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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1102 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, e vertente tra
- rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marialuisa Muscarà e Valerio Parte_1
Zimatore in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito in Catanzaro, Via
Buccarelli n. 49;
- appellante in riassunzione contro
- , in E_ persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex CP_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, siti in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34;
- appellata in riassunzione sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante in riassunzione: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro liquidare l'indennità di indebito arricchimento dovuta dalla E_ all'Avv. per l'attività di patrocinio legale relativa ai 17
[...] Parte_1 giudizi specificati nell'atto di citazione in riassunzione e quantificare la detta indennità nell'importo di €uro 106.226,69 pari all'importo delle competenze professionali liquidate secondo tariffa e dettagliate nelle parcelle allegate all'atto di citazione del 5-4-2007 ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto congruo, in ogni caso importo da maggiorare di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda originaria. Con condanna della alle spese e competenze E_ di ogni fase e grado del giudizio, anche di legittimità, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.
- Per l'appellata in riassunzione: Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, rigettate in toto l'appello e, per l'effetto: 1) accertare e dichiarare l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della spiegata azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. per la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per la sua esperibilità; 2) in subordine, comunque, rigettare la domanda di ingiustificato arricchimento, perché infondata in fatto e in diritto e non provata, e comunque gradatamente riducendo il quantum dell'indennizzo preteso dall'appellante.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale che qui occupa può essere ricostruita nei suoi snodi fondamentali per quanto in questa sede più da vicino interessa nei termini di seguito esposti.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Catanzaro l'
[...]
al fine di ottenere il Controparte_3 pagamento delle competenze professionali spettanti per l'attività di assistenza difensiva da lui prestata nell'interesse del citato nell'ambito di 17 giudizi, CP_3 amministrativi e civili, svoltisi rispettivamente dinanzi al Tribunale Amministrativo della Calabria e ai Tribunali Ordinari di Rossano, Reggio e , in forza CP_3 CP_4 di altrettante delibere commissariali di conferimento di incarico, per un importo complessivo di €uro 106.226,69, oltre accessori, ovvero in subordine, proponendo domanda ex art. 2041 c.c. volta al riconoscimento in suo favore dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento in funzione del vantaggio in concreto fruito dall'
[...]
, quale destinatario dell'attività defensionale effettivamente Controparte_3 espletata in favore del medesimo, o alternativamente di risarcimento dei danni subiti per la mancata corresponsione a fronte della rilevante opera prestata delle competenze professionali maturate, da commisurarsi alla tariffa professionale o da quantificarsi in via equitativa, oltre spese sostenute, interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio, come da rituale comparsa in atti, il convenuto Ufficio
Commissariale chiedeva il rigetto della domanda di adempimento contrattuale poiché infondata ovvero, per il caso di ritenuta fondatezza, la riduzione del quantum del 50%, nonché la declaratoria di improponibilità, inammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa per difetto dei presupposti di legge richiesti per il suo esperimento e, in ogni caso, deducendo l'assoluta infondatezza della stessa nel merito, attesa la natura di organo statale dell'Ufficio del Commissario Delegato e correlata spettanza esclusiva rispetto ad esso dello ius postulandi all'Avvocatura dello Stato, con conseguente nullità degli incarichi defensionali nella specie conferiti all'Avv. . Pt_1
Istruita esclusivamente a mezzo di produzione documentale, la causa veniva decisa con sentenza depositata il 18-3-2009 n. 346, con la quale il Tribunale di Catanzaro rigettava le domande proposte da parte attrice, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Più in particolare, la domanda di adempimento contrattuale formulata in via principale dal veniva ritenuta infondata sulla scorta della Parte_1 Co considerazione che, essendo l'Ufficio Commissario Delegato per l' CP_3 da inquadrarsi quale organo straordinario dell'Amministrazione Statale,
[...] con conseguente assoggettamento dello stesso alla disciplina dettata dal R.D. n. 1611 del 30-10-1933 in materia di spettanza esclusiva della rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni statali all'Avvocatura dello Stato, i contratti con i quali erano stati conferiti all'Avv. gli incarichi defensionali in discussione Pt_1 erano affetti da nullità poiché contrari a norme imperative.
Quanto alla domanda avanzata in via subordinata dal predetto legale di indennizzo per indebito arricchimento, il giudice di primo grado, dopo averne preliminarmente ravvisato l'ammissibilità sul rilievo che il carattere sussidiario di essa ostativo alla sua proponibilità da parte del danneggiato che abbia altro rimedio per farsi indennizzare del pregiudizio subito non ne avrebbe potuto comunque precludere l'introduzione in via subordinata nell'ipotesi – quale quella in esame – in cui fosse stata negata l'esistenza di altra azione fondata su titolo specifico e proposta in via principale, ne riteneva tuttavia l'infondatezza nel merito in difetto di qualsivoglia riconoscimento dell'utilità dell'opera prestata avvenuto da parte della pubblica amministrazione neppure in forma implicita, e tanto anche a fronte dell'adozione da parte dell'Ufficio del Commissario Delegato di provvedimento di revoca delle pregresse ordinanze commissariali con le quali erano stati conferiti all'Avv. Pt_1 gli incarichi difensivi in questione.
Del pari, la domanda attrice ulteriormente subordinata di risarcimento dei danni veniva valutata come non meritevole di accoglimento, stante l'accertata nullità nella fattispecie dei contratti di conferimento degli incarichi difensivi perché contrari a norme imperative da presumersi note alla generalità dei consociati o in ogni caso conoscibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza e, pertanto, inidonee a giustificare veruna esigenza di tutela di un eventuale affidamento incolpevole della parte adempiente sulla validità del contratto.
Proposto appello dinanzi a questa Corte avverso detta pronuncia da parte del Pt_1 per denunciarne l'erroneità in relazione a tutti i capi, si costituiva in giudizio
[...] come da comparsa di risposta in atti l'
[...] per resistere Controparte_3 all'avversa impugnazione, insistendo peraltro ancora nella preliminare eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della spiegata azione di arricchimento senza causa per carenza del necessario carattere di residualità, e chiederne il rigetto, con integrale conferma della decisione di primo grado,
In esito dunque al suddetto giudizio di secondo grado questa Corte con sentenza depositata il 4-2-2016 n. 155, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_3
, nonché, a seguito di riassunzione del giudizio dopo la dichiarazione di
[...] interruzione di esso, nei confronti della e, in esito alla disposta Controparte_3 integrazione del contraddittorio, della E_
, avverso la citata decisione di primo grado,
[...] rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente in ogni sua parte la sentenza impugnata, dichiarando interamente compensate tra le parti delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione il Pt_1 affidandolo a quattro distinti motivi e, segnatamente, denunciandone con il
[...] primo la violazione degli artt. 110 e 111 c.p.c. in relazione all'art. 1, comma 422,
Legge 27-12-2013 n. 147 per avere ritenuto che la legittimazione passiva nel giudizio competesse alla con il secondo la violazione E_ ed errata applicazione dello stesso art. 1, comma 422, Legge 27-12-2013 n. 147, nonché dell'art. 1 R.D. n.1611 del 1933, per avere ritenuto che il contratto di patrocinio stipulato tra il predetto Ufficio del Commissario Delegato e il Pt_1 fosse nullo per essere l'ente soggetto al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato;
con il terzo la violazione dell'art. 2041 c.c. nella parte in cui aveva ritenuto che l'accoglimento della domanda di arricchimento fosse preclusa in ragione del fatto che l'Ufficio Commissariale non aveva riconosciuto il carattere vantaggioso derivante dall'esecuzione delle prestazioni di esso con il quarto ed ultimo Pt_1
l'errata e contraddittoria applicazione dell'art. 2041 c.c. nella parte in cui, pur avendo comunque ritenuto di procedere ad una valutazione autonoma c.d. oggettiva in ordine alla ricorrenza in concreto del requisito dell'utilitas, era poi giunta in maniera del tutto contraddittoria ad escluderne la sussistenza sul rilievo della intervenuta revoca degli incarichi affidati al senza considerare che la prestazione d'opera del Pt_1 predetto era stata portata a termine, con la conseguenza che l'amministrazione se ne era oggettivamente avvantaggiata.
Anche l'amministrazione resistente proponeva nell'ambito del giudizio di legittimità in questione avverso la medesima pronuncia ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale, impugnandola nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
[...]
quale successore del cessato E_ CP_3 [...]
. Controparte_3 Controparte_3
Con ordinanza depositata il 18-4-2023 n. 10317, la Corte di Cassazione, Prima
Sezione Civile, dopo aver dato atto della rinuncia da parte del ricorrente Pt_1 ai primi due motivi di ricorso, accoglieva il terzo e il quarto motivo del
[...] ricorso principale e cassava in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, rigettando per converso il ricorso incidentale condizionato di parte resistente.
La citata pronuncia del Supremo Collegio motivava in primo luogo in ordine alla ritenuta manifesta fondatezza del terzo mezzo di ricorso per erroneità dell'affermazione del giudice di merito, secondo la quale ai fini dell'accoglimento dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione è necessario il riconoscimento dell'utilitas da parte della stessa, nei seguenti termini testuali: “…..è difatti cosa nota che, a fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unite hanno posto
l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso: il tutto con il limite del divieto di arricchimento imposto
…… di guisa che <<il diritto fondamentale di azione del depauperato pu adeguatamente coniugarsi con l altrettanto buon andamento dell amministrativa affidando alla stessa pubblica> amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o
l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza>> (Cass., Sez. Un., 26 maggio
2015 n. 10798, decisione ampiamente condivisa dalla dottrina e stabilmente ribadita dalla giurisprudenza successiva, tra l'altro anche con specifico riferimento alle odierne parti in causa: Cass. 26 giugno 2018 n. 16793)…..”.
Ancora a fondamento della ravvisata fondatezza del quarto motivo di ricorso il
Supremo Collegio valutava come eccentrica l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il riconoscimento dell'utilitas sarebbe risultato nella fattispecie smentito dalla revoca da parte dell'amministrazione degli incarichi affidati al rilevando di contro in argomento “….che le Sezioni Unite Parte_1 hanno affermato che <<l non dovuto se l ha rifiutato>
l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perchè inconsapevole dell'eventum utilitatis>>. Ora qui il problema della inconsapevolezza non interessa, giacchè non
è in discussione che sia stata la stessa amministrazione ad affidare l'incarico professionale al . La doverosa verifica che competeva al giudice di merito, Pt_1 in proposito, atteneva allora al se la pubblica amministrazione avesse <
l'arricchimento>>: ma questa valutazione, nella logica della decisione delle Sezioni
Unite, avrebbe dovuto essere compiuta in un'ottica strettamente oggettiva, senza che potesse rilevare alcunché la circostanza che l'amministrazione avesse ex post deciso di revocare l'incarico conferito al professionista, quantunque già eseguito e come tale ormai insuscettibile nei fatti di essere respinto…..”.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 392 c.p.c. in data 29-6-2023, chiedeva a questa Corte, quale giudice di rinvio, Parte_1 alla stregua del principio di diritto affermato nella specie dal Supremo Collegio nella pronuncia che aveva cassato la sentenza di appello, secondo il quale nella specie il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituiva requisito dell'azione di indebito arricchimento, nonché sulla base della individuazione in essa operata nell'Ufficio Commissariale l'unico soggetto legittimato passivamente rispetto all'azione da lui proposta, l'accoglimento della domanda di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. nei confronti di controparte, con condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore a tale titolo della somma di €uro 106.226,69, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta congrua, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla domanda originaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva nel presente giudizio di rinvio, come da comparsa depositata in data 30-
10-2023, la E_ , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, eccependo in
[...] via preliminare l'improcedibilità e l'inammissibilità della spiegata azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. per la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per la sua esperibilità e concludendo nel merito per il rigetto della stessa e, gradatamente,, per una riduzione nel quantum dell'indennizzo richiesto a tale titolo.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta la causa in esito ad essa matura per la decisione, ne veniva disposto il rinvio ad una successiva udienza istruttoria con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati all'incarto di causa gli scritti difensivi finali ad opera del solo procuratore di parte appellante in riassunzione, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 18-2-2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere in ordine alla individuazione dell'ambito e dei limiti della cognizione che questa Corte è chiamata a svolgere in ordine alla presente controversia quale giudice del rinvio ex artt. 392 c.p.c. e ss., come essa implichi un nuovo vaglio dell'appello a suo tempo interposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale Civile di Catanzaro 18-3-2009 n. 346 nella parte in cui aveva rigettato la domanda di arricchimento senza causa avanzata in via subordinata dal medesimo in quella sede, da effettuarsi alla luce del principio di diritto affermato con riferimento al caso in esame dalla Suprema Corte, e tanto in virtù dello specifico compito di cui deve reputarsi investito il giudice del rinvio, in forza del quale lo stesso è tenuto, nel decidere la causa, ad applicare, in ossequio al vincolo discendente dall'art. 394 del codice di rito, il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte, che costituisce per l'appunto l'enunciazione della volontà della legge con riferimento alla concreta fattispecie decisa nella sentenza impugnata.
Ciò posto, deve puntualizzarsi in via del tutto preliminare come non possa trovare ingresso nella presente sede l'eccezione di improponibilità dell'avversa domanda di ingiustificato arricchimento già sollevata dall'Amministrazione statale appellata nell'ambito dell'originario giudizio di secondo grado e nella quale ha continuato ad insistere la Presidenza del Consiglio odierna appellata in riassunzione anche nel frangente processuale che qui occupa, sotto il profilo della dedotta insussistenza dei presupposti legittimanti l'esperimento dell'azione in questione a fronte dell'accertata ricorrenza nel caso in esame della nullità del contratto di patrocinio dedotto in causa, in quanto stipulato in violazione di norme imperative.
Ed invero, va in proposito rilevato come il Collegio giudicante avesse nella pregressa sentenza di appello in atti fatto comunque precedere l'adozione delle statuizioni di rigetto della impugnazione proposta dal con conferma di quelle di Parte_1 rigetto nel merito della domanda dal predetto intentata di arricchimento senza causa di cui alla decisione di primo grado, e successivamente cassate in sede di legittimità, da una espressa e puntuale valutazione di infondatezza dei rilievi addotti in limine dalla controparte circa la pretesa assenza nel caso in esame dei presupposti legittimanti l'esperimento dell'azione suddetta per difetto di sussidiarietà, affermando sul punto che al contrario la corretta applicazione del criterio della residualità, in virtù del quale l'azione generale di indebito arricchimento non è proponibile da parte del danneggiato il quale abbia altro rimedio per farsi indennizzare, non osta a che detta azione possa essere promossa in via subordinata nell'ipotesi in cui – come accaduto per l'appunto nella concreta fattispecie - l'azione tipica proposta in via principale abbia avuto esito negativo per carenza del titolo posto a fondamento della stessa.
Orbene, appare indubitabile dinanzi alla circostanza appena segnalata dell'avvenuta pronuncia con la originaria sentenza di appello di chiare ed inequivocabili determinazioni in forza delle quali l'eccezione dell'ente appellato di improponibilità nei sensi suindicati dell'avversa domanda giudiziale (seppur poi ritenuta dal Collegio giudicante essere stata correttamente rigettata nel merito in prime cure) era stata respinta, che avverso le suddette la parte processuale interessata avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato dinanzi alla Corte di Cassazione, nel rispetto del principio affermato in tema di impugnazioni, secondo cui in ipotesi di disposto rigetto di una eccezione di merito, in modo espresso ovvero anche attraverso una enunciazione indiretta che ne sottenda comunque in maniera chiara ed inequivoca la valutazione di infondatezza, la devoluzione della sua cognizione al giudice dell'impugnazione ad opera della parte, dalla quale era stata sollevata e che sia rimasta vittoriosa quanto all'esito finale della lite, esige ai fini di poterne ottenere il riesame la specifica proposizione sul punto del gravame incidentale, non essendo neppure sufficiente all'uopo la mera riproposizione di essa dinanzi a quest'ultimo. Ne consegue, dunque, che in difetto nella specie dell'attivazione in tal senso da parte della Amministrazione resistente in cassazione, la quale con il ricorso incidentale condizionato proposto nel giudizio di legittimità risulta essersi limitata ad impugnare la sentenza di appello esclusivamente nella parte in cui aveva ravvisato la sussistenza della propria legittimazione passiva in giudizio, ogni apprezzamento sulla questione in esame deve reputarsi ormai precluso per essere la stessa attualmente coperta dal giudicato interno.
Così come non è inutile sempre in argomento e nella medesima direzione valutativa considerare come sia stato altresì affermato con riferimento all'oggetto del giudizio di rinvio in via risolutiva ed assorbente che lo stesso deve svolgersi nei limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico-giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della loro intangibilità, con la conseguenza che resta comunque esclusa la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, e ciò finanche quand'anche la stessa fosse rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-5, ordinanza 4-4-2011
n. 7656; Cass.Civ., Sez. 3, sentenza 1-7-2002 n. 9539).
Venendo a questo punto al riesame dei motivi di appello in origine proposti dal
[...] avverso le statuizioni di primo grado di rigetto della domanda di Parte_1 arricchimento senza causa, osserva la Corte come alla valutazione di fondatezza o meno della suddetta occorra procedere attraverso il percorso di verifica specificamente indicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento in atti che, una volta ribadito in via generale il principio interpretativo in materia della non necessità ai fini dell'accoglimento dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione della prova del riconoscimento, neppure per implicito, ad opera della stessa dell'utilità della prestazione difensiva resa nella vicenda in favore di essa sulla base dei contratti nulli e quindi esclusa con riferimento al caso concreto la configurabilità nella revoca dei suddetti intervenuta dopo la sua esecuzione degli estremi di un preteso arricchimento dalla stessa non voluto siccome potenzialmente ostativo a detto accoglimento, si è così testualmente espressa sul punto: “…la Corte d'Appello in diversa composizione …..verificherà la ricorrenza dei presupposti per l'azione generale di arricchimento individuati dalla giurisprudenza di questa Corte: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto, in questo caso dell'amministrazione che si è avvalsa dell'operato del Pt_1 nonostante la previsione del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, verificando se ciò abbia comportato il menzionato arricchimento sia pure sotto il profilo del risparmio di spesa;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo ……”.
Orbene, alla stregua delle acquisite risultanze processuali in atti non possono che ritenersi provati i fatti costitutivi della domanda giudiziale nella specie intentata ex art. 2041 c.c. e, come tali, idonei a giustificarne, in riforma sul punto della decisione di primo grado, l'accoglimento nei termini che seguono.
Ed invero, appare indubitabile che dall'espletamento ad opera dell'Avv. Pt_1 dell'attività defensionale nell'interesse della controparte, sia pure in forza di
[...] delibere di affidamento di incarico professionale nulle per violazione di legge, nell'ambito dei giudizi amministrativi e civili indicati in atti, siccome di fatto estrinsecatasi nella rispettive memorie di costituzione a mezzo delle quali la stessa ha potuto esercitare il diritto di difesa facendo valere le proprie ragioni di resistenza a fronte degli avversi ricorsi e/ atti di citazione introduttivi di essi e in funzione del loro esito finale, sia derivata una posizione di obiettivo vantaggio per l'amministrazione, con correlato depauperamento di quella del citato legale, e apprezzabile sotto lo specifico profilo appena evidenziato non solo in termini meramente economici.
A tale ultimo proposito, infatti, è appena il caso di osservare come alla configurabilità dell'elemento del c.d risparmio di spesa conseguito dall'amministrazione convenuta attraverso la sua costituzione di volta in volta in giudizio con il ministero dell'Avv. , sulla cui base individuare i presupposti Pt_1 per il riconoscimento dell'indennizzo in discussione e, peraltro, da prendersi a tal fine in considerazione non in via esclusiva, laddove indicato con riferimento al caso di specie nella ordinanza della Cassazione in atti quanto meno quale criterio valutativo minimo, non può comunque fondatamente ostare l'opposto rilievo in ordine alla pretesa gratuità dell'altrrnativo ricorso della citata parte al patrocinio erariale dell'Avvocatura dello Stato obbligatorio per legge, attesa la insostenibilità dell'assunto secondo cui ciò non avrebbe comportato alcun onere economico per la stessa, tenuto conto dell'aggravio dei costi insito nel funzionamento della struttura organizzativa degli uffici dell'Avvocatura dello Stato che sarebbe stato in ogni caso implicato dal suo coinvolgimento nei giudizi in questione, e rimasti per converso nella specie a carico del . Pt_1 Per quel che afferisce, inoltre, alla quantificazione dell'indennizzo da attribuirsi all'Avv. per la causale dedotta in causa, posto il principio secondo Parte_1 cui la liquidazione di quest'ultimo deve rimanere pur sempre agganciata entro e non oltre i limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte per effetto della erogazione della prestazione, così da doversi escludere che la stessa possa avvenire in misura coincidente con il mancato guadagno che il predetto legale avrebbe potuto trarre dalla instaurazione di una valida relazione contrattuale con la pubblica amministrazione, reputa questa Corte di fare proprio in tema l'indirizzo interpretativo affermato dalla giurisprudenza di legittimità che individua, con specifico riguardo all'ipotesi di azione di ingiustificato arricchimento promossa rispetto ad attività professionale svolta in base ad un titolo nullo, l'utilizzo delle tariffe professionali come parametro equitativo di stima dell'impoverimento subito dal professionista e da prendersi in considerazione nei valori minimi, in tal modo venendo le stesse epurate dalla loro componente più squisitamente remuneratoria o altrimenti retributiva relativa all'utile che il medesimo avrebbe potuto trarre dal corrispettivo pieno dovuto a fronte di una prestazione che fosse stata resa nell'ambito di un valido contratto e, come tale, esulante dai limiti dell'indennizzo spettante ex art. 2041 c.c., e considerate solo in base a quella di natura meramente recuperatoria con funzione di ripristino di uno squilibrio patrimoniale indebito venutosi a determinare tra le posizioni dei soggetti coinvolti nell'ambito della vicenda oggetto di controversia (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 24-5-2019 n. 14329).
Orbene, in applicazione dei criteri testè enunciati la commisurazione della somma da riconoscersi al per il titolo invocato in atti operata alla stregua Parte_1 degli importi minimi previsti per onorari e diritti dalle tariffe professionali applicabili rispettivamente ratione temporis ai vari giudizi rispetto all'epoca della produzione dell'arricchimento in favore dell'Amministrazione statale e del correlativo impoverimento di controparte in coincidenza con la cessazione della prestazione (per tutti quelle di cui al D.M. n. 585/1994, ad eccezione che per i giudizi indicati a nn. 2, 16 e 17 come da D.M. n. 127/2004) e calcolati di volta in volta in base al valore della causa (individuato ex artt. 6 D.M. n. 585/1994 o 6 D.M. n.
127/2004 ovvero, in caso di valore indeterminabile, ai sensi del comma 5, primo inciso, art. 6 D.M. n. 585/1994 o del comma 5, primo inciso, art. 6 D.M. n. 127/2004)
e con riferimento all'assistenza difensiva nella specie prestata dal medesimo nei termini originariamente indicati nelle voci di cui nelle parcelle versate in atti e comprovati in via documentale in giudizio, conduce ad una liquidazione in via equitativa in ragione di complessivi €uro 40.611,20, da maggiorarsi ulteriormente di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, nonché di interessi legali computati sulla somma via via rivalutata anno per anno a decorrere dal momento del verificarsi del depauperamento a carico del legale citato in correlazione con l'altrui arricchimento sino al soddisfo.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle considerazioni che precedono s'impone, in applicazione del principio di diritto enunciato nella specie dalla Corte di Cassazione come da ordinanza in atti, l'adozione di statuizioni finali di accoglimento dell'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma Parte_1 della decisione di primo grado, di condanna della
[...]
, in persona del Presidente legale E_ rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del predetto a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. della complessiva somma di €uro 40.611,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come sopra specificato.
Ricorrono, infine, avuto riguardo alla estrema particolarità e controvertibilità delle questioni trattate anche tenuto conto dei mutamenti interpretativi medio tempore sopravvenuti in sede di elaborazione giurisprudenziale nella specifica materia, giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese relative a tutti i gradi di giudizio, sia di merito, che di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Prima
Sezione Civile, con ordinanza depositata il 18-4-2023 n. 10317, e riassunto con atto di citazione notificato il 29-6-2023, sull'appello proposto dal nei Parte_1 confronti nei confronti dell' Controparte_3
, nonché della e
[...] Controparte_3 della , E_ avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 18-3-2009 n. 346, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la , in E_ persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, della somma Parte_1 di €uro 40.611,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e competenze relative a tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1102 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, e vertente tra
- rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marialuisa Muscarà e Valerio Parte_1
Zimatore in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito in Catanzaro, Via
Buccarelli n. 49;
- appellante in riassunzione contro
- , in E_ persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex CP_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, siti in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34;
- appellata in riassunzione sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante in riassunzione: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro liquidare l'indennità di indebito arricchimento dovuta dalla E_ all'Avv. per l'attività di patrocinio legale relativa ai 17
[...] Parte_1 giudizi specificati nell'atto di citazione in riassunzione e quantificare la detta indennità nell'importo di €uro 106.226,69 pari all'importo delle competenze professionali liquidate secondo tariffa e dettagliate nelle parcelle allegate all'atto di citazione del 5-4-2007 ovvero nel diverso importo che sarà ritenuto congruo, in ogni caso importo da maggiorare di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda originaria. Con condanna della alle spese e competenze E_ di ogni fase e grado del giudizio, anche di legittimità, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.
- Per l'appellata in riassunzione: Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, rigettate in toto l'appello e, per l'effetto: 1) accertare e dichiarare l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della spiegata azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. per la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per la sua esperibilità; 2) in subordine, comunque, rigettare la domanda di ingiustificato arricchimento, perché infondata in fatto e in diritto e non provata, e comunque gradatamente riducendo il quantum dell'indennizzo preteso dall'appellante.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale che qui occupa può essere ricostruita nei suoi snodi fondamentali per quanto in questa sede più da vicino interessa nei termini di seguito esposti.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Catanzaro l'
[...]
al fine di ottenere il Controparte_3 pagamento delle competenze professionali spettanti per l'attività di assistenza difensiva da lui prestata nell'interesse del citato nell'ambito di 17 giudizi, CP_3 amministrativi e civili, svoltisi rispettivamente dinanzi al Tribunale Amministrativo della Calabria e ai Tribunali Ordinari di Rossano, Reggio e , in forza CP_3 CP_4 di altrettante delibere commissariali di conferimento di incarico, per un importo complessivo di €uro 106.226,69, oltre accessori, ovvero in subordine, proponendo domanda ex art. 2041 c.c. volta al riconoscimento in suo favore dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento in funzione del vantaggio in concreto fruito dall'
[...]
, quale destinatario dell'attività defensionale effettivamente Controparte_3 espletata in favore del medesimo, o alternativamente di risarcimento dei danni subiti per la mancata corresponsione a fronte della rilevante opera prestata delle competenze professionali maturate, da commisurarsi alla tariffa professionale o da quantificarsi in via equitativa, oltre spese sostenute, interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio, come da rituale comparsa in atti, il convenuto Ufficio
Commissariale chiedeva il rigetto della domanda di adempimento contrattuale poiché infondata ovvero, per il caso di ritenuta fondatezza, la riduzione del quantum del 50%, nonché la declaratoria di improponibilità, inammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa per difetto dei presupposti di legge richiesti per il suo esperimento e, in ogni caso, deducendo l'assoluta infondatezza della stessa nel merito, attesa la natura di organo statale dell'Ufficio del Commissario Delegato e correlata spettanza esclusiva rispetto ad esso dello ius postulandi all'Avvocatura dello Stato, con conseguente nullità degli incarichi defensionali nella specie conferiti all'Avv. . Pt_1
Istruita esclusivamente a mezzo di produzione documentale, la causa veniva decisa con sentenza depositata il 18-3-2009 n. 346, con la quale il Tribunale di Catanzaro rigettava le domande proposte da parte attrice, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Più in particolare, la domanda di adempimento contrattuale formulata in via principale dal veniva ritenuta infondata sulla scorta della Parte_1 Co considerazione che, essendo l'Ufficio Commissario Delegato per l' CP_3 da inquadrarsi quale organo straordinario dell'Amministrazione Statale,
[...] con conseguente assoggettamento dello stesso alla disciplina dettata dal R.D. n. 1611 del 30-10-1933 in materia di spettanza esclusiva della rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni statali all'Avvocatura dello Stato, i contratti con i quali erano stati conferiti all'Avv. gli incarichi defensionali in discussione Pt_1 erano affetti da nullità poiché contrari a norme imperative.
Quanto alla domanda avanzata in via subordinata dal predetto legale di indennizzo per indebito arricchimento, il giudice di primo grado, dopo averne preliminarmente ravvisato l'ammissibilità sul rilievo che il carattere sussidiario di essa ostativo alla sua proponibilità da parte del danneggiato che abbia altro rimedio per farsi indennizzare del pregiudizio subito non ne avrebbe potuto comunque precludere l'introduzione in via subordinata nell'ipotesi – quale quella in esame – in cui fosse stata negata l'esistenza di altra azione fondata su titolo specifico e proposta in via principale, ne riteneva tuttavia l'infondatezza nel merito in difetto di qualsivoglia riconoscimento dell'utilità dell'opera prestata avvenuto da parte della pubblica amministrazione neppure in forma implicita, e tanto anche a fronte dell'adozione da parte dell'Ufficio del Commissario Delegato di provvedimento di revoca delle pregresse ordinanze commissariali con le quali erano stati conferiti all'Avv. Pt_1 gli incarichi difensivi in questione.
Del pari, la domanda attrice ulteriormente subordinata di risarcimento dei danni veniva valutata come non meritevole di accoglimento, stante l'accertata nullità nella fattispecie dei contratti di conferimento degli incarichi difensivi perché contrari a norme imperative da presumersi note alla generalità dei consociati o in ogni caso conoscibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza e, pertanto, inidonee a giustificare veruna esigenza di tutela di un eventuale affidamento incolpevole della parte adempiente sulla validità del contratto.
Proposto appello dinanzi a questa Corte avverso detta pronuncia da parte del Pt_1 per denunciarne l'erroneità in relazione a tutti i capi, si costituiva in giudizio
[...] come da comparsa di risposta in atti l'
[...] per resistere Controparte_3 all'avversa impugnazione, insistendo peraltro ancora nella preliminare eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della spiegata azione di arricchimento senza causa per carenza del necessario carattere di residualità, e chiederne il rigetto, con integrale conferma della decisione di primo grado,
In esito dunque al suddetto giudizio di secondo grado questa Corte con sentenza depositata il 4-2-2016 n. 155, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_3
, nonché, a seguito di riassunzione del giudizio dopo la dichiarazione di
[...] interruzione di esso, nei confronti della e, in esito alla disposta Controparte_3 integrazione del contraddittorio, della E_
, avverso la citata decisione di primo grado,
[...] rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente in ogni sua parte la sentenza impugnata, dichiarando interamente compensate tra le parti delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione il Pt_1 affidandolo a quattro distinti motivi e, segnatamente, denunciandone con il
[...] primo la violazione degli artt. 110 e 111 c.p.c. in relazione all'art. 1, comma 422,
Legge 27-12-2013 n. 147 per avere ritenuto che la legittimazione passiva nel giudizio competesse alla con il secondo la violazione E_ ed errata applicazione dello stesso art. 1, comma 422, Legge 27-12-2013 n. 147, nonché dell'art. 1 R.D. n.1611 del 1933, per avere ritenuto che il contratto di patrocinio stipulato tra il predetto Ufficio del Commissario Delegato e il Pt_1 fosse nullo per essere l'ente soggetto al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato;
con il terzo la violazione dell'art. 2041 c.c. nella parte in cui aveva ritenuto che l'accoglimento della domanda di arricchimento fosse preclusa in ragione del fatto che l'Ufficio Commissariale non aveva riconosciuto il carattere vantaggioso derivante dall'esecuzione delle prestazioni di esso con il quarto ed ultimo Pt_1
l'errata e contraddittoria applicazione dell'art. 2041 c.c. nella parte in cui, pur avendo comunque ritenuto di procedere ad una valutazione autonoma c.d. oggettiva in ordine alla ricorrenza in concreto del requisito dell'utilitas, era poi giunta in maniera del tutto contraddittoria ad escluderne la sussistenza sul rilievo della intervenuta revoca degli incarichi affidati al senza considerare che la prestazione d'opera del Pt_1 predetto era stata portata a termine, con la conseguenza che l'amministrazione se ne era oggettivamente avvantaggiata.
Anche l'amministrazione resistente proponeva nell'ambito del giudizio di legittimità in questione avverso la medesima pronuncia ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale, impugnandola nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della
[...]
quale successore del cessato E_ CP_3 [...]
. Controparte_3 Controparte_3
Con ordinanza depositata il 18-4-2023 n. 10317, la Corte di Cassazione, Prima
Sezione Civile, dopo aver dato atto della rinuncia da parte del ricorrente Pt_1 ai primi due motivi di ricorso, accoglieva il terzo e il quarto motivo del
[...] ricorso principale e cassava in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, rigettando per converso il ricorso incidentale condizionato di parte resistente.
La citata pronuncia del Supremo Collegio motivava in primo luogo in ordine alla ritenuta manifesta fondatezza del terzo mezzo di ricorso per erroneità dell'affermazione del giudice di merito, secondo la quale ai fini dell'accoglimento dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione è necessario il riconoscimento dell'utilitas da parte della stessa, nei seguenti termini testuali: “…..è difatti cosa nota che, a fronte di un pregresso e prevalente orientamento che condizionava l'accoglimento dell'azione al riconoscimento dell'utilitas da parte della pubblica amministrazione, e cioè al riscontro di una valutazione soggettiva in capo all'ipotetico arricchito, le Sezioni Unite hanno posto
l'accento sulla connotazione invece strettamente oggettiva dell'arricchimento che il depauperato deve provare, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso: il tutto con il limite del divieto di arricchimento imposto
…… di guisa che <<il diritto fondamentale di azione del depauperato pu adeguatamente coniugarsi con l altrettanto buon andamento dell amministrativa affidando alla stessa pubblica> amministrazione l'onere di eccepire e provare il rifiuto dell'arricchimento o
l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza>> (Cass., Sez. Un., 26 maggio
2015 n. 10798, decisione ampiamente condivisa dalla dottrina e stabilmente ribadita dalla giurisprudenza successiva, tra l'altro anche con specifico riferimento alle odierne parti in causa: Cass. 26 giugno 2018 n. 16793)…..”.
Ancora a fondamento della ravvisata fondatezza del quarto motivo di ricorso il
Supremo Collegio valutava come eccentrica l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il riconoscimento dell'utilitas sarebbe risultato nella fattispecie smentito dalla revoca da parte dell'amministrazione degli incarichi affidati al rilevando di contro in argomento “….che le Sezioni Unite Parte_1 hanno affermato che <<l non dovuto se l ha rifiutato>
l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perchè inconsapevole dell'eventum utilitatis>>. Ora qui il problema della inconsapevolezza non interessa, giacchè non
è in discussione che sia stata la stessa amministrazione ad affidare l'incarico professionale al . La doverosa verifica che competeva al giudice di merito, Pt_1 in proposito, atteneva allora al se la pubblica amministrazione avesse <
l'arricchimento>>: ma questa valutazione, nella logica della decisione delle Sezioni
Unite, avrebbe dovuto essere compiuta in un'ottica strettamente oggettiva, senza che potesse rilevare alcunché la circostanza che l'amministrazione avesse ex post deciso di revocare l'incarico conferito al professionista, quantunque già eseguito e come tale ormai insuscettibile nei fatti di essere respinto…..”.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 392 c.p.c. in data 29-6-2023, chiedeva a questa Corte, quale giudice di rinvio, Parte_1 alla stregua del principio di diritto affermato nella specie dal Supremo Collegio nella pronuncia che aveva cassato la sentenza di appello, secondo il quale nella specie il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituiva requisito dell'azione di indebito arricchimento, nonché sulla base della individuazione in essa operata nell'Ufficio Commissariale l'unico soggetto legittimato passivamente rispetto all'azione da lui proposta, l'accoglimento della domanda di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. nei confronti di controparte, con condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore a tale titolo della somma di €uro 106.226,69, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta congrua, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla domanda originaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva nel presente giudizio di rinvio, come da comparsa depositata in data 30-
10-2023, la E_ , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, eccependo in
[...] via preliminare l'improcedibilità e l'inammissibilità della spiegata azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. per la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per la sua esperibilità e concludendo nel merito per il rigetto della stessa e, gradatamente,, per una riduzione nel quantum dell'indennizzo richiesto a tale titolo.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione dinanzi al Consigliere istruttore nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta la causa in esito ad essa matura per la decisione, ne veniva disposto il rinvio ad una successiva udienza istruttoria con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ai fini della rimessione in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Precisate in atti le conclusioni nei termini meglio riportati in epigrafe e depositati all'incarto di causa gli scritti difensivi finali ad opera del solo procuratore di parte appellante in riassunzione, in esito a detta ultima udienza, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta come da provvedimento in atti, con ordinanza depositata in data 18-2-2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere in ordine alla individuazione dell'ambito e dei limiti della cognizione che questa Corte è chiamata a svolgere in ordine alla presente controversia quale giudice del rinvio ex artt. 392 c.p.c. e ss., come essa implichi un nuovo vaglio dell'appello a suo tempo interposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale Civile di Catanzaro 18-3-2009 n. 346 nella parte in cui aveva rigettato la domanda di arricchimento senza causa avanzata in via subordinata dal medesimo in quella sede, da effettuarsi alla luce del principio di diritto affermato con riferimento al caso in esame dalla Suprema Corte, e tanto in virtù dello specifico compito di cui deve reputarsi investito il giudice del rinvio, in forza del quale lo stesso è tenuto, nel decidere la causa, ad applicare, in ossequio al vincolo discendente dall'art. 394 del codice di rito, il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte, che costituisce per l'appunto l'enunciazione della volontà della legge con riferimento alla concreta fattispecie decisa nella sentenza impugnata.
Ciò posto, deve puntualizzarsi in via del tutto preliminare come non possa trovare ingresso nella presente sede l'eccezione di improponibilità dell'avversa domanda di ingiustificato arricchimento già sollevata dall'Amministrazione statale appellata nell'ambito dell'originario giudizio di secondo grado e nella quale ha continuato ad insistere la Presidenza del Consiglio odierna appellata in riassunzione anche nel frangente processuale che qui occupa, sotto il profilo della dedotta insussistenza dei presupposti legittimanti l'esperimento dell'azione in questione a fronte dell'accertata ricorrenza nel caso in esame della nullità del contratto di patrocinio dedotto in causa, in quanto stipulato in violazione di norme imperative.
Ed invero, va in proposito rilevato come il Collegio giudicante avesse nella pregressa sentenza di appello in atti fatto comunque precedere l'adozione delle statuizioni di rigetto della impugnazione proposta dal con conferma di quelle di Parte_1 rigetto nel merito della domanda dal predetto intentata di arricchimento senza causa di cui alla decisione di primo grado, e successivamente cassate in sede di legittimità, da una espressa e puntuale valutazione di infondatezza dei rilievi addotti in limine dalla controparte circa la pretesa assenza nel caso in esame dei presupposti legittimanti l'esperimento dell'azione suddetta per difetto di sussidiarietà, affermando sul punto che al contrario la corretta applicazione del criterio della residualità, in virtù del quale l'azione generale di indebito arricchimento non è proponibile da parte del danneggiato il quale abbia altro rimedio per farsi indennizzare, non osta a che detta azione possa essere promossa in via subordinata nell'ipotesi in cui – come accaduto per l'appunto nella concreta fattispecie - l'azione tipica proposta in via principale abbia avuto esito negativo per carenza del titolo posto a fondamento della stessa.
Orbene, appare indubitabile dinanzi alla circostanza appena segnalata dell'avvenuta pronuncia con la originaria sentenza di appello di chiare ed inequivocabili determinazioni in forza delle quali l'eccezione dell'ente appellato di improponibilità nei sensi suindicati dell'avversa domanda giudiziale (seppur poi ritenuta dal Collegio giudicante essere stata correttamente rigettata nel merito in prime cure) era stata respinta, che avverso le suddette la parte processuale interessata avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato dinanzi alla Corte di Cassazione, nel rispetto del principio affermato in tema di impugnazioni, secondo cui in ipotesi di disposto rigetto di una eccezione di merito, in modo espresso ovvero anche attraverso una enunciazione indiretta che ne sottenda comunque in maniera chiara ed inequivoca la valutazione di infondatezza, la devoluzione della sua cognizione al giudice dell'impugnazione ad opera della parte, dalla quale era stata sollevata e che sia rimasta vittoriosa quanto all'esito finale della lite, esige ai fini di poterne ottenere il riesame la specifica proposizione sul punto del gravame incidentale, non essendo neppure sufficiente all'uopo la mera riproposizione di essa dinanzi a quest'ultimo. Ne consegue, dunque, che in difetto nella specie dell'attivazione in tal senso da parte della Amministrazione resistente in cassazione, la quale con il ricorso incidentale condizionato proposto nel giudizio di legittimità risulta essersi limitata ad impugnare la sentenza di appello esclusivamente nella parte in cui aveva ravvisato la sussistenza della propria legittimazione passiva in giudizio, ogni apprezzamento sulla questione in esame deve reputarsi ormai precluso per essere la stessa attualmente coperta dal giudicato interno.
Così come non è inutile sempre in argomento e nella medesima direzione valutativa considerare come sia stato altresì affermato con riferimento all'oggetto del giudizio di rinvio in via risolutiva ed assorbente che lo stesso deve svolgersi nei limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico-giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della loro intangibilità, con la conseguenza che resta comunque esclusa la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, e ciò finanche quand'anche la stessa fosse rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-5, ordinanza 4-4-2011
n. 7656; Cass.Civ., Sez. 3, sentenza 1-7-2002 n. 9539).
Venendo a questo punto al riesame dei motivi di appello in origine proposti dal
[...] avverso le statuizioni di primo grado di rigetto della domanda di Parte_1 arricchimento senza causa, osserva la Corte come alla valutazione di fondatezza o meno della suddetta occorra procedere attraverso il percorso di verifica specificamente indicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento in atti che, una volta ribadito in via generale il principio interpretativo in materia della non necessità ai fini dell'accoglimento dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione della prova del riconoscimento, neppure per implicito, ad opera della stessa dell'utilità della prestazione difensiva resa nella vicenda in favore di essa sulla base dei contratti nulli e quindi esclusa con riferimento al caso concreto la configurabilità nella revoca dei suddetti intervenuta dopo la sua esecuzione degli estremi di un preteso arricchimento dalla stessa non voluto siccome potenzialmente ostativo a detto accoglimento, si è così testualmente espressa sul punto: “…la Corte d'Appello in diversa composizione …..verificherà la ricorrenza dei presupposti per l'azione generale di arricchimento individuati dalla giurisprudenza di questa Corte: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto, in questo caso dell'amministrazione che si è avvalsa dell'operato del Pt_1 nonostante la previsione del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, verificando se ciò abbia comportato il menzionato arricchimento sia pure sotto il profilo del risparmio di spesa;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni di modo che lo spostamento risulti determinato da un unico fatto costitutivo ……”.
Orbene, alla stregua delle acquisite risultanze processuali in atti non possono che ritenersi provati i fatti costitutivi della domanda giudiziale nella specie intentata ex art. 2041 c.c. e, come tali, idonei a giustificarne, in riforma sul punto della decisione di primo grado, l'accoglimento nei termini che seguono.
Ed invero, appare indubitabile che dall'espletamento ad opera dell'Avv. Pt_1 dell'attività defensionale nell'interesse della controparte, sia pure in forza di
[...] delibere di affidamento di incarico professionale nulle per violazione di legge, nell'ambito dei giudizi amministrativi e civili indicati in atti, siccome di fatto estrinsecatasi nella rispettive memorie di costituzione a mezzo delle quali la stessa ha potuto esercitare il diritto di difesa facendo valere le proprie ragioni di resistenza a fronte degli avversi ricorsi e/ atti di citazione introduttivi di essi e in funzione del loro esito finale, sia derivata una posizione di obiettivo vantaggio per l'amministrazione, con correlato depauperamento di quella del citato legale, e apprezzabile sotto lo specifico profilo appena evidenziato non solo in termini meramente economici.
A tale ultimo proposito, infatti, è appena il caso di osservare come alla configurabilità dell'elemento del c.d risparmio di spesa conseguito dall'amministrazione convenuta attraverso la sua costituzione di volta in volta in giudizio con il ministero dell'Avv. , sulla cui base individuare i presupposti Pt_1 per il riconoscimento dell'indennizzo in discussione e, peraltro, da prendersi a tal fine in considerazione non in via esclusiva, laddove indicato con riferimento al caso di specie nella ordinanza della Cassazione in atti quanto meno quale criterio valutativo minimo, non può comunque fondatamente ostare l'opposto rilievo in ordine alla pretesa gratuità dell'altrrnativo ricorso della citata parte al patrocinio erariale dell'Avvocatura dello Stato obbligatorio per legge, attesa la insostenibilità dell'assunto secondo cui ciò non avrebbe comportato alcun onere economico per la stessa, tenuto conto dell'aggravio dei costi insito nel funzionamento della struttura organizzativa degli uffici dell'Avvocatura dello Stato che sarebbe stato in ogni caso implicato dal suo coinvolgimento nei giudizi in questione, e rimasti per converso nella specie a carico del . Pt_1 Per quel che afferisce, inoltre, alla quantificazione dell'indennizzo da attribuirsi all'Avv. per la causale dedotta in causa, posto il principio secondo Parte_1 cui la liquidazione di quest'ultimo deve rimanere pur sempre agganciata entro e non oltre i limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte per effetto della erogazione della prestazione, così da doversi escludere che la stessa possa avvenire in misura coincidente con il mancato guadagno che il predetto legale avrebbe potuto trarre dalla instaurazione di una valida relazione contrattuale con la pubblica amministrazione, reputa questa Corte di fare proprio in tema l'indirizzo interpretativo affermato dalla giurisprudenza di legittimità che individua, con specifico riguardo all'ipotesi di azione di ingiustificato arricchimento promossa rispetto ad attività professionale svolta in base ad un titolo nullo, l'utilizzo delle tariffe professionali come parametro equitativo di stima dell'impoverimento subito dal professionista e da prendersi in considerazione nei valori minimi, in tal modo venendo le stesse epurate dalla loro componente più squisitamente remuneratoria o altrimenti retributiva relativa all'utile che il medesimo avrebbe potuto trarre dal corrispettivo pieno dovuto a fronte di una prestazione che fosse stata resa nell'ambito di un valido contratto e, come tale, esulante dai limiti dell'indennizzo spettante ex art. 2041 c.c., e considerate solo in base a quella di natura meramente recuperatoria con funzione di ripristino di uno squilibrio patrimoniale indebito venutosi a determinare tra le posizioni dei soggetti coinvolti nell'ambito della vicenda oggetto di controversia (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 24-5-2019 n. 14329).
Orbene, in applicazione dei criteri testè enunciati la commisurazione della somma da riconoscersi al per il titolo invocato in atti operata alla stregua Parte_1 degli importi minimi previsti per onorari e diritti dalle tariffe professionali applicabili rispettivamente ratione temporis ai vari giudizi rispetto all'epoca della produzione dell'arricchimento in favore dell'Amministrazione statale e del correlativo impoverimento di controparte in coincidenza con la cessazione della prestazione (per tutti quelle di cui al D.M. n. 585/1994, ad eccezione che per i giudizi indicati a nn. 2, 16 e 17 come da D.M. n. 127/2004) e calcolati di volta in volta in base al valore della causa (individuato ex artt. 6 D.M. n. 585/1994 o 6 D.M. n.
127/2004 ovvero, in caso di valore indeterminabile, ai sensi del comma 5, primo inciso, art. 6 D.M. n. 585/1994 o del comma 5, primo inciso, art. 6 D.M. n. 127/2004)
e con riferimento all'assistenza difensiva nella specie prestata dal medesimo nei termini originariamente indicati nelle voci di cui nelle parcelle versate in atti e comprovati in via documentale in giudizio, conduce ad una liquidazione in via equitativa in ragione di complessivi €uro 40.611,20, da maggiorarsi ulteriormente di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, nonché di interessi legali computati sulla somma via via rivalutata anno per anno a decorrere dal momento del verificarsi del depauperamento a carico del legale citato in correlazione con l'altrui arricchimento sino al soddisfo.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle considerazioni che precedono s'impone, in applicazione del principio di diritto enunciato nella specie dalla Corte di Cassazione come da ordinanza in atti, l'adozione di statuizioni finali di accoglimento dell'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma Parte_1 della decisione di primo grado, di condanna della
[...]
, in persona del Presidente legale E_ rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del predetto a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. della complessiva somma di €uro 40.611,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come sopra specificato.
Ricorrono, infine, avuto riguardo alla estrema particolarità e controvertibilità delle questioni trattate anche tenuto conto dei mutamenti interpretativi medio tempore sopravvenuti in sede di elaborazione giurisprudenziale nella specifica materia, giustificati motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese relative a tutti i gradi di giudizio, sia di merito, che di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Prima
Sezione Civile, con ordinanza depositata il 18-4-2023 n. 10317, e riassunto con atto di citazione notificato il 29-6-2023, sull'appello proposto dal nei Parte_1 confronti nei confronti dell' Controparte_3
, nonché della e
[...] Controparte_3 della , E_ avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 18-3-2009 n. 346, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la , in E_ persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, della somma Parte_1 di €uro 40.611,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e competenze relative a tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)