellante e le SIT relative, prodotte ai documenti 12 e 13 del fascicolo il video prodotto CP_1 al doc. 11 del fascicolo ritraente il momento dell'infortunio; le dichiarazioni CP_1 testimoniali acquisite dal primo giudice nel corso delle udienze del 9.1.2024, 16.5.2024
e 13.6.2024; le risultanze del procedimento penale), consentono di ricostruire con certezza la dinamica dell'infortunio nei seguenti termini:
il giorno dell'infortunio il capo magazziniere incaricava Controparte_8 CP_1 di andare nel capannone denominato di decapaggio e caricare i prodotti da
[...] movimentare con il carrello elevatore grande, detto “mulettone”(cfr. deposizione teste
; CP_8
detto ordine veniva impartito senza preventiva ispezione del capannone da parte del medesimo (cfr. deposizione teste “mi hanno chiamato dalla CP_8 CP_8
pag. 14/21 produzione per dire che il prodotto era finito, allora ho dato l'ordine a di CP_1 procedere come al solito. Ero in ufficio e non sono passato dal A memoria Parte_3 erano le 9.00 del mattino. Ritenevo che il tragitto fosse sgombro, di solito era sgombro, non avevo visto le gabbie sul lato sinistro. Io faccio tutti i giorni il controllo dei capannoni, ma quel giorno, alle 9.00 del mattino, non ero ancora andato in quel magazzino. Ci sarei andato in seguito”);
per effettuare questa attività era coadiuvato da Controparte_1 Tes_1
“manovriere”, che avrebbe dovuto dargli indicazioni sugli spazi di manovra;
alla guida del mezzo entrava nel capannone a marcia avanti, Controparte_1 caricava le casse con il muletto per poi percorrere in retromarcia lo stesso percorso, mantenendo le forche del mezzo alzate;
la scelta di procedere in retromarcia e con le forche del mezzo alzate era imposta dalla presenza di ingombri a terra, che riducevano lo spazio di manovra e passaggio;
le prescrizioni di corretto uso del mezzo erano invece di procedere con le forche abbassate, essendo consentito l'innalzamento delle medesime solo per le operazioni di carico e scarico (cfr. ancora teste “È vietato il passaggio con le forche alte, CP_8 quindi il muletto deve poter passare con le forche con il carico sopra a 10-15 cm di distanza da terra”);
il c.d. manovriere non aveva intimato l'alt a perché abbagliato dal sole (cfr. CP_1 teste;
Tes_1
nell'oltrepassare in retromarcia il varco di ingresso, il veicolo urtava l'architrave che crollava rovinosamente addosso a arrecandogli gravi lesioni (cfr. il video CP_1 citato).
Tale essendo stata la dinamica del sinistro (sostanzialmente ricostruita anche dalle indagini del competente ufficio dell'ATS, confermate dal teste ), non solo Tes_2
non ha assolto l'onere di dimostrare di avere diligentemente adempiuto ai Parte_1 propri obblighi di prevenzione, protezione e vigilanza, ma addirittura risultano positivamente dimostrati gli evidenti e plurimi profili di inadempimento del datore di lavoro:
non avere vigilato sul fatto che il luogo di lavoro, nella parte destinata alla movimentazione die carichi, fosse mantenuto libero da ingombri;
pag. 15/21 avere ordinato all'infortunato di eseguire una manovra di trasporto senza alcuna preventiva verifica del fatto che il luogo di lavoro fosse in condizioni tali da consentire l'esecuzione in sicurezza della manovra medesima;
non avere vigilato sull'osservanza, da parte dell'infortunato, delle prescrizioni che quest'ultimo avrebbe dovuto rispettare per l'uso corretto del mulettone;
non essersi assicurato che fosse in condizione di intervenire prontamente non Tes_1 solo per avvisare della necessità di fermarsi, ma anche per bloccarne il CP_1 movimento, ove necessario.
Né, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, può dirsi che sia ravvisabile a carico dell'infortunato una condotta abnorme, tale da CP_1 configurarne un concorso di colpa, soprattutto ove si consideri che aveva CP_1 ricevuto dal proprio responsabile l'ordine specifico di utilizzare il mulettone per effettuare, nello spazio indicato (ed ingombro), la manovra eseguendo la quale si è verificato l'infortunio.
La sentenza impugnata resiste alle critiche mossale anche nella parte in cui essa ha escluso che la responsabilità dell'accaduto fosse da addebitarsi, in via esclusiva o concorrente, al progettista ed al collaudatore dello stabilimento nel quale, a causa dell'urto con il mulettone, si è verificato il distacco del pannello di tamponamento crollato addosso a CP_1
Non è superfluo evidenziare che, con sentenza dibattimentale n. 2157/2022, ormai definitiva, il Tribunale di Pavia ha assolto tanto il progettista quanto il collaudatore dell'immobile dall'accusa di avere cagionato, per colpa, le lesioni di avendo il CP_1 giudice penale escluso, sulla scorta della condivisibile perizia richiamata nella menzionata sentenza, che “gli imputati nell'espletamento dei loro incarichi abbiano omesso qualsiasi controllo o attività cui erano tenuti per legge o anche solo prudenza”.
Rimandando alla motivazione della sentenza penale- da intendersi qui richiamata- oltre che alla perizia effettuata dall'esperto nominato dal giudice penale, deve infatti evidenziarsi che non vi è prova che avesse commissionato al progettista la Parte_1 realizzazione di un edificio munito di particolari caratteristiche di resistenza agli urti.
In assenza di una esplicita previsione contrattuale nei negozi conclusi tra Parte_1 ed i due professionisti, nemmeno può ritenersi che l'obbligo di progettare e collaudare pag. 16/21 lo stabile in modo che esso fosse in grado di “resistere”, in ogni punto della struttura, ad urti quale quello verificatosi il giorno dell'infortunio discendesse da una apposita norma di legge o regolamento, o da norme di perizia e diligenza professionale
(dovendosi escludere la ravvisibalità, nelle condotte di e tanto di una CP_4 CP_2 responsabilità contrattuale quanto di una responsabilità aquiliana).
Come correttamente evidenziato dal perito nominato in sede penale (con valutazioni che il Collegio condivide e fa proprie), simili caratteristiche di “resistenza” non potevano ritenersi requisiti impliciti alla luce della destinazione d'uso dello stabile industriale, destinazione nota ai due professionisti.
Come ben evidenziato anche nella sentenza penale, la prova di resistenza all'urto avrebbe dovuto al più essere effettuata ad una altezza di circa 75 cm dal piano di calpestio, e non anche sull'architrave del portone di ingresso (zona del capannone dove certo non era necessario contemplare l'eventualità di resistenza ad urto alcuno, visto che la movimentazione della merce doveva avvenire ad altezza suolo).
Merita infatti di essere sottolineato quanto ritenuto dal perito nominato dal giudice penale, e cioè che l'inquadramento del tipo di “traffico” all'interno del complesso industriale era ben diverso dal traffico veicolare stradale e che le misure strutturali adottabili nelle due ipotesi erano ben differenti: nel caso di costruzioni dove si utilizzano carrelli elevatori, come è nello stabilimento ove si è verificato Parte_1
l'infortunio, “la normativa fornisce un criterio semplificato di calcolo attribuendo una forza direttamente proporzionale al peso del carrello elevatore a pieno carico applicata alla ben definita quota di 0.75 m dalla quota del pavimento, intendendo quindi cautelarsi dal possibile caso di collisione di carrelli elevatori che procedono a forche abbassate contro un elemento della struttura (o un'apposita struttura di protezione). Si ritiene pertanto che non vi fosse obbligo da parte del progettista di applicare un'azione statica equivalente da urto per la progettazione del pannello orizzontale PHA102 e delle sue connessioni”- il pannello crollato- “poste a più di 5 metri di altezza rispetto alla quota del pavimento. Parimenti non vi era obbligo da parte del collaudatore delle opere di rimarcare al progettista l'esistenza di tale carico per la progettazione del pannello in oggetto”.
*** pag. 17/21 Per ragioni di connessione logica, si esamina ora l'unico motivo di appello incidentale, con cui gli eredi del progettista hanno chiesto la riforma della statuizione di CP_4 prime cure nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite del grado.
Detto motivo va disatteso.
Va infatti evidenziato, come già correttamente stigmatizzato dal primo giudice, che ha proposto ricorso nei confronti di e nel Controparte_1 CP_4 CP_2 dicembre 2021, sulla scorta di valutazioni tecnico-giuridiche esposte in una consulenza elaborata da un esperto nominato dalla Procura della Repubblica nella quale si ipotizzavano profili di responsabilità a carico del progettista e del collaudatore dell'edificio nel quale si è verificato l'infortunio; profili di responsabilità, anche penale, che solo nel dicembre 2022, con la sentenza penale già sopra citata, sono stati esclusi.
Il fatto che l'iniziativa processuale del danneggiato poggiasse su valutazioni tecniche effettuate da un consulente della Procura ne esclude la temerarietà e- in uno con la considerazione delle indubbie peculiarità delle modalità di verificazione del sinistro- vale a giustificare la compensazione delle spese legali disposta dal primo giudice.
***
Parimenti va disatteso il terzo motivo di appello principale, con cui ha Parte_1 censurato (esclusivamente) il riconoscimento al da parte del Tribunale, CP_1 dell'“aumento personalizzato massimo tabellarmente previsto pari al 25% del danno biologico (…) ed un aumento per sofferenza morale ITT85/100”.
E' condiviso dal Collegio l'orientamento secondo cui «In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento» (Cass.
6/03/2025 n. 5984); nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria svolta, anche questa pag. 18/21 Corte ravvisa peculiarità tali da giustificare – diversamente da quanto opinato dall'appellante- l'accordata personalizzazione.
Va infatti considerato che – solo 45enne all'epoca del fatto- all'esito CP_1 dell'infortunio ha subito l'amputazione della gamba sinistra (residuando un moncone di
14 cm) e ha riportato una grave deformazione del piede destro, oltre che evidenti esiti cicatriziali sulla fronte.
L'iter terapeutico affrontato da durante il periodo di invalidità temporanea ha CP_1 contemplato reiterati ricoveri ospedalieri, reiterati interventi chirurgici, protesizzazione dell'arto inferiore sinistro e necessità di ricorso alla terapia del dolore.
Già detti elementi, ad avviso del Collegio, caratterizzano in modo peculiare l'afflittività delle conseguenze delle lesioni sofferte, alla cui indubbia gravità (60% di invalidità permanente) si sono accompagnate ed aggiunte ulteriori specifiche ripercussioni negative, in primis sulla percezione di sé – anche estetica- di un giovane uomo, ritrovatosi privo di un arto, costretto all'uso- non indolore – di una protesi e con apprezzabili limitazioni alla possibilità di deambulazione autonoma.
I testi esaminati, inoltre, hanno confermato che, a causa delle lesioni sofferte
(comportanti un pregiudizio anche estetico, psicologico e alla deambulazione autonoma), il danneggiato ha rinunciato ad esercitare attività espressive della propria personalità anche sul piano sociale, risultando compromessa la pratica di attività sportive e sociali individuali e di gruppo che, prima dell'infortunio, coltivava CP_1 con regolarità (nuoto, motociclismo, bowling).
Le risultanze fattuali, pertanto, confermano che le conseguenze dell'infortunio hanno determinato, nel caso concreto, per le ricadute sull'aspetto estetico e sul concreto stile di vita di un peculiare sconvolgimento delle abitudini di vita individuale e CP_1 sociale dell'infortunato, con particolare sofferenza interiore;
peculiare sconvolgimento che giustifica, ad avviso del Collegio, la personalizzazione risarcitoria accordata dal primo giudice.
***
Per queste ragioni, ogni altra ragione di gravame assorbita, i motivi di appello
(principale ed incidentale) devono essere respinti.
*** pag. 19/21 In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sostenute dall'infortunato e dal collaudatore vengono poste a carico di CP_2
. Parte_1
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed al numero delle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 10.000,00, per ed in euro 7.000,00 per oltre iva, cpa e rimborso CP_1 CP_2 forfettario spese generali al 15%.
Nei rapporti tra e gli eredi considerata la reciproca soccombenza Parte_1 CP_4 ed il diverso valore delle reciproche domande, le spese di lite del presente grado di giudizio vengono compensate per metà e poste per la restante metà a carico di
. Parte_1
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate nella quota – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.500,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
I rapporti contrattuali e processuali esistenti tra le parti e la mancata esplicita riproposizione della domanda di manleva da parte degli eredi dell'assicurato giustificano l'integrale compensazione delle spese nei rapporti processuali tra gli eredi di e . Persona_1 Controparte_6
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 515/2024 del Tribunale di Pavia;
pag. 20/21 condanna a rifondere ad e spese di lite Parte_1 Controparte_1 del grado, liquidate in euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; condanna a rifondere a e spese di lite Parte_1 Controparte_2 del grado, liquidate in euro 7.000,00, oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
e in qualità di eredi di euro Controparte_5 Persona_1
3.500,00, oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, pari alla metà delle spese di lite del presente grado di giudizio, con compensazione della residua quota;
compensa le spese del grado nei rapporti processuali tra gli eredi di
[...]
; Per_1 Controparte_6 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 25.9.2025
Il Presidente La Consigliera est.
VA CI LA RT
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1256/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
VA CI Presidente
Roberto Vignati Consigliere
LA RT Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 515/2024 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 15.10.2024, est. Oneto, promossa da
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Parte_1 P.IVA_1
Schiavi e domiciliata in Milano, via Curtatone n. 16
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Guido Stoppani ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in
Bergamo (BG), Via Tasca n. 3
Appellato
E contro
(C.F , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Anna Berra ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in
Magenta, Via IV Giugno n. 41
Appellato
e contro
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3 Controparte_4
(C.F. ) e (C.F. C.F._4 Controparte_5
), in qualità di eredi di tutti C.F._5 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurilio Raimondi ed elettivamente domiciliari presso lo studio di quest'ultimo in Busto Arsizio, corso XX Settembre n. 29
Appellati e appellanti in via incidentale E contro
(C.F./P.IVA , Controparte_6 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò d'Elia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Galleria Passarella n. 1
Appellata in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per : Parte_1
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 515 / 2024 emessa all'esito del giudizio RG n. 1170 / 2021 dal Tribunale di Pavia – Sez. Lavoro in data 26.9.2024, pubblicata in data 16.10.2024 e notificata in data 21.10.2024, così provvedere previa pronuncia sulla richiesta sospensiva:
- accertare e dichiarare il grado di responsabilità riconducibile a ciascuna delle parti qui coinvolte nell'infortunio dell'8.11.2016 avvenuto presso la sede di in Parte_1
Morimondo - frazione Caselle- strada provinciale 183, individuando le rispettive quote di corresponsabilità di ciascuna parte;
- accertare e dichiarare i titoli di danno differenziale spettante ad Controparte_1 in conseguenza dell'evento in esame;
- per l'effetto, condannare gli odierni convenuti, ciascuno per il loro titolo come legge, in via solidale e/o alternativa a risarcire i danni patiti in Controparte_1 conseguenza dell'infortunio in esame nella misura che risulterà accertata e comunque ritenuta di giustizia, detratti gli acconti già versati al danneggiato da e Parte_1 documentati in atti;
- condannare altresì gli odierni convenuti, ciascuno per il loro titolo come legge, al rimborso a favore di di ogni somma dalla stessa già versata ad Parte_1 che risulta in eccedenza in relazione all'accertanda quota di Controparte_1 corresponsabilità riconducibile a medesima;
Parte_1
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”;
pag. 2/21 per Controparte_1
“In via preliminare: respingersi la richiesta di sospensione della sentenza appellata poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa;
In via principale: Respingersi l'appello avversario per i motivi tutti di cui in narrativa
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 515/2024 del Tribunale di
Pavia – sez. Lavoro;
In via principale: Respingersi le domande subordinate avanzate dalla difesa CP_4
In via istruttoria: sin d'ora ci si oppone alla produzione documentale avversaria poiché tardiva e ininfluente;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa, IVA rifusa, di entrambi i gradi di giudizio.”
per Controparte_2
“IN VIA PRINCIPALE
1) Rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'ing. in quanto CP_2 infondate per tutte le ragioni indicate nel presente atto;
IN VIA SUBORDINATA
2) In denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, limitare la condanna dell'esponente nei limiti delle risultanze istruttorie e della quota di corresponsabilità che dovesse essere accertata e considerata la condotta del ricorrente ex art 1227 c.c e degli altri soggetti.
IN VIA ISTRUTTORIA
3) disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c nei riguardi del sig. CP_1
ordine di esibizione avente ad oggetto documentazione attestante eventuali
[...] risarcimenti/rimborsi/indennizzi e/o somme di denaro percepire da compagnie assicurative, enti previdenziali/assistenziali e/o altri soggetti per il sinistro di cui è causa.
4) Respinto ogni tentativo di inversione dell'onere della prova, tenuto altresì conto della natura documentale di diverse circostanze, anche rilevanti, fattuali e indicate in narrativa, si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “vero che”: (…)”; pag. 3/21 per gli eredi di Persona_1
“IN PRINCIPALITA':
- rigettare l'appello proposto da;
Parte_1
- accogliere l'appello incidentale proposto dagli eredi dell'Ing. e, Persona_1 per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, a rifondere ai SI , e Controparte_3 Controparte_4
le spese di lite di primo grado, nella misura di 1/3 Controparte_5 ciascuno;
IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza gravata con accoglimento della domanda di estensione della responsabilità del sinistro anche all'Ing. si insta affinché la Corte di Appello di Milano voglia altresì CP_4 riformare detta sentenza come segue:
1) In punto di corresponsabilità nella causazione del sinistro, accertare che il comportamento colposo del signor ha concorso a cagionare il Controparte_1 danno lamentato, e per l'effetto disporre la diminuzione ex art. 1227 c.c. delle sue pretese nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
2) In punto di liquidazione del danno, accertare e dichiarare come non dovuto
l'aumento personalizzato del 25% del danno biologico, per un importo di € 98.114,00, non sussistendone i presupposti, e ridurre secondo giustizia l'aumento per sofferenza morale ITT, già applicato in primo grado nella misura dell'85%, per un importo di €
18.997,00.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto ultronee e inammissibili.
IN OGNI CASO: con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio con distrazione a favore dell'Avv. Maurilio Raimondi che si dichiara antistatario”;
per : Controparte_6
pag. 4/21 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e conclusione, così pronunciarsi:
In via preliminare:
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., la rinuncia alla domanda di manleva da parte del Progettista nei confronti dell'esponente
Compagnia per tutte le ragioni sopra esposte, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
In subordine e per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse dichiararsi la rinuncia ex art. 346 c.p.c. di cui sopra:
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a CP_6
s n. A4WBA027077 per tutte le ragioni esposte nel Parte_2 presente atto e per quelle articolate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata dal Progettista nei confronti di , con CP_6 estromissione di quest'ultima dal presente giudizio con il favore delle spese.
dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza ex artt. 348 bis e 350 bis
c.p.c. dell'appello proposto dalla Società nei confronti del Progettista e per l'effetto rigettare qualsivoglia domanda di garanzia avanzata nei confronti di per tutte CP_6 le ragioni esposte in atti.
In via istruttoria:
ci si oppone a tutte le istanze istruttorie ex adverso articolate in quanto irrilevanti ed inammissibili.
In ogni caso:
con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
Dopo aver esperito istruttoria orale e dopo avere espletato CTU medico legale sulla persona del ricorrente, con la sentenza n. 515/2024 il Tribunale di Pavia ha parzialmente accolto il ricorso proposto da nei confronti della datrice di lavoro Controparte_1
ed ha accertato l'esclusiva responsabilità di quest'ultima nella causazione Parte_1 dell'infortunio di cui il ricorrente era rimasto vittima in data 8 novembre 2016.
Il Tribunale ha conseguentemente condannato a risarcire per il danno Parte_1 CP_1
(differenziale) non patrimoniale sofferto, liquidato tenendo conto della pag. 5/21 personalizzazione massima consentita dalle tabelle milanesi e detraendo gli acconti già versati e quanto erogato da;
ha invece ritenuto indimostrato il pur prospettato CP_7 danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
Con la medesima sentenza il Tribunale ha respinto le domande formulate da CP_1
(oltre che da , in manleva) nei confronti del progettista ( e del Parte_1 CP_4 collaudatore ( dell'opera edile il cui parziale crollo aveva causato l'infortunio CP_2 del lavoratore.
Ha altresì respinto la domanda di manleva formulata da nei confronti di Parte_1
(assicuratrice di , reputando che solo Controparte_6 CP_4
potesse essere chiamata a rispondere per il risarcimento del danno Parte_1 differenziale liquidato a CP_1
Più nel dettaglio, il Tribunale ha in primo luogo ricostruito la dinamica dell'infortunio sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, evidenziando che: in data 8 novembre 2016 il ricorrente, a ciò richiesto dal proprio responsabile CP_8
si era messo alla guida del c.d. mulettone per movimentare un carico di tubi in
[...] acciaio, prelevandolo all'interno dello stabilimento per trasportarlo all'esterno Parte_1 dell'edificio;
a causa del materiale che ingombrava, a terra, il percorso all'interno dell'edificio, era stato costretto a procedere in retromarcia e con le “forche” del mezzo CP_1 alzate, diversamente da quanto prescritto dalle norme di impiego del veicolo, secondo le quali le forche del muletto potevano essere alzate solo nella fase di sollevamento del carico, ma non durante la marcia del veicolo (“Il conducente non aveva .. la possibilità di abbassare il carico (rectius, le forche) sino al piano, in quanto lungo tutto il tragitto, fino all'uscita, erano posizionate delle casse su entrambi i lati, per cui la movimentazione della merce avveniva con le forche alzate alla loro media estensione
(circa 2,20 metri). Il corridoio del reparto, lungo circa 40 metri, percorso dal carrello elevatore matricola n. 98015 anno 2006 modello EP150RS – portata CP_9 massima 15.000 Kg- marcato CE, condotto dal sig. con il carico di 6,10 m e CP_1 sollevato di circa 2 m. da terra, era ingombro ai lati, per la presenza di casse di legno che ne riducevano la larghezza per oltre 4 metri”);
pag. 6/21 nell'eseguire detta manovra era stato coadiuvato, a terra, da un altro dipendente CP_1
, che avrebbe dovuto aiutarlo impartendogli indicazioni sugli Parte_1 Tes_1 spazi ed i margini di movimento del mezzo;
uscendo in retromarcia dall'ingresso, il mulettone condotto da aveva urtato CP_1
l'architrave al di sopra del varco di entrata dello stabilimento, provocando il crollo di un grosso pannello di tamponamento, che era rovinato addosso al veicolo e che aveva cagionato gravi lesioni a CP_1
Così ricostruita la dinamica dell'accaduto, il Tribunale ha ravvisato la responsabilità del datore di lavoro per avere richiesto a di movimentare un carico con l'uso del CP_1 mulettone nonostante il corridoio che il ricorrente era chiamato a percorrere fosse ingombro a causa della presenza di grosse scatole di legno su entrambi i lati del percorso;
ingombro che aveva costretto il lavoratore a guidare in retromarcia con le forche alzate, in contrasto con quanto previsto nel manuale di istruzioni del mezzo (che prevedeva che i percorsi da utilizzare con il carrello elevatore non fossero occupati dallo stoccaggio del materiale e che il carello stesso viaggiasse con le forche posizionate in basso).
Sulla scorta di tali elementi il primo giudice ha ritenuto comprovata ex art. 2087 c.c. la responsabilità di per avere fatto lavorare in un ambiente di lavoro Parte_1 CP_1 oggettivamente pericoloso (“Risulta pertanto comprovata ex art. 2087 c.c. la responsabilità della parte datoriale che ha fatto lavorare in un ambiente di CP_1 lavoro oggettivamente pericoloso in violazione dell'art. 63 comma 1 in combinato disposto con l'art. 64 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 con particolare riferimento all'allegato IV del D. Lgs. Stante l'inadeguatezza e la pericolosità dell'ambiente di lavoro dell'evento dannoso risponde la parte datoriale che non ha approntato un luogo idoneo dove il ricorrente potesse operare in sicurezza con l'aggravante che l'ordine di operare col mulettone gli è stato impartito dal superiore gerarchico senza il previo controllo della situazione di fatto (teste ) e CP_8 che il collega che avrebbe dovuto controllare che tutto si svolgesse in sicurezza Tes_1 non lo ha fatto a suo dire perché abbagliato dal sole (teste ”). Tes_1
Il primo giudice ha invece respinto le domande formulate da (così come da CP_1
) nei confronti di nonché nei confronti della Compagnia di Parte_1 CP_2 CP_4
pag. 7/21 in quanto, ad avviso del Tribunale, non sussisteva, per i professionisti, CP_10
l'obbligo di considerare in sede di progettazione e collaudo dell'immobile la necessità di impedire il crollo del pannello rovinato addosso al lavoratore in ipotesi di urto con un macchinario.
Il Tribunale ha ritenuto infatti che i professionisti non fossero tenuti, in difetto di una indimostrata specifica richiesta della committente, a contemplare un rischio totalmente atipico rispetto alla destinazione d'uso dell'edificio, quale era da considerarsi l'eventualità che un pesante carrello elevatore andasse a sbattere contro la parte apicale dell'ingresso dell'edificio.
***
Con ricorso depositato il 20.11.2024 ha proposto appello avverso Parte_1
l'indicata sentenza.
Con il primo motivo d'appello la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui, richiamando l'art 2087 c.c., essa ha attribuito la responsabilità dell'accaduto esclusivamente al datore di lavoro, non tenendo in considerazione le valutazioni Per_ tecniche formulate dall'ing. consulente del Pubblico Ministero, e dall'ing. Per_2
CTU incaricato dal Tribunale Penale di Pavia nel processo a carico di e
[...] CP_2
(conclusioni con l'assoluzione), senza ravvisare l'esistenza di un concorso di CP_4 colpa a carico del danneggiato, oltre che la responsabilità di CP_2 CP_4
Nella prospettiva del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che aveva eseguito una corretta valutazione dei rischi e che i lavoratori erano stati Parte_1 adeguatamente formati su come svolgere la prestazione richiesta. Inoltre, gli accertamenti svolti da ATS avevano escluso profili di responsabilità a carico del datore di lavoro, “essendosi l'infortunio verificato per il crollo del prefabbricato e non potendosi porre in rapporto col fatto che il luogo di lavoro fosse male organizzato”.
Nello specifico, ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto porre mente al fatto che le norme di sicurezza in tema di luoghi destinati al passaggio (che, ex D.Lgs.
n. 81/2008, “non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione”) erano volte ad evitare il rischio di inciampo, caduta e/o urto diretto del lavoratore, e non avevano alcuna attinenza col caso in esame che ha avuto origine dalla condotta del lavoratore e dei professionisti convenuti dal ricorrente che, responsabili di pag. 8/21 svariate mancanze in ordine alla progettazione, realizzazione e collaudo del manufatto prefabbricato, avevano reso possibile il distacco e il conseguente crollo del pannello.
Inoltre, nella prospettiva del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che l'incauto agire di era stato concausa dell'evento, posto che quest'ultimo, CP_1 alla guida del c.d. mulettone, non aveva atteso il comando del collega che da Tes_1 terra doveva guidarlo, percorrendo il corridoio interno in retromarcia e con le forche sollevate a 2,20 metri da terra, nonostante fosse previsto che le forche dovessero essere sollevate solo per prendere il carico, come previsto nel documento di valutazione dei rischi e nelle procedure di sicurezza aziendali.
L'imprudenza del danneggiato era stata confermata anche dalla relazione del perito nominato dal giudice penale, perito che aveva ritenuto “determinanti e causali in ordine all'avvenimento dell'incidente le seguenti violazioni [da parte di : manovra di CP_1 movimentazione con le forche alzate da terra e mancato controllo che ci fosse spazio sufficiente per superare il portale. Dopo aver inforcato il carico, il sig. ha CP_1 percorso il corridoio in retromarcia verso l'uscita alzando le forche di circa 2,7 m poiché impossibilitato a tenerle nella corretta posizione inferiore dalla presenza di altre casse in legno stoccate ai fianchi del corridoio. Tale ostacolo, posizionato in violazione delle norme di sicurezza, terminava però a circa 10 m dal portone. In tale spazio, terminato l'ingombro delle casse laterali, il sig. avrebbe avuto la possibilità di CP_1 riportare in posizione corretta le forche, operazione che però non ha compiuto.
Durante il passaggio attraverso il portone il sig. non si è premurato di CP_1 controllare che ci fosse spazio sufficiente per non collidere con la struttura metallica della serranda e con il pannello orizzontale di architrave del portale. Ciò principalmente perché procedeva in retromarcia e la percezione dei volumi alle sue spalle era ridotta e difficoltosa. A questo scopo era di supporto alla sua manovra il sig.
in piedi a terra, che, come descritto, nella dinamica dell'incidente, ha avuto la Tes_1 vista abbagliata dal sole e non ha quindi fornito indicazioni in merito all'incipiente passaggio del carrello attraverso il portale. A giudicare dalle testimonianze rilasciate, il sig. ha proceduto con la manovra di attraversamento del portone senza CP_1 richiedere e attendere il via libera da parte del sig. e quindi di fatto senza la Tes_1 garanzia di un controllo visivo circa la possibilità di collidere con il portale stesso”. pag. 9/21 Ancora, l'appellante ha evidenziato che anche la sentenza penale n. 2157/2022 del
Tribunale di Pavia aveva individuato «una condotta incauta del danneggiato, “posta in essere mediante tre specifiche violazioni di norme di sicurezza, in particolare, per aver il (a) effettuato “manovra di movimentazione con le forche alzate da terra”; CP_1
(b) “mancato controllo che ci fosse spazio sufficiente per superare il portale” senza collidere con la struttura metallica e il pannello orizzontale di architrave;
(c)
“manovra di attraversamento del portone senza richiedere e attendere il via libera da parte del sig. e quindi di fatto senza la garanzia di un controllo visivo circa la Tes_1 possibilità di collidere con il portale stesso”».
Con il secondo motivo d'appello ha censurato l'erroneità della Parte_1 decisione nella parte in cui essa ha rigettato le domande risarcitorie avanzate dal datore di lavoro committente nei confronti di di e della garante di CP_2 CP_4 quest'ultimo, ritenute infondate in virtù dell'inesistenza di “un obbligo di tenere presente in sede di progettazione e collaudo del pannello rovinato addosso al lavoratore, pur in assenza di apposita richiesta della committenza, di un rischio totalmente atipico quale la possibilità che un pesante carrello elevatore andasse a sbattere contro il manufatto”.
Secondo l'appellante il collaudatore (ing. e il progettista dei manufatti CP_2 prefabbricati (ing. , al contrario, avrebbero dovuto essere ritenuti CP_4 colposamente corresponsabili per imprudenza, imperizia e negligenza, “non potendo ignorare la finalità della costruzione nel loro mandato”.
A dire dell'appellante, aveva colposamente omesso di indicare nel certificato CP_2 di collaudo chi fosse il responsabile di montaggio della struttura prefabbricata;
avrebbe trascurato di fare riferimento alle azioni eccezionali (incendio e urto) pur essendo la classe di resistenza al fuoco espressamente riportata nella conferma d'ordine e, quindi, aveva tralasciato di chiedere chiarimenti in merito al progettista non provvedendo a prescrivere l'installazione di strutture “ sacrificali” in grado di proteggere gli elementi prefabbricati dagli urti.
invece, in mancanza di verifiche specifiche nei confronti delle azioni CP_4 eccezionali, aveva omesso di assicurare che la concezione strutturale, i dettagli costruttivi e i materiali usati fossero tali da evitare che la struttura potesse essere pag. 10/21 danneggiata in misura sproporzionata rispetto alla causa, posto che il pannello crollato era inadatto a tale scopo sia per la tipologia dell'elemento resistente (dente conglomerato cementizio di dimensioni alquanto ridotte) sia per il materiale utilizzato
(conglomerato cementizio dal comportamento intrinsecamente fragile e privo di armatura metallica).
Con il terzo motivo d'appello, infine, la società ha impugnato la quantificazione del risarcimento effettuata con riconoscimento dell'aumento personalizzato massimo tabellarmente previsto. Secondo l'appellante tale personalizzazione non era giustificata da circostanze “specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, per cui è consentito al giudice , con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione”.
***
Con memoria difensiva depositata in data 11.12.2024, ritualmente notificata, si è costituito proponendo a propria volta appello incidentale avverso la CP_4 decisione di prime cure di compensare le spese di lite.
In via di appello incidentale condizionato, inoltre, per l'ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto di accogliere il secondo motivo di appello principale (del quale comunque il progettista ha contestato la fondatezza), ha chiesto appurarsi l'esistenza di un CP_4 concorso di colpa a carico dell'infortunato, per avere compiuto una manovra azzardata.
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Con memoria difensiva depositata in data 20.02.2025 si è costituito per il gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
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Con memoria difensiva parimenti depositata in data 20.02.2025 si è costituita altresì
, evidenziando in via preliminare che Controparte_6 in grado di appello non aveva reiterato la domanda di manleva nei confronti CP_4 della compagnia assicurativa, domanda che pertanto doveva intendersi rinunciata.
pag. 11/21 Nel merito, ha argomentato in Controparte_6 merito all'inesistenza di qualsivoglia responsabilità addebitabile a ed ha in CP_4 ogni caso invocato i limiti di operatività della polizza azionata da quest'ultimo.
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Con memoria difensiva depositata in data 4.3.2025 si è costituito altresì
[...]
contestando la fondatezza delle domande tese a sentire affermare una CP_2 propria responsabilità nella verificazione dell'infortunio, anche in ragione del passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione n. 2157/2022 emessa dal Tribunale di
Pavia, destinata a spiegare effetti anche in questa sede ex art. 654 c.p.p.
ha poi eccepito, in via subordinata, l'esistenza di un concorso di colpa a CP_2 carico del danneggiato ed ha criticato la quantificazione del danno effettuata dal primo giudice, quantificazione reputata eccessiva.
***
All'udienza del 4.3.2025 è stata dichiarata l'interruzione del processo, stante la dichiarazione di decesso di Persona_1
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Con ricorso depositato in data 16.5.2025 ha riassunto il giudizio, notificando Parte_1 il ricorso agli eredi di oltre che a e Persona_1 CP_1 CP_2 [...]
. Controparte_6
Le parti resistenti in riassunzione si sono costituite, precisando le conclusioni come trascritte in epigrafe.
***
All'udienza del 25.9.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
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I primi due motivi di appello principale, esaminabili congiuntamente, devono essere respinti, ritenendo la Corte del tutto corretta la valutazione del primo giudice in merito all'esclusiva responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio.
La Suprema Corte di Cassazione ha reiteratamente ribadito che, in materia di infortunio sul lavoro, «il lavoratore (…), come prescrive l'art. 2087 c.c. -
"norma proattiva" che impone al datore di lavoro di attivarsi per prevenire gli infortuni pag. 12/21 - ha il diritto di lavorare in un ambiente di lavoro non nocivo ed è quindi il datore di lavoro a dover provare che l'ambiente di lavoro sia salubre e non presenti pericoli di sorta per la salute e la sicurezza di chi vi opera. (…) Il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando
l'inadempimento datoriale e senza l'onere di provarlo. (…)Una volta provata la dinamica del fatto concreto, allegata con la domanda introduttiva, nasce quindi
l'obbligo del datore di lavoro di provare di aver adempiuto a tutte le prescrizioni di sicurezza ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale di sicurezza assume oggi nel nostro ordinamento in base a tutte le misure e cautele costituenti il sistema protettivo della sicurezza (art.18 del D.Lgs. n.81/2008, c.d.
T.U. per la sicurezza), oltre che in base all'art. 2087 c.c. - L'oggetto sostanziale dell'onere della prova a carico del datore attiene, come già detto, al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto. Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, dell'organizzazione dell'apparato di sicurezza, dell'informazione, della formazione e dell'addestramento dei lavoratori, dell'adozione di tutte le misure prescritte e della vigilanza sul rispetto di tali misure, per come partitamente delineate nel citato Tun. 81/2008.- In particolare, quanto all'ampiezza della diligenza richiesta al datore di lavoro, merita di essere ricordato come questa
Corte di Cassazione abbia chiarito puntualmente che il datore di lavoro rimanga responsabile non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma anche, in relazione alle circostanze del caso concreto, per la omessa predisposizione di tutte le altre misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo (Cass. n. 15112/2020) o per la mancata vigilanza sull'uso degli stessi dispositivi di protezione (Cass. n. 25597/2021).
(…) in particolare, per quanto attiene l'obbligo di vigilanza, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25597 del 21/09/2021), "il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante pag. 13/21 dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.
Lo stesso principio si desume da Cass. n. 20533/2015, la quale evidenzia che
"l'obbligo datoriale di proteggere l'incolumità del dipendente, nonostante l'imprudenza
e la negligenza dello stesso, comprende anche la vigilanza circa l'effettivo rispetto delle misure di protezione predisposte".
Inoltre secondo Cass. n. 4980/2023 " il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere"» (così, tra le più recenti,
Cass. 24/09/2025, n.26021).
Nel caso di specie, la valutazione unitaria delle risultanze istruttorie acquisite al processo (ed in particolare: la relazione dell'ATS prodotta al doc. 3 fascicolo appellante e le SIT relative, prodotte ai documenti 12 e 13 del fascicolo il video prodotto CP_1 al doc. 11 del fascicolo ritraente il momento dell'infortunio; le dichiarazioni CP_1 testimoniali acquisite dal primo giudice nel corso delle udienze del 9.1.2024, 16.5.2024
e 13.6.2024; le risultanze del procedimento penale), consentono di ricostruire con certezza la dinamica dell'infortunio nei seguenti termini:
il giorno dell'infortunio il capo magazziniere incaricava Controparte_8 CP_1 di andare nel capannone denominato di decapaggio e caricare i prodotti da
[...] movimentare con il carrello elevatore grande, detto “mulettone”(cfr. deposizione teste
; CP_8
detto ordine veniva impartito senza preventiva ispezione del capannone da parte del medesimo (cfr. deposizione teste “mi hanno chiamato dalla CP_8 CP_8
pag. 14/21 produzione per dire che il prodotto era finito, allora ho dato l'ordine a di CP_1 procedere come al solito. Ero in ufficio e non sono passato dal A memoria Parte_3 erano le 9.00 del mattino. Ritenevo che il tragitto fosse sgombro, di solito era sgombro, non avevo visto le gabbie sul lato sinistro. Io faccio tutti i giorni il controllo dei capannoni, ma quel giorno, alle 9.00 del mattino, non ero ancora andato in quel magazzino. Ci sarei andato in seguito”);
per effettuare questa attività era coadiuvato da Controparte_1 Tes_1
“manovriere”, che avrebbe dovuto dargli indicazioni sugli spazi di manovra;
alla guida del mezzo entrava nel capannone a marcia avanti, Controparte_1 caricava le casse con il muletto per poi percorrere in retromarcia lo stesso percorso, mantenendo le forche del mezzo alzate;
la scelta di procedere in retromarcia e con le forche del mezzo alzate era imposta dalla presenza di ingombri a terra, che riducevano lo spazio di manovra e passaggio;
le prescrizioni di corretto uso del mezzo erano invece di procedere con le forche abbassate, essendo consentito l'innalzamento delle medesime solo per le operazioni di carico e scarico (cfr. ancora teste “È vietato il passaggio con le forche alte, CP_8 quindi il muletto deve poter passare con le forche con il carico sopra a 10-15 cm di distanza da terra”);
il c.d. manovriere non aveva intimato l'alt a perché abbagliato dal sole (cfr. CP_1 teste;
Tes_1
nell'oltrepassare in retromarcia il varco di ingresso, il veicolo urtava l'architrave che crollava rovinosamente addosso a arrecandogli gravi lesioni (cfr. il video CP_1 citato).
Tale essendo stata la dinamica del sinistro (sostanzialmente ricostruita anche dalle indagini del competente ufficio dell'ATS, confermate dal teste ), non solo Tes_2
non ha assolto l'onere di dimostrare di avere diligentemente adempiuto ai Parte_1 propri obblighi di prevenzione, protezione e vigilanza, ma addirittura risultano positivamente dimostrati gli evidenti e plurimi profili di inadempimento del datore di lavoro:
non avere vigilato sul fatto che il luogo di lavoro, nella parte destinata alla movimentazione die carichi, fosse mantenuto libero da ingombri;
pag. 15/21 avere ordinato all'infortunato di eseguire una manovra di trasporto senza alcuna preventiva verifica del fatto che il luogo di lavoro fosse in condizioni tali da consentire l'esecuzione in sicurezza della manovra medesima;
non avere vigilato sull'osservanza, da parte dell'infortunato, delle prescrizioni che quest'ultimo avrebbe dovuto rispettare per l'uso corretto del mulettone;
non essersi assicurato che fosse in condizione di intervenire prontamente non Tes_1 solo per avvisare della necessità di fermarsi, ma anche per bloccarne il CP_1 movimento, ove necessario.
Né, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, può dirsi che sia ravvisabile a carico dell'infortunato una condotta abnorme, tale da CP_1 configurarne un concorso di colpa, soprattutto ove si consideri che aveva CP_1 ricevuto dal proprio responsabile l'ordine specifico di utilizzare il mulettone per effettuare, nello spazio indicato (ed ingombro), la manovra eseguendo la quale si è verificato l'infortunio.
La sentenza impugnata resiste alle critiche mossale anche nella parte in cui essa ha escluso che la responsabilità dell'accaduto fosse da addebitarsi, in via esclusiva o concorrente, al progettista ed al collaudatore dello stabilimento nel quale, a causa dell'urto con il mulettone, si è verificato il distacco del pannello di tamponamento crollato addosso a CP_1
Non è superfluo evidenziare che, con sentenza dibattimentale n. 2157/2022, ormai definitiva, il Tribunale di Pavia ha assolto tanto il progettista quanto il collaudatore dell'immobile dall'accusa di avere cagionato, per colpa, le lesioni di avendo il CP_1 giudice penale escluso, sulla scorta della condivisibile perizia richiamata nella menzionata sentenza, che “gli imputati nell'espletamento dei loro incarichi abbiano omesso qualsiasi controllo o attività cui erano tenuti per legge o anche solo prudenza”.
Rimandando alla motivazione della sentenza penale- da intendersi qui richiamata- oltre che alla perizia effettuata dall'esperto nominato dal giudice penale, deve infatti evidenziarsi che non vi è prova che avesse commissionato al progettista la Parte_1 realizzazione di un edificio munito di particolari caratteristiche di resistenza agli urti.
In assenza di una esplicita previsione contrattuale nei negozi conclusi tra Parte_1 ed i due professionisti, nemmeno può ritenersi che l'obbligo di progettare e collaudare pag. 16/21 lo stabile in modo che esso fosse in grado di “resistere”, in ogni punto della struttura, ad urti quale quello verificatosi il giorno dell'infortunio discendesse da una apposita norma di legge o regolamento, o da norme di perizia e diligenza professionale
(dovendosi escludere la ravvisibalità, nelle condotte di e tanto di una CP_4 CP_2 responsabilità contrattuale quanto di una responsabilità aquiliana).
Come correttamente evidenziato dal perito nominato in sede penale (con valutazioni che il Collegio condivide e fa proprie), simili caratteristiche di “resistenza” non potevano ritenersi requisiti impliciti alla luce della destinazione d'uso dello stabile industriale, destinazione nota ai due professionisti.
Come ben evidenziato anche nella sentenza penale, la prova di resistenza all'urto avrebbe dovuto al più essere effettuata ad una altezza di circa 75 cm dal piano di calpestio, e non anche sull'architrave del portone di ingresso (zona del capannone dove certo non era necessario contemplare l'eventualità di resistenza ad urto alcuno, visto che la movimentazione della merce doveva avvenire ad altezza suolo).
Merita infatti di essere sottolineato quanto ritenuto dal perito nominato dal giudice penale, e cioè che l'inquadramento del tipo di “traffico” all'interno del complesso industriale era ben diverso dal traffico veicolare stradale e che le misure strutturali adottabili nelle due ipotesi erano ben differenti: nel caso di costruzioni dove si utilizzano carrelli elevatori, come è nello stabilimento ove si è verificato Parte_1
l'infortunio, “la normativa fornisce un criterio semplificato di calcolo attribuendo una forza direttamente proporzionale al peso del carrello elevatore a pieno carico applicata alla ben definita quota di 0.75 m dalla quota del pavimento, intendendo quindi cautelarsi dal possibile caso di collisione di carrelli elevatori che procedono a forche abbassate contro un elemento della struttura (o un'apposita struttura di protezione). Si ritiene pertanto che non vi fosse obbligo da parte del progettista di applicare un'azione statica equivalente da urto per la progettazione del pannello orizzontale PHA102 e delle sue connessioni”- il pannello crollato- “poste a più di 5 metri di altezza rispetto alla quota del pavimento. Parimenti non vi era obbligo da parte del collaudatore delle opere di rimarcare al progettista l'esistenza di tale carico per la progettazione del pannello in oggetto”.
*** pag. 17/21 Per ragioni di connessione logica, si esamina ora l'unico motivo di appello incidentale, con cui gli eredi del progettista hanno chiesto la riforma della statuizione di CP_4 prime cure nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite del grado.
Detto motivo va disatteso.
Va infatti evidenziato, come già correttamente stigmatizzato dal primo giudice, che ha proposto ricorso nei confronti di e nel Controparte_1 CP_4 CP_2 dicembre 2021, sulla scorta di valutazioni tecnico-giuridiche esposte in una consulenza elaborata da un esperto nominato dalla Procura della Repubblica nella quale si ipotizzavano profili di responsabilità a carico del progettista e del collaudatore dell'edificio nel quale si è verificato l'infortunio; profili di responsabilità, anche penale, che solo nel dicembre 2022, con la sentenza penale già sopra citata, sono stati esclusi.
Il fatto che l'iniziativa processuale del danneggiato poggiasse su valutazioni tecniche effettuate da un consulente della Procura ne esclude la temerarietà e- in uno con la considerazione delle indubbie peculiarità delle modalità di verificazione del sinistro- vale a giustificare la compensazione delle spese legali disposta dal primo giudice.
***
Parimenti va disatteso il terzo motivo di appello principale, con cui ha Parte_1 censurato (esclusivamente) il riconoscimento al da parte del Tribunale, CP_1 dell'“aumento personalizzato massimo tabellarmente previsto pari al 25% del danno biologico (…) ed un aumento per sofferenza morale ITT85/100”.
E' condiviso dal Collegio l'orientamento secondo cui «In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito
(nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento» (Cass.
6/03/2025 n. 5984); nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria svolta, anche questa pag. 18/21 Corte ravvisa peculiarità tali da giustificare – diversamente da quanto opinato dall'appellante- l'accordata personalizzazione.
Va infatti considerato che – solo 45enne all'epoca del fatto- all'esito CP_1 dell'infortunio ha subito l'amputazione della gamba sinistra (residuando un moncone di
14 cm) e ha riportato una grave deformazione del piede destro, oltre che evidenti esiti cicatriziali sulla fronte.
L'iter terapeutico affrontato da durante il periodo di invalidità temporanea ha CP_1 contemplato reiterati ricoveri ospedalieri, reiterati interventi chirurgici, protesizzazione dell'arto inferiore sinistro e necessità di ricorso alla terapia del dolore.
Già detti elementi, ad avviso del Collegio, caratterizzano in modo peculiare l'afflittività delle conseguenze delle lesioni sofferte, alla cui indubbia gravità (60% di invalidità permanente) si sono accompagnate ed aggiunte ulteriori specifiche ripercussioni negative, in primis sulla percezione di sé – anche estetica- di un giovane uomo, ritrovatosi privo di un arto, costretto all'uso- non indolore – di una protesi e con apprezzabili limitazioni alla possibilità di deambulazione autonoma.
I testi esaminati, inoltre, hanno confermato che, a causa delle lesioni sofferte
(comportanti un pregiudizio anche estetico, psicologico e alla deambulazione autonoma), il danneggiato ha rinunciato ad esercitare attività espressive della propria personalità anche sul piano sociale, risultando compromessa la pratica di attività sportive e sociali individuali e di gruppo che, prima dell'infortunio, coltivava CP_1 con regolarità (nuoto, motociclismo, bowling).
Le risultanze fattuali, pertanto, confermano che le conseguenze dell'infortunio hanno determinato, nel caso concreto, per le ricadute sull'aspetto estetico e sul concreto stile di vita di un peculiare sconvolgimento delle abitudini di vita individuale e CP_1 sociale dell'infortunato, con particolare sofferenza interiore;
peculiare sconvolgimento che giustifica, ad avviso del Collegio, la personalizzazione risarcitoria accordata dal primo giudice.
***
Per queste ragioni, ogni altra ragione di gravame assorbita, i motivi di appello
(principale ed incidentale) devono essere respinti.
*** pag. 19/21 In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sostenute dall'infortunato e dal collaudatore vengono poste a carico di CP_2
. Parte_1
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed al numero delle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 10.000,00, per ed in euro 7.000,00 per oltre iva, cpa e rimborso CP_1 CP_2 forfettario spese generali al 15%.
Nei rapporti tra e gli eredi considerata la reciproca soccombenza Parte_1 CP_4 ed il diverso valore delle reciproche domande, le spese di lite del presente grado di giudizio vengono compensate per metà e poste per la restante metà a carico di
. Parte_1
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate nella quota – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.500,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
I rapporti contrattuali e processuali esistenti tra le parti e la mancata esplicita riproposizione della domanda di manleva da parte degli eredi dell'assicurato giustificano l'integrale compensazione delle spese nei rapporti processuali tra gli eredi di e . Persona_1 Controparte_6
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 515/2024 del Tribunale di Pavia;
pag. 20/21 condanna a rifondere ad e spese di lite Parte_1 Controparte_1 del grado, liquidate in euro 10.000,00 per compenso professionale, oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; condanna a rifondere a e spese di lite Parte_1 Controparte_2 del grado, liquidate in euro 7.000,00, oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
e in qualità di eredi di euro Controparte_5 Persona_1
3.500,00, oltre iva cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, pari alla metà delle spese di lite del presente grado di giudizio, con compensazione della residua quota;
compensa le spese del grado nei rapporti processuali tra gli eredi di
[...]
; Per_1 Controparte_6 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 25.9.2025
Il Presidente La Consigliera est.
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