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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 18664 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: risarcimento danni da cose in custodia.
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti posta in atti, dall'Avv. Parte_1
Gianluca Di Finizio, C. F. , del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliato C.F._1 con lo stesso in Napoli (NA), alla Via Carriera Grande, n. 47.
ATTORE
E
nella Persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la Controparte_1 carica presso la sita alla Via Campitelli, n. 1, 80055 Portici (NA), Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Coppola e dall'Avv.to Rosanna Russo dell'Avvocatura
Comunale, con i quali elettivamente domicilia presso la di sita alla Via CP_2 CP_1
Campitelli, n. 1, 80055 Portici (NA)
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni: all'udienza del 03.12.2024, tenuta con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano nelle note autorizzate, riportandosi agli atti introduttivi e successive integrazioni.
All'esito il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle
1 comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza
(04.12.24).
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, il sig. conveniva Parte_1 innanzi a codesta Autorità Giudiziaria il per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., ovvero in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni da lui patiti a seguito di un sinistro occorso in data 29.03.2021, alle ore 19:45, in via Ernesto della Torre, nel tenimento del In particolare, l'istante asseriva che, nelle dette circostanze Controparte_3 di tempo e di luogo, rovinava al suolo accidentalmente in un dissesto del manto stradale posto sul lato della strada, creato da un tappeto di asfalto posato sul manto stradale preesistente, difatti lo stesso, posando la gamba sinistra in modo brusco ed anomalo, effettuava un movimento innaturale e distorsivo del ginocchio.
L'asfalto cedeva proprio nel momento in cui l'istante lo calpestava quindi, il suo sgretolamento e conseguente avvallamento non era assolutamente né prevedibile, né visibile.
A seguito della caduta al suolo, il sig. riportava lesioni tutte certificate nel documento Parte_1
emesso dal Dott. in data 30.03.2021, dal quale si evince “esame eseguito con Persona_1
apparecchio da 0,25 T con sequenze nei piani assiale, coronale, sagittale ed obliquo pesate in T1,
CP_ SE-DE e . Riferisce trauma distorsivo ieri. La lesione del leg. Collaterale laterale con versamento perilesionale. Regolare segnale osseo. e collaterale mediale integri. Nella CP_5
norma il complesso tendineo quadricipito rotuleo con rotula in asse”.
Al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro in parola, l'istante, in data
30 aprile 2021, a mezzo del procuratore, inoltrava a mezzo pec formale messa in mora al CP_1
e in data 07 dicembre 2021 inviava a mezzo pec contestuale invito a negoziazione assistita ai
[...] sensi della Legge n. 162 del 2014.
Tuttavia, nessun riscontro alla suindicata missiva perveniva, di talché l'odierno attore conferiva mandato a quest'ultimo per l'instaurazione del presente giudizio.
Tenuto conto del peggioramento delle condizioni fisiche dell'attore a seguito dell'incidente per cui è causa, in data 14 marzo 2022 lo stesso si era trovato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico di “ricostruzione con G-ST in artroscopia ginocchio sinistro” per una “lesione inveterata del legamento collaterale esterno sx lesione del menisco” presso la “Nuova Clinica S. Rita S. p. A.”.
Chiedeva, in definitiva, che il Tribunale condannasse l'ente al risarcimento dei danni subiti anche all'esito del peggioramento delle sue condizioni fisiche con vittoria, altresì, delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione nella quale contestava Controparte_1
estensivamente la pretesa attorea eccependo la inammissibilità della domanda per carenza dei
2 presupposti applicativi delle norme invocate nonché la totale infondatezza della domanda risarcitoria così come formulata.
Nello specifico, eccepiva l'infondatezza della domanda per assenza dei presupposti di cui all'art. 2051 e 2043 c.c., con riferimento all'alterazione della cosa e alla imprevedibilità e invisibilità della stessa. Eccepiva inoltre, negando il fatto storico, che la responsabilità del sinistro sarebbe stata ascrivibile esclusivamente allo stesso danneggiato, che non avrebbe adoperato la dovuta cautela.
Su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e, di seguito, la causa veniva istruita con l'escussione dell'unico teste, nonché con la nomina del CTU Dott. Persona_2
Depositato l'elaborato peritale, la causa sulle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate dalle parti all'udienza del 03.12.2024 – tenuta con la modalità della trattazione scritta - veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Sul punto va chiarito che, secondo il costante indirizzo di legittimità, il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato postulato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il Giudice renda una pronuncia in base ad una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, id est l'art. 2051 c.c. in luogo dell'art. 2043 c.c., laddove la pronuncia si fondi su fatti ritualmente allegati e provati, essendovi solo il divieto di attribuire alla parte un bene della vita diversa da quello richiesto (tra le ultime, Cass. n. 2308/2007, Cass. n. 11039/2006, Cass. n. 17764/2005; specificamente, per Cass. n.
12694/1999, "non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e giudicato il giudice che, investito di una domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c., fondi l'accoglimento della domanda sulla responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.").
Ciò detto deve doverosamente inquadrarsi la controversia in oggetto nell'ipotesi dell'art. 2051 c.c., avendo assunto la parte attrice, quale presupposto dell'invocata responsabilità del convenuto,
l'omessa o negligente manutenzione delle aree connesse al servizio di trasporto metropolitano in sua gestione.
Pertanto, come invocato nel caso di specie dall'attore, l'onere probatorio su di lui gravante riguarda esclusivamente il nesso causale tra l'evento ed i danni, spettando in capo al convenuto, invece, la prova esimente del caso fortuito o della colpa del danneggiato (tra le tante cfr. da ultimo Cass. n.
713/10 “La responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare la esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente
3 provare la propria diligenza nella custodia, ma che il danno è derivato da caso fortuito, o dalla condotta dello stesso danneggiato”).
Invero, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr. anche
Cass. 11227/08).
Ebbene, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria orale e documentale va ritenuto non provato che la caduta del sig. avvenne secondo la ricostruzione da lui allegata ovvero a causa Parte_1
dissesto del manto stradale posto sul lato della strada, creato da un tappeto di asfalto posato sul manto stradale preesistente.
Invero, durante l'escussione testimoniale eseguita senza corredo fotografico, il teste sig. Tes_1
ha confermato che: “ADR: Camminavamo uno a fianco all'altro e mio cognato era al lato
[...] interno quando l'ho visto cadere a seguito di una torsione del ginocchio sinistro;
ADR mio cognato
è andato a finire in una buca creata dal cattivo stato dell'asfalto; si trattava di una sorta di rialzo”;
Sul capo 4) e' vero che non c'era illuminazione e che la strada lui la percorre solo quando da casa mia che si trova nelle vicinanze dobbiamo raggiungere Corso Garibaldi. ADR Non ci sono paletti per il transito pedonale in Via Ernesto della Torre”
La testimonianza del , infatti, da sola non è comprovante ai fini dell'accertamento Testimone_1
della responsabilità, non avendo il teste riferito con esattezza da cosa è stata causata la caduta : egli, infatti, riferisce della esistenza in un primo momento di una buca poi riferisce di un rialzo, non riesce ad identificare il tipo di buca né tantomeno il luogo preciso del tratto di strada in cui essa si sarebbe verificata ( ad esempio in corrispondenza di un numero civico o di altro punto noto), non bastando l'indicazione della via, non avendo l'attore documentato neanche fotograficamente il punto esatto della caduta.
4 Non risulta, poi, allertata né comunicato il sinistro alla Polizia Municipale e neanche è stato documentato un accesso presso una struttura ospedaliera pubblica : in atti, infatti, sono presenti solo certificati di esami diagnostici di strutture private ( cfr. allegato denominato “documentazione medica”) che, notoriamente, non hanno il medesimo valore probatorio di una certificazione proveniente da un organo pubblico.
In ogni caso, nessuno di tali atti menziona la causa del sinistro, mentre dalla cartella clinica della struttura presso cui è stata eseguita l'operazione di ricostruzione del ginocchio sinistro ( 14.03.22) emerge che essa ha riguardato il legamento crociato anteriore, per niente coinvolto nella prima diagnosi post sinistro ove emergeva la lesione del legamento collaterale laterale con versamento perilesionale, mentre “i legamenti crociati e collaterale mediale” erano definiti come “integri”.
Ebbene, non avendo il provato adeguatamente il nesso causale tra il sinistro ed il riportato Parte_1
dissesto stradale, la domanda va rigettata.
Le spese di lite sulla domanda liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore della lite e dell'attività processuale svolta e sulla scorta del DM 55/14, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore della parte convenuta al pari delle spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda di risarcimento ex art. 2051 c.c. avanzata da;
Parte_1
2) Per l'effetto, condanna al pagamento in favore del Controparte_6 CP_1
alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
[...]
2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al 15%;
3) Pone definitivamente in capo a le spese di CTU nella misura determinata Parte_1
con decreto del giudice.
Napoli, 10.03.2025
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
Il GU dà atto che la presente sentenza è stata redatta unitamente al GOP in tirocinio Avv.to Vincenzo
Giugliano nominato con DM 28.03.24.
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