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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 785/2025
TRIBUNALE DI PESARO
Il Giudice,
a scioglimento della riserva, premesso che:
(-) l'imprenditore individuale con ricorso depositato il 12.03.2025 ha Parte_1 chiesto:
- la conferma/adozione delle misure protettive consistenti nel divieto:
di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del ricorrente e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- l'adozione delle misure cautelari consistenti:
nella inibizione, sino alla scadenza delle misure protettive, a Controparte_1
e la segnalazione a sofferenza alla Controparte_2 Controparte_3
Centrale Rischi della Banca d'Italia ed alla CRIF della posizione del ricorrente;
(-) si costituiva all'udienza la sola creditrice la quale chiedeva Controparte_4 ulteriori precisazioni in ordine:
all'inclusione o meno, sul piano soggettivo, della stessa tra i destinatari dell'inibizione cautelare (posto che nel ricorso essa non era annoverata tra i soggetti coinvolti dalla richiesta dell'imprenditore);
all'inclusione o meno, sul piano oggettivo, dell'inibizione – oltre che della segnalazione a sofferenza - anche della segnalazione di insolvenza;
(-) la parte ricorrente quindi, dato atto dell'assenza della soc. Uni.Co. coop. tra i CP_3 destinatari esclusivamente per una mera svista, chiariva che la richiesta – identica essendo la finalità - dovesse estendersi anche alla segnalazione di insolvenza;
(-) l'esperto forniva il proprio parere favorevole all'adozione delle misure richieste;
(-) le parti suddette, infine, depositavano – su loro richiesta - note autorizzate a chiarimento del contrasto;
1 osservato che:
(-) l'imprenditore ricorrente ha la propria sede legale in , ciò che radica presso CP_3 questo Tribunale la competenza sul ricorso in base all'art. 27 cod. crisi in quanto richiamato dall'art. 19 cod. crisi;
(-) non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 25 quinquies cod. crisi;
(-) la richiesta di applicazione/conferma di misure protettive (chiesta unitamente alla nomina dell'esperto) veniva pubblicata nel registro camerale ed accettata dell'esperto il 11.03.2025, ed è stata depositata in Tribunale istanza per la conferma delle misure il giorno successivo;
(-) appare, pertanto, rispettata la scansione temporale prevista a pena di inefficacia;
considerato che:
(-) la parte ricorrente ha effettuato le notifiche ai creditori come richieste nel decreto;
(-) a tale proposito, appare opportuno comunque chiarire che – in sede di conferma ex art. 19 cod. crisi delle misure protettive – a ben vedere gli unici soggetti il cui interpello è indispensabile sono quelli che abbiano già intrapreso azioni esecutive e/o cautelari (o, in caso concessione – e non di conferma - di altre misure protettive e/o cautelari, ovviamente quelli sui quali le stesse incidono), tutti gli altri ben potendo pur sempre intervenire ancorché a fini “informativi”;
rilevato, quanto al fumus boni juris, che:
(-) appare conclamata la presenza di una situazione di grave squilibrio finanziario, cui deve ritenersi astrattamente possibile (ciò dipenderà, ovviamente anche dall'esito delle trattative) porre rimedio mediante l'adozione delle iniziative indicate nel piano proposto dalla parte debitrice;
(-) l'esperto ha, infatti, riferito che – posta la premessa che l'impresa si trova attualmente in una condizione di squilibrio finanziario significativo, pur non versando in uno stato di insolvenza ma di crisi temporanea - pare esservi una “razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale”. Il piano di risanamento proposto, quindi, non presenta profili di criticità tali da precluderne ex ante la fattibilità;
rilevato, quanto al periculum in mora, che:
(-) l'esperto ha ribadito che le misure protettive e cautelari richieste siano da ritenersi
“opportune e necessarie ai fini dello svolgimento e del buon esito delle trattative”
2 (pag. 4) e che “l'ulteriore richiesta di inibire in via cautelare, sino alla scadenza delle misure protettive, gli istituti di credito coinvolti alla segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia e alla Crif della posizione del ricorrente appare giustificata poiché, con una eventuale segnalazione, la ditta ricorrente si vedrebbe esposta al rischio di vedersi revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate e propedeutiche alla continuità di gestione dell'impresa” (pag. 5).
rilevato, quindi, che:
(-) la richiesta dell'imprenditore, quanto alla conferma delle misure protettive di cui all'art. 18 co. 3 cod. crisi (divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa), può essere pacificamente accolta così come formulata apparendo, anche quanto al lasso temporale, adeguata e idonea a consentire di verificare se le interlocuzioni col ceto creditorio, appena intraprese, possano avere poi un effettivo e positivo sviluppo, nel frattempo contemperando l'esigenza di risanamento col sacrificio imposto ai creditori;
(-) analogamente può dirsi con riferimento all'inibizione della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed alla CRIF della posizione del ricorrente (su cui invero non erano sorte contestazioni). Quanto alla questione dell'estensione di tale inibitoria anche alle segnalazioni dell'insolvenza – su cui il creditore o soc. coop. aveva presentato invece osservazioni critiche - è possibile Pt_2 anche in questo caso l'accoglimento della richiesta del ricorrente, essendo evidente come risulti del tutto sovrapponibile anche a tale ultima ipotesi il senso della richiesta di inibizione, pienamente avallata dall'esperto presente all'udienza di discussione, funzionale ad evitare il rischio di revoche da parte di istituti delle linee di credito a pretesto di una cattiva reputazione creditizia del debitore in un momento nel quale – ai fini della prospettiva del risanamento – tali linee si rivelano opportune o necessarie;
(-) paiono, in definitiva, sussistere, per tutto quanto sin qui detto, tanto il requisito del fumus boni juris (intesa come potenziale, allo stato, risanabilità della situazione dell'impresa a mezzo il piano predisposto, potendosi negare la conferma della misura solo in caso di sicura impossibilità) quanto quello del periculum in mora (inteso come rischio di vanificazione di tale obiettivo in caso di mancata concessione delle misure);
3 rilevato, infine, che:
(-) nelle note autorizzate, la parte ricorrente avanza richieste ulteriori consistenti nell'ordinare ad di confermare la copertura a garanzia del fido di Controparte_4 euro 80.000,00 sul “conto di transito salvo buon fine” concesso da Controparte_1
e nell'ordinare a di ripristinare immediatamente la suddetta linea di Controparte_1 credito;
(-) tali richieste, in sé considerate, sono del tutto nuove, introdotte al di fuori del contraddittorio senza il parere dell'esperto e – perciò – inammissibili. Merita tuttavia ricordare che, in termini generali, nel corso del procedimento di composizione negoziata, “I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere
l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale…” (art. 18 co. 5 cod. crisi) e che “Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale” (art. 18 co. 5 bis cod. crisi). Ciò, quindi, significa che i suddetti creditori - tanto più dopo la conferma delle misure che con questo provvedimento si dispone - per poter sospendere le linee di credito in essere debbono dimostrare la necessità di tale condotta dando atto delle specifiche ragioni che l'hanno determinata e che debbono invariabilmente essere riferibili alla rigida previsione della vigilanza prudenziale incompatibile con il mantenimento del rapporto, ogni altra interruzione dello stesso essendo illegittima;
(-) nel caso di specie, invero, non è peraltro ben chiaro – anche alla luce della scarsa documentazione sul punto – se vi sia stata una revoca dell'affidamento o, come parrebbe, l'affermazione della impossibilità di procedere al rinnovo dei fidi (ma non
4 quella di procedere comunque ad operazioni di prolungamento della linea già esistente), ciò che non consente di capire esattamente se e in quale misura, in concreto, venga arrestato un canale di finanziamento indispensabile e insostituibile per la prospettiva di vita dell'impresa;
p.q.m.
(-) conferma le misure protettive ex art. 18 cod. crisi richieste e, in particolare, il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ed il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
(-) concede la richiesta misura cautelare della inibizione, sino alla scadenza delle misure protettive, a e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e a o soc. coop della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della
[...] Pt_2
Banca d'Italia ed alla CRIF nonché degli insoluti relativamente alla posizione del ricorrente;
(-) dispone che la durata delle misure sopra indicate sia di centoventi giorni.
(-) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 19 co. 7 cod. crisi;
Pesaro, il 11.04.2025
Il Giudice
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TRIBUNALE DI PESARO
Il Giudice,
a scioglimento della riserva, premesso che:
(-) l'imprenditore individuale con ricorso depositato il 12.03.2025 ha Parte_1 chiesto:
- la conferma/adozione delle misure protettive consistenti nel divieto:
di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del ricorrente e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- l'adozione delle misure cautelari consistenti:
nella inibizione, sino alla scadenza delle misure protettive, a Controparte_1
e la segnalazione a sofferenza alla Controparte_2 Controparte_3
Centrale Rischi della Banca d'Italia ed alla CRIF della posizione del ricorrente;
(-) si costituiva all'udienza la sola creditrice la quale chiedeva Controparte_4 ulteriori precisazioni in ordine:
all'inclusione o meno, sul piano soggettivo, della stessa tra i destinatari dell'inibizione cautelare (posto che nel ricorso essa non era annoverata tra i soggetti coinvolti dalla richiesta dell'imprenditore);
all'inclusione o meno, sul piano oggettivo, dell'inibizione – oltre che della segnalazione a sofferenza - anche della segnalazione di insolvenza;
(-) la parte ricorrente quindi, dato atto dell'assenza della soc. Uni.Co. coop. tra i CP_3 destinatari esclusivamente per una mera svista, chiariva che la richiesta – identica essendo la finalità - dovesse estendersi anche alla segnalazione di insolvenza;
(-) l'esperto forniva il proprio parere favorevole all'adozione delle misure richieste;
(-) le parti suddette, infine, depositavano – su loro richiesta - note autorizzate a chiarimento del contrasto;
1 osservato che:
(-) l'imprenditore ricorrente ha la propria sede legale in , ciò che radica presso CP_3 questo Tribunale la competenza sul ricorso in base all'art. 27 cod. crisi in quanto richiamato dall'art. 19 cod. crisi;
(-) non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 25 quinquies cod. crisi;
(-) la richiesta di applicazione/conferma di misure protettive (chiesta unitamente alla nomina dell'esperto) veniva pubblicata nel registro camerale ed accettata dell'esperto il 11.03.2025, ed è stata depositata in Tribunale istanza per la conferma delle misure il giorno successivo;
(-) appare, pertanto, rispettata la scansione temporale prevista a pena di inefficacia;
considerato che:
(-) la parte ricorrente ha effettuato le notifiche ai creditori come richieste nel decreto;
(-) a tale proposito, appare opportuno comunque chiarire che – in sede di conferma ex art. 19 cod. crisi delle misure protettive – a ben vedere gli unici soggetti il cui interpello è indispensabile sono quelli che abbiano già intrapreso azioni esecutive e/o cautelari (o, in caso concessione – e non di conferma - di altre misure protettive e/o cautelari, ovviamente quelli sui quali le stesse incidono), tutti gli altri ben potendo pur sempre intervenire ancorché a fini “informativi”;
rilevato, quanto al fumus boni juris, che:
(-) appare conclamata la presenza di una situazione di grave squilibrio finanziario, cui deve ritenersi astrattamente possibile (ciò dipenderà, ovviamente anche dall'esito delle trattative) porre rimedio mediante l'adozione delle iniziative indicate nel piano proposto dalla parte debitrice;
(-) l'esperto ha, infatti, riferito che – posta la premessa che l'impresa si trova attualmente in una condizione di squilibrio finanziario significativo, pur non versando in uno stato di insolvenza ma di crisi temporanea - pare esservi una “razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale”. Il piano di risanamento proposto, quindi, non presenta profili di criticità tali da precluderne ex ante la fattibilità;
rilevato, quanto al periculum in mora, che:
(-) l'esperto ha ribadito che le misure protettive e cautelari richieste siano da ritenersi
“opportune e necessarie ai fini dello svolgimento e del buon esito delle trattative”
2 (pag. 4) e che “l'ulteriore richiesta di inibire in via cautelare, sino alla scadenza delle misure protettive, gli istituti di credito coinvolti alla segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia e alla Crif della posizione del ricorrente appare giustificata poiché, con una eventuale segnalazione, la ditta ricorrente si vedrebbe esposta al rischio di vedersi revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate e propedeutiche alla continuità di gestione dell'impresa” (pag. 5).
rilevato, quindi, che:
(-) la richiesta dell'imprenditore, quanto alla conferma delle misure protettive di cui all'art. 18 co. 3 cod. crisi (divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa), può essere pacificamente accolta così come formulata apparendo, anche quanto al lasso temporale, adeguata e idonea a consentire di verificare se le interlocuzioni col ceto creditorio, appena intraprese, possano avere poi un effettivo e positivo sviluppo, nel frattempo contemperando l'esigenza di risanamento col sacrificio imposto ai creditori;
(-) analogamente può dirsi con riferimento all'inibizione della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed alla CRIF della posizione del ricorrente (su cui invero non erano sorte contestazioni). Quanto alla questione dell'estensione di tale inibitoria anche alle segnalazioni dell'insolvenza – su cui il creditore o soc. coop. aveva presentato invece osservazioni critiche - è possibile Pt_2 anche in questo caso l'accoglimento della richiesta del ricorrente, essendo evidente come risulti del tutto sovrapponibile anche a tale ultima ipotesi il senso della richiesta di inibizione, pienamente avallata dall'esperto presente all'udienza di discussione, funzionale ad evitare il rischio di revoche da parte di istituti delle linee di credito a pretesto di una cattiva reputazione creditizia del debitore in un momento nel quale – ai fini della prospettiva del risanamento – tali linee si rivelano opportune o necessarie;
(-) paiono, in definitiva, sussistere, per tutto quanto sin qui detto, tanto il requisito del fumus boni juris (intesa come potenziale, allo stato, risanabilità della situazione dell'impresa a mezzo il piano predisposto, potendosi negare la conferma della misura solo in caso di sicura impossibilità) quanto quello del periculum in mora (inteso come rischio di vanificazione di tale obiettivo in caso di mancata concessione delle misure);
3 rilevato, infine, che:
(-) nelle note autorizzate, la parte ricorrente avanza richieste ulteriori consistenti nell'ordinare ad di confermare la copertura a garanzia del fido di Controparte_4 euro 80.000,00 sul “conto di transito salvo buon fine” concesso da Controparte_1
e nell'ordinare a di ripristinare immediatamente la suddetta linea di Controparte_1 credito;
(-) tali richieste, in sé considerate, sono del tutto nuove, introdotte al di fuori del contraddittorio senza il parere dell'esperto e – perciò – inammissibili. Merita tuttavia ricordare che, in termini generali, nel corso del procedimento di composizione negoziata, “I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere
l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale…” (art. 18 co. 5 cod. crisi) e che “Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale” (art. 18 co. 5 bis cod. crisi). Ciò, quindi, significa che i suddetti creditori - tanto più dopo la conferma delle misure che con questo provvedimento si dispone - per poter sospendere le linee di credito in essere debbono dimostrare la necessità di tale condotta dando atto delle specifiche ragioni che l'hanno determinata e che debbono invariabilmente essere riferibili alla rigida previsione della vigilanza prudenziale incompatibile con il mantenimento del rapporto, ogni altra interruzione dello stesso essendo illegittima;
(-) nel caso di specie, invero, non è peraltro ben chiaro – anche alla luce della scarsa documentazione sul punto – se vi sia stata una revoca dell'affidamento o, come parrebbe, l'affermazione della impossibilità di procedere al rinnovo dei fidi (ma non
4 quella di procedere comunque ad operazioni di prolungamento della linea già esistente), ciò che non consente di capire esattamente se e in quale misura, in concreto, venga arrestato un canale di finanziamento indispensabile e insostituibile per la prospettiva di vita dell'impresa;
p.q.m.
(-) conferma le misure protettive ex art. 18 cod. crisi richieste e, in particolare, il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ed il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
(-) concede la richiesta misura cautelare della inibizione, sino alla scadenza delle misure protettive, a e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e a o soc. coop della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della
[...] Pt_2
Banca d'Italia ed alla CRIF nonché degli insoluti relativamente alla posizione del ricorrente;
(-) dispone che la durata delle misure sopra indicate sia di centoventi giorni.
(-) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 19 co. 7 cod. crisi;
Pesaro, il 11.04.2025
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