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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/10/2025, n. 5957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5957 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 6552/2022
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
RE Casaburi Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IL DR appellante e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. ZURLO Controparte_1 C.F._2
LA appellato e
Controparte_2
Appellato contumace e
Controparte_3
Appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello chiedendo la a riforma della sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale civile di Velletri n. 2027/2022 pubblicata il 28 ottobre 2022 e notificata in data 2 novembre 2022 e che ha definito il giudizio di primo grado avente RG n.
3664/2016
Esponeva che la domanda introdotta innanzi al Giudice di primo grado aveva ad oggetto la dichiarazione di inefficacia nei confronti del signor Controparte_1
dell'atto di donazione redatto in data 17 novembre 2011, reg.to in data 24 novembre
2011, Repertorio n. 73787, rogante Notaio e conseguentemente la Persona_1
revocazione della donazione accettata dell'immobile sito nel Comune di AR in via
Teverone 31/B già Viale Arno), individuato al Catasto dei fabbricati del Comune di
AR (RM) al foglio 54 come segue: particella 3684 sub 26 e particella 3687 sub 1 tra loro graffate, Cat. A/7, classe 5, vani 4,5 piano terra;
particella 3687 sub 5, Cat. C/6, classe 9 mq. 15, effettuata dai donanti signori e in Parte_2 Controparte_3
favore della signora , quanto meno fino alla concorrenza del credito Parte_1
dell'istante pari ad euro 45.000,00 euro, oltre interessi, oltre il risarcimento del danno patrimoniale, e morale anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria, spese occorrende e successive, così come liquidate dal Giudice nel giudizio di accertamento del credito.
Il signor ha inoltre chiesto che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto CP_1
di costituzione del fondo patrimoniale effettuato dai signori e Controparte_2 [...]
sullo stesso immobile sito nel Comune di AR. Parte_1
A sostegno della domanda, il signor deduceva di essere titolare di un diritto di CP_1
credito litigioso pari a 45.000 euro e per il quale pendeva procedimento civile innanzi al
Tribunale di Velletri (RG n. 9006/2015) incardinato dal medesimo nei confronti della dei defunti coniugi e , presunti Controparte_3 Parte_2 Controparte_3
debitori del signor;
che in data 17 novembre 2011, data asseritamente CP_1
successiva al sorgere del credito, i compianti coniugi avrebbero donato alla signora
, l'appartamento di cui si è detto che sarebbe stato a dire della Parte_1
controparte l'unico bene di proprietà dei presunti debitori;
che il signor CP_2
, figlio dei presunti debitori, e la signora avrebbero costituito un
[...] Parte_1
pag. 2/5 fondo patrimoniale nel quale avrebbero destinato il suddetto bene;
che i presunti debitori, il signor e la signora , avrebbero compiuto i Controparte_2 Parte_1
suddetti atti nella piena consapevolezza di recare pregiudizio al signor;
che il CP_1
credito avrebbe origine dalla mancata restituzione della somma di 45.000,00 euro versata dal signor a titolo di caparra confirmatoria per aver stipulato un CP_1
contratto preliminare di compravendita di immobile non andato a buon fine asseritamente per colpa esclusiva della parte venditrice.
Costituitasi in giudizio, la signora chiedeva la sospensione della causa in Parte_1
attesa della conclusione del procedimento avente ad oggetto l'accertamento del preteso credito c.d. litigioso, nonché l'inesistenza dei presupposti per invocare l'azione revocatoria.
L'istanza di sospensione veniva rigettata ed il Tribunale dichiarava la contumacia della e del signor . La causa veniva istruita, sentiti i Controparte_3 Controparte_2
testimoni indicati dalle parti ed all'esito posta in decisione.
La sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di declaratoria di intervenuta carenza di interesse ad agire del signor ed ha accolto la domanda attorea in ragione della CP_1
sussistenza sia dell'eventus damni che della scientia damni, poiché la signora Parte_1
non avrebbe dimostrato la estraneità ai fatti di causa né che i presunti debitori fossero titolari di altri beni o comunque che il loro patrimonio residuo fosse sufficiente a garantire i creditori.
Affidava l'appello a due motivi.
Si costitutiva in giudizio il solo il quale chiedeva l'integrale Controparte_1
rigetto dell'appello.
All'esito si osserva:
Va dichiarata l'estinzione del processo.
In vero con istanza congiunta del 1.10.2025 i procuratori delle parti esponevano che: “ Nelle more del giudizio le Parti sono addivenute ad un accordo transattivo a
pag. 3/5 totale definizione della controversia e, pertanto, non hanno più interesse nella prosecuzione del giudizio. Gli intestati procuratori, muniti di apposito potere nelle rispettive procure, hanno già provveduto – con deposito telematico del 12.02.25 - a dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cpc di voler rinunciare agli atti del giudizio di appello promosso dalla sig.ra per la riforma della sentenza n. Parte_1
2027/2022 contro (R.G. n. 6552/22) chiedendo che sia dichiarata Controparte_1
l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
Con decreto del 09.07.25, notificato il giorno 23.09.25 alle rispettive caselle Pec dei sottoscritti procuratori, il Presidente della Sez. IIIa Civile disponeva la trattazione scritta
(TS)\con il rito cartolare dei procedimenti assegnati alla sezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito in telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
in tali note le parti segnaleranno gli eventi ostativi della decisione (es. eventi interruttivi), o comunque comportanti differimenti o legittime modifiche delle originarie richieste e conclusioni (es. rinuncia ex art. 306 c.p.c., cessazione della materia del contendere ecc.).
Auspicava, in una prospettiva di collaborazione, nelle ipotesi di cui sopra, il deposito di una nota unica per tutte le parti costituite, preferibilmente fino a 5 gg prima della udienza sostituita.
Assegnava altresì termine al più tardi, entro e non oltre il giorno previsto per l'udienza sostituita, preferibilmente nell'orario di apertura della cancelleria per il deposito delle predette note.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori congiuntamente reiterano quanto già richiesto e dichiarano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cpc di voler rinunciare agli atti del giudizio di appello promosso dalla sig.ra per la riforma della Parte_1
sentenza n. 2027/2022 contro (R.G. n. 6552/22) e chiedono che sia Controparte_1
dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
In accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dall'appellante e dall'appellato pag. 4/5 deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo per reciproca rinuncia agli atti.
Può essere accolta la richiesta di compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio così come congiuntamente richiesto dalle stesse.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro la sentenza emessa dal Tribunale civile di Velletri Controparte_1
n. 2027/2022 pubblicata il 28 ottobre 2022 ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
⎯ dichiara l'estinzione del processo;
⎯ compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso il giorno 17 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Pierluigi De Nardis
Dr. RE Casaburi
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 6552/2022
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
RE Casaburi Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IL DR appellante e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. ZURLO Controparte_1 C.F._2
LA appellato e
Controparte_2
Appellato contumace e
Controparte_3
Appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello chiedendo la a riforma della sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale civile di Velletri n. 2027/2022 pubblicata il 28 ottobre 2022 e notificata in data 2 novembre 2022 e che ha definito il giudizio di primo grado avente RG n.
3664/2016
Esponeva che la domanda introdotta innanzi al Giudice di primo grado aveva ad oggetto la dichiarazione di inefficacia nei confronti del signor Controparte_1
dell'atto di donazione redatto in data 17 novembre 2011, reg.to in data 24 novembre
2011, Repertorio n. 73787, rogante Notaio e conseguentemente la Persona_1
revocazione della donazione accettata dell'immobile sito nel Comune di AR in via
Teverone 31/B già Viale Arno), individuato al Catasto dei fabbricati del Comune di
AR (RM) al foglio 54 come segue: particella 3684 sub 26 e particella 3687 sub 1 tra loro graffate, Cat. A/7, classe 5, vani 4,5 piano terra;
particella 3687 sub 5, Cat. C/6, classe 9 mq. 15, effettuata dai donanti signori e in Parte_2 Controparte_3
favore della signora , quanto meno fino alla concorrenza del credito Parte_1
dell'istante pari ad euro 45.000,00 euro, oltre interessi, oltre il risarcimento del danno patrimoniale, e morale anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria, spese occorrende e successive, così come liquidate dal Giudice nel giudizio di accertamento del credito.
Il signor ha inoltre chiesto che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto CP_1
di costituzione del fondo patrimoniale effettuato dai signori e Controparte_2 [...]
sullo stesso immobile sito nel Comune di AR. Parte_1
A sostegno della domanda, il signor deduceva di essere titolare di un diritto di CP_1
credito litigioso pari a 45.000 euro e per il quale pendeva procedimento civile innanzi al
Tribunale di Velletri (RG n. 9006/2015) incardinato dal medesimo nei confronti della dei defunti coniugi e , presunti Controparte_3 Parte_2 Controparte_3
debitori del signor;
che in data 17 novembre 2011, data asseritamente CP_1
successiva al sorgere del credito, i compianti coniugi avrebbero donato alla signora
, l'appartamento di cui si è detto che sarebbe stato a dire della Parte_1
controparte l'unico bene di proprietà dei presunti debitori;
che il signor CP_2
, figlio dei presunti debitori, e la signora avrebbero costituito un
[...] Parte_1
pag. 2/5 fondo patrimoniale nel quale avrebbero destinato il suddetto bene;
che i presunti debitori, il signor e la signora , avrebbero compiuto i Controparte_2 Parte_1
suddetti atti nella piena consapevolezza di recare pregiudizio al signor;
che il CP_1
credito avrebbe origine dalla mancata restituzione della somma di 45.000,00 euro versata dal signor a titolo di caparra confirmatoria per aver stipulato un CP_1
contratto preliminare di compravendita di immobile non andato a buon fine asseritamente per colpa esclusiva della parte venditrice.
Costituitasi in giudizio, la signora chiedeva la sospensione della causa in Parte_1
attesa della conclusione del procedimento avente ad oggetto l'accertamento del preteso credito c.d. litigioso, nonché l'inesistenza dei presupposti per invocare l'azione revocatoria.
L'istanza di sospensione veniva rigettata ed il Tribunale dichiarava la contumacia della e del signor . La causa veniva istruita, sentiti i Controparte_3 Controparte_2
testimoni indicati dalle parti ed all'esito posta in decisione.
La sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di declaratoria di intervenuta carenza di interesse ad agire del signor ed ha accolto la domanda attorea in ragione della CP_1
sussistenza sia dell'eventus damni che della scientia damni, poiché la signora Parte_1
non avrebbe dimostrato la estraneità ai fatti di causa né che i presunti debitori fossero titolari di altri beni o comunque che il loro patrimonio residuo fosse sufficiente a garantire i creditori.
Affidava l'appello a due motivi.
Si costitutiva in giudizio il solo il quale chiedeva l'integrale Controparte_1
rigetto dell'appello.
All'esito si osserva:
Va dichiarata l'estinzione del processo.
In vero con istanza congiunta del 1.10.2025 i procuratori delle parti esponevano che: “ Nelle more del giudizio le Parti sono addivenute ad un accordo transattivo a
pag. 3/5 totale definizione della controversia e, pertanto, non hanno più interesse nella prosecuzione del giudizio. Gli intestati procuratori, muniti di apposito potere nelle rispettive procure, hanno già provveduto – con deposito telematico del 12.02.25 - a dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cpc di voler rinunciare agli atti del giudizio di appello promosso dalla sig.ra per la riforma della sentenza n. Parte_1
2027/2022 contro (R.G. n. 6552/22) chiedendo che sia dichiarata Controparte_1
l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
Con decreto del 09.07.25, notificato il giorno 23.09.25 alle rispettive caselle Pec dei sottoscritti procuratori, il Presidente della Sez. IIIa Civile disponeva la trattazione scritta
(TS)\con il rito cartolare dei procedimenti assegnati alla sezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito in telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
in tali note le parti segnaleranno gli eventi ostativi della decisione (es. eventi interruttivi), o comunque comportanti differimenti o legittime modifiche delle originarie richieste e conclusioni (es. rinuncia ex art. 306 c.p.c., cessazione della materia del contendere ecc.).
Auspicava, in una prospettiva di collaborazione, nelle ipotesi di cui sopra, il deposito di una nota unica per tutte le parti costituite, preferibilmente fino a 5 gg prima della udienza sostituita.
Assegnava altresì termine al più tardi, entro e non oltre il giorno previsto per l'udienza sostituita, preferibilmente nell'orario di apertura della cancelleria per il deposito delle predette note.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori congiuntamente reiterano quanto già richiesto e dichiarano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cpc di voler rinunciare agli atti del giudizio di appello promosso dalla sig.ra per la riforma della Parte_1
sentenza n. 2027/2022 contro (R.G. n. 6552/22) e chiedono che sia Controparte_1
dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
In accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dall'appellante e dall'appellato pag. 4/5 deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo per reciproca rinuncia agli atti.
Può essere accolta la richiesta di compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio così come congiuntamente richiesto dalle stesse.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro la sentenza emessa dal Tribunale civile di Velletri Controparte_1
n. 2027/2022 pubblicata il 28 ottobre 2022 ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
⎯ dichiara l'estinzione del processo;
⎯ compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso il giorno 17 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Pierluigi De Nardis
Dr. RE Casaburi
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