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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 27 maggio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3294/21 r. g., vertente
TRA
quale titolare della ditta individuale Parte_1 Controparte_1
Madre 3NA2276, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Cerulli e Antonio
[...]
Actis, presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, v.le Gramsci n. 17B
APPELLANTE
E
in persona del dirigente p.t., rappresentati e Controparte_2 difesi dai funzionari delegati, ex art. 9, comma 2, d.l.vo n. 149 del 2015, Luciano Scafidi e
Rossella Santoro
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti, depositato in data 20 luglio 2021, appellava la sentenza Parte_1 del Tribunale di Napoli, n. 215 pubbl. il 4 gennaio 2021, che censurava, con la quale era stata rigettata la sua opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 376 del 2018, per complessivi euro
12.428,25, dell' indicato in epigrafe, per la mancata comunicazione entro i termini CP_2 di legge dei nominativi di due lavoratori assunti, il tutto come meglio specificato nell'ordinanza medesima.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza, e, per l'effetto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta con il ricorso di primo grado.
1 Si costituiva l'lspettorato Territoriale di Napoli, resistendo all'appello, in via CP_2 preliminare eccependone l'inammissibilità, perché tardivamente proposto. Proponeva, altresì, appello incidentale per la determinazione delle spese di lite del primo grado, dal Tribunale liquidate sotto i minimi tariffari.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza di primo grado, con attribuzione di una somma a titolo di spese di lite rispettosa delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del
2014 e delle norme di legge.
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
Orbene, appare fondata la preliminare eccezione di parte appellata , che peraltro sarebbe questione rilevabile d'ufficio e non richiedente nemmeno il contraddittorio (cfr. Cass., VI,
18.11.2019 n. 29803).
Infatti, nella fattispecie al vaglio, va in via assorbente rilevato che a fronte di una sentenza pubblicata il 4 gennaio 2021, l'appello è stato depositato solo il 20 luglio 2021 (e successivamente notificato).
Ne discende che l'appello principale va dichiarato inammissibile, perché tardivo, profilo che rende priva di effetti, ex art. 334, comma 2, c.p.c., la spiegata impugnazione incidentale.
Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale e di inefficacia e di quello incidentale, con conseguente conferma della sentenza gravata.
In considerazione della peculiarità della complessiva vicenda processuale della presente fase, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va precisato, infine, che ricorrono per la parte appellante principale le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r.
n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: dichiara inammissibile l'appello principale e inefficace quello incidentale;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono per l'appellante principale le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 27 maggio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3294/21 r. g., vertente
TRA
quale titolare della ditta individuale Parte_1 Controparte_1
Madre 3NA2276, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Cerulli e Antonio
[...]
Actis, presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, v.le Gramsci n. 17B
APPELLANTE
E
in persona del dirigente p.t., rappresentati e Controparte_2 difesi dai funzionari delegati, ex art. 9, comma 2, d.l.vo n. 149 del 2015, Luciano Scafidi e
Rossella Santoro
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti, depositato in data 20 luglio 2021, appellava la sentenza Parte_1 del Tribunale di Napoli, n. 215 pubbl. il 4 gennaio 2021, che censurava, con la quale era stata rigettata la sua opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 376 del 2018, per complessivi euro
12.428,25, dell' indicato in epigrafe, per la mancata comunicazione entro i termini CP_2 di legge dei nominativi di due lavoratori assunti, il tutto come meglio specificato nell'ordinanza medesima.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza, e, per l'effetto, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta con il ricorso di primo grado.
1 Si costituiva l'lspettorato Territoriale di Napoli, resistendo all'appello, in via CP_2 preliminare eccependone l'inammissibilità, perché tardivamente proposto. Proponeva, altresì, appello incidentale per la determinazione delle spese di lite del primo grado, dal Tribunale liquidate sotto i minimi tariffari.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza di primo grado, con attribuzione di una somma a titolo di spese di lite rispettosa delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del
2014 e delle norme di legge.
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
Orbene, appare fondata la preliminare eccezione di parte appellata , che peraltro sarebbe questione rilevabile d'ufficio e non richiedente nemmeno il contraddittorio (cfr. Cass., VI,
18.11.2019 n. 29803).
Infatti, nella fattispecie al vaglio, va in via assorbente rilevato che a fronte di una sentenza pubblicata il 4 gennaio 2021, l'appello è stato depositato solo il 20 luglio 2021 (e successivamente notificato).
Ne discende che l'appello principale va dichiarato inammissibile, perché tardivo, profilo che rende priva di effetti, ex art. 334, comma 2, c.p.c., la spiegata impugnazione incidentale.
Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale e di inefficacia e di quello incidentale, con conseguente conferma della sentenza gravata.
In considerazione della peculiarità della complessiva vicenda processuale della presente fase, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va precisato, infine, che ricorrono per la parte appellante principale le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r.
n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: dichiara inammissibile l'appello principale e inefficace quello incidentale;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono per l'appellante principale le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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