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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4861/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dr. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4861 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.10.2024 e vertente
TRA
1. (CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), (CF
[...] C.F._2 Parte_3
) in qualità di eredi della Dott.ssa C.F._3 Persona_1
2. Controparte_1 C.F._4
3. Controparte_2 C.F._5
4. Controparte_3 C.F._6
5. CP_4 C.F._7
6. Controparte_5 C.F._8
7. DELLA CORTE ANNAMARIA C.F._9
8. Controparte_6 C.F._10
9. Controparte_7 C.F._11
10. Controparte_8 C.F._12
11. Email_1 C.F._13
12. Email_2 C.F._14
13. Controparte_9 C.F._15
14. Parte_4 C.F._16
r.g. n. 4861/2022 1 15. Email_3 Controparte_10 C.F._17
16. Controparte_11 C.F._18
17. Controparte_12 C.F._19
18. Email_4
19. Controparte_13 C.F._20
20. CP_14 C.F._21
21. Controparte_15 C.F._22
22. CP_16 C.F._23
23. Controparte_17 C.F._24
24. CP_18 C.F._25
25. CP_19 C.F._26
26. Controparte_20 C.F._27
27. Controparte_21 C.F._28
28. Email_5 Parte_5 C.F._29
29. Parte_6 C.F._30
30. Parte_7 C.F._31
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLANTI
E
( ), Controparte_22 P.IVA_1
Controparte_23
( ), ( ), P.IVA_2 Controparte_24 P.IVA_3 [...]
( ) rappresentati e difesi ex Controparte_25 P.IVA_4
lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo interpello alla CGUE:
r.g. n. 4861/2022 2 - perché questa chiarisca se da una direttiva che detta una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l'obbligo dello Stato membro non solo di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, della disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento delle situazioni di fatto;
- perché, in particolare, chiarisca se la direttiva comunitaria 82/76/CEE oltre a stabilire
l'obbligo di determinare discrezionalmente l'importo dell'adeguata remunerazione implichi per lo Stato membro anche l'obbligo di mantenere nel tempo tale adeguatezza, discrezionalmente determinata, quando la remunerazione abbia visto il suo potere di acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal generalizzato aumento dei redditi collegato all'aumento del PIL reale.
In via principale, condannare le Amministrazioni appellate, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni appellanti per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, da liquidarsi nella misura pari ad
Euro 50.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto od in quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, in relazione e conseguenti:
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione o retribuzione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione;
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
- alla mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera (ex art. 45 D.Lgs.
368/99);
- alla mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.Lgs. 368/99, artt.
34 e seguenti e successive modificazioni, nonché previsti dai Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa.
Condannare, altresì, le parti convenute, in solido tra loro, anche a titolo di risarcimento del danno per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa,
r.g. n. 4861/2022 3 per il mancato incremento dell'emolumento di cui all'art. 6 del D.lgs 257/91 secondo il tasso annuale di inflazione e secondo la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, nella misura pari a tale incremento od in quella ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del legale antistatario o, in subordine, con compensazione delle spese del doppio grado.”
Per gli appellati:
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di appello Voglia dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello in quanto infondato, vinte le spese giudiziali.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellanti adivano il Tribunale di Roma riferendo di avere frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche a seguito di iscrizione in anni accademici successivi al 1991/1992 e anteriori al 2006/2007 e di avere usufruito solamente di una borsa di studio prevista dal D.Lgs n. 257/1991.
Lamentavano di avere subito un danno patrimoniale a causa del ritardo con cui lo Stato italiano aveva recepito integralmente le direttive comunitarie
75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, poiché la previsione contenuta nel D. Lgs. n. 368/99 circa il diritto degli specializzandi ad ottenere la sottoscrizione di un contratto di formazione-lavoro era stata attuata solo a partire dall'anno accademico 2006/2007.
Il principio eurounitario dell'adeguata remunerazione doveva essere garantito anche mediante un meccanismo di adeguamento delle borse di studio, comprendente la loro indicizzazione annuale per l'adeguamento al costo della vita nella misura del tasso programmato di inflazione e la loro rideterminazione triennale in funzione perequativa per il miglioramento r.g. n. 4861/2022 4 stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico neoassunto dipendente dal SSN.
Rassegnavano pertanto le conclusioni con analogo contenuto a quello indicato in epigrafe.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1853/22, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei convenuti, rigettava le domande CP_26
attoree in quanto infondate.
3. Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui:
- ha ritenuto lecita la condotta dello Stato in quanto l'art. 46 comma 2 del D.
Lgs. n. 368/99 nella parte in cui prevedeva che gli articoli da 37 a 42 del medesimo decreto si applicavano a decorrere dall'anno accademico 2006/07 contrastava con la normativa eurounitaria non essendo rimessa alla discrezionalità dello Stato l'attuazione di tale normativa;
- ha rigettato le domande relative al diritto all'indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale delle borse di studio;
- ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia Europea.
La e i appellati, riproposta Controparte_22 CP_26
l'eccezione di prescrizione, hanno chiesto il rigetto dell'appello.
4. In applicazione del principio cd. “della ragione più liquida”
l'impugnazione può essere decisa esaminando prioritariamente e in via assorbente le sole questioni attinenti alla fondatezza della domanda formulata dagli odierni appellanti.
5. Ai fini dell'inquadramento giuridico della vicenda deve rammentarsi che già da tempo sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9147/09, affermando che, stante la natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, la omessa o tardiva trasposizione delle stesse comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni il quale va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
r.g. n. 4861/2022 5 6. Lo scopo della direttiva n. 75/363 e dei successivi interventi comunitari è stato indubbiamente quello di introdurre in ambito comunitario disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di medico, prevedendo, altresì, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
Per quanto attiene, in particolare, all'attività di specializzazione, è da evidenziare che la richiamata normativa – al fine di porre tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della
Comunità – ha introdotto disposizioni di coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, fissando alcuni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata.
Anche la successiva direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione deve essere corrisposta un'adeguata remunerazione, nulla ha imposto agli Stati membri con specifico riferimento alla necessità di garantire agli specializzandi: 1) la stipula, all'atto dell'iscrizione, di un contratto annuale di formazione rinnovabile di anno in anno per l'intera durata del corso;
2) un trattamento economico di miglior favore rispetto alla remunerazione prevista dal D. Lgs n. 257/91; 3) i versamenti contributivi;
4) la copertura assicurativa;
5) un incremento annuale della borsa di studio, nella misura del tasso programmato di inflazione, o un adeguamento periodico della stessa.
Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina. Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria.
Tali principi sono stati affermati in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità del 2018 che ha precisato che “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di
r.g. n. 4861/2022 6 trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica. (Cass.
n. 4449/2018, Rv. 647457 – 02; e in analoghi termini Cass. n. 6355/2018, n.
13445/2018, n. 14168/2019).
Alla luce dei suddetti principi, deve ritenersi parimenti infondata la domanda relativa al riconoscimento della copertura previdenziale per il periodo di attività svolta in qualità di medico specializzando (Cass. Ord. n.
11761/2022).
7. Per quanto attiene alla domanda di pagamento delle somme a titolo di adeguamento triennale, essa è stata chiesta anche a titolo risarcitorio e, sotto tale profilo, valgono le considerazioni di cui sopra circa l'assenza di un inadempimento alla normativa comunitaria.
La medesima domanda può ritenersi fondata non solo sulla inesatta attuazione della direttiva comunitaria, ma anche sulla applicabilità dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 257/91 che attribuisce agli specializzandi il diritto ad ottenere la rivalutazione automatica della borsa nonché l'adeguamento triennale al trattamento previsto per il personale medico.
Anche sotto questo aspetto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è consolidato in senso sfavorevole al riconoscimento del diritto alla rideterminazione triennale (oltre che dell'indicizzazione annuale), per le ragioni che saranno di seguito illustrate e che si ritengono condivisibili.
Il D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla L. 438/1992, ha previsto al comma 1 che: "Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994". Esso ha previsto, per l'anno 1993, l'attribuzione al personale destinatario dei predetti accordi di una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. L'art. 7, inoltre, al comma 5, ha stabilito che "Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto
r.g. n. 4861/2022 7 amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992".
Quanto al diritto all'adeguamento triennale questo non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Ciò in quanto nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001-
2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384/1992, convertito nella
L. n. 438/1992, L. n. 537/1993, L. n. 549/1995, L. n. 662/ 1996, L. n. 449/ 1997, L. n.
488/1999, L. n. 289 del 2002) dimostrano l'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento. Ciò al fine di evitare - nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie - la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale (così da ultima Cass. n. 13572/2019).
Tale orientamento ha trovato conferma nella recente pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che ha così statuito: «L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma
1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del
1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, l. n.
549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 l. n. 289 del 2002» (Cass. SS.UU. n. 20006/2024).
Proprio sulla base di tali considerazioni la Cassazione in più occasioni, affrontando la questione della compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione europea, ha escluso qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ha affermato r.g. n. 4861/2022 8 l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. n.
13572/2019 che a sua volta richiama le ordinanze nn. 31922 e 17051/2018).
8. L'appello pertanto deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore complessivo della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della estrema semplicità della fase conclusionale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite che liquida in € 27.000,00 per compensi.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
07.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4861/2022 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dr. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4861 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2.10.2024 e vertente
TRA
1. (CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ), (CF
[...] C.F._2 Parte_3
) in qualità di eredi della Dott.ssa C.F._3 Persona_1
2. Controparte_1 C.F._4
3. Controparte_2 C.F._5
4. Controparte_3 C.F._6
5. CP_4 C.F._7
6. Controparte_5 C.F._8
7. DELLA CORTE ANNAMARIA C.F._9
8. Controparte_6 C.F._10
9. Controparte_7 C.F._11
10. Controparte_8 C.F._12
11. Email_1 C.F._13
12. Email_2 C.F._14
13. Controparte_9 C.F._15
14. Parte_4 C.F._16
r.g. n. 4861/2022 1 15. Email_3 Controparte_10 C.F._17
16. Controparte_11 C.F._18
17. Controparte_12 C.F._19
18. Email_4
19. Controparte_13 C.F._20
20. CP_14 C.F._21
21. Controparte_15 C.F._22
22. CP_16 C.F._23
23. Controparte_17 C.F._24
24. CP_18 C.F._25
25. CP_19 C.F._26
26. Controparte_20 C.F._27
27. Controparte_21 C.F._28
28. Email_5 Parte_5 C.F._29
29. Parte_6 C.F._30
30. Parte_7 C.F._31
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLANTI
E
( ), Controparte_22 P.IVA_1
Controparte_23
( ), ( ), P.IVA_2 Controparte_24 P.IVA_3 [...]
( ) rappresentati e difesi ex Controparte_25 P.IVA_4
lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo interpello alla CGUE:
r.g. n. 4861/2022 2 - perché questa chiarisca se da una direttiva che detta una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l'obbligo dello Stato membro non solo di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, della disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento delle situazioni di fatto;
- perché, in particolare, chiarisca se la direttiva comunitaria 82/76/CEE oltre a stabilire
l'obbligo di determinare discrezionalmente l'importo dell'adeguata remunerazione implichi per lo Stato membro anche l'obbligo di mantenere nel tempo tale adeguatezza, discrezionalmente determinata, quando la remunerazione abbia visto il suo potere di acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal generalizzato aumento dei redditi collegato all'aumento del PIL reale.
In via principale, condannare le Amministrazioni appellate, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni appellanti per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, da liquidarsi nella misura pari ad
Euro 50.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto od in quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, in relazione e conseguenti:
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione o retribuzione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione;
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
- alla mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera (ex art. 45 D.Lgs.
368/99);
- alla mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.Lgs. 368/99, artt.
34 e seguenti e successive modificazioni, nonché previsti dai Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa.
Condannare, altresì, le parti convenute, in solido tra loro, anche a titolo di risarcimento del danno per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa,
r.g. n. 4861/2022 3 per il mancato incremento dell'emolumento di cui all'art. 6 del D.lgs 257/91 secondo il tasso annuale di inflazione e secondo la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, nella misura pari a tale incremento od in quella ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del legale antistatario o, in subordine, con compensazione delle spese del doppio grado.”
Per gli appellati:
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di appello Voglia dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello in quanto infondato, vinte le spese giudiziali.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellanti adivano il Tribunale di Roma riferendo di avere frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche a seguito di iscrizione in anni accademici successivi al 1991/1992 e anteriori al 2006/2007 e di avere usufruito solamente di una borsa di studio prevista dal D.Lgs n. 257/1991.
Lamentavano di avere subito un danno patrimoniale a causa del ritardo con cui lo Stato italiano aveva recepito integralmente le direttive comunitarie
75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, poiché la previsione contenuta nel D. Lgs. n. 368/99 circa il diritto degli specializzandi ad ottenere la sottoscrizione di un contratto di formazione-lavoro era stata attuata solo a partire dall'anno accademico 2006/2007.
Il principio eurounitario dell'adeguata remunerazione doveva essere garantito anche mediante un meccanismo di adeguamento delle borse di studio, comprendente la loro indicizzazione annuale per l'adeguamento al costo della vita nella misura del tasso programmato di inflazione e la loro rideterminazione triennale in funzione perequativa per il miglioramento r.g. n. 4861/2022 4 stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico neoassunto dipendente dal SSN.
Rassegnavano pertanto le conclusioni con analogo contenuto a quello indicato in epigrafe.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1853/22, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei convenuti, rigettava le domande CP_26
attoree in quanto infondate.
3. Gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui:
- ha ritenuto lecita la condotta dello Stato in quanto l'art. 46 comma 2 del D.
Lgs. n. 368/99 nella parte in cui prevedeva che gli articoli da 37 a 42 del medesimo decreto si applicavano a decorrere dall'anno accademico 2006/07 contrastava con la normativa eurounitaria non essendo rimessa alla discrezionalità dello Stato l'attuazione di tale normativa;
- ha rigettato le domande relative al diritto all'indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale delle borse di studio;
- ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia Europea.
La e i appellati, riproposta Controparte_22 CP_26
l'eccezione di prescrizione, hanno chiesto il rigetto dell'appello.
4. In applicazione del principio cd. “della ragione più liquida”
l'impugnazione può essere decisa esaminando prioritariamente e in via assorbente le sole questioni attinenti alla fondatezza della domanda formulata dagli odierni appellanti.
5. Ai fini dell'inquadramento giuridico della vicenda deve rammentarsi che già da tempo sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9147/09, affermando che, stante la natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, la omessa o tardiva trasposizione delle stesse comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni il quale va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
r.g. n. 4861/2022 5 6. Lo scopo della direttiva n. 75/363 e dei successivi interventi comunitari è stato indubbiamente quello di introdurre in ambito comunitario disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di medico, prevedendo, altresì, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
Per quanto attiene, in particolare, all'attività di specializzazione, è da evidenziare che la richiamata normativa – al fine di porre tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della
Comunità – ha introdotto disposizioni di coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, fissando alcuni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata.
Anche la successiva direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione deve essere corrisposta un'adeguata remunerazione, nulla ha imposto agli Stati membri con specifico riferimento alla necessità di garantire agli specializzandi: 1) la stipula, all'atto dell'iscrizione, di un contratto annuale di formazione rinnovabile di anno in anno per l'intera durata del corso;
2) un trattamento economico di miglior favore rispetto alla remunerazione prevista dal D. Lgs n. 257/91; 3) i versamenti contributivi;
4) la copertura assicurativa;
5) un incremento annuale della borsa di studio, nella misura del tasso programmato di inflazione, o un adeguamento periodico della stessa.
Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina. Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria.
Tali principi sono stati affermati in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità del 2018 che ha precisato che “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di
r.g. n. 4861/2022 6 trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica. (Cass.
n. 4449/2018, Rv. 647457 – 02; e in analoghi termini Cass. n. 6355/2018, n.
13445/2018, n. 14168/2019).
Alla luce dei suddetti principi, deve ritenersi parimenti infondata la domanda relativa al riconoscimento della copertura previdenziale per il periodo di attività svolta in qualità di medico specializzando (Cass. Ord. n.
11761/2022).
7. Per quanto attiene alla domanda di pagamento delle somme a titolo di adeguamento triennale, essa è stata chiesta anche a titolo risarcitorio e, sotto tale profilo, valgono le considerazioni di cui sopra circa l'assenza di un inadempimento alla normativa comunitaria.
La medesima domanda può ritenersi fondata non solo sulla inesatta attuazione della direttiva comunitaria, ma anche sulla applicabilità dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 257/91 che attribuisce agli specializzandi il diritto ad ottenere la rivalutazione automatica della borsa nonché l'adeguamento triennale al trattamento previsto per il personale medico.
Anche sotto questo aspetto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è consolidato in senso sfavorevole al riconoscimento del diritto alla rideterminazione triennale (oltre che dell'indicizzazione annuale), per le ragioni che saranno di seguito illustrate e che si ritengono condivisibili.
Il D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla L. 438/1992, ha previsto al comma 1 che: "Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994". Esso ha previsto, per l'anno 1993, l'attribuzione al personale destinatario dei predetti accordi di una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. L'art. 7, inoltre, al comma 5, ha stabilito che "Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto
r.g. n. 4861/2022 7 amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992".
Quanto al diritto all'adeguamento triennale questo non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Ciò in quanto nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001-
2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384/1992, convertito nella
L. n. 438/1992, L. n. 537/1993, L. n. 549/1995, L. n. 662/ 1996, L. n. 449/ 1997, L. n.
488/1999, L. n. 289 del 2002) dimostrano l'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento. Ciò al fine di evitare - nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie - la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale (così da ultima Cass. n. 13572/2019).
Tale orientamento ha trovato conferma nella recente pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che ha così statuito: «L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma
1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del
1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, l. n.
549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 l. n. 289 del 2002» (Cass. SS.UU. n. 20006/2024).
Proprio sulla base di tali considerazioni la Cassazione in più occasioni, affrontando la questione della compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione europea, ha escluso qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ha affermato r.g. n. 4861/2022 8 l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. n.
13572/2019 che a sua volta richiama le ordinanze nn. 31922 e 17051/2018).
8. L'appello pertanto deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore complessivo della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della estrema semplicità della fase conclusionale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite che liquida in € 27.000,00 per compensi.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
07.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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